|
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 15 dicembre 2005 n. 451
Presidente Annibale MARINI, Redattore Franco BILE e Francesco
AMIRANTE.
|
|
Giurisdizione e competenza - Conflitti di
attribuzioni - Conflitti di attribuzioni tra poteri dello
Stato sollevati dalla Camera dei deputati nei confronti
della prima e quarta sezione penale del Tribunale di Milano
- Oggetto del primo conflitto - Ordinanze emesse in data
5 giugno 2000 e 1˚ ottobre 2001 e sentenza pronunciata
il 22 novembre 2003, n. 11069/03 - Oggetto del secondo
conflitto - Ordinanze emesse in data 14 luglio 2000, 9
ottobre 2000, 21 novembre 2001 e sentenza pronunciata il
29 aprile 2003, n. 4688/03 - Parziale fondatezza dei ricorsi.
|
|
Non spettava all’autorità giudiziaria, e
nella specie al Tribunale di Milano, nell’apprezzare la
prova e i caratteri dell’impedimento dell’imputato parlamentare
a comparire alle udienze tenute dal Giudice dell’udienza
preliminare di quel Tribunale nei giorni 17, 20 e 22 settembre,
5 e 6 ottobre 1999, per la concomitanza con lavori della
Camera di appartenenza, affermare:
a) che il Giudice dell’udienza preliminare non aveva alcun obbligo
di attivarsi per acquisire la prova dell’impedimento e che era
a tal fine irrilevante la lettera di convocazione del capo del
gruppo parlamentare;
b) che sussiste impedimento soltanto quando in Parlamento siano
previste votazioni e sia provata l’effettiva presenza dell’imputato
ai lavori parlamentari.
È
annullata l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 5 giugno
2000 (prima sezione penale) e – nei limiti di cui in motivazione – le
ordinanze del medesimo Tribunale nelle date del 1° ottobre 2001
(prima sezione penale), nonché del 14 luglio, del 9 ottobre 2000
e del 21 novembre 2001 (quarta sezione penale).
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai signori: Annibale MARINI Presidente;
Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco
AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA
Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice;
Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO Giudice; Luigi MAZZELLA
Giudice; Gaetano SILVESTRI Giudice; Sabino CASSESE Giudice;
Maria Rita SAULLE Giudice; Giuseppe TESAURO Giudice
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nei giudizi per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato, sorti a seguito di due ordinanze
del 5 giugno 2000 e del 1° ottobre 2001, nonché della sentenza
del 22 novembre 2003, n. 11069, emesse dal Tribunale di
Milano, prima sezione penale, e di tre ordinanze del 14
luglio 2000, del 9 ottobre 2000, del 21 novembre 2001,
nonché della sentenza del 29 aprile 2003, n. 4688, emesse
dal Tribunale di Milano, quarta sezione penale, promossi
dalla Camera dei deputati con ricorsi notificati il 18
maggio 2005, depositati in cancelleria il 1° giugno 2005
ed iscritti ai numeri 22 e 23 del registro conflitti tra
poteri dello Stato 2005, fase di merito.
|
| |
|
Visti gli atti di costituzione del Senato
della Repubblica nonché gli atti di intervento del deputato
Cesare Previti;
uditi nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 i Giudici relatori
Franco Bile e Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Roberto Nania per la Camera dei deputati e
Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.
|
| |
|
Ritenuto in fatto
|
| |
|
1.1.– Con ricorso depositato l’11 gennaio
2005, la Camera dei deputati ha proposto conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Milano,
prima sezione penale, in ragione e per l’annullamento:
a) dell’ordinanza emessa in data 5 giugno 2000, nell’ambito
del procedimento penale R.G. 879/00 nei confronti del deputato
Cesare Previti, con la quale sono state respinte le eccezioni
relative al dedotto impegno parlamentare dell’imputato
concomitante con l’udienza del 20 settembre 1999, ed è stato
altresì disposto doversi procedere oltre nel dibattimento;
b) dell’ordinanza emessa in data 1° ottobre 2001, nell’ambito
del medesimo procedimento penale, con la quale, relativamente
allo stesso impedimento del predetto imputato, sono state
respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli
atti processuali, tra cui il decreto che ha disposto il
giudizio, ed è stato deciso doversi procedere oltre nel
dibattimento; c) della sentenza pronunciata il 22 novembre
2003, n. 11069, sempre nell’ambito dello stesso procedimento
penale, nei confronti del deputato Cesare Previti, con
la quale è stato implicitamente ribadito, ma senza alcuna
motivazione, quanto stabilito nelle ordinanze del 5 giugno
2000 e del 1° ottobre 2001.
La Camera dei deputati ricorrente chiede che la Corte dichiari «che
non spetta all’autorità giudiziaria, e per essa al Tribunale
di Milano, sezione prima penale, disconoscere nella specie, negandogli
validità, l’impedimento del deputato a partecipare all’udienza
penale per concomitanti impegni parlamentari, così come non le
spetta affermare che l’impedimento non opera non consistendo
i lavori parlamentari di cui si tratta in votazioni o che l’impedimento
non sia stato provato o che comunque il suo mancato riconoscimento
sia rimasto “innocuo”; e che pertanto non le spetta impedire
che il contemperamento tra esigenze del processo ed esigenze
del mandato parlamentare venga realizzato in concreto a seguito
della declaratoria di nullità degli atti compiuti in udienza
nonché del decreto che dispone il giudizio»; e che, conseguentemente,
la Corte annulli gli atti impugnati.
|
| |
|
1.2. – In fatto, la Camera dei deputati
così ricostruisce le vicende processuali in questione.
Con cinque ordinanze, rispettivamente, in data 17 settembre,
20 settembre, 22 settembre, 5 ottobre e 6 ottobre 1999, adottate
nell’ambito di due diversi procedimenti penali, il GUP del Tribunale
di Milano respingeva le rispettive istanze di rinvio dell’udienza – motivate
dalla concomitanza di impegni parlamentari – avanzate dal deputato
Cesare Previti, che in quei procedimenti era imputato. Avverso
tali ordinanze, la Camera dei deputati sollevava conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato, che veniva deciso, in data
6 luglio 2001, con la sentenza n. 225 del 2001, con la quale
la Corte costituzionale annullava le ordinanze emesse dal GUP,
stabilendo che a questo «non spettava […], nell’apprezzare i
caratteri e la rilevanza degli impedimenti addotti dalla difesa
dell’imputato per chiedere il rinvio dell’udienza, affermare
che l’interesse della Camera dei deputati allo svolgimento delle
attività parlamentari, e quindi all’esercizio dei diritti-doveri
inerenti alla funzione parlamentare, dovesse essere sacrificato
all’interesse relativo alla speditezza del procedimento giudiziario».
Nelle more della decisione della Corte, la prima sezione penale
del Tribunale di Milano, cui nel frattempo era stato assegnato
uno dei due procedimenti originariamente incardinati presso il
GUP (R.G. 879/00), con la prima delle ordinanze ora impugnate
(datata 5 giugno 2000) si era pronunciata sul legittimo impedimento
del deputato Cesare Previti a partecipare all’udienza tenutasi
innanzi al GUP in data 20 settembre 1999, asserendo che detto
impedimento non poteva riconoscersi poiché «concerneva non la
partecipazione a votazioni in assemblea, ma ad altri lavori parlamentari».
Successivamente, la medesima sezione del Tribunale di Milano,
a seguito della menzionata sentenza di questa Corte n. 225 del
2001, con la seconda delle ordinanze attualmente impugnate (del
1° ottobre 2001) aveva dichiarato di prendere atto dell’annullamento
della ordinanza del GUP del 20 settembre 1999, ammettendo esplicitamente
che la stessa doveva considerarsi tamquam non esset. Ciò nonostante,
aveva disposto doversi procedere oltre nel dibattimento, rilevando «la
legittimità del mancato rinvio dell’udienza del 20 settembre
1999», e deducendo – oltre alle considerazioni in merito alla
natura dei lavori parlamentari in data 20 settembre 1999 – anche
che la nullità delle attività dibattimentali a causa del disconoscimento
dell’impedimento parlamentare, era comunque «rimasta “innocua”» e
che «l’allegazione dell’impedimento [era] stata manchevole ed
assolutamente inidonea a consentire al giudice quella valutazione
di contemperamento di esigenze che la Corte costituzionale ha
ammonito dover costituire oggetto necessario della valutazione
del giudice».
I medesimi postulati venivano implicitamente fatti propri, senza
alcuna motivazione, anche dalla impugnata sentenza in data 22
novembre 2003, conclusiva del procedimento di primo grado.
|
| |
|
1.3. – Affermata – sulla base della consolidata
giurisprudenza costituzionale – la propria legittimazione
attiva a proporre conflitto di attribuzione e la legittimazione
passiva del Tribunale di Milano, nonché la sussistenza
dei requisiti oggettivi, configurabili quando – sia sotto
forma di vindicatio potestatis, sia sotto forma di conflitto
da menomazione o da interferenza – si controverta in ordine
alla delimitazione della sfera delle attribuzioni di cui
sono titolari i poteri della Stato, la ricorrente sottolinea
anche il suo interesse specifico a proporre il presente
conflitto in ragione del contenuto degli atti impugnati.
Richiamate, infatti, le argomentazioni e la ratio decidendi della
sentenza n. 225 del 2001, osserva nel merito la Camera che, nelle
ordinanze de quibus e nella sentenza, il Tribunale – disattendendo
i precisati canoni di comportamento, derivanti dalla parità di
rango costituzionale degli interessi confliggenti – si è sottratto
in concreto all’obbligo di ponderare e bilanciare le esigenze
processuali con quelle della integrità funzionale del Parlamento
in modo da renderne possibile la coesistenza e da assicurare
così il sereno esercizio da parte del deputato dei diritti-doveri
inerenti alla funzione, accampando mere ragioni di ordine probatorio
sulla attestazione dell’impedimento ed elaborando la non conosciuta
categoria della “innocuità” della illegittimità compiuta dal
giudice.
Secondo la ricorrente, così facendo, il Tribunale di Milano ha
sacrificato, persino più radicalmente di quanto non fosse avvenuto
in precedenza, le sue attribuzioni, compromettendo: a) la libertà di
espletamento del mandato parlamentare, garantita dagli artt.
67 e 68 della Costituzione; b) la posizione di autonomia della
Camera, in violazione degli artt. 64, 68 e 72 Cost. e delle ulteriori
disposizioni costituzionali che vi si correlano; c) il canone
di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., in uno col principio
di leale collaborazione tra poteri dello Stato; d) il giudicato
costituzionale (ex artt. 134, secondo comma, e 137, terzo comma,
Cost.), leso, quest’ultimo, solo dall’ordinanza del 1° ottobre
2001 e dalla sentenza del 22 novembre 2003, successive alla sentenza
n. 225 del 2001.
|
| |
|
1.4. – Ferma restando la suddetta assorbente
censura, la Camera ricorrente denuncia, in termini più specifici,
la portata lesiva delle proprie prerogative derivante:
1) dall’affermazione della irrilevanza del dedotto impedimento,
in quanto concernente «non la partecipazione a votazioni
in assemblea, ma ad altri lavori parlamentari», trattandosi
di assunto contraddetto dalla citata sentenza n. 225 del
2001, che ha sottolineato, ai fini dell’attivazione del
legittimo impedimento, la parità tra le attività che si
svolgono in Parlamento, le quali risultano tutte strettamente
correlate al ruolo che la Camera è chiamata ad assolvere
nel sistema costituzionale, con particolare riguardo agli
artt. 70 e 94 Cost.; 2) dalla argomentazione (svolta nell’ordinanza
del 1° ottobre 2001 e implicitamente fatta propria dalla
sentenza) secondo cui la nullità determinatasi a seguito
della pronunzia della Corte costituzionale sarebbe “innocua” (posto
che nell’udienza cui il deputato in questione non prese
parte «fu svolta unicamente una mera attività interlocutoria» e
non fu adottato alcun provvedimento se non quello di rinvio
ad una successiva udienza), giacché - a prescindere dalla
inesattezza di tale assunto - non è immaginabile che il
canone della coesistenza tra attività giudiziaria e attività parlamentare
non sia governato dalla razionalità costituzionale, sebbene
dal puro caso; 3) dall’affermazione (anch’essa svolta nell’ordinanza
del 1° ottobre 2001 e implicitamente fatta propria dalla
sentenza) secondo la quale l’allegazione dell’impedimento,
non contenendo i dati e la documentazione necessaria ad
attestare l’attualità dell’impedimento stesso, sarebbe
stata «manchevole ed assolutamente inidonea a consentire
al giudice quella valutazione di contemperamento di esigenze» imposta
dalla sentenza n. 225 del 2001, giacché tale documentazione
era costituita dalla convocazione da parte del capogruppo
e non è sostenibile che i rapporti tra deputato e gruppo,
aventi ad oggetto l’attività parlamentare cui i gruppi
sono chiamati a concorrere, si possano relegare in una
dimensione informale o privata, disconoscendosi, in tal
modo, la loro appartenenza all’ordinamento parlamentare;
4) dalla notazione, «dedotta in via allusiva», riguardante
la possibilità per il deputato di essere presente nel corso
della stessa giornata nella sede parlamentare ed in quella
giudiziaria, pur trattandosi di città diverse e lontane,
in quanto simile argomento è già stato reputato come “improbabile” da
questa Corte (sentenza n. 284 del 2004), posto che il principio
di coesistenza tra le due attività in gioco, quella parlamentare
e quella processuale, deve riposare su di una base certa,
qual è appunto quella della compatibile organizzazione
dei tempi processuali indicata dalla giurisprudenza costituzionale;
5) infine, dalla mancata collaborazione informativa opposta
dal Tribunale nel caso specifico, quasi che i criteri fissati
dalla Corte costituzionale debbano valere soltanto pro
futuro e come se, per la lesione in precedenza prodottasi
a carico delle attribuzioni di rango costituzionale della
Camera, altre regole, opposte al canone della leale collaborazione,
possano sanzionare la irretrattabilità della lesione.
|
| |
|
2.1. – Con ordinanza n. 185 del 2005, questa
Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, estendendo
la notifica del ricorso e dell’ordinanza stessa, oltre
che al Tribunale di Milano, prima sezione penale, anche
al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione
costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione
alle questioni di principio da trattare.
|
| |
|
2.2. – La Camera dei deputati ha provveduto
ad effettuare le prescritte notifiche e a depositare tempestivamente
gli atti con la prova delle avvenute notifiche presso la
cancelleria di questa Corte.
|
| |
|
3. – Degli organi destinatari delle suddette
notifiche si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica
chiedendo che «questa Corte voglia riconoscere la fondatezza
dei principi affermati nel ricorso della Camera dei deputati,
in particolare del principio di leale collaborazione fra
i poteri titolari della funzione giurisdizionale e i poteri
titolari della funzione parlamentare, nelle ipotesi in
cui la presenza fisica di un singolo parlamentare sia necessaria
al corretto esercizio di entrambe le funzioni e, conseguentemente,
voglia accogliere il ricorso».
Il Senato ha, in particolare, posto l’accento sulla necessità di
valutare, ai fini dell’impedimento alla partecipazione di un
parlamentare alle udienze penali, il diritto-dovere dello stesso
parlamentare di assolvere al proprio mandato partecipando alle
sedute del ramo del Parlamento di cui è membro, secondo i principi
affermati da questa Corte nella sentenza n. 225 del 2001, poi
ribaditi nelle sentenze n. 263 del 2003 e n. 284 del 2004.
|
| |
|
4.1. – E’ intervenuto in giudizio il deputato
Cesare Previti chiedendo a questa Corte una dichiarazione
di «inottemperanza del Tribunale di Milano alla sentenza
n. 225 del 2001» e, in subordine, che «venga ribadito che
non spetta al giudice privilegiare l’esigenza di speditezza
processuale su quella della funzionalità del Parlamento»,
con conseguente annullamento, in ogni caso, di tutti gli
atti oggetto del conflitto.
|
| |
|
4.2. – Affermata la propria legittimazione
ad intervenire nel presente conflitto (conformemente ai
principi desumibili dagli artt. 26, comma 4, e 4 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
oltre che dagli artt. 24 e 111 Cost. e 6 della Convenzione
europea per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali),
nel merito il deputato Previti deduce che – diversamente
da quanto sostenuto dal Tribunale di Milano – l’annullamento
delle ordinanze da parte di questa Corte «riguarda non
soltanto il GUP che le ha adottate, ma il Giudice del processo
in cui il conflitto è sorto» e, cioè, anche il Tribunale
davanti al quale il processo è proseguito. Pertanto, gli
atti procedimentali annullati non possono più essere rimessi
in discussione, poiché altrimenti si realizzerebbe una
sostanziale inottemperanza alla decisione della Corte.
Per il resto l’interveniente fa integralmente proprie le deduzioni
della Camera aggiungendo soltanto che l’affermazione del Tribunale
di Milano in merito alla pretesa violazione, da parte dell’imputato,
dell’onere probatorio relativo all’impedimento parlamentare sarebbe,
oltre che infondata, basata su un principio inammissibile, in
quanto «nell’ambito dei conflitti tra poteri il principio di
collaborazione che deve informare il reciproco rapporto esclude
[…] che uno dei poteri possa esimersi dall’obbligo collaborativo
trincerandosi dietro il mancato assolvimento di oneri che gravano
su altri soggetti diversi dai poteri».
|
| |
|
5.1. – Con altro ricorso depositato sempre
l’11 gennaio 2005, la Camera dei deputati ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti
del Tribunale di Milano, quarta sezione penale, in ragione
e per l’annullamento delle ordinanze in data 14 luglio
2000, 9 ottobre 2000, 21 novembre 2001 e della sentenza
in data 29 aprile - 5 agosto 2003, n. 4688/03, rispettivamente
emesse nel corso e in conclusione dei procedimenti penali
riuniti R.G. n. 1600/00 e n. 7928/01, a carico, tra gli
altri, del deputato Cesare Previti.
Nelle menzionate ordinanze sono state respinte le eccezioni avanzate
dalla difesa del deputato di nullità – in ragione dell’impedimento
del parlamentare a partecipare alle udienze del 17 e 22 settembre
1999, 5 e 6 ottobre 1999 – dei relativi atti nonché del decreto
che dispone il giudizio. Nella sentenza sono state richiamate
e ribadite, in sede di esame delle questioni processuali, le
determinazioni contenute nelle impugnate ordinanze.
In particolare: a) nell’ordinanza in data 14 luglio 2000 il Tribunale
ha escluso che l’impedimento dedotto potesse considerarsi ritualmente
provato, ritenendo che gli avvisi di convocazione a firma del
capogruppo parlamentare del partito Forza Italia (di appartenenza
del deputato Previti), depositati nell’ambito dell’udienze in
argomento, non fossero documenti idonei a comprovare la sussistenza
e la effettività dell’impedimento dell’imputato in relazione
alle sedute della Camera concomitanti con le udienze. Il Tribunale
ha, inoltre, aggiunto che, in base al testo dell’art. 420 del
codice di procedura penale vigente all’epoca dello svolgimento
delle udienze di cui si tratta, al legittimo impedimento veniva
attribuita rilevanza solo ai fini delle prima udienza di costituzione
delle parti e non per le udienze successive, quali sono quelle
in argomento; b) nella ordinanza del 9 ottobre del 2000, il Tribunale – pur
dando atto che all’udienza del 13 novembre 1999 era stata depositata
la documentazione ufficiale della Camera dei deputati dalla quale
risultava la presenza in aula del deputato Previti nei giorni
considerati – riteneva tardiva la suddetta allegazione e confermava
le conclusioni raggiunte nel proprio precedente provvedimento
di cui riproduceva le argomentazioni; c) nell’ordinanza del 21
novembre 2001 lo stesso Tribunale – preso atto dell’annullamento
delle ordinanze in data 17 settembre, 20 settembre, 22 settembre,
5 ottobre e 6 ottobre 1999 emesse dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell’udienza
preliminare, disposto da questa Corte con la sentenza n. 225
del 2001 – disponeva che dovesse ugualmente procedersi oltre
nel dibattimento, sul presupposto che l’annullamento delle suddette
ordinanze non potesse riverberarsi sul decreto di rinvio a giudizio
e sugli altri atti del dibattimento, in quanto doveva ritenersi
che, per motivi diversi da quelli censurati da questa Corte,
il GUP avesse comunque proceduto legittimamente in assenza dell’imputato,
il cui diritto di difesa non era stato violato; d) nella sentenza
n. 4688 del 2003, il Tribunale, come si è detto, richiamava e
ribadiva le medesime argomentazioni.
La ricorrente chiede che questa Corte dichiari che non spetta
all’autorità giudiziaria e, per essa, al Tribunale di Milano,
quarta sezione penale: a) «disconoscere nella specie, negandogli
validità, l’impedimento del deputato a partecipare alle udienze
penali per concomitanti impegni parlamentari»; b) «affermare
che l’impedimento stesso non sia stato provato o lo sia stato
tardivamente»; c) «impedire che il contemperamento tra esigenze
del processo ed esigenze dell’attività parlamentare venga realizzato
in concreto a seguito della declaratoria di nullità degli atti
compiuti in tali udienze nonché del decreto che dispone il giudizio».
Conseguentemente la Camera richiede che questa Corte annulli
gli atti processuali che hanno dato origine al presente conflitto.
|
| |
|
5.2. – Quanto all’ammissibilità del conflitto,
la ricorrente, dopo aver affermato la propria legittimazione
attiva e quella passiva del Tribunale di Milano, quarta
sezione penale, osserva che nessun dubbio può nutrirsi
neppure in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi
del conflitto di attribuzione, posto che questa Corte è chiamata
a stabilire se, mediante i provvedimenti giurisdizionali
in argomento, si sia illegittimamente inciso sulle attribuzioni
della Camera, con particolare riferimento alle disposizioni
costituzionali poste a tutela della indipendenza, autonomia
e integrità della stessa nonché di quelle che presidiano
il libero esercizio del mandato rappresentativo. Per quel
che riguarda l’interesse a ricorrere, la Camera sottolinea
che, negli atti di cui si tratta, è stato del tutto omesso – o
comunque è stato effettuato con esito irragionevole e inadeguato – il
bilanciamento, allo scopo di renderle compatibili, tra
le esigenze del processo e quelle connesse all’attività parlamentare,
oltretutto dopo che tale tipo di bilanciamento era stato
espressamente prescritto da questa Corte nella sentenza
n. 225 del 2001, nella quale si è posto l’accento anche
sulla pubblicità degli atti e dei lavori parlamentari e
sulla conseguente praticabilità del relativo riscontro,
se del caso, da parte dello stesso giudice procedente,
onde scongiurare la concomitanza delle udienze penali con
i lavori parlamentari.
Altrettanto chiaro sarebbe l’interesse della ricorrente a vedere
stigmatizzata l’affermazione, reiterata nei provvedimenti stessi,
sulla inidoneità della prova dell’impedimento addotta dal deputato
Previti in quanto tale affermazione sarebbe lesiva sia della
posizione del deputato sia di quella della Camera nel suo complesso,
oltre a violare il principio di leale collaborazione tra poteri
dello Stato.
|
| |
|
5.3. – Quanto al merito, la Camera sostiene
che i provvedimenti da cui è sorto il presente conflitto
incorrono nei medesimi vizi ravvisati da questa Corte nella
citata sentenza n. 225 del 2001 e nelle successive sentenze
n. 263 del 2003 e n. 284 del 2004, dalle quali si desume
il principio secondo cui l’obbligo, imposto dal sistema
costituzionale delle attribuzioni, della ponderazione tra
esigenze processuali ed esigenze della funzione parlamentare,
a fronte dell’allegazione del relativo impedimento da parte
del parlamentare sottoposto a procedimento penale, è immanente
in ogni attività del giudice. Questi, pertanto – a meno
che contesti, in ipotesi, la stessa veridicità della allegazione – non
vi si può sottrarre facendo semplicemente riferimento a
ragioni di ordine probatorio.
Per quel che riguarda, specificamente, gli effetti della citata
sentenza n. 225 del 2001 rispetto all’attuale conflitto, la Camera – dopo
aver rilevato che le due ordinanze del 14 luglio e del 9 ottobre
2000 dovrebbero considerarsi automaticamente travolte da tale
sentenza «in virtù del petitum di cui al ricorso introduttivo» – osserva
che, per l’ordinanza del 21 novembre 2001 e per la sentenza n.
4688 del 2003 (successive alla suddetta pronuncia), si pone l’ulteriore
vizio della violazione del giudicato costituzionale che non può non
ridondare in lesione delle attribuzioni della Camera, da quel
medesimo giudicato riconosciute in base agli stessi principi
e disposizioni costituzionali che fanno da sfondo al presente
conflitto. Ed altrettanto lesiva, con riferimento a tutti gli
atti attualmente in contestazione, si appalesa l’affermazione
secondo la quale l’impedimento parlamentare, in base alle norme
processuali da applicare nella specie, avrebbe potuto assumere
rilievo solo in riferimento alla prima udienza di costituzione
delle parti e non con riguardo alle udienze successive, quali
sono quelle di cui si controverte.
Pertanto, la ricorrente ritiene che il Tribunale di Milano, quarta
sezione penale, nel fare applicazione delle regole processuali
in modo tale da non consentire una equilibrata realizzazione
della necessaria coesistenza tra processo e attività parlamentare,
abbia sacrificato, persino più radicalmente di quanto non fosse
avvenuto in precedenza ad opera del GUP, le attribuzioni della
Camera, compromettendo la libertà di espletamento del mandato
parlamentare (garantita dagli artt. 67 e 68 Cost.), violando
gli artt. 64, 68 e 72 Cost. e le ulteriori disposizioni costituzionali
ad esse correlate su cui si fonda la posizione di autonomia della
Camera, non rispettando, altresì, né l’art. 3 Cost. con il canone
di ragionevolezza da esso consacrato né il principio di leale
collaborazione tra poteri dello Stato più volte richiamato da
questa Corte (v. sentenze n. 231 del 1975, n. 379 del 1992 e
n. 403 del 1994).
|
| |
|
5.4. – Ferma restando la suddetta assorbente
censura, la Camera sviluppa ulteriori argomenti critici
in merito all’affermazione, contenuta negli atti di cui
si tratta, sul carattere «informale» e quindi inidoneo
a fornire la prova del legittimo impedimento degli avvisi
di convocazione a firma del capogruppo parlamentare di
Forza Italia.
Al riguardo la ricorrente – dopo aver precisato che, per quanto
attiene all’udienza del 17 settembre 1999 (presa in considerazione,
in aggiunta delle altre, dalla sola ordinanza del 21 novembre
2001), pur non trattandosi di impegno per votazione, comunque è stata
depositata unitamente alla comunicazione del capogruppo anche
la conforme documentazione della Camera relativa al calendario
dei lavori per il periodo tra il 14 settembre ed il 1° ottobre
1999 – sottolinea che è inimmaginabile che possa disconoscersi
l’appartenenza all’ordinamento parlamentare dei rapporti tra
deputato e gruppo aventi ad oggetto l’attività parlamentare e
quindi negarsi il carattere di atti parlamentari anche delle
informative del capogruppo e la relativa idoneità probatoria
a comprovare l’impedimento.
Conseguentemente, la Camera si sofferma a contestare l’assunto
del Tribunale – ritenuto in contrasto con gli artt. 54, 64, 68
e 72 Cost. – secondo il quale la prova dell’effettiva partecipazione
del deputato allo svolgimento dei lavori parlamentari avrebbe
dovuto essere fornita attraverso il tempestivo deposito dell’ordine
del giorno ufficiale della Camera, indicante gli orari delle
votazioni, accompagnato da una certificazione idonea ad attestare
l’effettiva presenza dell’imputato in aula al fine di esercitare
il diritto di voto. Tale affermazione, infatti, sarebbe il frutto
di una inadeguata e irragionevole ponderazione del rapporto tra
esigenze processuali ed esigenze dell’attività parlamentare in
quanto, non essendo previste procedure per verificare la presenza
in aula dei singoli deputati all’inizio o nel corso delle sedute,
il deputato può fornire la relativa documentazione solo ex post
tramite i resoconti stenografici (come, nella specie, è stato
fatto con l’allegazione del resoconto della seduta dell’aula
n. 614, in data 29 ottobre 1999), i quali, peraltro, non consentono
di fornire la prova della presenza dei deputati che, pur trovandosi
nell’aula, non prendano parte alle votazioni ovvero non intervengano
nella discussione. Ne consegue che la suindicata richiesta probatoria – peraltro
avanzata «ora per allora» facendo riferimento ad adempimenti
mai richiesti dal GUP – si sarebbe tradotta in una limitazione
della libertà di esercizio della funzione parlamentare, perché inequivocabilmente
diretta a spingere il deputato ad optare per la presenza in udienza.
Inoltre il Tribunale, avendo escluso la configurabilità a carico
del GUP dell’onere di attivarsi per avere certezza, nei termini
descritti, dell’effettivo assolvimento dell’attività parlamentare
dedotta quale impedimento (con la eventuale richiesta di riscontri
da parte della Camera), avrebbe altresì violato il canone di
leale collaborazione tra poteri dello Stato. Canone che lo stesso
Tribunale, sempre nell’ambito del medesimo processo, ha invece
rispettato in una ordinanza dell’11 maggio 2000 e in una missiva
inviata da parte del Presidente del collegio alla Camera e pervenuta
il 26 ottobre 2001, nelle quali sono stati richiesti – e prontamente
ottenuti – riscontri sull’andamento dei lavori della Camera stessa
onde coordinare la programmazione delle udienze penali con l’attività parlamentare.
|
| |
|
6.1. – La Corte, con ordinanza n. 186 del
2005, ha dichiarato ammissibile il conflitto estendendo
la notifica del ricorso e dell’ordinanza stessa, oltre
che al Tribunale di Milano, quarta sezione penale, anche
al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione
costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione
alle questioni di principio da trattare.
|
| |
|
6.2. – La Camera dei deputati ha provveduto
ad effettuare le prescritte notifiche e a depositare tempestivamente
gli atti con la prova delle avvenute notifiche presso la
cancelleria di questa Corte.
|
| |
|
7. – Degli organi destinatari delle suddette
notifiche si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica
svolgendo motivazioni e formulando conclusioni identiche
a quelle contenute nella memoria di costituzione depositata
nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla
Camera dei deputati con ricorso iscritto al n. 22 del registro
confitti 2005.
|
| |
|
8. – E’ intervenuto il deputato Cesare Previti
con una memoria anch’essa di contenuto identico a quello
dell’atto di intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione
promosso dalla Camera dei deputati con ricorso iscritto
al n. 22 del registro conflitti 2005.
|
| |
|
9. – Nell’imminenza dell’udienza, la Camera
dei deputati ha depositato, in entrambi i giudizi, memorie
illustrative in cui ribadisce le argomentazioni svolte
nei ricorsi ed insiste per l’accoglimento dei conflitti.
|
| |
|
10.1. – Anche il Senato della Repubblica
ha depositato ampie memorie illustrative, concludendo anch’esso
per l’accoglimento dei ricorsi.
Confermata la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi
di ammissibilità dei conflitti, il Senato richiama quei principi
fondamentali già invocati, a tutela dell'autonomia del Parlamento
e dei corretti rapporti tra i poteri dello Stato, nel precedente
giudizio concluso dalla sentenza n. 225 del 2001, che, in estrema
sintesi esso individua: a) nel principio di autonomia parlamentare,
in relazione alla capacità delle singole Camere di regolare i
meccanismi di formazione della loro volontà, organizzando i tempi
dei lavori e fissando i presupposti per il regolare svolgimento
delle sedute, senza interferenze derivanti dall'esercizio di
attribuzioni costituzionali di altri organi; b) nel principio
di autonomia di ciascuna Camera, in relazione alle lesioni o
ai condizionamenti subiti dai singoli parlamentari che ne fanno
parte, con particolare riferimento al diritto-dovere del parlamentare
di partecipare alle sedute, consentendo la formazione dei quorum
strutturali e funzionali richiesti per la validità delle deliberazioni;
c) nel principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato,
come metodo di perfezionamento del tessuto costituzionale, capace
di garantire 1'effettiva valorizzazione delle attribuzioni costituzionali
affidate alle Camere e delle attribuzioni costituzionali affidate
agli organi giurisdizionali.
|
| |
|
10.2. – Sulla scorta di tali principi, il
Senato – con riferimento al conflitto proposto nei confronto
del Tribunale di Milano, prima sezione penale – contesta
innanzitutto la tesi sostenuta nelle impugnate decisioni,
secondo cui il legittimo impedimento non poteva essere
riconosciuto in quanto concerneva non la partecipazione
a votazioni in assemblea ma ad altri lavori parlamentari,
poiché la stessa sentenza n. 225 del 2001 ha escluso la
possibilità di effettuare una distinzione tra i diversi
aspetti dell’attività parlamentare, tutti riconducibili
egualmente ai diritti e doveri funzionali degli organi
rappresentativi e ha, quindi, ritenuto che la valutazione
sull'importanza o meno delle attività parlamentari che
devono essere svolte non vada affidata al giudice ordinario,
ma debba essere lasciata alla libertà del parlamentare,
garantita dal sistema di principi che esprimono l'autonomia
delle Camere.
Il Senato condivide, poi, l’assunto della Camera secondo cui
l'assenza di una corretta ponderazione non può costituire una
illegittimità “innocua”, equivalendo ciò ad una sostanziale violazione
del giudicato costituzionale, giacché, anche in sede di conflitto
tra poteri, la statuizione che lo risolve – per non risultare
una inutile enunciazione di principio – deve essere osservata
dalle parti in giudizio; comunque, la mancata partecipazione
all’udienza del deputato sottoposto a procedimento penale realizza
di per sé una lesione del diritto di difesa, che non permette
di individuare a posteriori la rilevanza o meno delle attività processuali
svolte nell'udienza alla quale l'imputato non ha potuto partecipare.
Quanto, poi, alla sufficienza della documentazione prodotta al
fine di provare l’attività parlamentare, il Senato rileva che – attesa
la piena riconducibilità alle attività parlamentari delle comunicazioni
effettuate dal capogruppo nei confronti dei deputati appartenenti
al gruppo parlamentare – la leale collaborazione tra i poteri
dello Stato avrebbe potuto suggerire al giudice un agevole diretto
controllo sugli atti pubblici della Camera dell’affermazione
formulata dall'imputato.
|
| |
|
10.3. – Con riferimento al conflitto proposto
nei confronti del Tribunale di Milano, quarta sezione penale,
il Senato pone, in particolare, l’accento sul fatto che
i giudici si sono sottratti all’obbligo (derivante dal
principio di leale collaborazione) di effettuare il bilanciamento
tra esigenze processuali ed esigenze di rispetto dell’integrità funzionale
del Parlamento, specificamente imposto dalla sentenza n.
225 del 2001.
Infine, per quel che riguarda l’argomento – sviluppato nei provvedimenti
impugnati – secondo cui (in base al combinato disposto degli
artt. 420 e 486 cod. proc. pen. nel testo vigente prima dell’entrata
in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479) l’impedimento
parlamentare avrebbe assunto rilievo nell’ambito dell’udienza
preliminare solo con riguardo alla prima udienza di costituzione
delle parti e non per le udienze successive (quali sono quelle
di cui si tratta), il Senato afferma di condividere l’opinione
espressa nel ricorso dalla Camera dei deputati in base alla quale «una
simile impostazione implica l’affermazione del principio opposto
a quello affermato dalla giurisprudenza costituzionale e, cioè,
quello secondo cui l’organo giudicante non può, in nessun caso,
limitare solo ad alcune fasi del processo l’applicazione del
principio costituzionale dell’equilibrata coesistenza tra esigenze
di giustizia e del processo penale ed esigenze di autonomia e
libertà nello svolgimento delle attività parlamentari».
|
| |
|
Considerato in diritto
|
| |
|
1. – Con i ricorsi indicati in epigrafe,
la Camera dei deputati ha proposto due conflitti di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti rispettivamente della
prima e della quarta sezione penale del Tribunale di Milano,
in riferimento a provvedimenti adottati nell’ambito procedimenti
penali in cui è imputato, tra gli altri, il deputato Cesare
Previti.
Il conflitto iscritto al n. 22 del 2005 riguarda le ordinanze
emesse in data 5 giugno 2000 e 1° ottobre 2001 e la sentenza
pronunciata il 22 novembre 2003, n. 11069/03. Rispetto a tali
provvedimenti, la Camera dei deputati chiede che la Corte dichiari «che
non spetta all’autorità giudiziaria, e per essa al Tribunale
di Milano, sezione prima penale, disconoscere nella specie, negandogli
validità, l’impedimento del deputato a partecipare all’udienza
penale per concomitanti impegni parlamentari, così come non le
spetta affermare che l’impedimento non opera non consistendo
i lavori parlamentari di cui si tratta in votazioni o che l’impedimento
non sia stato provato o che comunque il suo mancato riconoscimento
sia rimasto “innocuo”; e che pertanto non le spetta impedire
che il contemperamento tra esigenze del processo ed esigenze
del mandato parlamentare venga realizzato in concreto a seguito
della declaratoria di nullità degli atti compiuti in udienza
nonché del decreto che dispone il giudizio». Conseguentemente
la ricorrente chiede altresì che la Corte annulli gli atti impugnati.
A sua volta il conflitto iscritto al n. 23 del 2005 concerne
le ordinanze emesse in data 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e
21 novembre 2001, nonché la sentenza pronunciata il 29 aprile
2003 n. 4688/03. La ricorrente chiede che questa Corte dichiari
che non spetta all’autorità giudiziaria e, per essa, al Tribunale
di Milano, quarta sezione penale: a) «disconoscere nella specie,
negandogli validità, l’impedimento del deputato a partecipare
alle udienze penali per concomitanti impegni parlamentari»; b) «affermare
che l’impedimento stesso non sia stato provato o lo sia stato
tardivamente»; c) «impedire che il contemperamento tra esigenze
del processo ed esigenze dell’attività parlamentare venga realizzato
in concreto a seguito della declaratoria di nullità degli atti
compiuti in tali udienze nonché del decreto che dispone il giudizio».
Conseguentemente la Camera richiede che questa Corte annulli
anche questi provvedimenti.
|
| |
|
2. – I due giudizi per conflitto devono
essere riuniti, perché pongono questioni in gran parte
analoghe.
I ricorsi sono parzialmente fondati.
|
| |
|
3. – Questa Corte è stata più volte chiamata
a risolvere conflitti di attribuzione del tipo di quelli
proposti con i ricorsi in esame. In particolare con la
sentenza n. 225 del 2001 la Corte, decidendo un conflitto
proposto dalla Camera dei deputati, ha annullato talune
ordinanze emesse dal giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Milano nel corso degli stessi processi nel
cui ambito sono successivamente intervenuti i provvedimenti
oggetto dei presenti conflitti (concernenti le medesime
situazioni processuali cui si riferivano gli atti annullati).
Con la citata sentenza, la Corte ha affermato che la posizione
dell'imputato membro del Parlamento di fronte alla giurisdizione
penale non è assistita da speciali garanzie costituzionali, salvo
quelle (estranee al caso di specie) stabilite dell'art. 68 della
Costituzione, per cui – al di fuori di queste tassative ipotesi – per
l'imputato parlamentare operano le generali regole del processo,
con le relative sanzioni e gli ordinari rimedi processuali.
La Corte ha anche rilevato che – ove l’imputato, come nel caso
in esame, deduca di essere impedito ad intervenire all’udienza
dovendo esercitare il suo diritto–dovere di partecipare ai lavori
parlamentari – fra l’esigenza di speditezza dell’attività giurisdizionale
e quella di tutela delle attribuzioni parlamentari, aventi entrambe
fondamento costituzionale, si può determinare un’interferenza
suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionali di
un soggetto estraneo al processo penale e, in particolare, sull’interesse
della Camera di appartenenza a che ciascuno dei suoi componenti
sia libero di regolare la propria partecipazione ai lavori parlamentari
nel modo ritenuto più opportuno.
Pertanto, il giudice non può limitarsi ad applicare le regole
generali del processo in tema di onere della prova del legittimo
impedimento dell’imputato, incongruamente coinvolgendo un soggetto
costituzionale estraneo al processo stesso, ma (come la Corte
ha rilevato) ha l’onere di programmare il calendario delle udienze
in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli
organi parlamentari.
|
| |
|
4. – Dalla distinzione fra i due giudizi – e
in particolare dal rilievo che in quello per conflitto
la Corte è chiamata esclusivamente a decidere in ordine
alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali
della Camera, ad opera dei provvedimenti impugnati (così la
citata sentenza n. 225 del 2001) – discende direttamente
l’inammissibilità degli interventi spiegati avanti a questa
Corte dal parlamentare assoggettato a processo penale.
Del resto il principio generale secondo cui nel giudizio
per conflitto la legittimazione spetta soltanto agli organi
dei poteri confliggenti subisce un’unica deroga quando
(ma non è il caso di specie) l’esito di tale giudizio possa
definitivamente pregiudicare le posizioni di un soggetto
ad esso estraneo (cfr. sentenza n. 342 del 2004).
D’altro canto il prosieguo del giudizio penale – dopo l’annullamento,
da parte di questa Corte, delle ordinanze del giudice dell’udienza
preliminare – sotto nessun profilo può considerarsi come “giudizio
di ottemperanza” del giudicato costituzionale, ostando a tale
configurazione le differenze oggettive e soggettive esistenti
fra il processo costituzionale e quello penale.
|
| |
|
5. – I provvedimenti impugnati con i due
ricorsi devono essere esaminati alla luce dei principi
appena enunciati.
|
| |
|
6. – Con il ricorso iscritto al n. 22 del
2005, la Camera dei deputati ha, come detto, impugnato
le ordinanze rese dalla prima sezione penale del Tribunale
di Milano il 5 giugno 2000 e il 1° ottobre 2001 e la sentenza
pronunciata il 22 novembre 2003.
|
| |
|
7. – La prima delle citate ordinanze – emessa
in pendenza del giudizio per conflitto deciso dalla sentenza
n. 225 del 2001 – ha rigettato le eccezioni relative al
dedotto impegno parlamentare dell’imputato, concomitante
con l’udienza del 20 settembre 1999.
Il Tribunale ha ritenuto la non assolutezza dell’impedimento
in quanto esso «concerneva non la partecipazione a votazioni
in assemblea, ma ad altri lavori parlamentari».
Con tale ordinanza il giudice ha menomato le attribuzioni del
Parlamento che – come questa Corte ha già affermato con la sentenza
n. 225 del 2001 – hanno tutte, in linea di principio, pari dignità e
non tollerano distinzioni «fra diversi aspetti dell’attività del
parlamentare, tutti riconducibili ugualmente ai suoi diritti
e doveri funzionali». Si deve quindi dichiarare che non spettava
all’autorità giudiziaria formulare nella motivazione queste affermazioni.
|
| |
|
8. – Con l’ordinanza del 1° ottobre 2001 – emessa
dopo la sentenza n. 225 del 2001 che aveva annullato l’ordinanza
resa dal giudice dell'udienza preliminare in data 20 settembre
1999 – il Tribunale ha rigettato l’istanza proposta dagli
imputati per ottenere la “rimozione automatica” di tutti
gli atti processuali compiuti nell’udienza tenuta in quella
data e nelle successive, tra cui il decreto che aveva disposto
il giudizio.
L’ordinanza si fonda su due distinti profili di motivazione.
Con il primo il Tribunale ha negato che la nullità dell’ordinanza
del 20 settembre 1999 si sia estesa agli atti processuali posteriori,
in considerazione della natura e della rilevanza delle attività svoltesi
in quell’udienza, onde ogni “effetto diffusivo” si era definitivamente
interrotto.
Con il secondo ordine di argomentazioni invece il Tribunale – sulla
premessa di fatto che l’imputato aveva ritenuto di provare l’impedimento
con la produzione della lettera di convocazione alla Camera del
capo del gruppo parlamentare di appartenenza – ha ritenuto tale
allegazione «manchevole ed assolutamente inidonea a consentire
al giudice [dell’udienza preliminare] quella valutazione di contemperamento
di esigenze che la Corte costituzionale ha ammonito dover costituire
oggetto necessario della valutazione del giudice».
Sotto il primo profilo il giudice ha adottato una motivazione
di tipo processuale, il cui sindacato compete esclusivamente
al giudice del processo penale.
Il secondo profilo merita le censure mosse dalla ricorrente,
perché il giudice – pur in presenza di una situazione di potenziale
conflitto con le attribuzioni costituzionali della Camera, soggetto
estraneo al giudizio penale – si è limitato a far riferimento
ad una motivazione di tipo processuale senza tenere adeguatamente
conto di tali attribuzioni. Si deve quindi dichiarare che non
spettava all’autorità giudiziaria formulare nella motivazione
le affermazioni di cui sopra.
|
| |
|
9. – La sentenza del 22 novembre 2003, che
ha concluso il giudizio di primo grado, non contiene alcuna
autonoma valutazione dell’impedimento, né affermazioni
lesive delle prerogative del Parlamento.
|
| |
|
10. – Con il ricorso iscritto al n. 23 del
2005 la Camera dei deputati ha impugnato le ordinanze rese
dalla quarta sezione penale del Tribunale di Milano nelle
date del 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001
e la sentenza del 29 aprile 2003.
|
| |
|
11. – Le prime due ordinanze sono state
emesse in pendenza del giudizio per conflitto deciso dalla
sentenza n. 225 del 2001.
Con l’ordinanza del 14 luglio 2000, il Tribunale ha rigettato
una pluralità di eccezioni di nullità sollevate dalle difese
e tra esse quella relativa alla nullità del decreto che aveva
disposto il giudizio, conseguente al mancato rilievo dell’impedimento
assoluto a comparire dedotto dall’imputato per impegni parlamentari
concomitanti con l’udienza preliminare nei giorni 22 settembre
e 5 e 6 ottobre 1999.
Anche in questo caso il Tribunale ha adottato un duplice ordine
di motivazioni.
In primo luogo ha ritenuto che spettava all’imputato fornire
la piena prova dell’impedimento; che il giudice non aveva alcun
dovere di attivarsi per conseguirla; che la lettera di convocazione
del capo del gruppo parlamentare di appartenenza non aveva alcun
valore di prova; e che la prova doveva concernere non solo la
programmazione dei lavori parlamentari per un certo giorno, ma
anche l’effettiva partecipazione dell’imputato ai lavori comportanti
votazioni.
Tali affermazioni meritano le censure prospettate dalla ricorrente,
per le stesse ragioni già illustrate a proposito dei provvedimenti
della prima sezione, sopra esaminati. Deve aggiungersi, relativamente
al rilievo concernente la partecipazione ai lavori parlamentari,
che essa in realtà può assumere connotati diversi, secondo le
particolarità delle circostanze, e sostanziarsi anche nella decisione
di non votare. Si deve quindi dichiarare che non spettava all’autorità giudiziaria
formulare nella motivazione le affermazioni di cui sopra.
In secondo luogo il Tribunale ha affermato che l’art. 420 del
codice di procedura penale, nel testo vigente prima dell’entrata
in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, richiamando soltanto
i primi due commi dell’art. 486 cod. proc. pen. e non anche il
terzo, attribuiva rilevanza al legittimo impedimento dell’imputato
a comparire solo con riguardo alla prima udienza, ipotesi non
ricorrente nella specie.
Poiché il giudice ha adottato una motivazione di tipo processuale,
valgono al riguardo le considerazioni svolte a proposito del
primo profilo di motivazione dell’ordinanza del 1° ottobre 2001
(retro, § 8).
|
| |
|
12. – Con l’ordinanza del 9 ottobre 2000
il Tribunale ha respinto l’istanza di revoca del precedente
provvedimento, proposta dalla difesa ancora al fine di
ottenere la dichiarazione di nullità del decreto che ha
disposto il giudizio. Il giudice – confermata la validità delle
argomentazioni svolte nella prima ordinanza – ha affermato
che, ai fini della prova del legittimo impedimento, «sarebbe
stato sufficiente documentare, in esordio di udienza, l’esistenza
di una convocazione attraverso la documentazione ufficiale
della Presidenza della Camera di appartenenza e successivamente
mediante ulteriore comunicazione, anche via fax, idonea
ad attestare la presenza dell’istante quanto meno all’inizio
della seduta parlamentare».
Anche a queste argomentazioni si attagliano i rilievi prima esposti
a proposito del secondo profilo di motivazione dell’ordinanza
del 1° ottobre 2001 (retro, § 8), con la conseguente dichiarazione
che non spettava all’autorità giudiziaria di formularle nella
motivazione.
|
| |
|
13. – L’ordinanza del 21 novembre 2001 è stata
emessa sulla richiesta di dichiarare la nullità del decreto
che ha disposto il giudizio «in esecuzione della sentenza
della Corte costituzionale n. 225 del 4 luglio 2001».
Il Tribunale – che, in applicazione della suddetta sentenza,
ha preso in considerazione anche l’udienza tenutasi il 17 settembre
1999 – ha rigettato l’istanza sulla base di una pluralità di
linee argomentative. In primo luogo ha individuato la portata
del giudicato costituzionale formatosi con la pronunzia sul conflitto
di attribuzione, sottolineandone i limiti soggettivi ed oggettivi,
in particolare quelli concernenti la sua incidenza sul processo
penale. Inoltre ha confermato la tesi, sopra sintetizzata, dell’ininfluenza
dell’impedimento dell’imputato nelle udienze successive alla
prima. Infine ha ripreso, ulteriormente sviluppandoli, gli argomenti
relativi alle modalità di acquisizione della prova dell’impedimento
e all’oggetto di essa.
Per i primi due profili, con i quali il giudice ha adottato una
motivazione di tipo processuale, valgono le considerazioni svolte
a proposito del primo ordine di argomentazioni dell’ordinanza
del 1° ottobre 2001 (retro, § 8); per il terzo vale invece quanto
detto nello stesso paragrafo, circa la non spettanza al medesimo
giudice di formulare tali affermazioni nella motivazione.
|
| |
|
14. – Per quanto riguarda la sentenza del
29 aprile 2003, basta rilevare che essa si limita a richiamare
le precedenti ordinanze e non contiene alcuna nuova, autonoma
valutazione delle situazioni oggetto del conflitto.
|
| |
|
15. – Da ultimo occorre stabilire quali
provvedimenti la Corte debba adottare in conseguenza della
rilevata non spettanza al giudice di formulare le affermazioni
lesive delle attribuzioni costituzionali della Camera dei
deputati.
Al riguardo, la citata sentenza n. 225 del 2001 ha fatto seguire
alla dichiarazione di non spettanza l’annullamento delle ricordate
ordinanze del Giudice dell'udienza preliminare, motivate nel
modo sopra indicato, ma – pur essendo il processo proseguito – non
ha reso alcun provvedimento nei confronti di altri atti processuali.
La sentenza n. 263 del 2003, resa in analogo conflitto, ha poi
chiarito che «alla constatazione dell’avvenuta lesione consegue
l’annullamento del provvedimento impugnato, fermo restando che
spetterà alle competenti autorità giurisdizionali investite del
processo (essendosi questo nel frattempo concluso in primo grado)
valutare le eventuali conseguenze di tale annullamento sul piano
processuale» (v. anche la sentenza n. 284 del 2004).
Pertanto, gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza
devono limitarsi ai provvedimenti, o alle parti di essi, che
siano stati riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del giudizio
costituzionale per conflitto di attribuzione.
Queste premesse comportano anzitutto che l’ordinanza emessa dal
Tribunale di Milano in data 5 giugno 2000 deve essere annullata
nella sua totalità, essendo sorretta da una motivazione costituita
esclusivamente dalle affermazioni lesive.
Invece le altre ordinanze prima esaminate sono fondate su distinte
linee argomentative, taluna delle quali di tipo processuale e
quindi estranee al giudizio per conflitto di attribuzione. La
pronunzia caducatoria deve essere quindi limitata alle parti
di cui è stata affermata la lesività, secondo le considerazioni
dianzi svolte. Spetterà poi al giudice penale rilevare, alla
stregua delle norme che disciplinano il processo, l’eventuale
esistenza di ulteriori effetti derivanti dai vizi accertati.
Nessuna pronunzia di annullamento deve essere emessa da questa
Corte nei confronti delle sentenze, non essendo esse affette
da vizi rilevabili in sede di conflitto di attribuzione.
|
| |
|
PER QUESTI MOTIVI
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi;
dichiara inammissibili gli interventi;
dichiara – in parziale accoglimento dei ricorsi – che non spettava
all’autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Milano,
nell’apprezzare la prova e i caratteri dell’impedimento dell’imputato
parlamentare a comparire alle udienze tenute dal Giudice dell’udienza
preliminare di quel Tribunale nei giorni 17, 20 e 22 settembre,
5 e 6 ottobre 1999, per la concomitanza con lavori della Camera
di appartenenza, affermare:
a) che il Giudice dell’udienza preliminare non aveva alcun obbligo
di attivarsi per acquisire la prova dell’impedimento e che era
a tal fine irrilevante la lettera di convocazione del capo del
gruppo parlamentare;
b) che sussiste impedimento soltanto quando in Parlamento siano
previste votazioni e sia provata l’effettiva presenza dell’imputato
ai lavori parlamentari;
annulla l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 5 giugno
2000 (prima sezione penale) e – nei limiti di cui in motivazione – le
ordinanze del medesimo Tribunale nelle date del 1° ottobre 2001
(prima sezione penale), nonché del 14 luglio, del 9 ottobre 2000
e del 21 novembre 2001 (quarta sezione penale).
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre
2005.
|
| |
|
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre
2005.
|
|