| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 21 febbraio 2005 n.
536
Pres. Salvatore, Est. Mele |
|
Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Assenza
dell’autorizzazione al conferimento in discarica – Aggiudicazione
- Illegittimità
|
|
In tema di gare d’appalto, benché la lettera
di invito non richieda l’indicazione della quantità di materiale
da estrarre dalla cava e si eccepisca che l’assenza dell’autorizzazione
al conferimento in discarica non è rilevante, trattandosi
di materiali inerti e non inquinanti, risulta illegittima
l’aggiudicazione all’impresa che ha omesso di produrre tale
documentazione.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
DECISIONE
|
| |
|
sul ricorso in appello n. 10971/00, proposto
da
|
| |
|
MAMBRINI COSTRUZIONI S.R.L., ed ATI –
CARCHELLO FRANCESCO S.P.A. rappresentati e difesi dall’avv.
Mauro Sabetta e presso lo stesso elettivamente domiciliati,
in Roma, via G. Antonelli, 18;
|
| |
|
CONTRO
|
| |
|
A.N.A.S. S.p.A. costituitasi in rappresentata
e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la
medesima domiciliata “ex lege”, in Roma, via dei Portoghesi,
12;
|
| |
|
E NEI CONFRONTI di
|
| |
|
DIBATTISTA DOTT. DOMENICO S.r.l., e ATI
INTINI ANGELO S.R.L. e ATI – ALEANDRI S.R.L. rappresentati
e difesi dall’avv. Paolo Vaiano e presso lo stesso elettivamente
domiciliata, in Roma, lungotevere Marzio, n. 3; e di
|
| |
|
LOCATELLI S.p.A. e ATI LATINA S.R.L.
non costituitesi in giudizio; nonché di
|
| |
|
CONSAPRO S.c.a.r.l., costituitasi
in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Federico Tedeschini
e presso lo stesso elettivamente domiciliata, in Roma, largo
Messico, 7;
|
| |
|
PER L’ANNULLAMENTO
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sez. III, n. 276 del 18 gennaio 2001, resa “inter
partes”.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
appellata e delle controinteressate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 2 novembre 2004, il Consigliere
Eugenio Mele;
Uditi l’avv. Sabetta, l’avv. Diego Vaiano su delega dell’avv.
Paolo Vaiano e l’avv. Tedeschini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
L’appellante impugna dapprima il dispositivo
della sentenza indicata in epigrafe e successivamente la
sentenza stessa.
Con l’atto di appello introduttivo, l’appellante, dopo aver
premesso che due delle offerte ricadute nell’anomalia (quella
delle Associazioni temporanee di imprese facenti capo, rispettivamente,
alle imprese Dibattista dr. Domenico S.r.l. e Locatelli
S.p.A.), a seguito delle giustificazioni presentate, sono
state considerate congrue, impugna il dispositivo della
sentenza, enucleando il seguente motivo di diritto:
- “Error in iudicando”, violazione e falsa applicazione
dell’art. 21 della legge n. 109 del 1994, dell’art. 30,
comma 4, della direttiva 93/37 CEE, nonché violazione e
falsa applicazione della lettera di invito, difetto di istruttoria,
errore nei presupposti, illogicità e disparità di trattamento.
E ciò in quanto le due imprese hanno in più punti violato
quanto tassativamente prescritto dalla lettera di invito,
e precisamente:
- quanto all’ATI Dibattista-Intini-Aleandri, questa non
ha prodotto l’autorizzazione alla coltivazione di cava,
ma solo l’atto di assenso della Regione al trasferimento
alla ditta Castelli da altra ditta dell’autorizzazione,
per cui non è noto né il quantitativo estraibile né la eventuale
presenza di vincoli all’estrazione di materiale; manca l’autorizzazione
al conferimento in discarica del materiale di riporto; oltre
al fatto che l’offerta di ferrotondino è corretta con il
bianchetto e reca una serie errata di valutazioni nella
determinazione delle varie voci componenti l’offerta;
- quanto all’Associazione temporanea di imprese Locatelli-Latino,
l’autorizzazione rilasciata a favore della ditta Chirulli
manca dell’indicazione della quantità di materiale estraibile
e anche per questo raggruppamento manca l’autorizzazione
al conferimento alla discarica del materiale di risulta,
vi è il deposito di una fotocopia sovrabbondante rispetto
all’originale, manca documentazione essenziale e vi sono
parecchi elementi incongrui nelle voci che compongono l’offerta.
I successivi motivi di appello che si dirigono contro la
sentenza integrale, riproducono in sostanza le stesse censure
di cui all’atto introduttivo, accompagnate da considerazioni
attinenti alle valutazioni del primo giudice e con la precisazione
che i documenti mancanti o incompleti erano previsti nella
lettera di invito a pena di esclusione.
L’ANAS e l’impresa Dibattista, nella sua specifica qualità
di mandataria dell’ATI, si costituiscono in giudizio e si
oppongono all’appello.
Rileva l’ANAS che la lettera di invito non richiede l’indicazione
della quantità di materiale da estrarre dalla cava ed che
l’assenza dell’autorizzazione al conferimento in discarica
non è rilevante, trattandosi di materiali inerti e non inquinanti.
L’impresa Dibattista eccepisce la inammissibilità delle
censure proposte in quanto attinenti al merito dell’azione
amministrativa nonchè la loro infondatezza. In particolare,
fa presente che la quantità estraibile dalla cava era ricavabile
per implicito dall’ampiezza della stessa, mentre non era
necessaria l’autorizzazione del conferimento a discarica,
trattandosi di materiale inerte da sistemare per la colmazione
delle cavità determinate dagli scavi.
La stessa impresa Dibattista controdeduce, poi, a tutte
le altre censure.
La medesima impresa presenta, altresì, appello incidentale
in ordine al ricorso incidentale proposto in primo grado
e dichiarato improcedibile dal Tribunale amministrativo
regionale.
Tale appello incidentale è fondato sull’illegittimità della
lettera di invito, che prevedeva la presentazione delle
giustificazioni nella misura del 75% già al momento della
presentazione delle offerte e non a seguito di contestazioni
dopo l’esperimento di gara.
Le parti presentano successive memorie illustrative, nelle
quali, ulteriormente argomentando sulle rispettive censure
ed eccezioni, insistono per le loro tesi.
La Consap S.c.a.r.l., nella sua qualità di capogruppo di
altra ATI evocata in giudizio, dichiara il proprio difetto
di interesse alla coltivazione del contenzioso in atto,
essendosi verificata nei suoi confronti una nuova esclusione
dalla gara, in seguito a rinnovamento del procedimento in
esecuzione di sentenza del Consiglio di Stato, per cui ha
presentato altro ricorso per richiedere il risarcimento
dei danni.
La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 2
novembre 2004.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Preliminarmente, il Collegio deve darsi carico
di esaminare il ricorso incidentale, riproposto in questa
sede dall’impresa Dibattista e concernente il rilievo, come
si è già visto in sede di narrativa, dell’illegittimità
della lettera di invito che prevedeva le giustificazioni
dell’anomalia già in sede di presentazione dell’offerta
nella misura del 75% delle categorie di lavoro, e non solo
dopo il verificarsi dell’anomalia.
La censura, però, al di là della sua stessa ammissibilità
(in caso di accoglimento, si determinerebbe, infatti, il
travolgimento dell’intera procedura con conseguente vanificazione
dell’aggiudicazione disposta in favore della stessa ricorrente
incidentale), non appare fondata per due decisive argomentazioni.
Innanzitutto, il procedimento in parola si è concluso prima
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
che ha dichiarato sostanzialmente contrario al diritto comunitario
quanto disposto dal’art. 21 della legge n. 109 del 1994
in materia di giustificazioni anticipate in ordine all’anomalia
delle offerte, per cui all’epoca non vi era ragione da parte
dell’Amministrazione procedente di non rispettare la normativa
nazionale, che non trovava ancora un preciso ostacolo nella
normativa comunitaria.
In secondo luogo, va rilevato che anche dopo la suddetta
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
(27 novembre 2001, n. 285), il meccanismo del 75% è stato
comunque ritenuto compatibile con la normativa comunitaria,
purché inserito nel più generale contesto che prevede anche
una verifica successiva dell’anomalia verificata.
Ancora in via preliminare, va preso atto della dichiarazione
di sopravvenuta carenza di interesse dell’Associazione temporanea
di imprese facente capo alla Consapro S.c.a.r.l., controinteressata
costituita nel giudizio di appello.
Passando al merito della vicenda, il Collegio deve necessariamente
rilevare in via di premessa che ogni appalto non è un’esercitazione
accademica, con una verifica puramente formale del rispetto
di alcune regole, bensì una vicenda in cui quelle regole
sono predisposte per garantire all’Amministrazione procedente
il raggiungimento del risultato che la stessa si aspetta
dalle prestazioni contrattuali, di talché si possa ottenere
il massimo del soddisfacimento dell’interesse pubblico che
è strumentalmente connesso con la gara in esperimento.
Così stando le cose, è evidente allora che ogni regola della
lettera di invito e del capitolato speciale va interpretata
non in modo assoluto, asettico, scorporato dal risultato
effettivo che si tende a raggiungere con l’appalto in aggiudicazione,
ma proprio in vista di tale risultato, in modo tale da predisporre
uno schema operativo quanto più possibile tendente alla
ottimizzazione della scelta del contraente rispetto a quelle
che sono le concrete esigenze da perseguire con l’appalto
programmato.
Alla luce di queste considerazioni, l’appello appare fondato.
Infatti, sia relativamente all’Associazione temporanea di
imprese facente capo alla Dibattista dr. Domenico S.r.l.
e sia con riferimento all’Associazione temporanea di imprese
facente capo alla Locatelli S.p.A. (rispettivamente, prima
e seconda graduata) il fatto di non aver presentato la documentazione
relativa alla coltivazione di cava che consentisse di rilevare
la possibilità di estrarre il materiale necessario per poter
adeguatamente affrontare gli impegni prestazionali derivanti
dal contratto di appalto appare sicuramente rilevante.
Invero, l’ATI Dibattista si è limitata a presentare soltanto
l’atto di assenso alla voltura dell’autorizzazione dalla
ditta Corona alla ditta Castelli, senza l’indicazione delle
condizioni dell’autorizzazione, con particolare riferimento
all’individuazione dell’esistenza della possibilità di poter
estrarre il materiale richiesto per poter portare a compimento
l’opera nei tempi assegnati.
L’Associazione temporanea di imprese Locatelli, invece,
ha sì presentato l’autorizzazione, ma in fotocopia composta
in modo sovrabbondante (7 pagine in luogo delle cinque originarie)
e sempre senza l’indicazione della quantità del materiale
estraibile.
E’ vero che si tratta di mere irregolarità, soggette pertanto
a regolarizzazione, ma è pur vero che tali regolarizzazioni
non sono state né richieste né effettuate, per cui viene
a mancare la consapevolezza di un dato oggettivo, importante
e determinante per avere contezza della necessaria predisposizione
degli elementi per poter correttamente e tempestivamente
adempiere alle obbligazioni assunte con l’offerta presentata
e con il contratto da stipulare, ciò che determina superficialità
dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione.
Lo stesso discorso va fatto per entrambe le associazioni
temporanee di imprese relativamente alle autorizzazioni
a discarica del materiale di risulta.
La mancata presentazione delle suddette autorizzazioni,
infatti, determina sicuramente una precisa perplessità,
di non poco momento alla quale l’Amministrazione avrebbe
dovuto prepararsi, in ordine alle modalità di smaltimento
del materiale di risulta, sia relativamente al riuso di
detti materiali, sia al conferimento in discarica di quelli
non riutilizzabili.
Relativamente a tali ultime incombenze, mancano poi indicazioni
in ordine alla discarica da utilizzare, alla capienza della
stessa e, con riferimento ai soggetti che, titolari della
relativa autorizzazione, vi avrebbero dovuto provvedere.
Non è chi non veda come, in mancanza di tali elementi, si
sarebbero potuti determinare problemi di smaltimento che
in qualche modo avrebbero potuto determinare – a tacer d’altro
- rallentamenti e ritardi nell’esecuzione dell’opera pubblica.
Indubbiamente, anche questa carenza avrebbe potuto essere
soggetta ad integrazione, ma neppure per essa l’Amministrazione
ha proceduto a richiedere notizie integrative, determinando
così un ulteriore “vulnus” potenziale alla corretta e tempestiva
esecuzione della prestazione di cui al contratto di appalto.
Conclusivamente, assorbite le altre censure, tutte peraltro
incidenti sul merito dell’azione amministrativa, preso atto
della mancanza di interesse dell’appellata Consacro, va
rigettato l’appello incidentale e va, invece, accolto l’appello
principale.
In considerazione, peraltro, del fatto che l’appalto è ormai
in corso di esecuzione e che non si evidenziano le condizioni
per una “restituitio in pristinum”, il Collegio ritiene
che all’appellante, vittoriosa in questa sede, possa essere
attribuito il risarcimento dei danni per equivalente, ai
sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998,
come novellato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000.
A tal fine, ai sensi dello stesso art. 35, comma 2, del
decreto legislativo n. 80 del 1998, l’Amministrazione soccombente
– ANAS – dovrà, nel termine di giorni 75 (settantacinque),
decorrente dalla notificazione della presente sentenza,
formulare all’ATI appellante un’offerta economica a titolo
risarcitorio, che tenga conto del mancato guadagno della
stessa, delle spese sopportate dalla medesima e delle opportunità
perdute.
Le spese del doppio grado di giudizio possono, però, in
considerazione dell’andamento giurisdizionale della vicenda,
essere integralmente compensate fra tutte le parti per entrambi
i gradi di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello in
epigrafe,
- Rigetta l’appello incidentale;
- Accoglie l’appello principale e, per l’effetto, in riforma
della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado;
- Ordina all’ANAS di formulare all’ATI appellante un’offerta
economica a titolo risarcitorio, secondo quanto stabilito
in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, addì 2 novembre 2004,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV),
riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:
|
| |
|
Paolo SALVATORE - Presidente
Aldo SCOLA - Consigliere
Vito POLI - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere est.
|
|