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| n. 12-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 2 dicembre 2005 n. 432
Pres. MARINI, Red. FLICK |
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Trasporti pubblici - Regione Lombardia -
Tessera di libera circolazione a persone totalmente invalide
- Requisiti – Possesso della cittadinanza italiana e residenza
nel territorio della Regione – Conseguente esclusione dal
beneficio dei cittadini stranieri totalmente invalidi residenti
nella Regione
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È incostituzionale l'art. 8, comma 2, della
legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi
per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale),
come modificato dall'art. 5, comma 7, della legge della
Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi in
materia di trasporto pubblico locale e di viabilità), nella
parte in cui non include gli stranieri residenti nella Regione
Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione gratuita
sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto
alle persone totalmente invalide per cause civili. La disposizione
in discussione si pone in contrasto con il principio sancito
dall'art. 3 della Carta fondamentale, perché il relativo
scrutinio va circoscritto all'interno della specifica previsione,
in virtù della quale la circolazione gratuita viene assicurata
non a tutti gli invalidi residenti in Lombardia che abbiano
un grado di invalidità pari al 100%, ma soltanto a quelli,
fra essi, che godano della cittadinanza italiana.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente
- Franco BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco AMIRANTE
- Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA -
Alfonso QUARANTA - Franco GALLO - Luigi MAZZELLA - Gaetano
SILVESTRI ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia
12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto
pubblico regionale e locale), come modificato dall'art.
5, comma 7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre
2003, n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico
locale e di viabilità), promosso con ordinanza del 30 giugno
2003 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia,
sul ricorso proposto da CGIL Lombardia ed altro contro la
Regione Lombardia, iscritta al n. 821 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2004.
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Visti gli atti di costituzione della CGIL
Lombardia ed altro e della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il Giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
uditi gli avvocati Vittorio Angiolini per la CGIL Lombardia
ed altro e Nicolò Zanon e Andrea Manzi per la Regione Lombardia.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ordinanza depositata il 30 giugno
2004, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia
ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 32, primo comma,
35, primo comma e 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio
2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico
regionale e locale), come modificato dall'art. 5, comma
7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 (Interventi
in materia di trasporto pubblico locale e di viabilità),
«nella parte in cui non include i cittadini stranieri residenti
nella regione Lombardia fra gli aventi il diritto alla circolazione
gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea riconosciuto
alle persone totalmente invalide per cause civili».
Il giudice rimettente premette di essere investito del giudizio
– istauratosi su ricorso proposto da un cittadino extracomunitario
e dalla CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro)
regionale nei confronti della Regione Lombardia – per l'annullamento
della deliberazione di Giunta regionale n. 7/16747 del 12
marzo 2004, la quale – ponendo “una nuova disciplina” per
il rilascio delle tessere di trasporto pubblico regionale
– consente la circolazione gratuita, sui servizi di trasporto
pubblico di linea nel territorio regionale, agli invalidi
civili alla duplice condizione del possesso della cittadinanza
italiana e della residenza in Lombardia. Il rimettente espone
che l'impugnato provvedimento costituisce puntuale attuazione
di quanto disposto dall'art. 8 della legge della Regione
Lombardia n. 1 del 2002, come modificato. La norma – nello
stabilire condizioni di favore per gli appartenenti a determinate
categorie, tra cui quella degli invalidi totali al lavoro
– esige quali presupposti del beneficio la cittadinanza
italiana e la residenza nel territorio della Regione; pertanto,
in forza di essa, il ricorrente – riconosciuto invalido
totale con permanente inabilità lavorativa e costretto a
recarsi, con i mezzi pubblici, in ospedale tre volte alla
settimana per praticarvi la dialisi – si era visto privare,
a decorrere dal 31 luglio 2004, della “tessera di libera
circolazione” di cui era già possessore.
Il Tribunale rimettente – concessa incidentalmente al ricorrente
misura cautelare per autorizzarlo ad usufruire del menzionato
titolo di trasporto nonostante l'entrata in vigore della
novella legislativa – dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2002,
ritenendo, innanzitutto, la questione rilevante ai fini
della definizione del giudizio: sia in ragione del fatto
che l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato
– costituendo, quest'ultimo, replica pedissequa del contenuto
della norma – risulterebbe una decisione pressoché inutiliter
data; sia in relazione all'esito della tutela cautelare
concessa, «non essendo sufficiente la sospensione della
delibera di giunta richiamata in assenza dell'espunzione
dall'ordinamento della norma […] alla quale la disciplina
di cui alla delibera medesima dà, sul punto, solo attuazione».
In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a
quo prospetta innanzitutto un contrasto tra la norma censurata
e l'art. 32, primo comma, della Costituzione: tale parametro,
qualificando diritto fondamentale dell'individuo il benessere
psicofisico, presuppone una titolarità di esso “priva di
distinzioni”, accedendo così ad una nozione di “individuo”
indubbiamente comprensiva anche dello straniero residente
in Italia, poiché la salute costituisce un bene primario
universalmente riconosciuto. Per contro, la norma censurata
non include nel beneficio in questione, pure riconosciuto
in ragione di condizioni di salute, gli stranieri residenti
in Lombardia, benché affetti da totale invalidità fisica.
A parere del rimettente, la norma denunziata violerebbe,
altresì, il canone di ragionevolezza, in contrasto con l'art.
3 della Costituzione, in quanto essa introduce un trattamento
differenziato rispetto a situazioni che non presentano elementi
di diversità rilevanti per l'ordinamento, venendo comunque
in rilievo misure di sostegno a favore di individui gravemente
invalidi.
Inoltre – rileva ancora il giudice a quo – poiché il beneficio
è anche finalizzato alla tutela di quanti si trovano «in
difficoltà rispetto al lavoro per favorirne il recupero
delle energie psicofisiche», la norma in questione si pone
in contrasto con l'art. 35, primo comma, della Costituzione.
Infine, il TAR rimettente ritiene che la norma in questione
violi l'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
In esito alla riforma del Titolo V della carta fondamentale,
vige la riserva di legislazione statale, in via esclusiva,
sia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su
tutto il territorio nazionale, che per la statuizione dei
principî fondamentali in materia di tutela della salute:
settori, questi, che – secondo il giudice a quo – «non possono
non riguardare anche lo status giuridico dei cittadini stranieri».
Nondimeno – conclude il rimettente – la norma in questione,
stabilendo profili distintivi tra cittadini italiani e stranieri
in relazione a prestazioni essenziali concernenti il diritto
alla salute, «sembra porsi al di fuori della competenza
costituzionalmente riservata alle Regioni»: e ciò, nonostante
la legislazione sugli stranieri (art. 2, comma 5, del d.lgs.
25 luglio 1998, n. 286) preveda la parità di trattamento
tra cittadini italiani e cittadini di stati extracomunitari
nell'accesso ai pubblici servizi.
2. – Nel presente giudizio hanno spiegato costituzione sia
la CGIL Lombardia, in persona del legale rappresentante
e segretario generale, che il privato ricorrente nel giudizio
a quo, chiedendo l'accoglimento della questione di costituzionalità
e riservando a successiva memoria ogni ulteriore deduzione.
3. – Si è altresì costituita in giudizio la Regione Lombardia,
in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale,
concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza
della questione.
Nell'atto di costituzione, la Regione – premessa una ricostruzione
storica della normativa regionale in tema di agevolazioni
per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico – evidenzia
innanzitutto come la cittadinanza italiana sia «requisito
di fondo sempre costantemente richiesto […] per l'accesso
alle agevolazioni tariffarie» sui servizi di trasporto pubblico
della Lombardia, secondo un modello ampiamente diffuso in
varie legislazioni regionali, e non costituisca, quindi,
un'innovazione della disciplina impugnata: un requisito
che vale a coniugare la possibilità di un'estesa fruizione
del beneficio con i costi notevoli di esso. Ad avviso dell'ente
regionale, la circolazione gratuita per alcune categorie
di soggetti non può configurasi né come una prestazione
essenziale, né come una soluzione costituzionalmente obbligata;
essa non rientra neppure in quei “servizi minimi” o in quegli
“obblighi di servizio pubblico” cui si riferiscono gli artt.
16 e 17 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 442 (Conferimento
alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale), trattandosi, piuttosto,
di una scelta discrezionale del legislatore regionale, il
cui onere ricade integralmente sulla finanza dell'ente locale,
tenuto a rimborsare alle aziende concessionarie del servizio
di trasporto le agevolazioni tariffarie. Evidenziati, in
proposito, gli oneri economici già gravanti, per il passato,
verso le aziende di trasporto regionale ed illustrate le
penalizzazioni finanziarie dell'ente regionale in ragione
della sostanziale preclusione di ogni potestà legislativa
in materia tributaria, la Regione Lombardia analizza, quindi,
i contenuti specifici dell'ordinanza di rimessione, deducendo,
in via preliminare, una serie di eccezioni di inammissibilità.
Sotto un primo profilo, si contesta un difetto di motivazione
dell'ordinanza in ordine alla rilevanza della questione:
ciò in quanto, preesistendo alla normativa impugnata il
requisito preliminare della cittadinanza italiana, non si
spiegherebbe – né l'ordinanza di rimessione varrebbe a chiarire
il fatto – il precedente godimento di un titolo per il trasporto
gratuito da parte del ricorrente; donde il difetto di motivazione
sulla rilevanza. La difesa della Regione eccepisce, poi,
la manifesta inammissibilità della questione perché formulata
in maniera contraddittoria, richiedendo il rimettente, per
un verso, un intervento additivo di estensione del beneficio
anche agli invalidi stranieri, e prospettando, per altro
verso, un intervento ablativo, sul presupposto della violazione
di una regola di competenza da parte del legislatore regionale:
con la conseguente eliminazione del diritto anche per gli
invalidi di cittadinanza italiana. Infine, essa eccepisce,
comunque, una generale carenza di motivazione dell'ordinanza
circa la non manifesta infondatezza.
Nel merito, la difesa regionale evidenzia, innanzitutto,
l'inconferenza del richiamo all'art. 32 della Costituzione.
La disciplina regionale impugnata, infatti, risulta finalizzata
esclusivamente ad una incentivazione ed agevolazione del
servizio di trasporto pubblico, a nulla rilevando che il
ricorrente nel giudizio a quo se ne serva per ragioni di
salute; a conferma dello scopo normativo indicato, la Regione
richiama l'inclusione, tra i beneficiari del trasporto gratuito,
di categorie di soggetti – quali gli ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria – non bisognosi di una particolare
tutela della salute. In nessun caso, peraltro, potrebbe
ritenersi che «il diritto alla salute includa, tra le prestazioni
garantite, quello ad essere trasportati gratuitamente, anche
in caso di invalidità, ai luoghi di cura»: ciò perché, a
parere della difesa della Regione, nel “nucleo irriducibile”
di prestazioni essenziali del diritto alla salute, in quanto
diritto suscettibile di essere “finanziariamente condizionato”,
non può certo farsi rientrare il trasporto gratuito, che
è una prestazione meramente accessoria.
Non sussiste inoltre – prosegue la Regione – alcuna violazione
al principio di ragionevolezza: i requisiti della cittadinanza
italiana e della residenza in Lombardia costituiscono altrettante
“condizioni preliminari” per l'accesso ai benefici, frutto
di indispensabile bilanciamento tra l'esigenza di estendere
il più possibile il numero dei soggetti destinatari e di
contenere l'esborso economico; pena , in caso contrario,
la eliminazione totale del beneficio stesso.
La difesa della Regione, quindi, argomenta sulla piena corrispondenza
e conformità tra la regola introdotta e la causa normativa
che, secondo i principî generali, la deve assistere. Ad
avviso di essa, la disciplina censurata – lungi dal volere
innestare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti
dello straniero – prospetta «un serio legame con il territorio
regionale» – espresso dalla cittadinanza italiana e dalla
residenza regionale, requisiti entrambi conseguibili dallo
straniero – quale punto di equilibrio tra agevolazione sociale
e scarsità delle risorse: scelta, questa, incensurabile
proprio perché aliena da profili di irragionevolezza.
D'altra parte, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
sotto il profilo della irragionevolezza, è escluso – prosegue
la difesa della Regione – dalla circostanza che la situazione
dello straniero e del cittadino italiano sono completamente
equiparabili solo con riferimento ai diritti fondamentali,
nel cui novero non rientra – neppure per gli invalidi –
il diritto di circolare gratuitamente sui mezzi pubblici.
In ordine alla pretesa violazione dell'art. 35 della Costituzione,
vengono contestati sia l'assoluta insufficienza delle motivazioni
addotte, sia il presupposto da cui muove l'argomentazione
del giudice rimettente, apparendo “francamente difficile”
che un'agevolazione concessa essenzialmente a coloro che
sono inabili al lavoro possa violare la citata norma costituzionale.
Infine – conclude la difesa della Regione – non è ravvisabile
alcuna violazione dell'art. 117 della Costituzione. Per
un verso, infatti, il beneficio in questione non può in
alcun modo qualificarsi come livello essenziale di prestazione
concernente i diritti civili e sociali; mentre, per altro
verso, la competenza statale sui 'principî' sussiste in
relazione a ciò che attiene al contenuto essenziale dei
diritti e, con riferimento al diritto alla salute, il trasporto
gratuito agli invalidi non può rientrare nel nucleo essenziale
di tale diritto sociale.
4. – In prossimità dell'udienza, la difesa delle parti private
ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento della
questione di costituzionalità.
Quanto al diritto alla salute, si assume che ogni distinzione
basata sulla cittadinanza sia fonte di una inammissibile
discriminazione, atteso per che gli invalidi civili – categoria
cui appartiene il ricorrente – il trasporto gratuito si
rivela funzionale ad «agevolare l'accesso alle cure» e soddisfare
le esigenze connesse al diritto alla salute: con la conseguenza
che «negare il primo significherebbe compromettere il secondo».
D'altra parte – prosegue la difesa privata – è la stessa
giurisprudenza della Corte costituzionale a riconoscere
alla protezione della salute una «significativa preminenza
su altre esigenze ed interessi pubblici», impedendo quindi
di operare distinzioni rispetto alla condizione dello straniero.
Con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 3
della Costituzione, la duplice limitazione cui la norma
denunciata subordina il trasporto gratuito – vale a dire
la cittadinanza italiana e la residenza in Lombardia – sarebbe
di “flagrante incostituzionalità” proprio per la stretta
connessione tra beneficio della circolazione gratuita e
diritto alla salute degli invalidi, non potendosi dubitare
che i diritti civili, economici e sociali – per i quali
la Costituzione non contiene alcun riferimento esplicito
alla titolarità dei “cittadini” – vadano classificati tra
i “diritti fondamentali dell'uomo” e, come tali, da assicurare
a prescindere da nazionalità e cittadinanza. Profilo, questo,
normativamente ribadito nella più recente legislazione italiana
sugli stranieri, in particolare nell'art. 41 del d.lgs.
n. 286 del 1998, il quale stabilisce l'equiparazione degli
stranieri ai cittadini italiani, «ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche,
di assistenza sociale, incluse quelle previste […] per gli
invalidi civili».
In «frontale contrasto» con tali principî, la norma impugnata,
escludendo gli invalidi civili totali non cittadini dal
novero dei beneficiari del trasporto gratuito, risulterebbe
priva di ogni «razionale giustificazione», posto che il
requisito della cittadinanza non presenterebbe alcuna «connessione
né con il bisogno di cure né col legame col territorio nel
quale i servizi dovrebbero essere fruiti». Sussisterebbe,
dunque, mancanza di consequenzialità tra il fine perseguito
attraverso il riconoscimento del beneficio ed il criterio
introdotto dalla legge per usufruirne.
Infine, secondo la difesa privata, la normativa censurata
risulterebbe eccedere le competenze regionali, creando «una
interferenza con la politica migratoria e con la disciplina
della condizione giuridica degli stranieri» che la Costituzione
(artt. 117, secondo comma, lettere a e b, riserva allo Stato.
Oltretutto, la norma denunciata determinerebbe l'effetto
indotto di incentivare gli immigrati ammessi nel territorio
nazionale a lasciare la Lombardia per recarsi in Regioni
diverse, così ponendo in discussione la potestà dello Stato
di «decidere circa l'ammissione di immigrati in tutto il
territorio nazionale».
D'altra parte – conclude la memoria – la norma impugnata
viola altresì i principî generali dell'ordinamento e quelli
posti come fondamentali da leggi statali. Questi ultimi
– ricavabili essenzialmente dagli artt. 2 e 41 del d.lgs.
n. 286 del 1998 – depongono, infatti, nel senso di una completa
equiparazione tra stranieri e cittadini italiani nella fruizione
delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale,
e ciò rappresenterebbe un limite invalicabile per la potestà
normativa regionale, sotto il profilo della impossibilità
«di creare due livelli essenziali di assistenza»: uno riservato
agli italiani residenti, con libera circolazione sui mezzi
pubblici; ed un altro, «assai deteriore», per gli stranieri
con la circolazione a pagamento.
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Considerato in diritto
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1. – Il Tribunale Amministrativo regionale
della Lombardia, solleva, in riferimento agli artt. 3 (parametro
richiamato in motivazione, ma non riprodotto in dispositivo),
32, primo comma, 35, primo comma, e 117, secondo comma,
lettera a), della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione
Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo
del trasporto pubblico regionale e locale), come modificato
dall'art. 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003,
n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale
e di viabilità), nella parte in cui non include i cittadini
stranieri, residenti nella Regione, fra gli aventi il diritto
alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico
di linea, riconosciuto alle persone totalmente invalide
per cause civili.
Dopo aver descritto la fattispecie sottoposta al proprio
giudizio, il Tribunale rimettente osserva, in punto di non
manifesta infondatezza, come la disposizione censurata appaia
in contrasto con l'art. 32 Cost., in quanto – essendo la
tutela della salute enunciata da tale parametro come un
diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività,
e dovendosi pertanto riconoscere anche agli stranieri –
il beneficio previsto dalla disposizione impugnata, pur
attribuito ai cittadini «in ragione delle medesime condizioni
di salute», non sarebbe riconosciuto «(a)gli stranieri residenti
nella Regione Lombardia che si trovino in una situazione
caratterizzata da una totale invalidità fisica». La norma
impugnata, inoltre, risulterebbe in contrasto anche con
il generale canone di ragionevolezza sancito dall'art. 3
Cost., in quanto introdurrebbe un trattamento differenziato
rispetto a situazioni che – riferendosi a misure di sostegno
introdotte a favore di individui gravemente invalidi – non
presentano elementi di diversità rilevanti per l'ordinamento.
Sarebbe vulnerato, poi, anche l'art. 35, primo comma, Cost.,
in quanto il beneficio in questione (della cui preclusione
agli stranieri il Tribunale si duole) sarebbe riconosciuto
«anche al fine di tutelare chi si trovi in difficoltà rispetto
al lavoro per favorire il recupero delle energie psicofisiche».
Si prospetta, infine, un contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera a), Cost., in quanto, nell'introdurre un
regime differenziato tra cittadini italiani e stranieri,
sarebbe stata violata la riserva alla legislazione statale
circa la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo
comma, lettera m); nonché sarebbero violati i principî fondamentali
stabiliti dallo Stato in tema di tutela della salute: «settori
ambedue che non possono non riguardare anche lo status giuridico
dei cittadini stranieri».
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2. – La difesa della Regione Lombardia solleva
tre eccezioni pregiudiziali in punto di ammissibilità.
Con la prima, la Regione rammenta come – alla stregua della
“storia” della normativa impugnata, descritta nello stesso
atto di intervento – il requisito della cittadinanza italiana
fosse già richiesto dalla legislazione regionale in materia,
dal momento che la legge n. 25 del 2003, introduttiva della
disposizione della cui legittimità costituzionale il giudice
rimettente dubita, si sarebbe limitata «a cambiare la definizione
dell'agevolazione (da “tessera di libera circolazione” si
passa a parlare di “diritto alla circolazione gratuita”)
e a richiedere che il grado di invalidità sia pari al 100%».
Resterebbe quindi inesplicata, nella ordinanza di rimessione,
la indicazione delle fonti normative o delle ragioni in
base alle quali il ricorrente disponesse della tessera di
libera circolazione. In mancanza di tale puntualizzazione
– che assumerebbe, secondo la Regione, «un aspetto del tutto
centrale per ciò che concerne la rilevanza della questione
sollevata» – ne deriverebbe una preclusione alla disamina
del merito, stante, appunto, la «carente esposizione dei
fatti di causa che impedisce l'indispensabile controllo
sulla rilevanza».
La eccezione è priva di fondamento. Non pare infatti corretto,
innanzi tutto, l'assunto secondo il quale la disciplina
dettata dalla legge n. 25 del 2003 non presenti alcun elemento
di “novità” rispetto al passato, al lume della evoluzione
della legislazione regionale, a partire dalla disciplina
a suo tempo introdotta dall'art. 1 della legge regionale
16 novembre 1984, n. 57, recante nuove norme in materia
di agevolazioni sui servizi di trasporto pubblico locale.
Infatti, la legge regionale n. 25 del 2003, a differenza
dei pregressi interventi normativi – nei quali si individuavano,
quali beneficiari delle provvidenze, i “cittadini” appartenenti
a determinate categorie – ha espressamente indicato, come
potenziali fruitori della circolazione gratuita o delle
agevolazioni tariffarie per l'utilizzo dei servizi di trasporto
pubblico, soltanto i “cittadini italiani”: aggiunta per
specificazione, questa, tecnicamente impropria – giacché
il richiamo al requisito della cittadinanza, “genericamente”
determinato, appariva riferibile a quella italiana – che,
però, all'evidenza svela una precisa scelta “riduttiva”
in ordine alla platea dei beneficiari.
Al di là di ciò, secondo quanto emerge dalla ordinanza di
rimessione, non viene in alcun modo in discussione, nel
giudizio a quo, la circostanza se la parte privata ricorrente
avesse o meno titolo per fruire della «tessera di libera
circolazione già in suo possesso ed in scadenza definitiva
al 31 luglio 2004»: evenienza, questa, che avrebbe assunto
invece sicuro risalto ove oggetto del reclamo fosse stato
un provvedimento di revoca o comunque inibitorio del beneficio
già concesso. L'oggetto del ricorso nel quale si è iscritto
l'incidente di costituzionalità è, al contrario, rappresentato
esclusivamente dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 7/16747 del 12 marzo 2004 e dagli atti connessi, riguardanti
la non concedibilità pro futuro del beneficio agli invalidi
civili non cittadini italiani: con la conseguenza di rendere
inconferenti – sul piano del nesso di pregiudizialità rispetto
alla risoluzione del quesito di legittimità costituzionale
– gli eventuali profili concernenti la legittimità della
fruizione in atto di quello stesso beneficio, da parte del
ricorrente. Dunque, nessuna “verifica” doveva (e poteva)
compiere il giudice rimettente in ordine a tale aspetto
della vicenda sottoposta al suo scrutinio; con l'ovvio corollario
di rendere manifestamente infondata la pretesa incompletezza
di descrizione della fattispecie, agli effetti della motivazione
sulla rilevanza della questione.
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3. – La difesa della Regione solleva anche
un'altra eccezione pregiudiziale di inammissibilità, fondata
sul rilievo che il giudice a quo avrebbe formulato il quesito
di legittimità costituzionale «in termini palesemente contraddittori».
Osserva, infatti, la Regione che il Tribunale rimettente
avrebbe, da un lato, censurato la norma impugnata nella
parte in cui limita ai soli cittadini italiani invalidi
al 100%, residenti nella Regione, il diritto alla circolazione
gratuita sui servizi di trasporto pubblico regionale: sollecitando,
quindi, l'adozione di un intervento additivo volto ad estendere
il beneficio anche agli stranieri residenti nella Regione.
Dall'altro lato, lo stesso rimettente – «prospettando (sia
pur in modo confuso) la violazione dell'art. 117, commi
2 e 3, Cost. e richiamando l'art. 2, comma 5, del d. lgs.
25 luglio 1998, n. 286, che prevede parità di trattamento
fra stranieri e cittadini nell'accesso ai servizi pubblici»
– avrebbe richiesto alla Corte un «intervento radicalmente
demolitorio», contestando la competenza legislativa regionale
a differenziare il trattamento tra cittadini italiani e
stranieri in materia di pubblici servizi. Posto, infatti,
che la violazione dell'art. 117 Cost. «comporterebbe l'incostituzionalità
per incompetenza dell'intera normativa impugnata», ne deriva
– conclude la Regione – che l'accoglimento del quesito verrebbe
ineluttabilmente a determinare «la caducazione del beneficio
del diritto al trasporto gratuito anche per gli invalidi
cittadini italiani»: in palese ed insanabile contrasto,
quindi, con la richiesta di addizione di cui innanzi si
è detto e che il giudice rimettente ha ribadito nel dispositivo
della ordinanza di rimessione.
Anche questa eccezione è priva di fondamento. Il giudice
rimettente si è limitato a rammentare come, anche a seguito
delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n.
3 del 2001, l'art. 117 della Carta fondamentale riservi
alla legislazione statale la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m); così come
sempre allo Stato è riservata la formulazione dei principî
fondamentali cui la legislazione concorrente delle Regioni
deve uniformarsi in materia di tutela della salute. Entrambi
questi settori devono necessariamente riguardare – sottolinea
l'ordinanza di rimessione – «anche lo status giuridico dei
cittadini stranieri […] tanto più che il d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, all'art. 2, comma 5, prevede la parità di
trattamento tra cittadini italiani e cittadini di stati
extracomunitari nell'accesso ai pubblici servizi.
Il profilo di “incompetenza” evocato dal giudice a quo,
dunque, non è affatto “assoluto” – nei termini prospettati
dalla Regione resistente – ma è circoscritto proprio a quel
profilo dell'esercizio del potere legislativo che il giudice
rimettente assume come discriminatorio. Infatti, a formare
oggetto del quesito di costituzionalità non è la disposizione
in sé, la quale, nel delineare i presupposti del beneficio,
lo attribuisce ai “cittadini italiani” (disciplina, questa,
rispetto alla quale non si formula alcuna richiesta di ablazione,
né si ventila alcuna ipotesi di illegittimità). L'unico
aspetto censurato è, invece, espresso soltanto “in negativo”
(donde la richiesta di addizione, e non di ablazione); la
doglianza si concentra esclusivamente sulla preclusione,
introdotta dalla norma nei confronti degli stranieri, di
fruire, a parità delle restanti condizioni di legge, delle
provvidenze stabilite in favore degli invalidi in tema di
trasporti regionali. Prescindendo quindi, per il momento,
da qualsiasi considerazione in ordine alla fondatezza, nel
merito, dei rilievi svolti dal Tribunale rimettente, specie
per ciò che attiene alla effettiva riconducibilità della
ipotesi di specie alla “materia” delineata dall'art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost., devono escludersi – secondo
la prospettiva coltivata dal giudice a quo – quei profili
di contraddittorietà del petitum che, ad avviso della Regione,
minerebbero la ammissibilità della questione.
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4. – La questione sarebbe infine inammissibile,
secondo la difesa regionale, per carenza di motivazione
sulla non manifesta infondatezza, in quanto – anche a voler
prescindere da talune lacune di ordine sintattico, che renderebbero
oscuro l'iter logico seguito dal giudice a quo – i vari
parametri sarebbero enunciati in forma apodittica, generica
e priva di un adeguato sostegno argomentativo.
Pure tale eccezione deve essere disattesa. Ai fini della
sussistenza del presupposto di ammissibilità ora contestato,
occorre che le “ragioni” del dubbio di legittimità costituzionale,
in riferimento ai singoli parametri di cui si assume la
violazione, siano articolate in termini di sufficiente puntualizzazione
e riconoscibilità all'interno del tessuto argomentativo
in cui si articola la ordinanza di rimessione; senza alcuna
esigenza, da un lato, di specifiche formule sacramentali,
o, dall'altro lato, di particolari adempimenti “dimostrativi”,
d'altra parte in sé incompatibili con lo specifico e circoscritto
ambito entro il quale deve svolgersi lo scrutinio incidentale
di “non manifesta infondatezza”. A tali requisiti minimi
l'ordinanza di rimessione ha corrisposto, considerato che,
in riferimento a ciascuno dei profili coinvolti dal quesito
e per ognuno dei parametri invocati, il Tribunale rimettente
ha offerto pertinente e congrua motivazione. La circostanza,
poi – evidenziata dalla Regione a sostegno della eccezione
di inammissibilità – per la quale la violazione dell'art.
3 Cost. sarebbe enunciata nel corpo della ordinanza di rimessione,
ma non ulteriormente richiamata nel dispositivo, si rivela
priva di rilievo, posto che le “ragioni” delle censure ed
il corrispondente quesito risultano enunciati in termini
del tutto univoci dall'atto introduttivo del presente giudizio
di legittimità costituzionale.
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5. – Nel merito, la questione è fondata.
L'art. 8 della legge della Regione Lombardia 12 gennaio
2002, n. 1, come sostituito dall'art. 5, comma 7, della
legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25, stabilisce particolari
provvidenze in favore di talune categorie, in materia di
servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale:
in particolare, a decorrere dal 1° agosto 2004, accanto
alle categorie di beneficiari indicate nel comma 1 del medesimo
articolo, il diritto alla circolazione gratuita su tali
servizi è riconosciuto anche «ai cittadini italiani invalidi
civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia
con grado di invalidità pari al 100% [...] e loro eventuali
accompagnatori, secondo le modalità stabilite con apposito
atto della Giunta regionale». Rispetto alle restanti categorie
di soggetti previste nel comma 1 – tutte, per così dire,
soggettivamente qualificate dalla origine (invalidi di guerra
e di servizio; deportati nei campi di sterminio nazisti;
invalidi a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità
organizzata), o dalla natura della invalidità (privi di
vista per cecità assoluta e sordomuti) – gli invalidi menzionati
nel comma 2 della stessa norma presentano, come tratto comune
e unificante, esclusivamente la percentuale di invalidità:
nella specie, la più elevata in assoluto.
La ratio del beneficio è, dunque, riconducibile alla scelta
del legislatore regionale di agevolare – attraverso la fruizione
gratuita del servizio – l'accesso al sistema dei trasporti
pubblici locali in favore di un gruppo di persone accomunate
dalla appartenenza alla più grave condizione di invalidità.
Ci si muove nell'ambito di una provvidenza dettata da finalità
eminentemente sociali, nella specie raccordata, sul piano
della “causa” normativa, a valori di solidarietà, non disgiunti
dagli intuibili riverberi che le peculiari condizioni dei
beneficiari e la natura stessa del beneficio possono in
concreto presentare rispetto alle esigenze di vita e di
relazione; non ultime quelle connesse alla tutela del diritto
alla salute, in presenza di una così grave menomazione.
Il discrimen che viene qui in discorso, e sul quale si concentra
l'intera gamma delle censure proposte dal Tribunale rimettente,
ruota quindi attorno alla preclusione che la normativa di
favore – oggetto di impugnativa – ha dichiaratamente inteso
introdurre nei confronti degli stranieri: con ciò compromettendo
– secondo il giudice a quo – non soltanto «il generale canone
di ragionevolezza [...] che può evocarsi come parametro
di coerenza della norma legislativa regionale con i principî
sanciti a tutela di situazioni riconducibili ad un'identica
ratio interpretativa»; ma, anche, la necessaria tutela della
salute (art. 32 Cost.), e del lavoro (art. 35, primo comma,
Cost.), oltre che la riserva alla legislazione statale circa
la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo
comma, lettera m, Cost.), e circa i principî fondamentali
in tema di legislazione concorrente regionale sulla salute.
5.1. – In linea di principio, sono corretti i rilievi svolti
dalla difesa regionale a proposito delle peculiarità che
caratterizzano la condizione dello straniero nel quadro
dei valori costituzionali. In particolare, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, il principio costituzionale
di uguaglianza non tollera discriminazioni fra la posizione
del cittadino e quella dello straniero solo quando venga
riferito al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo
(v., fra le tante, la sentenza n. 62 del 1994): così da
rendere legittimo, per il legislatore ordinario, introdurre
norme applicabili soltanto nei confronti di chi sia in possesso
del requisito della cittadinanza – o all'inverso ne sia
privo – purché tali da non compromettere l'esercizio di
quei fondamentali diritti.
Al tempo stesso, e sullo specifico versante del diritto
alla salute, questa Corte ha reiteratamente puntualizzato
che «il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la
tutela della salute è “costituzionalmente condizionato”
dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente
protetti, salva, comunque, la garanzia di “un nucleo irrinunciabile
del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come
ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone
di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela,
che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto”
[….] Questo “nucleo irriducibile” di tutela della salute
quale diritto della persona deve perciò essere riconosciuto
anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto
alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello
Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità
di esercizio dello stesso». Pertanto, anche lo straniero
presente irregolarmente nello Stato «ha diritto di fruire
di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti,
secondo i criteri indicati dall'art. 35, comma 3 (del d.lgs.
n. 286 del 1998), trattandosi di un diritto fondamentale
della persona che deve essere garantito, così come disposto,
in linea generale, dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo
n. 286 del 1998» (v. sentenza n. 252 del 2001).
In tale quadro di riferimento, e se si ha riguardo al testo
ed alla ratio della norma oggetto di impugnativa, può convenirsi
con l'assunto della Regione, nella parte in cui sottolinea
come la scelta «legislativa di attribuire a determinate
categorie di soggetti un diritto alla circolazione gratuita,
ovvero un diritto a fruire di tariffe agevolate, non configuri
in alcun modo una prestazione essenziale o minimale, né
si presenti, ovviamente, come una scelta costituzionalmente
obbligata».
Per un verso, infatti, la previsione agevolatrice in questione
si indirizza a categorie eterogenee di beneficiari, per
di più neppure tutte riconducibili al genus degli invalidi,
come i cavalieri di Vittorio Veneto o gli agenti ed ufficiali
di polizia giudiziaria in servizi di pubblica sicurezza,
rispettivamente inquadrabili in categorie di benemeriti
o di fruitori del servizio ratione officii: donde l'impossibilità
di considerare il diritto alla salute (o quello al lavoro)
come valore fondamentale alla cui salvaguardia correlare
– per di più attraverso un nesso di astratta “indispensabilità”
– la concessione della provvidenza. Per un altro verso,
è del pari evidente l'impossibilità di individuare nel trasporto
regionale un servizio destinato ad integrare – sempre e
comunque – quel “nucleo irriducibile del diritto alla salute
protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della
dignità umana”, di cui innanzi si è detto, posto che è la
natura stessa del servizio ad evocare il soddisfacimento
di una gamma indefinita (ed indefinibile) di esigenze di
spostamento.
La provvidenza a favore degli invalidi, dunque, non si giustifica
in funzione dei singoli “bisogni” di locomozione (fra i
quali ben possono annoverarsi – ma non necessariamente e
non soltanto – quelli connessi alla salute o al lavoro).
Essa rinviene la propria ragion d'essere in una logica di
solidarietà sociale, nella ragionevole presupposizione delle
condizioni di difficoltà in cui versano i residenti che,
per essere totalmente invalidi, vedono grandemente compromessa,
se non totalmente eliminata, la propria capacità di guadagno.
5.2. – Se la previsione di tariffe gratuite o agevolate
per gli invalidi risponde a finalità sociali e si inquadra
nel novero delle disposizioni per così dire “facoltative”,
non essendo destinata, in sé, a soddisfare diritti fondamentali,
ne deriva – ha sottolineato la Regione – la legittimità
di scelte intese a bilanciare la massima fruibilità del
beneficio con la limitatezza delle risorse finanziarie,
per far fronte al consistente maggior onere che dal beneficio
in questione deriva per l'ente regionale. D'altra parte,
se un tale bilanciamento è imposto anche «in relazione alle
risorse organizzative e finanziarie, restando salvo, in
ogni caso, quel nucleo irriducibile del diritto alla salute»
di cui si è già fatto cenno (v., fra le tante, la sentenza
n. 509 del 2000), tanto più tale ponderazione si impone
– sottolinea la Regione – «se lo scopo è quello di contenere
l'esborso economico per prestazioni aggiuntive che costano».
L'assunto della Regione, corretto in linea di principio,
risulta tuttavia del tutto eccentrico rispetto alla previsione
oggetto di censura. La circostanza che la Regione abbia
nella specie introdotto un regime di favore senz'altro eccedente
i limiti dell'“essenziale”, sia sul versante del diritto
alla salute, sia su quello delle prestazioni concernenti
“i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale”, non esclude affatto che
le scelte connesse alla individuazione delle categorie dei
beneficiari – necessariamente da circoscrivere in ragione
della limitatezza delle risorse finanziarie – debbano essere
operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di
ragionevolezza; al legislatore (statale o regionale che
sia) è consentito, infatti, introdurre regimi differenziati,
circa il trattamento da riservare ai singoli consociati,
soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente
irrazionale o, peggio, arbitraria.
La disposizione in discussione si pone in contrasto con
il principio sancito dall'art. 3 della Carta fondamentale,
perché il relativo scrutinio va circoscritto all'interno
della specifica previsione, in virtù della quale la circolazione
gratuita viene assicurata non a tutti gli invalidi residenti
in Lombardia che abbiano un grado di invalidità pari al
100%, ma soltanto a quelli, fra essi, che godano della cittadinanza
italiana. Il requisito della cittadinanza non può assumersi
– come deduce la Regione – quale «criterio preliminare di
accesso» al beneficio, e senza che lo stesso sia stato «pensato
in riferimento ad una specifica categoria di soggetti»;
esso, infatti, si atteggia – nella disposizione – come uno
specifico presupposto che condiziona l'ammissione al regime
di favor, non diversamente dagli altri specifici requisiti
che valgono ad identificare le singole categorie privilegiate.
Né può dirsi, come ritiene la Regione, che il requisito
della cittadinanza possa legittimamente concorrere a selezionare
i fruitori della provvidenza in ragione delle esigenze finanziarie,
al pari di quello della residenza, dal momento che – mentre
la residenza, rispetto ad una provvidenza regionale, appare
un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio
– a conclusioni diverse deve pervenirsi per la cittadinanza,
che pertanto si presenta come condizione ulteriore, ultronea
ed incoerente, agli effetti di un ipotetico regime differenziato
rispetto ad una misura sociale che vede negli invalidi al
100% la categoria dei beneficiari. Distinguere, ai fini
della applicabilità della misura in questione, cittadini
italiani da cittadini di paesi stranieri – comunitari o
extracomunitari – ovvero apolidi, finisce dunque per introdurre
nel tessuto normativo elementi di distinzione del tutto
arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità
tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio
(la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari
requisiti (invalidità al 100% e residenza) che ne condizionano
il riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione.
D'altra parte, e come rilevano le parti private, l'art.
41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero) espressamente
sancisce il principio secondo il quale «gli stranieri titolari
della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella
loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,
sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche,
di assistenza sociale, incluse quelle previste [...] per
i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili
e per gli indigenti».
Questa disposizione – al pari delle altre contenute nel
medesimo testo unico – costituisce, a norma dell'art. 1,
comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998,
principio fondamentale “ai sensi dell'art. 117 della Costituzione”
(ovviamente nel testo allora vigente) “nelle materie di
competenza legislativa delle regioni”, fra le quali rientra
quella del trasporto regionale. Un principio, dunque, il
quale – al di là del diverso risalto che ad esso può annettersi
nel quadro della nuova distribuzione della potestà legislativa
tra Stato e Regioni – ben può essere richiamato come necessario
paradigma sulla cui falsariga calibrare l'odierno scrutinio
di ragionevolezza; e ciò in quanto, proprio avuto riguardo
al rilievo generale che quel principio continua a svolgere
nel sistema, qualsiasi scelta del legislatore regionale
che introducesse rispetto ad esso regimi derogatori – come
senz'altro è avvenuto nella disposizione oggetto di impugnativa
– dovrebbe permettere di rinvenire nella stessa struttura
normativa una specifica, trasparente e razionale “causa
giustificatrice”, idonea a “spiegare”, sul piano costituzionale,
le “ragioni” poste a base della deroga. A conclusioni analoghe
può altresì giungersi con riferimento agli artt. 2 e 3,
comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), che – nell'ambito dei principî fondamentali
e per quanto attiene alle prestazioni in tema di handicap
– equiparano ai cittadini gli stranieri e gli apolidi residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.
Non essendo, quindi, enucleabile dalla norma impugnata altra
ratio che non sia quella di introdurre una preclusione destinata
a scriminare, dal novero dei fruitori della provvidenza
sociale, gli stranieri in quanto tali, ne deriva la illegittimità
costituzionale in parte qua della norma stessa, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Restano assorbiti gli ulteriori profili dedotti dal giudice
rimettente.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma
2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002,
n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico
regionale e locale), come modificato dall'art. 5, comma
7, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003,
n. 25 (Interventi in materia di trasporto pubblico locale
e di viabilità), nella parte in cui non include gli stranieri
residenti nella Regione Lombardia fra gli aventi il diritto
alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico
di linea riconosciuto alle persone totalmente invalide per
cause civili.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.
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ILENIA FILIPPETTI
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| IL DIRITTO DELLO
STRANIERO INVALIDO AL TRASPORTO PUBBLICO GRATUITO
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Il thema decidendum.
Con sentenza n. 432 del 28 novembre 2005
la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale
l’articolo 8, comma 2 della legge della
Regione Lombardia n. 1/2002 -come modificato
dall’articolo 5, comma 7 della legge regionale
n. 25/2003- nella parte in cui prevedeva
che gli stranieri residenti nella Regione
non potevano essere inclusi tra gli aventi
diritto alla circolazione gratuita sui servizi
di trasporto pubblico di linea, in quanto
tale diritto era riconosciuto a favore dei
soli cittadini italiani totalmente invalidi.
Con la pronuncia in commento la Consulta
ha stabilito, in particolare, che il diritto
al trasporto gratuito a favore degli invalidi
deve essere improntato a “valori di solidarietà”
e che, conseguenzialmente, distinguere su
questo tema “cittadini italiani da cittadini
di paesi stranieri … finisce per introdurre
nel tessuto normativo elementi di distinzione
del tutto arbitrari”. Sradicando una latente
discriminazione, la Corte ha pertanto riaffermato
che “non essendo … enucleabile dalla norma
impugnata altra ratio che non sia
quella di introdurre una preclusione destinata
a scriminare, dal novero dei fruitori della
provvidenza sociale, gli stranieri in quanto
tali, ne deriva la illegittimità costituzionale
in parte qua della norma stessa,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione”.
La legislazione della Regione Lombardia
sul trasporto gratuito degli invalidi civili.
Il giudizio di legittimità costituzionale
ha tratto origine dal ricorso elevato avanti
al TAR Lombardia da un’associazione sindacale
per l’annullamento di una deliberazione
della Giunta regionale della Regione Lombardia
con cui veniva ammessa la circolazione gratuita
agli invalidi civili sui servizi pubblici
di linea lungo l’intero percorso regionale.
Il diritto al trasporto gratuito veniva
tuttavia riconosciuto subordinatamente al
possesso di due presupposti: la cittadinanza
italiana e la residenza sul territorio
regionale. La deliberazione regionale impugnata
avanti al T.A.R. si fondava, a sua volta,
sul disposto dell’articolo 8 della legge
della Regione Lombardia 12 gennaio 2002,
n. 1 ove si stabiliscono particolari provvidenze
in favore di specifiche categorie, in materia
di servizi di trasporto pubblico di linea
nel territorio regionale: “in particolare,
a decorrere dal 1° agosto 2004, accanto
alle categorie di beneficiari indicate nel
comma 1 del medesimo articolo, il diritto
alla circolazione gratuita su tali servizi
è riconosciuto anche «ai cittadini italiani
invalidi civili, inabili ed invalidi
del lavoro residenti in Lombardia con grado
di invalidità pari al 100% [...] e loro
eventuali accompagnatori, secondo le modalità
stabilite con apposito atto della Giunta
regionale»”.
La Corte ha posto in rilievo, sul punto,
che la funzione della legge regionale in
commento è quella di “agevolare -attraverso
la fruizione gratuita del servizio- l'accesso
al sistema dei trasporti pubblici locali
in favore di un gruppo di persone accomunate
dalla appartenenza alla più grave condizione
di invalidità”. Fin dall’incipit del
filo argomentativo seguito dalla Corte viene
posta in luce, dunque, la causa normativa
seguita dal legislatore della Lombardia,
ispirata da valori profondi di solidarietà,
non disgiunti dagli “intuibili riverberi
che le peculiari condizioni dei beneficiari
e la natura stessa del beneficio possono
in concreto presentare rispetto alle esigenze
di vita e di relazione; non ultime quelle
connesse alla tutela del diritto alla salute,
in presenza di … grav[i] menomazion[i]”.
In questo contesto viene posta in risalto
la preclusione introdotta dal medesimo testo
normativo nei confronti degli stranieri,
posto che tale limitazione contrasta fortemente
con il principio di ragionevolezza previsto
all’articolo 3 della Costituzione. Il principio
di uguaglianza conservato in tale disposizione
può, infatti, dirsi “integralmente applicato
in quanto la legge tratti in modo eguale
situazioni eguali ed in modo diverso situazioni
diverse” (MARTINES); così inteso, il principio
di ragionevolezza è indispensabile per verificare
la coerenza della singola norma censurata
rispetto all’intero ordinamento giuridico
(BIN, PITRUZZELLA).
Se è dunque consentito al legislatore regionale
l’adozione di regimi giuridici differenziati
di fronte a situazioni di fatto disomogenee
sulla base di una specifica opera di bilanciamento
dei valori costituzionali in campo, è parimenti
evidente che “distinguere, ai fini della
applicabilità della misura in questione,
cittadini italiani da cittadini di paesi
stranieri -comunitari o extracomunitari-
ovvero apolidi, finisce … per introdurre
nel tessuto normativo elementi di distinzione
del tutto arbitrari, non essendovi alcuna
ragionevole correlabilità tra quella condizione
positiva di ammissibilità al beneficio (la
cittadinanza italiana, appunto) e gli altri
peculiari requisiti (invalidità al 100%
e residenza) che ne condizionano il riconoscimento
e ne definiscono la ratio e la funzione”.
La tutela del diritto alla salute degli
extracomunitari
Su questo assetto preliminare la Corte
elabora la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale n. 1/2002 anche in
relazione al diritto alla salute riconosciuto
all’articolo 32, comma 1 della Carta fondamentale
(“La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti”). Sul tema la Corte
sottolinea come “il principio costituzionale
di uguaglianza non tollera discriminazioni
fra la posizione del cittadino e quella
dello straniero solo quando venga riferito
al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo
… così da rendere legittimo, per il legislatore
ordinario, introdurre norme applicabili
soltanto nei confronti di chi sia in possesso
del requisito della cittadinanza -o all'inverso
ne sia privo- purché [siano tali] da non
compromettere l'esercizio di quei fondamentali
diritti”.
La Corte sottolinea dunque accuratamente
che il diritto ad ottenere specifici trattamenti
sanitari è soggetto a bilanciamento rispetto
ad altri interessi, anch’essi costituzionalmente
protetti, fatta salva comunque la garanzia
di “un nucleo irrinunciabile del diritto
alla salute protetto dalla Costituzione
come ambito inviolabile della dignità umana,
il quale impone di impedire la costituzione
di situazioni prive di tutela, che possano
appunto pregiudicare l'attuazione di quel
diritto”. Questo “nucleo irriducibile” di
tutela della salute, inteso quale diritto
inviolabile della personalità, deve perciò
essere riconosciuto anche agli stranieri
qualunque sia la loro posizione rispetto
alle norme che regolano l'ingresso ed il
soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore
prevedere diverse modalità di esercizio
dello stesso. Ed infatti, “anche lo straniero
presente irregolarmente nello Stato «ha
diritto di fruire di tutte le prestazioni
che risultino indifferibili ed urgenti,
secondo i criteri indicati dall'art. 35,
comma 3 (del d.lgs. n. 286 del 1998), trattandosi
di un diritto fondamentale della persona
che deve essere garantito, così come disposto,
in linea generale, dall'art. 2 dello stesso
decreto legislativo n. 286 del 1998»”.
Il diritto al lavoro degli extracomunitari
La Consulta passa poi all’esame della
tesi del Tribunale amministrativo remittente
per cui il beneficio del trasporto gratuito
sarebbe finalizzato anche alla tutela di
quanti si trovano «in difficoltà rispetto
al lavoro per favorirne il recupero delle
energie psicofisiche»; la norma in questione
si porrebbe pertanto in contrasto con l'articolo
35, comma 1, della Costituzione (“La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni”). Sul punto
la Corte evidenzia che non sussistono –nel
caso di specie- solide basi logico giuridiche
per poter considerare il diritto al lavoro
“come valore fondamentale alla cui salvaguardia
correlare -per di più attraverso un nesso
di astratta «indispensabilità»- la concessione
della provvidenza”. A differenza di quanto
sottolineato in tema di tutela della salute,
la Consulta evidenzia dunque che non è consentito
considerare il trasporto regionale come
un servizio destinato ad integrare quel
“nucleo irriducibile del diritto alla salute
protetto dalla Costituzione come ambito
inviolabile della dignità umana”. Il diritto
al lavoro, pertanto, non potendo essere
considerato quale valore assoluto ed intangibile
dell’umanità, ben può essere ponderato con
altri valori costituzionalmente protetti,
ed eventualmente essere considerato recessivo
rispetto ad essi sulla base di una specifica
valutazione, razionale e trasparente, operata
dal legislatore ordinario. Non esistendo
una soluzione costituzionalmente obbligata,
appare dunque ammissibile che il diritto
a fruire dei mezzi di trasporto -quale strumento
per l’esercizio del lavoro e per il sostentamento-
sia considerato cedevole e recessivo rispetto
al principio di buon andamento dell’amministrazione
pubblica intesa in senso ampio (comprensiva,
dunque, dei gestori di servizi pubblici
aventi veste giuridica di soggetto privato);
ed anzi, la Corte giunge a condividere espressamente
le argomentazioni spiegate dalla difesa
dell’amministrazione regionale, laddove
si afferma che una simile ponderazione è
indispensabile nei casi in cui “lo scopo
è quello di contenere l'esborso economico
per prestazioni aggiuntive che costano”.
Tra il valore del buon andamento (inteso,
tra l’altro, in termini di economicità ed
efficienza dei servizi pubblici locali)
ed il valore della solidarietà verso le
classi economicamente e socialmente più
fragili può dunque legittimamente prevalere
il primo, e ciò sia nei confronti dei soggetti
italiani, sia di quelli stranieri o apolidi.
La potestà legislativa esclusiva delle
Regioni
La Consulta esamina, infine, i possibili
profili d’illegittimità della legge regionale
evidenziati dal giudice a quo rispetto
al disposto di cui all’articolo 117, comma
2 della Costituzione, in quanto “in esito
alla riforma del Titolo V della carta fondamentale,
vige la riserva di legislazione statale,
in via esclusiva, sia per la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali da
garantirsi su tutto il territorio nazionale,
che per la statuizione dei principî fondamentali
in materia di tutela della salute: settori,
questi, che … «non possono non riguardare
anche lo status giuridico dei cittadini
stranieri»”.
La Corte controbatte sul punto affermando
l’ammissibilità, in linea teorica, di “qualsiasi
scelta del legislatore regionale che introducesse
rispetto ad esso regimi derogatori come
senz'altro è avvenuto nella disposizione
oggetto di impugnativa”; nondimeno, in tal
caso la deroga dovrebbe permettere di rinvenire
nella stessa struttura normativa una specifica,
trasparente e razionale “causa giustificatrice”,
idonea a “spiegare”, sul piano costituzionale,
le “ragioni” poste a base della deroga.
In buona sostanza, la Consulta sottolinea
che è teoricamente ammissibile il sacrificio
del diritto alle prestazioni essenziali
degli invalidi allorché ciò sia frutto di
un bilanciamento di valori operato trasparentemente
ed in maniera razionale. In carenza di un
siffatto, chiaro parametro di valutazione,
la legge regionale deve invece essere considerata
illegittima, proprio in quanto essa pone
limitazioni apodittiche ed arbitrarie, avulse
da una qualunque ponderazione preventiva
e da qualsiasi giustificazione oggettiva
rispetto agli altri valori protetti dalla
Costituzione.
Sintesi conclusiva
La pronuncia in commento pone un principio
importante in quanto, dopo aver rinvenuto
nel tessuto normativo dell’ordinamento un’aporia
priva di fondamenta costituzionali, esprime
un forte rifiuto verso scelte legislative
operate arbitrariamente, anche laddove si
tratti di valutazioni elaborate dal legislatore
nell’esercizio di una potestà legislativa
attribuita in via esclusiva. Anche quest’ultima
facoltà, infatti, non può ritenersi assoluta
e non può pertanto estendersi sino ad introdurre
nell’ordito dell’ordinamento giuridico sottili
fili di arbitrio, tanto più pericolosi
in quanto poco visibili ai più: nel caso
di specie, in effetti, si trattava proprio
di un’arbitrarietà sottile, destinata
a rimanere latente in quanto idonea a riverberare
i suoi effetti distorti su di un soggetto
particolarmente fragile poiché invalido,
bisognoso di dialisi e privo della possibilità
economica di fare ricorso a mezzi di trasporto
privati.
Oltre a ciò, la pronuncia è preziosa poiché
esprime un valore fondamentale –quello della
“solidarietà sociale”– ravvisabile nell’empatia
verso le “condizioni di difficoltà in cui
versano i residenti che, per essere totalmente
invalidi, vedono grandemente compromessa,
se non totalmente eliminata, la propria
capacità di guadagno”.
Nondimeno, la sentenza lascia scoperto il
fianco a qualche perplessità.
La Corte, infatti, pone in forte risalto
l’esistenza di diritti esercitabili da ogni
uomo in quanto tale, in quanto “individuo”,
indipendentemente dall’essere cittadino
di una determinata nazione o, al limite,
dall’essere apolide. Questi diritti fondamentali
–che la Corte definisce, in un passo della
pronuncia, anche con la locuzione di “beni
primari”- sono pertanto insopprimibili e
mai sacrificabili, proprio in quanto si
tratta di una manifestazione dell’umanità,
ovverosia dell’appartenenza al genere umano.
Tra questi diritti fondamentali la Corte
comprende espressamente anche il diritto
alla salute, richiamando sul punto la propria
costante giurisprudenza che ha affermato
la non ponderabilità di questo nucleo
essenziale rispetto ad altri valori, ancorché
costituzionalmente protetti. In altri termini,
il cuore essenziale dei diritti fondamentali
dell’individuo scaturisce proprio dal diritto
all’integrità psico-fisica, ed in questa
luce può essere riletto anche il diritto
al lavoro, da intendere quale strumento
indispensabile a consentire il sostentamento
ed il recupero delle energie psicofisiche
dell’individuo e della propria famiglia.
Anche il diritto al lavoro può costituire
pertanto –come correttamente rilevato nell’ordinanza
del Tribunale amministrativo remittente-
uno strumento fondamentale per l’esercizio
dei diritti inviolabili dell’uomo, ivi incluso
il diritto alla tutela ed al mantenimento
del bene salute.
Il nodo più delicato della sentenza sta
dunque proprio in ciò; da un lato essa pone
la forte affermazione dell’esistenza di
diritti fondamentali ed insopprimibili,
la cui titolarità compete ad ogni individuo
in quanto tale, indipendentemente dalla
cittadinanza. Dall’altro lato, tuttavia,
la pronuncia lascia sfumati i contorni
di tale sfera d’inviolabilità, affermando
che talvolta anche i “livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali” potrebbero risultare sacrificabili
in forza di un razionale e trasparente bilanciamento
rispetto ad altri valori costituzionali.
Manca, poi, nella sentenza l’esatta definizione
dell’area d’estensione di quei diritti che,
da un lato vengono dichiarati inviolabili
ed universali e, nello stesso tempo, si
afferma possano essere comparati e sacrificati
a vantaggio di altri valori costituzionalmente
protetti.
Le conclusioni cui giunge la Corte appaiono
perciò particolarmente fragili laddove la
stessa sentenza afferma che sarebbe teoricamente
ammissibile una limitazione –ad opera della
legislazione nazionale o regionale- del
fondamentale ed inviolabile diritto alla
salute rispetto allo “scopo di contenere
l’esborso economico per prestazioni aggiuntive
che costano”.
Oltre all’indeterminatezza della sfera dei
diritti inviolabili ciò che colpisce è quindi
quest’affermazione per cui il valore del
bene salute (teoricamente inviolabile)
non è sufficiente, di per sé considerato,
a prevalere rispetto alle esigenze del buon
andamento dell’amministrazione pubblica,
e dell’economicità e dell’efficienza dei
servizi pubblici locali. Nella pronuncia
il diritto alla salute viene, da un lato,
posto come nucleo intangibile di civiltà,
e dall’altro come uno tra i molteplici
valori compresenti nella Costituzione; valori
tra loro comparabili, variamente componibili
e talora sacrificabili alla luce del mutevole
assetto istituzionale, sociale ed economico
del Paese.
A ben vedere, sembra potersi concludere
che la Corte ha posto l’accento sul principio
di ragionevolezza astrattamente considerato,
affermando così che la legge regionale de
qua deve considerarsi illegittima non
in quanto essa non riconosceva il diritto
alla salute in capo ad un appartenente all’umanità
–ancorché extracomunitario- ma in quanto
la norma non era sufficientemente chiara
né trasparente nell’indicare le valutazioni
operate dal legislatore regionale nel momento
in cui questi ha preferito privilegiare
i soli invalidi italiani e residenti in
Lombardia. Seguendo il filo di tale argomentazione,
anche la legge n. 1/2002 avrebbe dunque
potuto esser conservata nell’ordinamento,
se solo in essa fosse stato chiaramente
espresso con maggiore dettaglio il bilanciamento
tra i valori costituzionali che aveva consentito
di escludere dal beneficio gli invalidi
privi di cittadinanza italiana.
La pronuncia sembra forse sottovalutare
l’accezione del principio di uguaglianza
(fonte primaria del principio di ragionevolezza)
in senso sostanziale: “È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese”. In questa
luce, il diritto alla salute, inteso come
diritto fondamentale, insopprimibile e mai
sacrificabile ad opera del legislatore regionale
–trattandosi, tra l’altro, di materia afferente
“i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti diritti civili e sociali”- ben
avrebbe potuto costituire, di per sé
considerato ed indipendentemente dal
bilanciamento rispetto ad altri valori costituzionali,
il canone in base al quale declarare l’illegittimità
della normativa in esame.
Ciò, si noti, in quanto la sentenza riconduce
il bene salute al già menzionato
“nucleo irrinunciabile … protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della
dignità umana”.
Dalla lettura complessiva della pronuncia
rimane, dunque, un dubbio insoluto: ci si
deve chiedere se sia sufficiente assicurare
una garanzia formale delle norme costituzionali,
limitandosi a richiamare il principio di
ragionevolezza al fine di valutare la coerenza
sistemica e la razionalità di una disposizione
di legge.
Rimane incerto se non sia più rispondente
ai principi costituzionali l’assicurare
una pari tutela a fronte di situazioni sostanzialmente
omogenee ovverosia, nel caso di specie,
di fronte ad una analoga condizione di difficoltà
socio-economica di due soggetti aventi cittadinanza
differente.
Resta insoluto, inoltre, il dilemma se esistano
valori costituzionali protetti in grado
di avere un’efficacia prevalente rispetto
al valore della salute che, per la stessa
costante giurisprudenza costituzionale richiamata
nella pronuncia in esame, è stata diuturnamente
considerata quale valore assoluto, mai sacrificabile.
Si tratta, a ben vedere, di interrogativi
delicati e particolarmente significativi,
non soltanto per l’elaborazione di una lineare
giurisprudenza interpretativa ma, soprattutto,
per il contesto sociale contemporaneo;
interrogativi che la pronuncia lascia, tuttavia,
non ancora completamente illuminati(*}.
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*) Testo del 15 dicembre
2005.
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