| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 21 febbraio 2005 n.
537
Pres. Salvatore, est. Leoni |
|
1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Oggetto - Affidamento dei servizi di progettazione e gestione
del servizio tecnico manutentivo, ed insieme del servizio
pulizie, del servizio di manutenzione aree verdi, del servizio
di riscaldamento e climatizzazione, nonché del servizio
costante flusso informatico dei servizi in gara – Qualificazione
– Appalto di lavori - Ragioni
|
| |
|
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Bando di gara - Clausola relativa alla misura della cauzione
provvisoria superiore a quella indicata dall’art. 30, comma
1, L.n. 109/94 – Potenziale lesività della partecipazione
alla gara – Conseguenze – Legittimazione all’impugnazione
del non partecipante
|
| |
|
3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Global service di manutenzione - Qualificazione come appalto
di servizi – Condizioni - Oggetto ex all.1 del D.L.vo n.
157 del 1995 – Carattere tassativo dell’elenco
|
|
1. Un appalto avente ad oggetto l’ affidamento
dei servizi di progettazione e gestione del servizio tecnico
manutentivo, ed insieme del servizio pulizie, del servizio
di manutenzione aree verdi, del servizio di riscaldamento
e climatizzazione, nonché del servizio costante flusso informatico
dei servizi in gara, deve essere qualificato di lavori e
non di servizi. Rileva infatti il principio che la reale
natura dei rapporti contrattuali e la ricostruzione della
disciplina ad essi conseguentemente applicabile deve essere
effettuata in virtù dell’accertamento degli effettivi contenuti
sostanziali del rapporto stesso, prescindendo da ogni eventuale
difforme nomenclatura o definizione fornita dalle parti.
Pertanto, la netta prevalenza nell’oggetto dell’appalto
dell’attività di manutenzione ordinaria delle strutture
edili e dei relativi impianti elettrici, idrico-sanitari,
di sollevamento, antincendio, di sicurezza e di riscaldamento
e raffrescamento, attività tutte appartenenti alla categoria
dei lavori pubblici e non dei servizi pubblici ex art. 2,
comma 1 della l.n. 109/94, renderebbe erronea la riconduzione
della disciplina dell’appalto alla normativa in materia
di appalto di servizi pubblici (D.l.vo n. 157/95).
|
| |
|
2. La lesione derivante dal bando e fatta
valere, relativa alla misura della cauzione provvisoria
superiore a quella indicata dall’art. 30, comma 1, L.n.
109/94, incide direttamente sull’interesse della parte di
allegare all’offerta una cauzione di minore importo e tale
interesse. Pertanto l’impresa non partecipante alla gara
è legittimata ad impugnare tale clausola.
|
| |
|
3. Il cd. global service di manutenzione,
ai fini della sua qualificazione come appalto di servizi,
deve avere come oggetto, tassativamente, le voci di cui
all’ all.1 del D.L.vo n. 157 del 1995 in materia di appalti
pubblici di servizi, il quale, per quanto concerne i servizi
di manutenzione e riparazione, fa riferimento a voci della
C.P.C. (Central product classification), corrispondenti
ai nn. 6112, 6122, 633, 886 aventi ad oggetto veicoli a
motore, motocicli e gatto delle nevi, articoli personali
e domestici, prodotti metallici, macchinari ed attrezzature.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello N. 3309/04 proposto
dalla
|
| |
|
Provincia di Lecce, rappresentata
e difesa dagli avvocati Alfredo Bruni e Maria Giovanna Capoccia,
elettivamente domiciliata presso l’avv. Rodolfo Franco in
Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 9:
|
| |
|
contro
|
| |
|
Associazione industriali della provincia
di Lecce e Consorzio stabile costruttori (CSC), rappresentati
e difesi dall’avv. Riccardo Barberis, presso lo stesso domiciliati
in Roma, via Valdagno n. 22;
|
| |
|
e nei confronti di
|
| |
|
LEGACOOP PUGLIA rappresentata e difesa
dall’Avv. Roberto G. Marra e domciliata in Roma, Via L.
Mantegazza, 24 presso Luigi Gardin;
|
| |
|
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della
Puglia- sez. II di Lecce, n. 1555 del 2004;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Associazione
industriale della Provincia di Lecce ed il Consorzio stabile
costruttori (CSC);
Visto l’intervento ad adiuvandum della Legacoop Puglia,
rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Marra ed elettivamente
domiciliata presso l’avv. Luigi Gardin in Roma, via Mantegazza
n. 24;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004 il Consigliere
Anna Leoni; uditi l'Avv. Capoccia, l’Avv. Barberis e l’Avv.
Marra.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
1. La Provincia di Lecce ha bandito una gara
relativa ad appalto di servizi per l’affidamento per nove
anni della gestione e manutenzione di beni immobili in proprietà
della Provincia, lotti A e B, per complessivi Euro 20665,
584 con il sistema dell’appalto- concorso ex art. 6, comma
1, lett.c) del D.Lgs. n. 157/95 e D.Lgs. n. 65/2000.
2. L’Associazione industriali della Provincia di Lecce ha
impugnato il bando de quo (approvato con determinazione
dirigenziale n. 5558 del 3/12/03) in quanto avente oggetto
diverso rispetto al bando approvato con determinazione dirigenziale
n. 4041 del 16/9/03 e pubblicato in G.U. del 22/9/93.
Con il secondo bando, infatti, l’appalto è stato suddiviso
in due lotti, con possibilità di partecipare ad uno solo
di essi.
3. Il Tribunale amministrativo regionale di Lecce, con sentenza
semplificata n. 1555/04 ha accolto il ricorso, nella considerazione
che i lavori di manutenzione vanno ricondotti nell’ambito
dei lavori pubblici e non in quello dei servizi pubblici
( D.lgs. n. 157/95), come ha fatto la Provincia con il bando
impugnato.
4. La Provincia di Lecce ha appellato la indicata sentenza,
deducendo i seguenti motivi:
4.1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso
la preliminare eccezione di inammissibilità per tardività,
ritenendo che il bando impugnato avesse un oggetto diverso
dal bando approvato con D.D. 4041 del 16/9/03 (G.U. del
22/9/93), in quanto con il secondo bando l’appalto era stato
diviso in due lotti, con possibilità di partecipazione alla
gara per uno solo dei due.
L’appellante sostiene l’infondatezza di tale assunto, avendo
tutte le imprese presentato, a seguito della pubblicazione
del bando, richiesto di partecipare ad entrambi i lotti.
Inoltre, sarebbe il primo bando a disciplinare il procedimento
di gara (durata ed importo dell’appalto, oggetto del servizio,
requisiti di prequalificazione, qualificazione come appalto
di servizi).
Il secondo bando costituirebbe solo una integrazione del
primo, limitandosi a distinguere i servizi oggetto dell’appalto
e riducendo in proporzione a ciascun lotto i requisiti di
prequalificazione.
Pertanto, il ricorso prodotto in primo grado sarebbe tardivo
e strumentale la completa obliterazione del primo bando.
Invero, le censure dedotte attengono ad una presunta illegittima
attrazione della procedura di gara nell’ambito del D.Lgs.
n. 157/95, il che presupporrebbe la impugnazione del primo
bando, le cui clausole erano dotate di immediata lesività.
4.2. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso
la preliminare eccezione di carenza d’interesse, sollevata
nei confronti dell’Associazione industriali della Provincia
di Lecce e Consorzio stabile costruttori, non potendosi
ritenere per quest’ultimo che la lesione sia condizionata
alla presentazione della domanda di partecipazione alla
gara. L’affermazione si porrebbe, infatti, in contrasto
con i consolidati principi giurisprudenziali in materia
(AP n. 1/2003), che condizionano alla domanda di partecipazione
alla gara la ammissibilità a censurare le clausole del bando.
4.3. Circa la fondatezza del ricorso, si ripropongono le
argomentazioni già svolte in primo grado.
In particolare:
Erroneità della sentenza nella parte in cui, in base al
criterio di prevalenza, ha ritenuto la riconducibilità dell’appalto
in questione all’area lavori pubblici e non all’area servizi
(DPR n. 34/2000).
Invero, l’appalto de quo sarebbe caratterizzato, nel quadro
complessivo richiesto alle imprese concorrenti, dall’organizzazione
offerta dall’impresa, con ciò consentendone la riconduzione
alla prestazione di servizi (art. 1665 c.c.) e alla qualificazione
di contratto d’appalto per servizi manutentivi (cd. global
service di manutenzione), consistente nel trasferimento
unitario a terzi, in possesso di specifica qualificazione,
della realizzazione di una pluralità di prestazioni miranti
alla cauzione e manutenzione di un bene.
A ciò si associa una specifica responsabilizzazione dell’assuntore
in ordine alla scelta del “come” effettuare il servizio,
attraverso l’individuazione, mediante progetto, delle soluzioni
operative più idonee.
In tal senso la norma UNI 10685 del marzo 1998 fornisce
i criteri di stesura di un contratto di manutenzione definito
“global service di manutenzione”.
E’ per tali motivi che un’impresa di lavoro, anche se fornita
di attestazione SOA, secondo l’appellante non potrebbe fornire
l’organizzazione di mezzi e risorse necessarie per garantire
una prestazione funzionale alla gestione di immobili.
Né la prevalenza economica di una prestazione rispetto ad
un’altra basterebbe a caratterizzare l’oggetto di un appalto.
5. Si è costituita in giudizio l’Associazione industriali
della Provincia di Lecce eccependo, con articolata memoria:
a) che il peso economico delle prestazioni deporrebbe a
favore dell’ipotesi di appalto di lavori (Euro 17.742.955
per manutenzione; Euro 2472 per lavori di pulizia e via
via a decrescere) e che la prestazione per la progettazione
e gestione di flusso informativo (Euro 50000) sarebbe irrilevante,
perché strumentale all’attività di manutenzione.
Da ciò l’illegittima attrazione della gara nell’area di
applicazione del D.Lgs. n. 157/95 e una serie di innumerevoli
violazioni relative a errata qualificazione delle imprese
concorrenti; a errata disciplina della partecipazione dell’ATI;
a errata individuazione del criterio di aggiudicazione dell’appalto;
a errata individuazione delle cause di esclusione.
Trattandosi di violazioni che precludono la partecipazione
alle imprese edili, ne deriverebbe la legittimazione dell’azione
associativa.
b) Inoltre, anche volendo accedere alla tesi della P.A.
appaltante secondo cui si tratterebbe di un affidamento
“misto”, l’affidamento in questione violerebbe comunque
l’artt.8, comma 11 septies, della L.n. 109/94 e sue modificazioni,
che prevede in presenza di affidamenti misti comprendenti
quota minoritaria di lavori l’obbligo di chiedere adeguate
qualificazioni SOA.
Da qui l’illegittimità per violazione di legge del bando
di gara (violazione del DPR n. 34/2000).
c) Ha eccepito, altresì, in conseguenza della errata qualificazione
come appalto di servizi, la violazione della normativa in
materia di affidamento di lavori pubblici (art.2, comma1,
L.n. 109/94 e art. 154 DPR n. 554/99).
Inconferente, poi, sarebbe il richiamo in bando di gara
alla tab. allegata al D.lgs. n. 157/95, perché l’elenco
relativo non è derogabile .
Le altre attività previste nel bando, oltre ad essere minoritarie,
non avrebbero dignità di prestazioni autonome, avendo carattere
strumentale rispetto all’attività manutentiva.
6. E’ intervenuta, ad adiuvandum, la Legacoop Puglia, producendo
apposita articolata memoria, con la quale ha qualificato
il proprio interesse alla riforma della sentenza in una
prospettiva di tutela dei suoi associati, che vantano probabilità
di operare nel servizio oggetto del ricorso.
Ha, poi, eccepito l’erroneità della sentenza circa la tardività
del ricorso, essendo il secondo bando del 15/12/03 una mera
integrazione del primo e non essendo corrispondente alla
realtà che col secondo bando i concorrenti avrebbero potuto
concorrere per solo uno dei due lotti, dal momento che erano
state fatte salve le prequalificazioni.
Ha, poi, sostenuto la erroneità della sentenza là dove non
ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.
Ha, infine, censurato le ragioni di merito che hanno condotto
all’accoglimento del ricorso.
7. La Provincia di Lecce ha depositato memoria difensiva.
8. L’appello è stato inserito nei ruoli d’udienza del 19/10/04
e trattenuto per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. La questione sottoposta all’attenzione
del Collegio verte essenzialmente sulla qualificazione da
attribuirsi all’appalto in argomento, avente ad oggetto
”affidamento dei servizi di progettazione e gestione del
servizio tecnico manutentivo, del servizio pulizie, del
servizio di manutenzione aree verdi, del servizio di riscaldamento
e climatizzazione, nonché del servizio costante flusso informatico
dei servizi in gara, per immobili di proprietà della Provincia,
avente la durata di nove anni, per un importo complessivo
pari a euro 20.655.584,00 IVA esclusa”.
Il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE
in data 11/9/03 (con fissazione della data di scadenza per
la presentazione delle offerte al 13/10/03 e della data
di apertura delle offerte per il 15/12/03) e successivamente
integrato con un supplemento in data 11/12/03, pubblicato
il 15/12/03, con il quale si suddivideva il servizio distinguendolo
in due lotti, A) e B), il primo relativo agli immobili del
Nord della Provincia di Lecce ed il secondo relativo agli
immobili del Sud della Provincia.
I giudici di prime cure, con la sentenza impugnata, disattese
le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità, hanno accolto
il ricorso proposto dalla Associazione industriali della
Provincia di Lecce unitamente al Consorzio stabile costruttori
avverso il bando di gara pubblicato il 15/12703, nonché
ogni altro provvedimento connesso, preliminare o consequenziale,
ivi compreso l’aggiudicazione ed il contratto qualora nel
frattempo intervenuti.
In proposito il Tribunale ha rilevato che l’appalto in esame
deve essere qualificato di lavori e non di servizi, sulla
base della consolidata giurisprudenza secondo cui la reale
natura dei rapporti contrattuali e la ricostruzione della
disciplina ad essi conseguentemente applicabile deve essere
effettuata in virtù dell’accertamento degli effettivi contenuti
sostanziali del rapporto stesso, prescindendo da ogni eventuale
difforme nomenclatura o definizione fornita dalle parti
(cfr. C.S., V sez., n.2518/01).
Di conseguenza, ad avviso del T.A.R., la netta prevalenza
nell’oggetto dell’appalto in esame dell’attività di manutenzione
ordinaria delle strutture edili e dei relativi impianti
elettrici, idrico-sanitari, di sollevamento, antincendio,
di sicurezza e di riscaldamento e raffrescamento, attività
tutte appartenenti alla categoria dei lavori pubblici e
non dei servizi pubblici ex art. 2, comma 1 della l.n. 109/94,
renderebbe erronea la riconduzione della disciplina dell’appalto
alla normativa in materia di appalto di servizi pubblici
(D.l.vo n. 157/95) in quanto esso avrebbe dovuto essere
disciplinato ai sensi della normativa in materia di lavori
pubblici.
|
| |
|
2. Le censure al riguardo dedotte dalla parte
appellante si appalesano infondate.
2.1. Va anzitutto affrontata la censura avverso la sentenza
impugnata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione preliminare
di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto,
secondo l’appellante, il procedimento di gara risulterebbe
disciplinato dal bando di gara dell’11/9/03, dove è individuato
l’appalto nella sua durata e nel suo importo, l’oggetto
del servizio e i requisiti di prequalificazione. Disposizioni
tutte dotate di immediata e definitiva lesività e pertanto
immediatamente impugnabili.
Il successivo bando del 15/12/03 costituirebbe un mero atto
integrativo del primo, in nulla modificativo della procedura
di gara, limitandosi a distinguere l’oggetto dell’appalto
nei due lotti A) e B) e riducendo in proporzione a ciascun
lotto i requisiti di prequalificazione.
L’obliterazione da parte delle società appellate del primo
bando sancirebbe la tardività del ricorso dalle stesse promosso,
in quanto notificato oltre il termine decadenziale decorrente
dalla data di pubblicazione del bando originario (11/09/03)
al quale risalirebbe la lamentata lesione.
La censura non può essere condivisa.
Invero, il primo avviso di gara, pubblicato l’11/09/03,
prevedeva, fra l’altro, che all’appalto in questione, disciplinato
ex art.6 comma 1 lett.c) con il criterio di cui all’art.
23, comma 1, lett.b) D.Lgs. n. 157/95, potessero partecipare
tutti i candidati risultati idonei ex artt. 11 e 12 D.lgs.
n. 157/95, che l’appalto avrebbe avuto inizio il 1/1/2004
e sarebbe terminato il 31/12/2012; che il termine ultimo
perentorio per la presentazione delle domande era il 13/10/2003;
che il termine ultimo per gli inviti era il 24/10/2003.
Il secondo avviso di gara, qualificato come supplemento
al precedente, prevedeva che l’appalto fosse diviso in due
lotti, A) e B); che fossero ammesse a partecipare alla gara
relativa ad entrambi i lotti le imprese già qualificate
a seguito della pubblicazione del primo avviso, nonché le
imprese che avessero presentato domanda di partecipazione
entro il termine assegnato con il supplemento di bando ed
in possesso dei requisiti fissati con il bando originario;
che sarebbero state ammesse a partecipare alternativamente
al lotto A) o al lotto B) le imprese in possesso dei requisiti
di cui al supplemento di bando e che nella richiesta di
invito i concorrenti avrebbero dovuto indicare il lotto
per il quale intendevano partecipare; che l’appalto avrebbe
avuto inizio il 1/4/2004 e sarebbe terminato il 31/3/2012.;
che il termine ultimo perentorio era il 30/12/2003 e la
data per la spedizione degli inviti il 7/1/2004.
Appare evidente, già dal parziale confronto dei due bandi,
che con il secondo (denominato supplemento)viene operato
un mutamento nei requisiti di partecipazione alla gara,
sia pure con salvezza delle imprese già qualificate, di
talchè non può condividersi la tesi dell’Amministrazione
che vede nel primo bando la unica fonte disciplinatrice
dell’appalto in questione, essendosi il secondo bando limitato,
secondo la P.A., alla suddivisione dell’appalto in due lotti.
Costituisce, invero, principio acquisito quello che vede
nei bandi di gara e di concorso (e più ampiamente negli
atti generali) dei provvedimenti destinati (a differenza
degli atti normativi) alla cura concreta degli interessi
pubblici, con effetti diretti nei confronti dei destinatari.
Le clausole che identificano requisiti soggettivi di partecipazione
degli interessati provvedono esse stesse direttamente alla
cura dell’interesse pubblico per la realizzazione del quale
il bando è stato emanato, escludendo direttamente dalla
platea dei partecipanti quei soggetti il cui esito positivo
nella procedura concorsuale non sembra realizzare, con una
valutazione formulata direttamente con il bando, l’interesse
pubblico perseguito (AP n. 1/2003).
Delle clausole di bando riguardanti i requisiti soggettivi
degli aspiranti partecipanti al concorso si afferma la immediata
impugnabilità, in quanto immediatamente e direttamente incidenti
sugli stessi (cfr.A.P. cit.), sicchè il mutamento della
situazione soggettiva riguardante i partecipanti alla gara,
condizionando la possibilità degli stessi di conseguire
l’aggiudicazione, ovverosia il bene della vita che si intende
conseguire attraverso la gara, non può dirsi ininfluente
rispetto alla configurazione del bando stesso.
A ciò si aggiunga che il cd. supplemento di bando modifica
i tempi della gara, con ciò incidendo, indirettamente, sulla
capacità a parteciparvi delle singole imprese, che, almeno
teoricamente, avrebbero potuto fruire dei termini inizialmente
disposti, ma non di quelli successivi.
Il tutto contribuisce ad avvalorare la tesi degli originari
ricorrenti che si trattava di bandi diversi e che, pertanto,
ben potevano essere impugnate le sole disposizioni ritenute
lesive, nella fattispecie quelle contenute nel secondo bando.
Da qui la tempestività del ricorso e la conseguente correttezza
della reiezione delle eccezione di tardività da parte del
T.A.R.
2.2. Va respinta anche la censura tendente ad affermare
la erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto
che l’impugnazione da parte del Consorzio stabile costruttori
non fosse condizionata dalla domanda di partecipazione alla
gara.
Invero, se, come ha affermato l’A.P. n. 1/2003, non può
essere escluso il dovere di immediata impugnazione delle
clausole del bando in quei limitati casi in cui gli oneri
imposti all’interessato ai fini della partecipazione risultino
manifestamente incomprensibili o implicanti oneri per la
partecipazione del tutto sproporzionati per eccesso rispetto
ai contenuti della gara o della procedura concorsuale, non
può ritenersi la carenza di legittimazione ad impugnare
da parte dell’Associazione industriali della Provincia di
Lecce e del Consorzio stabile costruttori, per non aver
presentato domanda di partecipazione alla gara.
La lesione derivante dal bando e fatta valere, quella della
misura della cauzione provvisoria superiore a quella indicata
dall’art. 30, comma 1, L.n. 109/94, incide, invero, direttamente
sull’interesse della parte di allegare all’offerta una cauzione
di minore importo e tale interesse, come ha correttamente
ritenuto il T.A.R. preesiste alla gara e non è condizionato
dalla svolgimento della stessa.
2.3. Nel merito, l’appellante ha contestato l’affermazione
contenuta in sentenza secondo cui la disciplina dell’appalto
de quo deve essere ricondotta all’interno della normativa
in materia di lavori pubblici, anziché in quella dell’appalto
di servizi, come ha ritenuto la stessa Amministrazione.
La sentenza avrebbe dato risalto alla prevalenza, nell’appalto,
dell’attività di manutenzione ordinaria delle strutture
edili e dei relativi impiegati tecnici, senza dedicare attenzione
alle argomentazioni svolte dalla difesa dell’Amministrazione
a giustificazione del ricorso alla disciplina dettata dal
D.lgs. n. 157/95.
L’appalto, invero, sarebbe stato correttamente strutturato
come servizio, in quanto assolutamente privilegiata, nel
quadro complessivo dell’attività richiesta alle ditte concorrenti,
sarebbe l’organizzazione offerta dall’impresa.
Il cd. global service di manutenzione rappresenterebbe una
figura contrattuale, ancorché non propriamente codificata,
sicuramente lecita in virtù del principio generale di cui
all’art. 1322 c.c., la cui applicazione maggiore è stata
riscontrata nel campo delle manutenzioni, specialmente immobiliari.
Il suo scopo è quello di trasferire unitariamente a terzi,
in possesso di specifica qualificazione professionale e
organizzazione aziendale, la realizzazione di una pluralità
di prestazioni miranti, nel loro insieme, alla conduzione
e manutenzione di un bene.
A ciò si associa una specifica responsabilizzazione dell’assuntore
in ordine alla scelta del “come” espletare l’attività affidatagli,
con conseguente obbligo di individuazione di accorgimenti
e avanzate soluzioni operative in grado di realizzare risparmi
di spesa e innalzamento del livello di prestazioni rese
dal bene.
Secondo l’appellante, quindi, non sarebbe la prevalenza
economica di una prestazione rispetto ad un’altra a caratterizzare
l’oggetto di un appalto, bensì la prevalenza qualitativa
delle prestazioni richieste.
La tesi dell’appellante non può essere condivisa.
Invero, ai fini della definizione della questione in esame
occorre fare riferimento all’art. 2 comma 1 della L.n. 109/94,
che annovera espressamente tra i lavori pubblici le attività
di “restauro e manutenzione di opere ed impianti”, nonché
all’all.1 del D.L.vo n. 157 del 1995 in materia di appalti
pubblici di servizi, il quale, per quanto concerne i servizi
di manutenzione e riparazione, fa riferimento a voci della
C.P.C. (Central product classification), corrispondenti
ai nn. 6112, 6122, 633, 886 aventi ad oggetto veicoli a
motore, motocicli e gatto delle nevi, articoli personali
e domestici, prodotti metallici, macchinari ed attrezzature.
Tutte voci che, almeno nella loro immediatezza, non sembrano
poter trovare applicazione nella fattispecie in argomento
e che paiono rispondere ad una logica di tassatività, portando
ad escludere che possano considerarsi manutenzioni rientranti
tra gli appalti di servizi attività relative ad impianti
non compresi nei numeri indicati (si veda, in proposito,
la decisione della V Sezione n. 2518/2001, nella quale si
afferma che appare verosimile che il Legislatore, alla stregue
del dettato comunitario, abbia optato per un’elencazione
tassativa proprio al malcelato fine di evitare, nei limiti
del possibile, questioni sulla qualificazione delle innumerevoli
attività di carattere manutentivo e, quindi, i connessi
problemi in ordine alla normativa applicabile).
La complessa attività di cui si discute va, ad avviso del
Collegio, ricompresa nella nozione di lavori pubblici, di
cui all’art. 2 della L.n. 109 del 1994 per una serie di
considerazioni.
Va anzitutto ricordato come l’art.3 del D.l.vo n. 157/95,
nella versione aggiornata con l’art. 3 del D.L.vo n. 65/2000
ha disposto che nei contratti misti di lavori e servizi
e nei contratti di servizi, quando comprendono lavori accessori,
si applicano le norme della L.n. 109/94 qualora i lavori
assumano rilievo economico superiore al 50%.
Già nel vigore della precedente versione dell’art. 3 del
D.L.vo n. 157/95 ai fini della qualificazione come appalto
di servizi era prevista la concomitanza di tutte e tre le
condizioni indicate dalla norma (funzione accessoria dei
lavori rispetto ai servizi; importo dei lavori inferiore
al 50% del totale; non costituzione di oggetto principale
dell’appalto). Di talchè veniva affermato, in dottrina,
che la funzione principale dei lavori comportava l’applicazione
della disciplina sui lavori anche in caso di subvalenza
economica degli stessi.
A maggior ragione nella fattispecie in esame, dove il criterio
della prevalenza economica per la voce manutenzione appare
indubbiamente preponderante e, comunque, certamente superiore
al 50% (su un importo complessivo di Euro 20.665.000 circa
per i due lotti, sono previsti Euro 17.950.000 circa per
prestazioni contrattuali di manutenzione edile e di impianti
di riscaldamento e raffreddamento, che non appaiono in posizione
accessoria o strumentale, né economicamente, né funzionalmente
con le altre attività oggetto dell’appalto, quali servizio
di pulizie, manutenzione del verde, progettazione, creazione
e gestione di un costante flusso informativo sulle attività
di manutenzione e di servizi) e, in ogni caso, tale da non
creare dubbi su quale sia l’oggetto principale del contratto
(si veda, al riguardo, la circolare 18 dicembre 2003 n.
2316 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in merito alla disciplina dei contratti misti negli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi).
Appare, quindi, verificata, al di là del nomen iuris attribuito
alle tipologie di attività contemplate nell’appalto, la
riconducibilità delle prestazioni ai lavori pubblici, sia
per prevalenza economica, sia perché costituenti l’oggetto
principale del contratto, atteso che il concetto di “manutenzione”
va fatto rientrare negli stessi qualora l’attività dell’appaltatore
comporti, come nel caso di specie, un’attività prevalente
ed essenziale di modificazione della realtà fisica, on l’utilizzazione,
la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi
e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e
funzionale (cfr. Cons. St., V Sez., n. 2518/01; VI Sez.,
n. 1680/98).
Giova alla interpretazione indicata la previsione dell’art.
2 comma 1 lett.l) del D.P.R. n. 554 del 1999, contenente
regolamento di esecuzione della legge quadro sui lavori
pubblici, che, in sede di definizione del concetto di manutenzione,
parla di “combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche
e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte
a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione
di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione
del progetto”, con ciò individuando nel contratto di manutenzione
un’attività intesa prima a definire le esigenze del committente
e, poi, ad eseguire gli interventi necessari a restituire
funzionalità all’immobile e agli impianti.
|
| |
|
3. Le riportate considerazioni portano a
concludere che l’appalto in questione ha la natura di appalto
di lavori pubblici ai sensi della L.n. 109/94 e successive
modificazioni e che non vale a mutare tale conclusione la
presenza all’interno dell’appalto di prestazioni di segno
diverso, aventi rilievo quantitativo o funzionale minoritario
rispetto alle prestazioni qualificabili come lavori ovvero
natura strumentale rispetto all’attività manutentiva vera
e propria.
Ciò impone l’applicazione esclusiva delle regole di qualificazione
dettate dalla L.n. 109/94 e s.m. e dai relativi regolamenti
di attuazione (D.P.R. n. 554/99 e 34/00).
Né giova alla tesi dell’appellante richiamare la figura
contrattuale del cd. “global service” e la relativa indicazione
contenuta nelle norme UNI di livello europeo, in quanto
la richiamata disciplina vigente in tema di appalti di natura
mista impone, come si è visto, l’applicazione della normativa
sull’affidamento dei lavori pubblici nell’ipotesi di prevalenza
quantitative a funzionale delle prestazioni contrattuali
qualificabili come lavori.
|
| |
|
4. L’appello va, in conclusione, respinto,
con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La complessità delle questioni trattate impone la compensazione
delle spese di lite tra le parti costituite con riferimento
al presente grado di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
– Sezione IV- rigetta il ricorso in appello indicato in
epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2004 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
|
| |
|
Paolo SALVATORE - Presidente
Aldo SCOLA - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere, est.
Carlo SALTELLI - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
|
|