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CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 15 dicembre 2005 n. 449
Presidente Annibale MARINI, Redattore Franco GALLO
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1. Autonomia e decentramento - Competenze
delle Regioni - L. 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria
2004 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Art. 3, comma
75 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 - Previsione di limiti
all’entità di una singola voce di spesa della Regione -
Asserita violazione dell’art. 119 Cost. - Natura specifica
e puntuale del precetto - Indebita invasione dell’autonomia
regionale - Illegittimità.
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2. Autonomia e decentramento - Competenze
delle Regioni - L. 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria
2004 - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Art. 3, comma
43 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 - Presunta operatività della
disposizione anche alla cooperazione internazionale delle
Regioni, con conseguente lesione dell’autonomia amministrativa
e finanziaria regionale - Infondatezza.
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1. È costituzionalmente illegittimo l’art.
3, comma 75, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella
parte in cui si applica al personale delle Regioni, dal
momento che, lungi dal potersi considerare quale principio
fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici
e coordinamento della finanza pubblica, rappresenta un
precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa,
risolvendosi in un’indebita invasione dell’area riservata
dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli enti
locali.
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2. È infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento
agli artt. 117, sesto comma, 118 e 119 Cost., poiché la
disposizione censurata riguarda soltanto l’attività di
cooperazione internazionale dello Stato e non anche quella
delle Regioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Annibale MARINI Presidente;
Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco
AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA
Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice;
Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO Giudice; Luigi MAZZELLA
Giudice; Gaetano SILVESTRI Giudice; Sabino CASSESE Giudice;
Maria Rita SAULLE Giudice; Giuseppe TESAURO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 3, commi 43 e 75, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso
con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il
24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo
e iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
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Visto l’atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il Giudice relatore
Franco Gallo;
uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna
e l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. – La Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare
numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), ha
sollevato questioni di legittimità costituzionale dei commi
43 e 75 dell’art. 3 della suddetta legge.
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1.1. – Con riferimento al censurato comma
43 dell’art. 3, la ricorrente lamenta la violazione dell’art.
117, sesto comma, della Costituzione e la lesione dell’autonomia
amministrativa e finanziaria attribuitale dagli articoli
118 e 119 Cost.
Secondo la stessa ricorrente, la norma denunciata – la quale
prevede che il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare
entro novanta giorni, «sentite le competenti Commissioni parlamentari,
emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione
finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione
delle attività di cooperazione internazionale, con particolare
riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni
non governative» – sarebbe formulata in modo tale da comprendere,
potenzialmente, anche le attività svolte dalle Regioni. Se interpretata
in tal senso, la norma dovrebbe essere considerata costituzionalmente
illegittima, in quanto interverrebbe nella materia, di competenza
legislativa concorrente, dei «rapporti internazionali delle Regioni»,
attribuendo al Ministro degli affari esteri, in violazione dell’art.
117, sesto comma, Cost., il potere di emettere un atto ministeriale
sostanzialmente regolamentare. La ricorrente lamenta, inoltre,
che tale ultimo atto lederebbe la sua autonomia amministrativa
e finanziaria, avendo per oggetto la razionalizzazione dei flussi
di erogazione finanziaria e la semplificazione delle procedure
relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale,
con particolare riferimento alle procedure amministrative relative
alle organizzazioni non governative.
Precisa peraltro la ricorrente che, qualora la norma impugnata
dovesse intendersi riferita alle sole attività di cooperazione
internazionale svolte dallo Stato e alle relative procedure finanziarie
e amministrative, le ragioni di doglianza verrebbero meno.
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1.2. – Con riferimento al censurato comma
75 dell’art. 3, la ricorrente lamenta la violazione degli
articoli 117 e 119 Cost.
Ad avviso della Regione, il comma denunciato – il quale stabilisce
che, «ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio
presso le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che partecipi,
in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o
a gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’àmbito o per conto
del Consiglio o di altra istituzione dell’Unione europea, ad
eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili,
spetta il pagamento delle spese di viaggio aereo nella classe
economica» – interverrebbe nella materia del coordinamento della
finanza pubblica, recando non un principio fondamentale, ma una «minutissima
norma di dettaglio, palesemente lesiva dell’autonomia legislativa
e finanziaria delle Regioni». In virtù della potestà concorrente
in materia di coordinamento della finanza pubblica, lo Stato
potrebbe stabilire parametri generali di contenimento della spesa,
ma non sostituirsi alla Regione nel determinare, in relazione
alla propria struttura, alla distribuzione delle responsabilità e
alla situazione di bilancio, «a quali dipendenti rimborsare quale
classe di viaggio nei diversi mezzi di trasporto».
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2. – Si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, rilevando l’inammissibilità della
doglianza relativa al comma 43 dell’art. 3 della legge
n. 350 del 2003, in quanto formulata in forma ipotetica,
e rinviando ad una successiva memoria l’esame di quella
riguardante il comma 75 dell’art. 3 della stessa legge.
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3. – Con memoria depositata il 24 dicembre
2004, la difesa erariale, nel ribadire le ragioni di inammissibilità già esposte,
rileva altresì che il regolamento ministeriale adottato
in attuazione del censurato comma 43 del medesimo art.
3 si riferisce, come risulterebbe dal suo art. 1, alle
sole attività di cooperazione internazionale svolte dallo
Stato.
In relazione al comma 75 dell’art. 3, la stessa difesa evidenzia
che esso stabilisce un principio generale di ovvia ragionevolezza
da applicarsi “a regime” ed a tutte le amministrazioni. Precisa
ancora che, «se tutte le amministrazioni pubbliche avessero seguito
criteri di normale buongoverno ed anche di “stile” rispettoso
del danaro prelevato dai contribuenti, la disposizione sarebbe
stata persino superflua». Quanto al fatto che la disposizione
non conterrebbe un principio fondamentale, ma una norma di dettaglio
ed in quanto tale sarebbe lesiva dell’autonomia legislativa e
finanziaria delle Regioni, l’Avvocatura ribatte che, diversamente
da quanto affermato dalla Regione, si tratterebbe di un «principio
generale di oculato buon andamento» e che in ogni caso non sarebbe
ravvisabile in capo alla Regione un interesse meritevole di tutela
ex art. 1322 cod. civ.
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4. – Nella memoria depositata nell’imminenza
dell’udienza fissata per il 19 aprile 2005, la Regione
Emilia-Romagna ribadisce l’ammissibilità della censura
avente ad oggetto il menzionato comma 43 dell’art. 3 della
legge n. 350 del 2003, osservando che la giurisprudenza
di questa Corte avrebbe chiarito che nei giudizi in via
principale è ammessa la prospettazione di censure in relazione
ad una interpretazione possibile della disposizione impugnata.
Nel merito, insiste nel motivo di ricorso, prendendo atto
dell’interpretazione restrittiva della norma proposta dall’Avvocatura
dello Stato, la quale, se accolta dalla Corte, farebbe
effettivamente venire meno ogni ragione di doglianza.
Quanto al censurato comma 75 dello stesso art. 3, la ricorrente
rileva che esso non può essere ricondotto ai princípi di coordinamento
della finanza pubblica che lo Stato ha competenza a determinare
sulla base dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, perché tali
princípi dovrebbero avere altro contenuto rispetto a quello dell’art.
3, comma 75, della legge n. 350 del 2003. Sostiene al riguardo
la ricorrente che dalla giurisprudenza della Corte in materia
emerge con chiarezza «la necessità costituzionale che i principi
di coordinamento lascino un congruo spazio decisionale alle Regioni»,
spazio che, sempre secondo la Regione, il “minutissimo vincolo” derivante
dalla norma impugnata non sembrerebbe lasciare.
Ad avviso della stessa Regione, l’incostituzionalità della norma
sarebbe confermata anche dalle difficoltà di applicazione diretta
che essa incontrerebbe, dal momento che, sulla base di quanto
previsto dall’articolo 38 della legge regionale 26 novembre 2001,
n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), «la funzione dirigenziale è ordinata
in un’unica qualifica», mentre la differenziazione avverrebbe
soltanto attraverso il conferimento degli specifici incarichi
dirigenziali.
Secondo la Regione sarebbe quindi arbitrario ritenere che solo
i pochi dirigenti ai quali è attribuito l’incarico di direttore
generale costituiscano figure equiparabili ai dirigenti di prima
fascia. Più in generale, per la ricorrente, dovrebbe essere lasciata
alla Regione la valutazione dell’importanza delle diverse missioni
e la possibilità, per esempio, di rimborsare la business class
quando non ci fossero posti in classe economica e la presenza
del funzionario regionale alla riunione in ambito europeo fosse
ritenuta importante.
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Considerato in diritto
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1. – La Regione Emilia-Romagna censura i
commi 43 e 75 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), deducendo,
in relazione al primo, la violazione degli articoli 117,
sesto comma, 118 e 119 della Costituzione e, in relazione
al secondo, la violazione degli articoli 117 e 119 Cost.
Il denunciato comma 43 attribuisce al Ministro degli affari esteri
la competenza ad emanare disposizioni per «razionalizzare i flussi
di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative
alla gestione delle attività di cooperazione internazionale,
con particolare riferimento alle procedure amministrative relative
alle organizzazioni non governative».
Il denunciato comma 75 stabilisce che al «personale appartenente
alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165» (compreso, quindi, il personale
delle Regioni), che si reca all’estero per ragioni di servizio
nell’ambito dell’Unione europea o per conto dell’Unione europea, «ad
eccezione dei dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili»,
spetta il pagamento delle sole spese di viaggio aereo nella classe
economica.
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1.1. – Ad avviso della ricorrente, il comma
43 disciplinerebbe anche la materia, di competenza legislativa
concorrente, dei «rapporti internazionali delle Regioni»,
attribuendo al Ministro degli affari esteri, in violazione
dell’art. 117, sesto comma, Cost., la potestà di adottare
un atto ministeriale di natura regolamentare, senza limitarne
esplicitamente l’applicazione alle sole amministrazioni
statali. Sempre ad avviso della ricorrente, tale atto lederebbe
altresì l’autonomia amministrativa e finanziaria attribuitale
dagli articoli 118 e 119 Cost., avendo per oggetto la razionalizzazione
dei flussi di erogazione finanziaria e la semplificazione
delle procedure relative alla gestione delle attività di
cooperazione internazionale anche di pertinenza delle Regioni,
con particolare riferimento alle procedure amministrative
relative alle organizzazioni non governative.
La ricorrente prospetta le proprie censure in base ad una interpretazione
della disposizione impugnata nel senso che questa si riferirebbe
anche alla cooperazione internazionale delle Regioni, precisando
peraltro che, «qualora invece la disposizione del comma 43 dovesse
intendersi come riferita esclusivamente alle attività di cooperazione
internazionale svolte dallo Stato ed alle relative procedure
finanziarie ed amministrative, le ragioni di doglianza verrebbero
meno».
1.2. – Sempre ad avviso della Regione, il citato comma 75 – nel
negare il rimborso delle spese di viaggio aereo in classi diverse
da quella economica ai funzionari regionali di livello inferiore
a quello di dirigente di prima fascia e qualifiche equiparabili – conterrebbe
non un principio fondamentale e, quindi, un parametro generale
di contenimento della spesa, ma una «minutissima norma di dettaglio»,
violando così l’autonomia legislativa e finanziaria regionale,
di cui agli articoli 117 e 119 Cost.
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2. – Per ragioni di omogeneità di materia,
la trattazione delle indicate questioni di legittimità costituzionale
viene separata da quella delle altre sollevate con il medesimo
ricorso, oggetto di distinte decisioni.
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3. – La questione relativa al comma 43 dell’art.
3 della legge n. 350 del 2003 non è fondata.
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3.1. – La difesa erariale eccepisce in via
preliminare l’inammissibilità della censura, perché questa
sarebbe stata sollevata in via meramente ipotetica, in
relazione, cioè, ad una soltanto delle interpretazioni
della disposizione impugnata prospettate come possibili
dalla stessa ricorrente.
L’eccezione va respinta.
Questa Corte ha infatti già chiarito che, «a differenza di quanto
accade per il giudizio in via incidentale, il giudizio in via
principale […] può concernere questioni sollevate sulla base
di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili.
Il principio vale soprattutto nei casi in cui su una legge non
si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare
o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative
e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili
e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate così da
far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose» (sentenza
n. 228 del 2003; v., ex plurimis, anche le sentenze n. 412 del
2004, n. 412 del 2001, n. 244 del 1997 e n. 242 del 1989).
Poiché nella specie il testo della disposizione impugnata consente,
fra le altre, l’interpretazione censurata dalla ricorrente, non
v’è ostacolo allo scrutinio nel merito della questione.
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3.2. – Quanto al merito, la questione non è fondata.
I dubbi di costituzionalità sollevati dalla ricorrente
riguardano l’interpretazione per cui la disposizione censurata
si riferirebbe non soltanto alla cooperazione internazionale
dello Stato, ma anche a quella delle Regioni.
Ritiene questa Corte che tale disposizione, non contenendo alcun
riferimento testuale alle Regioni quali soggetti attivi della
cooperazione internazionale, ben può essere intesa nel senso
che il potere del Ministro degli affari esteri di emanare un
regolamento per razionalizzare i flussi finanziari e per semplificare
le procedure di gestione riguarda soltanto l’attività di cooperazione
internazionale dello Stato, e non anche quella delle Regioni.
Tale interpretazione è del resto idonea a rendere conforme a
Costituzione la disposizione impugnata: questa infatti, ove riguardasse
anche l’attività di cooperazione internazionale delle Regioni,
lederebbe l’autonomia regolamentare di tali enti nella materia – di
legislazione concorrente – dei rapporti internazionali delle
Regioni, con conseguente violazione dell’art. 117, sesto comma,
Cost.
Lo stesso decreto ministeriale 15 settembre 2004, n. 337 (Regolamento
di semplificazione delle procedure amministrative relative alle
Organizzazioni Non Governative), adottato in attuazione della
disposizione impugnata, si pone nel solco della suddetta interpretazione.
Il decreto, infatti, non contiene alcun riferimento alle Regioni
e fa anzi espresso richiamo, nel preambolo, alla legge 26 febbraio
1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia
con i paesi in via di sviluppo), il cui art. 1 stabilisce che «la
cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica
estera dell’Italia», ascrivendo, quindi, tale tipo di cooperazione
ad una materia riservata alla legislazione statale.
Così interpretata, la disposizione impugnata va ricondotta alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettera a), Cost., con conseguente infondatezza
delle censure relative alla lesione dell’autonomia regolamentare,
amministrativa e finanziaria delle Regioni (articoli 117, sesto
comma, 118 e 119 Cost.).
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4. – La questione relativa al comma 75 dell’art.
3 della legge n. 350 del 2003 è invece fondata.
Secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di
questa Corte, la previsione, da parte della legge statale, di
limiti all’entità di una singola voce di spesa della Regione
non può essere considerata un principio fondamentale in materia
di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica (ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.),
perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della
spesa e si risolve perciò in una indebita invasione dell’area
riservata dall’art. 119 Cost. alle autonomie regionali e degli
enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri
ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica),
ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare
per raggiungere quegli obiettivi (v., ex multis, sentenze n.
417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004).
Premesso che questa Corte è chiamata a scrutinare la norma censurata
esclusivamente sotto il profilo del riparto di competenze legislative,
va rilevato che detta norma stabilisce un vincolo puntuale di
spesa alle Regioni, e, pertanto, alla stregua della sopra richiamata
giurisprudenza costituzionale, contrasta con gli articoli 117,
terzo comma, e 119 Cost. e deve essere dichiarata costituzionalmente
illegittima, nella parte in cui si applica al personale delle
Regioni.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate
pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art 3, comma 75,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004), nella parte in cui si applica al personale delle Regioni;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art 3, comma 43, della legge n. 350 del 2003, promossa dalla
Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 117, sesto
comma, 118 e 119 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre
2005.
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Depositata in Cancelleria il 15 dicembre
2005.
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