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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 21 febbraio 2005 n. 528
Pres. Salvatore, Est. Deodato


Giurisdizione e competenza – Regolamento di competenza – Controversia in materia di determinazione del prezzo di cessione e di modalità procedurali della dismissione di immobili cartolarizzati – Competenza del Tar Lazio - Ragioni

Sussiste la competenza del Tar Lazio a decidere sulle controversie riguardanti la determinazione del prezzo di cessione e le modalità procedurali della dismissione degli immobili cartolarizzati. Infatti la contestuale impugnazione di un atto applicativo, insieme ad un provvedimento presupposto adottato da un organo centrale dello Stato e produttivo di effetti sul territorio nazionale, determina la competenza del T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art.3, comma 3, legge 6 dicembre 1971, n.1034.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Sul ricorso iscritto al NRG. 8039\2004, proposto dal

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero del Lavoro in persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima in Milano, via Freguglia, n.1;

 

contro

 

Bardelli Fiorella più altri, non costituiti nella presente fase di giudizio;

 

e nei confronti di

 

I.N.A.I.L., in persona del Direttore Generale pro tempore, in proprio e quale procuratore della S.C.I.P. s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Pone e Grazia Tota ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Roma, via IV Novembre, n.144;

 

per sentire dichiarare
la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sul ricorso proposto dalla Sig.ra Bardelli Fiorella ed altri davanti al T.A.R. della Lombardia, sezione di Milano, per l’annullamento degli atti di proposta di acquisto della Direzione Regionale Lombardia dell’I.N.A.I.L., del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 31 luglio 2002 e del Decreto emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 7 gennaio 2004;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’I.N.A.I.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio, del 7 dicembre 2004, il consigliere Carlo Deodato;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1.- Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Lombardia, sezione di Milano, diversi conduttori di appartamenti inseriti nel programma di dismissione del patrimonio immobiliare dell’I.N.A.I.L. hanno impugnato gli atti con i quali si è proceduto alla determinazione del prezzo di cessione e, in particolare, alla classificazione dello stabile come “di pregio”.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel costituirsi in giudizio, ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato alle controparti in data 16 luglio 2004, deducendo che l’impugnazione, tra gli altri, di atti emessi da organi centrali dello Stato e produttivi di effetti su tutto il territorio nazionale implica la competenza del T.A.R. del Lazio a conoscere del relativo ricorso.
In mancanza dell’adesione dell’altra parte e sulla base del rilievo della non manifesta infondatezza della eccezione formulata, gli atti sono stati trasmessi al Consiglio di Stato, con ordinanza n.2080/04 del 21 luglio 2004, per la definizione del regolamento di competenza.
Si è costituito in giudizio l’I.N.A.I.L., aderendo alle conclusioni formulate con il regolamento di competenza, mentre non si sono costituiti, in questa fase del giudizio, gli originari ricorrenti.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla Camera di consiglio del 7 dicembre 2004.

 

2.- L’istanza di regolamento di competenza è fondata e va accolta.
Con il ricorso originario sono stati, infatti, impugnati, oltre alle proposte d’acquisto comunicate agli interessati dalla Direzione Regionale Lombardia dell’I.N.A.I.L., anche il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 31 luglio 2002 e quello emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 7 gennaio 2004, con i quali sono stati dettati i criteri generali della determinazione del prezzo di cessione e le modalità procedurali della dismissione degli immobili cartolarizzati.
Ora, se si considera che, secondo un univoco indirizzo giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cons. St., sez.IV, 6 maggio 1996, n.572), la contestuale impugnazione (come nella fattispecie in esame) di un atto applicativo e di un provvedimento presupposto adottato da un organo centrale dello Stato e produttivo di effetti sul territorio nazionale determina la competenza del T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art.3, comma 3, legge 6 dicembre 1971, n.1034, e che resta precluso, in sede di cognizione del regolamento di competenza, l’apprezzamento della rilevanza dell’atto applicativo nell’economia generale del ricorso (Cons. St., sez. IV, 2 aprile 1997, n.326), deve concludersi per la spettanza al T.A.R. del Lazio della competenza a conoscere del ricorso in questione.
Non può, infatti, dubitarsi dell’applicabilità al caso di specie del principio sopra enunciato, posto che, come già rilevato, le originarie ricorrenti hanno espressamente manifestato la volontà di impugnare anche i decreti ministeriali (da valersi quali atti generali adottati da organi centrali dello Stato) determinativi delle condizioni e delle regole che governano la fissazione del prezzo di cessione e la gestione del processo di alienazione degli immobili inseriti nel programma di dismissione.

 

3.- Va, in conclusione, affermata la competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, a conoscere del ricorso proposto in primo grado.

 

4.- Sussistono, nondimeno, giusti motivi per la dichiarazione di irripetibilità delle spese della presente fase di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, accoglie la domanda di regolamento di competenza e, per l’effetto, dichiara competente il T.A.R. del Lazio, sede di Roma a conoscere del ricorso proposto da Bardelli Fiorella ed altri dinanzi al TAR della Lombardia, sezione di Milano; dichiara irripetibili le spese della presente fase del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, 7 dicembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:

 

PAOLO SALVATORE - Presidente
DEDI RULLI - Consigliere
ANTONINO ANASTASI - Consigliere
ANNA LEONI - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Est.


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