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| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 14 novembre 2005 n. 417
Pres. MARINI, Red. GALLO |
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Bilancio e contabilità pubblica - Interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica - Limitazione
delle spese e dell'indebitamento delle Regioni - Acquisto
di beni e servizi mediante le cosiddette convenzioni CONSIP
- Controllo della Corte dei conti
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È incostituzionale l'art. 1, commi 9, 10,
11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, nella
parte in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.
Le norme che fissano vincoli puntuali relativi a singole
voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli enti locali
non costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
Cost., e ledono pertanto l'autonomia finanziaria di spesa
garantita dall'art. 119 Cost.
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Sono inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n.
168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 191 del 2004, sollevate dalla Regione Campania e dalla
Regione Marche, in relazione agli articoli 117, terzo e
quarto comma, 118, 119 della Costituzione e al principio
di leale collaborazione.
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Sono inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n.
168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 191 del 2004, sollevate dalla Regione autonoma Valle
d'Aosta, in relazione agli articoli 2, primo comma, lettere
a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 48-bis della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale
per la Valle d'Aosta); all'art. 11 della legge 26 novembre
1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della
regione Valle d'Aosta); agli articoli 2 e 6 del decreto
legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia
di finanze regionali e comunali); all'art. 1 del decreto
legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta).
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Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 191 del 2004, sollevate dalla Regione autonoma Valle
d'Aosta, in relazione agli articoli 117, terzo e quarto
comma, e 119, primo comma, della Costituzione e agli articoli
2, primo comma, lettere a) e b), e 4 della legge costituzionale
n. 4 del 1948 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta).
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Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n.
168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 191 del 2004, sollevate dalla Regione Campania, in relazione
agli articoli 3, 100, 114, 117 e 118 della Costituzione,
all'articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
e al principio di leale collaborazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Annibale MARINI Presidente
- Giovanni Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO
- Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA - Franco GALLO - Luigi MAZZELLA - Gaetano
SILVESTRI ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 4, 5, 9, 10 e 11, e dell'art. 3, comma
1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi
urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, promossi
con ricorsi della Regione Campania (registro ricorsi nn.
89 e 93 del 2004), della Regione Toscana (registro ricorsi
n. 91 del 2004), della Regione autonoma Valle d'Aosta (registro
ricorsi n. 94 del 2004) e della Regione Marche (registro
ricorsi n. 96 del 2004), notificati il 10, il 28, il 22,
il 28 ed il 28 settembre 2004, depositati in cancelleria
il 17 settembre, il 2 ottobre, il 30 settembre, il 5 e il
7 ottobre 2004 ed iscritti ai nn. 89, 93, 91, 94 e 96 del
registro ricorsi 2004.
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Visti gli atti di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2005 il Giudice
relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania,
Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giuseppe Franco
Ferrari per la Regione autonoma Valle d'Aosta, Stefano Grassi
per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Franco Favara
per il Presidente del Consiglio dei ministri
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorso notificato il 10 settembre
2004 (n. 89 del 2004) e depositato il 17 successivo, la
Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 5, 9, 10, 11, e dell'art. 3, comma 1,
del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti
per il contenimento della spesa pubblica), per la violazione
degli articoli 3, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione,
nonché dell'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e del principio di leale collaborazione.
La Regione prospetta tre motivi di censura.
Con il primo si lamenta che i commi 9, 10 e 11 dell'art.
1 del decreto-legge n. 168 del 2004, non limitandosi ad
individuare criteri direttivi o limiti massimi di spesa,
ma specificando ed elencando le tipologie delle spese che
gli enti territoriali devono contenere nell'ambito di previste
percentuali, violano l'autonomia finanziaria di bilancio
e di spesa garantita dall'art. 119 e dall'art. 117, terzo
comma, Cost. Secondo la Regione, in particolare, dovrebbe
spettare allo Stato la sola competenza legislativa concorrente,
limitata alla fissazione dei princípi fondamentali in materia
di «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario», restando
esclusa da tale competenza l'individuazione di «puntuali
modalità di contenimento della spesa». Una tale previsione
di dettaglio non sarebbe giustificabile neanche sotto il
profilo del generale contenimento della spesa pubblica per
l'attuazione degli obblighi comunitari, perché tale contenimento
si potrebbe realizzare con la semplice fissazione delle
percentuali generali di risparmio. Sempre secondo la Regione,
i commi 9, 10 e 11 impugnati inciderebbero negativamente
anche sulla sua competenza in tema di organizzazione amministrativa
e sulla sua competenza legislativa ex art. 117, terzo e
quarto comma, Cost. Per la ricorrente, infatti, la lesione
della sfera di autonomia si verificherebbe non solo attraverso
interventi diretti di disciplina del settore di competenza,
ma anche attraverso la sottrazione o limitazione delle risorse
finanziarie essenziali. Sotto il profilo della dedotta violazione
del principio di leale collaborazione, infine, la Regione
lamenta che lo Stato non ha «effettuato le scelte attraverso
una intesa con le regioni, affinché queste contribuissero
a far emergere, in base alle differenti esigenze e problematiche
locali, tutto quanto utile e necessario per operare il contenimento
della spesa».
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione
degli articoli 100, 114, 117, terzo e quarto comma, e 118
Cost., dell'art. 9 della legge costituzionale n. 3 del 2001
e del principio di leale collaborazione, da parte del comma
5 dell'art. 1 del decreto-legge citato. Tale comma, insieme
con alcuni periodi dei successivi commi 9, 10, 11, introdurrebbe
una illegittima disciplina del controllo degli atti della
Regione e degli enti locali. Secondo la Regione, la materia
dei controlli sarebbe estranea alla competenza statale,
essendo riservata alla potestà legislativa regionale ed
a quella regolamentare degli enti locali, come confermato
dalla struttura del nuovo impianto costituzionale, successivo
alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione,
con l'eliminazione, ad opera dell'art. 9 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, dei controlli di legittimità e di merito
sugli atti delle Regioni e degli enti locali, precedentemente
previsti dagli abrogati articoli 125, primo comma, e 130
Cost. Un ulteriore profilo di illegittimità delle norme
censurate consisterebbe nella loro irragionevolezza, determinata
dall'“interferenza” che esse creano tra controllo di gestione
e accertamenti della Corte dei conti. Tale “interferenza”
sarebbe idonea, secondo la Regione, «ad alterare la effettività
e l'efficacia del controllo di gestione stesso».
La ricorrente deduce, con il terzo motivo, la violazione
degli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.,
nonché la violazione del principio di leale collaborazione
da parte dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168
del 2004, il quale modifica, confermandone l'impostazione
di fondo, l'art. 3 della legge n. 350 del 2003, già impugnato
dalla stessa Regione in altro procedimento. Infatti, sempre
a detta della Regione, la normativa censurata ribadirebbe,
in violazione dell'art. 119 Cost., la preesistente e già
contestata individuazione unilaterale, da parte dello Stato,
di concetti dotati di rilevanza costituzionale, quali quelli
di “indebitamento” e “investimento”, e non si inserirebbe
in un'organica disciplina del sistema finanziario regionale
tale da garantire un reale autofinanziamento in attuazione
del citato art. 119 Cost. La Regione evidenzia, infatti,
che la previsione di cui al sesto comma dello stesso art.
119, secondo la quale le Regioni «possono ricorrere all'indebitamento
solo per finanziare spese di investimento», costituisce
parte integrante del nuovo sistema della finanza pubblica,
che non ha ancora trovato attuazione. La Regione lamenta
anche la violazione dell'art. 117 Cost., perché la disciplina
censurata, ove pure rientrasse nella materia di competenza
legislativa concorrente della «armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario», non presenterebbe «le caratteristiche di princìpi
fondamentali alla cui fissazione si dovrebbe limitare la
legge statale». La Regione lamenta, infine, quale violazione
del principio di leale collaborazione, il fatto che la disciplina
statale sarebbe stata posta in essere senza la partecipazione
degli enti locali.
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2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni
prospettate nel ricorso, «salva eventuale non procedibilità
del terzo motivo di esso».
Sostiene preliminarmente l'Avvocatura che le modifiche apportate
dalla legge di conversione al decreto-legge n. 168 del 2004
sono da considerarsi nel complesso scarsamente rilevanti,
con l'esclusione di quella del comma 11 dell'art. 1.
Con riferimento al primo motivo del ricorso, l'Avvocatura
deduce che il taglio della spesa pubblica di Regioni ed
enti locali sarebbe stato disposto dalla legislazione statale
– «nel contesto di una complessa manovra – per ottemperare
a pressanti richieste di immediato e rapido riequilibrio
dei conti pubblici della Repubblica italiana (nel suo complesso)
avanzate dall'Unione europea». In tale quadro, e anche in
conseguenza dell'introduzione della moneta unica europea,
la normativa impugnata dovrebbe essere ricondotta in prevalenza
alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale,
dei “rapporti dello Stato con l'Unione europea” e della
“moneta […] e mercati finanziari” (art. 117, secondo comma,
lettere a ed e, Cost.). A detta dell'Avvocatura, comunque,
l'individuazione, con la normativa impugnata, delle voci
di spesa sulle quali operare i tagli sarebbe rispettosa
dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali «posto
che più inibente sarebbe stata l'alternativa della fissazione
di una percentuale unica di risparmio da applicarsi sull'insieme
delle voci di spesa». Sotto altro profilo, l'intesa con
le Regioni nell'ambito del procedimento normativo – la cui
mancanza è oggetto di specifica doglianza della ricorrente
– sarebbe poi priva di fondamento costituzionale e comunque
incompatibile con la necessità di un rapido intervento di
disciplina della materia.
Con riferimento al secondo motivo del ricorso, l'Avvocatura
sostiene che le comunicazioni agli organi di vigilanza e
controllo disposte dall'art. 1, commi 5, 9 e 10, del decreto-legge
n. 168 del 2004 non sono in contrasto con la Costituzione,
trattandosi di comunicazioni aventi per destinatari organi
già esistenti e interni a ciascun ente. Il collegamento
tra tali organi e la Corte dei conti in sede di controllo
di gestione sarebbe in ogni caso già previsto dall'art.
7, commi 2 e 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dall'art. 3,
commi da 4 a 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti) e dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio
e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
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3. – Con ricorso notificato il 28 settembre
2004 (n. 93 del 2004) e depositato il 2 ottobre successivo,
la Regione Campania ha promosso questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 5, 9, 10, 11, e dell'art.
3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per
la violazione degli articoli 3, 100, 114, 117, 118 e 119
della Costituzione, dell'art. 9 della legge costituzionale
n. 3 del 2001 e del principio di leale collaborazione.
La Regione propone le censure già prospettate con il ricorso
n. 89 del 2004, evidenziando come in sede di conversione
sia stato sostanzialmente confermato l'impianto complessivo
del decreto-legge citato, con alcune marginali modifiche
a singole disposizioni e, in particolare, con l'aggiunta,
al comma 11 dell'art. 1, della previsione secondo cui la
riduzione di spesa del 10% non si applica «per le regioni
e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e
sino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente
al patto di stabilità interno» per le spese impegnate.
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4. – Si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ribadendo le argomentazioni e le conclusioni
già esposte nella memoria di costituzione con riferimento
al ricorso n. 89 del 2004.
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5. – Con ricorso notificato il 22 settembre
2004 (n. 91 del 2004) e depositato il 30 successivo, la
Regione Toscana, su proposta del Consiglio della autonomie
locali, ha promosso questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 168 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004,
per la violazione degli articoli 114, 117, 118 e 119, «anche
in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione».
La Regione deduce che la norma censurata pone, al di fuori
di una riforma organica e strutturale, un nuovo limite di
spesa, così violando l'autonomia costituzionalmente garantita
alle Regioni e agli enti locali. Al riguardo, sostiene di
essere legittimata a ricorrere a tutela dell'autonomia degli
enti locali, perché, in base al sistema creato dal nuovo
art. 118 Cost., essa potrebbe allocare funzioni amministrative
a questi ultimi e, inoltre, la sua autonomia sarebbe condizionata
dalla loro efficienza.
La Regione prospetta tre motivi di censura.
Con il primo motivo, lamenta che la norma denunciata disciplina
«in modo dettagliato ed autoapplicativo, le categorie di
spesa sulle quali gli enti devono operare» nella materia
del «coordinamento della finanza pubblica», nella quale
spetterebbe invece allo Stato la sola determinazione dei
princìpi fondamentali. Né, a detta della Regione, si potrebbe
ricondurre la disciplina contenuta nel comma in questione
alla materia «legislazione elettorale, organi di governo
e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane»,
di potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera p), Cost. Un ulteriore profilo
di contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost. sarebbe rappresentato,
infine, dal fatto che la fissazione di limiti di spesa per
gli enti locali renderebbe ad essi concretamente impossibile
l'esercizio delle funzioni allocate dalla Regione.
Con il secondo motivo, la Regione si duole che la norma
censurata, in violazione degli articoli 114 e 119 Cost.,
non si limita a porre obiettivi finanziari di contenimento
della spesa pubblica, ma individua, invece, le specifiche
categorie di spesa sulle quali gli enti devono operare,
«senza possibilità di effettuare diverse ed autonome scelte
all'interno dei propri bilanci e senza poter tener conto
delle funzioni – proprie, fondamentali o altrimenti attribuite
– cui dette spese sono correlate». Ad avviso della ricorrente,
una tale previsione, oltre a ledere l'autonomia finanziaria
regionale, si porrebbe anche in contrasto, con l'art. 114,
primo e secondo comma, Cost., che sancisce l'equiordinazione
dei diversi enti che compongono la Repubblica, perché attraverso
la fissazione di specifici vincoli di spesa non consentirebbe
«agli enti territoriali il regolare svolgimento delle azioni
programmate».
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta che la norma
impugnata, adottata con decreto-legge del luglio 2004, imporrebbe
alle regioni e agli enti locali di applicare il nuovo limite
di spesa già nel 2004, non tenendo conto della programmazione
economica impostata per l'anno in corso, e violando così
l'autonomia politica e finanziaria di regioni ed enti locali,
anche in relazione al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione. La fissazione di parametri uguali
per tutti i destinatari determinerebbe altresì una violazione
del principio di ragionevolezza, sia per l'eccessiva rigidità
dei vincoli posti, in relazione alle diversità delle realtà
locali, sia perché si terrebbe conto non dell'entità del
bilancio o delle quote non ancora impegnate, ma della media
della spesa pregressa. Inoltre, la norma impugnata fisserebbe
arbitrariamente come parametro temporale per valutare il
rispetto del patto di stabilità interno la data intermedia
del 30 giugno 2004. Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta
che la norma censurata consentirebbe, in violazione dell'art.
97 Cost., di superare, in casi eccezionali, il limite di
spesa del 10% solo per le missioni all'estero, le spese
di rappresentanza, le relazioni pubbliche ed i convegni,
ma non anche per altre categorie di spesa che potrebbero
essere più attinenti agli obiettivi da perseguire attraverso
l'azione amministrativa.
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6. – Si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza
delle questioni prospettate nel ricorso.
L'Avvocatura premette che l'interesse al ricorso va riferito
agli enti locali e non alla Regione e che in ogni caso la
norma impugnata ha avuto un ambito di applicazione di soli
cinque mesi, legato ad esigenze non strutturali di necessità
e urgenza.
Nel merito, l'Avvocatura sostiene che il taglio della spesa
pubblica di Regioni ed enti locali sarebbe stato disposto
dalla legislazione statale –nel contesto di una complessa
manovra – «per ottemperare a pressanti richieste di immediato
e rapido riequilibrio dei conti pubblici della Repubblica
italiana (nel suo complesso) avanzate dall'Unione europea».
In relazione al primo motivo del ricorso, la difesa erariale
in primo luogo sostiene che la normativa impugnata dovrebbe
essere ricondotta, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Regione, alle materie, di competenza legislativa esclusiva
statale, dei “rapporti dello Stato con l'Unione europea”
e della “moneta […] e mercati finanziari” (art. 117, secondo
comma, lettere a ed e, Cost.); in secondo luogo, osserva
che «la fissazione di limiti differenziati “ente per ente”
sarebbe incompatibile con la natura generale e di principio»
che i limiti stessi dovrebbero avere a detta della Regione.
In relazione al secondo motivo del ricorso, l'Avvocatura
rileva che la scelta delle categorie di spesa sulle quali
operare i tagli sarebbe conseguente all'impossibilità di
comprimere le spese fisse (quali interessi, stipendi, canoni).
In relazione al terzo motivo, la difesa erariale replica
che sul piano costituzionale non esisterebbe alcuna limitazione
né per le manovre finanziarie che operino, come quella di
cui alla normativa impugnata, in corso di esercizio, né
per le eventuali eccezioni ai prefissati limiti di spesa.
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7. – Con ricorso notificato il 28 settembre
2004 (n. 94 del 2004) e depositato il 5 ottobre successivo,
la Regione autonoma Valle d'Aosta ha proposto questione
di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4,
e 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004.
La Regione autonoma propone quattro motivi di censura.
Con il primo motivo, deduce l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004,
per violazione dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b),
e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta), e per violazione degli articoli
117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma, Cost.
Secondo la ricorrente, la norma denunciata, la quale modifica
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2000), inciderebbe con previsioni
di dettaglio sulle procedure di acquisto di beni e servizi
da parte delle pubbliche amministrazioni, perché imporrebbe
la scelta obbligata tra le convenzioni di cui all'art. 26,
comma 1, della citata legge n. 488 del 1999 e l'assunzione
dei parametri di prezzo-qualità in esse convenuti come limiti
massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto
delle stesse e perché imporrebbe, altresì, una disciplina
dell'organizzazione dei controlli interni agli enti territoriali.
Sul piano dei parametri statutari, la norma censurata violerebbe,
pertanto, la potestà legislativa regionale nelle materie
dell' «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti
dalla regione» e dell'«ordinamento degli enti locali» e
interferirebbe con l'esercizio delle corrispondenti funzioni
amministrative. Più in generale, la norma impugnata limiterebbe
l'autonomia di spesa della Regione autonoma, tutelata anche
a norma dell'art. 119, primo comma, Cost., e violerebbe
l'art. 117, quarto comma, Cost., incidendo sulla materia
degli appalti pubblici di servizi e forniture, da ritenersi
attribuita alla potestà legislativa residuale delle Regioni,
in quanto riconducibile al sistema contabile regionale.
La competenza legislativa sarebbe cioè dello Stato per quanto
concerne la contabilità, l'ordinamento e l'organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
sarebbe invece regionale, per quanto concerne la contabilità,
l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa delle Regioni
e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, «oltre che,
in linea di principio, degli altri enti pubblici non nazionali».
Tale ripartizione sarebbe desumibile, a contrario, dall'attribuzione
alla competenza esclusiva dello Stato della materia del
solo «sistema contabile dello Stato» (art. 117, secondo
comma, lettera e, Cost.) e dall'omesso riferimento dell'art.
117 Cost. alla materia dell'ordinamento amministrativo.
Sempre secondo la Regione autonoma, anche in base alla giurisprudenza
di questa Corte, la disciplina degli acquisti di beni e
servizi non potrebbe essere in ogni caso ricondotta all'ambito
dei princípi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica, né alla materia della tutela della concorrenza,
né infine alla materia dell'ordinamento civile. In conclusione,
la ricorrente osserva che, per la parte in cui la disciplina
denunciata «dovesse essere ritenuta espressiva di princìpi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, risulterebbe
comunque lesiva della sfera di attribuzioni definita dall'art.
2, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto speciale per
la Valle d'Aosta, […] che non prevede il limite dei princìpi
fondamentali nelle materie assegnate alla potestà legislativa
primaria della regione, né, dopo la revisione del Titolo
V Cost., in virtù dell'art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, il limite delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali».
La Regione autonoma deduce, quale secondo motivo di censura,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge n. 168 del 2004, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 191 del 2004, per violazione degli articoli
2, primo comma, lettera a), e 3, primo comma, lettera f),
dello statuto speciale e delle norme di attuazione di cui
all'art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta),
e agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 28 dicembre
1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali
e comunali).
Espone la ricorrente che l'art. 3, comma 1, de quo contiene
disposizioni di dettaglio dirette a regolare la materia
dell'indebitamento delle Regioni, modificando e integrando
unilateralmente l'ordinamento finanziario della Regione
Valle d'Aosta. Tale disposizione prevede, in particolare,
che all'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il
comma 21, è inserito il comma 21-bis, a norma del quale,
«in deroga a quanto stabilito dal comma 18, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere
all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti
a privati» entro i limiti ivi indicati. La Regione autonoma
ritiene che la normativa in questione, «quantunque apparentemente
preordinata a prevedere, solo per le regioni e le province
autonome, ipotesi del ricorso all'indebitamento ulteriori
rispetto a quelle consentite (anche agli enti locali ed
agli altri enti menzionati al comma 16) dal richiamato comma
18», sia in effetti limitativa della sua autonomia finanziaria,
perché volta a disciplinare le modalità del ricorso all'indebitamento
per finanziamenti a privati nelle due ipotesi, temporalmente
limitate, contemplate al citato comma 21-bis: «a) impegni
assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti
con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento
e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge
di assestamento del bilancio 2004; b) impegni assunti nel
corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei
prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione
della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione
di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata
successivamente». La ricorrente lamenta inoltre che la norma
censurata avrebbe illegittimamente introdotto, con l'aggiunta
del comma 21-ter all'art. 3 della legge n. 350 del 2003,
un controllo sulla Regione affidato all'istituto che finanzia
i contributi agli investimenti a privati. Si tratterebbe,
ad avviso della ricorrente, di una invasione della sua sfera
di attribuzioni, «come definite, in particolare, dall'art.
2, lettera a), dello statuto speciale, che attribuisce alla
Regione Valle d'Aosta potestà legislativa primaria in materia
di ordinamento – anche contabile, evidentemente – degli
uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, nonché dall'art.
3, lettera f), che attribuisce alla Regione una potestà
legislativa in materia di finanze regionali, che non può
risultare meno ampia rispetto a quella spettante alle regioni
ordinarie a norma degli articoli 117 e 119 Cost., applicabili
alla Regione Valle d'Aosta nei termini di cui all'art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001». Secondo la stessa
ricorrente, inoltre, le norme censurate violerebbero anche
le disposizioni di attuazione statutaria di cui all'art.
11 della legge n. 690 del 1981, il quale al primo comma
stabilisce che «la Regione Valle d'Aosta può assumere mutui
ed emettere obbligazioni, per un importo annuale non superiore
alle entrate ordinarie, esclusivamente al fine di provvedere
a spese di investimento, nonché al fine di assumere partecipazioni
in società finanziarie regionali alle quali partecipino
anche altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle
materie di cui agli articoli 2 e 3 dello statuto speciale
od in quelle delegate ai sensi dell'articolo 4 dello statuto
stesso»; esse violerebbero, inoltre, l'art. 2 del decreto
legislativo n. 431 del 1989, che richiama il citato art.
11, stabilendo che «la Cassa depositi e prestiti, la Direzione
generale degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero
del tesoro e l'Istituto per il credito sportivo possono
concedere mutui alla regione per il finanziamento delle
spese di cui all'articolo 11 della legge 26 novembre 1981,
numero 690». Sussisterebbe anche la violazione del disposto
dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
431 del 1989, in forza del quale, ad avviso della Regione
autonoma, lo Stato potrebbe intervenire, in materia di «finanze
regionali e comunali», solamente con disposizioni di principio
e non con disposizioni di dettaglio. Più in generale, la
previsione del censurato art. 3, comma 1, del decreto-legge
n. 168 del 1994 non potrebbe essere ricondotta alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del
risparmio e mercati finanziari, perché, in forza dell'art.
10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il nuovo Titolo
V della Parte II della Costituzione non potrebbe limitare
le prerogative derivanti per le Regioni a statuto speciale
dal quadro statutario e dalle norme di attuazione.
La ricorrente deduce, quale terzo motivo di censura, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n.
168 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 191 del 2004, per violazione degli articoli 1 del decreto
legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta) e 48-bis
dello statuto speciale: la normativa denunciata avrebbe
disciplinato una materia oggetto di norme di attuazione
statutaria senza seguire il particolare procedimento per
l'approvazione e la modifica delle norme di attuazione,
previsto e regolato dall'art. 48-bis e dall' art. 1 del
decreto legislativo n. 320 del 1994.
Sempre in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto-legge
n. 168 del 2004, convertito dalla legge n. 191 del 2004,
la Regione autonoma deduce, quale quarto motivo di censura,
la violazione degli articoli 2, primo comma, lettera b),
e 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale e la
violazione delle norme di attuazione di cui all'art. 11
della legge n. 690 del 1981 e all'art. 6 del decreto legislativo
n. 431 del 1989, con particolare riferimento all'autonomia
finanziaria degli enti locali.
La ricorrente lamenta che la disciplina censurata fisserebbe,
senza le deroghe previste per le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome, limiti all'indebitamento degli enti
locali, violando così anche l'art. 2, primo comma, lettera
b), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione
potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli
enti locali, e la disposizione di attuazione statutaria
di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 431
del 1989, a norma del quale «spetta alla regione emanare
norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione
del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle
d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei princìpi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia
di contabilità degli enti locali, nonché delle disposizioni
relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti
pubblici di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, e al decreto del Presidente
della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421». Sotto tale aspetto,
l'illegittimità costituzionale della normativa denunciata
consisterebbe nella sua ingerenza nel settore della finanza
locale, già disciplinato dalla legislazione regionale in
conformità allo statuto speciale e alle relative norme di
attuazione. La Regione autonoma richiama a tale proposito
la legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, recante «Norme
in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli
enti locali. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre
1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza
locale) e alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina
dei controlli sugli atti degli enti locali)», e l'art. 44
del regolamento 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario
e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), in tema
di indebitamento da parte degli enti locali.
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8. – Si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni
prospettate nel ricorso.
Le argomentazioni della difesa erariale si concentrano sul
primo motivo di ricorso, relativo all'estensione alla Regione
autonoma Valle d'Aosta dell'ambito di applicazione dell'art.
26, comma 3, della legge n. 488 del 1999.
Ad avviso dell'Avvocatura, la norma in questione porrebbe
alle amministrazioni due alternative per ottenere la fornitura
di beni e servizi: ricorrere alle convenzioni disciplinate
dal comma 1 dell'art. 26 citato, o utilizzare i parametri
di prezzo-qualità previsti da tali convenzioni come limiti
massimi. Non sussisterebbe, pertanto, alcuna violazione
dell'autonomia regionale, in quanto la prima alternativa
sarebbe facoltativa; mentre la seconda lascerebbe intatta
la possibilità di scegliere i contraenti, seppure con i
limiti di spesa stabiliti per evitare sprechi di risorse
pubbliche.
L'Avvocatura contesta poi la ricostruzione sistematica proposta
dalla controparte, secondo cui la normativa denunciata sarebbe
riconducibile alla materia dell'ordinamento degli uffici
regionali e locali, in quanto tale ambito materiale dovrebbe
ritenersi limitato alle regole di organizzazione.
La difesa erariale osserva, in conclusione, che la normativa
impugnata dovrebbe essere ricondotta, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Regione, alle materie, di competenza legislativa
esclusiva statale, dei “rapporti dello Stato con l'Unione
europea” e della “moneta […] e mercati finanziari”.
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9. – Con ricorso notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri il 28 settembre 2004 (n. 96 del
2004) e depositato il 7 ottobre successivo, la Regione Marche
ha promosso questione di legittimità costituzionale degli
articoli 1, commi 9, 10 e 11, e 3, comma 1, del decreto-legge
n. 168 del 2004, per la violazione degli articoli 3, 117,
terzo comma, e 119 Cost.
La Regione propone due motivi di censura.
Con il primo motivo, deduce l'illegittimità costituzionale
dei commi 9, 10, 11 dell'art. 1, del citato decreto-legge,
lamentando che essi prevedrebbero, in violazione dell'autonomia
finanziaria sancita dall'art. 119 Cost., un'esaustiva disciplina
di limitazione di specifiche categorie di spesa di Regioni
ed enti locali. Ad avviso della ricorrente, il legislatore
statale, con tali disposizioni vincolanti e dettagliate,
violerebbe anche il riparto di competenze di cui all'art.
117, terzo comma Cost., dal momento che spetterebbe allo
Stato, in sede di legislazione concorrente, la sola determinazione
dei princìpi fondamentali in materia di “armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario”. In particolare, il comma 9 dell'art.
1 sarebbe illegittimo per la parte in cui vincola Regioni
ed enti locali in relazione alle spese «per studi ed incarichi
di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione»;
il comma 10 sarebbe in contrasto con il citato art. 119,
perché comprimerebbe ulteriormente l'autonomia finanziaria
degli enti, consentendo – in casi eccezionali e con un particolare
procedimento – il superamento dei limiti di spesa solo per
le missioni all'estero, le spese di rappresentanza, le relazioni
pubbliche ed i convegni (che per la circolare n. 31 del
3 agosto 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, «sono
da considerare quali spese per funzionamento per consumi
intermedi (SEC '95 – classificazione economica dei capitoli
di spesa – allegato 2)»), ma non per altre categorie attinenti
agli obiettivi strategici degli enti. La ricorrente lamenta,
inoltre, che i denunciati commi 9, 10, 11 si riferiscono
all'esercizio finanziario dell'anno 2004, senza tenere conto
della natura e della struttura delle entrate dei singoli
enti e incidendo sulla programmazione in atto. Con riferimento
poi al solo comma 11, la ricorrente si duole del fatto che
esso imporrebbe una riduzione della spesa, privando gli
enti territoriali di un autonomo spazio decisionale e applicando
il parametro rigido del 10% a tutti gli enti indiscriminatamente,
senza tenere conto delle loro effettive disponibilità finanziarie
né dell'andamento delle entrate e delle spese, in violazione
dell'art. 3 Cost. Un'analoga violazione dell'art. 3 Cost.,
deriverebbe, infine, dal vincolo previsto dall'ultimo periodo
del comma 11, introdotto in sede di conversione («per le
regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno
2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente
al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento
non si applica con riferimento alle spese che siano già
state impegnate alla data di entrata in vigore del presente
decreto»), che si aggiungerebbe a quelli previsti dal patto
di stabilità interno, comportando una doppia penalizzazione
a carico degli enti più virtuosi.
La Regione deduce come secondo motivo di censura l'illegittimità
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004,
per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.,
in quanto detta norma, pur ammettendo l'indebitamento per
finanziare contributi agli investimenti a privati, concederebbe
la facoltà di ricorrervi in via transitoria e subordinatamente
a condizioni precise e dettagliate.
Secondo la Regione, sotto l'aspetto definitorio, l'art.
119, ultimo comma, Cost., nel porre l'obbligo di ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,
avrebbe fatto riferimento al concetto generale di spese
di investimento presente nell'ordinamento della contabilità
dello Stato, intendendole come le «spese in conto capitale
(o di investimento)» di cui all'art. 3, comma 2, della legge
1° marzo 1964, n. 62 (Modificazioni al regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio
dello Stato, e norme relative ai bilanci degli Enti pubblici);
la parte in conto capitale – come precisato dall'art. 6,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio) – comprenderebbe poi le partite attinenti agli
investimenti «diretti» ed «indiretti».
Ad avviso della ricorrente, pertanto, il principio costituzionale
di cui all'art. 119, ultimo comma, Cost. non potrebbe essere
fissato nei suoi aspetti applicativi direttamente dalla
legge statale, perché ciò porterebbe ad escludere la possibilità
di una “definizione” da parte del legislatore regionale.
Per parte sua, lo Stato potrebbe solamente imporre all'autonomia
finanziaria regionale limiti posti a tutela della finanza
pubblica nel suo complesso e non limiti posti a tutela della
finanza statale in senso stretto; e dovrebbe fare ciò nel
quadro di una disciplina organica, che determini contestualmente
i princìpi generali del coordinamento.
La ricorrente osserva, infine, che la compressione dell'autonomia
finanziaria regionale sarebbe evidente per la parte in cui
la norma impugnata prevede una restrizione per il finanziamento,
mediante indebitamento, «degli investimenti riferiti ai
trasferimenti in conto capitale a favore di privati», producendo
quindi, in assenza di qualsiasi previo meccanismo di coordinamento
o di intesa, «un'alterazione consistente degli equilibri
dei bilanci regionali», dovuta al fatto che, «dati i ristretti
margini di autofinanziamento delle regioni, la quasi totalità
delle spese regionali di investimento sono, infatti, finanziate
con l'indebitamento».
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10. – Si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni
prospettate nel ricorso «(salva eventuale non procedibilità
del primo motivo di esso)», con argomentazioni sostanzialmente
analoghe a quelle contenute nella memoria di costituzione
con riferimento al ricorso n. 89 del 2004.
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11. – Con memoria depositata in prossimità
dell'udienza pubblica con riferimento ai ricorsi n. 89 e
93 del 2004 proposti dalla Regione Campania, l'Avvocatura
dello Stato richiama la sentenza di questa Corte n. 425
del 2004, in conseguenza della quale risulterebbe inammissibile
o comunque infondata la questione relativa all'art. 3, comma
1, del decreto-legge n. 168 del 2004.
Con riguardo alle censure relative ai commi 9, 10 e 11 dell'art.
1 del decreto-legge n. 168 del 2004, l'Avvocatura sostiene:
che i limiti di spesa da essi previsti si applicherebbero
a tutte le amministrazioni pubbliche, compreso lo Stato,
per il solo esercizio 2004, ormai concluso; che tali limiti
sarebbero giustificati dalla «straordinaria necessità ed
urgenza di adottare interventi correttivi dell'andamento
della spesa pubblica, al fine di conseguire un immediato
contenimento delle spese, in attuazione dell'impegno assunto
dal governo in sede ECOFIN»; che le autonomie territoriali
avrebbero beneficiato di un trattamento privilegiato, avendo
subíto riduzioni della spesa del 10% anziché del 15%, calcolate,
per gli incarichi di cui al censurato comma 9 dell'art.
1 del decreto-legge n. 168 del 2004, sul triennio 2001-2003
anziché sul biennio 2001-2002, e non applicabili agli enti
che abbiano rispettato il patto di stabilità interno.
L'Avvocatura ribadisce, in conclusione, che lo Stato avrebbe
fissato, con le norme censurate, princìpi fondamentali «ai
fini della tutela dell'unità economica della Repubblica».
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12. – Con memoria depositata in prossimità
dell'udienza pubblica, l'Avvocatura dello Stato ha ribadito
l'eccezione di inammissibilità del ricorso n. 91 del 2004,
proposto dalla Regione Toscana, già formulata nel primo
atto difensivo, «poiché la demolizione del solo comma 11
renderebbe applicabili senza attenuazioni i precedenti commi
9 e 10».
Quale secondo profilo di inammissibilità, l'Avvocatura evidenzia
che il ricorso «appare volto a proteggere la “sfera di autonomia”
degli enti locali, e non quella della Regione ricorrente».
Quale terzo profilo di inammissibilità, l'Avvocatura osserva
che la Regione «ipotizza una pronuncia additiva (“per le
altre categorie di spesa”), che non pare consentita».
Nel merito, insiste nelle argomentazioni già svolte nella
memoria di costituzione.
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13. – Nella memoria per l'udienza depositata
con riferimento al ricorso n. 94 del 2004, proposto dalla
Regione Valle d'Aosta, l'Avvocatura dello Stato richiama
la sentenza di questa Corte n. 425 del 2004, in conseguenza
della quale risulterebbe inammissibile o comunque infondata
la questione relativa all'art. 3, comma 1, del decreto-legge
n. 168 del 2004, evidenziando, in ogni caso, che la ricorrente
non ha formulato specifici motivi di doglianza sulla disposizione
in questione.
In ordine alle censure rivolte al comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 168 del 2004, l'Avvocatura richiama quanto
già osservato nel primo scritto difensivo e «solo in estremo
subordine» fa presente che «le disposizioni in esame vanno
ad inserirsi nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, con conseguente
applicabilità della clausola di salvaguardia in essa contenuta».
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14. – Con memoria depositata in prossimità
dell'udienza pubblica con riferimento al ric. n. 96 del
2004, l'Avvocatura dello Stato ha richiamato la sentenza
di questa Corte n. 425 del 2004, in conseguenza della quale
risulterebbe inammissibile o comunque infondata la questione
relativa all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del
2004.
Ad avviso dell'Avvocatura, la sentenza in questione riconoscerebbe
che la nozione di spese di investimento adottata dalla legge
n. 350 del 2003 – poi ripresa in via transitoria dal censurato
art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, il quale
conterrebbe una norma di favore per le Regioni – «appare
[…] estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile».
La doglianza della Regione Marche dovrebbe allora essere
ritenuta inammissibile, sia perché rivolta contro una norma
che fissa deroghe ai limiti di spesa fissati dalla legge
n. 350 del 2003, sia perché non formulata con argomenti
che riguardino specificamente il citato art. 3, comma 1.
Con riferimento alle censure relative ai commi 9, 10, 11
dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 2004, l'Avvocatura
svolge considerazioni sostanzialmente identiche a quelle
contenute nella memoria per l'udienza nel procedimento relativo
ai ricorsi n. 89 e 93 del 2004, proposti dalla Regione Campania.
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15. – Con memoria per l'udienza, la Regione
Toscana, nel ricorso n. 91 del 2004, replica alle deduzioni
contenute nell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri, secondo il quale, in primo luogo, non sarebbe
ravvisabile un interesse della Regione all'impugnativa del
comma 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 2004,
perché esso conterrebbe una norma di favore, «in deroga
ai più severi commi 9 e 10», e, in secondo luogo, la legittimità
costituzionale della disposizione in questione sarebbe giustificata
dalla sua transitorietà, in relazione all'urgenza di rispettare
il patto di stabilità.
Sotto il primo profilo, la ricorrente sostiene che il comma
11 in questione avrebbe per oggetto le spese per l'acquisto
di beni e servizi, non previste dai due commi precedenti:
sussisterebbe pertanto l'interesse alla dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma.
Sotto il secondo profilo, la ricorrente ribadisce sostanzialmente
quanto già esposto nel ricorso, evidenziando che la norma
censurata avrebbe provocato gravi limitazioni all'azione
della Regione e degli enti locali, in modo generalizzato
e indifferenziato, rendendo necessari «tagli consistenti
alle voci di spesa preventivate […] in settori vitali, quali
l'istruzione, il welfare, la polizia municipale».
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16. – Con memoria per l'udienza, la Regione
Valle d'Aosta, nel ricorso n. 94 del 2004, replica alle
deduzioni contenute nell'atto di costituzione dello Stato,
ribadendo in primo luogo le argomentazioni e le censure
relative all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del
2004.
Precisa, sul punto, di avere espressamente censurato – contrariamente
a quanto sostenuto dalla difesa erariale – anche le norme
relative alla disciplina dei controlli interni e di gestione.
Quanto alla censura relativa all'art. 3, comma 1, del citato
decreto-legge n. 168 del 2004, la ricorrente osserva che,
a seguito della sentenza n. 425 del 2004, la quale ha dichiarato
infondata la questione di legittimità costituzionale dei
commi da 16 a 21 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003,
è venuto meno l'interesse al ricorso con riferimento al
comma 21-bis.
L'interesse permane invece, ad avviso della ricorrente,
in relazione al comma 21-ter, in forza di argomentazioni
sostanzialmente analoghe a quelle già proposte nel ricorso.
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17. – Con memoria per l'udienza, la Regione
Marche, nel ricorso n. 96 del 2004, replica alle deduzioni
contenute nell'atto di costituzione dello Stato, ribadendo
in primo luogo l'ammissibilità delle censure relative all'art.
1, commi 9, 10 e 11, del decreto-legge n. 168 del 2004.
Sottolinea la ricorrente che le norme in questione incidono
su tutte le materie di competenza regionale, perché attengono
al coordinamento finanziario, che deve essere considerato,
«più che una materia, una funzione che, a livello nazionale,
e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, spetta
allo Stato». Ne consegue, sempre ad avviso della ricorrente,
l'irrilevanza del fatto se le norme in questione incidano
su materie di competenza regionale.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Regione
sostiene che la sentenza n. 425 del 2004, che ha affermato
la competenza del legislatore statale quanto alle definizioni
di indebitamento e investimento, «non ha escluso la possibilità
di censurare la definizione di un principio di coordinamento
finanziario, quale quello impugnato, secondo un criterio
di ragionevolezza». In particolare, la deroga apportata
dalla norma censurata all'elencazione delle tipologie degli
investimenti di cui all'art. 18 della legge n. 350 del 2003
risulterebbe «irragionevole per la parte in cui reitera
un limite nella definizione dell'indebitamento, per “finanziare
contributi agli investimenti a privati”»; limite che sarebbe
stato ritenuto corretto da questa Corte solo in quanto disposto
in via transitoria e in quanto specificamente funzionale
alle esigenze di riequilibrio finanziario.
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Considerato in diritto
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1. – Con i ricorsi in via principale nn.
89 e 93 (proposti dalla Regione Campania), 91 (proposto
dalla Regione Toscana), 94 (proposto dalla Regione Valle
d'Aosta), 96 (proposto dalla Regione Marche), del 2004,
sono stati censurati l'art. 1, commi 4, 5, 9, 10, 11, e
l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica).
È opportuno suddividere le proposte questioni in quattro
gruppi, corrispondenti alle norme od agli insiemi omogenei
di norme censurati, e procedere, quindi, al distinto esame
di ciascuno di tali gruppi.
1.1. – Un primo gruppo di questioni concerne l'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 168 del 2004, denunciato dalla Regione
Valle d'Aosta in riferimento a parametri sia costituzionali
sia statutari.
1.1.1. – Per quanto concerne i parametri costituzionali,
la ricorrente lamenta il contrasto della norma censurata
con gli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, primo
comma, Cost. La stessa si duole del fatto che la norma denunciata
– la quale modifica l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000) e deve
considerarsi applicabile anche alle Regioni a statuto speciale
– incida con previsioni di dettaglio sulle procedure di
acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni,
perché impone sia «la scelta obbligata tra le convenzioni
di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999
e l'assunzione dei parametri di prezzo-qualità in esse convenuti
come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse», sia «l'ulteriore […] disciplina di
dettaglio, concernente anche l'organizzazione dei controlli
interni».
Sempre secondo la Regione autonoma, la disciplina degli
acquisti di beni e servizi non può essere ricondotta all'ambito
dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica, la cui determinazione è riservata alla legislazione
dello Stato dall'art. 117, terzo comma, Cost. In ogni caso
si potrebbe trattare, al più, di princìpi “fondamentali”,
privi pertanto di forza vincolante nei confronti della Regione
Valle d'Aosta, e non di princìpi dell'ordinamento o di norme
fondamentali di riforma ai sensi dell'art. 2 dello statuto.
Non sarebbe neanche possibile, secondo la ricorrente, ricondurre
la disciplina de qua alla materia della tutela della concorrenza,
di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), o a quella
dell'ordinamento civile, di cui alla lettera l) dello stesso
articolo.
Sempre per la ricorrente, il divieto assoluto di provvedere
all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al di
fuori delle convenzioni quadro definite dalla s.p.a. CONSIP
o in deroga alle condizioni in esse stabilite per l'acquisto
di beni e servizi comparabili limiterebbe l'autonomia di
spesa di quest'ultima, tutelata anche a norma dell'art.
119, primo comma, Cost.
1.1.2. – Per quanto concerne i parametri statutari, la ricorrente
denuncia il contrasto con l'articolo 2, primo comma, lettere
a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), che le attribuisce
una competenza legislativa esclusiva nelle materie dell'«ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione» e dell'«ordinamento
degli enti locali», e con il successivo art. 4, che le attribuisce
le corrispondenti funzioni amministrative.
1.2. – Un secondo gruppo di questioni riguarda l'art. 1,
comma 5, del decreto-legge n. 168 del 2004, nonché, seppure
marginalmente, le norme dei successivi commi 9, 10 e 11
che prevedono obblighi di informazione e controlli con riferimento
all'osservanza dei vincoli di spesa posti dagli stessi commi.
Tali disposizioni sono censurate dalla Regione Campania
in riferimento agli articoli 3, 100, 114, 117 e 118 della
Costituzione, all'art. 9 della legge costituzionale n. 3
del 2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione.
Secondo la ricorrente, le disposizioni denunciate introdurrebbero
una disciplina del controllo degli atti della Regione e
degli enti locali, in violazione della Costituzione, perché
la materia dei controlli sarebbe estranea alla sfera di
competenza statale, essendo riservata alla potestà legislativa
regionale ed a quella regolamentare degli enti locali, in
base alla disciplina risultante dalla riforma del Titolo
V della Parte II della Costituzione.
Un ulteriore profilo di illegittimità delle norme censurate
consisterebbe nella loro irragionevolezza, determinata dall'“interferenza”
che esse creano tra controllo di gestione e accertamenti
della Corte dei conti. Tale “interferenza” sarebbe idonea,
secondo la Regione, «ad alterare la effettività e l'efficacia
del controllo di gestione stesso».
1.3. – Un terzo gruppo di questioni riguarda i commi 9,
10, 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 2004, dei
quali le Regioni Campania, Marche e Toscana (quest'ultima
per il solo comma 11) fanno valere il contrasto con gli
articoli 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119
Cost. e con il principio di leale collaborazione.
Affermano le ricorrenti che le norme denunciate non si limitano
ad individuare criteri direttivi o limiti massimi di spesa,
ma specificano ed elencano le tipologie di spesa che gli
enti territoriali devono contenere nell'ambito di percentuali
fissate. I vincoli introdotti da dette disposizioni riguardano
le spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all'amministrazione, missioni all'estero,
rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni e le spese
per l'acquisto di beni e servizi. Ne conseguirebbe l'illegittimità
delle norme censurate, sotto un duplice profilo.
1.3.1. – Sotto un primo profilo, secondo le ricorrenti,
spetta alla legislazione concorrente dello Stato la sola
determinazione dei princìpi fondamentali nella materia della
“armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario” e non anche la
fissazione di norme di dettaglio, la quale non sarebbe giustificabile
neanche sotto il profilo del contenimento della spesa pubblica
da realizzarsi, invece, con la semplice fissazione di percentuali
generali di risparmio.
Le stesse ricorrenti denunciano anche la violazione dell'art.
3 della Costituzione, sia perché i limiti posti dalla legge
statale riguarderebbero tutti gli enti indiscriminatamente,
senza alcuna considerazione della loro specifica situazione
finanziaria, sia perché le norme denunciate garantirebbero
agevolazioni collegate al rispetto del patto di stabilità,
ma fisserebbero in modo arbitrario la data intermedia del
30 giugno 2004 quale termine di riferimento per valutare
l'effettivo rispetto di tale patto.
Sussisterebbe, poi, anche una violazione del principio di
leale collaborazione, perché lo Stato non avrebbe effettuato
le scelte attraverso una intesa con le regioni.
La Regione Toscana lamenta, infine, che la norma censurata
consenta, in violazione dell'art. 97 Cost., di superare
il limite di spesa del 10%, in casi eccezionali, solo per
le missioni all'estero, le spese di rappresentanza, le relazioni
pubbliche ed i convegni, ma non anche per altre categorie
di spesa che potrebbero essere «più attinenti agli obiettivi
degli enti stessi».
1.3.2. – Sotto un secondo profilo, le ricorrenti sostengono
che le limitazioni di carattere finanziario incidono negativamente
sulle loro competenze in tema di organizzazione amministrativa,
nonché sulle competenze legislative loro attribuite dall'art.
117, terzo e quarto comma, Cost.
1.4. – Un quarto gruppo di questioni riguarda l'art. 3,
comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, che inserisce
nell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004) i commi 21-bis e 21-ter.
La censura è proposta dalla Regione Campania – la quale
denuncia anche l'art. 3, commi da 16 a 21, della stessa
legge n. 350 del 2003 – e dalla Regione Marche, in riferimento
agli articoli 117 (terzo e quarto comma, in particolare),
118, 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, nonché
dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento a parametri
statutari, e cioè agli articoli 2, primo comma, lettere
a) e b), 3, primo comma, lettera f), e 48-bis del citato
statuto speciale; all'art. 11 della legge 26 novembre 1981,
n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione
Valle d'Aosta); agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo
28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze
regionali e comunali); all'art. 1 del decreto legislativo
22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Valle d'Aosta).
1.4.1. – Quanto alle censure riferite ai parametri costituzionali,
le Regioni Campania e Marche osservano che la norma di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004,
pur ammettendo in generale il ricorso all'indebitamento
per finanziare contributi agli investimenti a privati, lo
consente, però, solo in via transitoria e subordinatamente
a precise e dettagliate condizioni.
Secondo le ricorrenti, l'art. 119, ultimo comma, Cost.,
nel porre l'obbligo di ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento, si riferisce al concetto
generale di spese di investimento presente nell'ordinamento
della contabilità dello Stato, intendendo tali le spese
in conto capitale, con la conseguenza dell'illegittimità
costituzionale della denunciata normativa statale, che utilizza
una diversa nozione di spese di investimento.
Le Regioni lamentano anche la violazione dell'art. 117 Cost.,
in quanto la disciplina censurata non porrebbe princìpi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
La Regione Campania lamenta, infine, che la disciplina statale,
pur rientrando in una materia di competenza concorrente,
è stata posta in essere escludendo qualsiasi partecipazione
degli enti locali, in violazione del principio di leale
collaborazione.
1.4.2. – Quanto al prospettato contrasto con i parametri
statutari, la Regione Valle d'Aosta deduce che l'art. 3,
comma 1, de quo contiene disposizioni di dettaglio dirette
a regolare la materia dell'indebitamento, in violazione
dell'autonomia finanziaria regionale.
La ricorrente sostiene altresì che la norma censurata, nel
prevedere un controllo sulla Regione affidato all'istituto
finanziatore e nel consentire finanziamenti destinati a
privati solo se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis,
lede la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento,
anche contabile, degli uffici e degli enti dipendenti dalla
Regione, e in materia di finanze regionali.
La ricorrente lamenta poi che le norme denunciate introdurrebbero
– in modo dettagliato e in violazione degli altri parametri
statutari evocati – limitazioni, modalità e controlli, per
mutui, obbligazioni e partecipazioni societarie.
Secondo la ricorrente, la normativa denunciata avrebbe inoltre
disciplinato una materia oggetto di norme di attuazione
statutaria, senza seguire il particolare procedimento per
l'approvazione e la modifica delle norme di attuazione dello
statuto speciale, previsto e regolato dall'art. 48-bis e
dall' art. 1 del decreto legislativo n. 320 del 1994.
La Regione autonoma lamenta infine che la disciplina censurata
lede la competenza legislativa riservatale dalle norme di
attuazione statutaria in materia di bilanci, di rendiconti,
di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti
locali e delle loro aziende.
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2. – Considerata la parziale identità delle
norme censurate e delle questioni prospettate, i giudizi
vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi.
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3. – Va preliminarmente rilevato che le ricorrenti
sono legittimate a denunciare la legge statale per la violazione
di competenze degli enti locali.
La Corte ha infatti ritenuto sussistente in via generale
una tale legittimazione in capo alle Regioni, perché «la
stretta connessione, in particolare […] in tema di finanza
regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle
delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione
delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare
una vulnerazione delle competenze regionali» (sentenza n.
196 del 2004).
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4. – Passando ad esaminare distintamente
i sopra indicati gruppi di questioni, occorre valutare in
primo luogo le censure proposte dalla Regione Valle d'Aosta
in tema di procedure di acquisto di beni e servizi, e riguardanti
l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004, in
riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119,
primo comma, Cost. e agli articoli 2, primo comma, lettere
a) e b), e 4 dello statuto speciale.
4.1. – La denunciata disposizione sostituisce il comma 3
dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 con i commi
3 e 3-bis.
Il nuovo comma 3 attribuisce alle amministrazioni pubbliche
– ivi compresi le Regioni e gli enti locali – la facoltà
di scegliere fra il ricorso alle convenzioni stipulate,
ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 26, dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(anche con l'ausilio di società di consulenza specializzate)
e, in alternativa, l'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualità,
come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
Il nuovo comma 3-bis, a sua volta, fissa l'obbligo di trasmissione
alle strutture e agli uffici interni preposti al controllo
di gestione dei provvedimenti con cui le amministrazioni
pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli
acquisti di beni e servizi.
Per la Regione Valle d'Aosta, tali previsioni, in quanto
di mero dettaglio, non sarebbero riconducibili né a princípi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica né
a princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico e neppure
a norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
Repubblica, e in ogni caso si porrebbero in contrasto con
le norme statutarie attributive di competenze legislative
e amministrative nelle materie dell'«ordinamento degli uffici
e degli enti dipendenti dalla regione» e dell'«ordinamento
degli enti locali».
4.2. – Le questioni non sono fondate.
Alle norme denunciate va infatti riconosciuta, contrariamente
all'assunto delle ricorrenti, la natura di princípi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, come questa Corte,
con la sentenza n. 36 del 2004, ha già avuto modo di precisare
riguardo ad una fattispecie analoga, sia pure in occasione
di un giudizio vertente su altre disposizioni di legge.
Questa Corte ha infatti affermato al riguardo che «non può
contestarsi la legittimità costituzionale della norma che
consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni
statali, trattandosi di previsione meramente facoltizzante.
Ma anche l'obbligo imposto di adottare i prezzi delle convenzioni
come base d'asta al ribasso per gli acquisti effettuati
autonomamente, pur realizzando un'ingerenza non poco penetrante
nell'autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa,
non supera i limiti di un principio di coordinamento adottato
entro l'ambito della discrezionalità del legislatore statale».
Secondo la medesima sentenza, anche le norme che fissano
l'obbligo di trasmissione agli organi interni di revisione
contabile delle delibere di acquisto in via autonoma vanno
ricondotte agli stessi princípi fondamentali di coordinamento,
in ragione del loro «carattere strumentale» rispetto al
suddetto obbligo di adottare i parametri previsti da dette
convenzioni.
Non sussiste neppure il contrasto dell'impugnata disciplina
con le norme statutarie che attribuiscono alla Regione Valle
d'Aosta la potestà legislativa esclusiva e le correlative
funzioni amministrative nelle materie dell'«ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione» e dell'«ordinamento
degli enti locali» (articoli 2, primo comma, lettere a e
b, e 4 dello statuto speciale). Neanche le attività dirette
all'acquisto di beni o servizi da parte delle amministrazioni
sono infatti riconducibili a tali materie, dovendo esse
considerarsi al più strumentali al funzionamento di detti
uffici ed enti.
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5. – La Regione Campania censura l'art. 1,
comma 5, del decreto-legge n. 168 del 2004, sia nel testo
originario, sia nell'identico testo successivo alla conversione
ad opera della legge n. 191 del 2004, in riferimento agli
articoli 3, 100, 114, 117 e 118 della Costituzione, all'art.
9 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e al principio
di leale collaborazione fra Stato e Regione.
5.1. – La disposizione impugnata inserisce, dopo l'articolo
198 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'art.
198-bis, secondo il quale «nell'àmbito dei sistemi di controllo
di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura
operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo
di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo,
oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla
Corte dei conti».
Per la Regione Campania, tale norma attiene alla materia
dei controlli sugli enti locali, riservata alla potestà
legislativa regionale ed a quella regolamentare degli enti
locali stessi e crea, in ogni caso, un'irragionevole interferenza
fra controllo interno di gestione e accertamenti della Corte
dei conti.
5.2. – Va preliminarmente osservato che le censure rivolte
al testo originario della denunciata disposizione del decreto-legge
n. 168 del 2004 debbono ritenersi assorbite in quelle rivolte
alla corrispondente disposizione risultante dalla conversione
in legge, data l'identità testuale delle due disposizioni.
5.3. – Le questioni non sono fondate.
Nel merito, va premesso che la disposizione introdotta nel
testo unico sugli enti locali dall'impugnato articolo 1,
comma 5, si limita a porre, a carico delle strutture operative
interne degli enti locali, l'obbligo di comunicare alla
Corte dei conti il referto relativo al controllo di gestione,
e pertanto non regola la funzione di controllo della Corte
dei conti sui risultati del predetto controllo di gestione
interno.
Non viene quindi in rilievo, ai fini della decisione, la
legittimità del sistema dei controlli della Corte dei conti
– disciplinato da norme diverse da quella impugnata, e in
particolare dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003,
n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3), e dall'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti) – ma solo la legittimità della previsione
dell'obbligo di comunicare ad un organo statale il referto
del controllo interno di gestione e, dunque, i dati relativi
alla situazione finanziaria degli enti locali.
Secondo questa Corte (sentenze n. 376 del 2003 e n. 35 del
2005), un tale obbligo non è di per sé idoneo a pregiudicare
l'autonomia delle regioni e degli enti locali, in quanto
esso deve essere considerato «espressione di un coordinamento
meramente informativo» (v. anche, per il periodo precedente
alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione,
le sentenze n. 279 del 1992, n. 412 del 1994, n. 421 del
1998).
Del resto, questa Corte ha costantemente affermato la legittimità
costituzionale delle norme che disciplinano gli obblighi
di trasmissione di dati finalizzati a consentire il funzionamento
del sistema dei controlli sulla finanza di regioni ed enti
locali, riconducendole ai princípi fondamentali di coordinamento
della finanza pubblica, con funzione regolatrice della cosiddetta
“finanza pubblica allargata”, allo scopo di assicurare il
rispetto del patto di stabilità (cfr. le sentenze n. 376
del 2003, n. 4 del 2004, n. 35 del 2005, n. 64 del 2005).
A tale finalità dell'azione di coordinamento finanziario
consegue che «a livello centrale si possano collocare non
solo la determinazione delle norme fondamentali che reggono
la materia», ma altresì la determinazione di norme puntuali,
quali quelle relative alla disciplina degli obblighi di
invio di informazioni sulla situazione finanziaria dalle
regioni e dagli enti locali alla Corte dei conti. La fissazione
di dette norme da parte del legislatore statale è diretta,
infatti, a realizzare in concreto la finalità del coordinamento
finanziario – che per sua natura eccede le possibilità di
intervento dei livelli territoriali sub-statali – (v. sentenze
n. 376 del 2003 e n. 35 del 2005) e, proprio perché viene
«incontro alle esigenze di contenimento della spesa pubblica
e di rispetto del patto di stabilità interno», è idonea
a realizzare l'ulteriore finalità del buon andamento delle
pubbliche amministrazioni (sentenza n. 64 del 2005).
Pertanto, va escluso che la norma impugnata, determinando
un puntuale obbligo di comunicazione di dati a carico degli
enti locali, si ponga in contrasto con gli evocati parametri
costituzionali.
Da quanto sopra discende il corollario che non sussiste
neppure la denunciata irragionevole interferenza fra controllo
interno di gestione e accertamenti della Corte dei conti,
lamentata dalla Regione Campania, perché proprio la finalità
del coordinamento finanziario giustifica il raccordo tra
i due tipi di controllo, operato dalla norma censurata attraverso
la fissazione dell'obbligo di comunicazione alla Corte dei
conti dell'esito del controllo interno, realizzando così
quella finalità collaborativa cui fa espresso riferimento
l'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003.
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6. – Le Regioni Campania e Marche censurano
i commi 9, 10, 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del
2004, la Regione Toscana il solo comma 11 dello stesso art.
1 del decreto-legge, per contrasto con gli articoli 3, 97,
114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 Cost. e con il
principio di leale collaborazione.
La Regione Campania censura tali commi sia nella formulazione
originaria del decreto-legge, sia nel testo risultante dalla
modifica apportata dalla legge di conversione, la quale
ha aggiunto un ultimo periodo al comma 11.
6.1. – I commi impugnati introducono puntuali vincoli, che
riguardano le spese per studi e incarichi di consulenza
conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, missioni
all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni,
nonché le spese per l'acquisto di beni e servizi.
In particolare, il comma 9 limita, per l'anno 2004, la spesa
di Regioni ed enti locali, relativa a «studi ed incarichi
di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione»;
prevede che «l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione
in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della
struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente
motivato» e limitato ai soli casi previsti dalla legge o
all'ipotesi di eventi straordinari, previa comunicazione
– a pena di illecito disciplinare e conseguente responsabilità
erariale – agli organi di controllo ed agli organi di revisione
di ciascun ente; stabilisce che le pubbliche amministrazioni
adottano le direttive – comunicate in via preventiva alla
Corte dei conti – conseguenti all'applicazione dei suddetti
vincoli di spesa, «nell'esercizio dei diritti dell'azionista
nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione
pubblica».
Il comma 10 limita poi, sempre per l'anno 2004, la spesa
di regioni ed enti locali per missioni all'estero e rappresentanza,
relazioni pubbliche e convegni; prevede che gli atti e i
contratti posti in essere in violazione del limite fissato
«costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità
erariale»; stabilisce che gli organi di controllo e gli
organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta
applicazione del limite di spesa, consentendone, per casi
eccezionali, il superamento.
Il comma 11 prevede, anch'esso per l'anno 2004, un limite
alla spesa di regioni ed enti locali per l'acquisto di beni
e servizi, con l'esclusione di quella dipendente dalla prestazione
di servizi collegati a diritti soggettivi dell'utente; prevede,
inoltre, che tale riduzione si applica anche alla spesa
per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici
all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni
pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi
di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione;
richiama le norme dei due commi precedenti relative alla
responsabilità disciplinare ed erariale e agli obblighi
di comunicazione e controlli; prevede infine che, «per le
regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno
2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente
al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento
non si applica con riferimento alle spese che siano già
state impegnate».
Le ricorrenti lamentano che le norme in questione non si
limitano a fissare l'entità massima del disavanzo o del
complesso della spesa corrente di Regioni ed enti locali,
ma specificano ed elencano le singole tipologie delle spese
che gli enti territoriali devono contenere nell'ambito delle
percentuali previste dalle stesse norme.
Sotto un primo profilo, tali vincoli non sarebbero riconducibili
a princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica
e sarebbero pertanto lesivi dell'autonomia finanziaria di
Regioni ed enti locali. Sotto un secondo profilo, i vincoli
in questione inciderebbero negativamente sulla generalità
delle loro competenze legislative e amministrative.
Nell'ambito dei citati commi, la Regione Campania censura,
anche se marginalmente, le norme che fissano obblighi di
informazione e trasmissione di dati o disciplinano controlli.
Tali norme non sono dettagliatamente indicate dalla ricorrente,
la quale propone in relazione ad esse le medesime censure
rivolte al comma 5 dello stesso articolo.
6.2. – Analogamente a quanto già rilevato a proposito delle
questioni relative all'art. 1, comma 5, proposte dalla Regione
Campania, va in via preliminare osservato che le censure
rivolte al testo originario delle denunciate disposizioni
del decreto-legge n. 168 del 2004 debbono ritenersi assorbite
in quelle rivolte alla corrispondente disposizione risultante
dalla conversione in legge, data l'identità testuale delle
disposizioni che fissano i vincoli. La legge di conversione,
infatti, si è limitata ad apportare una correzione formale
al comma 10 e ad introdurre nel comma 11 dell'art. 1 un
ultimo periodo, nel quale si prevede un'eccezione all'applicabilità
del vincolo di spesa posto dal comma stesso.
6.3. – Le questioni sono fondate.
Va qui ribadito il principio costantemente affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, per cui le norme che fissano
vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci
delle regioni e degli enti locali non costituiscono princìpi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto
l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119
Cost.
Secondo tale giurisprudenza, il legislatore statale può
legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche
di bilancio (ancorché si traducano, inevitabilmente, in
limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti),
ma solo, con «disciplina di principio», «per ragioni di
coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali,
condizionati anche dagli obblighi comunitari» (sentenza
n. 36 del 2004; v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn.
4 e 390 del 2004). Perchè detti vincoli possano considerarsi
rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali
debbono avere ad oggetto o l'entità del disavanzo di parte
corrente oppure – ma solo «in via transitoria ed in vista
degli specifici obiettivi di riequilibrio della finanza
pubblica perseguiti dal legislatore statale» – la crescita
della spesa corrente degli enti autonomi; in altri termini,
la legge statale può stabilire solo un «limite complessivo,
che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione
delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»
(sentenza n. 36 del 2004).
Questa Corte ha recentemente riaffermato tale principio,
osservando che la previsione da parte della legge statale
di limiti all'entità di una singola voce di spesa non può
essere considerata un principio fondamentale in materia
di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale
sull'entità della spesa e si risolve perciò «in una indebita
invasione, da parte della legge statale, dell'area […] riservata
alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali
la legge statale può prescrivere criteri […] ed obiettivi
(ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre
nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere
quegli obiettivi» (sent. n. 390 del 2004).
Nella specie, le disposizioni censurate non fissano limiti
generali al disavanzo o alla spesa corrente, ma stabiliscono
limiti alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti
a soggetti estranei all'amministrazione, alle spese per
missioni all'estero, rappresentanza, relazioni pubbliche
e convegni, nonché alle spese per l'acquisto di beni e servizi;
vincoli che, riguardando singole voci di spesa, non costituiscono
princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica,
ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia
degli enti quanto alla gestione della spesa.
Deve dunque essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
delle norme in questione, per contrasto con gli articoli
117, terzo comma, e 119 Cost.
6.4. – Dalla dichiarazione di incostituzionalità dei suddetti
vincoli di spesa consegue l'incostituzionalità delle altre
norme dei commi 9, 10, 11 censurati, le quali presuppongono
tali vincoli (prevedendo eccezioni alla loro applicabilità),
o sono strumentali rispetto ad essi (disciplinando adempimenti
consequenziali, controlli, obblighi di motivazione o informazione,
o prevedendo fattispecie di responsabilità disciplinare
ed erariale per la loro violazione).
6.5. – In conclusione, deve essere dichiarata l'illegittimità
costituzionale degli interi commi 9, 10, 11 dell'art. 1
del decreto-legge n. 168 del 2004, per contrasto con gli
articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, restando
assorbito ogni altro profilo di incostituzionalità dedotto
dalle ricorrenti.
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7. – Le Regioni Campania e Marche censurano
il comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 168 del 2004,
che inserisce nell'art. 3 della legge n. 350 del 2003 i
commi 21-bis e 21-ter, per contrasto con gli articoli 117,
terzo e quarto comma, 118, 119 Cost. e con il principio
di leale collaborazione.
La Regione Campania censura tale comma sia nel testo originario
del decreto-legge, sia nel testo convertito, del tutto identico.
La Regione Valle d'Aosta censura la stessa norma del decreto
legge convertito, in riferimento a parametri statutari e
cioè: agli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), 3,
primo comma, lettera f), e 48-bis dello statuto speciale;
all'art. 11 della legge n. 690 del 1981; agli articoli 2
e 6 del decreto legislativo n. 431 del 1989; all'art. 1
del decreto legislativo n. 320 del 1994.
7.1. – In particolare il comma 21-bis stabilisce che, in
deroga al precedente comma 18 – il quale definisce i diversi
tipi di investimenti ai fini dell'art. 119, sesto comma,
Cost. – le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono indebitarsi per finanziare contributi agli
investimenti a privati entro i limiti fissati dalle lettere
a) e b) dello stesso comma. Il comma 21-ter consente il
finanziamento dei soli contributi agli investimenti a privati
che soddisfino le condizioni richieste dalle lettere a)
e b) del precedente comma.
Le ricorrenti fanno derivare l'illegittimità costituzionale
delle norme denunciate dall'illegittimità dei commi da 16
a 21 dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, in quanto
questi ultimi conterrebbero una definizione delle diverse
tipologie di indebitamento e investimento in contrasto con
il principio di cui all'art. 119, sesto comma, Cost.
7.2. – Va preliminarmente osservato che, come per le doglianze
concernenti i commi 5, 9, 10, 11 dell'art. 1 del decreto-legge
n. 168 del 2004, le censure rivolte dalla Regione Campania
al testo originario dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge
debbono ritenersi assorbite in quelle rivolte alla corrispondente
disposizione risultante dalla conversione in legge, data
l'identità testuale di tali disposizioni.
7.3. – Le questioni sono inammissibili.
Le tre Regioni ricorrenti si limitano ad appuntare le proprie
doglianze sugli elenchi dei tipi di indebitamento e investimento,
contenuti nei commi 17 e 18 dell'art. 3 della citata legge
n. 350 del 2003: le Regioni Campania e Marche sostengono
che tali elenchi non costituiscono princípi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica e si pongono comunque
in contrasto con le definizioni generali già presenti nell'ordinamento
della contabilità dello Stato, cui avrebbe fatto implicito
riferimento l'art. 119, sesto comma, Cost.; la Regione Valle
d'Aosta lamenta invece la violazione di parametri statutari.
Le ricorrenti omettono, però, di formulare specifici motivi
di censura proprio riguardo alla norma del comma 1 dell'art.
3 oggetto di denuncia, la quale amplia il novero degli investimenti
ricomprendendovi anche «contributi agli investimenti a privati»
e si configura così come norma di favore per le Regioni
rispetto al sistema delineato dai commi da 16 a 21 dell'art.
3 della legge n. 350 del 2003.
In conseguenza di tale carenza di specifici motivi, la questione
di costituzionalità del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge
n. 168 del 2004 deve essere dichiarata inammissibile.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 9, 10, 11, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
(Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004,
n. 191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni e agli
enti locali;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004,
sollevate dalla Regione Campania e dalla Regione Marche,
in relazione agli articoli 117, terzo e quarto comma, 118,
119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione,
con i ricorsi in epigrafe;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004,
sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione
agli articoli 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo
comma, lettera f), e 48-bis della legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);
all'art. 11 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta);
agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 28 dicembre
1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali
e comunali); all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile
1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Valle d'Aosta), con il ricorso in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 168 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004,
sollevate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, in relazione
agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119, primo comma,
della Costituzione e agli articoli 2, primo comma, lettere
a) e b), e 4 della legge costituzionale n. 4 del 1948 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta), con il ricorso in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 168 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2004,
sollevate dalla Regione Campania, in relazione agli articoli
3, 100, 114, 117 e 118 della Costituzione, all'articolo
9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione), e al
principio di leale collaborazione, con i ricorsi in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2005.
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ALFONSO CELOTTO
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| Nota alla sent. n. 417
del 2005
| Molto
scalpore ha destato sui mezzi di informazione la
sentenza con cui la Corte ha dichiarato incostituzionali
le disposizioni del luglio 2004 di contenimento
delle spese regionali, mediante tagli specifici
su voci quali le spese per consulenze esterne, spese
di missione all'estero, rappresentanza, relazioni
pubbliche e convegni e spese per l'acquisto di beni
e servizi.
Si tratta, tuttavia, di un intervento che si pone
in linea con la giurisprudenza costituzionale di
questi mesi, avendo la Corte già più volte affermato
che le norme le quali fissano vincoli puntuali relativi
a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni
e degli enti locali non costituiscono princìpi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi
dell'art. 117, terzo comma, Cost., e ledono pertanto
l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art.
119 Cost.
Su questa giurisprudenza si “appoggia” la sent.
n. 417, ricordando come il legislatore statale possa
legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli
alle politiche di bilancio (ancorché si traducano,
inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia
di spesa degli enti), ma solo, con «disciplina di
principio», «per ragioni di coordinamento finanziario
connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche
dagli obblighi comunitari» (sentenza n. 36 del 2004;
v. anche le sentenze n. 376 del 2003 e nn. 4 e 390
del 2004). Perchè detti vincoli possano considerarsi
rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli
enti locali debbono avere ad oggetto o l'entità
del disavanzo di parte corrente oppure – ma solo
«in via transitoria ed in vista degli specifici
obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica
perseguiti dal legislatore statale» – la crescita
della spesa corrente degli enti autonomi; in altri
termini, la legge statale può stabilire solo un
«limite complessivo, che lascia agli enti stessi
ampia libertà di allocazione delle risorse fra i
diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n.
36 del 2004).
La stessa Corte, da ultimo, ha osservato che la
previsione da parte della legge statale di limiti
all'entità di una singola voce di spesa non può
essere considerata un principio fondamentale in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica, perché pone
un precetto specifico e puntuale sull'entità della
spesa e si risolve perciò «in una indebita invasione,
da parte della legge statale, dell'area […] riservata
alle autonomie regionali e degli enti locali, alle
quali la legge statale può prescrivere criteri […]
ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa
pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti
concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi»
(sent. n. 390 del 2004).
Sulla base di questi orientamenti, la questione
all’esame della Corte diviene di agevole soluzione,
in quanto le disposizioni censurate non fissano
limiti generali al disavanzo o alla spesa corrente,
ma stabiliscono limiti alle spese per studi e incarichi
di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione,
alle spese per missioni all'estero, rappresentanza,
relazioni pubbliche e convegni, nonché alle spese
per l'acquisto di beni e servizi; vincoli che, riguardando
singole voci di spesa, non costituiscono princìpi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica,
ma comportano una inammissibile ingerenza nell'autonomia
degli enti quanto alla gestione della spesa.
Così viene dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1, commi 9, 10, 11, del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il
contenimento della spesa pubblica), convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.
191, nella parte in cui si riferisce alle Regioni
e agli enti locali.
I problemi di questa declaratoria di incostituzionalità
sono tutti, pro praeterito, negli effetti
che produce rispetto alle spese non effettuate e,
pro futuro, nei vincoli che possono discenderne
rispetto alle prossime manovre finanziarie dello
Stato. Ma si tratta di questioni complesse, che
non possono essere approfondite in una nota a prima
lettura. |
|
LIDIA
MALIZIA
RENATO ROLLI
(Avvocato, dottore di ricerca in discipline
giuspubblicistiche nell’Università degli Studi della Calabria)
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| L’autonomia finanziaria
territoriale alla luce della sentenza della Corte costituzionale
417/2005 (1)
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Sommario:
1. L’”incerto” federalismo fiscale - 2. Il
federalismo fiscale tra la sentenza 417/05
e la manovra finanziaria per il 2006
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1.
L’”incerto” federalismo fiscale
La nuova formulazione dell’art. 119 della Costituzione
e le altre modificazioni del titolo V – dettate
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – deve
necessariamente connettersi alle ulteriori previsioni
costituzionali relative ai rapporti tra centro
e periferia. Il momento peculiare è rappresentato
da un rapporto diverso tra il centro e i poteri
pubblici territoriali, contraddistinti da un
modello di federalismo e di regionalismo “in
senso cooperativo/solidale, o, piuttosto, in
forma concorrente/competitiva”[1].In generale
il federalismo disegnato sin dalla riforma del
titolo V, si presenta come un federalismo di
tipo avanzato. Si evince d’altra parte, una chiara
volontà del legislatore costituzionale di ampliare
la sfera della potestà legislativa tributaria
regionale, limitata nei principi dai paletti
fissati dalla legislazione statale nelle materie
del coordinamento finanziario, e più in generale
nel sistema tributario; racchiusa, infine, dal
rispetto dell’autonomia attribuita e riconosciuta
ai pubblici poteri territoriali.Il precedente
testo dell’art. 119 della Costituzione si limitava
a prevedere alcuni principi direttivi in materia
di rapporti finanziari tra lo Stato ed i pubblici
poteri territoriali; al legislatore ordinario
competeva l’attuazione di tali principi nonché il
coordinamento con la finanza sia statale che
locale. Stabiliva infatti la norma che “Le Regioni
hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei
limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che
la coordinano con la finanza dello Stato, delle
Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti
tributi propri e quote di tributi erariali, in
relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
necessarie per adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente
per valorizzare il mezzogiorno e le Isole, lo
Stato assegna per legge a singole Regioni contributi
speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.”
Il panorama che si presentava all’interprete era
- per concorde parere della dottrina - poco chiaro
e creava notevoli perplessità[2]; da qui si è aperto
il più ampio dibattito sul federalismo fiscale, “a
favore di un rafforzamento in chiave autonomistica
del modello di riparto finanziario”[3], approdato,
appunto, con la riforma del titolo V della seconda
parte della Costituzione.Con tale riforma[4] il
tema del federalismo fiscale possibile nel nostro
paese e quello dell’attuazione del modello di federalismo
maggiormente confacente, è divenuto oggetto di
intensi dibattici scientifico-culturali ancorché di
natura politico-istituzionale. Giova osservare
che il novellato art. 119 – seppur ispirato ai
principi di autonomia e coesione[5] - sembra un
modello perequativo evanescente[6]; la norma, presenta
dubbi e perplessità: per un verso la previsione
della redistribuzione finanziaria non prevede una
quantità (più o meno specifica) di risorse destinate,
anno per anno, al fondo perequativo; per un altro
non prevede “alcun ancoraggio costituzionale dei
tributi che devono alimentare il fondo. L’entità del
fondo perequativo è rimessa così alle scelte del
legislatore ordinario che, ai sensi dell’art. 117,
c. 2, lett. e), della Costituzione, ha la competenza
esclusiva in materia di perequazione e può scegliere
liberamente con quali entrate tributarie alimentare
il fondo (…)”[7].L’attuale modello di federalismo,
di tipo marcatamente competitivo[8] si manifesta
con il decentramento dei poteri (legislativi e
amministrativi) nei confronti delle istanze dei
diversi territori regionali. Per un verso, tuttavia, è da
riconoscere una differenziata presenza di protezione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti (civili e sociali); né a tal proposito
allo stato attuale è presente un meccanismo che
tenga conto delle diversità esistenti tra i cittadini
delle diverse parti del paese. Tale situazione
sembra di più aggravata dalla recente intervenienza
legislativa che va a modificare, in più parti,
la Costituzione repubblicana del ’48.Si fa riferimento,
naturalmente, alla devoluzione delle competenze
legislative esclusive in materia di sanità, istruzione
e polizia locale. Ebbene se questa è la situazione
attuale il potere esecutivo e il potere legislativo
non possono esimersi dal delineare un organico
disegno di autonomia finanziaria di Regioni ed
Enti Locali. E’ opinione diffusa, infatti, che
il nuovo art. 119 “dovrebbe avere comunque l’effetto
di espandere il contenuto dell’autonomia tributaria
degli Enti Locali e quindi di restringere simmetricamente
l’ambito precettivo della legge regionale che ha
per oggetto l’imposizione locale”[9].Il tema della
autonomia finanziaria, di rilevanza fondamentale
per l’impianto e lo sviluppo del nuovo sistema “federale” delle
autonomie territoriali, è peraltro oggetto di studio
da parte dell’Alta Commissione per il federalismo
fiscale, organismo governativo istituito con la
legge finanziaria per il 2003 e deputato alla individuazione
dei principi attuativi degli artt. 117, 118 e 119
della Costituzione. Il problema emergente riguarda
essenzialmente l’attuazione (e l’attuabilità) dell’autonomia
finanziaria così come delineata dal riformato quadro
costituzionale. In altri termini, il problema da
più parti riscontrato è legato alla necessità di
individuare con maggiore esattezza i contenuti
dell’autonomia riconosciuta ai pubblici poteri
territoriali e, soprattutto, i suoi limiti. Problema
questo di non facile soluzione dato che nonostante
le modalità attuative costituiscano l’elemento
discriminante del grado di autonomia riconosciuto
agli enti territoriali, esse ad oggi si presentano
ancora confuse e astratte. In un siffatto contesto,
in cui risulta difficile individuare con chiarezza
il modello di federalismo fiscale finora attuato,
la recentissima sentenza della Corte Costituzionale,
oltre a garantire il rispetto delle disposizioni
costituzionali, interviene nel nocciolo della materia
oggetto di dibattito.La disposizione costituzionale
maggiormente interessata dalla recente sentenza
della Corte Costituzionale del 14 novembre 2005
n. 417 è contenuta nell’art. 119 della Costituzione
il quale, nella versione riformata dal legislatore
costituzionale del 2001, dispone: “I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri, in armonia
con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio (…).”In
tale ambito, al fine di individuare le competenze
legislative in materia, occorre richiamare l’art.
117 della Costituzione il quale così recita: “La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali. (…) Sono materie
di legislazione concorrente quelle relative a:
(…) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario(…).
Nelle materie di legislazione concorrente spetta
alle Regioni la potestà legislativa, salvo che
per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato (…)”. Stante
il quadro legislativo descritto, compete allo Stato
la definizione del quadro dei principi generali
di riferimento della armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario, oggetto di competenza
legislativa concorrente con le Regioni, mentre
a queste ultime compete la legislazione di dettaglio[10].
Secondo le motivazioni addotte dalle Regioni Campania,
Marche e Toscana nell’ambito dei rispettivi ricorsi
proposti nel 2004 per promuovere la questione di
costituzionalità in esame, il Decreto Legge 12
luglio 2004, n. 168[11] presenta, ai comma 9, 10,
11 dell’art. 1, evidenti dubbi di costituzionalità in
materia di riparto delle competenze legislative
in quanto le norme in essi contenute “non si limitano
ad individuare criteri direttivi o limiti massimi
di spesa, ma specificano ed elencano le tipologie
di spesa che gli enti territoriali devono contenere
nell'ambito di percentuali fissate”. L'illegittimità costituzionale
denunciata riguarda, in sostanza, il mancato rispetto
del riparto delle competenze legislative; in particolare,
secondo le ricorrenti, spetta alla legislazione
concorrente dello Stato la sola determinazione
dei princìpi fondamentali nella materia della “armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario” e non anche “la
fissazione di norme di dettaglio, la quale non
sarebbe giustificabile neanche sotto il profilo
del contenimento della spesa pubblica da realizzarsi,
invece, con la semplice fissazione di percentuali
generali di risparmio”.Il vizio di costituzionalità si
presenta anche in relazione alla violazione dell'art.
3 della Costituzione e, quindi, dei principi di
uguaglianza formale e sostanziale. In particolare,
a dire delle ricorrenti, i limiti posti dalla legge
statale riguarderebbero tutti gli enti indiscriminatamente,
senza alcuna considerazione della loro specifica
situazione finanziaria. Nel prospettare il vizio
di costituzionalità, le ricorrenti evidenziano
altresì che le norme denunciate “garantirebbero
agevolazioni collegate al rispetto del patto di
stabilità, ma fisserebbero in modo arbitrario la
data intermedia del 30 giugno 2004 quale termine
di riferimento per valutare l'effettivo rispetto
di tale patto”. Ne conseguirebbe, pertanto, anche
una violazione del principio di leale collaborazione,
perché lo Stato non avrebbe effettuato le scelte
attraverso una intesa con le regioni.Di importanza
non irrilevante è l’attenzione posta dalle ricorrenti
sulla conseguente incidenza delle limitazioni di
carattere finanziario sulle loro competenze in
tema di organizzazione amministrativa, nonché sulle
competenze legislative loro attribuite dall'art.
117, terzo e quarto comma, della Costituzione.La
Corte Costituzionale, ritenendo legittimi i motivi
di censura avanzati dalla Regione Campania, dalla
Regione Toscana e dalla Regione Marche in ordine
all’incostituzionalità dell’art. 1, comma 9, 10,
11 e dell’art. 3, comma 1 del D.L. 168/04, ha dichiarato
illegittime le disposizioni anzidette fissando
in tal modo dei confini più chiari in ordine alla
controversa materia della armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario.
2. Il federalismo fiscale tra la sentenza 417/05
e la manovra finanziaria per il 2006
Nel pieno della sessione di bilancio 2006, la sentenza
della Corte Costituzionale 14 novembre 2005, n.
417 apre e segna un passaggio fondamentale nel
percorso del federalismo fiscale. Alla luce dei
numerosi dibattici politici e scientifico-culturali
sulla palese ingerenza dello Stato nell’autonomia
degli enti territoriali, la pronuncia della Corte
Costituzionale preannuncia una maggiore garanzia
del rispetto del dettato costituzionale che dal
2001 tenta di dare una svolta al disegno federale
che interessa gli enti territoriali. Tuttavia,
nonostante la sentenza chiarisca una delicata questione
finanziaria, la sua rilevanza in termini di federalismo
fiscale sembra non essere stata percepita da parte
del Governo che si appresta ad approvare un maxiemendamento
alla finanziaria 2006 che al comma 226 riesuma
i primordiali principi di attuazione del federalismo
fiscale sanciti dal D.Lgs. 56/2000 basati sui costi
storici[12] più volte criticati e giudicati potenzialmente
oggetto di questioni di costituzionalità.Oltre
a segnare un momento di passaggio, la sentenza
417/05 apre la porta verso ulteriori dubbi di legittimità costituzionale
legati non solo all’autonomia di spesa ma anche
all’autonomia di entrata, entrambe sancite dall’art.
119 della Costituzione. Infatti, sulla base delle
considerazioni della Corte, lo Stato non può individuare
le singole voci di spesa oggetto di riduzione ma
solo definire l’ammontare dei tagli; parimenti è legittimo
ritenere che sul fronte delle entrate non può disporre
vincoli di settore sui trasferimenti erogati ad
esempio, alle Regioni. Pertanto, la decisione in
commento potrebbe costituire solo il varco oltre
il quale porre una maggiore attenzione all’autonomia
finanziaria delle autonomie territoriali sia sul
fronte delle spese ma anche su quello delle entrate[13].In
realtà, riconoscendo la violazione sulla competenza
legislativa statale sancita dall’art. 117 della
Costituzione in tema di armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario, la Corte Costituzionale
ha implicitamente definito le modalità di esercizio
del potere di determinazione dei principi fondamentali
in ambito finanziario, riservato alla legislazione
dello Stato secondo l’art. 117 della Costituzione.
In particolare, stante il riconoscimento dell’incostituzionalità delle
norme del D.L. 168/04 le quali non si limitano
ad individuare criteri direttivi o limiti massimi
di spesa, ma specificano ed elencano le tipologie
di spesa che gli enti territoriali devono contenere
nell'ambito di percentuali fissate, è possibile
individuare le fattispecie di interventi del legislatore
ordinario da ritenersi legittimi piuttosto che
prevaricanti rispetto all’autonomia finanziaria
riconosciuta agli enti territoriali[14].In particolare
allo Stato, e, quindi, al legislatore ordinario
non è consentito, seppur in presenza di urgenti
esigenze di contenimento della spesa pubblica,
definire dei limiti di spesa individuabili in predefinite
categorie di spesa e con riferimento a parametri
storici della stessa specie, così come accaduto
con le disposizioni del decreto legge 168/04 -
dichiarate incostituzionali - le quali prevedevano
precisi e determinati limiti di spesa per studi
ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei all'amministrazione, per missioni all'estero
e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche
e convegni, spese per l'acquisto di beni e servizi.
Una siffatta individuazione delle categorie di
spesa oggetto dei cosiddetti “tagli” ledono, a
parere della Corte, il principio dell’autonomia
finanziaria riconosciuta agli enti territoriali
dall’art. 119 della Costituzione rappresentando,
pertanto, una “inammissibile ingerenza nell’autonomia
degli enti”[15]. In altri termini il legislatore
ordinario oltrepassa la propria potestà legislativa
limitata ai principi fondamentali che, nel caso
specifico, avrebbero dovuto essere individuati
nei criteri direttivi o nei limiti massimi di spesa
senza peraltro individuare nello specifico le voci
di spesa interessate dal contenimento. In tal senso,
chiaramente le norme che fissano vincoli precisi
e puntuali relativamente a singole voci di spesa
dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali,
da un lato, non costituiscono principi fondamentali
di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 117, terzo comma, della Cost. e, dall’altro,
ledono il principio dell’autonomia finanziaria
di spesa prevista dall’art. 119 della Cost.In realtà,
la decisione in esame solleva un annoso problema
da tempo celato dietro le false interpretazioni
date del federalismo fiscale: quale può essere
il percorso in senso federale disegnato dal legislatore
costituzionale di riforma ed attuabile nel nostro
paese, se accanto alla progressiva riduzione dei
trasferimenti statali, che contraddistingue il
passaggio da una finanza territoriale derivata
ad una finanza autonoma, non si configura un contestuale
incremento e/o attuazione dell’autonomia impositiva
riconosciuta agli enti? Il ruolo dello Stato-finanziatore
sta chiaramente mutando a favore di uno Stato-guida
che detta i principi fondamentali della finanza
territoriale e la coordina nel complesso sistema
della finanza pubblica e del sistema tributario;
ma come si configura in tale ambito l’autonomia
finanziaria delle autonomie territoriali che, da
un lato respingono, in quanto incostituzionale,
l’ingerenza dello Stato nella gestione finanziaria
e di bilancio delle stesse e dall’altro risultano
tuttora prive della autonomia impositiva e tributaria
necessaria al reperimento delle fonti finanziarie
che consentano il pareggio di bilancio?[16]Invero
il federalismo vigente nel nostro paese risulta
incompiuto; tuttavia episodi quali la censura delle
norme citate segnano il passo verso un disegno
di federalismo possibile e solidale. In tal senso
non va dimenticato il fine ultimo del disegno federale
ovvero consentire ai governi locali di rispondere
con maggiore efficienza alle esigenze dei cittadini
attraverso una migliore riallocazione delle risorse
(in tal senso definibile federalismo solidale).
Solo in presenza di una autonoma capacità di acquisizione
di risorse sarà possibile attuare autonome politiche
di bilancio garantendo l’esplicarsi degli effetti
desiderati caratterizzati dalla presenza di risorse
autonome come garanzia di autonomia di spesa da
un lato e, soprattutto, autonomia di indirizzo
in materia finanziaria dall’altro. In tale quadro
non va tralasciato l’importante ruolo attribuito
dall’art. 117 Cost. al legislatore statale in tema
di perequazione finanziaria quale strumento fondamentale
per garantire l’attuazione del principio di uguaglianza
sancito dall’art. 3 della Cost. e per assicurare
il corretto esercizio dei poteri legislativi attribuiti
dal comma 2, lettera m) dell’art. 117 esclusivamente
allo Stato in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale.Concludendo, la sentenza
della Corte Costituzionale n. 417/05, nel fare
chiarezza su una vicenda giuridico-contabile (configurabile
anche come amministrativo-politica) da tempo oggetto
di richieste di rivisitazione da parte delle autonomie
territoriali, solleva un’altra questione di imminente
trattazione: al riguardo, la finanziaria 2006 utilizza
meccanismi di controllo della spesa corrente simili
a quelli censurati dalla Consulta? Allo stato attuale
le interpretazioni sulla incostituzionalità dei
parametri utilizzati dalla finanziaria per il 2006
sono discordanti nonostante dalla lettura del disegno
di legge finanziaria per il 2006, approvato l’11
novembre scorso dal Senato ed ora all’esame della
Camera, i “tagli” alla spesa pubblica sembrerebbero
riprodotti in modo costituzionalmente illegittimo.
Evidentemente dalla lettura dei commi 6, 7 e 8
dell’art. 1 , emergono disposizioni specifiche
sulle categorie di spesa colpite dalle limitazioni
per l’anno 2006: tutte le amministrazioni pubbliche,
di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 – compresi,
pertanto, gli enti territoriali – sono obbligate
a contenere la spesa per studi e consulenze, relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza,
e autovetture entro un ammontare pari al 50% delle
medesime spese sostenute nell’anno 2004. Oltre
il problema di costituzionalità risolto dalla sentenza
417/05, che si porrebbe anche nel caso della finanziaria
in corso di approvazione, si pone evidentemente
un problema di effettiva quantificazione del limite
di spesa di cui le amministrazioni devono tener
conto nella predisposizione dei bilanci preventivi
per il 2006 che vedono nel 31 dicembre la loro
scadenza “teorica”. Il problema di costituzionalità potrebbe
essere risolto facendo riferimento a meccanismi
di controllo della spesa di tipo programmatico
ed indicativo che, a titolo esemplificativo, potrebbero
essere rappresentati dall’individuazione di saldi
finanziari il cui rispetto, pur vincolando la capacità di
spesa per ragioni di coordinamento finanziario
connesse ad obblighi comunitari, lascerebbe agli
enti una ampia libertà di allocazione delle risorse
fra i diversi ambiti e secondo autonomi obiettivi
di spesa.Di fronte ad un federalismo di difficile
e tardiva attuazione a causa di una serie di motivi
tra i quali l’assenza di una tradizione storica
di stampo federale - riscontrabile, invece, in
altri paesi europei - nel nostro paese si reitera
anno dopo anno, e soprattutto finanziaria dopo
finanziaria, la limitazione dell’autonomia di spesa
delle autonomie territoriali per ragioni di politica
economica e, soprattutto, di rispetto dei vincoli
europei. L’incertezza più grave di siffatto atteggiamento è la
scarsa attenzione riposta sul fronte opposto ovvero
quello delle entrate che dovrebbe contribuire sostanzialmente
a colmare le singole e differenziate esigenze finanziare
degli enti territoriali. In particolare, l’attenzione
andrebbe maggiormente posta sulla tardiva attuazione
dell’autonomia finanziaria di entrata prevista
dall’art. 119 della Costituzione e, tuttavia, ancora
limitata ad un indistinto e generalizzato riconoscimento
da parte dello Stato di limitati poteri impositivi.In
definitiva, diverse, si osserva, sono le questioni
rimaste aperte a seguito della riforma costituzionale
ed in particolare dell’art. 119, anche alla luce
della annotata sentenza della Corte Costituzionale.
Ammessa infatti la corrispondenza tra la “devoluzione” delle
risorse e il totale finanziamento delle funzioni
attribuite agli enti territoriali (i Comuni in
particolare), “pare accogliersi un modello di riparto
finanziario necessariamente variabile in quanto,
un impianto così configurato richiede una continua
ridefinizione/rimodulazione non più dipendente
dal riferimento ad un costante riparto della potestà legislativa”[17].
Da qui, di rilievo la ricaduta di questi fenomeni
sulla determinazione dei livelli essenziali concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale, secondo l’art.
117, c.2 Cost lett. m). Secondo alcuni, la determinazione
dei richiamati livelli essenziali da garantirsi
su tutto il territorio, e la connessa garanzia,
viene condizionata dalla misura dei fondi (per
fini perequativi). In più, l’impianto, nella sua
complessità sembra prefigurare un modello di federalismo
caratterizzato da forti asimmetrie, calato in un
contesto in cui sono già presenti forti disuguaglianze.
Il federalismo fiscale disegnato dal legislatore
costituzionale definisce il federalismo come “valorizzazione
dell’autogoverno, rafforzamento dell’autonomia
e della responsabilità, e dunque competizione (virtuosa);
ma riconosce altresì che una competizione vera
e corretta, e perciò stimolante, deve avvenire
ad armi pari. Se tutti partono dalla stessa linea
di partenza, allora la competizione stimola l’innovazione
e l’ingegno, e alla fine vince il migliore…”[18]
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[1]
Per quanto il lavoro sia frutto di un progetto
unitario, il paragrafo 1 è da attribuirsi a
Renato Rolli mentre il paragrafo 2 a Lidia
Malizia.
[2] Cfr sul punto F. Puzzo, Il federalismo fiscale,
Milano, 2002, pag. 92. Sul tema della riforma del
titolo V, in generale, cfr almeno AA.VV. Il nuovo
titolo V della Parte II della Costituzione. Primi
problemi della sua attuazione, Milano, 2002; G.
Berti – G.C. De Martin, Le garanzie di effettività dei
diritti nei sistemi policentrici, Milano, 2003,
C. Bottari, La riforma del titolo V, parte II della
Costituzione, Rimini, 2003, V. Cerulli Irelli,
Costituzione e amministrazione, Torino, 2002, C.
Pinelli, L’ordinamento repubblicano nel nuovo impianto
del titolo V, in S. Gambino, (a cura di), Il nuovo
ordinamento regionale. Competenze e diritti, Milano,
2003; da ultimo W. Nocito, Dinamiche costituzionali
ed esigenze unitarie. Il regionalismo italiano
come “federalismo incerto”, Cosenza, 2005.
[3] Cfr. M. Bertolissi, sub art. 119 Cost. In Crisafulli – Paladin,
Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990
[4] F. Covino, L’autonomia finanziaria, in AA.VV.,
a cura di T. Groppi – M. Olivetti, La Repubblica
delle autonomie, Torino, 2001, pag. 189 e segg.
[5] Operata nel 2001 con la legge costituzionale
n. 3
[6] Il principio della coesione “si sostanzia nella
previsione di un meccanismo di perequazione rivolto
ad assicurare a ciascun ente territoriale un ammontare
di risorse diretto a compensare la minore capacità fiscale
del territorio; rivolto in sostanza, ad assicurare,
almeno in fase di partenza, pari opportunità finanziarie
tra le amministrazioni territoriali.” Cfr. AA.VV.,
L’attuazione del federalismo fiscale. Una proposta,
a cura di F. Bassanini – G. Macciotta, Bologna,
2003, pag. 32
[7] F. Covino, cit. pag. 189 e segg.
[8] Cfr. F. Covino, cit., pag. 196
[9] Cfr. A. D’Atena, Prefazione in T. Groppi – M.
Olivetti, Cit, pag. 4
[10] Cfr. F. Gallo, Il nuovo art. 119 della Costituzione
e la sua attuazione, in F. Bassanini – G. Macciotta,
Cit., pag. 161
[11] Cfr. F. Gallo, Il nuovo art. 119 della Costituzione
e la sua attuazione, in F. Bassanini – G- Macciotta,
Cit, pag. 155 e segg.
[12] Denominato “Interventi urgenti per il contenimento
della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
[13] Sulla base delle disposizioni del D. Lgs.
56/2000 i trasferimenti alle Regioni vengono determinati
sulla base dei costi storici ovvero dei costi sostenuti
dagli enti in un determinato anno di riferimento
penalizzando in tal modo le Regioni con minore
capacità fiscale e meno ricche. In particolare
la determinazione delle aliquote e delle compartecipazioni
definitive di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs.
56/2000 è effettuata per il 2006 con le modalità previste
all’art. 5, c. 3 del predetto D.Lgs. 56/2000.
[14] In tal senso l’Alta Commissione per il Federalismo
Fiscale ha evidenziato la presenza di un cospicuo
ammontare di finanziamenti vincolati risalenti
a remote manovre finanziarie che sembrano presentare – a
loro volta – dubbi sulla compatibilità con la Costituzione.
[15] Per un primo commento alla sentenza n. 417/05
si veda A Celotto, Nota alla sentenza n. 417 del
2005, in questa rivista n.11/2005. Si veda anche
la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze
nn. 296 e 297 del 2003, nonché n. 37 del 2004)
secondo cui le Regioni non possono legiferare sui
tributi locali esistenti, che sono istituiti e
regolati da leggi statali, e ciò prima che il legislatore
nazionale, proprio in attuazione dell’art. 119
della Costituzione, indichi i principi che i singoli
legislatori nazionali dovranno rispettare, tesi
a determinare le “linee fondamentali” dell’intero
sistema tributario, da un lato; nonché a definire
e limitare gli spazi entro i quali potrà dispiegarsi
la potestà impositiva, sia dello Stato che delle
Regioni e degli Enti Locali. Cfr. sul punto V.
Cerulli Irelli, C. Pinelli, Normazione e amministrazione
nel nuovo assetto costituzionale dei pubblici poteri,
in V. Cerulli Irelli, C. Pinelli (a cura di), Verso
il federalismo, Bologna, 2004, pag. 34 e segg.
In particolare “per quanto riguarda l’assetto dei
tributi locali, l’attuazione dell’art. 119 della
Costituzione richiede il preventivo intervento
del legislatore statale, per quanto invece riguarda
la disciplina della spesa e il trasferimento di
risorse dal bilancio statale, i precetti dell’art.
119 si considerano ad operatività immediata (da
cui il divieto di trasferimenti a destinazione
vincolata a Regioni ed Enti Locali)”, come previsto
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1649
del 2004.
[16] Sentenza Corte Costituzionale 11 novembre
2005 n. 417
[17] Al riguardo è opportuno ricordare la decisione
della Corte Costituzionale n. 37 del 2004 con la
quale si affronta il tema della attuazione dell’art.
119 della Costituzione ponendo particolare rilevanza
al ruolo del legislatore statale. In essa si afferma
che l’attuazione del disegno costituzionale richiede “come
necessaria premessa l’intervento del legislatore
statale il quale, al fine di coordinare l’insieme
della finanza pubblica, dovrà non solo fissare
i principi cui i legislatori regionali dovranno
attenersi, ma anche determinare le grandi linee
dell’intero sistema tributario, e definire gli
spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi
la potestà impositiva, rispettivamente di Stato,
Regioni ed Enti Locali.” In definitiva ad oggi
non esistono, se non in casi eccezionali, tributi
che possono definirsi “propri” delle Regioni e
degli Enti Locali nel senso che non esistono tributi
frutto di una autonoma potestà impositiva degli
enti territoriali e, pertanto, disciplinati con
legge regionale o dai regolamenti locali nell’ambito
dei principi di coordinamento. Esistono, invece,
tributi sostanzialmente “governati” dallo Stato,
cioè istituiti e disciplinati dalla legge statale
e rimessi all’autonomia degli enti territoriali
per i soli aspetti attuativi di incameramento e
destinazione del gettito. L. Antonini, Verso un
nuovo federalismo fiscale, Giuffrè Editore, 2005
[18] F. Puzzo, Cit., pag. 98
[19] Cfr. AA.VV. L’attuazione del federalismo fiscale.
Una proposta, a cura di F. Bassanini – G. Macciotta,
Cit., pag. 24
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