| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 11 febbraio 2005 n.
400
Pres. Salvatore, Est. Cacace |
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Processo amministrativo – Appalti pubblici
– Ricorso avverso parte dei capi motivazionali del giudizio
di anomalia – Inammissibilità - Carenza di interesse – Ragioni
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È inammissibile, per carenza d’interesse,
il ricorso volto a contestare solo alcuni dei capi motivazionali
su cui si fonda il giudizio di anomalia, poiché la mancata
contestazione di uno dei motivi addotti è sufficiente per
la conservazione dell’atto di esclusione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sui ricorsi in appello:
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1) n. 6078 del 2004, proposto da
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MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI,
in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso
gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
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contro
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A.T.I. Marchetti e C. s.r.l. e B. &
B. Costruzioni C.F., in persona dei rispettivi rappresentanti
legali, costituitesi in giudizio, rappresentate e difese
dall’avv.to Teodoro Klitsche de la Grange ed elettivamente
domiciliate presso lo studio dello stesso, in Roma, via
degli Scialoja, 6;
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2) n. 6148 del 2004, proposto da
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IMPRESA COSTRUZIONI FALCIONE geom. LUIGI
s.r.l., in persona dell’Amministratore unico, in proprio
e quale mandataria dell’ATI costituita con EL.CO.TEM impianti
s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aurelio Cacace
e Camillo Orlando ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’avv. Carlo Marzano, in Roma, via Sabotino, 45,
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contro
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Marchetti e C. s.r.l. e B. & B. Costruzioni
C.F., in persona dei rispettivi rappresentanti legali,
costituitesi in giudizio, rappresentate e difese dall’avv.to
Teodoro Klitsche de la Grange ed elettivamente domiciliate
presso lo studio dello stesso, in Roma, via degli Scialoja,
6
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e nei confronti di
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MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
– PROVVEDITORATO REGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE per la
LOMBARDIA, in persona del Ministro p.t., costituitosi
in giudizio, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della
stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,
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entrambi per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Milano, sez. III, 28 aprile 2004, n. 1519.
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Visti i ricorsi, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione ed appello incidentale, in
entrambi i giudizii, dell’ATI appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
domande e difese;
Viste le Ordinanze n. 4116/04 e 4118/04, pronunciate nella
Camera di consiglio del giorno 31 agosto 2004, di accoglimento
delle domande di sospensione dell’efficacia della sentenza
impugnata;
Visto il Dispositivo di sentenza n. 13/05;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2005,
la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Paolo Gentili dello Stato
per il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, l’avv.to
Vania Romano, in sostituzione dell’avv. Teodoro Klitsche
de la Grange, per A.T.I. Marchetti e C. s.r.l. e B. &
B. Costruzioni C.F. e l’avv. Arturo Marzano, in sostituzione
dell’avv. Camillo Orlando, per l’IMPRESA COSTRUZIONI FALCIONE
geom. LUIGI s.r.l.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Milano, sez. III, ha accolto, con la sentenza
indicata in epigrafe, l’impugnativa proposta dal raggruppamento
di imprese composto da Marchetti e C. s.r.l. e B. &
B. Costruzioni C.F. avverso l’esclusione dell’offerta dallo
stesso presentata in sede di pubblico incanto indetto dal
MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI – PROVVEDITORATO
REGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE per la LOMBARDIA per l’affidamento
dei lavori di realizzazione della nuova sede della Camera
di Commercio di Lecco.
Avendo, infatti, il citato raggruppamento allegato dinanzi
al T.A.R. che la sua offerta era stata illegittimamente
esclusa per presunte anomalie riscontrate dall’Amministrazione
relativamente ai prezzi dei subfornitori ( che quest’ultima
aveva erroneamente ritenuto, secondo le tesi di gravame,
in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, non probatòrii
della correttezza della stessa, sia perché i prezzi dai
medesimi praticati risultavano da contratti risalenti a
12/24 mesi prima, sia perché le loro offerte ponevano come
condizione il pagamento in buona parte anticipato del prezzo
richiesto ), il Giudice di primo grado ha ritenuto fondati
i primi due motivi del ricorso, rilevando come effettivamente
non risultasse né che le condizioni per il pagamento del
prezzo previste in tali contratti fossero tali da far derivare
un giudizio di incongruità dell’intera offerta della ricorrente,
né che la documentazione relativa ai rapporti contrattuali
con detti subfornitori risalisse effettivamente a 12/24
mesi prima.
Avverso detta decisione propongono ora ricorso in appello
tanto il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI
( R.G. n. 6078 del 2004 ), quanto la controinteressata (
risultata aggiudicataria della gara de qua ) IMPRESA COSTRUZIONI
FALCIONE geom. LUIGI s.r.l. ( R.G. n. 6148 del 2004 ).
L’appellata, nel costituirsi in giudizio per resistere ai
ricorsi avversarii, ha altresì proposto ricorso incidentale,
rivolto avverso quella parte della decisione di primo grado,
che non ha accolto il motivo di ricorso ( il terzo ), con
cui la Marchetti censurava l’atto impugnato, sotto il profilo
dell’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità
e conseguente difetto di motivazione.
Con successive memorie, tanto la IMPRESA COSTRUZIONI FALCIONE
geom. LUIGI s.r.l. quanto la Marchetti hanno ribadito le
rispettive tesi.
Con Ordinanze n. 4116/04 e 4118/04, pronunciate nella Camera
di consiglio del giorno 31 agosto 2004, sono state accolte
le domande di sospensione dell’efficacia della sentenza
impugnata.
Le cause sono state congiuntamente chiamate e trattenute
in decisione alla udienza pubblica dell’11 gennaio 2005.
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DIRITTO
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1. – I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell’art.
335 c.p.c., essendo stati proposti con la medesima sentenza.
2. – La sentenza impugnata ha ritenuto fondati i primi due
motivi del ricorso di primo grado, con i quali si lamentava
che l’offerta dell’odierna appellata era stata illegittimamente
esclusa dalla gara de qua, avendo l’Amministrazione erroneamente
ritenuto, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta,
che la stessa risultasse anomala relativamente ai prezzi
dei subfornitori (sia perché, affermava in proposito il
provvedimento di esclusione, i prezzi dai medesimi praticati
risultavano da contratti risalenti a 12/24 mesi prima, sia
perché le loro offerte ponevano come condizione il pagamento
in buona parte anticipato del prezzo richiesto).
Orbene, con il primo motivo dell’appello proposto dalla
IMPRESA COSTRUZIONI FALCIONE geom. LUIGI s.r.l., che evidenti
ragioni di economia processuale consigliano di vagliare
in via prioritaria, la stessa deduce che la sentenza di
I grado “si basa sull’esame di due dei tre elementi valutati
dalla Commissione” e ch’essa “ha completamente omesso di
prendere in considerazione il terzo elemento, cioè quello
relativo al maggior costo della mano d’opera, secondo le
modalità proposte dall’impresa” (pag. 6 app.).
La impugnata statuizione di annullamento sarebbe dunque
“fondata su un esame parziale delle considerazioni addotte
dall’Amministrazione per giustificare il provvedimento”
( ibidem ), sì che questo Consiglio dovrebbe, ad avviso
dell’appellante, “riesaminare le censure di eccesso di potere
dedotte dalla Marchetti avverso il provvedimento di esclusione
dalla gara, tenendo conto anche del fatto che la motivazione
dell’atto impugnato contiene un argomento che il TAR ha
del tutto pretermesso, traendone le dovute conseguenze ai
fini della decisione sulle censure predette”, giacché “un
motivo che investiva la motivazione dello stesso provvedimento,
limitatamente a solo due degli argomenti esposti ma senza
menomamente considerare il terzo … avrebbe dovuto essere
respinto sulla considerazione che non era possibile escludere
che … il provvedimento di esclusione poteva ritenersi legittimo”
( pag. 2 mem. del 5 gennaio 2005 ).
Il mezzo è fondato.
Al riguardo si ricorda che è pacifico che, allorché un provvedimento
amministrativo si fondi su due o più autonome ragioni, la
riconosciuta legittimità o la mancata contestazione di uno
dei motivi addotti è sufficiente per la conservazione dell’atto
nel mondo giuridico.
Da ciò consegue, sul piano processuale, che di un tale provvedimento
si può disporre l’annullamento unicamente dinanzi ad una
fondata censùra ( o ad una serie di fondate censùre ) di
tutti i suddetti motivi e che devono dichiararsi inammissibili
per carenza di interesse le doglianze rivolte solo avverso
alcune delle ragioni fondanti del provvedimento, ove le
rimanenti ragioni restino inattaccate; ciò perché, anche
in caso di fondatezza delle censùre dedotte, il provvedimento
resterebbe comunque sorretto dalle ragioni non “aggredite”
dall’interessato.
Colui che agisca in sede giurisdizionale contro siffatti
provvedimenti deve dunque muovere censùre nei confronti
di ciascuno dei motivi posti a base dell’atto impugnato,
le quali rispettino, inoltre, i necessarii requisiti formali
e sostanziali ( si ricordi che, in base al disposto dell'art.
6, n. 3, del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile ai
ricorsi dinnanzi ai Tribunali amministrativi regionali per
effetto dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, l'atto introduttivo di lite deve contenere l'esposizione
specifica dei motivi su cui il gravame e' fondato, con l'indicazione
delle disposizioni di legge o di regolamento che si ritengono
violate ), nonché i prescritti términi di impugnazione.
Nel caso di specie, la ricorrente originaria, a fronte di
un provvedimento dell’Amministrazione ( il verbale n. 6
della Commissione incaricata dell’esame delle offerte, ch’è,
come ammette la stessa appellata, il verbale “conclusivo”
) che ha dichiarato la inaccettabilità del prezzo da essa
offerto per le anomalie riscontrate sia nei prezzi dei subfornitori
( sotto il duplice profilo che i prezzi dai medesimi praticati
risultavano da contratti risalenti a 12/24 mesi prima e
che le loro offerte ponevano come condizione il pagamento
in buona parte anticipato del prezzo richiesto ) sia nel
costo della manodopera (in relazione al previsto utilizzo
di operai in trasferta), si è limitata in primo grado a
muovere censùre ( articolate in tre diversi motivi, dei
quali i primi due sono stati ritenuti dal T.A.R. fondati
) solo avverso la statuizione di anomalia dell’offerta avente
riguardo ai prezzi praticati dai subfornitori ( sotto entrambi
i profili sopra descritti ), senza invece svolgere alcuna
deduzione puntuale, ancorché implicita o sistematicamente
ricavabile da quelle svolte, sul punto della dichiarata
anomalia dell’offerta per quanto concerne il costo della
manodopera; senza, dunque, per nulla contestare il giudizio
di anomalia in ordine ad uno dei due capi motivazionali,
su cui esso si fonda.
Tanto si risolve in un motivo originario di inammissibilità
del ricorso di primo grado, non emendabile in appello con
la deduzione ( per di più con semplice memoria: v. pagg.
2 e 3 mem. del 23 dicembre 2004 ) di vizi di illegittimità
o comunque della irrilevanza del capo motivazionale anzidetto,
che, in quanto non tempestivamente e ritualmente proposti
in primo grado, questo Giudice non può prendere in considerazione,
risultandone altrimenti indebitamente ampliato l’oggetto
del giudizio, che resta delineato, com’è noto, dai motivi
e dagli elementi, su cui è stato fondato il ricorso originario.
La omissione della tempestiva e rituale impugnazione del
citato punto motivazionale del provvedimento di valutazione
dell’incongruità dell’offerta dell’odierna appellata non
può che comportare, in definitiva, la dichiarazione di inammissibilità
per carenza di interesse di tutti e tre i motivi proposti
con il ricorso originario ( e dunque anche di quello, che,
respinto dal T.A.R., è stato in questa sede riproposto con
appello incidentale ), in quanto tutti risultano indirizzati
solo avverso il giudizio dell’Amministrazione di anomalia
dell’offerta in forza della ritenuta non probatorietà dei
prezzi dei subfornitori; sì che resta comunque in piedi,
a sorreggere l’atto stesso, il giudizio di anomalia relativo
ai prezzi della manodopera.
Né, in tale quadro processuale ( che risulta disegnato dalle
scelte in tutta autonomia e consapevolmente compiute dall’odierna
appellata con la formulazione del ricorso originario ) può
attribuirsi a questo Giudice il còmpito di vagliare la consistenza
e rilevanza del non contestato singolo giudizio di anomalia
della voce “mano d’opera” sulle determinazioni conclusive
dell’Amministrazione; e ciò sia perché, di tal guisa, il
Giudice verrebbe indebitamente ad invadere il campo dell’azione
amministrativa, sia perché, in sede di verifica dell’anomalia
dell’offerta presentata in una gara d’appalto di lavori
pubblici, la rilevanza autonoma di ciascuno dei profili
d’offerta esaminati è, per così dire, in re ipsa, una volta
che l’Amministrazione ( con valutazioni che costituiscono
espressione d'un potere di natura tecnico discrezionale,
i cui limiti di sindacato sono correlati alla manifesta
illogicità, alla incongruità della motivazione ed all'errore
di fatto e cioè a profili che non vanno a scalfire la sfera
di autonomia decisionale riservata in tale ambito alla potestà
dell'Amministrazione ) proprio quel tale aspetto dell’offerta
economica abbia ritenuto ed indicato come maggiormente implicato
nella determinazione del ribasso.
3. – In conclusione, in forza dell’assorbente fondatezza
del motivo sopra esaminato, l’appello principale proposto
dall’Impresa Costruzioni Falcione deve essere accolto.
L’appello incidentale deve invece essere dichiarato inammissibile
per carenza di interesse, per le ragioni pure sopra esposte.
Ne consegue l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza
di interesse, dell’appello proposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
Le spese del doppio grado, liquidate nella misura indicata
in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza,
per quanto concerne le parti private, mentre possono, per
il resto, essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
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il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta), preliminarmente riuniti i ricorsi indicati
in epigrafe e definitivamente pronunciando sugli stessi:
- accoglie l’appello principale proposto dall’Impresa Costruzioni
Falcione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,
dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;
- dichiara inammissibile l’appello incidentale;
- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse,
l’appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Condanna l'A.T.I. appellata al pagamento, in favore dell’appellante
Impresa Costruzioni Falcione, delle spese del doppio grado
di giudizio, che si liquidano in Euro 5.000=, oltre I.V.A.
e C.P.A.
Compensa integralmente le spese fra le restanti parti del
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì 11 gennaio 2005,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione
Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento
dei seguenti Magistrati:
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Paolo Salvatore - Presidente
Aldo Scola - Consigliere
Vito Poli - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Salvatore Cacace - Consigliere, rel. est.
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