| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 21 febbraio 2005 n.
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Pres. Salvatore, Est. Deodato |
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Giurisdizione e competenza – Regolamento
di competenza – Controversia in materia di determinazione
del prezzo di cessione e di modalità procedurali della dismissione
di immobili cartolarizzati – Competenza del Tar Lazio -
Ragioni
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Sussiste la competenza del Tar Lazio a decidere
sulle controversie riguardanti la determinazione del prezzo
di cessione e le modalità procedurali della dismissione
degli immobili cartolarizzati. Infatti la contestuale impugnazione
di un atto applicativo, insieme ad un provvedimento presupposto
adottato da un organo centrale dello Stato e produttivo
di effetti sul territorio nazionale, determina la competenza
del T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art.3, comma 3, legge
6 dicembre 1971, n.1034.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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Sul ricorso iscritto al NRG. 8039\2004, proposto
dal
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
e Ministero del Lavoro in persona dei Ministri pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Milano e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima
in Milano, via Freguglia, n.1;
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contro
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Bardelli Fiorella più altri, non costituiti
nella presente fase di giudizio;
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e nei confronti di
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I.N.A.I.L., in persona del Direttore
Generale pro tempore, in proprio e quale procuratore della
S.C.I.P. s.r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo
Pone e Grazia Tota ed elettivamente domiciliato presso gli
stessi in Roma, via IV Novembre, n.144;
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per sentire dichiarare
la competenza del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, sul ricorso proposto dalla Sig.ra Bardelli
Fiorella ed altri davanti al T.A.R. della Lombardia, sezione
di Milano, per l’annullamento degli atti di proposta di
acquisto della Direzione Regionale Lombardia dell’I.N.A.I.L.,
del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
in data 31 luglio 2002 e del Decreto emanato dal Ministro
dell’Economia e delle Finanze, di concerto il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 7 gennaio 2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’I.N.A.I.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio, del 7 dicembre 2004,
il consigliere Carlo Deodato;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1.- Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R.
della Lombardia, sezione di Milano, diversi conduttori di
appartamenti inseriti nel programma di dismissione del patrimonio
immobiliare dell’I.N.A.I.L. hanno impugnato gli atti con
i quali si è proceduto alla determinazione del prezzo di
cessione e, in particolare, alla classificazione dello stabile
come “di pregio”.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel costituirsi
in giudizio, ha proposto regolamento di competenza, con
atto notificato alle controparti in data 16 luglio 2004,
deducendo che l’impugnazione, tra gli altri, di atti emessi
da organi centrali dello Stato e produttivi di effetti su
tutto il territorio nazionale implica la competenza del
T.A.R. del Lazio a conoscere del relativo ricorso.
In mancanza dell’adesione dell’altra parte e sulla base
del rilievo della non manifesta infondatezza della eccezione
formulata, gli atti sono stati trasmessi al Consiglio di
Stato, con ordinanza n.2080/04 del 21 luglio 2004, per la
definizione del regolamento di competenza.
Si è costituito in giudizio l’I.N.A.I.L., aderendo alle
conclusioni formulate con il regolamento di competenza,
mentre non si sono costituiti, in questa fase del giudizio,
gli originari ricorrenti.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla Camera di
consiglio del 7 dicembre 2004.
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2.- L’istanza di regolamento di competenza
è fondata e va accolta.
Con il ricorso originario sono stati, infatti, impugnati,
oltre alle proposte d’acquisto comunicate agli interessati
dalla Direzione Regionale Lombardia dell’I.N.A.I.L., anche
il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in
data 31 luglio 2002 e quello emanato dal Ministro dell’Economia
e delle Finanze, di concerto il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in data 7 gennaio 2004, con i quali sono
stati dettati i criteri generali della determinazione del
prezzo di cessione e le modalità procedurali della dismissione
degli immobili cartolarizzati.
Ora, se si considera che, secondo un univoco indirizzo giurisprudenziale
(cfr., ex multis, Cons. St., sez.IV, 6 maggio 1996, n.572),
la contestuale impugnazione (come nella fattispecie in esame)
di un atto applicativo e di un provvedimento presupposto
adottato da un organo centrale dello Stato e produttivo
di effetti sul territorio nazionale determina la competenza
del T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art.3, comma 3, legge
6 dicembre 1971, n.1034, e che resta precluso, in sede di
cognizione del regolamento di competenza, l’apprezzamento
della rilevanza dell’atto applicativo nell’economia generale
del ricorso (Cons. St., sez. IV, 2 aprile 1997, n.326),
deve concludersi per la spettanza al T.A.R. del Lazio della
competenza a conoscere del ricorso in questione.
Non può, infatti, dubitarsi dell’applicabilità al caso di
specie del principio sopra enunciato, posto che, come già
rilevato, le originarie ricorrenti hanno espressamente manifestato
la volontà di impugnare anche i decreti ministeriali (da
valersi quali atti generali adottati da organi centrali
dello Stato) determinativi delle condizioni e delle regole
che governano la fissazione del prezzo di cessione e la
gestione del processo di alienazione degli immobili inseriti
nel programma di dismissione.
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3.- Va, in conclusione, affermata la competenza
del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, a conoscere del ricorso
proposto in primo grado.
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4.- Sussistono, nondimeno, giusti motivi
per la dichiarazione di irripetibilità delle spese della
presente fase di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
sezione Quarta, accoglie la domanda di regolamento di competenza
e, per l’effetto, dichiara competente il T.A.R. del Lazio,
sede di Roma a conoscere del ricorso proposto da Bardelli
Fiorella ed altri dinanzi al TAR della Lombardia, sezione
di Milano; dichiara irripetibili le spese della presente
fase del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, 7 dicembre 2004, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
in camera di consiglio, con l’intervento dei signori:
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PAOLO SALVATORE - Presidente
DEDI RULLI - Consigliere
ANTONINO ANASTASI - Consigliere
ANNA LEONI - Consigliere
CARLO DEODATO - Consigliere Est.
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