| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 13 gennaio 2005 n.
82
Pres. Iannotta, Est. Corradino
CO.I.MA s.r.l. (Avv.ti R. Fusco e B. G. Carbone) c. Comune
di Capriva (Avv.ti P. Fontanesi e S. Sanzin), Costruzioni
Sacramati s.p.a. (Avv.ti F. Mazzonetto e S. Di Mattia),
Franzone s.r.l. (n.c.) |
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Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Bando
di gara – Prescrizione che prevede la presentazione dell’offerta
esclusivamente a mezzo posta – Interpretazione – Ammissione
delle offerte pervenute esclusivamente tramite la Poste
Italiane S.p.a. – Conseguenze
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In materia di appalti pubblici, la prescrizione
del bando di gara che prevede la presentazione dell’offerta
esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale
non può che essere interpretata nel senso che devono essere
ammesse in gara solo le offerte pervenute tramite le Poste
Italiane S.p.a.. È perciò illegittima l’ammissione alla
gara dell’impresa che ha trasmesso la propria offerta tramite
la SDA express courier, non avvalendosi delle prestazioni
delle Poste Italiane S.p.a. quale unico gestore del servizio
postale, soprattutto quando atti raccomandati debbono essere
prodotti in relazione a procedimenti amministrativi ed in
particolare a gare pubbliche.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.82/05REG.DEC.
N. 11887 REG.RIC.
ANNO 2003
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello nr. 11887/2003 R.G.,
proposto dalla
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CO.I.MA s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Renato Fusco e Benedetto Giovanni Carbone, ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Viale
di Villa Grazioli, 13,
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CONTRO
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Il Comune di Capriva, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Patrizia Fontanesi e Samo Sanzin ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, in
Roma, Via Confalonieri, 5;
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e nei confronti di
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- Costruzioni Sacramati s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio
e quale capogruppo dell’ATI formata con la Thiene Costruzioni
s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Mazzonetto
e Salvatore Di Mattia, ed elettivamente domiciliata presso
lo studio del secondo, in Roma, Via Confalonieri, 5;
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- Franzone s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
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per la riforma
della sentenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, 25
ottobre 2003, n. 727.
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Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Vista la costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2004, relatore il consigliere
Michele Corradino;
Uditi i difensori B.G. Carbone, A. Manzi, per delega dell’avvocato
S. Sanzin, e G. e G. Pafundi, per delega dell’avvocato S.
Di Mattia, come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con la sentenza appellata il TAR Friuli Venezia
Giulia ha rigettato il ricorso (iscritto al nr. 456/2003
R.G.) con cui l’odierna appellante CO.I.MA s.r.l. aveva
gravato la determinazione del Segretario comunale del Comune
di Capriva, n. 71 del 17.07.2003, con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva all’ATI controinteressata della
gara di appalto per lavori di sistemazione di tratto di
torrente, nonché, quali atti presupposti o connessi, del
verbale della Commissione di gara, dd. 30.06.2003, di aggiudicazione
provvisoria del suddetto appalto, del parere regionale dd.
27.06.2003 e della nota del Responsabile comunale del procedimento,
dd. 24.07.2003, di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La sentenza è stata appellata dalla CO.I.MA s.r.l. che contrasta
le argomentazioni del Giudice di primo grado.
Il Comune di Capriva e la Costruzioni Sacramati s.p.a.,
in proprio e nella qualità di capogruppo, si sono costituite
per resistere all’appello.
La Franzone s.r.l. non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 6 luglio 2004, il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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L’appello è fondato e conseguentemente va
annullata la pronuncia gravata.
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1. Deve essere preliminarmente precisato
che, come ricostruito dal giudice di prime cure, l’aggiudicazione
impugnata in primo grado dall’odierna appellante risulta
essere stata effettuata in favore della ATI costituita dalle
società Sacramati e Thiene che aveva presentato offerta
con ribasso del 6,854 e cioè quella immediatamente inferiore
alla soglia di anomalia del 6,90%, calcolata sulla base
delle 88 offerte pervenute e ritenute valide. Tra le suddette
88 offerte risultava inclusa quella della società Franzone
che, secondo la CO.I.MA s.r.l., savrebbe dovuto essere esclusa
perché pervenuta a mezzo corriere SDA express courier mentre
il disciplinare di gara prescriveva che i plichi contenenti
le offerte dovessero pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata
del servizio postale. Il giudice di prime cure, tuttavia,
ha ritenuto infondate le argomentazioni della ricorrente
in primo grado “perché la prescrizione del bando concernente
le modalità di recapito deve essere interpretata nel senso
che ne favorisce la legittimità e quindi non la rende illogica
e contraddittoria” e perché “la clausola del bando che impone
la trasmissione “a mezzo raccomandata del servizio postale”
deve essere letta non nel senso di ammettere solo le offerte
pervenute direttamente tramite la società pubblica Poste
Italiane ma anche quelle pervenute per corriere, dal momento
che questo, agendo come pubblico concessionario nell’ambito
di un unico sistema di distribuzione della Posta pubblica
(artt. 1 e 4 DPR 156/73), costituisce parte integrante proprio
di quel servizio postale cui si riferisce la prescrizione
del bando […]”.
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2. La tesi interpretativa del primo decidente
non merita di essere condivisa.
La clausola in questione prescriveva che “I plichi contenenti
l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, devono
pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio
postale […]”.
Deve essere precisato che la Sezione, anche di recente (cfr.
dec. 1 marzo 2003, n. 1142), ha affermato che tutte le disposizioni
che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento
e la conclusione della gara per la scelta del contraente,
siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d'invito
e nei loro allegati (capitolati, convenzioni e simili),
concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono,
nel loro insieme, la lex specialis, per cui in caso di oscurità
ed equivocità, un corretto rapporto tra Amministrazione
e privato, che sia rispettoso dei principi generali del
buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità
e di quello specifico enunciato nell’art. 1337 cod. civ.,
secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella
formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo
buona fede, impone che di quella disciplina sia data una
lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati
in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente
dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire,
attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori
ed inespressi significati.
In particolare, è stato affermato che in caso di clausole
equivoche o di dubbio significato deve preferirsi l’interpretazione
che favorisca la massima partecipazione alla gara (piuttosto
che quella che la ostacoli), e quella che sia meno favorevole
alle formalità inutili (“In presenza di una clausola del
bando di gara che presenta intrinseci elementi di contraddittorietà
ed ambiguità, deve essere privilegiata l'interpretazione
che consente la più ampia partecipazione dei concorrenti,
attesa la duplice necessità di tutelare sia l'affidamento
ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico
al più ampio possibile confronto concorrenziale” Cons. Giust.
Amm. Sic., 20/01/2003, n.4). Ciò in vista del favore della
partecipazione del maggior numero possibile di concorrenti
alle pubbliche gare, al fine di ottenere le prestazioni
richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini
qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione (Cons.
Stato, Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1214 e Cons. Stato, Sez.
V, 2 marzo 1999, n. 223).
Ma la giurisprudenza consolidata ritiene che il principio
del favor partecipationis si applichi solo in presenza di
regole dubbie, in quanto all’inosservanza di specifiche
e chiare clausole del bando o della lettera di invito, poste
a pena di esclusione, consegue l’esclusione dei concorrenti
(“il principio ermeneutico secondo il quale tra più interpretazioni
del bando di gara è da preferire quella che conduce alla
partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti,
al fine di consentire, nell’interesse pubblico una selezione
più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte, è applicabile
solo quando sussista un’effettiva incertezza interpretativa,
e non quando la lex specialis della gara sia univoca nel
richiedere un certo adempimento a pena di esclusione”: ex
plurimis, Cons. Stato 29 agosto 2001, n. 4572; Cons. St.,
sez. IV, Cons. giust. amm., 14 ottobre 1999, n. 538; Cons.
St., sez. IV, n. 1515 del 1998 cit.; sez. IV, n. 1619 del
1998 cit.; sez. VI, 22 maggio 1998, n. 801).
In tal senso, con decisione n. 457 del 29 gennaio 2003,
la Sezione ha avuto modo di precisare ulteriormente che
le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento
delle procedure che implicano selezione dei partecipanti
impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole
del bando di gara, per cui va preclusa qualsiasi esegesi
delle stesse non giustificata da un’obiettiva incertezza
del loro significato e di reputare, comunque, preferibili,
a tutela dell'affidamento dei destinatari, le espressioni
letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il
procedimento ermeneutico conduca all'integrazione delle
regole di gara palesando significati del bando non chiaramente
desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione
(cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sez. V, 15/4/2004 n.
2162).
La giurisprudenza, inoltre, ha ripetutamente affermato che
l'inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa
le modalità di presentazione delle offerte, implica l'esclusione
dalla gara stessa solo quando si tratti di prescrizioni
rispondenti ad un particolare interesse della Pubblica Amministrazione
appaltante, o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti;
tuttavia, in presenza di una espressa comminatoria di esclusione
della domanda di partecipazione alla gara, in conseguenza
del mancato rispetto di determinate prescrizioni, non è
consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie
valutazioni a quelle dell'amministrazione, dato che il c.d.
criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo
rispetto a quello formale, nel senso che può essere utilizzato
solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista
espressamente a pena di esclusione (“Le prescrizioni del
bando di gara o della lettera di invito, quando sanzionano
espressamente di esclusione la presentazione di dichiarazioni
da rendere in una determinata forma vincolano, in pari misura,
i privati partecipanti e l'amministrazione, alla quale non
residuano al riguardo margini di valutazione circa la rilevanza
delle eventuali irregolarità o carenze documentali, cosicché
il ricorso al criterio teleologico nell'interpretazione
della prescrizione di bando può consentirsi solo quando
manchi un'espressa previsione della sanzione” Cons. Stato,
sez. V, 29/07/2003, n. 4326).
Orbene, la prescrizione di servirsi, per la partecipazione
alla gara, esclusivamente del servizio pubblico postale
– nel caso in esame, prescrizione assistita da espressa
comminatoria di esclusione in caso di inosservanza - cioè
del più tradizionale e sperimentato mezzo di cui si serve
l’Amministrazione per la ricezione degli atti, che consente
anche, a parità di condizioni, una più ampia partecipazione
di concorrenti, non può essere ritenuta irrazionale, quando
l’amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione
delle offerte. Il servizio postale, inoltre, per la sua
neutralità nei confronti della gara può meglio garantire
i concorrenti sul rispetto dei termini stabiliti per la
presentazione delle offerte. L’interesse pubblico sotteso
alla prescrizione dell’uso del servizio raccomandato per
la trasmissione dei plichi contenenti le offerte va senz’altro
riconosciuto nell’esigenza di conseguire pubblica certezza
circa gli estremi della spedizione (data di invio, identificazione
del mittente e data della ricezione) e di attribuire l’esclusivo
compito di registrare e documentare tali informazioni al
servizio postale pubblico (nell’esercizio della peculiare
specie di quello raccomandato, che garantisce tali attestazioni).
In particolare, può condividersi la tesi secondo cui l'uso
del servizio postale in via esclusiva è destinato ad impedire
che le imprese possano utilizzare per proprie finalità le
notizie sul numero e sull'identità dei partecipanti alla
gara, che possono apprendersi presso l'ufficio e determinare
in base ad esse la loro condotta; pertanto, ove il bando
di gara per abbia definito come unica modalità di presentazione
delle offerte, il servizio postale, la violazione della
prescrizione va sanzionata con la prescritta esclusione
(cfr.: Cons. Stato, sez. V, 30/04/2002, n. 2291).
Va, altresì, ribadito che l’onere formale imposto ai concorrenti
non risulta particolarmente vessatorio, costoso, discriminatorio,
o di difficile attuazione, ma si connette ad una prassi
diffusissima, ragionevole e perfettamente attendibile. La
prescrizione del bando è indicata in modo assolutamente
chiaro, così come sono specificamente enunciate le conseguenze
dell’inosservanza dell’onere. Va altresì considerato che
la presunta contraddittorietà del bando di gara (ritenuta
dalla stessa Amministrazione comunale) in ordine alla prescrizione
che imponeva la descritta modalità di presentazione dell’offerta,
ma faceva gravare il rischio del recapito sui partecipanti,
era superabile alla luce del costante orientamento giurisprudenziale
(riferibile tanta alle procedure di gara che di concorso)
secondo cui “se è vero, in termini generali, che in caso
di presentazione di domande di partecipazione a pubblici
concorsi mediante il servizio postale, il rischio del mancato
recapito della domanda per fatto dell’amministrazione postale
ricade sul mittente e non sul destinatario (principio pacifico:
C. Stato, sez. VI, 11 ottobre 1995, n. 1102), tuttavia tale
principio può trovare applicazione solo quando il bando
dia facoltà agli interessati di avvalersi anche del servizio
postale, in aggiunta ad altre forme di presentazione della
domanda. Ma detto principio non può trovare applicazione
nei casi in cui […] il bando imponga come modalità esclusiva
di presentazione delle domande di partecipazione quella
della raccomandata mediante il servizio postale. In tal
caso, il rischio del mancato recapito del plico grava sul
destinatario che ha prescelto la modalità di partecipazione,
in quanto […] il rischio, conseguente all’inaffidabilità
di un mezzo di presentazione della domanda, non può che
ricadere sul soggetto che ha imposto tale modalità, in base
al principio generalissimo secondo il quale nessuno può
essere chiamato a rispondere per fatti che non dipendano
dalla sua volontà o negligenza” (Cons. Stato, sez. VI, n.
3668/2001).
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3. Né è possibile invocare il potere di disapplicazione
della lex specialis da parte della stessa Pubblica Amministrazione,
potere da escludere in radice, in base al costante orientamento
giurisprudenziale secondo cui le regole stabilite dalla
lex specialis vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione
appaltante, la quale deve applicarle senza che abbia alcun
margine di discrezionalità nella loro interpretazione (specie
quando il significato delle clausole è chiaro) e nella loro
attuazione; e ciò sia per il principio di tutela della par
condicio delle imprese concorrenti e sia per il principio
generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto
con cui l'Amministrazione si è in origine autovincolata
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20/12/2002, n. 7258; Cons. Stato,
sez. V, 20/05/2002, n. 2717; “Il bando di gara per l'aggiudicazione
di un contratto costituisce la lex specialis della gara
stessa, insuscettibile di disapplicazione fino a quando
le sue specifiche prescrizioni non vengano rimosse nelle
forme di legge; le prescrizioni stesse, pertanto, vanno
interpretate secondo i criteri validi a cogliere la voluntas
legis, primo fra questi quello del (art. 12 1° comma disp. prel.), con la conseguenza
che qualora nel bando sia previsto che l'offerta e gli altri
documenti debbano pervenire per posta, l'uso
di quell'avverbio deve far ritenere precluse (indipendentemente
da qualsiasi indagine sulla natura formale o sostanziale
del fine garantistico che si intendeva conseguire con la
specifica clausola) la possibilità e la legittimità di altre
forme di invio, le quali, dunque, se adottate, comportano
la necessaria esclusione della gara del concorrente inadempiente”
Cons. Giust. Amm. Sic., 21/10/1983, n. 116).
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4. Deve essere, a questo punto, richiamata
la normativa racchiusa nel D.L.vo n. 261/1999 (emanato in
attuazione della direttiva 97/67/CE). L’articolo 1 lett.
i) del prefato provvedimento definisce l’invio raccomandato
come il “servizio che consiste nel garantire forfettariamente
contro i rischi di smarrimento, furto o danneggiamento e
che fornisce al mittente una prova dell'avvenuto deposito
dell'invio postale e, a sua richiesta, della consegna al
destinatario”; il medesimo articolo, lett. o), definisce
il fornitore del servizio universale come “l'organismo che
fornisce l'intero servizio postale universale su tutto il
territorio nazionale” e, alla lett. p), i prestatori del
servizio universale come i “soggetti che forniscono prestazioni
singole del servizio universale”. L’articolo 4 (Servizi
riservati) stabilisce: “1. Al fornitore del servizio universale,
nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono
essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento
e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e
transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, il cui
prezzo sia inferiore al quintuplo della tariffa pubblica
applicata ad un invio di corrispondenza del primo livello
di peso della categoria normalizzata più rapida, a condizione
che il peso degli oggetti sia inferiore a 350 […] 5. Indipendentemente
dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva
di cui al comma 1 gli invii raccomandati attinenti alle
procedure amministrative e giudiziarie; per procedure amministrative
si intendono le procedure riguardanti l'attività della pubblica
amministrazione e le gare ad evidenza pubblica”. L’articolo
5 (Licenza individuale) prevede che “1. L'offerta al pubblico
di singoli servizi non riservati, che rientrano nel campo
di applicazione del servizio universale, è soggetta al rilascio
di licenza individuale”. Infine l’art. 23 prevede che “2.
In sede di prima attuazione, con riferimento all'art. 14
del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, il servizio
universale è affidato alla società p.a. Poste Italiane per
un periodo, comunque non superiore a quindici anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, da determinarsi
dall'autorità di regolamentazione, compatibilmente con il
processo di liberalizzazione in sede comunitaria. 3. In
relazione a quanto disposto dal decreto del Ministro delle
comunicazioni 5 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 260 del 7 novembre 1997, le concessioni di cui all'art.
29, n. 1, del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
marzo 1973, n. 156, hanno validità fino al 31 dicembre 2000.
Ferme restando le disposizioni del comma 7, le concessioni
sono estese all'ambito della riserva di cui all'art. 4,
fatta eccezione per gli invii indicati dal comma 5 di detto
art. 4, nel rispetto delle modalità sancite dall'art. 29,
punto 1, del codice postale e delle telecomunicazioni approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e degli articoli 121 e seguenti del regolamento
di esecuzione riguardante i servizi delle corrispondenze
e dei pacchi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 1982, n. 655”.
Inoltre, il D.M. 17.4.2000 (“Conferma della concessione
del servizio postale universale alla Società Poste Italiane
S.p.a.”) all’art. 1 conferma la concessione alla Società
Poste Italiane dell’espletamento del servizio postale universale
che comprende (lett. c) i servizi relativi agli invii raccomandati,
e all’art. 2 stabilisce che i servizi riservati (indicati
nell’art. 4 del D.L.vo n. 261/1999) sono delimitati con
deliberazione del Ministero delle Comunicazioni 2.2.2000;
e tale ultimo provvedimento all’art. 2 (“Riserva”) al comma
3 stabilisce che resta fermo quanto previsto dal comma 5
dell’art. 4 del D.L.vo n. 261/1999.
Dal quadro normativo sopra indicato scaturisce con tutta
evidenza che l’invio dei plichi raccomandati afferenti le
procedure riguardanti l’attività della Pubblica Amministrazione
in generale e, in particolare, le procedure ad evidenza
pubblica, può essere riservato, per espressa disposizione
di legge, al servizio fornito dalla Poste Italiane S.p.a.
con esclusione, perciò, di qualsiasi altro servizio gestito
da soggetti diversi.
Stante tale espressa disposizione normativa, considera il
Collegio che la prescrizione del bando della gara in esame
che prevede la presentazione dell’offerta esclusivamente
a mezzo raccomandata del servizio postale, a fortiori accompagnata
da un’espressa sanzione di esclusione in caso di inosservanza,
non può che essere interpretata nel senso che dovevano essere
ammesse in gara solo le offerte pervenute tramite le Poste
Italiane S.p.a..
Risulta, perciò, illegittima l’ammissione alla gara della
Franzone s.r.l. che ha trasmesso la propria offerta tramite
la SDA express courier, non avvalendosi delle prestazioni
delle Poste Italiane spa quale unico gestore del servizio
postale allorquando atti raccomandati debbono essere prodotti
in relazione a procedimenti amministrativi ed in particolare
a gare pubbliche.
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5. In ordine alla richiesta di remissione
al Giudice Comunitario, merita di essere ricordato che il
giudice nazionale - ancorché di ultima istanza, come il
Consiglio di Stato - non è obbligato a disporre il rinvio
previsto dall'art. 177 (ora 234) del Trattato CEE, volto
ad ottenere dalla Corte di giustizia delle Comunità europee
l'interpretazione pregiudiziale di norme comunitarie, nel
caso in cui non sussistano reali dubbi sull'interpretazione
delle stesse (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31/05/2003, n.
3047), come nel caso in esame.
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6. Appare, infine, priva di pregio la tesi
che fa leva sul possesso del 100% delle quote azionarie
della SDA express courier da parte delle Poste italiane
ovvero sull’affidamento del servizio di consegna dei plichi
raccomandati da parte delle Poste italiane alla medesima
società, trattandosi di profili fattuali privi di rilievo
giuridico.
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7. Non può invece accogliersi la richiesta
risarcitoria né sotto la forma della reintegrazione in forma
specifica richiesta, non sussistendo un potere del giudice
amministrativo di condannare l’amministrazione ad un facere
in sede di legittimità, né sotto la forma del risarcimento
per equivalente atteso che, allo stato, non risultano provati
gli elementi fondanti la responsabilità aquiliana né sotto
il profilo della colpa né sotto quello del danno subito.
Per le ragioni esposte l’appello va accolto nei termini
sopra descritti.
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione V) accoglie l’appello e per l’effetto annulla la
sentenza gravata ed accoglie il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede
del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 6
luglio 2004, con l'intervento dei sigg.ri
Raffaele Iannotta presidente,
Raffaele Carboni consigliere,
Paolo Buonvino consigliere,
Goffredo Zaccardi consigliere,
Michele Corradino consigliere estensore,
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13 gennaio 2005
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
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