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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 378
Pres. Iannotta, Est. Carboni


Giurisdizione e competenza – Perenzione – Appello – Competenza del Presidente della sezione

Anche in appello sussiste la competenza monocratica del Presidente della Sezione a dichiarare la perenzione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso n. 1800 del 2000, proposto

 

dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Lanciano - Vasto, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Tenaglia, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giuseppe Benedetto in Roma, Via Federico Cesi n. 72

 

contro

 

il dr. Domenico Cocomazzi, rappresentato e difeso dall’avv. Walter Putaturo ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, Via F. Confalonieri 5

 

per la riforma
dell sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Pescara, n. 891 del 1999, resa tra le parti;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Visti gli atti tutti della causa; e in particolare il decreto di perenzione, adottato dal Consigliere delegato in data 26 aprile 2004 n. 2450 e l’atto di opposizione al detto decreto avanzata dalla Azienda suddetta;
Relatore alla camera di consiglio del 16 novembre 2004 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Mola per Tenaglia e Manzi per Putaturo.

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

che con il decreto in epigrafe il consigliere delegato della Sezione ha dichiarato perento l’appello in epigrafe, osservando che l’ultimo atto di procedura risale al 31 marzo 2000 e che nessun altro atto di procedura è stato compiuto nel biennio successivo a tale data;
che avverso il decreto ha proposto opposizione la A.S.L. di Lanciano Vasto, ai sensi dell’art. 26, u.c. della legge n. 1034 del 171 come modificato dall’art. 9 della legga n. 205 del 2000, osservando che la competenza a dichiarare la perenzione nel grado di appello deve intendersi riservata al collegio, poiché la norma che appena ricordata, che configura la competenza monocratica del Presidente della sezione, si riferisce al giudizio di primo grado, e la giurisprudenza ha ritenuto che l’innovazione non riguardi il giudizio di appello (Cons. St. Sez. IV, 27 dicembre 2001 n. 6428);
che la questione è stata oggetto di esame da parte dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale, con sentenza 23 marzo 2004, ha ritenuto che sussista anche in appello la competenza monocratica del presidente della Sezione a dichiarare la perenzione;
che pertanto l’opposizione va respinta;
che le spese vanno poste a carico della parte opponente a norma dell’art. 26 u.c. della legge n. 1034 del 1971

 

P.Q.M.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’opposizione in epigrafe;
condanna l’Azienda USL di Lanciano Vasto al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte appellata, e ne liquida l’importo in Euro 1000;
ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2004 con l'intervento dei magistrati:

 

Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Maria Rosaria Bellavia - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere est.


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