| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 gennaio 2005 n.
187
Pres. Frascione – Est. Carlotti
GOBBINO, BROZZOLO, ROSATI, SERAFINI, PARRETTI, CECCONI,
PARRETTI (avv.ti Caravita di Toritto e Marzola) c/ COMMISSIONE
ELETTORALE CIRCONDARIALE DEL COMUNE DI ORVIETO (n.c.) -
MINISTERO DELL’INTERNO e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI TERNI (Avvocatura dello Stato) - COMUNE DI ORVIETO (avv.
Sanino) - FORZA ITALIA, ALLEANZA NAZIONALE, PARTITO COMUNISTA
– RIFONDAZIONE, SOCIETÀ CIVILE DI PIETRO-OCCHETTO, LISTA
CONTICELLI – IL FUTURO IN COMUNE, PER LA SINISTRA – COMUNISTI
ITALIANI, DEMOCRAZIA È LIBERTÀ – LA MARGHERITA, ORVIETO
PROVINCIA, UDEUR, VERDI PER LA PACE, ORVIETO CAPITALE, DEMOCRATICI
DI SINISTRA e SOCIALISTI RIFORMISTI (nn.cc.) |
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Elezioni amministrative – presentazione delle
candidature – utilizzo dei moduli predisposti dall’amministrazione
– art. 32, d.p.r. 16.5.1960, n. 570 – presentazione su fogli
singoli e mobili cuciti mediante cucitrice meccanica – esclusione
della lista – legittimità
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Qualora la raccolta delle firme per la presentazione
della lista ad una competizione elettorale amministrativa
non sia stata effettuata utilizzando gli “appositi moduli”
prescritti dall’art. 32 del d.p.r. 570/60, bensì su n. 21
fogli singoli e mobili contenenti in alto il simbolo della
lista ed in basso il nome della lista civica, raggruppati
in uno mediante cucitrice meccanica e congiunti fra loro
dal timbro e dalla firma dell’ufficiale autenticatore, è
legittima l’esclusione della lista da parte della commissione
elettorale circondariale poiché l’art. 32 predetto, laddove
detta un’accurata disciplina delle modalità di presentazione
delle liste, prescrive il rispetto di adempimenti inquadrabili
nella categoria giuridica delle cc.dd. 'forme sostanziali'
o “vincolate”, ossia di formalità procedurali che non ammettono
equipollenti per il semplice motivo che l’ordinamento riconnette
unicamente al “fatto” della loro precisa osservanza il valore
di “prova” dell’avvenuto perseguimento di un determinato
obiettivo, costituente il “valore” giuridicamente tutelato;
ne consegue che non può essere invocato nella specie il
principio della strumentalità delle forme, giacché gli adempimenti
formali dei quali si controverte sono strettamente funzionali,
secondo un giudizio di necessarietà e di sufficienza effettuato
a priori dai conditores juris, alla garanzia dell’intervenuta
formazione della lista dei candidati in epoca antecedente
all’inizio della raccolta delle firme.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 187/05 REG.DEC.
N. 7471 REG.RIC.
ANNO 2004
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
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sul ricorso in appello n. 7471 del 2004 proposto
da
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MARCO GOBBINO, VALENTINO BROZZOLO, PAOLO
ROSATI, ANDREA SERAFINI, EVELYN PARRETTI, MARIA CECCONI
e MAURO ENRICO PARRETTI, tutti rappresentati e difesi
dagli avv.ti Beniamino Caravita di Toritto e Patrizia Marzola
ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del
primo difensore in Roma, alla via di Porta Pinciana n. 6;
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contro
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la COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
DEL COMUNE DI ORVIETO, non costituitasi in giudizio;
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il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona
del Ministro in carica, e l’UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI TERNI, in persona del Prefetto della Provincia
di Terni in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici legalmente domiciliano
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
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e nei confronti
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del COMUNE DI ORVIETO, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Mario
Sanino, presso il cui studio legale elettivamente domicilia
in Roma, al viale Parioli n. 180;
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di FORZA ITALIA, ALLEANZA NAZIONALE, PARTITO
COMUNISTA – RIFONDAZIONE, SOCIETÀ CIVILE DI PIETRO-OCCHETTO,
LISTA CONTICELLI – IL FUTURO IN COMUNE, PER LA SINISTRA
– COMUNISTI ITALIANI, DEMOCRAZIA È LIBERTÀ – LA MARGHERITA,
ORVIETO PROVINCIA, UDEUR, VERDI PER LA PACE, ORVIETO CAPITALE,
DEMOCRATICI DI SINISTRA e SOCIALISTI RIFORMISTI, in
persona dei rispettivi delegati, non costituitisi in giudizio;
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per l’annullamento o la riforma
della sentenza n. 377 del 7.7.2004/12.7.2004 pronunciata
tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
statali intimate e del Comune di Orvieto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Gabriele Carlotti;
Uditi alla pubblica udienza del 9.11.2004 gli avv.ti B.
Caravita di Toritto e Patrizia Marzola per gli appellanti
e l’avv. M. Sanino per il Comune di Orvieto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. È impugnata la sentenza, specificata in
epigrafe, con la quale il T.a.r. dell’Umbria ha respinto
il ricorso proposto avverso la decisione, assunta in data
16.5.2004 dalla Commissione elettorale circondariale di
Orvieto, di ricusare la lista, denominata “Orvieto agli
Orvietani” e collegata al candidato Sindaco Sig. Giancarlo
Parretti, impedendone la partecipazione alla tornata elettorale
per il rinnovo dell’amministrazione comunale, indetta per
i giorni 12 e 13 giugno 2004.
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2. Nel giudizio di appello così promosso
si sono costituiti il Ministero dell’Interno, l’Ufficio
territoriale del Governo di Terni ed il Comune di Orvieto
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo
la reiezione dell’interposto gravame; in dettaglio, l’amministrazione
comunale ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello
per mancata impugnazione tempestiva dell’atto di proclamazione
degli eletti.
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3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione
all’udienza pubblica del 9.11.2004 e quindi trattenuto in
decisione.
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4. Per un’ordinata esposizione delle ragioni
del decidere occorre premettere brevemente in fatto che
l’avversata decisione di ricusazione della lista sunnominata,
deliberata dalla Commissione elettorale circondariale di
Orvieto, scaturì dalla constata inosservanza delle modalità
di presentazione delle candidature stabilite dall’art. 32
del d.p.r. 16.5.1960, n. 570, recante il testo unico delle
leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle
amministrazioni locali.
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4.1. La disposizione menzionata, invero,
impone, nella parte d’interesse, l’obbligatoria apposizione
delle firme autenticate dei sottoscrittori su “appositi
moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il
cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché
il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori
stessi”.
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4.2. Nella specie, di converso, la Commissione
accertò, tra l’altro, che la raccolta delle firme non era
stata effettuata utilizzando gli “appositi moduli” prescritti
dal ridetto art. 32, “bensì su n. 21 fogli singoli e mobili
contenenti in alto il simbolo della lista ed in basso la
scritta LISTA CIVICA ORVIETO AGLI ORVIETANI […], raggruppati
in uno mediante cucitrice meccanica e congiunti fra loro
dal timbro e dalla firma dell’ufficiale autenticatore” ed,
altresì, che l’elenco nominativo dei candidati risultava
steso su di un altro foglio, unito a quelli testé descritti,
“a mezzo cucitrice meccanica, senza alcun collegamento con
i fogli ove sono state raccolte le firme”, il tutto “rilegato”
con nastro adesivo di colore nero, in guisa da farlo apparire
un unico documento.
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4.3. In ragione dei precedenti accertamenti,
la Commissione elettorale circondariale pervenne alla decisione
di ricusare la lista anzidetta, opinando che la documentazione
così presentata non fosse idonea “a comprovare ed assicurare
la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai
candidati […] cui l’atto si riferisce”.
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4.4. Avanti al T.a.r. dell’Umbria, prontamente
adito dagli esclusi, venne dedotta, tra le altre doglianze,
anche quella relativa alla pretesa irregolarità della composizione
della Commissione elettorale stante la presenza tra i suoi
membri, a detta dei ricorrenti, di due persone non astenutesi
dalla deliberazione collegiale, sebbene in condizione d’incompatibilità
rispetto all’oggetto della stessa, in quanto personalmente
interessati alla competizione elettorale.
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4.5. L’iter decisorio seguito dal primo giudice
non ha però preso le mosse dallo scrutinio di siffatta censura;
il Collegio perugino ha piuttosto considerato che l’ipotetico
accoglimento del motivo non avrebbe affatto condotto direttamente
all’annullamento dell’intera procedura elettorale, siccome
prospettato dai ricorrenti, ma, in via immediata, avrebbe
prodotto l’unico effetto di ingenerare l’obbligo per l’amministrazione
di provvedere al riesame della decisione contestata a cura
di una Commissione diversamente composta, restando tuttavia
aperta la possibilità - qualora eventualmente ribadita,
in esito al remand, la ricusazione deliberata dal precedente
organo - di una piena conferma del risultato sortito dalla
competizione elettorale.
Sviluppando tale impostazione logico-argomentativa di tipo
controfattuale, dichiaratamente orientata alla preventiva
verifica dell’effettiva sussistenza in capo ai ricorrenti
dell’interesse a lagnarsi della composizione soggettiva
della Commissione, il giudice umbro ha altresì divisato
che il “riesame” suddetto potesse essere compiuto direttamente
dal Tribunale, anziché da un collegio amministrativo diversamente
formato, attesa la natura interamente vincolata del provvedimento
impugnato, scevro di qualunque profilo di discrezionalità
amministrativa.
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4.6. Tanto premesso, il T.a.r. dell’Umbria
ha preso l’abbrivio dalla ricostruzione esegetica della
ratio legis sottesa al ridetto art. 32, avvalendosi di criteri
ermeneutici di tipo letterale, logico, storico e teleologico,
ed è così pervenuto alle medesime conclusioni rassegnate
dalla Commissione elettorale circondariale in punto all’inammissibilità
della lista “Orvieto agli Orvietani” per insanabile vizio
di forma.
In conclusione della parabola motivazionale, il Tribunale
ha infine dichiarato “irrilevante” stabilire se la ridetta
Commissione fosse, o meno, regolarmente composta.
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5. Avverso la decisione, sopra sinteticamente
riferita, hanno interposto appello taluni dei ricorrenti
in prime cure, deducendo tre articolati motivi di impugnazione,
rispettivamente rubricati:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.p.r.
n. 570 del 1960; eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà
e illogicità della motivazione;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.p.r.
n. 570 del 1960; eccesso di potere per erroneità nei presupposti
di fatto e diritto; eccesso di potere per sviamento;
- irregolare composizione della Commissione elettorale circondariale
per violazione del dovere di astensione da parte di due
suoi membri.
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6. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni,
statali e comunali, sopra indicate; in particolare, il Comune
di Orvieto ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità
dell’appello avversario per non esser stato tempestivamente
impugnato l’atto di proclamazione degli eletti.
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7. La censura merita prioritario scrutinio,
giacché il favorevole sindacato della stessa condurrebbe
alla sicura definizione della controversia già in rito.
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8. Ad avviso del Collegio, l’eccezione è
fondata e, quindi, l’appello soggiace alla relativa declaratoria
di improcedibilità.
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9. Ed invero, la Sezione, in una non remota
decisione (Cons. St., sez. V, 3.2.1999, n. 116), peraltro
ribadita più di recente (Cons. St., sez. V, 5.9.2002, n.
4464), ha avuto modo di chiarire, ponendosi espressamente
nel solco tracciato da una precedente giurisprudenza (Cons.
St., sez. V, 7.5.1994, n. 447), che l’eventuale accoglimento
del ricorso avente ad oggetto il provvedimento di ammissione
o di non ammissione di una lista alla competizione elettorale,
non comporta la caducazione ipso jure, per illegittimità
derivata, di tutti i successivi atti del procedimento, gravando
piuttosto sul ricorrente il preciso onere di tutelarsi anche
contro tali atti, curando di notificare tempestivamente
l’impugnativa agli eletti nella qualità di controinteressati.
Le ricadute di quanto appena considerato nella vicenda che
occupa il Collegio sono di immediata percezione: l’inoppugnabilità
della proclamazione degli eletti – che, nella materia elettorale,
rappresenta l’atto tipico destinato a recepire le illegittimità
eventualmente commesse nel corso del preordinato procedimento
– rende infatti improcedibile, per successiva carenza di
interesse, il ricorso di prime cure proposto contro i provvedimenti
di ammissione o di esclusione delle liste oppure, allorché
l’eccezione venga dedotta e scrutinata in secondo grado,
l’improcedibilità dell’appello interposto avverso la decisione
intervenuta sul primitivo ricorso.
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9.1. Né ha pregio invocare in contrario il
diverso principio, secondo cui è sempre ammessa l’anticipata
(e, pur sempre, facoltativa) tutela giurisdizionale contro
il diniego di ammissione di una lista, dal momento che il
riconoscimento di siffatta possibilità d’azione, giustificata
dall’evidente lesività del provvedimento di ricusazione,
non interferisce affatto con il distinto profilo dell’indefettibile
protrarsi della sussistenza dell’interesse a ricorrere per
tutto il corso del relativo giudizio; quindi, anche su chi
sia immediatamente insorto contro l’atto di esclusione (al
primario scopo, di norma, di ottenere medio tempore un’interinale
cautela nelle forme dell’ammissione con riserva alla tornata
elettorale) continua a gravare l’onere della successiva
ed indispensabile impugnativa del provvedimento conclusivo,
destinato a sancire l’esito finale della competizione.
Non può seriamente dubitarsi, invero, che la proclamazione
degli eletti sia il frutto di una prodromica ed articolata
vicenda organizzativa e procedurale e che, dunque, tale
atto non rinvenga il suo unico presupposto giuridico nella
definizione, a monte, dei sub-procedimenti finalizzati alla
verifica della regolarità delle liste partecipanti.
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9.2. Nella fattispecie siffatta impugnazione
è mancata ed alla circostanza segue inevitabilmente la declaratoria
di improcedibilità del gravame, non residuando in capo agli
appellanti alcun interesse a coltivare un giudizio del cui
ipotetico esito favorevole non potrebbero comunque beneficiare.
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10. La valenza assorbente dei superiori rilievi
precluderebbe lo scrutinio delle ulteriori doglianze; sennonché
il Collegio, stanti la particolarità della fattispecie,
la delicatezza delle questioni sottoposte al giudizio della
Sezione e la rilevanza collettiva degli interessi coinvolti,
ritiene doveroso affrontare in via delibativa l’esame degli
ulteriori profili della controversia.
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11. Con il primo motivo di appello viene
riproposta la tesi, già patrocinata in primo grado e disattesa
dal Tribunale umbro, secondo cui l’art. 32 del D.P.R. n.
570/1960, qualora interpretato alla stregua dei principi
della strumentalità delle forme e dell’irrilevanza delle
mere irregolarità, non impedirebbe l’uso di un modulo confezionato,
come nel caso di specie, in un unico fascicolo recante,
nel frontespizio, il contrassegno di lista e l’elenco nominativo
dei candidati, e nell’allegato, materialmente coeso al primo
foglio, gli ulteriori contenenti le firme autenticate dei
sottoscrittori.
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11.1. L’argomento non ha pregio.
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11.2. A sostegno della soluzione contraria
concorre, in aggiunta alle puntuali argomentazioni svolte
dal T.a.r. dell’Umbria (vieppiù coerenti con i precedenti
di questa Sezione nn. 965/1995, 575/1996, 1008/2001 e 1087/2002),
integralmente condivisibili, l’ulteriore rilievo che l’art.
32, laddove detta un’accurata disciplina delle modalità
di presentazione delle liste, prescrive il rispetto di adempimenti
inquadrabili nella categoria giuridica delle cc.dd. “forme
sostanziali” (così definite nel diritto transalpino ed anche
in quello comunitario che del primo, sub art. 230 TrCE in
tema di ricorso per annullamento, riprende il concetto e
la terminologia: “formalités substantielles”) o “vincolate”.
Si tratta di formalità procedurali che non ammettono equipollenti
per il semplice motivo che l’ordinamento riconnette unicamente
al “fatto” della loro precisa osservanza il valore di “prova”
dell’avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo,
costituente il “valore” giuridicamente tutelato; ne consegue
che il principio della strumentalità delle forme appare
nello specifico impropriamente invocato, giacché gli adempimenti
formali dei quali si controverte sono strettamente funzionali,
secondo un giudizio di necessarietà e di sufficienza effettuato
a priori dai conditores juris, alla garanzia dell’intervenuta
formazione della lista dei candidati in epoca antecedente
all’inizio della raccolta delle firme.
In presenza di forme vincolate, quindi, non può darsi spazio
alcuno al principio di strumentalità, che invece postula
logicamente la concreta praticabilità di una valida condotta
procedurale alternativa.
In ragione di quanto precede non può allora ascriversi alcun
valore alla pretesa degli appellanti di essere ammessi a
provare l’effettiva conoscenza da parte dei sottoscrittori
dei nominativi dei candidati inseriti nella lista; la norma
violata, infatti, è stata così congegnata al precipuo fine
di permettere una rapida verifica, in sede di procedimento
elettorale (notoriamente scandito da ravvicinati termini
perentori e da rigorose formalità, nonché complessivamente
improntato ad una marcata celerità), della regolarità estrinseca
delle candidature, precludendo in radice l’altrimenti aleatorio
e dilatorio esperimento, da parte degli organi istituzionalmente
deputati a tali controlli (e, tra questi, le Commissioni
elettorali circondariali), di indagini di tipo sostanziale
sulla volontà realmente espressa dai sottoscrittori.
È evidente che da tale preclusione procedimentale deriva
un’analoga limitazione ai poteri cognitori del giudicante
in sede processuale: le immanenti esigenze di coerenza e
di razionalità del sistema si frappongono, infatti, alla
possibilità che il giudice amministrativo ricostruisca in
via autonoma, siccome preteso invece dagli appellanti, il
reale atteggiamento psichico dei sottoscrittori della lista,
essendo quest’ultimo un elemento di cui la stessa normativa
stigmatizza l’assoluta irrilevanza giuridica, fissando un
preciso limite all’altrimenti libero dispiegarsi del principio
inquisitorio comune a tutti i procedimenti amministrativi.
Del resto, diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione,
bensì illogica, di accordare ex post rilievo patologico
ad un inevitabile scarto informativo tra p.a. ed autorità
giudiziaria, incolmabile ex ante in ragione dell’anzidetta
preclusione stabilita dall’ordinamento a carico dell’organo
amministrativo.
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11.3. Una volta sgombrato il campo dall’argomento
del c.d. “raggiungimento dello scopo” (che, nello specifico
si risolverebbe in un intollerabile vulnus al superiore
valore della parità di trattamento tra le forze politiche
in competizione), va tuttavia brevemente esaminato l’altro
profilo della doglianza, incentrato sul carattere non vincolante
annesso alla prescrizione relativa all’utilizzo degli “appositi
moduli” predisposti dal Ministero dell’Interno ed allegati
alle “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle
candidature”, diramate in occasione di ogni tornata elettorale.
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11.4. La protestata assenza di vincolo è
indiscutibile (e si evince chiaramente anche dal secondo
paragrafo di pag. 7 delle prefate “Istruzioni”), ma va correttamente
intesa.
La normativa non impone certamente ai presentatori della
lista di riprodurre pedissequamente l’aspetto grafico dei
moduli in parola; non altrettanto è però a dirsi per la
struttura contenutistica degli stessi che, invece, promana
direttamente dal riferito art. 32.
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11.5. Si dissolvono così i dubbi nutriti
dai ricorrenti, apparentemente incentrati sulla mancata
fissazione di un limite quantitativo al numero delle firme
astrattamente inseribili in uno stesso modulo.
Il problema, a ben vedere, trova adeguata soluzione nel
dato normativo che – vale enfatizzarlo – s’interessa unicamente
dei profili strutturali dell’atto di presentazione delle
liste.
Detto altrimenti, la definizione del concetto, giuridicamente
rilevante, di “modulo” è operazione che, ovviamente, deve
prescindere dal dato fisico, contingente e variabile, del
numero di sottoscrizioni concretamente apponibili sul singolo
foglio; la perimetrazione semantica della nozione va piuttosto
condotta facendo riferimento al diverso profilo, di natura
esclusivamente logico-formale, del “perfezionamento” della
relativa fattispecie.
Il punto di fuga di questa prospettiva è che l’art. 32 considera
“perfetto” e valido il modulo che rechi in calce l’autenticazione,
ovverosia, secondo quanto stabilito dall’art. 21, comma
2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l’attestazione da parte
del pubblico ufficiale dell’avvenuta apposizione delle firme
in sua presenza, previo accertamento dell’identità dei dichiaranti,
corredata dell’indicazione delle modalità seguite per l’identificazione,
della data e del luogo di autenticazione, del nome, del
cognome e della qualifica rivestita (oltre alla firma ed
al timbro dell’ufficio).
È, insomma, l’autenticazione l’elemento perfezionativo del
singolo modulo ed è, di volta in volta, l’oggetto della
stessa a “fissare”, in concreto, il numero delle firme apponibili,
giacché, dopo ciascuna autenticazione (ed, in ogni caso,
laddove gli ufficiali autenticatori siano più d’uno), occorre
proseguire l’attività di raccolta principiando un diverso
modulo, recante l’articolata intestazione descritta dal
ridetto art. 32.
Se, dunque, in astratto, non può escludersi che un solo
“modulo” contenga tutte le firme richieste, nondimeno tanto
è giuridicamente ammissibile alla sola condizione, difficilmente
verificabile in pratica (e, non a caso, l’art. 32 parla
di “moduli”), che tutti i sottoscrittori della lista, nel
numero minimo imposto dalla legge, si radunino nello stesso
giorno, in un unico luogo, per apporre e far autenticare
da un medesimo pubblico ufficiale le loro sottoscrizioni.
Il criterio appena esposto, ove applicato alla specifica
fattispecie sottoposta al sindacato del Collegio, evidenzia
le carenze formali del fascicolo confezionato dagli appellanti
che contiene fogli recanti firme autenticate in date differenti
(rispettivamente, il 26.4.2004 ed il 30.4.2004).
Va confermata pertanto l’inammissibilità della lista “Orvieto
agli Orvietani”, siccome statuito dal primo giudice.
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12. Non va incontro a miglior sorte il secondo
motivo di appello, con il quale si deduce la tassatività
delle ipotesi di ricusazione delle liste dei candidati per
le elezioni comunali, elencate e puntualmente regolate dall’art.
30 del D.P.R. n. 570/1960: la Commissione elettorale circondariale,
invece, avrebbe escluso la lista dei ricorrenti, sulla base
di una non consentita applicazione analogica della lett.
a) del ridetto art. 30 che annovera, tra i compiti della
Commissione, la verifica del solo numero delle sottoscrizioni
poste a corredo delle candidature e non anche della loro
validità.
Non v’è bisogno di dilungarsi sull’infondatezza della tesi
appena riferita, bastando all’uopo ricorrere ad una semplice
dimostrazione “per assurdo”.
Invero, qualora fosse corretta la rigorosa esegesi suggerita
dagli appellanti, essa condurrebbe, ove portata alle sue
estreme conseguenze logiche, alla conclusione di stimare
preclusa alla Commissione elettorale finanche la verifica
sull’avvenuta autenticazione, pervenendo al risultato paradossale
di annichilire, di fatto, l’efficacia prescrittiva dell’art.
32.
Così non può essere.
Il controllo esercitato dalla Commissione elettorale sulle
firme è sicuramente di natura estrinseca e formale, ma deve
riguardare, onde scongiurare gli approdi illogici testé
segnalati, tutti gli aspetti della validità delle sottoscrizioni,
come messo in luce dal giudice di prime cure e, pure, raccomandato
dalle prefate “Istruzioni” ministeriali le quali, a pag.
20, prevedono expressis verbis che la Commissione ricusi
“le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti
moduli e con i dati richiesti”.
In altri termini, il “numero” delle firme preso in considerazione
dall’art. 30 è soltanto quello delle sottoscrizioni validamente
apposte a norma del successivo art. 32.
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13. Va, infine, rigettata anche l’ultima
lagnanza, con la quale gli appellanti puntano all’accoglimento
del motivo, dichiarato “irrilevante” (rectius, inammissibile)
dal primo decidente, in punto all’irregolare composizione
della Commissione elettorale.
Si sostiene, a tal riguardo, che, una volta ravvisata la
violazione del dovere di astensione da parte di taluni componenti
dell’organo succitato, il Tribunale umbro avrebbe dovuto
obbligatoriamente annullare l’atto impugnato, in forza del
preminente “diritto” dei ricorrenti ad una valutazione imparziale.
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13.1. La tesi, sottesa all’argomentare difensivo,
è che l’interesse all’annullamento di un atto amministrativo
viziato da un’illegittimità derivante dalla violazione del
dovere di astensione assuma un valore pressoché “assoluto”
e, quindi, prevalente rispetto a qualunque altra considerazione
di ordine processuale; la relativa censura, pertanto, richiederebbe
sempre un prioritario scrutinio di merito giacché idonea,
da sola, a condurre, se fondata, al definitivo accoglimento
del ricorso, con assorbimento di ogni altra lagnanza.
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13.2. L’approccio degli appellanti non può
essere condiviso.
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13.3. Occorre muovere dalla considerazione
che l’iter motivazionale sviluppato dal T.a.r. perugino
(il quale, si osserva incidentalmente non ha affatto riconosciuto
la fondatezza della doglianza in parola, essendosi del tutto
astenuto dall’esaminarla) ripete, nei tratti essenziali
un impianto argomentativo che, sebbene trasposto nel caso
in esame al profilo dell’irregolare composizione della Commissione
elettorale, ricorre frequentemente nelle decisioni dei giudici
amministrativi, soprattutto in tema di violazione dell’art.
7 della L. n. 241/1990. Si è più volte affermato, invero,
che l’omesso invio della comunicazione di inizio del procedimento
non conduca indefettibilmente all’annullamento dell’atto
conclusivo ogniqualvolta il provvedimento adottato non presenti
significativi margini di discrezionalità; in particolare,
siffatto approccio “sostanzialistico” è giunto ad escludere
la rilevanza del vizio d’illegittimità in questione, ancorché
obiettivamente sussistente, nei casi in cui la logica controfattuale
consenta al giudice amministrativo di pronosticare ex ante
l’invarianza futura degli esiti di un’eventuale rinnovazione
del procedimento destinato a concludersi con una determinazione
di natura vincolata, finanche idealmente ipotizzando l’avvenuta
partecipazione dell’interessato (purché siano incontestati
i presupposti di fatto e di diritto della specifica fattispecie
provvedimentale; in termini, tra le altre, anche Cons. St.,
sez. IV, 12.3.2001, n. 1381).
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13.4. In favore della valida applicazione
di questo modello di ragionamento decisorio al caso di specie
militano diverse considerazioni: alcune di esse afferiscono
all’esigenza di economizzare i giudizi (non avrebbe senso
alcuno, infatti, disporre un remand ad una Commissione elettorale
diversamente composta, qualora sia chiaramente intuibile,
come nella vicenda esaminata, l’inutilità di un riesame
della decisione impugnata in prime cure, stante il corretto
operato dell’organo, quantunque irregolarmente formato);
altre poggiano su profili di carattere squisitamente processuale.
Tra questi ultimi viene, principalmente, in rilievo il potere
del giudice di graduare, in maniera differente da come prospettato
dalla parte ricorrente, l’ordine dell’esame dei motivi di
impugnativa.
Inoltre, nella medesima direzione indicata dal Tribunale
umbro, depone anche l’opinione, ormai invalsa nel diritto
vivente, secondo cui non esorbita dall’ambito cognitorio
del giudice amministrativo il sindacato sulla mera “discrezionalità
tecnica” dell’attività amministrativa; dunque, a fortiori,
va certamente riconosciuto il potere dell’a.g.a. di sostituirsi
direttamente all’amministrazione, nel caso in cui l’attività
controversa, della quale si pretenderebbe la ripetizione,
involga solamente aspetti interpretativi ed applicativi
del diritto obiettivo.
Infine, non può sottacersi che un limitato potere sostitutivo
può a maggior ragione configurarsi nella materia elettorale
la quale, sebbene rientrante nella giurisdizione di legittimità,
partecipa tuttavia di taluni caratteri di quella di merito,
dal momento che l’ordinario sbocco costitutivo delle decisioni
di accoglimento consiste, di regola, nella correzione dei
risultati delle elezioni.
Tutto quanto precede converge nel senso di ritenere che
ben potesse il primo giudice - una volta accertata, legittimamente
sovvertendo l’ordine delle doglianze proposte, l’infondatezza
nel merito del primitivo ricorso proposto dagli appellanti
- valutare negativamente la perdurante sussistenza in capo
agli stessi dell’interesse all’accoglimento di una diversa
censura, unicamente finalizzata ad una riedizione meramente
formale del giudizio già espresso dalla Commissione elettorale
circondariale.
Coglie, dunque, nel segno la difesa erariale allorché osserva
come la verifica dell’invocato diritto dei ricorrenti a
partecipare alla competizione elettorale con la lista “Orvieto
agli Orvietani” fosse in realtà pregiudiziale rispetto al
riscontro dell’eventuale vizio di composizione soggettiva
della Commissione, giacché l’insussistenza del primo (il
diritto) avrebbe privato di concreta rilevanza, come è stato,
la deduzione del secondo (il vizio).
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14. In conclusione, la sentenza impugnata
resiste a tutte le censure sopra richiamate; l’appello,
ancorché infondato, va tuttavia dichiarato improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione
del gravame.
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15. Sussistono giustificati motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese del grado.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, dichiara improcedibile l’appello in epigrafe.
Compensate le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 9.11.2004 con l'intervento dei Signori:
Emidio Frascione - Presidente
Giuseppe Farina - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28 gennaio 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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