| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 febbraio 2005 n.
371
Pres. Iannotta, Rel. Carboni |
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1. Pubblico Impiego – Procedimento Disciplinare
– Valutazione disciplinare e penale – Differenze.
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2. Pubblico Impiego – Procedimento Disciplinare
– Rinuncia ai termini di difesa – Violazione art. 111 D.P.R.
n. 3/1957 - Insussistenza.
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1. In tema di procedimento disciplinare degli
impiegati civili dello Stato, la valutazione disciplinare
di un fatto è autonoma rispetto alla valutazione penale,
in quanto mentre in sede penale hanno rilievo la comparazione
tra il fatto in esame e la generalità dei reati dello stesso
nome, nonché circostanze oggettive, come quella della particolare
tenuità del valore della cosa rubata o ricettata, esse non
assumono nessuna importanza dal punto di vista disciplinare.
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2. La rinuncia ai termini di difesa per il
soggetto sottoposto a procedimento disciplinare non comporta
violazione dell’articolo 111 dello Statuto degl’impiegati
civili dello Stato emanato con D.P.R. n. 3/1957.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto
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dall’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona
del direttore generale, dottor Marino Nicolai, difesa dagli
avvocati Fabio Lorenzoni e Claudio Gregori e domiciliata
presso il primo in Roma, via del Viminale 43;
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contro
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il signor Antonello MARZARI, nato
a Rovereto il 29 ottobre 1960 e residente in Riva del Garda,
difeso dall’avvocato Saverio Armani e domiciliato in Roma,
via Cassiodoro 19, presso lo studio dell’avvocato Silvia
Maria Cinquemani;
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per la riforma
della sentenza 22 gennaio 1997 n. 5, con la quale il tribunale
regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto
Adige, sezione di Trento, ha annullato il provvedimento
20 marzo 1995 n. 284 dell’amministratore straordinario dell’unità
sanitaria locale del comprensorio Alto Garda e Ledro, di
destituzione del signor Marzari dall’impiego.
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Visto il ricorso in appello, notificato il
17 e depositato il 27 marzo 1997;
visto il controricorso del signor Marzari, depositato il
14 gennaio 1998;
viste le memorie difensive presentate dal resistente il
6 e il 26 ottobre 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 5 novembre 2004, il consigliere
Raffaele Carboni, e udito altresì l’avvocato Pasquale Mosca,
in sostituzione dell’avvocato Lorenzoni;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Nel 1994, in esito a perquisizione domiciliare
da parte della polizia giudiziaria, il signor Marzari, impiegato
dell’unità sanitaria locale, venne trovato in possesso,
nella sua abitazione, di un quadro di proprietà della predetta
amministrazione, del quale era stato denunciato il furto
e che in precedenza si trovava nell’ospedale di Arco. L’unità
sanitaria locale con lettera del 27 settembre 1994 diede
inizio al procedimento disciplinare contestando la sottrazione
del quadro, e l’incolpato con lettera dell’11 ottobre 1994
rispose, sostanzialmente ammettendo e minimizzando il fatto
e coinvolgendo altro impiegato, il signor Ricozzi addetto
alla portineria. Il quale ultimo peraltro reagì con indignazione
e protestando la sua estraneità al fatto. In calce alla
lettera dell’11 ottobre il signor Marzari aggiunse: «Dichiaro
fin d’ora la mia disponibilità a che si proceda senz’ulteriore
indugio nel procedimento disciplinare, rinunciando ad ogni
ulteriore termine a difesa e chiedo si essere assistito
nel prosieguo della procedura dall’avvocato…». Con lettera
del 18 ottobre 1994, ricevuta il 24 ottobre, l’incolpato
fu avvertito che poteva prendere visione degli atti. Con
lettera 20 ottobre 1994, ricevuta il giorno successivo,
egli fu avvisato che il procedimento disciplinare sarebbe
stato trattato il 26 ottobre e si presentò assistito dal
difensore, rispondendo alle domande. Seguite altre due sedute,
la commissione di disciplina propose la destituzione, che
fu irrogata dall’amministratore straordinario con provvedimento
20 marzo 1995 n. 284.
Il signor Marzari ha impugnato il provvedimento con ricorso
alla sezione di Trento del tribunale regionale di giustizia
amministrativa per il Trentino-Alto Adige notificato il
15 maggio 1995, deducendo l’illegittimità della sanzione
disciplinare e chiedendone l’annullamento per i motivi seguenti.
1) Violazione dell’articolo 111, secondo e quarto comma,
dello statuto degl’impiegati civili dello Stato (la normativa
sui quali è richiamata dal decreto legislativo 20 dicembre
1979 n. 761 sullo stato giuridico dei dipendenti delle unità
sanitarie locali) emanato con decreto del presidente della
repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, che prevede, a favore dell’incolpato,
un termine di venti giorni per prendere visione degli atti
del procedimento disciplinare ed estrarne copia (secondo
comma), e un preavviso di venti giorni della seduta di trattazione
(quarto comma).
2) Violazione del diritto di difesa, per mancata comunicazione
al difensore degli atti relativi al procedimento disciplinare.
3) Violazione degli articoli 117 del testo unico n. 3 del
1957 e 653 del codice di procedura penale, per non essere
stato il procedimento disciplinare sospeso in attesa della
definizione di quello penale: benché il nuovo codice di
procedura penale non contenga più la regola della sospensione
obbligatoria del procedimento disciplinare e s’informi invece
al principio di “separatezza” dei diversi procedimenti (penale,
civile, amministrativo e contabile), la sospensione del
procedimento disciplinare è ancora prevista dall’articolo
117 del testo unico citato; inoltre secondo l’articolo 653
del codice di procedura penale il giudicato penale fa stato
nel procedimento disciplinare per quanto riguarda l’insussistenza
del fatto e la non addebitabilità del fatto all’imputato.
4) Violazione dell’articolo 115 del decreto n. 3 del 1957
citato, perché la composizione della commissione di disciplina
non è stata identica nelle tre sedute.
5) Sproporzione tra le mancanze accertate e la sanzione
inflitta.
6) Disparità di trattamento, perché in passato, per illeciti
di pari gravità, l’amministrazione non aveva mai adottato
una sanzione tanto grave.
Il tribunale regionale di giustizia amministrativa con la
sentenza indicata in epigrafe ha annullato il provvedimento,
esaminando e giudicando fondati i motivi primo e quinto
(quest’ultimo erroneamente indicato come ultimo). Sul primo
motivo il tribunale ha affermato, in sintesi, che nel processo
disciplinare l’impiegato non può validamente rinunciare
ai termini posti dalla legge a garanzia del suo diritto
di difesa, né – in relazione al fatto che la lettera del
18 ottobre era stata ricevuta dopo quella del 20 ottobre
contenente l’avviso della data di trattazione - consentire
l’inversione delle fasi procedimentali. Quanto al secondo
motivo ha giudicato superficiale l’attività istruttoria
dell’amministrazione, che aveva omesso di indagare sulle
circostanze del fatto e sulla «versione data dal probabile
autore del furto», di qualificare il fatto e di valutare
le circostanze attenuanti, il comportamento dell’interessato,
la sua personalità, i suoi precedenti e i motivi che lo
avevano indotto a cedere all’attività illecita; circostanze
che, «se … non si fosse ostinata a non volere attendere
l’esito del procedimento penale», l’amministrazione avrebbe
potuto desumere dalla sentenza del giudice penale, che aveva
ritenuto l’ipotesi di ricettazione di particolare tenuità,
prevista dal secondo comma dell’articolo 648 del codice
penale, e applicato le circostanze attenuanti.
Appella l’azienda sanitaria succeduta all’unità sanitaria
locale, la quale censura ambo i capi della sentenza, sostenendo
la validità della rinuncia ai termini a difesa, effettuata
dall’incolpato, e che la sanzione è stata irrogata dopo
esauriente istruttoria e con compiuta motivazione.
Il signor Marzari ripropone i motivi di ricorso non esaminati
dal giudice di primo grado.
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DIRITTO
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La sentenza impugnata ha annullato la destituzione
del signor Marzari, autore riconosciuto e confesso di ricettazione
in danno dell’amministrazione e che aveva chiesto egli stesso
di essere sollecitamente sottoposto a procedimento disciplinare
rinunciando spontaneamente a ogni termine a difesa, in sostanza
perché l’avviso di deposito degli atti è pervenuto all’interessato
il 24 ottobre 1994, prima della seduta di trattazione fissata
per il 26 ottobre ma dopo l’avviso della seduta, ricevuto
dal medesimo signor Marzari il 21 ottobre 1994. Come fondamento
di tale sentenza il primo giudice ha posto l’asserzione
che nel procedimento disciplinare, che è assimilabile a
quello penale quanto a garanzie difensive, la rinuncia alle
garanzie non ha valore e non autorizza inversione della
fasi processuali. Tale asserzione, che tra l’altro non considera
che nel processo penale la rinuncia ai termini a difesa
è sempre stata ammessa, non ha fondamento normativo o razionale:
in nulla è stato leso il diritto di difesa del signor Marzari,
che ha rinunciato ai termini a difesa, non ha mai lamentato
la misconoscenza degli addebiti e degli atti a suo carico
e si è potuto pienamente discolpare, sia per iscritto sia
oralmente nelle sedute della commissione di disciplina davanti
alla quale è stato assistito da un difensore di fiducia.
Il primo motivo del ricorso di primo grado, di violazione
dell’articolo 111 dello statuto degl’impiegati civili dello
Stato emanato con decreto del presidente della repubblica
10 gennaio 1957 n. 3, è perciò infondato, ed è fondato il
primo motivo d’appello, con il quale l’amministrazione appellante
si duole dell’accoglimento di quella censura.
Con il secondo motivo d’appello l’amministrazione censura
il capo della sentenza che ha accolto il quinto motivo del
ricorso di primo grado. Con quel motivo l’impiegato aveva
lamentato la sproporzione tra le mancanze accertate e la
sanzione inflitta, nel senso che non si era tenuto conto
della precedente condotta di servizio, irreprensibile, nonché
della pronta ammissione dei fatti e dell’atteggiamento collaborativo.
Il giudice di primo grado, nell’accogliere la censura, la
ha ampliata, aggiungendo che l’amministrazione, ostinatasi
a non sospendere il procedimento disciplinare in attesa
della definizione di quello penale, non aveva tenuto conto
del fatto che in sede penale era stata riconosciuta la sussistenza
dell’attenuante speciale di cui all’articolo 648 ed erano
stati concessi i benefici di legge; e ammonendo inoltre
che l’accoglimento del motivo precludeva la rinnovazione
del procedimento disciplinare.
Il Collegio deve ribadire il principio, da sempre affermato
dal giudice amministrativo, che la valutazione disciplinare
di un fatto è autonoma rispetto alla valutazione penale.
A parte la considerazione che un fatto può non esser previsto
come reato e tuttavia essere rilevante sotto il profilo
disciplinare, anche quando, come nel caso in esame, un medesimo
fatto (ricettazione in danno dell’amministrazione datrice
di lavoro) costituisce illecito sia penale sia disciplinare,
le due valutazioni sono completamente diverse. In particolare
in sede penale hanno rilievo la comparazione tra il fatto
in esame e la generalità dei reati dello stesso nome, nonché
circostanze oggettive, come quella della particolare tenuità
del valore della cosa rubata o ricettata, che non hanno
nessuna importanza dal punto di vista disciplinare: che
il furto, per esempio, abbia causato un danno di particolare
tenuità non significa che la parte offesa debba continuare
a tenere come l’impiegato l’autore del delitto; e men che
meno tale obbligo può essere imposto alla pubblica amministrazione,
la quale non deve difendere soltanto se stessa, ma anche
il pubblico con cui l’impiegato viene a contatto. Per il
rimanente, che la destituzione costituisca sanzione adeguata,
e anzi doverosa quando non ricorrano circostanze particolarissime,
per l’impiegato che si è reso colpevole di ricettazione
in danno dell’amministrazione datrice di lavoro, è addirittura
ovvio, e il Collegio non si capacita che il giudice di primo
grado abbia tacciato l’amministrazione sanitaria di «immotivato
rigore». Anche il secondo motivo d’appello, pertanto, è
fondato e va accolto.
Venendo ai motivi del ricorso di primo grado non esaminati
ed esaurientemente riproposti, il secondo motivo è infondato
perché nessuna norma prevede che l’amministrazione debba
dare avvisi all’eventuale difensore. Il terzo motivo, di
omessa sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare
in pendenza di procedimento penale, è infondato per la stessa
e assorbente ragione per la quale è infondato il primo motivo
del ricorso di primo grado, per il fatto, cioè, che è stato
lo stesso dipendente a chiedere di essere sùbito sottoposto
a procedimento disciplinare; oltretutto in un ordinamento
che, come lo stesso resistente riconosce, dopo l’entrata
in vigore del codice di procedura penale del 1988 è informato
al principio di parallelismo dei diversi tipi di procedimento
d’accertamento di responsabilità non si pone il problema
della sospensione del procedimento disciplinare in attesa
della definizione del giudizio penale. Il quinto motivo,
di violazione dell’articolo 115 del testo unico n. 3 del
1957, si riferisce al fatto che uno dei sei componenti della
commissione di disciplina, il signor Scapin, alla seduta
del 26 ottobre 1994 era “assente giustificato”, mentre era
presente alla successiva seduta di trattazione, del 10 novembre
1994, nella quale è stata anche adottata la proposta di
destituzione. Il resistente cioè non lamenta l’incompletezza
delle presenze, ma, al contrario, la partecipazione plenaria
nella seconda e conclusiva seduta del 10 novembre 1994,
in relazione al citato articolo 115, il quale al primo comma
dispone che «Quando la trattazione orale non possa essere
esaurita in una sola seduta … la trattazione continua innanzi
alla commissione quale era originariamente costituita».
Il motivo è infondato, perché la disposizione va posta in
relazione con quella dell’ultimo comma, secondo cui «Quando,
iniziata la trattazione orale, taluno» dei componenti «per
impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire,
la trattazione orale deve essere rinnovata», e si riferisce
alla composizione della commissione, e non già alla partecipazione
dei componenti; e del resto il resistente cade in contraddizione
sostenendo da una parte che le disposizioni invocate costituiscono
applicazione della natura di “collegio perfetto” della commissione
di disciplina (ossia di organo collegiale che opera solo
con la partecipazione di tutti i componenti, come gli organi
giurisdizionali), dall’altra, implicitamente, che il componente
Scapin avrebbe dovuto continuare ad assentarsi. Posta l’infondatezza
del motivo d’illegittima partecipazione del membro Scapin,
perde rilevanza la tesi, sostenuta dal resistente con richiamo
a un lontano precedente della Sezione, secondo cui alla
commissione di disciplina non si applica la “prova di resistenza”.
Infine è inammissibile per genericità il sesto motivo, con
cui il resistente lamenta disparità di trattamento, asserendo
che in passato l’amministrazione non ha mai applicato, per
illeciti di tale gravità, la sanzione della destituzione.
In conclusione l’appello dell’amministrazione è fondato
e va accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano
in € 2000 ciascun grado.
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Per questi motivi
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Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale,
Sezione quinta accoglie l’appello indicato in epigrafe e
per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge
la domanda d’annullamento del provvedimento 20 marzo 1995
n. 284 dell’amministratore straordinario dell’unità sanitaria
locale del comprensorio Alto Garda e Ledro. Condanna il
resistente signor Marzari al pagamento delle spese di giudizio,
liquidate in quattromila euro, a favore dell’amministrazione
appellante.
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Così deciso in Roma il 5 novembre 2004 dal
collegio costituito dai signori:
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Raffaele Iannotta - presidente
Raffaele Carboni - componente, estensore
Paolo Buonvino - componente
Cesare Lamberti - componente
Claudio Marchitiello - componente
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