| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 febbraio 2005 n.
376
Pres. Iannotta, Est. Carboni |
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1) Processo amministrativo – Termini d’impugnazione
– Decorrenza.
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2) Processo amministrativo – Consumazione
del potere d’impugnazione - Due impugnazioni – Possibilità
– Condizioni - Termini d’impugnazione – Decorrenza.
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1) La notificazione dell’atto d’impugnazione
fa decorrere il termine d’impugnazione per colui che impugna,
allo stesso modo di chi riceve la notificazione della sentenza.
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2) Gli artt. 326, secondo comma, 329, 346,
358 e 387 del codice di procedura civile sono espressione
di un principio generale di consumazione del potere d’impugnazione
delle sentenze, secondo cui l’impugnazione deve essere proposta,
da ciascuno dei soggetti legittimati, una sola volta, e
al più può essere ripetuta entro il termine breve decorrente
dalla precedente impugnazione, e non già indefinitamente,
per sanare irregolarità o ampliare il contenuto dell’impugnazione
già proposta, entro il termine annuale di decadenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello N.R.G. 10557/1999
e 7004/2000 proposti
dalla signora Piera Anna SCAZZINO, residente in Genova,
difesa dagli avvocati Antonio Pedullà e Costanza Acciai
e domiciliati presso la seconda in Roma, via Filippo Corridoni
7;
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contro
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il comune di GENOVA, costituitosi
in giudizio in persona del sindaco, professore Giuseppe
Pericu, difeso dagli avvocati Edda Odone ed Enrico Romanelli
e domiciliato presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare
14/4;
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per la riforma
della sentenza 9 luglio 1999 n. 376, con la quale il tribunale
amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda,
ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
sulla domanda di risarcimento del danno per ritardato collocamento
a riposo;
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Visti i ricorsi in appello 10557 del 1999,
notificato il 16 novembre e depositato il 9 dicembre 1999,
e 7004 del 2000, notificato il 6 e depositato il 26 luglio
2000;
visti i controricorsi del comune di Genova, depositati il
21 febbraio 2000 nel procedimento 10557 del 1999 e il 9
settembre 2004 nel procedimento 7004 del 2000;
viste le memorie difensive presentate, dal comune di Genova
l’1 ottobre 2004, dall’appellante l’8 ottobre 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 19 ottobre 2004, il consigliere
Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Acciai e
Gabriele Pafundi, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato
Odone;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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La signora Scazzino, impiegata del comune
di Genova, il 13 luglio 1993 presentò domanda di dimissioni
con effetto dall’1 marzo 1994; il 21 ottobre 1993 chiese
che l’atto d’accettazione delle dimissioni non venisse adottato
prima del 20 dicembre 1993. La legge 24 dicembre 1993 n.
537 con l’articolo 11, commi da 16 a 19, ha poi introdotto
riduzioni della pensione per i dipendenti pubblici che,
con domanda di pensionamento accettata dal 15 ottobre 1993
in poi, avessero conseguito il diritto a pensione con un’anzianità
contributiva inferiore a trentacinque anni; consentendo
peraltro, a chi avesse presentato domanda di collocamento
in pensione dopo il 31 dicembre 1992, di revocarla. La signora
Scazzino non revocò la domanda di dimissioni, che fu quindi
accolta con deliberazione della giunta comunale 26 gennaio
1994 n. 132.
La signora Scazzino, con ricorso al tribunale amministrativo
regionale per la Liguria notificato il 23 giugno 1994, sostenendo
che in base all’articolo 109 del regolamento organico del
personale l’accettazione delle dimissioni sarebbe dovuta
intervenire entro trenta giorni dalla domanda, ha chiesto
che il comune fosse condannato a risarcirle il danno causatole
con il denunciato ritardo.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza n.
376 del 1999 indicata in epigrafe ha dichiarato il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo.
La signora Scazzino ha proposto appello (procedimento 10557/1999)
chiedendo che il Consiglio di Stato, ritenuta la giurisdizione,
accogliesse la domanda proposta con il ricorso di primo
grado.
Il ricorso in d’appello è sottoscritto dagli avvocati Antonio
Pedullà e Costanza Acciai, e la procura speciale in calce
al ricorso reca la firma dell’appellante autenticata dal
solo avvocato Pedullà.
Nel contempo la signora Scazzino ha proposto la domanda
anche davanti al giudice del lavoro, e nel corso del giudizio,
avendo la civica amministrazione eccepito la carenza di
giurisdizione del giudice ordinario, ha chiesto il regolamento
preventivo di giurisdizione. Ha poi proposto un secondo
atto d’appello, rubricato come procedimento 7004/2000, «per
motivi di regolarizzazione della procura», come si legge
nell’istanza di riunione dei due procedimenti (n. 10557-1999
e 7004-2000) presentata dall’avvocato Acciai. Tale secondo
ricorso, sempre firmato dagli avvocati Pedullà e Acciai,
recava però la delega con firma autenticata da entrambi
i professionisti.
La corte di cassazione con ordinanza 21 gennaio 2003 n.
847 ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo
sulle domande in questione. Il comune di Genova ha allora
prodotto certificato dell’Ordine degli avvocati di Genova
dal quale risulta che l’avvocato Antonio Pedullà è iscritto
nell’albo dei “cassazionisti” (avvocati abilitati al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori) dal 22 novembre 2001.
Ha dedotto l’inammissibilità o nullità del ricorso in appello
del 1999, sia per il difetto di autenticazione della procura
alle liti sia perché non erano riproposti i motivi del ricorso
di primo grado, l’inammissibilità dell’appello del 2000,
perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dal
precedente appello, e infine l’infondatezza della domanda.
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DIRITTO
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Gli appelli, proposti contro la stessa sentenza,
devono essere riuniti ai sensi dell’articolo 325 del codice
di procedura civile.
Gli articoli 35 del testo unico delle leggi sul Consiglio
di Stato emanato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054
e 6 del regolamento di procedura emanato con regio decreto
17 agosto 1907 n. 642 prevedono che il ricorso sia sottoscritto
dal ricorrente e da un avvocato ammesso al patrocinio in
Corte di cassazione, oppure dal solo avvocato munito di
mandato speciale. Il mandato poi, in base all’articolo 83
del codice di procedura civile del 1940, può essere rilasciato
in calce o a margine del ricorso, con autografia della sottoscrizione
autenticata dal difensore (che sottoscrive il ricorso).
La capacità del difensore di autenticare la sottoscrizione
va di conserva con quella di sottoscrivere il ricorso, e
perciò nel caso in esame, in cui il mandato a margine era
con firma autenticata dall’avvocato Pedullà non abilitato
(e che pur non essendolo aveva sottoscritto il ricorso,
insieme con l’avvocato Acciai, abilitata), il ricorso in
definitiva è stato sottoscritto da avvocato privo di mandato.
Non può aderirsi alla tesi dell’appellante, che la sua sottoscrizione
del mandato equivalga a sottoscrizione del ricorso, perché
una cosa è sottoscrivere un ricorso, altra cosa è sottoscrivere
un mandato che abilita poi l’avvocato a sottoscrivere il
ricorso in proprio, e le norme sull’abilitazione professionale
e sul mandato sarebbero vanificate, se una sottoscrizione
del ricorrente dovechessia potesse sostituire le richieste
formalità. Del resto, la stessa difesa del ricorrente ha
riconosciuto l’irregolarità del primo ricorso, riproponendone
un altro, identico, a causa dell’irregolarità della procura
del primo.
Il ricorso in appello 10557 del 2000 va dunque dichiarato
inammissibile.
Il secondo ricorso in appello, n. 7004 del 2000, è stato
proposto otto mesi dopo il primo. L’articolo 326 del codice
di procedura civile, che disciplina il termine per impugnare
le sentenze facendolo decorrere dal ricevimento della notificazione
della sentenza da impugnare, al secondo comma prevede che
nel caso previsto dall’articolo 332 (che riguarda la notificazione
dell’impugnazione relativa a cause scindibili), «l’impugnazione
proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello
stesso soccombente il termine per proporla contro le altre
parti»; e questa regola viene generalmente riconosciuta
come un’estensione del primo comma, nel senso che la notificazione
dell’atto d’impugnazione fa decorrere il termine d’impugnazione,
ad ogni effetto, per colui stesso che impugna, allo stesso
modo che il ricevere la notificazione della sentenza. Gli
articoli 358 e 387 poi sanciscono, rispettivamente per l’appello
e per il ricorso in cassazione, la regola che l’impugnazione
dichiarata inammissibile o improcedibile non può più esser
riproposta, anche se non è decorso il termine fissato dalla
legge. La giurisprudenza ritiene che quest’ultima regola
può essere applicata solo quando la prima impugnazione sia
già stata dichiarata inammissibile o improcedibile, ma è
fuor di dubbio che tutte le disposizioni citate, l’articolo
326 secondo comma e gli articoli 358 e 387 del codice di
procedura civile (ai quali si possono aggiungere l’articolo
329, secondo comma, secondo cui «L’impugnazione parziale
importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate»,
e 346, secondo cui «Le domande e le eccezioni non accolte
nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente
riproposte in appello, si intendono rinunciate») sono espressione
di un principio generale di consumazione del potere d’impugnazione
delle sentenze, secondo cui l’impugnazione dev’essere proposta,
da ciascuno dei soggetti legittimati, una sola volta, e
al più può essere ripetuta entro il termine breve decorrente
dalla precedente impugnazione, e non già indefinitamente,
per sanare irregolarità o ampliare il contenuto dell’impugnazione
già proposta, entro il termine annuale di decadenza (vedansi:
cassazione, sezione lavoro, 22 maggio 1987 n. 4666, 7 settembre
1993 n. 9393, 12 novembre 1993 n. 11176, e terza sezione,
5 febbraio 1998 n. 1162). Anche l’appello 7004 del 2000,
pertanto, va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2000.
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Per questi motivi
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Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
Sezione quinta, riunisce gli appelli indicati in epigrafe
e li dichiara inammissibili. Condanna l’appellante al pagamento
delle spese di giudizio, liquidate in duemila euro, in favore
del comune resistente.
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Così deciso in Roma il 19 ottobre 2004 dal
collegio costituito dai signori:
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Raffaele Iannotta presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Chiarenza Millemaggi Cogliani componente
Paolo Buonvino componente
Goffredo Zaccardi componente
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IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Iannotta
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L'ESTENSORE
f.to Raffaele Carboni
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