| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 gennaio 2005 n.
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Pres. Farina, Est. Carlotti
Businelli (Avv. G. Scilla) c. Comune di Lamezia Terme (Avv.
A. Sdanganelli) |
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Pubblico impiego – Art. 16 D.p.r. n. 268/1987
– Limiti alla remunerazione dello straordinario – Non sussistono
se non si concede al dipendente di usufruire del periodo
di recupero psico – fisico entro il mese successivo al superamento
della soglia di retribuibilità – Ragioni
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I limiti alla remunerazione dello straordinario
stabiliti dall’art. 16 del d.p.r. n. 268/1987 non possono
ridondare in danno del dipendente che abbia prestato il
proprio lavoro oltre il normale orario, qualora l’amministrazione
di appartenenza non gli abbia consentito – come accaduto
nella fattispecie - di usufruire, entro il mese successivo
all’epoca di intervenuto superamento della soglia della
retribuibilità, dei necessari periodi di recupero psico-fisico.
Infatti la valorizzazione esegetica delle pur comprensibili
preoccupazioni di carattere finanziario che ispirano le
disposizioni recate in parte qua dal D.P.R. n. 268/1987
(obiettivamente rivolto a disincentivare l’eccessivo ricorso
allo straordinario da parte delle amministrazioni locali)
non può spingersi fino al punto di accordare prevalenza
a norme di natura organizzativa e contabile, dettate esclusivamente
a presidio della correttezza dell’azione amministrativa,
rispetto al contrapposto diritto soggettivo, costituzionalmente
tutelato (art. 36 Cost.), del pubblico dipendente a ricevere
una retribuzione proporzionata alla quantità (ed alla qualità)
del lavoro effettivamente prestato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.78/05REG.DEC.
N. 7295 REG.RIC.
ANNO 1999
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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decisione
sul ricorso in appello n. 7295 del 1999 proposto da |
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ANTONELLA BUSINELLI, rappresentata
e difesa dall’avv. Giuseppe Scillia, con domicilio eletto
in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
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contro
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il COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona
del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv.
Antonello Sdanganelli, con domicilio eletto in Roma, presso
lo studio legale dell’avv. Saverio Menniti, al Lungotevere
dei Mellini, n. 10;
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per l'annullamento
della sentenza n. 439/1999 in data 3.2.1999/12.4.1999, pronunciata
tra le parti dal Tribunale amministrativo regionale della
Calabria, sede di Catanzaro;
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visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ente civico
appellato;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il cons. Gabriele Carlotti;
udito alla pubblica udienza del 29.10.2004 l’avv. A. Manzi,
su delega dell’avv. Sdanganelli, per il Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. È impugnata la sentenza con la quale il
T.a.r. della Calabria, sedente in Catanzaro, ha respinto
il ricorso, proposto dall’odierna appellante, dipendente
del Comune di Lamezia Terme, per ottenere la declaratoria
del diritto all’integrale corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario effettuate nell’anno
1991, con conseguente condanna dell’amministrazione civica
intimata al pagamento delle ulteriori spettanze dovute,
in aggiunta alle 178 (centosettantotto) ore liquidate con
deliberazione della Commissione straordinaria del 22.5.1992,
n. 997 (in atti).
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2. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I) erroneamente il Tribunale calabrese ha dubitato dell’esistenza
di un’autorizzazione comunale allo svolgimento di lavoro
straordinario per l’anno 1991;
II) a torto il primo giudice ha ritenuto di poter applicare
ratione temporis alla fattispecie l’art. 16 del d.p.r. 13.5.1987,
n. 268, ricavandone argomenti ostativi all’accoglimento
delle pretese patrimoniali dedotte in giudizio, invece del
successivo d.p.r. 3.8.1990, n. 333 che, a detta della ricorrente,
ben avrebbe consentito il riconoscimento del diritto al
versamento degli emolumenti contestati;
III) la sentenza impugnata è censurabile nella parte in
cui statuisce che, in luogo della remunerazione del lavoro
straordinario eccedente i limiti stabiliti dal succitato
art. 16, il Comune di Lamezia avrebbe potuto soltanto concedere
all’appellante congrui periodi di riposo compensativo da
usufruire nel mese successivo, senza tuttavia soffermarsi
a considerare né la concreta impraticabilità, nello specifico,
di siffatta soluzione in ragione del lungo tempo intercorso
dallo svolgimento delle prestazioni in questione (e tale
da frustrare la funzione di “recupero” delle maggiori energie
lavorative profuse, propria dei turni di riposo), né la
circostanza che la ricorrente venne indotta a non avanzare
alcuna domanda di riconoscimento di periodi di assenza compensativa
a causa del comportamento contraddittorio tenuto dall’Amministrazione
appellata (avendo il Comune dapprima autorizzato il lavoro
straordinario e poi lasciato intendere, con una nota dell’aprile
del 1992, che la monetizzazione delle relative spettanze
sarebbe stata integrale);
IV) il T.a.r. non si è avveduto della grave disparità di
trattamento subita dall’appellante, avendo il Comune di
Lamezia Terme liquidato in favore di taluni dipendenti tutte
le ore di straordinario effettuate;
V) il giudice di prime cure avrebbe dovuto far applicazione
dell’art. 6 del d.p.r. 3.8.1990, n. 333, relativo all’utilizzo
del “Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi”,
giacché il lavoro straordinario in parola si rese necessario
per la realizzazione del censimento dell’A.I.R.E., imposto
dalla L. 27.10.1988, n. 470 e dal relativo regolamento di
esecuzione.
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3. Nel giudizio così promosso si è costituito
il Comune di Lamezia Terme, contestando tutto quanto ex
adverso dedotto e chiedendo la reiezione del gravame.
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4. L’appello è stato posto in discussione
all’udienza pubblica del 29.10.2004 ed, in pari data, è
passato in decisione.
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5. La sentenza avversata si presenta affetta
dai vizi denunciati e non resiste alle censure dedotte dall’appellante;
invero, la pretesa della ricorrente ad ottenere la totale
liquidazione delle ore di straordinario compiuto nel corso
dell’anno 1991 (anche, ma non unicamente) per l’effettuazione
del censimento A.I.R.E. si rammostra pienamente fondata
per i motivi, assorbenti, di seguito precisati.
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6. In primo luogo non possono condividersi
i dubbi nutriti dal primo giudice in ordine alla sussistenza
della prova dell’effettivo svolgimento, nel corso dell’anno
1991, di prestazioni di lavoro straordinario previamente
autorizzate dall’amministrazione comunale.
La circostanza, peraltro mai contestata nemmeno dall’ente
civico intimato, risulta incontrovertibilmente acclarata
dal tenore del primo “Visto” della succitata deliberazione
22.5.1992, n. 997, che reca in allegato un elenco di tutti
i nominativi del personale autorizzato, compresa la ricorrente.
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7. Tanto doverosamente premesso, può affrontarsi
l’esame della principale questione dedotta in contenzioso,
ovverosia l’interpretazione del comma 7 dell’art. 16 del
d.p.r. 13.5.1987, n. 268.
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7.1. A tal riguardo occorre preliminarmente
segnalare, in risposta ad una specifica deduzione contraria
dell’appellante (secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente
selezionato il parametro normativo rilevante nella presente
controversia), che l’art. 50 del d.p.r. n. 333/1990, di
recepimento dell’accordo 23.12.1989 concernente il personale
del comparto regioni ed enti locali, espressamente rinviava
a tutte le disposizioni previgenti per la disciplina degli
istituti laburistici non modificati dalle norme del medesimo
decreto n. 333: nel novero di siffatti istituti rientrava
anche il lavoro straordinario, regolato, appunto, all’art.
16 d.p.r. n. 268/1987, e, dunque, non è revocabile in dubbio
che proprio quest’ultima fosse (e sia) la norma da interpretare.
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7.2. Per i fini di un ordinato iter motivazionale,
mette poi conto osservare che l’art. 16 in parola limitava
fortemente il ricorso degli enti locali allo straordinario,
mediante la fissazione di rigorose soglie quantitative,
autorizzabili annualmente; siffatto regime era però temperato
dalla previsione che, nei casi di eventuale superamento
di detti monte ore individuali, il dipendente potesse richiedere
un periodo di riposo compensativo, da godere, compatibilmente
con le esigenze di servizio, nel mese successivo (così il
comma 7 della disposizione).
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7.3. Il primo giudice, proprio facendo leva
sulla prevista possibilità di concedere a domanda un periodo
di riposo compensativo («… si è in presenza di specifica
disciplina regolamentare che al superamento dei limiti orari
offre la sola possibilità di usufruire di riposo compensativo»),
ha ritenuto corretto, nello specifico, l’operato della Città
di Lamezia Terme, sostenendo che l’amministrazione comunale
non avrebbe potuto derogare al carattere cogente della riferita
normativa sul trattamento del personale, opponendovisi sia
il generale divieto stabilito dall’art. 11 della legge quadro
sul pubblico impiego (L. 29.3.1983, n. 93, all’epoca vigente)
sia i precitati vincoli quantitativi stabiliti dal surrichiamato
art. 16.
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8. L’avviso espresso dal T.a.r. calabrese
non merita adesione.
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8.1. In primo luogo è del tutto inconferente
l’invocazione dell’art. 11 L. n. 93/1983, il cui secondo
comma vieta alle pubbliche amministrazioni di concedere
trattamenti integrativi non previsti dagli accordi sindacali
menzionati negli stessi articoli della legge quadro.
È però evidente come da un’interdizione del genere, manifestamente
indifferente rispetto al thema decidendum sopra perimetrato,
non possano certamente trarsi validi argomenti a sostegno
della posizione esegetica assunta dal giudice di prime cure,
giacché la lite sottoposta allo scrutinio del Collegio non
verte affatto sulla pretesa di un quid pluris rispetto a
quanto stabilito dall’accordo sindacale relativo al comparto
degli enti locali per il triennio 1985/’87, ma investe esclusivamente
i profili della corretta (o meno) esegesi, e della conseguente
applicazione, di quanto disposto dal più volte citato art.
16.
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8.2. È, di contro, opinione della Sezione
che il T.a.r. non abbia adeguatamente valorizzato, nella
prospettiva decisoria, le peculiari circostanze del caso
assoggettato al vaglio giurisdizionale.
In dettaglio, non può prescindersi dal rilievo che il Comune
di Lamezia Terme provvide a liquidare i compensi spettanti
alla ricorrente a fronte del lavoro straordinario da questi
svolto nell’anno 1991, non già mese per mese secondo il
criterio della postnumerazione, ma molto tempo dopo, ossia
a metà del 1992 ed in un’unica soluzione.
Siffatto modo di procedere collide manifestamente con il
portato precettivo dell’art. 16 del d.p.r. n. 268/1987 che,
invece, patentemente subordina la possibilità di “compensare”
l’eventuale sforamento dei limiti massimi individuali con
adeguati recuperi, alla condizione che l’amministrazione
consenta al dipendente di poterne fare tempestiva e conforme
domanda entro il mese successivo.
Detto altrimenti, il meccanismo sostitutivo contemplato
dalla previsione in esame trova un presupposto indefettibile
nell’effettiva liquidazione mensile dello straordinario.
Del resto, tale approdo ermeneutico è coerente con la ratio
sottesa alla concessione di congrui periodo di riposo, quietamente
ravvisabile nell’esigenza di permettere al dipendente, impegnato
in più lunghi turni lavorativi, di recuperare il maggiore
dispendio delle energie psicofisiche profuse nella prosecuzione
dell’attività oltre il normale orario.
La precedente considerazione trae seco il corollario dell’assoluta
inutilità di un’ipotetica assegnazione di un riposo compensativo
da usufruire molto tempo dopo lo svolgimento del lavoro
straordinario (ovvero, allorquando il prestatore non avverta
più alcuna necessità fisiologica di riprendersi da uno sforzo
compiuto in passato); di converso, risalta l’intima coerenza
dell’art. 16 che ragionevolmente individua nell’arco di
due mesi il periodo massimo entro cui beneficiare del suddetto
recupero.
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8.3. Sono di immediata percezione le ricadute
dei superiori rilievi nella vicenda in esame: qualora l’amministrazione
ometta di tenere una contabilizzazione mensile dello straordinario
prestato dai dipendenti e, consequenzialmente, si astenga
dal segnalare tempestivamente ai medesimi il raggiungimento
(o il superamento) del limite individuale massimo consentito,
non può poi sottrarsi alla cogenza dell’obbligo sinallagmatico
di corrispondere la retribuzione dovuta a fronte delle maggiori
prestazioni lavorative ricevute, adducendo l’argomento dell’intempestiva
domanda, da parte del dipendente, del prescritto riposo
compensativo. Ed invero, una volta escluso che l’impiegato
comunale possa essere obbligato a lavorare gratuitamente
per la p.a., è giocoforza ritenere che il lavoratore possa
consapevolmente esercitare la scelta tra il prestare, o
meno, lo straordinario, solo quando l’ammistrazione, dal
canto suo, adempia diligentemente all’onere di rendere nota,
mese per mese, la perdurante disponibilità di sufficienti
risorse finanziarie da destinare alla retribuzione della
specifica spettanza o, in caso contrario, quando l’amministrazione
comunichi l’avvenuto esaurimento del massimo monte ore individuale
e della conseguente esercitabilità, nel prosieguo del rapporto
commutativo, della sola opzione per il riposo compensativo.
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8.4. In conclusione, i limiti alla remunerazione
dello straordinario stabiliti dall’art. 16 del d.p.r. n.
268/1987 non possono ridondare in danno del dipendente che
abbia prestato il proprio lavoro oltre il normale orario,
qualora l’amministrazione di appartenenza non gli abbia
consentito – come accaduto nella fattispecie - di usufruire,
entro il mese successivo all’epoca di intervenuto superamento
della soglia della retribuibilità, dei necessari periodi
di recupero psico-fisico.
La valorizzazione esegetica delle pur comprensibili preoccupazioni
di carattere finanziario che ispirano le disposizioni recate
in parte qua dal D.P.R. n. 268/1987 (obiettivamente rivolto
a disincentivare l’eccessivo ricorso allo straordinario
da parte delle amministrazioni locali) non può infatti spingersi
fino al punto di accordare prevalenza a norme di natura
organizzativa e contabile, dettate esclusivamente a presidio
della correttezza dell’azione amministrativa, rispetto al
contrapposto diritto soggettivo, costituzionalmente tutelato
(art. 36 Cost.), del pubblico dipendente a ricevere una
retribuzione proporzionata alla quantità (ed alla qualità)
del lavoro effettivamente prestato.
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8.5. La sentenza specificata in epigrafe
va dunque riformata in accoglimento dell’appello e, per
l’effetto, deve dichiararsi il diritto della ricorrente
ad ottenere il pagamento delle ore, oltre le 178 (centosettantotto)
già liquidate, indicate nella tabella allegata alla deliberazione
n. 997/1992.
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8.6. Per la determinazione della disciplina
applicabile in relazione al computo degli accessori del
credito principale (interessi e rivalutazione) si impone
il rinvio ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria di
questo Consiglio con decisione n. 3/1998.
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9. Sussistono giustificati motivi per compensare
integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello
nei termini precisati in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 29.10.2004, con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Farina - Presidente f.f.
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Aldo Fera - Consigliere
Gabriele Carlotti - Consigliere rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13 gennaio 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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