|
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 15 dicembre 2005 n. 450
Presidente Annibale MARINI, Redattore Paolo MADDALENA.
|
|
Assistenza e previdenza - Giurisdizione
e competenza - Art. 1 della Legge della Regione Abruzzo
12 ottobre 2004, n. 35 - Sanatoria contributiva ai fini
previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali
ai sensi della legge regionale n. 64/1976 - Ricorso del
Governo - Presunta lesione della competenza legislativa
statale ex art. 117, co. 2, lett. o) e co. 3 Cost. - Eccessiva
genericità e carenza di motivazione - Inammissibilità.
|
|
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35,
sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo comma,
lettera o), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri, alla luce delle evidenti carenze
strutturali del ricorso
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai signori: Annibale MARINI Presidente;
Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco
AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA
Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice;
Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO Giudice; Luigi MAZZELLA
Giudice; Gaetano SILVESTRI Giudice; Sabino CASSESE Giudice;
Maria Rita SAULLE Giudice; Giuseppe TESAURO Giudice
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35
(Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale
immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale
25 novembre 1976, n. 64), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 4 gennaio 2005,
depositato in cancelleria l’11 gennaio 2005 ed iscritto
al n. 6 del registro ricorsi 2005.
|
| |
|
Visto l’atto di costituzione della Regione
Abruzzo;
udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore
Paolo Maddalena;
uditi l’avvocato dello Stato Gabriele D’Avanzo per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l’avvocato Sandro Pasquali per la
Regione Abruzzo.
|
| |
|
Ritenuto in fatto
|
| |
|
1. Con ricorso notificato il 4 gennaio 2005
e depositato il successivo 11 gennaio, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione
Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35 (Sanatoria contributiva
ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali
ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64),
denunciandone il contrasto con l’art. 117, secondo comma,
lettera o), e terzo comma, della Costituzione.
Il ricorrente premette che la legge regionale 25 novembre 1976,
n. 64 (Inquadramento nel ruolo regionale di personale in servizio
presso gli Uffici regionali alla data del 30 aprile 1975) provvide
ad inquadrare nel ruolo regionale, a domanda e in presenza di
determinati requisiti, il personale che era in servizio, con
contratto a termine, presso gli uffici regionali alla data del
30 aprile 1975; successivamente, con la legge regionale 6 giugno
1984, n. 38 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.
58 del 1978, recante norme in materia di trattamento di quiescenza
del personale regionale), vennero posti a carico del bilancio
della Regione gli oneri derivanti dalla valutazione, agli effetti
pensionistici, dei servizi prestati dal predetto personale alle
dipendenze della Regione medesima.
Con la presente legge, osserva ancora il Governo, si è inteso
sanare la posizione contributiva «ai fini previdenziali» in favore
dello stesso personale inquadrato in ruolo in forza della legge
regionale n. 64 del 1976, stabilendo che, a tale scopo, gli interessati
presentino domanda entro 180 giorni dall’entrata in vigore della
legge e che i relativi oneri siano carico della Regione.
Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata, che consta di un
solo articolo, contrasterebbe innanzitutto con l’art. 117, secondo
comma, lettera o), della Costituzione, che riserva allo Stato
la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale, giacché,
nel sanare la posizione contributiva del personale che ha beneficiato
degli effetti della legge regionale n. 64 del 1976 in relazione
al servizio prestato presso la Regione Abruzzo antecedentemente
all’inquadramento, riconosce, a fini previdenziali, «periodi
lavorativi non utili ai sensi delle disposizioni statali vigenti» e
come tale è «destinata a produrre effetti modificativi sugli
ordinamenti previdenziali dell’INPDAP».
Peraltro, soggiunge la difesa erariale, la legge denunciata contrasterebbe
anche con il terzo comma dell’art. 117 Cost., che attribuisce
alle Regioni una competenza concorrente in materia di “previdenza
complementare e integrativa”; competenza «che peraltro non attiene
all’ipotesi in questione e che comunque deve essere esercitata
pur sempre entro i principi fondamentali stabiliti dalle leggi
statali».
|
| |
|
2. Si è costituita in giudizio la Regione
Abruzzo, concludendo per la declaratoria di infondatezza
della sollevata questione.
La Regione osserva che la norma denunciata si inserisce nell’ambito
della regolamentazione e gestione del trattamento previdenziale
dei dipendenti regionali, in applicazione della legge regionale
31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale
dei dipendenti), successivamente oggetto di integrazioni e modificazioni.
In siffatto contesto, la legge regionale 8 novembre 1988, n.
90 (Indennità di buonuscita del personale regionale), ha istituito
il «fondo autonomo di previdenza del personale della Regione
Abruzzo», il quale, alimentato con contributi a carico della
Regione e dei dipendenti, è destinato ad erogare, in favore del
personale di ruolo e non di ruolo, i trattamenti previdenziali
e di fine servizio.
Ad avviso della resistente, la legge denunciata, «di natura prettamente
provvedimentale», è volta a sanare la posizione contributiva,
per il trattamento previdenziale, «di alcune unità di personale
che erano rimaste escluse da analoghe sanatorie già adottate
in passato per dipendenti immessi nei ruoli regionali sempre
con provvedimenti adottati dalla Regione stessa» e, in tal senso,
deporrebbe pure l’esiguo ammontare delle risorse necessarie a
soddisfare l’onere derivante dalla disposizione, pari a soli
Euro 1.100,00.
Sicché, non vi sarebbe, secondo la Regione, alcun effetto sulla
disciplina previdenziale INPDAP, perché la legge regionale n.
35 del 2004 disciplina un trattamento di buonuscita che è erogato
per dipendenti regionali da un fondo autonomo «del tutto distinto
da quello dell’Istituto nazionale, che pertanto rimane estraneo
all’intervento normativo regionale».
Peraltro, conclude la difesa regionale, nessuna censura ha sollevato
lo Stato per violazione della sua potestà legislativa in materia
di previdenza sociale allorché, in passato, la Regione Abruzzo
ha dettato norme sul trattamento di buonuscita del proprio personale
(legge regionale 22 novembre 2001, n. 61, recante “Nuove disposizioni
sul trattamento previdenziale del personale regionale”) e tale
circostanza confermerebbe la legittimità dell’intervento legislativo
ora denunciato.
|
| |
|
3. In prossimità dell’udienza, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha depositato memoria con la
quale, nel ribadire le argomentazioni spese nel ricorso,
insiste per la declaratoria di illegittimità costituzionale
della legge della Regione Abruzzo n. 35 del 2004.
|
| |
|
Considerato in diritto
|
| |
|
1. Viene all’esame di questa Corte la questione
di legittimità costituzionale, sollevata dal Presidente
del Consiglio dei ministri, della legge della Regione Abruzzo
12 ottobre 2004, n. 35 (Sanatoria contributiva ai fini
previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali
ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64).
L’art. 1, e unico, della predetta legge regionale dispone, al
comma 1, che ai dipendenti immessi nei ruoli regionali ai sensi
della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64 (Norme in materia
di inquadramento nel ruolo regionale di personale in servizio
presso gli uffici regionali alla data del 30 aprile 1975) «è riconosciuto,
previo versamento dei corrispondenti contributi, il diritto alla
sanatoria della posizione contributiva ai fini previdenziali
per i periodi di servizio prestati presso la Regione Abruzzo
antecedentemente all’inquadramento e già riconosciuti ai fini
pensionistici con provvedimento del Ministero del Tesoro – CPDEL».
A tal fine, il comma 2 dello stesso art. 1 denunciato pone in
capo agli interessati l’onere di «produrre domanda entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»,
mentre il successivo comma 3 stima, presuntivamente, in Euro
1.100,00 il «maggiore onere relativo alla quota della contribuzione
a carico dell'Amministrazione» ed indica a quali risorse del
bilancio regionale si debba far riferimento per «la necessaria
copertura finanziaria».
Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata violerebbe l’art.
117, secondo comma, lettera o), della Costituzione – che riserva
allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale – giacché,
nel sanare la posizione contributiva del personale che ha beneficiato
degli effetti della legge regionale n. 64 del 1976 in relazione
al servizio prestato presso la Regione Abruzzo antecedentemente
all’inquadramento, riconosce, a fini previdenziali, «periodi
lavorativi non utili ai sensi delle disposizioni statali vigenti» e
come tale è «destinata a produrre effetti modificativi sugli
ordinamenti previdenziali dell’INPDAP».
Sarebbe, inoltre, leso l’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
in quanto nella materia concorrente della “previdenza complementare
e integrativa” – che peraltro, come si precisa in ricorso, «non
attiene all’ipotesi in questione» – la potestà legislativa regionale «deve
essere esercitata pur sempre entro i principi fondamentali stabiliti
dalle leggi statali».
|
| |
|
2. La questione, così come prospettata, è inammissibile.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte quello per cui il ricorso in via principale non solo «deve
identificare esattamente la questione nei suoi termini
normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie,
la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce
l’oggetto della questione di costituzionalità» (ex plurimis,
sentenze n. 360 del 2005, n. 213 del 2003 e n. 384 del
1999), ma deve, altresì, «contenere una seppur sintetica
argomentazione di merito, a sostegno della richiesta declaratoria
d’incostituzionalità della legge» (si vedano, oltre alle
pronunce già citate, anche le sentenze n. 261 del 1995
e n. 85 del 1990). Ed invero, l’esigenza di una adeguata
motivazione a sostegno della impugnativa si pone – come
precisato dalla sentenza n. 384 del 1999 – «in termini
perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli
incidentali, nei quali il giudice rimettente non assume
propriamente il ruolo di un ricorrente e al quale si richiede,
quanto al merito della questione di costituzionalità che
esso solleva, una valutazione limitata alla “non manifesta
infondatezza”».
|
| |
|
2.1. Nella specie, il ricorso introduttivo
del presente giudizio, sebbene identifichi le disposizioni
della legge regionale impugnata e le norme costituzionali
presuntivamente vulnerate, è generico nel motivare le ragioni
per cui si chiede la declaratoria di incostituzionalità,
tralasciando, segnatamente, ogni considerazione sul complessivo
quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la legge
impugnata.
Il ricorrente, infatti, nel lamentare la violazione dell’art.
117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, che attribuisce
allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale,
si limita ad addurre che la legge della Regione Abruzzo n. 35
del 2004, per sanare la posizione contributiva del personale
beneficiario degli effetti della legge regionale n. 64 del 1976
in relazione al servizio prestato presso la Regione antecedentemente
all’inquadramento, riconoscerebbe, a fini previdenziali, «periodi
lavorativi non utili ai sensi delle disposizioni statali vigenti» e
come tale è «destinata a produrre effetti modificativi sugli
ordinamenti previdenziali dell’INPDAP».
Tuttavia, anche a voler prescindere dal rilievo che la suddetta
competenza statale è rivendicata in modo del tutto assertivo,
il ricorso non menziona affatto quali siano le disposizioni della
legge statale violate in riferimento alla valutazione dei «periodi
lavorativi non utili», incorrendo in un’omissione tanto più grave
giacché non si fornisce alcuna spiegazione di come il prospettato
vulnus possa realizzarsi a fronte della circostanza che è proprio
la legge statale 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia
previdenziale per il personale degli Enti locali) a stabilire,
in linea di principio e a decorrere dalla sua entrata in vigore,
che anche il personale non di ruolo sia obbligatoriamente iscritto
all’INADEL (attualmente INPDAP) «ai fini del trattamento di previdenza» (art.
1).
Parimenti, risulta priva di ogni supporto argomentativo anche
la deduzione che lamenta l’incidenza pregiudizievole della legge
denunciata «sugli ordinamenti previdenziali dell’INPDAP». Invero,
la censura non tiene in alcuna considerazione che le prestazioni
previdenziali dei dipendenti regionali di ruolo e non di ruolo
vengono, non solo assunte in “gestione diretta” dalla Regione
stessa, nel rispetto delle «disposizioni legislative e regolamentari
che disciplinano l’ordinamento e l’attività» dell’INADEL (art.
4 della legge della Regione Abruzzo 31 agosto 1978, n. 57, recante ”Trattamento
assistenziale e previdenziale dei dipendenti”), ma anche erogate
da un fondo di previdenza appositamente istituito, il quale è alimentato «dai
contributi a carico dell’amministrazione e dei dipendenti, il
cui importo è determinato in analogia alle norme vigenti per
il personale iscritto all’I.N.A.D.E.L.» (art. 4 della legge della
Regione Abruzzo 8 novembre 1988, n. 90, recante “Indennità di
buonuscita del personale regionale”). E nel ricorso si tace del
tutto su tale complessivo assetto normativo, non assumendosi
quindi alcuna posizione sul fatto che è appunto in esso che si
inserisce ed opera la sanatoria contributiva a fini previdenziali
disposta dalla legge regionale n. 35 del 2004.
Infine, analoga genericità vizia anche l’ulteriore censura statale
che evoca, senza nessuna indicazione, «i principi fondamentali
stabiliti dalle leggi statali» nella materia, di potestà concorrente,
della “previdenza complementare e integrativa” (art. 117, terzo
comma, Cost.). In ogni caso, la denuncia è sorretta da una prospettazione
del tutto ipotetica, se non proprio contraddittoria, giacché nello
stesso ricorso si afferma che la suddetta materia «non attiene
all’ipotesi in questione».
Alla luce delle evidenziate carenze strutturali del ricorso,
deve quindi dichiararsi l’inammissibilità della questione sollevata
con il medesimo atto.
|
| |
|
PER QUESTI MOTIVI
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile
la questione di legittimità costituzionale della legge
della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35 (Sanatoria
contributiva ai fini previdenziali del personale immesso
nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre
1976, n. 64), sollevata, in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in
epigrafe indicato.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre
2005.
|
| |
|
Depositata in Cancelleria il 15 dicembre
2005.
|
|