| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 28 gennaio 2005 n.
178
Pres. Frascione – Est. Millemaggi Cogliani
REGIONE PUGLIA (Avv. De Michele) c/ COMUNE di SAN NICANDRO
GARGANICO (Avv. Follieri) |
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Comune e provincia – comune – designazione
di rappresentanti dell’amministrazione locale presso altri
enti – rapporto di rappresentanza – natura – fiduciarietà
dell’incarico – conseguenze
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La norma contenuta nell’art. 50, comma 8
del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267 – in forza
del quale “sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio
il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti
del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni–
non si limita a fissare, nella materia, le attribuzioni
del Sindaco e del Presidente della Provincia, ma definisce
anche la regola, di portata generale (e prevalente sulle
norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni,
che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo
cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle
Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente,
di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia,
devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che
riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso
la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato
di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando
l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in
senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi
gli ha conferito l'incarico. Ne consegue che la cessazione
del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia
e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono con il
travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato
elettivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 178/05 REG.DEC.
N. 547 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 547 del 2003, proposto
dalla
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REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente
della Giunta regionale in carica, Dott. Raffaele Fitto,
rappresentato e difeso dall’Avv. Costanzo De Michele, con
domicilio, ai fini del presente giudizio, in Roma, Piazza
Capo di Ferro, n. 13, presso la Segreteria del Consiglio
di Stato,
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contro
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il COMUNE di SAN NICANDRO GARGANICO,
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’Avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto in Roma,
Viale Mazzini, n. 6 presso lo studio legale Lupis.<
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e nei confronti
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dei Sigg. Giammarco ZACCAGNINO, Michele
DI BARI, Gaetano MATURANTE, Andrea Pietro RICCIARDI, Giacinto
LOMBARDI, non costituiti,
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per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, Sezione II, n. 4970/2002 del 15 novembre 2002, notificata
in 25 novembre 1001, con cui è stato accolto il ricorso
R.G.n. 1464/2002 del Comune di San Nicandro Garganico;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San
Nicandro Garganico;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13 luglio 2004, il Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’Avv. De
Michele per la Regione appellante e l’Avv. Lo Folco, in
sostituzione dell’Avv. Follieri per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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F A T T O
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1. Con sentenza n. 4970/2002 del 15 novembre
2002 - pronunciata in forma semplificata, immediatamente
a conclusione del procedimento in Camera di consiglio fissato
per la trattazione fissata per l’esame dell’istanza cautelare,
con l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 21,
corrente testo della legge n. 1034 del 1971 - la Sezione
Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
ha accolto il ricorso proposto dal Comune di San Nicandro
Garganico per l’annullamento del decreto dell’Assessore
ai Servizi sociali della Regione Puglia n. 8 dell’1 luglio
2002 - con cui si è proceduto alla nomina del Consiglio
di amministrazione dell’IPAB Fondazione “Dr. Vincenzo Zaccagnino”,
avente durata quinquennale, nelle persone, fra l’altro,
dei soggetti designati dal Sindaco cessato dalla carica,
quali componenti di nomina comunale -, nonché della deliberazione
della giunta regionale n. 772 del 7 giugno 2002 - con la
quale al Regione prendeva atto che per il quinquennio successivo,
con decorrenza dalla data del suo insediamento, il Consiglio
di amministrazione dell’IPAB in questione sarebbe stato
costituito, fra gli altri, dai componenti indicati dal Sindaco
del Comune di San Nicandro Garganico, non più in carica.
Era avvenuto che la Regione Puglia – dovendo ricostituire
il consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. “Dr. Vincenzo
Zaccagnino”, al tempo sottoposta a gestione commissariale
– aveva decretato, in data 1 luglio 2002, la composizione
del consiglio di amministrazione della suddetta fondazione,
sulla base (per la componente comunale) della designazione
effettuata dal Sindaco in carica del Comune di San Nicandro
Garganico alla data dell’11 giugno 2001, senza tenere conto
del fatto che, nelle more, il Comune era stato commissariato,
a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale e della
decadenza degli organi di governo e, successivamente, in
forza delle elezioni amministrative del 26/27 maggio 2002,
era stato eletto, unitamente al nuovo Consiglio Comunale,
altro Sindaco che aveva assunto specifiche iniziative intese
a rivendicare alla nuova formazione governativa ed agli
indirizzi del neo insediato Consiglio comunale, la designazione
delle componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente,
di rappresentanza comunale.
Precedentemente, con deliberazione n. 772 del 7 giugno 2002,
la Giunta regionale aveva deliberato di prendere atto che
per il quinquennio successivo, con decorrenza dalla data
del suo insediamento (avvenuto in data 22 luglio 2002),
il Consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. “Dr. Vincenzo
Zaccagnino” sarebbe stato composto, fra gli altri, dai consiglieri
designati dal precedente Sindaco del Comune di San Nicandro
Garganico, e aveva nominato il proprio rappresentante in
seno al suddetto Consiglio di amministrazione.
Con decreto n. 5 del 24 luglio 2002 del 2002 il Sindaco
del Comune di San Nicandro Garganico, ha, quindi, provveduto
alla designazione dei tre componenti del Consiglio di amministrazione
dell’IPAB in argomento, sulla base degli indirizzi del Consiglio
Comunale: tali nominativi sono stati poi confermati con
deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 9 agosto 2002.
Infine, rimaste senza esito le richieste alla Regione di
rivedere la composizione dell’organo sulla base delle nuove
designazioni, il Comune ha impugnato gli atti regionali
sopra menzionati, con ricorso notificato il 21 settembre
2002, accolto dalla Sezione II del Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia, con la sentenza oggetto dell’appello
in esame, sulla base della violazione dell’art. 50, comma
8, del decreto legislativo n. 267/2000, e dei profili di
eccesso di potere denunciati in ricorso.
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2. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello
la Regione Puglia denunciando la violazione e falsa applicazione
dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e delle disposizioni
di cui al Titolo II, capo I, dello Statuto della Fondazione
“Dr. Vincenzo Zaccagnino”, sostenendo che erroneamente il
giudice di primo grado avrebbe rinvenuto la norma applicabile
al caso di specie nell’art. 50 del decreto legislativo n.
267 del 2000, in quanto, al contrario, troverebbero applicazione
esclusivamente le norme statutarie che assegnano, fra l’altro,
al Presidente della Giunta regionale, poteri sostitutivi
nella ipotesi di persistente indugio da parte degli organi
desiganti (art. 11) senza che le patologie proprie degli
organismi chiamati a concorrere nelle nomine possano avere
incidenza sulla regolare costituzione dell’organo e sulla
durata della carica dei membri del Consiglio di amministrazione
che è di cinque anni dall’insediamento dell’organo, coincidenti
con la durata del Consiglio di amministrazione neo eletto.
La correttezza del comportamento della Regione sarebbe ancor
più evidente ove si ponga mente alla circostanza che, se
pure è vero che le nuove elezioni si sono svolte in data
26/27 maggio 2002, tuttavia la proclamazione degli eletti
è invece avvenuta soltanto in data 3 luglio 2002 e cioè
successivamente alla adozione del decreto assessorile impugnato.
Di gran lunga posteriori sarebbero poi la convalida degli
eletti e la nuova designazione dei componenti del consiglio
di amministrazione da parte dell’Amministrazione comunale.
Infine, essendo la costituzione dell’organo anteriore alla
formazione della nuova amministrazione comunale, neppure
ricorrerebbero i presupposti per l’esercizio del potere
di revoca ovvero, per tale profilo, l’illegittimità dei
provvedimenti regionali impugnati.
Sarebbe d’altra parte erronea l’affermazione contenuta nella
sentenza appellata, secondo cui la disposizione contenuta
nell’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e la
pretesa che la norma sia espressione di un principio generale
volto a garantire, in seno ai consigli di amministrazione
ed agli organi di governo di enti, aziende ed istituzioni,
“una reale, concreta ed effettiva rappresentanza dell’orientamento
politico-amministrativo dell’amministrazione locale”, in
quanto, al contrario, la norma in esame si limiterebbe a
individuare le competenze del Sindaco e del Presidente della
Provincia, quali organi responsabili dell’Amministrazione
locale, ed avrebbe piuttosto la finalità di evitare ritardi
nella ricostituzione degli organi amministrativi scaduti
o in scadenza, la cui nomina è riservata alla competenza
comunale o provinciale, al fine di evitare le note problematiche
della prorogatio, come sarebbe agevole evincere dal comma
9 dell’art. 50 del D.Lgs. che si pretende violato e dal
testo del comma 8 dello stesso articolo, che sembrerebbe
escludere, nel caso in esame, la possibilità di esercitare
il potere di revoca.
In definitiva, la sentenza appellata dovrebbe essere riformata
nel senso della reiezione del ricorso proposto in primo
grado.
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2. Costituitisi in giudizio il Comune che,
oltre a resistere all’appello, ha proposto a sua volta appello
incidentale con riguardo a motivi assorbiti dal giudice
di primo grado con la sentenza impugnata, la Sezione, con
due successive ordinanze (la n. 335 del 4 febbraio 2003
e la n. 3047 dell’11 luglio 2004), ha respinto l’istanza
cautelare proposta dalla Regione per la sospensione dell’efficacia
della sentenza appellata, e la successiva istanza di revoca
della prima delle ordinanze indicate e di riproposizione
della istanza cautelare.
Infine la causa, chiamata alla pubblica udienza del 13 luglio
2004, è stata trattenuta in decisione.
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D I R I T T O
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1. L’appello è infondato.
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2. La Sezione deve condividere l’orientamento
espresso dal giudice di primo grado, secondo cui la norma
contenuta nell’art. 50, comma 8 del decreto legislativo
8 agosto 2000 n. 267 – in forza del quale “sulla base degli
indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente
della provincia provvedono alla nomina, alla designazione
e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia
presso enti, aziende ed istituzioni– non si limita a fissare,
nella materia, le attribuzioni del Sindaco e del Presidente
della Provincia (come preteso dall’attuale appellante),
ma definisce anche la regola, di portata generale (e prevalente
sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende
e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme),
secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti
delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente,
di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia,
devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che
riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso
la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato
di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando
l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in
senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi
gli ha conferito l'incarico.
Il fenomeno, molto chiaramente illustrato dal Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nel
parere n. 290 del 2 maggio 2001 (sia pure in rapporto ad
una differente base normativa) è reso ancor più evidente
da casi in cui (come nella specie) la norma interna dell’Ente
di destinazione richiede che, dei rappresentanti dell’Ente
locale, uno costituisca espressione della minoranza consiliare,
con ciò oscurando totalmente il requisito della capacità
tecnica del designato, ed esaltando, al contrario quello
della appartenenza politica ovvero della fiducia riposta
in lui da una certa formazione politica, che non può non
essere riguardata che con carattere di attualità, in rapporto
alla composizione politica del Consiglio in carica.
Ciò risponde alle regole di diritto comune, le quali esigono
non soltanto che i poteri del rappresentante siano conferiti
dal rappresentato, ma anche che persista il rapporto fiduciario
fra l’uno e l’altro.
Ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco e
del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio
comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate
durante il mandato elettivo.
La norma in esame è, dunque, espressione, nell’ambito dell’ordinamento
degli enti locali, anche del principio della revocabilità
dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale e provinciali,
che trova conferma, nel sistema delineato dal decreto legislativo
n. 267 del 2000, nelle disposizioni di cui agli artt. 99
e 100 riguardanti la nomina e la revoca dei Segretari comunali
e provinciali, strettamente correlate al rapporto fiduciario
che deve intercorrere fra gli stessi e, rispettivamente,
il Sindaco ed il Presidente della Provincia, quanto meno
all’atto del loro insediamento, innovando profondamente
il sistema precedente, nel quale il segretario (comunale
o provinciale) era un funzionario statale destinato a prestare
servizio presso l'Ente locale sulla base sola base delle
determinazioni di un organo dello Stato, e ciò pur non essendo
tuttora libera la scelta dell'Ente (per essere ristretta
fra i nominativi di coloro che sono iscritti nell'albo nazionale
dei segretari comunali o provinciali gestito da un'agenzia
autonoma avente personalità giuridica di diritto pubblico
il cui consiglio d'amministrazione è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ed è sottoposta
alla vigilanza del Ministero dell'interno) e permanendo,
in capo alla figura professionale, funzioni di garanzia,
in vista del perseguimento di interessi generali (sul punto,
significativa, TAR Sardegna, n. 311 del 19 marzo 2003).
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3. La natura fiduciaria della designazione
e l’immanenza del potere di revoca al rapporto che lega
il rappresentante all'Ente locale che lo ha nominato costituiscono
gli anelli del sistema che evidenziano l’illegittimità dell’operato
della Regione che ha provveduto alla presa d’atto della
designazione (deliberazione della Giunta regionale n. 772
del 7 giugno 2002) allorché non soltanto il Sindaco designante
era decaduto dalla carica, ed il Consiglio comunale era
stato sciolto, con conseguente commissariamento, ma erano
già state svolte le elezioni amministrative per il rinnovo
del Sindaco e del Consiglio comunale (in data 26/27 maggio
2002) ed ha persistito nel proprio comportamento illegittimo,
provvedendo alla nomina del Consiglio di amministrazione
della fondazione “Zaccagnino” (decreto assessoriale dell’1
luglio 2002) sulla base della designazione in parola, quando
già l’elettorato aveva espresso il nuovo Sindaco ed il nuovo
Consiglio comunale.
In tale contesto, è di nessun rilievo che la nota 24 giugno
2002 (con la quale il Sindaco comunicava di voler provvedere
alla designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione
della fondazione sulla base degli indirizzi da darsi dal
nuovo consiglio comunale) sia pervenuta alla Regione successivamente
alla adozione della decreto di nomina del Consiglio di amministrazione
(del 1° luglio) o che la stessa proclamazione degli eletti
sia successiva al suddetto decreto (3 luglio 2002), così
come il loro insediamento (22 luglio 2002).
Ciò che infatti concreta l’illegittimità degli atti oggetto
di impugnazione è la circostanza che, già al momento della
presa d’atto e, successivamente, al momento della costituzione
del Consiglio di amministrazione, i nominativi indicati
dal sindaco decaduto avevano cessato di esprimere la relazione
di rappresentatività, che doveva essere alla base della
presa d’atto, da un lato e della nomina, all’atto della
costituzione dell’organo.
E’ del tutto estraneo alla fattispecie il ragionamento che
la designazione originaria avrebbe costituito titolo valido
per la costituzione del Consiglio di amministrazione secondo
le regole proprie sia dell’art. 50 del decreto legislativo
n. 267 del 2000, sia delle norme statutarie applicabili
alla fattispecie (salvo, poi, il potere di revoca del nuovo
governo locale).
A parte le considerazioni esposte nel motivo assorbito,
in ordine alla mancata individuazione del designato dalla
minoranza consiliare (che non devono costituire oggetto
di esame, in questa sede, attesa la mancanza di fondamento
dell’appello principale), è il dato storico che risolve
a monte il problema, essendo fuori discussione che presa
d’atto e provvedimento finale sono intervenuti allorché
mancava in radice la relazione di rappresentanza che doveva
essere alla base della nomina.
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4. La sentenza appellata deve dunque essere
confermata sia nel dispositivo sia anche, nella motivazione,
sussistendo la violazione di legge ed i vizi di eccesso
di potere sulla cui base i provvedimenti impugnati sono
stati ritenuti illegittimi ed annullati dal giudice di primo
grado.
L’appello, pertanto, deve essere respinto.
Tuttavia, in considerazione della mancanza di casistica
giudiziaria sulla specifica questione e, dunque, della sua
novità, le spese del giudizio possono essere interamente
compensate fra le parti.
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P. Q. M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, respinge
l’appello in epigrafe;
Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, addì, 13 luglio 2004
dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera
di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Emidio FRASCIONE PRESIDENTE
Rosalia M.P. BELLAVIA CONSIGLIERE
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI –Est. CONSIGLIERE
Cesare LAMBERTI CONSIGLIERE
Claudio MARCHITIELLO CONSIGLIERE
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Depositata in segreteria
Il 28 gennaio 2005
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