| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 febbraio 2005 n.
378
Pres. Iannotta, Est. Carboni |
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Giurisdizione e competenza – Perenzione –
Appello – Competenza del Presidente della sezione
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Anche in appello sussiste la competenza monocratica
del Presidente della Sezione a dichiarare la perenzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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sul ricorso n. 1800 del 2000, proposto
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dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Lanciano - Vasto, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico
Tenaglia, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giuseppe
Benedetto in Roma, Via Federico Cesi n. 72
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contro
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il dr. Domenico Cocomazzi, rappresentato
e difeso dall’avv. Walter Putaturo ed elettivamente domiciliato
presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, Via F. Confalonieri 5
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per la riforma
dell sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo, Pescara, n. 891 del 1999, resa tra le parti;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Visti gli atti tutti della causa; e in particolare il decreto
di perenzione, adottato dal Consigliere delegato in data
26 aprile 2004 n. 2450 e l’atto di opposizione al detto
decreto avanzata dalla Azienda suddetta;
Relatore alla camera di consiglio del 16 novembre 2004 il
consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Mola per
Tenaglia e Manzi per Putaturo.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
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che con il decreto in epigrafe il consigliere
delegato della Sezione ha dichiarato perento l’appello in
epigrafe, osservando che l’ultimo atto di procedura risale
al 31 marzo 2000 e che nessun altro atto di procedura è
stato compiuto nel biennio successivo a tale data;
che avverso il decreto ha proposto opposizione la A.S.L.
di Lanciano Vasto, ai sensi dell’art. 26, u.c. della legge
n. 1034 del 171 come modificato dall’art. 9 della legga
n. 205 del 2000, osservando che la competenza a dichiarare
la perenzione nel grado di appello deve intendersi riservata
al collegio, poiché la norma che appena ricordata, che configura
la competenza monocratica del Presidente della sezione,
si riferisce al giudizio di primo grado, e la giurisprudenza
ha ritenuto che l’innovazione non riguardi il giudizio di
appello (Cons. St. Sez. IV, 27 dicembre 2001 n. 6428);
che la questione è stata oggetto di esame da parte dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato la quale, con sentenza 23
marzo 2004, ha ritenuto che sussista anche in appello la
competenza monocratica del presidente della Sezione a dichiarare
la perenzione;
che pertanto l’opposizione va respinta;
che le spese vanno poste a carico della parte opponente
a norma dell’art. 26 u.c. della legge n. 1034 del 1971
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, rigetta l’opposizione in epigrafe;
condanna l’Azienda USL di Lanciano Vasto al pagamento delle
spese del giudizio in favore della parte appellata, e ne
liquida l’importo in Euro 1000;
ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 16 novembre 2004 con l'intervento dei magistrati:
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Agostino Elefante - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Maria Rosaria Bellavia - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Marzio Branca - Consigliere est.
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