| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 1 marzo 2005 n. 778
Pres. Elefante, est. Branca |
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Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando
di gara – Previsione che l’importo dell’offerta debba essere
indicato in cifre e in lettere – Inosservanza – Esclusione
del concorrente – Illegittimità - Ragioni
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In tema di gare d’appalto, sebbene sia il
bando sia il capitolato speciale prevedano che l’importo
dell’offerta debba essere indicato in cifre e in lettere,
non può essere disposta l’esclusione del concorrente in
caso di inosservanza di tale obbligo, quando la suddetta
offerta risulti comunque chiara e certa in tutti i suoi
elementi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.778 Reg.Sent.
Anno 2005
N. 10222 Reg.Ric.
Anno 2003
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IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 10222 del 2003, proposto
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dall’Azienda Comunale per la Tutela dell’Ambiente
di Potenza – ACTA - rappresentata e difesa dall’avv.
Luigi Petrone, elettivamente domiciliato presso la signora
Maria Calabrese in Roma, Via Gian Franco Ingrassia 21
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contro
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la Società Cooperativa Parco del Sole
non costituita in giudizio;
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Sileo Pietro Antonio non costituito
in giudizio;
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Ditta Euroautolavaggio non costituita
in giudizio;
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Basilicata 18 luglio 2003 n. 781, resa tra le parti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 novembre 2004 il consigliere
Marzio Branca, e udito l’avv. Resta in sostituzione dell’avv.
Petrone .
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con la sentenza in epigrafe è stato accolto
il ricorso della Cooperativa Parco del Sole contro gli atti
della procedura indetta dalla Azienda Comunale Tutela Ambiente
di Potenza – ACTA - per l’aggiudicazione del servizio di
lavaggio degli automezzi aziendali, conclusasi con l’aggiudicazione
a favore della ditta Eurolavaggio di Sileo Antonio.
Il TAR, respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso,
ed un primo motivo circa l’inammissibilità dell’offerta
Eurolavaggio, ha accolto la censura con la quale si è denunciato
che la medesima ditta aveva indicato l’importo dell’offerta
solo in cifre e non anche in lettere, come prescritto dal
capitolato speciale. Ha poi condannato l’Azienda al risarcimento
del danno.
L’ACTA ha proposto appello, ribadendo l’eccezione di irricevibilità
del ricorso di primo grado e sostenendo l’erroneità nel
merito della sentenza, di cui ha chiesto la riforma.
La Cooperativa Parco del Sole non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 2004 la causa veniva trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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Può prescindersi dall’eccezione di tardività
del ricorso di primo grado, perché l’appello è fondato nel
merito.
In primo grado è stato ritenuto fondato il motivo con il
quale l’impresa seconda classificata ha denunciato che la
medesima l’aggiudicataria aveva indicato l’importo dell’offerta
solo in cifre e non anche in lettere, come prescritto dal
capitolato speciale, e pertanto doveva essere esclusa.
L’avviso dei primi giudici risulta errato.
Non è in discussione che la lex specialis recasse una disposizione
secondo cui l’importo dell’offerta doveva essere indicato
in cifre e in lettere. Ma l’appellante sostiene che l’infrazione
non era sanzionata da una clausola di esclusione e che non
vi fossero ragioni per una applicazione tanto rigorosa da
compromettere il favor partecipationis.
La tesi va condivisa.
La lettura sia del bando che del capitolato speciale consentono
di affermare che la clausola di esclusione cui allude la
sentenza è destinata a presidiare l’osservanza di disposizioni
relative alle modalità di confezione e di spedizione del
plico, nonché relative alla presentazione inderogabile delle
dichiarazioni e dei documenti richiesti. Le disposizioni
riguardanti la formulazione dell’offerta, tra cui quella
relativa alla indicazione dell’importo in cifre e in lettere,
sono racchiuse nel bando in un apposito paragrafo, intitolato
“Offerta in busta chiusa”, ed manca nel contesto considerato
ogni comminatoria di esclusione in caso di inosservanza.
Identica situazione e struttura presenta il capitolato speciale.
Il Collegio non ignora che anche l’inosservanza di una norma
del bando non sanzionata dall’esclusione può essere causa
legittima dell’allontanamento dalla gara, ma perché ciò
accada occorre che vi sia l’esigenza di tutelare un interesse
particolare e rilevante (Cons. St., Sez. V, 11 febbraio
2003 n. 701; 30 giugno 2003 n. 3870).
Tra tali interessi si annovera certamente quello alla chiarezza
ed alla certezza degli elementi dell’offerta affinché il
rapporto tra l’Amministrazione e l’impresa aggiudicataria
si svolga scevro di qualunque contestazione.
Nella specie, peraltro, non poteva ragionevolmente ipotizzarsi
alcun rischio in proposito.
Nel corso della seduta di gara del 28 novembre 2002, di
fronte alla contestazione avanzata dalla Cooperativa Parco
del Sole, poi ricorrente, circa la mancata indicazione in
lettere della percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta,
il Presidente ha verificato che, benché scritti soltanto
il cifre i valori indicati dalla Eurolavaggio erano perfettamente
chiari e che nessun motivo di incertezza poteva sorgere
al riguardo, posto che, oltre tutto, l’importo indicato
come offerta corrispondeva alla percentuale indicata del
prezzo a base d’asta.
L’appello va quindi accolto con riforma della sentenza di
primo grado.
Le spese possono essere compensate.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, l’appello accoglie l’appello in epigrafe,
e, in riforma della sentenza appellata rigetta il ricorso
di primo grado;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 16 novembre 2004 con l'intervento dei magistrati:
Agostino Elefante Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Maria Rosaria Bellavia Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
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Deposistata in segreteria
Il 01/03/2005
(art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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