| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 febbraio 2005 n.
375
Pres. R.IANNOTTA; Est. P. BUONVINO |
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1) Pubblico impiego – Riconoscimento della
natura pubblicistica del rapporto di lavoro – Condizioni.
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2) Pubblico impiego – Riconoscimento della
natura pubblicistica del rapporto di lavoro – Circostanza
dell’utilizzo del personale dell’ufficio – Insufficienza.
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1) Per riconoscere la sussistenza di un rapporto
di lavoro pubblicistico, questo deve essere caratterizzato
dalla sommatoria di una pluralità di connotazioni formalistiche
e sostanziali quali, in particolare, la subordinazione gerarchica,
l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione interna
dell’Ente, il rispetto di uno specifico orario di lavoro,
la sussistenza di un vincolo di esclusività o di prevalenza,
oltre che di continuità delle prestazioni da rendere a favore
dell’Amministrazione.
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2) Ai fini del riconoscimento della natura
pubblicistica del rapporto, non è sufficiente il fatto che
l’interessato possa avvalersi nell’espletamento delle sue
funzioni, del personale dell’ufficio, non consentendo, tale
circostanza, di escludere un’autonoma struttura con connotati
imprenditoriali ed organizzazione propria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 375/05 REG.DEC.
N. 10523 REG.RIC.
ANNO 1999
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 10523/1999, proposto
dalla Provincia di VARESE, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Graziano
DAL MOLIN ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio
Cesare 14, presso l’avv. Gabriele PAFUNDI,
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CONTRO
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il sig. Andrea STINCO, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Attilio CUCARI e Gerardo PICICHÈ e
presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, viale
Eritrea 9,
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per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, sede di Milano, sezione II, 30 luglio 1999,
n. 2865;
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visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2004, il
Consigliere Paolo BUONVINO; uditi, per le parti, gli avv.ti
Gabriele PAFUNDI per delega dell’avv.to Dal Molin e Gerardo
PICICHE’.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO
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1) - Con la sentenza appellata il TAR ha
accolto in parte il ricorso proposto dal sig. Stinco per
l’accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico
impiego con la Provincia di Varese, e condanna della stessa
P.A. al pagamento dei diritti patrimoniali consequenziali.
In particolare, i primi giudici, dopo aver rigettato la
richiesta volta alla instaurazione di un rapporto di lavoro
pubblicistico, hanno ritenuto, invece, sussistente il diritto
dello stesso interessato alla indennità di fine servizio
maggiorata degli interessi legali, con assolvimento degli
obblighi previdenziali, poiché il rapporto instauratosi
tra il medesimo e la Provincia non aveva carattere meramente
professionale, ma di vero e proprio rapporto di servizio
pubblicistico.
2) - L’appellante Provincia di Varese deduce l’erroneità
della sentenza in quanto, nella specie, il rapporto instaurato
con l’odierno appellato non avrebbe mai avuto connotati
di rapporto di lavoro pubblicistico, ma di mera locatio
operis professionale.
Resiste l’appellato che, nelle proprie difese, insiste per
il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza appellata.
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi
assunti difensivi. Con ordinanza n. 149 del 18 gennaio 2000
la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia
della sentenza appellata.
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DIRITTO
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1) - Il presente appello verte sul carattere
– di lavoro pubblicistico o meno – del rapporto instauratosi
tra la Provincia appellante e il sig. Stinco. Si tratta,
in particolare, di un rapporto instaurato, per la prima
volta, con incarico professionale del 1981, poi reiterato
fino al 31 dicembre 1995, seppure con contenuti in parte
modificatisi nel tempo, che hanno indotto i primi giudici
a ritenere l’insorgere della natura di lavoro pubblicistico
nel rapporto in questione solo a far tempo dal 1986.
L’appello della provincia di Varese, con cui viene contestata
la natura pubblicistica del rapporto riconosciuta dal TAR,
appare fondato.
2) - Come è noto, per riconoscere la sussistenza di un rapporto
di lavoro pubblicistico, questo deve essere caratterizzato
dalla sommatoria di una pluralità di connotazioni formalistiche
e sostanziali quali, in particolare, la subordinazione gerarchica,
l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione interna
dell’Ente, il rispetto di uno specifico orario di lavoro,
la sussistenza di un vincolo di esclusività o di prevalenza,
oltre che di continuità delle prestazioni da rendere a favore
dell’Amministrazione (cfr., tra le tante, Sez. V, 18 marzo
2004, n. 1400; 14 maggio 2003, n. 2562; 9 novembre 1998,
n. 1594; 3 ottobre 1997, n. 1094; 25 gennaio 1995, n. 134;
Sez. IV, 3 marzo 1997, n. 176; Sez. VI, 8 luglio 1997, n.
1102).
Ebbene, nella specie:
- non vi è prova alcuna che l’interessato fosse assoggettato
a vincoli di natura gerarchica o che, comunque, le sue prestazioni,
di natura prettamente professionale-giornalistica, fossero
subordinate ad un vaglio di natura gerarchica, tale non
potendosi considerare le riletture di taluni articoli da
parte di Presidente della Provincia o di assessori, in quanto
trattasi di correzioni “di tiro”, mirate, a tutto concedere,
a modificare semplicemente il taglio “politico” degli articoli
di stampa;
- l’interessato non era inserito nella struttura burocratica
dell’Ente, non corrispondendo le mansioni dallo stesso espletate
a quelle proprie di qualifiche funzionali o, comunque, a
posti di organico dell’Ente stesso; - il medesimo non ha
fornito prova alcuna di essere stato mai tenuto al rispetto
dell’orario d’ufficio o al controllo dell’Ente sul rispetto
di orari determinati, l’unico riferimento in proposito rinvenibile
negli atti – mai impugnati – con i quali il rapporto è stato,
in tempi successivi, disciplinato, essendo riconoscibile
in un generico richiamo all’esigenza di assicurare un congruo
numero di ore ai fini di un conveniente espletamento dell’attività
professionale;
- la mancanza di specifici quanto significativi vincoli
quotidiani di orario non consente neppure di riconoscere
al rapporto in questione il necessario carattere di esclusività
o, almeno, di larga prevalenza;
- neppure risulta che l’interessato fosse assoggettato alla
potestà disciplinare della Provincia;
- quanto al trattamento economico, lo stesso era corrisposto
mensilmente, ma questo, da solo, non costituisce indice
della natura del rapporto, dal momento che la cadenza mensile
di corresponsione corrisponde ad un mero canone organizzativo,
correlato al carattere duraturo del servizio convenzionalmente
espletato; in altre parole, si tratta di semplice modalità
di pagamento delle prestazioni professionali, ragguagliate,
del resto, non ad emolumenti propri di una qualsiasi qualifica
propria di rapporti di lavoro pubblicistici, bensì alla
vigente tariffa professionale dei giornalisti.
Alle notazioni che precedono si accompagna, infine, la considerazione
che tutte le delibere di conferimento di incarico (come
si ripete, rimaste inoppugnate) facevano riferimento ad
un rapporto di carattere meramente professionale. Quanto
alla circostanza, segnalata dal TAR, secondo cui carattere
pregnante avrebbe assunto il fatto che l’interessato poteva
avvalersi, nell’espletamento delle sue funzioni, del personale
dell’ufficio (ciò che avrebbe indotto ad escludere la sussistenza
di un’autonoma struttura con connotati imprenditoriali ed
organizzazione propria), trattasi di elemento non determinante
dal momento che, nel difetto di altri elementi univoci e
significativi, la circostanza stessa non può assurgere,
di per sé, ad esclusivo indice rivelatore della natura pubblicistica
del rapporto; ad ogni buon conto, altro è l’inserimento
nell’apparato burocratico dell’Ente, altro la semplice facoltà
di richiedere apporti collaborativi da parte del personale
con rapporto di lavoro pubblicistico.
Né le conclusioni reiettive che precedono vengono smentite
dal fatto che, quanto meno a far data dal 1993 (cfr. delibera
di G.P. 28 giugno 1993, n. 1529), all’interessato è stato
anche conferito, congiuntamente all’incarico concernente
la redazione della pubblicazione dell’amministrazione provinciale
e della rassegna stampa, anche l’incarico semestrale, poi
rinnovato, di “pubblico comunicatore e di addetto alle pubbliche
relazioni”; e che, a partire dall’inizio del 1991 e fino
alla definitiva cessazione dell’incarico, al medesimo appellato
era stato anche conferito l’incarico di addetto stampa della
provincia.
E, invero, anche il compito di addetto stampa, non meglio
specificato nei suoi contenuti, rientra nell’ambito delle
mere attività professionali di carattere redazionale.
Per ciò che attiene, poi, ai compiti di pubblico comunicatore
e di addetto alle pubbliche relazioni si tratta di attività
di cui non è stata affatto dimostrata l’effettiva natura
e portata di rilevanza pubblicistica, né, comunque e a tutto
concedere, l’oggettiva prevalenza nell’ambito del rapporto
intercorso tra le parti, sicché non appaiono tali da sostanziare,
di per sé, l’insorgere di un rapporto di lavoro pubblicistico.
Quanto, infine, alla delibera commissariale dell’11 novembre
1993 con la quale al professionista sono stati accordati
anche i compiti di sovrintendenza del personale della sezione
Studi, la stessa è stata prontamente revocata, dopo poco
più di un mese, dalla nuova Giunta, ciò che fa escludere,
per difetto di continuità, la valenza del rapporto di lavoro
pubblicistico.
3)- Per tali motivi l’appello in epigrafe appare fondato
e va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza
appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie
l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della
sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma il 19 ottobre 2004 dal
Collegio costituito dai Sigg.ri:
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Raffaele IANNOTTA Presidente
Raffaele CARBONI Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI Consigliere
Paolo BUONVINO Consigliere est.
Goffredo ZACCARDI Consigliere
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IL PRESIDENTE
F.to Raffaele Iannotta
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L'ESTENSORE
F.to Paolo Buonvino
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