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CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
- Sentenza 19 ottobre 2005 n. 641
Pres. Nicoletti; Est. Atelli
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Pubblico impiego – Art. 67 DPR 268/1987 – Procedimento
penale a carico di un dipendente pubblico - Assunzione
da parte dell’ente degli oneri di difesa – Possibilità del
dipendente di agire direttamente nei confronti dell’autore
della denuncia – Non sussiste - Motivi
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Con riferimento all’art. 67 D.P.R. n. 268
del 1987 che prevede l’assunzione, da parte dell’Ente,
degli oneri di difesa dei suoi dipendenti coinvolti in
procedimenti civili o penali, non è ammessa, da parte del
dipendente, la surroga della P.A., tenuta a corrisponderne
le spese legali, al fine di rivalersi direttamente sull’autore
della denuncia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
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composta dai magistrati: Giuseppe NICOLETTI
Presidente;
Luisa MOTOLESE Componente; Massimiliano ATELLI Componente
relatore
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Letti gli atti introduttivi e gli altri
documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 6.7.2005, il relatore dr. Massimiliano
Atelli, l’avv. XX per i convenuti e il Pubblico ministero, in
persona del Sostituto procuratore generale dr. Gaetano Berretta,
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio iscritto al n. 22553 del registro
di segreteria su istanza della Procura regionale, contro
XX, XX, e XX, rappresentati e difesi nel presente giudizio
dall’avv. XX.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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Con atto di citazione depositato in data
24.12.2004, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale
della Corte dei conti per la Lombardia conveniva in giudizio
i Signori XX, XX E XX, perché fossero condannati in parti
eguali al pagamento, in favore del Comune di XX, della
complessiva somma di euro 11.101,10, oltre rivalutazione
monetaria e spese di giudizio, unitamente alla somma, all’epoca
del deposito non ancora quantificabile nella sua interezza
rispetto all’iniziale impegno di spesa pari a 2.000.000
delle vecchie lire, da corrispondere all’avv. XX per le
ragioni di seguito esposte.
Questi, in sintesi, i fatti:
- l’indagine prende le mosse da un esposto indirizzato alla Procura
regionale dal signor XX, consigliere del Comune sopra indicato,
il quale, unitamente ad altri tre cittadini del medesimo Comune,
in data 15.9.1995 presentava all’Autorità giudiziaria ordinaria
due esposti tesi a denunziare fatti a loro avviso configuranti
possibili ipotesi di reato, concernenti in particolare un’operazione
di lottizzazione tesa a favorire i proprietari del terreno interessato,
- una di tali ipotesi di reato risultava a carico del convenuto
XX, nella sua qualità di ex sindaco del Comune e, allo stesso
tempo, amministratore unico della “Società di intervento per
XX”, relativamente ad una convenzione di lottizzazione stipulata
fra quest’ultima e l’ente locale, nonché al rilascio della concessione
edilizia per le opere di urbanizzazione e ai relativi oneri di
urbanizzazione,
- detta “Società di intervento per XX”, secondo quanto risultante
in atti aveva forma di società semplice e risultava costituita
da privati proprietari di lotti di terreno, in attuazione della
l.r. n. 33 del 1981, all’unico scopo di realizzare il progetto
esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione - da finanziarsi
con l’impiego di fondi regionali - per insediamenti industriali
e artigianali in aree comprese nel predetto Comune,
- a seguito degli esposti inviati all’Autorità giudiziaria, questa
faceva luogo al rinvio a giudizio del XX, ma il procedimento
penale si concludeva con sentenza di piena assoluzione, per insussistenza
del fatto (sent. Tribunale di Cremona n. 95 del 1998), non avendo
il potenziale conflitto di interessi fra i due ruoli rivestiti
dal XX prodotto danno alcuno, e non essendo stata ritenuta sussistente
alcuna relazione fra la concessione rilasciata alla Società,
ritenuta atto dovuto, e quelle rilasciate a singole privati,
- dopo aver rifuso al XX le spese legali da questi sostenute
nel processo penale, con nota n. 874 del 10.4.1999 il Comune
chiedeva ai quattro denuncianti il rimborso di tali somme, quale
ristoro del danno subito dal Comune nella medesima vicenda penale,
e, di fronte al loro rifiuto, con delibera di Giunta n. 25 del
28.4.1999 – approvata dagli odierni convenuti - dava mandato
ad un legale esterno, l’avv. XX, affinché agisse dinanzi al giudice
civile per ottenere giudizialmente il recupero delle somme in
questione,
- con la medesima delibera, veniva impegnata la somma di 2.000.000
delle vecchie lire, a titolo di compenso da corrispondere all’avv.
XX,
- l’instaurato procedimento civile si concludeva con sentenza
del Tribunale di Cremona n. 66 del 4.3.2002, che – affermando
oltre tutto la tardività della contestazione giudiziale della
colpa grave ai convenuti, in alternativa al dolo - rigettava
la domanda attorea, in quanto destituita di ogni fondamento,
e condannava il Comune ricorrente a rifondere la complessiva
somma di circa 16.690.000 delle vecchie lire, aggiungendo che
il Comune non aveva titolo a richiedere la restituzione della
somma erogata al Sindaco a titolo di rimborso delle spese legali
da questi sostenute nel processo penale, perché persino se vi
fosse stata calunnia il Comune non poteva venir considerato parte
lesa, né, conseguentemente, titolare del diritto al ristoro del
danno inferto all’onore, quale bene giuridico protetto nell’ambito
del reato plurioffensivo di calunnia, e non essendovi d’altro
canto norma alcuna che, diversamente da altre ipotesi, legittimi
il Comune a surrogarsi in un altrui diritto di credito di natura
indirettamente risarcitoria,
- in data 9.9.2002, il Comune provvedeva a liquidare, dietro
presentazione di regolari fatture da parte dei legali dei convenuti/vincitori
della causa civile di cui si è appena detto, la complessiva somma
di euro 11.101,10, per il recupero della quale la Procura regionale
ha proposto dunque azione nella presente sede, previa notifica
dell’invito a dedurre ed esame delle deduzioni scritte inviate
con unico atto dai convenuti, nella loro pregressa qualità di
Sindaco e Assessori del Comune di XX autori della delibera di
Giunta n. 25 del 28.4.1999 con la quale venne deciso di intentare
la causa civile conclusasi con la soccombenza del Comune medesimo.
Secondo la Procura regionale, la decisione assunta con la delibera
di Giunta in questione avrebbe cagionato all’ente locale un danno
patrimoniale del quale i convenuti debbono rispondere nella presente
sede, perché il loro comportamento sarebbe esorbitante rispetto
a quel limite esterno della sfera di discrezionalità amministrativa
riconosciuta ad ogni organizzazione pubblica che segna il confine
fra atti sindacabili e atti insindacabili dinanzi a questo Giudice.
In particolare, l’organo requirente contestava agli odierni convenuti
di aver deliberato la proposizione di una vera e propria lite
temeraria, adottando così una decisione che, conformemente agli
indirizzi giurisprudenziali correnti in ordine alle determinazioni
viziate da palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità,
o evidenti contraddizioni logiche, non può venir sottratta al
sindacato giurisdizionale.
Concludeva la Procura che, per giurisprudenza consolidata, la
denuncia di un reato perseguibile d’ufficio – quale quello ipotizzato
a carico del XX negli esposti dai quali prese le mosse il giudizio
penale conclusosi con l’assoluzione – non è fonte di responsabilità civile
per il denunziante, anche in caso di proscioglimento o assoluzione,
salvo che la denuncia risulti calunniosa. Sennonché, per la Procura
attrice (che si rifà sul punto all’identica conclusione raggiunta
dal giudice civile in sede di rigetto della domanda di danni
proposta avverso gli autori degli esposti) nella vicenda in esame
di calunnia non potrebbe parlarsi, tenuto conto del fatto che
all’invio degli esposti seguì il rinvio a giudizio e, fra l’altro,
neppure lo stesso XX propose alcuna denuncia per calunnia nei
confronti degli autori degli esposti o sollecitò in questa direzione
il p.m. penale.
Le denunzie contenute negli esposti avevano dunque, secondo la
Procura, una parvenza di fondatezza, sicché l’esito sfavorevole
della lite civile che avrebbe recato danno al Comune era facilmente
prevedibile da parte degli odierni convenuti, nel momento in
cui adottarono la delibera di Giunta n. 25 del 28.4.1999. Né essi,
fa notare ancora l’organo requirente, si premurarono di procacciarsi
un parere in proposito o, sull’esempio di quanto invece ebbero
a fare nella medesima delibera a proposito del fondamento del
diritto al rimborso del Sindaco delle spese legali sostenute
nel processo penale, avvertirono il bisogno di un approfondimento
in ordine agli orientamenti giurisprudenziali formatisi al riguardo.
Con memoria pervenuta in data 15.6.2005 si costituivano gli odierni
convenuti, instando per la loro assoluzione, non ritenendo ravvisabile
nel proprio operato né dolo né colpa grave e deducendo che gli
esposti dai quali prese le mosse il giudizio penale nei loro
confronti sottendevano un intento calunnioso – inferibile, secondo
la prospettazione difensiva, alla luce dei titoli culturali e
della esperienza amministrativa posseduta dai denunzianti – dettato
essenzialmente da ragioni di contrapposizione politica. Contestavano,
inoltre, l’affermazione del Tribunale di Cremona secondo la quale
il Comune non aveva titolo a richiedere la restituzione della
somma erogata al Sindaco a titolo di rimborso delle spese legali
da questi sostenute nel processo penale, sostenendo dovesse in
un simile caso operare l’istituto della surroga di cui all’art.
1203 c.c. Aggiungevano, infine, in merito ai fatti oggetto di
denunzia al giudice penale, che il XX non amministratore bensì solo
rappresentante della “Società di intervento per XX”, come tale
investito della cura degli atti esecutivi conseguenti alle deliberazioni
dei soci e quindi di una funzione sostanzialmente di controllo
relativamente all’utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione.
All’udienza del 6.7.2005, il rappresentante della Procura attrice
e l’avv. XX insistevano nelle rispettive prospettazioni.
Al termine dell’udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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Non essendovi questioni preliminari da affrontare,
nel merito si espone quanto segue.
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1. Per quanto attiene alle spese di assistenza
processuale sostenute dai dipendenti degli enti locali
a causa di procedimenti penali, va premesso che la materia è ora
regolata dall’art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 (e in
precedenza, in termini pressochè analoghi, dagli artt.16
del D.P.R 1.6.1979, n. 191, 22 del D.P.R. 25.6.1983, n.
347 e 67 del D.P.R. 13.5.1987, n. 268) il quale prevede
che “ il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi
, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile
o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o
atti direttamente connessi all’espletamento del servizio
e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio
carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi,
ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento
, facendo assistere il dipendente da un legale di comune
gradimento….In caso di sentenza di condanna esecutiva per
fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal
dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa….”
La previsione del C.C.N.L. del 14.9.2000, come del resto quella
dei decreti precedenti, è stata peraltro ritenuta dalla giurisprudenza
applicabile anche agli amministratori, “in considerazione del
loro status di pubblici funzionari” (cfr., ex multis, Corte dei
conti: SS.RR.18.6.1986, n.501 e Sez.II, 15.7.1985, n.141; T.A,R.
Abruzzo- Sez. Pescara, 3.6.2000, n. 438; Cons. Stato, Sez. V,
17. 7. 2001, n. 3946 e, più di recente, Cons. Stato, sez. VI,
2.8.2004 n. 5367).
Nella specie, si fa questione in particolare dell’applicazione
dell’art. 67 D.P.R. n. 268 del 1987 (v. anche Cons. Stato, sez.
IV, sent. n. 2630 del 24.5.2005, che parla al riguardo di “regola
da ritenere generalissima, già desumibile dal divieto di arricchimento
senza causa sancito con norma di chiusura dall’art. 2041 cod.
civ.”).
Come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte
dei conti, in relazione alla normativa innanzi richiamata, le
spese di difesa sostenute dai funzionari degli enti locali nel
corso di procedimenti penali in cui essi siano stati coinvolti
vanno rimborsate dall’ente quando i fatti contestati non integrino
una condotta contraria agli interessi del Comune e quando gli
stessi siano direttamente connessi alle funzioni o alla carica
rivestita.
Tutto ciò premesso, in sede di analisi della fattispecie in esame,
si osserva anzitutto che i fatti, per come ricostruiti nell’atto
di citazione e nei documenti versati nel fascicolo processuale,
sono sufficientemente provati sul piano fenomenico, anche agli
effetti della relazione di derivazione causale fra la condotta
degli odierni convenuti e il danno erariale come identificato
in citazione, e pacifica è l’esistenza del rapporto di servizio
tra i convenuti medesimi e l’amministrazione comunale.
In ordine alla sussistenza della colpa grave richiesta, nel minimo,
per l’affermazione di responsabilità dinanzi al giudice contabile,
nella specie il Collegio ritiene di doversi esprimere affermativamente.
In effetti, le denunzie contenute negli esposti di cui si è detto
avevano una parvenza di fondatezza, sicché l’esito sfavorevole
della lite civile che avrebbe recato danno al Comune era agevolmente
prevedibile da parte degli odierni convenuti, nel momento in
cui adottarono la delibera di Giunta n. 25 del 28.4.1999.
Né essi, d’altra parte, si premurarono di procacciarsi un parere
in proposito o, sull’esempio di quanto invece ebbero a fare nella
medesima delibera a proposito del fondamento del diritto al rimborso
del Sindaco delle spese legali sostenute nel processo penale,
avvertirono il bisogno di un approfondimento in ordine agli orientamenti
giurisprudenziali formatisi al riguardo. Da questo punto di vista
in particolare, ritiene il Collegio che effettivamente la condotta
degli odierni convenuti rasenti la proposizione di una lite temeraria,
esulando quindi da esso ogni profilo riconducibile al diverso
piano della discrezionalità tecnica, che nella specie non entra
affatto in gioco.
A rendere astrattamente plausibile l’intento di denunzia sotteso
agli esposti che offrirono spunto all’indagine penale sta anche
il fatto, reso oggetto di apposita deduzione difensiva, che il
XX, diversamente da quanto rappresentato negli scritti difensivi,
non rivestiva semplicemente la qualità di rappresentante della “Società di
intervento per XX”, ma dallo Statuto sociale risulta aver acquisito,
sin dalla nascita della società, il ruolo di amministratore delegato.
Come ciò si potesse tradurre – secondo la prospettazione difensiva
- nell’assunzione di una veste non limitata a quella di esecutore
delle deliberazioni dei soci, bensì anche di tutore in ordine
al corretto utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione, nel presente
giudizio è rimasto per la verità indimostrato. E questo è tanto
più vero se si considera, in particolare, che per quanto ne fosse
prevista la costituzione con legge regionale, sì da farne una
tipica società c.d. di scopo, riconducibile come tale alla nota
categoria delle c.d. società legali, la “Società di intervento
per XX”, in concreto, si contraddistingueva sin dall’inizio per
una compagine societaria formata esclusivamente da privati proprietari
di lotti di terreno rientranti nell’area del territorio comunale
sulla quale dovevano realizzarsi le opere di urbanizzazione primaria
di cui si è già detto.
Il che, quand’anche non creasse di per sé una situazione di potenziale
conflitto di interessi in rapporto al duplice ruolo del XX, certamente – per
quanto in questa sede specificamente rileva – sarebbe circostanza
idonea a confermare che gli esposti indirizzati alla Procura
della Repubblica dovevano reputarsi provvisti quanto meno di
una parvenza di fondatezza, sicché deve per conseguenza ritenersi,
come già detto, che l’esito sfavorevole della lite civile che
avrebbe recato danno al Comune fosse facilmente prevedibile da
parte degli odierni convenuti, nel momento in cui adottarono
la delibera di Giunta n. 25 del 28.4.1999.
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2. Il Collegio ritiene opportuno precisare
che condivide la tesi fatta propria dal giudice civile,
il quale, nel rigettare la domanda attorea proposta in
quella sede, ha condannato il Comune ricorrente a rifondere
gli autori degli esposti che offrirono spunto per il rinvio
a giudizio la complessiva somma di circa 16.690.000 delle
vecchie lire, aggiungendo che il Comune non aveva titolo
a richiedere la restituzione della somma erogata al Sindaco
a titolo di rimborso delle spese legali da questi sostenute
nel processo penale, perché persino se vi fosse stata calunnia
il Comune non poteva venir considerato parte lesa, né,
conseguentemente, titolare del diritto al ristoro del danno
inferto all’onore, quale bene giuridico protetto nell’ambito
del reato plurioffensivo di calunnia, e non essendovi d’altro
canto norma alcuna che, diversamente da altre ipotesi,
legittimi il Comune a surrogarsi in un altrui diritto di
credito.
Anche a parere di questo Collegio, le disposizioni contenute
nell’art. 67 D.P.R. n. 268 del 1987 valevano e valgono a fondare – sempreché ricorrano
tutte le condizioni da esse previste (v. anche, da ultimo, Cons.
Stato, sez. IV, sent. n. 2041 del 29.4.2005) - un diritto di
credito dell’amministratore o del dipendente nei confronti di
una data amministrazione ai fini del rimborso delle spese sostenute
nell’esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.,
ma non sono idonee a trasformare questo credito in una pretesa
a contenuto patrimoniale nel cui esercizio sia consentita la
surroga del debitore che abbia pagato (cioè l’amministrazione)
al fine di rivalersi sull’autore della condotta di denunzia occasionante
l’esborso per spese legali da cui il credito a titolo di rimborso
(mediatamente) deriva.
Ciò perché, diversamente da altri casi (si v. l’art. 1916 c.c.
richiamato dal giudice civile cremonese), la normativa speciale
che consente all’amministratore o al dipendente di ottenere,
da una data amministrazione, il rimborso delle spese legali sostenute
per la difesa, non prevede anche che detta amministrazione possa
agire in rivalsa verso l’autore della condotta sopra descritta.
Il che tuttavia non significa, secondo il Collegio, che gli oneri
del rimborso di cui si discorre debbano ineluttabilmente gravare
sull’amministrazione tenuta ex lege a soddisfare il credito vantato
dai propri amministratori o dipendenti, e quindi, in ultima istanza,
sui contribuenti.
Nei casi, diversi da quello venuto oggi all’esame di questa Sezione,
in cui, nella condotta di denunzia occasionante l’esborso per
spese legali fonte (mediatamente) del credito a titolo di rimborso,
fossero ravvisabili – anche dal punto di vista del possesso delle
necessarie qualifiche soggettive (si pensi, ad es., al componente
di un organo elettivo) - gli estremi dell’illecito perseguibile
dalla Procura presso questa Corte, nulla impedirebbe, infatti,
l’esercizio dell’azione pubblica di responsabilità.
Ciò perché, se la condotta di denunzia occasionante l’esborso
per spese legali fonte (mediatamente) del credito a titolo di
rimborso non si atteggia in concreto ad illecito amministrativo,
la vicenda è riconducibile alla fisiologia di un sistema nel
quale non vanno disincentivati, con il timore di essere perseguiti
dall’organo requirente contabile, il mantenimento una soglia
alta di attenzione da parte di tutti i contribuenti e un diffuso
senso del dovere civico di denunzia delle situazioni suscettibili
di porre a rischio le risorse finanziarie pubbliche, specie nella
fase attuale di scarsa disponibilità di queste ultime. Tutt’altro
discorso va ovviamente fatto se, invece, quella condotta, lungi
dall’esser riconducibile alla fisiologia di un siffatto sistema,
risulti, in concreto, omologabile al paradigma dell’illecito
amministrativo, in quanto tenuta con dolo o almeno con colpa
grave (il che, ferma restando la necessità di una valutazione
caso per caso, è però tendenzialmente da escludere laddove, come
nel caso di specie, all’esposto segua il rinvio a giudizio o,
in sede contabile, l’emissione dell’atto di citazione: cfr. da
ultimo Corte dei conti, sez. reg. controllo per la Campania,
del. n. 2 del 2005).
Se tenuta con dolo o almeno con colpa grave, infatti, tale condotta
va doverosamente perseguita dalla Procura contabile perché i
contribuenti vanno tenuti indenni dal peso che altrimenti deriverebbe
loro dal accollo tout court all’amministrazione dell’onere da
rimborso di cui si discorre, originato da un fatto illecito.
Il che equivale a dire, per concludere sul punto, che se l’amministrazione
pubblica non ha titolo per subentrare nel credito rimborsabile
di che trattasi - per l’assenza di una norma che sul piano civilistico
autorizzi la surroga - e, quindi, non ha azione dinanzi al giudice
civile per ottenere dall’autore di questa condotta il ristoro
delle somme rimborsate, l’esperibilità dell’azione pubblica di
responsabilità rimane invece ferma.
In altri termini, quello in esame è un caso nel quale vi è un
danno erariale ontologicamente intraducibile in un danno in senso
civilistico, o, se si vuole, nel quale, a fronte di un danno
erariale, non è neppure astrattamente configurabile un corrispondente
diritto di azione della P.A.
Occorre infatti tenere ben distinto, rispetto al diritto al rimborso
per cui qui è causa, il diritto di credito che sorge – ai fini
del risarcimento del relativo danno – in capo alla vittima del
reato di calunnia che sia stato eventualmente commesso mediante
l’esposto. Quest’ultimo diritto deriva infatti dall’affermazione
della responsabilità civile del calunniatore, e tende alla riparazione
del pregiudizio inferto ad un attributo della personalità della
vittima, mentre il diritto al rimborso delle spese legali mira
al diverso risultato di impedire un depauperamento del dipendente
o dell’amministratore prosciolto o assolto, ed è quindi previsto
a garanzia dell’integrità della sfera patrimoniale di questo
soggetto (cfr. anche Cass., SS.UU., sent. n. 10680 del 14.12.1994).
L’uno è dunque un diritto al risarcimento; l’altro, un diritto
al rimborso (fondato non già sull’art. 2043 c.c., bensì sul divieto
di arricchimento senza causa sancito con norma di chiusura dall’art.
2041 cod. civ.: si v. la già menzionata decisione Cons. Stato,
sez. IV, sent. n. 2630 del 24.5.2005). E la diversa natura giuridica
si riflette invariabilmente anche sulle tecniche di computo della
rispettiva misura, atteggiandosi il primo a debito di valore,
come tutte le obbligazioni pecuniarie di origine risarcitoria,
e il secondo, invece, a debito di valuta.
Nel caso in esame, va aggiunto, l’intraducibilità in un danno
in senso civilistico del danno erariale provocato dal rimborso
douto a chi sia stato accusato con dolo o colpa grave suona conferma,
una volta di più, ove mai ce ne fosse stato bisogno, dell’assunto
secondo il quale tale ultima azione ha carattere di esclusività,
e non già di alternatività, rispetto a quella civile (che si
ritenesse esperibile dall’amministrazione danneggiata).
Il Collegio ritiene infatti di dover qui ribadire che, come di
recente ribadito da Corte dei conti, Sezione III centrale, n.
490/A del 21.7.2005, il nuovo assetto della Corte dei conti,
quale emerso dalla legislazione di riforma del 1994 – 1996, ha
comportato la configurazione della stessa come giudice naturale
della responsabilità amministrativa, sia per gli amministratori
che per i dipendenti di tutta la Pubblica Amministrazione: ciò comporta
l’esclusività della relativa giurisdizione nel senso che la Corte
dei conti è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle
materie devolute alla sua cognizione, con conseguente esclusione
di una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito
secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e
di rivalsa (Cass. civ. SS. UU. 22 dicembre 1999 n. 933). A tale
progressivo ampliamento della giurisdizione contabile in materia
di responsabilità, l’ambito della quale investe ora anche la
responsabilità extracontrattuale nei confronti di amministratori
e dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se diverse da
quelle di appartenenza (Cass. civ. SS.UU. ord. n. 10973 del 25
maggio 2005), consegue che il discrimen tra la giurisdizione
ordinaria e quella contabile risiede unicamente nella qualità del
soggetto passivo e, quindi, nella natura delle risorse finanziarie
di cui esso si avvale. Il ricordato carattere di generalità che
investe la giurisdizione di questa Corte, è, quindi, idoneo a
dirimere in radice la possibilità del conflitto con la giurisdizione
civile, atteso che l’Amministrazione – considerata, appunto,
l’esclusività in materia della giurisdizione della Corte dei
conti e, conseguentemente, dell’azione intestata al Procuratore
contabile – non ha ormai azione verso i propri dipendenti ed
amministratori per i danni ad essa arrecati in violazione dei
loro doveri di servizio: il solo giudizio configurabile al riguardo è quello
di responsabilità amministrativa, e non c’è possibilità di bis
in idem se ci si attiene a questo criterio (v. Sez. II^ centrale
d’appello, sent. 1.7.2004, n. 215)
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3. Tutto ciò premesso, una notazione va
doverosamente dedicata, peraltro, anche alla circostanza – che,
ove fosse stata provata, ben altra considerazione avrebbe
potuto in ipotesi meritare in questa sede, attesa anche
la diretta rilevanza costituzionale degli interessi in
gioco – secondo la quale, come risulta dall’esposto inviato
dal sig. Bosio alla Procura regionale presso questa Sezione,
a seguito della proposizione della lite civile decisa con
la citata delibera giuntale n. 29 del 28.4.1999, e proprio
in forza della sua pendenza, con successiva delibera n.
31 del 1999, egli sarebbe stato estromesso dal consiglio
comunale, in presunta applicazione dell’art. 3, comma 4,
della l. n. 154 del 1981, venendo in tal modo privato dell’investitura
nella carica elettiva democraticamente ottenuta in virtù del
consenso popolare.
Tale essendo la delicatezza degli interessi coinvolti dalla tutela
della finanza pubblica in ambito locale, come già in altra occasione
questa Sezione ha avuto modo di osservare (sent. n. 1166 del
2004) occorre infatti evitare il rischio che le norme caducative
del diritto di elettorato passivo in forza dell’esistenza di
una lite con l’ente locale (si pensi non soltanto al già citato
art. 3 della l. n. 154 del 1981, bensì anche all’art. 63, comma
1, n. 4, del d.lgs. n. 267 del 2000) possano venir usate in modo
distorto come strumento improprio di lotta politica finalizzato
all’eliminazione dalla scena di taluni potenziali candidati od
oppositori, oppure a favorire con comportamenti omissivi candidati
in realtà non eleggibili, oppure ancora, infine, per esercitare
su questi ultimi indebite pressioni durante l’esercizio del mandato,
et similia.
Non soltanto, dunque, non è consentito creare ad arte (ad iniziativa
dell’amministrazione, che agisca quindi in veste di attore) una
(qualsiasi) lite – priva di fondamento giuridico - fra l’ente
locale e uno o più componenti l’organo elettivo, al fine di farne
derivare l’applicazione delle norme richiamate e, conseguentemente,
la decadenza dal mandato di questi ultimi, ma a fortiori sarebbe
inammissibile fare applicazione delle medesime disposizioni,
agli identici effetti, ove l’amministratore passibile di decadenza
agisca o si difenda in giudizio, nei confronti dell’ente, per
fatti compiuti nello svolgimento del mandato ricevuto dagli elettori
(in tal senso, da ultimo, Cass., sez. I, 16.8.2005 n. 16956).
In ogni caso, in disparte la considerazione del vulnus arrecabile
mediante siffatti comportamenti ad interessi di diretta rilevanza
costituzionale, non è affatto inverosimile ipotizzare che essi
possano fondare anche pretese di ordine patrimoniale – a titolo
individuale - verso l’ente (si pensi, ad esempio, alla rivendicazione
del diritto della persona ingiustamente estromessa dall’ufficio
elettivo alla percezione, sino alla scadenza naturale del mandato,
dell’indennità di carica spettantegli, e, quindi, alla rivendicazione
del risarcimento del relativo danno), che, in caso di soccombenza
dell’amministrazione dinanzi al giudice civile, certamente non
debbono gravare in via ultimativa sui contribuenti.
In forza della duplicazione degli oneri che in simili ipotesi
verrebbe a determinarsi (per un verso, corresponsione dell’indennità di
carica, limitatamente alla residua durata del mandato, alla persona
subentrata in seno all’organo elettivo al componente estromesso;
per altro verso, corresponsione del risarcimento eventualmente
accordato a quest’ultimo dal giudice civile), ne consegue il
radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti
dei componenti gli organi elettivi che esprimessero voto favorevole
all’espromissione di altro componente per le ragioni di cui si
discorre.
Nei casi descritti, muovendo dagli eventuali riflessi negativi
di ordine patrimoniale delle condotte qui esaminate, il giudice
contabile finisce dunque con il farsi tutore – ancorché mediatamente – della
stessa corretta dialettica fra opposte forze politiche.
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4. Va a quanto sopra esposto aggiunto (v.
la già citata sentenza n. 1166 del 2004) che, in attuazione
dell’art. 76 del TUEL, il Ministero dell’Interno ha istituito
l’anagrafe degli amministratori locali e regionali, che – come
può ricavarsi consultando il relativo sito all’indirizzo
URL http://cedweb.mininterno.it:8898/public_html/AmmIndex4.htm
- consta non soltanto dei dati attuali, riferiti cioè agli
amministratori in carica, ma anche dei dati storici, riferiti
cioè ad amministratori ormai cessati dall’ufficio. Esiste,
in altri termini, un puntuale sistema di pubblicità legale
nell’ambito del quale debbono trovare evidenza anche simili
decisioni del giudice contabile, il quale è tenuto a inviarle
agli uffici responsabili della gestione di siffatta banca
di dati, ordinandone la pubblicazione, con gli effetti
che ne derivano, a seconda dei casi, sulla possibilità di
prosecuzione nello svolgimento del mandato, oppure in termini
di preclusione all’assunzione di nuovi mandati, sino all’estinzione
del debito de quo.
Da questo punto di vista, l’art. 63, comma 1, n. 5, del d.lgs.
n. 267 del 2000 introduce evidentemente un elemento di garanzia
nel far dipendere l’incompatibilità/ineleggibilità – nei presupposti – da
una sentenza passata in giudicato, assumendo quindi importanza
non già il debito erariale comunque determinato, bensì solamente
quello definito dal giudice contabile, anche nel quantum, mediante
sentenza passata in giudicato, previa dichiarazione di responsabilità verso
l'ente. Ed è quindi solamente l’estinzione integrale di un simile
debito verso l’erario che può produrre un effetto di ripristino
delle libertà politiche e dei diritti di cittadinanza individuali
medio tempore compressi nella forma dell’incompatibilità/ineleggibilità.
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5. In ordine, infine, alla quantificazione
del danno, tenuto conto della non avvenuta erogazione -
secondo quanto dichiarato all’udienza dalla Procura attrice
- del compenso in vista del pagamento del quale venne inizialmente
impegnata la somma di 2.000.000 delle vecchie lire, e anche
in ragione del mancato appello della decisione sfavorevole
del giudice civile di primo grado, il Collegio, nell’esercizio
del potere riduttivo intestato a questa Corte, ritiene
equo commisurare a complessivi euro 5.600,00 il danno erariale
da porre a carico degli odierni convenuti, da rivalutarsi
dalla data di verificazione dell’evento dannoso, e agli
interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente
sentenza fino al soddisfo.
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P.Q.M.
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la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda o istanza reiette, condanna i convenuti
indicati in epigrafe al pagamento, in solido e in parti
eguali fra di loro, di euro 5.600,00 a favore del Comune
di XX, da rivalutarsi dalla data di verificazione dell’evento
dannoso, e agli interessi legali, dalla data di pubblicazione
della presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro
Manda alla Segreteria anche ai fini della trasmissione al Ministero
dell’Interno affinché questo provveda, una volta perfezionatosi
il passaggio in giudicato, all’inserimento degli estremi della
presente decisione, ai sensi e per agli effetti di cui all’art.
63, comma 1, n. 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella banca dati
istituita a norma dell’art. 76 del decreto legislativo da ultimo
citato.
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Così deciso in Milano, nella camera di consiglio
del 6.7.2005.
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