Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 2-2005 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 376
Pres. Iannotta, Est. Carboni


1) Processo amministrativo – Termini d’impugnazione – Decorrenza.

 

2) Processo amministrativo – Consumazione del potere d’impugnazione - Due impugnazioni – Possibilità – Condizioni - Termini d’impugnazione – Decorrenza.

1) La notificazione dell’atto d’impugnazione fa decorrere il termine d’impugnazione per colui che impugna, allo stesso modo di chi riceve la notificazione della sentenza.

 

2) Gli artt. 326, secondo comma, 329, 346, 358 e 387 del codice di procedura civile sono espressione di un principio generale di consumazione del potere d’impugnazione delle sentenze, secondo cui l’impugnazione deve essere proposta, da ciascuno dei soggetti legittimati, una sola volta, e al più può essere ripetuta entro il termine breve decorrente dalla precedente impugnazione, e non già indefinitamente, per sanare irregolarità o ampliare il contenuto dell’impugnazione già proposta, entro il termine annuale di decadenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sui ricorsi in appello N.R.G. 10557/1999 e 7004/2000 proposti
dalla signora Piera Anna SCAZZINO, residente in Genova, difesa dagli avvocati Antonio Pedullà e Costanza Acciai e domiciliati presso la seconda in Roma, via Filippo Corridoni 7;

 

contro

 

il comune di GENOVA, costituitosi in giudizio in persona del sindaco, professore Giuseppe Pericu, difeso dagli avvocati Edda Odone ed Enrico Romanelli e domiciliato presso il secondo in Roma, viale Giulio Cesare 14/4;

 

per la riforma
della sentenza 9 luglio 1999 n. 376, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sezione seconda, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento del danno per ritardato collocamento a riposo;

 

Visti i ricorsi in appello 10557 del 1999, notificato il 16 novembre e depositato il 9 dicembre 1999, e 7004 del 2000, notificato il 6 e depositato il 26 luglio 2000;
visti i controricorsi del comune di Genova, depositati il 21 febbraio 2000 nel procedimento 10557 del 1999 e il 9 settembre 2004 nel procedimento 7004 del 2000;
viste le memorie difensive presentate, dal comune di Genova l’1 ottobre 2004, dall’appellante l’8 ottobre 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 19 ottobre 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Acciai e Gabriele Pafundi, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato Odone;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

La signora Scazzino, impiegata del comune di Genova, il 13 luglio 1993 presentò domanda di dimissioni con effetto dall’1 marzo 1994; il 21 ottobre 1993 chiese che l’atto d’accettazione delle dimissioni non venisse adottato prima del 20 dicembre 1993. La legge 24 dicembre 1993 n. 537 con l’articolo 11, commi da 16 a 19, ha poi introdotto riduzioni della pensione per i dipendenti pubblici che, con domanda di pensionamento accettata dal 15 ottobre 1993 in poi, avessero conseguito il diritto a pensione con un’anzianità contributiva inferiore a trentacinque anni; consentendo peraltro, a chi avesse presentato domanda di collocamento in pensione dopo il 31 dicembre 1992, di revocarla. La signora Scazzino non revocò la domanda di dimissioni, che fu quindi accolta con deliberazione della giunta comunale 26 gennaio 1994 n. 132.
La signora Scazzino, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Liguria notificato il 23 giugno 1994, sostenendo che in base all’articolo 109 del regolamento organico del personale l’accettazione delle dimissioni sarebbe dovuta intervenire entro trenta giorni dalla domanda, ha chiesto che il comune fosse condannato a risarcirle il danno causatole con il denunciato ritardo.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza n. 376 del 1999 indicata in epigrafe ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La signora Scazzino ha proposto appello (procedimento 10557/1999) chiedendo che il Consiglio di Stato, ritenuta la giurisdizione, accogliesse la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Il ricorso in d’appello è sottoscritto dagli avvocati Antonio Pedullà e Costanza Acciai, e la procura speciale in calce al ricorso reca la firma dell’appellante autenticata dal solo avvocato Pedullà.
Nel contempo la signora Scazzino ha proposto la domanda anche davanti al giudice del lavoro, e nel corso del giudizio, avendo la civica amministrazione eccepito la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha poi proposto un secondo atto d’appello, rubricato come procedimento 7004/2000, «per motivi di regolarizzazione della procura», come si legge nell’istanza di riunione dei due procedimenti (n. 10557-1999 e 7004-2000) presentata dall’avvocato Acciai. Tale secondo ricorso, sempre firmato dagli avvocati Pedullà e Acciai, recava però la delega con firma autenticata da entrambi i professionisti.
La corte di cassazione con ordinanza 21 gennaio 2003 n. 847 ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulle domande in questione. Il comune di Genova ha allora prodotto certificato dell’Ordine degli avvocati di Genova dal quale risulta che l’avvocato Antonio Pedullà è iscritto nell’albo dei “cassazionisti” (avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) dal 22 novembre 2001. Ha dedotto l’inammissibilità o nullità del ricorso in appello del 1999, sia per il difetto di autenticazione della procura alle liti sia perché non erano riproposti i motivi del ricorso di primo grado, l’inammissibilità dell’appello del 2000, perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dal precedente appello, e infine l’infondatezza della domanda.

 

DIRITTO

 

Gli appelli, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell’articolo 325 del codice di procedura civile.
Gli articoli 35 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato emanato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 e 6 del regolamento di procedura emanato con regio decreto 17 agosto 1907 n. 642 prevedono che il ricorso sia sottoscritto dal ricorrente e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, oppure dal solo avvocato munito di mandato speciale. Il mandato poi, in base all’articolo 83 del codice di procedura civile del 1940, può essere rilasciato in calce o a margine del ricorso, con autografia della sottoscrizione autenticata dal difensore (che sottoscrive il ricorso). La capacità del difensore di autenticare la sottoscrizione va di conserva con quella di sottoscrivere il ricorso, e perciò nel caso in esame, in cui il mandato a margine era con firma autenticata dall’avvocato Pedullà non abilitato (e che pur non essendolo aveva sottoscritto il ricorso, insieme con l’avvocato Acciai, abilitata), il ricorso in definitiva è stato sottoscritto da avvocato privo di mandato. Non può aderirsi alla tesi dell’appellante, che la sua sottoscrizione del mandato equivalga a sottoscrizione del ricorso, perché una cosa è sottoscrivere un ricorso, altra cosa è sottoscrivere un mandato che abilita poi l’avvocato a sottoscrivere il ricorso in proprio, e le norme sull’abilitazione professionale e sul mandato sarebbero vanificate, se una sottoscrizione del ricorrente dovechessia potesse sostituire le richieste formalità. Del resto, la stessa difesa del ricorrente ha riconosciuto l’irregolarità del primo ricorso, riproponendone un altro, identico, a causa dell’irregolarità della procura del primo.
Il ricorso in appello 10557 del 2000 va dunque dichiarato inammissibile.
Il secondo ricorso in appello, n. 7004 del 2000, è stato proposto otto mesi dopo il primo. L’articolo 326 del codice di procedura civile, che disciplina il termine per impugnare le sentenze facendolo decorrere dal ricevimento della notificazione della sentenza da impugnare, al secondo comma prevede che nel caso previsto dall’articolo 332 (che riguarda la notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili), «l’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti»; e questa regola viene generalmente riconosciuta come un’estensione del primo comma, nel senso che la notificazione dell’atto d’impugnazione fa decorrere il termine d’impugnazione, ad ogni effetto, per colui stesso che impugna, allo stesso modo che il ricevere la notificazione della sentenza. Gli articoli 358 e 387 poi sanciscono, rispettivamente per l’appello e per il ricorso in cassazione, la regola che l’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile non può più esser riproposta, anche se non è decorso il termine fissato dalla legge. La giurisprudenza ritiene che quest’ultima regola può essere applicata solo quando la prima impugnazione sia già stata dichiarata inammissibile o improcedibile, ma è fuor di dubbio che tutte le disposizioni citate, l’articolo 326 secondo comma e gli articoli 358 e 387 del codice di procedura civile (ai quali si possono aggiungere l’articolo 329, secondo comma, secondo cui «L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate», e 346, secondo cui «Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate») sono espressione di un principio generale di consumazione del potere d’impugnazione delle sentenze, secondo cui l’impugnazione dev’essere proposta, da ciascuno dei soggetti legittimati, una sola volta, e al più può essere ripetuta entro il termine breve decorrente dalla precedente impugnazione, e non già indefinitamente, per sanare irregolarità o ampliare il contenuto dell’impugnazione già proposta, entro il termine annuale di decadenza (vedansi: cassazione, sezione lavoro, 22 maggio 1987 n. 4666, 7 settembre 1993 n. 9393, 12 novembre 1993 n. 11176, e terza sezione, 5 febbraio 1998 n. 1162). Anche l’appello 7004 del 2000, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 2000.

 

Per questi motivi

 

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta, riunisce gli appelli indicati in epigrafe e li dichiara inammissibili. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in duemila euro, in favore del comune resistente.

 

Così deciso in Roma il 19 ottobre 2004 dal collegio costituito dai signori:

 

Raffaele Iannotta presidente
Raffaele Carboni componente, estensore
Chiarenza Millemaggi Cogliani componente
Paolo Buonvino componente
Goffredo Zaccardi componente

 

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Iannotta

 

L'ESTENSORE
f.to Raffaele Carboni


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento