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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 febbraio 2005 n. 367
Pres. Iannotta, Est. Carboni


Pubblico Impiego – Mansioni superiori alla qualifica svolte nel proprio posto di lavoro – Art. 1 della L. n. 207/85 – Inapplicabilità – Diritto ad un compenso - Insussistenza

Non può invocarsi l’art. 1 della L. n. 207/85, ai fini di un’inquadramento superiore, ove le mansioni di qualifica superiore siano svolte nel proprio posto di lavoro. In tal caso il personale dipendente non ha diritto neanche ad un compenso per le mansioni superiori svolte.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

sul ricorso in appello proposto dal

 

signor Stefano SEVERONI (residenza non indicata), difeso dall’avvocato Giovanni Di Gioia e domiciliato presso di lui in Roma, piazza Mazzini 27;

 

contro

 

l’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA C (già Unità sanitaria locale RM/4), con sede in Roma, costituitasi in giudizio in persona del direttore generale, dottoressa Maria Teresa Bruni, difesa dall’avvocato Mauro Martis e domiciliato in Roma, via Tempio di Giove 21, presso gli uffici dell’avvocatura comunale;

 

l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA D, n.c. Regione Lazio, n.c..

 

per la riforma
della sentenza 26 ottobre 1995 n. 1836, con la quale il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, ha respinto il ricorso contro la deliberazione 15 febbraio 1990 n. 164 del comitato di gestione dell’unità sanitaria locale RM/9, di rigetto della domanda d’inquadramento straordinario, ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, come collaboratore amministrativo di settimo livello.

 

Visto il ricorso in appello, notificato il 31 gennaio e l’1 febbraio e depositato l’1 aprile 1996;
visto il controricorso dell’azienda unità sanitaria locale Roma C, depositato il 9 ottobre 1996;
vista la memoria difensiva presentata dall’appellante il 25 ottobre 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 5 novembre 2004, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Di Gioia e Martis;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il signor Severoni, impiegato dell’unità sanitaria locale RM/9 di Roma, poi RM/4, con la qualifica di assistente amministrativo, di sesto livello, e proveniente dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie (INAM) presso cui pure rivestiva la qualifica di assistente amministrativo, con domanda del 27 giugno 1985 ha chiesto l’inquadramento straordinario, ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, nella qualifica di collaboratore amministrativo, di settimo livello, asserendo di avere svolto le corrispondenti mansioni.
Il comitato di gestione con la deliberazione indicata in epigrafe, con la quale sono state esaminate centosettantuno domande di inquadramento come collaboratore proposte da altrettanti assistenti, ha respinto la domanda, con la motivazione che mancavano sia l’incarico anteriore al 30 giugno 1984 sia il titolo di studio (richiesto per il settimo livello).
Il signor Severoni e un’altra impiegata, signora Anna Rita Peruzzini, proveniente dall’INAM, anch’essa inquadrata come assistente amministrativo e la cui domanda del 26 giugno 1985 era pure stata respinta con la medesima deliberazione e motivazione, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, notificato il 20 giugno 1990, hanno impugnato la deliberazione e hanno chiesto che si accertasse il loro diritto all’inquadramento richiesto, asserendo di essere stati assegnati, fin dall’1 marzo 1981 il Severoni e dal 20 aprile 1982 la Peruzzini, a svolgere mansioni della superiore qualifica, e producendo varie attestazioni a riprova dell’assunto. Hanno sostenuto che l’articolo 1 della legge n. 207 del 1985 non richiede che le mansioni superiori siano state assegnate con una particolare formalità, e che l’anzianità di servizio nella qualifica, che consentiva loro di partecipare ai concorsi per coordinatore amministrativo, teneva luogo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 1 della legge citata, del titolo di studio ordinariamente richiesto per l’accesso a posti di settimo livello.
In subordine i ricorrenti hanno chiesto che fosse loro riconosciuto il diritto alla retribuzione del livello superiore.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto le domande di ambo i ricorrenti, ritenendo insussistenti i presupposti così dell’inquadramento in posto di qualifica superiore ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 207 del 1985 come del compenso per lo svolgimento di mansioni superiori.
Appella il signor Severoni riproponendo le domande e i motivi del ricorso di primo grado.

 

DIRITTO

 

L’articolo 1 della legge 20 maggio 1985 n. 207, invocato dall’appellante, dispone che il personale delle unità sanitarie locali «di posizione funzionale iniziale … che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva … un posto di organico vacante … per incarico, … o per trasferimento o per comando, e che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è … direttamente inquadrato nella pianta organica dell’unità sanitaria locale … con la posizione funzionale ricoperta». L’appellante, come il giudice di primo grado ha già esaurientemente spiegato, non vanta nessun incarico in un determinato posto di qualifica superiore, ma allega semplicemente di avere svolto e di svolgere, nel suo posto di lavoro, mansioni superiori a quelle proprie della sua qualifica; il che non ha nulla a vedere col presupposto richiesto dalla legge per l’inquadramento straordinario in posto diverso da quello occupato.
Lo stesso vale per la domanda subordinata di compenso per le mansioni superiori, il quale può competere quando il dipendente sia stato incaricato di svolgere supplenza in un posto vacante, e non già semplicemente quando il dipendente sostenga che le mansioni, disimpegnate nel proprio posto di lavoro, sono superiori a quelle inerenti al posto medesimo.
L’appello, in conclusione, è infondato e va respinto. Il Collegio nondimento ritiene equo, considerata la materia del contendere, compensare le spese anche di questo grado di giudizio.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta respinge l’appello indicato in epigrafe e compensa le spese di giudizio.

 

Così deciso in Roma il 5 novembre 2004 dal collegio costituito dai signori:

 

Raffaele Iannotta - presidente
Raffaele Carboni - componente, estensore
Paolo Buonvino - componente
Cesare Lamberti - componente
Claudio Marchitiello - componente


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