| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 febbraio 2005 n.
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Pres. Iannotta, Rel. Zaccardi |
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1. Processo amministrativo – Ricorso avverso
il diniego di autorizzazione per ricovero e cure all’estero
- Intervento ad adiuvandum del centro regionale di riferimento
che emette il parere – Ammissibilità.
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2. Giurisdizione e competenza – Ricorso avverso
il diniego di autorizzazione per ricovero e cure all’estero
– Giurisdizione amministrativa - Sussiste.
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3. Sanità - Rimborso per cure mediche effettuate
all’estero – Art. 7 D.M. 3.11.89 – Applicabilità nel caso
di richiesta di autorizzazione preventiva – Insussistenza.
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4. Sanità - Rimborso per cure mediche effettuate
all’estero – Diniego fondato sulla possibilità di effettuare
le stesse cura in italia – Illegittimità - Motivazione insufficiente.
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1. L’organo chiamato ad esprimere un parere
nel procedimento di autorizzazione delle cure all’estero
il cui provvedimento finale è di competenza delle Aziende
Sanitarie Locali, può rivestire, nel processo, al più la
qualità di interventore “ad adiuvandum”.
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2. In caso di impugnazione di un diniego
di autorizzazione per il ricovero e cure all’estero sussiste
la giurisdizione del giudice amministrativo.
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3. Non può ravvisarsi un’ipotesi di cui all’art.
7, secondo comma, del DM 3 novembre 1989, nel caso in cui,
malgrado le condizioni di eccezionale gravità ed urgenza,
vi sia stata comunque una preventiva richiesta di autorizzazione
di ricovero all’estero.
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4. E’ illegittimo il diniego di ricovero
e cure all’estero, per carenza di motivazione, ove si limiti
a sostenere che le stesse cure potevano effettuarsi in Italia,
dovendo invece specificare chi, come e quando il soggetto
avrebbe potuto effettuare l’intervento in Italia con la
stessa garanzia di successo dell’Istituto estero specializzato
cui il soggetto si è rivolto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 5942/1999 proposto
dalla
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Azienda Sanitaria Locale Città di Milano
(ASL Milano), in persona del suo legale rappresentante
rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Avolio ed elettivamente
domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato;
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contro
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il Dr. Ivan Cordini rappresentato
e difeso dagli avv.ti Maria Luisa Menozzi Cantele ed Ezio
Spaziani Testa ed elettivamente domiciliato presso il secondo
in Roma, Viale Mazzini n. 146,
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e nei confronti
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dell’Istituto Nazionale Neurologico “Carlo
Besta”, in persona del suo legale rappresentante rappresentato
e difeso dagli avv.ti, Rocco Mangia ed Enrico Romanelli
ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio del
secondo in via Cosseria n. 5;
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della Regione Lombardia in persona
del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituitasi;
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per la riforma
della sentenza n. 1504/19999 pronunciata tra le parti dal
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione
prima;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Dr. Cordini
;
Visto il ricorso incidentale proposto dall’Istituto “ Carlo
Besta”;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Goffredo Zaccardi;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2004 gli
avv.ti Lentini, per delega di Avolio, M. Pallottino, per
delega di Menozzi Cantele, e Pafundi, per delega di Mangia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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La sentenza appellata ha accolto il ricorso
proposto in primo grado dal Dr. Cordini per l’annullamento
del diniego di autorizzazione al ricovero ed alla prestazione
di cure all’estero autorizzazione richiesta con istanza
del 3 settembre 1997.
Il diniego è stato dapprima espresso, con nota del 18 settembre
1997 n. dcls/al/300 e poi confermato con nota del 24 novembre
1997 dlcs/ag/ senza numero, dall’Istituto Nazionale “Carlo
Besta” che svolge funzioni di Centro Regionale di Riferimento.
A fondamento del rifiuto dell’autorizzazione il dr. Solero,
dirigente medico di secondo livello facente funzione di
primario presso la seconda divisione di Neurochirurgia dell’Istituto,
ha osservato nella prima nota richiamata che: “il caso del
paziente Ivan Cordini può essere rivalutato presso il nostro
Istituto o presso altri Centri Neurochirurgici italiani”.
Nel provvedimento di conferma si legge, sempre a firma del
Dr. Solero,che “non credo che a Zurigo siano state adottate
delle tecniche chirurgiche differenti a quelle effettuate
in Centri italiani” ed, inoltre, “il paziente non ha interpellato
centri italiani per capire l’urgenza della procedura chirurgica”.
La decisione appellata ha accolto il ricorso del Dr. Cordini
rilevando che spettava al Centro regionale indicare quali
strutture nazionali potevano eseguire l’intervento richiesto,
che l’affermazione della mera possibilità di effettuare
le cure in Italia ancora senza indicare la struttura ospedaliera
disponibile ed i tempi di attesa non costituiva idonea giustificazione
del diniego ed, infine, che essendo previsto il ricovero
all’estero per motivi di urgenza senza previa autorizzazione
l’Amministrazione è tenuta al rimborso delle spese sostenute
avendo in definitiva consumato, per l’inadeguatezza dell’istruttoria
e delle ragioni addotte per il diniego, il suo potere di
verifica e controllo della sussistenza delle condizioni
per procedere al rimborso.
Nell’appello la ASL Milano, dopo una minuziosa ricostruzione
dei fatti e dello svolgimento del giudizio in primo grado,
sostiene essenzialmente che: a) non è esatto che il Centro
Regionale di riferimento non avesse indicato presso quali
Centri italiani poteva essere effettuato l’intervento di
cui aveva necessità il Dr Cordini (ne aveva invece indicati
tre oltre lo stesso Istituto “Carlo Besta”); b) i tempi
di attesa non potevano essere valutati adeguatamente perché
il Dr. Cordini non ha mai chiesto il ricovero in una struttura
nazionale; c) non sussistevano le condizioni per un ricovero
di urgenza a tenore dell’art. 7, secondo comma, del DM 3
novembre 1989 e che, in ogni caso,per le controversie relative
a tali ricoveri il giudice amministrativo sarebbe privo
di giurisdizione; d) non è vero che le specifiche professionalità
richieste non fossero presenti in Italia; e) non ha alcun
senso il rilievo circa la mancata valutazione della gravità
sopravvenuta della patologia del Dr. Cordini successivamente
all’intervento cui è stato sottoposto in Svizzera; f) è
erroneo il riferimento a poteri di controllo dell’Amministrazione
sulle istanze di ricovero e cure all’estero.
L’Istituto “Carlo Besta” ha proposto ricorso incidentale
assumendo di avere un autonomo interesse all’annullamento
della sentenza impugnata, contestando che fosse compito
del Centro Regionale di Riferimento individuare e contattare
le strutture italiane idonee ad effettuare l’intervento
necessario nel caso del Dr. Cordini ed eccependo il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo per l’ipotesi
che la fattispecie qui in esame debba ricondursi a quella
disciplinata dall’art. 7 del DM 3 novembre 1989. Ha inoltre
sostenuto che dovrebbe comunque escludersi il rimborso per
il secondo intervento effettuato, dopo la notificazione
del ricorso, nel marzo del 1998 e che, in caso di accoglimento
definitivo della pretesa del Dr. Cordini, residuerebbe comunque
al Centro il potere di pronunciarsi di nuovo sulla spettanza
del rimborso.
La causa è passata in decisione all’udienza del 19 ottobre
2004.
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DIRITTO
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1) L’appello è destituito di fondamento.
2) Appare necessario, per una migliore comprensione della
questione di diritto sottoposta al Collegio, precisare alcune
circostanze di fatto.
Il Dr. Cordini nel 1991, dopo una inesatta diagnosi di neurinoma
ha subito un intervento chirurgico molto complesso, e rischioso
per le importanti emorragie che si sono prodotte nel corso
dell’intervento stesso durato circa nove ore, da parte del
Prof. Pluchino dell’Istituto Besta.
L’intervento è stato compiuto presso la clinica la Madonnina
di Milano.
Solo nel marzo 1997 è stata effettuata una corretta diagnosi
della patologia di cui soffre: la emangioblatomatosi midollare
e malattia di Von Hippel Lindau.
Risulta che alcuni medici dell’Istituto Besta (cfr. la pag.
9 del ricorso incidentale proposto dallo stesso Istituto
dove la circostanza affermata dalla difesa del Dr. Cordini
è ammessa) il prof. Lucarelli ed il Prof. Fornari non fossero
convinti della opportunità di intervenire chirurgicamente
e prevedessero tempi di recupero lunghi con risultati solo
parzialmente positivi.
Da ciò la domanda del Dr. Cordini di ricovero e cure all’estero
presso un Centro specializzato e, a fronte dell’aggravarsi
della malattia certificato dal medico curante Dr. Casale
con nota del 1° settembre 1997 e su suo consiglio, il ricovero
di urgenza presso l’Ospedale di Zurigo per sottoporsi ad
un intervento chirurgico ad opera del Prof. Yonekawa.
L’intervento ha avuto esito positivo e dopo sette giorni
di degenza il Dr. Cordini è stato dimesso avendo recuperato
la sensibilità agli arti inferiori che era stata incisa
dalla malattia di cui era affetto.
Il 17 marzo 1998 ha subito un secondo intervento presso
l’Ospedale di Zurigo, intervento previsto ed effettuato
nel corso delle verifiche programmate al momento del ricovero
e della degenza del settembre 1997.
Fino al febbraio 2004, quando è stato nuovamente operato
in Italia ad Udine dove nel frattempo si era costituita
una unità specialistica, e nei limiti consentiti dalla gravità
della sua malattia, ha potuto svolgere una normale vita
professionale e di relazione (cfr. i documenti versati agli
atti di causa in allegato al ricorso di primo grado ed in
particolare quelli relativi al ricovero presso l’Ospedale
di Zurigo).
3) E’ evidente ad avviso del Collegio che nella situazione
qui descritta fossero presenti tutti i requisiti richiesti
dal DM 3 novembre 1989 per il rimborso delle cure all’estero.
Nei dinieghi impugnati, in modo sbrigativo e certamente
non adeguato alla gravità delle condizioni fisiche del Dr.
Cordini, si ribadisce che il caso sarebbe potuto essere
rivalutato presso Centri Italiani mentre lo stesso Istituto
che svolge funzioni di Centro di riferimento aveva espresso
più di una perplessità sulla possibilità di un intervento
utile o decisivo per il recupero della mobilità del Dr.
Cordini; si afferma che non si ritiene che le tecniche adottate
in Svizzera siano differenti da quelle adottate in Italia
senza tener però conto del grave precedente del 1991 (diagnosi
errata ed intervento chirurgico rischioso ed eseguito senza
embolizzazione molto impegnativo e assolutamente inutile)
e della valutazione concreta delle possibilità offerte dallo
specialista scelto dal medico curante del Dr. Cordini che,
a tacer d’altro, ha comunque ottenuto un risultato ottimo.
Si osserva ancora che non sono stati interpellati altri
Centri italiani per valutare l’urgenza dell’intervento quando
risulta dagli atti di causa che il Dr. Cordini stava perdendo
la sensibilità e l’uso degli arti inferiori ed erano stati
necessari tempi lunghi, o comunque non adeguati (quindici
giorni), solo per alcuni esami specialistici.
Quanto meno nella situazione di fatto qui descritta, ed
a prescindere dalla sussistenza o meno di un obbligo generale
in tal senso, il Centro di Riferimento avrebbe dovuto chiarire
chi come e quando avrebbe potuto effettuare l’intervento
in Italia con la stessa garanzia di successo dell’Istituto
estero specializzato al quale al Dr. Cordini era stato consigliato
di rivolgersi.
I dinieghi sono quindi illegittimi, come del resto ha pronunciato
il giudice di primo grado, per difetto di una motivazione
congrua.
4) E’ utile tuttavia, ancora precisare che: a) non sussiste
nel caso di specie, di impugnazione di un diniego di autorizzazione
per il ricovero e cure all’estero,alcun difetto di giurisdizione
di questo giudice (cfr. nello stesso senso tra le altre
Sezione Quinta 17 luglio 2004 n. 3132), né la fattispecie
qui in esame può essere ricondotta a quelle disciplinate
dall’art. 7 del DM 3 novembre 1989 che presuppongono, invece,
la mancanza di una richiesta di autorizzazione preventiva
al ricovero all’estero; b) la posizione legittimante dell’Istituto
“Carlo Besta” integra un interesse di mero fatto, trattandosi
di un organo chiamato ad esprimere un parere nel procedimento
di autorizzazione delle cure all’estero il cui provvedimento
finale è di competenza delle Aziende Sanitarie Locali. Tuttavia
le considerazioni svolte nel ricorso incidentale e la presenza
in giudizio dell’Istituto possono essere ammesse riconoscendo
all’Istituto la qualità di interventore “ad adiuvandum”,
qualità che l’Istituto può legittimamente assumere in giudizio,
non altro; c) l’intervento subito dal Dr. Cordini nel marzo
1998 costituisce nient’altro che una fase della cura cui
si è sottoposto presso l’Ospedale di Zurigo come risulta
con chiarezza dalla cartella clinica predisposta presso
questo Ospedale al momento del ricovero del settembre 1997,
pertanto l’obbligo di ristoro delle spese sostenute per
sottoporsi al trattamento presso l’Ospedale di Zurigo, per
come richieste dal Dr. Cordini è, con evidenza, esteso anche
agli oneri di questo secondo intervento; d) non assume rilievo
in questo contesto il non perspicuo riferimento contenuto
nella sentenza impugnata alla mancanza di accertamenti successivi
diretti a constatare l’eventuale peggioramento delle condizioni
del Dr. Cordini dopo il primo intervento chirurgico.
5) Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello
va respinto mentre sussistono ragioni per compensare tra
le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso addì 19 ottobre 2004 in camera
di consiglio con l’intervento di:
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Raffaele Iannotta - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere est.
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