| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 21 febbraio 2005 n.
539
Pres. Salvatore, est. Saltelli |
|
Stipendi, assegni ed indennità – Compenso
ex art. 4, co. 4, d.l. 853/1984 – Liquidazione mensile -
Ragioni
|
|
Per effetto delle disposizioni contenute
negli articoli 34 e 43 del C.C.N.L. del Comparto dei Ministeri
del 16 maggio 1995, il compenso previsto dall’articolo 4,
co. 4, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, per promuovere
una maggiore laboriosità del personale nella lotta all’evasione
fiscale ed erogato annualmente sulla base dei risultati
conseguiti nell’anno precedente, è stato trasformato in
un retribuzione accessoria liquidata mensilmente, già a
decorrere dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dai risultati
conseguiti nel 1994 nella lotta all’evasione fiscale.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello iscritto al NRG 2869
dell’anno 2004 proposto dal
|
| |
|
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
|
| |
|
contro
|
| |
|
LENZI MADDALENA, non costituita in
giudizio;
|
| |
|
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sezione I, n. 946 del 17 marzo 2003;
|
| |
|
Visto l’appello proposto dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2005 il consigliere
Carlo Saltelli;
Nessuno è comparso per l’amministrazione appellante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con la sentenza n. 946 del 17 marzo 2003
il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione
I, ha accolto il ricorso proposto dalla signora Maddalena
Lenzi, dichiarandone il diritto a percepire, relativamente
all’anno 1994, il compenso previsto dall’articolo 4, commi
4 e 5, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito
con nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e condannando conseguentemente
l’Amministrazione delle Finanze al relativo pagamento, maggiorato
di interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi
di credito di lavoro.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il Ministero
dell’Economia e delle Finanze con atto notificato il 16
marzo 2004, sostenendo che il predetto compenso sarebbe
stato trasformato, per effetto degli articoli 34 e 43 del
C.C.N.L. del Comparto Ministeri del 16 maggio 1995, in indennità
mensile e come tale sarebbe stato effettivamente erogato
agli interessati dal 1° gennaio 1995, così che non sussisterebbe
il diritto dei ricorrenti ad ottenere l’erogazione del compenso
incentivante previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto
legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge 17 febbraio
1985, n. 17, relativo all’anno 1994, da corrispondersi nell’anno
1995, come erroneamente ritenuto dai primi giudici.
L’appellata, cui il gravame risulta essere stato ritualmente
e tempestivamente notificato, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1932 del 27 aprile 2004 questa stessa Sezione
del Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della impugnata
sentenza.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
I. L’appello è fondato e deve essere accolto.
Come emerge dall’esposizione in fatto, la questione rimessa
all’esame della Sezione consiste nello stabilire se relativamente
all’anno 1994 spetti al personale dipendente del Ministero
delle Finanze il compenso previsto dall’articolo 4, comma
4, del decreto legge 19 dicembre 1984, convertito con modificazioni
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (c.d. “compenso Vicentini”.
Essa è stata già affrontata ex professo con le decisioni
n. 991 del 24 febbraio 2003; 21 8 agosto 2003, n. 4703;
13 ottobre 2003, n. 6142; 4 maggio 2004, n. 2751, dalle
cui conclusioni, favorevoli alle tesi prospettate dall’amministrazione
statale appellante, non vi è motivo per discostarsi.
In particolare, è stato osservato che:
A) nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo
72 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l’articolo 34 del
C.C.N.L. del Comparto Ministeri del 16 maggio 1995 (rubricato
“Disciplina della retribuzione accessoria”) ha:
- 1) disposto, al primo comma, la conservazione dei trattamenti
economici in atto presso le singole amministrazioni, secondo
la specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa
in vigore, in base alle modalità determinate dal successivo
secondo comma;
- 2) rimesso, ai sensi del secondo comma, alle parti contraenti
la definizione nell’allegato B delle voci e delle quote
di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti
contrattuali, nonché l’ulteriore indicazione, per le singole,
distinte amministrazioni: a) delle tabelle di retribuzione
accessoria distinte per livello, comprendenti le quote di
retribuzione accessoria aventi carattere di generalità e
di continuità in base alla specifica disciplina legislativa,
contrattuale ed amministrativa in vigore, anche ai sensi
dell’articolo 72, 3° comma, del D. Lgs. n. 29/1993, rilevati
sulla base del bilancio consuntivo; b) delle residue quote
di retribuzione accessoria non aventi carattere di generalità
e continuità, che concorreranno ad alimentare il fondo per
la produttività collettiva, di cui al successivo art. 36,
nell’amministrazione di appartenenza;
- 3) stabilito, al terzo comma, che gli importi, di cui
alla lettera a) del precedente comma 2, sono corrisposti
a decorrere dal 1° gennaio 1995, obbligando le amministrazione
ad effettuare i conseguenti conguagli delle somme già corrisposte
in base alle disposizioni di cui al ricordato articolo 72,
3° comma, del D. lgs. n. 29 del 1993:
B) l’articolo 43 del citato C.C.N.L. del Comparto Ministeri
del 16 maggio 1995 ha espressamente previsto la disapplicazione
dalla data di stipulazione del contratto di alcune disposizioni,
tra cui è compreso lettera s), con riferimento all’articolo
34 (Disciplina della retribuzione accessoria) proprio l’articolo
4, comma 4, del decreto legge n. 853 del 1984, convertito
nella legge n. 17 del 1985;
C) dal coacervo delle indicate disposizioni contrattuali
emerge che il compenso previsto dal più volte citato articolo
4, comma 4, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, per promuovere
una maggiore laboriosità del personale nella lotta all’evasione
fiscale ed erogato annualmente sulla base dei risultati
conseguiti nell’anno precedente, è stato trasformato in
un retribuzione accessoria liquidata mensilmente, già a
decorrere dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dai risultati
conseguiti nel 1994 nella lotta all’evasione fiscale: a
conferma di tale interpretazione deve richiamarsi proprio
l’obbligo incombente sull’Amministrazione di effettuare
gli eventuali conguagli delle somme già corrisposte, di
cui al terzo comma dell’indicato articolo 34 del C.C.N.L.
La pretesa dell’appellata non poteva pertanto trovare accoglimento,
in quanto diversamente opinando, si sarebbe verificata un’ingiustificata
duplicazione di pagamenti di compensi accessori per lo stesso
titolo (in tal senso, si era espressa anche la III^ Sezione
di questo stesso Consiglio di Stato col parere n. 381/97
nell’adunanza del 15 aprile 1997).
|
| |
|
II. In conclusione l’appello deve essere
accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza,
deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado
dalla signora Maddalena Lenzi.
La peculiarità della questione controversa giustifica la
compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello
proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso
la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, n. 946 del 17 marzo 2003, lo accoglie e,
per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge
il ricorso proposto in primo grado dalla signora Maddalena
Lenzi.
Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado
di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
dell’11 gennaio 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
|
| |
|
SALVATORE PAOLO - Presidente
SCOLA ALDO - Consigliere
POLI VITO - Consigliere
MOLLICA BRUNO - Consigliere
SALTELLI CARLO - Consigliere est.
|
|