| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 11 febbraio 2005 n.
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Pres. Iannotta, Est. Carboni |
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Pubblico Impiego – Mansioni superiori alla
qualifica svolte nel proprio posto di lavoro – Art. 1 della
L. n. 207/85 – Inapplicabilità – Diritto ad un compenso
- Insussistenza
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Non può invocarsi l’art. 1 della L. n. 207/85,
ai fini di un’inquadramento superiore, ove le mansioni di
qualifica superiore siano svolte nel proprio posto di lavoro.
In tal caso il personale dipendente non ha diritto neanche
ad un compenso per le mansioni superiori svolte.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello proposto dal
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signor Stefano SEVERONI (residenza
non indicata), difeso dall’avvocato Giovanni Di Gioia e
domiciliato presso di lui in Roma, piazza Mazzini 27;
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contro
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l’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA
C (già Unità sanitaria locale RM/4), con sede in Roma,
costituitasi in giudizio in persona del direttore generale,
dottoressa Maria Teresa Bruni, difesa dall’avvocato Mauro
Martis e domiciliato in Roma, via Tempio di Giove 21, presso
gli uffici dell’avvocatura comunale;
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l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA
D, n.c. Regione Lazio, n.c..
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per la riforma
della sentenza 26 ottobre 1995 n. 1836, con la quale il
tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione
prima bis, ha respinto il ricorso contro la deliberazione
15 febbraio 1990 n. 164 del comitato di gestione dell’unità
sanitaria locale RM/9, di rigetto della domanda d’inquadramento
straordinario, ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio
1985 n. 207, come collaboratore amministrativo di settimo
livello.
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Visto il ricorso in appello, notificato il
31 gennaio e l’1 febbraio e depositato l’1 aprile 1996;
visto il controricorso dell’azienda unità sanitaria locale
Roma C, depositato il 9 ottobre 1996;
vista la memoria difensiva presentata dall’appellante il
25 ottobre 2004;
visti gli atti tutti della causa;
relatore, all’udienza del 5 novembre 2004, il consigliere
Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Di Gioia
e Martis;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il signor Severoni, impiegato dell’unità
sanitaria locale RM/9 di Roma, poi RM/4, con la qualifica
di assistente amministrativo, di sesto livello, e proveniente
dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie
(INAM) presso cui pure rivestiva la qualifica di assistente
amministrativo, con domanda del 27 giugno 1985 ha chiesto
l’inquadramento straordinario, ai sensi dell’articolo 1
della legge 20 maggio 1985 n. 207, nella qualifica di collaboratore
amministrativo, di settimo livello, asserendo di avere svolto
le corrispondenti mansioni.
Il comitato di gestione con la deliberazione indicata in
epigrafe, con la quale sono state esaminate centosettantuno
domande di inquadramento come collaboratore proposte da
altrettanti assistenti, ha respinto la domanda, con la motivazione
che mancavano sia l’incarico anteriore al 30 giugno 1984
sia il titolo di studio (richiesto per il settimo livello).
Il signor Severoni e un’altra impiegata, signora Anna Rita
Peruzzini, proveniente dall’INAM, anch’essa inquadrata come
assistente amministrativo e la cui domanda del 26 giugno
1985 era pure stata respinta con la medesima deliberazione
e motivazione, con ricorso al tribunale amministrativo regionale
per il Lazio, notificato il 20 giugno 1990, hanno impugnato
la deliberazione e hanno chiesto che si accertasse il loro
diritto all’inquadramento richiesto, asserendo di essere
stati assegnati, fin dall’1 marzo 1981 il Severoni e dal
20 aprile 1982 la Peruzzini, a svolgere mansioni della superiore
qualifica, e producendo varie attestazioni a riprova dell’assunto.
Hanno sostenuto che l’articolo 1 della legge n. 207 del
1985 non richiede che le mansioni superiori siano state
assegnate con una particolare formalità, e che l’anzianità
di servizio nella qualifica, che consentiva loro di partecipare
ai concorsi per coordinatore amministrativo, teneva luogo,
ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 1 della legge citata,
del titolo di studio ordinariamente richiesto per l’accesso
a posti di settimo livello.
In subordine i ricorrenti hanno chiesto che fosse loro riconosciuto
il diritto alla retribuzione del livello superiore.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata
in epigrafe ha respinto le domande di ambo i ricorrenti,
ritenendo insussistenti i presupposti così dell’inquadramento
in posto di qualifica superiore ai sensi dell’articolo 1
della legge n. 207 del 1985 come del compenso per lo svolgimento
di mansioni superiori.
Appella il signor Severoni riproponendo le domande e i motivi
del ricorso di primo grado.
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DIRITTO
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L’articolo 1 della legge 20 maggio 1985 n.
207, invocato dall’appellante, dispone che il personale
delle unità sanitarie locali «di posizione funzionale iniziale
… che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva … un posto
di organico vacante … per incarico, … o per trasferimento
o per comando, e che continui a prestare servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, è … direttamente
inquadrato nella pianta organica dell’unità sanitaria locale
… con la posizione funzionale ricoperta». L’appellante,
come il giudice di primo grado ha già esaurientemente spiegato,
non vanta nessun incarico in un determinato posto di qualifica
superiore, ma allega semplicemente di avere svolto e di
svolgere, nel suo posto di lavoro, mansioni superiori a
quelle proprie della sua qualifica; il che non ha nulla
a vedere col presupposto richiesto dalla legge per l’inquadramento
straordinario in posto diverso da quello occupato.
Lo stesso vale per la domanda subordinata di compenso per
le mansioni superiori, il quale può competere quando il
dipendente sia stato incaricato di svolgere supplenza in
un posto vacante, e non già semplicemente quando il dipendente
sostenga che le mansioni, disimpegnate nel proprio posto
di lavoro, sono superiori a quelle inerenti al posto medesimo.
L’appello, in conclusione, è infondato e va respinto. Il
Collegio nondimento ritiene equo, considerata la materia
del contendere, compensare le spese anche di questo grado
di giudizio.
Per questi motivi
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione
quinta respinge l’appello indicato in epigrafe e compensa
le spese di giudizio.
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Così deciso in Roma il 5 novembre 2004 dal
collegio costituito dai signori:
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Raffaele Iannotta - presidente
Raffaele Carboni - componente, estensore
Paolo Buonvino - componente
Cesare Lamberti - componente
Claudio Marchitiello - componente
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