| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 21 febbraio 2005 n.
540
Pres. Salvatore, est. Saltelli |
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Giurisdizione e competenza – Controversie
in materia di procedure concorsuali per il passaggio dall’area
direttiva a quella dirigenziale – giurisdizione del G.A.
- Sussiste
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Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
nelle controversie concernenti una procedura concorsuale
per il passaggio dall’area direttiva a quella dirigenziale
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.540/2005
Reg. Dec.
N. 8542 Reg. Ric.
Anno 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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D E C I S I O N E
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sul ricorso in appello iscritto al NRG 8542
dell’anno 2004 proposto da
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MANTELLI ROBERTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati Cristina Bassani e Nicolò Paoletti,
con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, in via
Barnaba Tortolini, n. 35;
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contro
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MINISTERO DELLE FINANZE, in persona
del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope
legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
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e nei confronti di
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STARTARI BENITO E LENTINI GIUSEPPE,
non costituiti in giudizio;
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sez. II, n. 5556 del 24 giugno 2003;
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia
e delle Finanze;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore all’udienza pubblica udienza dell’11 gennaio 2005
il consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l’avvocato Paoletti, per l’appellante, e l’avvocato
dello Stato, Gentili;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Il dr. Roberto Mantelli, che, quale funzionario
tributario (IX livello) in servizio presso l’Ufficio Distrettuale
delle Imposte Dirette di Valenza (Alessandria), aveva partecipato
al concorso speciale per titoli di servizio, professionali
e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento
di novecentonovantanove posti di primo dirigente nel ruolo
amministrativo del Ministero delle Finanze, indetto con
decreto ministeriale 19 gennaio 1993, avendo ottenuto complessivamente
91,70 punti (56 punti alla prova orale e 35,70 punti per
i titoli) ed essendo pertanto stato collocato al posto n.
1085 della graduatoria di merito, in posizione non utile,
con ricorso giurisdizionale notificato il 28 aprile 1999
ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio
l’annullamento: a) della graduatoria del predetto concorso,
nella parte in cui era stato collocato al posto n. 1085,
con punti 91,70, in posizione non utile; b) dei verbali
della Commissione e/o della sottocommissione giudicatrice;
c) del provvedimento (non noto) di approvazione della graduatoria
del concorso; d) dei provvedimenti, ove adottati, di conferimento
di incarichi dirigenziali conseguenti agli atti impugnati;
e) di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo,
presupposto o consequenziale.
A sostegno dell’impugnativa il ricorrente deduceva un unico
articolato motivo di censura, rubricato “Violazione delle
norme di bando relative ai criteri di valutazione dei titoli
di servizio, professionali e di cultura – Eccesso di potere
per istruttoria carente e per travisamento”, lamentando
che gli erano stati attribuiti solo 35,70 punti per la valutazione
dei titoli posseduti, laddove, ove le norme del bando fossero
state correttamente interpretate ed applicate, avrebbe dovuto
conseguire 37,70 punti.
L’adito Tribunale, nella resistenza dell’intimata amministrazione
statale, con la sentenza n. 5556 del 24 giugno 2003 dichiarava
inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del
giudice amministrativo, atteso che la controversia in questione
non riguardava una procedura concorsuale di assunzione,
bensì un concorso riservato al personale già interno, così
che lo svolgimento della procedura selettiva costituiva
attività di gestione del rapporto di lavoro.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l’interessato
con atto notificato il 15 settembre 2004 con il quale ha,
per un verso, dedotto l’erroneità della declaratoria di
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e,
per altro verso, ha riproposto espressamente tutti i motivi
di censura sollevati in prime cure.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
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D I R I T T O
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I. La Sezione è dell’avviso che nel caso
di specie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo,
erroneamente negata dalla sentenza di primo grado.
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I.1. L’articolo 63 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere la devoluzione al giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei cc.dd.
settori non contrattualizzati e nell’includere in tali controversie
quelle concernenti l’assunzione al lavoro, ha confermato
la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie
in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Dopo un primo periodo in cui la giurisprudenza della Corte
di Cassazione ha ritenuto, pertanto, riservate al giudice
amministrativo solo le controversie concernenti l’assunzione
“in senso stretto”, relative, cioè, alla sola costituzione
di nuovi rapporti di lavoro, con esclusione quindi dei concorsi
interni (Cass. SS.UU. 10 dicembre 2001, n. 15602; 27 febbraio
2002, n. 2954; 12 marzo 2003, n. 3568), si è successivamente
fatto strada un più articolato orientamento che, traendo
argomento dall’indiscutibile applicabilità dell’articolo
97 della Costituzione anche alle progressioni dei dipendenti
verso posizioni di lavoro più elevate (Corte Costituzionale
30 ottobre 1997, n. 320; 30 aprile 1999, n. 151; 17 luglio
2000, n. 296), ha ritenuto sussistere la giurisdizione amministrativa
anche in relazione alle procedure selettive dirette a permettere
l’accesso del personale già assunto ad una fascia o ad un’area
superiore (Cass. SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403).
Tale indirizzo ha trovato definitiva conferma nella successiva
ordinanza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n.
10183 del 26 maggio 2004 (pronunciata su di un ricorso per
regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad
un processo pendente innanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, concernente la legittimità del concorso
a 163 posti di dirigente del Ministero delle Finanze, bandito
con decreto ministeriale 2 luglio 1997), secondo cui, tra
l’altro, sussiste la giurisdizione amministrativa anche
“quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino
passaggio da un’area all’altra, spettando, poi, al giudice
di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono
l’apertura all’esterno”.
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I.2. I delineati principi sono pienamente
applicabili al caso di specie in cui, come risulta dalla
documentazione in atti, la controversia concerne una procedura
concorsuale per il passaggio dall’area direttiva a quella
dirigenziale con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo
(C.d.S., sez. IV, 3 novembre 2004, n. 7107; sez. VI, 7 ottobre
2004, n. 6510).
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II. L’appello deve essere pertanto accolto
e, per l’effetto, la impugnata sentenza deve essere annullata
con rinvio dell’affare al primo giudice, in quanto l’erronea
declinatoria di difetto di giurisdizione da parte del tribunale
amministrativo regionale concretizza un difetto di procedura
che importa l’annullamento della sentenza con rinvio della
controversia in primo grado (C.d.S., A.P., 8 novembre 1996,
n. 23; C.d.S., sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3404; sez. VI,
17 aprile 2003, n. 8143; sez. V, 9 marzo 1995, n. 322; 29
novembre 1994, n. 1426; 10 dicembre 2003, n. 8143).
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese
della presente fase di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello
principale proposto dal dott. Roberto Mantelli avverso la
sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione II, n. 5556 del 24 giugno 2003, lo accoglie dichiarando
che sulla controversia de qua sussiste la giurisdizione
del giudice amministrativo e, per l’effetto, annulla la
sentenza impugnata e rinvia l’affare al primo giudice, che
deciderà anche sulle spese della presente fase del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
dell’11 gennaio 2005, con l'intervento dei signori:
SALVATORE PAOLO - Presidente
SCOLA ALDO - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
MOLLICA BRUNO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
21/02/2005
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
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