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| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 3 novembre 2005 n. 409
Pres. CAPOTOSTI, Red. AMIRANTE |
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Università e istituzioni di alta cultura
- Accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed
agli altri corsi di formazione postbase - Previsione con
norma interpretativa della validità dei soli diplomi di
assistente sociale convalidati dalle scuole universitarie
all'esito della procedura di cui all'art. 5 del d.P.R. n.
14/1987 e non anche di quelli assistiti dai requisiti di
cui agli artt. 3, 4 e 6 dello stesso d.P.R. n. 14/1987,
equiparati ope legis ai diplomi rilasciati dalle scuole
universitarie
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È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), sollevata in riferimento agli artt. 33,
34 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sede di Catanzaro.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge n. 3 del 2003, sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro.
Al di fuori della materia penale, rientrante nel precetto
dell'art. 25, secondo comma, Cost., ciò che conta precipuamente
ai fini del giudizio di legittimità costituzionale di una
legge retroattiva non è l'esistenza dei presupposti, del
resto discutibili e discussi, per l'emanazione di una legge
interpretativa, quanto piuttosto la non irragionevolezza
della sua efficacia retroattiva e l'inesistenza di violazioni
di altri principi costituzionali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI
Presidente - Fernanda CONTRI - Annibale MARINI - Franco
BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE
SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA - Franco GALLO - Luigi MAZZELLA - Gaetano
SILVESTRI ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), promosso
dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede
di Catanzaro, sul ricorso proposto da F. F. ed altre contro
l'Università della Calabria, con ordinanza del 27 aprile
2004, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie
speciale, dell'anno 2004.
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Visto l'atto di costituzione di F. F. ed
altre;
udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 2005 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Rinaldo Talarico e Giuseppe Carratelli
per F. F. ed altre.
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Ritenuto in fatto
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1.— Nel corso di un giudizio amministrativo
– promosso da alcune assistenti sociali avverso il decreto
col quale il Rettore dell'Università degli studi della Calabria
aveva annullato l'iscrizione delle medesime al corso di
laurea specialistica in programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali – il Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sede di Catanzaro, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 35 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione).
In punto di fatto il TAR osserva che l'Università della
Calabria aveva bandito, in data 17 dicembre 2002, un concorso
per l'accesso al corso di laurea specialistica sopra menzionata,
stabilendo tra i requisiti di ammissione il possesso del
diploma di assistente sociale; le ricorrenti avevano partecipato
con successo alla selezione, iscrivendosi al relativo corso
di studi, partecipando alle attività didattiche e sostenendo
gli esami prescritti. A seguito dell'entrata in vigore dell'art.
22 della legge n. 3 del 2003 – norma di carattere interpretativo
in base alla quale i diplomi di assistente sociale validi
ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai
master ed agli altri corsi di formazione post-base sono
soltanto i diplomi universitari di assistente sociale –
il Rettore dell'Università aveva emanato il provvedimento
impugnato, col quale aveva annullato l'iscrizione delle
ricorrenti, in quanto esse avevano sì conseguito il diploma
di assistente sociale, ma non quello universitario, risultando
quindi prive dei requisiti di accesso richiesti in via retroattiva
dalla norma in esame.
Impugnato il provvedimento, il TAR remittente ne aveva accolto
incidentalmente la richiesta di sospensiva, ma tale pronuncia
era stata annullata dal Consiglio di Stato.
Ciò posto, il giudice a quo rileva che la norma in questione
costituisce, per espressa previsione legislativa, l'interpretazione
autentica dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 12 novembre
2001, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 8
gennaio 2002, n. 1, il quale stabilisce che i diplomi conseguiti
in base alla precedente normativa dagli appartenenti alle
professioni sanitarie, nonché i diplomi di assistente sociale,
siano validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica,
ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di
cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica. In
base a tale norma, quindi, non c'era alcun dubbio sul fatto
che le ricorrenti avessero diritto all'iscrizione al corso
di laurea specialistica; la norma impugnata, invece, interpretando
autenticamente (e, perciò, con efficacia retroattiva) quella
precedente, ha fatto sì che le medesime ricorrenti non avessero
più tale diritto, donde la rilevanza della presente questione
di legittimità costituzionale, dal cui esito dipende la
decisione del giudizio a quo.
Il TAR rileva che l'art. 22 della legge n. 3 del 2003, nonostante
la sua qualificazione di norma interpretativa, è in realtà
una norma innovativa, poiché la scelta del legislatore di
riconoscere validità, a determinati fini, al solo diploma
universitario di assistente sociale non rientra tra le possibili
interpretazioni del testo della norma interpretata, in base
alla quale era invece chiaro che il diploma di assistente
sociale, senza distinzioni di sorta, desse diritto di accesso
al corso di laurea specialistica in oggetto.
Richiamando, quindi, la giurisprudenza costituzionale in
materia di leggi interpretative, il giudice remittente osserva
che il legislatore può porre norme che retroattivamente
precisino il significato di altre preesistenti, ovvero impongano
una delle possibili varianti di senso nel testo interpretato,
purché compatibilmente col tenore letterale di questo; nel
caso specifico, però, il significato della norma interpretata
fissato dalla legge di interpretazione rappresenta una novità,
sicché non sarebbe corretto parlare di semplice legge interpretativa.
E, per dimostrare tale assunto, il TAR della Calabria compie
un rapido richiamo di altre norme del settore. Innanzitutto,
il giudice a quo cita il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14,
che, nel razionalizzare la disciplina del diploma di assistente
sociale riconoscendo il diploma rilasciato dalle scuole
dirette a fini speciali universitarie come «unico titolo
abilitante per l'esercizio della professione di assistente
sociale», ha tuttavia espressamente previsto (artt. 3, 4,
5 e 6) la salvaguardia, a determinate condizioni, dei diplomi
di assistente sociale conseguiti presso le scuole universitarie
all'epoca già esistenti (art. 3), ovvero dei diplomi comunque
conseguiti da coloro che, alla data di entrata in vigore
del decreto, fossero già in servizio come assistenti sociali
nell'amministrazione dello Stato o in altre amministrazioni
pubbliche (art. 4), ovvero, in via transitoria, dei diplomi
conseguiti all'esito del completamento di corsi già iniziati
e svolti presso scuole dichiarate idonee tramite decreto
ministeriale (art. 6). L'art. 5 del d.P.R. n. 14 del 1987,
infine, con norma di chiusura, ha consentito l'equipollenza
dei diplomi conseguiti in precedenza, in situazioni diverse
da quelle dianzi elencate, a condizione che gli aspiranti
avessero sostenuto con esito positivo un apposito esame
di convalida presso le università.
Dalla lettura della suddetta normativa – coordinata con
l'art. 5 della successiva legge 23 marzo 1993, n. 84, istitutiva
dell'albo professionale e dell'ordine degli assistenti sociali,
e con gli artt. 22 e seguenti del d.P.R. 5 giugno 2001,
n. 328 – risulterebbe chiaramente, a detta del giudice remittente,
la preoccupazione del legislatore di salvaguardare i diplomi
di assistente sociale conseguiti in virtù delle precedenti
discipline. Nell'ambito di un sistema così delineato, quindi,
si inserisce in modo del tutto coerente la norma dell'art.
1, comma 10, del d.l. n. 402 del 2001, convertito nella
legge n. 1 del 2002, mentre risulta nuovo e dissonante l'effetto
che viene a crearsi in forza della norma impugnata la quale,
a detta del TAR della Calabria, avrebbe «mascherato norme
effettivamente innovative dotate di efficacia retroattiva».
Nel caso specifico, inoltre, la norma di interpretazione
autentica non sarebbe rispettosa dei canoni individuati
dalla giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale
tale tipo di legge si giustifica per la necessità di chiarire
uno dei possibili sensi della norma interpretata o per eliminare
eventuali incertezze interpretative o contrasti giurisprudenziali,
esigenze che non sorgevano per la norma oggetto di interpretazione.
L'art. 22 della legge n. 3 del 2003, inoltre, appare al
remittente viziato da irragionevolezza ed in contrasto con
alcuni fondamentali valori costituzionali. Esso, infatti,
sarebbe lesivo dell'affidamento delle posizioni soggettive
maturate in capo alle ricorrenti che avevano già superato
la fase di ammissione al corso di laurea specialistica nel
momento in cui la norma è entrata in vigore. Essa, inoltre,
determinerebbe anche una violazione del principio della
parità di trattamento, poiché coloro i quali, come le ricorrenti,
hanno conseguito diplomi di assistente sociale non universitari
ma rientranti nelle ipotesi dei menzionati artt. 3, 4 e
6 del d.P.R. n. 14 del 1987 non hanno dovuto usufruire della
procedura di convalida di cui all'art. 5 del decreto stesso
in quanto ritenuta superflua; con la paradossale conseguenza
che i diplomi convalidati dalle scuole universitarie (in
base al citato art. 5) consentirebbero la partecipazione
alle lauree specialistiche ed ai corsi post-base di cui
alla norma impugnata, mentre altrettanto non potrebbe avvenire
per i diplomi che erano ab origine equiparati a quelli universitari
e che perciò erano esclusi dal procedimento di convalida.
Oltre alle molteplici violazioni dell'art. 3 Cost., infine,
il TAR osserva che la norma impugnata, stabilendo un rigido
ed automatico divieto di accesso alla laurea specialistica,
del tutto svincolato da «requisiti negativi di capacità
e di merito», si pone altresì in contrasto con gli artt.
33, 34 e 35 Cost., comportando violazione del diritto all'accesso
ai gradi più elevati degli studi ed al mondo del lavoro
e delle professioni.
2.— Si sono costituite in giudizio tutte le parti private
ricorrenti, con un'unica memoria difensiva, chiedendo che
la prospettata questione venga dichiarata fondata, con argomentazioni
analoghe a quelle dell'ordinanza di rimessione.
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Considerato in diritto
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1.— Il Tribunale amministrativo regionale
della Calabria, sede di Catanzaro, dubita, in riferimento
agli artt. 3, 33, 34 e 35 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell'art. 22 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione), recante la rubrica «Disposizione interpretativa».
Secondo il remittente l'autoattribuzione della qualifica
di disposizione interpretativa ed il suo tenore letterale
comportano che alla norma sia riconosciuta efficacia retroattiva
e ciò, oltre ad accentuare la sua intrinseca irragionevolezza,
è di per sé causa di illegittimità in quanto lede il principio
dell'affidamento, fondato sulla equipollenza dei titoli
richiesti dalla disciplina preesistente per l'attribuzione
della qualifica di assistente sociale. Nella norma censurata
sarebbero pertanto da ravvisare profili di violazione dell'art.
3 della Costituzione.
Il remittente sostiene, inoltre, che l'art. 22 citato viola
anche gli artt. 33, 34 e 35 Cost., i quali garantiscono
il diritto allo studio ed all'accesso ai gradi più alti
degli studi, oltre che al mondo del lavoro e delle libere
professioni in base alle proprie capacità e ai propri meriti.
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2.— Si rileva, anzitutto, l'inammissibilità
degli ultimi profili di censura, che si esauriscono nella
mera evocazione dei parametri costituzionali, non sorretta
da congrua motivazione.
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3.— La questione deve invece essere scrutinata
nel merito riguardo alla denuncia di contrasto della norma
impugnata con l'art. 3 della Costituzione.
Si premette che va condivisa la tesi del remittente, conforme
al costante indirizzo di questa Corte, secondo la quale
la disposizione censurata ha efficacia retroattiva. Confortano,
infatti, tale opinione la rubrica, che la definisce «Disposizione
interpretativa», e il suo tenore letterale: «il comma 10
del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 … s'interpreta
nel senso che …».
Ora, al di fuori della materia penale, rientrante nel precetto
dell'art. 25, secondo comma, Cost., ciò che conta precipuamente
ai fini del giudizio di legittimità costituzionale di una
legge retroattiva non è l'esistenza dei presupposti, del
resto discutibili e discussi, per l'emanazione di una legge
interpretativa, quanto piuttosto la non irragionevolezza
della sua efficacia retroattiva e l'inesistenza di violazioni
di altri principi costituzionali.
E' stato infatti affermato che «il legislatore può porre
norme che retroattivamente precisino il significato di altre
norme preesistenti, ovvero impongano una delle possibili
varianti di senso del testo originario, purché compatibile
con il tenore letterale di esso». E la Corte ha anche chiarito
che «in tali casi il problema da affrontare riguarda non
tanto la natura della legge, quanto piuttosto i limiti che
la sua portata retroattiva incontra alla luce del principio
di ragionevolezza e del rispetto di altri valori ed interessi
costituzionalmente protetti» (v., ex plurimis, sentenze
n. 376 e n. 421 del 1995, n. 229 del 1999, n. 525 del 2000,
n. 291 del 2003 e n. 168 del 2004).
Con riguardo ai limiti della legittimità costituzionale
di una legge cui dal legislatore è stata attribuita efficacia
retroattiva, e, per concludere sul punto, con più specifico
riferimento alla motivazione dell'ordinanza di rimessione,
questa Corte ha ritenuto che «in linea generale, l'affidamento
del cittadino nella sicurezza giuridica – essenziale elemento
dello Stato di diritto – non può essere leso da disposizioni
retroattive, che trasmodino in regolamento irrazionale di
situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori» (v.,
ex plurimis, sentenza n. 446 del 2002).
Nel caso in esame il remittente, nell'affermare la non manifesta
infondatezza della questione, sostiene che la norma censurata,
in quanto dotata di efficacia retroattiva, lederebbe l'affidamento
nella equipollenza ai diplomi universitari dei diplomi non
universitari rilasciati da istituzioni diverse in determinate
situazioni o in possesso di soggetti parti di rapporti di
lavoro nella qualità di assistenti sociali. La norma interpretata
dalla disposizione impugnata dovrebbe infatti essere letta
alla luce di tutta la precedente vicenda normativa che siffatte
equipollenze aveva stabilito e ribadito. L'espressione «diplomi
di assistente sociale» contenuta nel comma 10 dell'art.
1 del d.l. n. 402 del 2001, convertito nella legge n. 1
del 2002, non sarebbe, secondo il remittente, suscettibile
in via interpretativa di alcuna specificazione, sicché non
vi sarebbe stata alcuna ragione per dettare una norma come
quella impugnata.
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4.— La normativa in tema di attribuzione
della qualifica di assistente sociale, cui il remittente
si riferisce per sorreggere la propria tesi, può essere
ricostruita nel modo seguente.
L'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n.
28, attribuì al Governo la delega ad emanare norme per rivedere
gli ordinamenti, tra l'altro, delle scuole dirette a fini
speciali universitarie e delle scuole di perfezionamento
e di specializzazione.
In attuazione della delega fu emanato il d.P.R. 10 marzo
1982, n. 162, il cui art. 9 stabilì che «con decreti del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri
interessati, possono essere determinati i diplomi delle
scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici
profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio
delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso
a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per
i quali non sia previsto il diploma di laurea».
L'art. 19 del citato d.P.R. – recante la rubrica «Convalida
dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento» – prescrisse
che i decreti presidenziali di cui al precedente art. 9
avrebbero dovuto contenere «disposizioni transitorie per
disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento
e le condizioni e le modalità per ammettere all'esercizio
delle corrispondenti attività professionali coloro che hanno
conseguito il titolo in base al precedente ordinamento».
Da quanto detto emerge che il legislatore, intendendo ricondurre
nell'ambito dell'istruzione universitaria la formazione
degli assistenti sociali, ritenne di dover tenere conto
della vicenda sia normativa sia di fatto che si era svolta,
considerando la varietà di origine delle scuole e dei corsi
per assistenti sociali via via istituiti, oltre che da università,
anche da altri enti pubblici, nonché da organizzazioni private.
Tale intendimento venne realizzato nella disciplina successiva.
Infatti il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 – emanato in ottemperanza
alla prescrizione del citato art. 9 e intitolato, appunto,
«Valore abilitante del diploma di assistente sociale in
attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162» – dopo aver dettato la
regola che «il diploma rilasciato dalle scuole dirette a
fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante
per l'esercizio della professione di assistente sociale»
(art. 1), stabilì l'equipollenza a tale diploma di diverse
situazioni nate nel corso degli anni. In particolare, per
quel che qui interessa, attribuì la stessa efficacia giuridica
ai diplomi di coloro che erano in servizio, al momento dell'entrata
in vigore della legge, alle dipendenze di amministrazioni
o enti pubblici o vi avevano lavorato per cinque anni (art.
4); ai diplomi, comunque conseguiti, convalidati entro tre
anni – termine poi prorogato per un anno (d.P.R. 5 luglio
1989, n. 280) – dalle scuole speciali universitarie (art.
5); ai diplomi rilasciati, fino al completamento dei corsi,
agli allievi già iscritti, da scuole dichiarate idonee con
decreto del Ministro della pubblica istruzione che avrebbe
vigilato avvalendosi eventualmente delle università (art.
6).
La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti
didattici universitari) ha previsto la soppressione o la
trasformazione delle scuole dirette a fini speciali (art.
7), ma non ha modificato la disciplina delle indicate equipollenze
né ha inciso sul regime scaturente dalla normativa emanata
fino ai d.P.R. n. 14 del 1987 e n. 280 del 1989.
La successiva legge 23 marzo 1993, n. 84, istitutiva dell'albo
e dell'ordine degli assistenti sociali, non soltanto non
ha cambiato la suddetta normativa, ma l'ha espressamente
richiamata, stabilendo che «fino alla soppressione delle
scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in
corsi di diploma universitario, ai sensi dell'art. 7, comma
1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione
all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita
a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio
della professione ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989,
n. 280» (art. 5).
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5.— Dalla esposta vicenda normativa risulta
che le equivalenze al possesso del diploma universitario
di altre posizioni – equivalenze volute dal legislatore
al fine di soddisfare aspettative nate in un'epoca nella
quale le attività rientranti successivamente nella professione
di assistente sociale non erano state oggetto di specifica,
organica disciplina – concernevano l'esercizio della professione
di assistente sociale, ma non tale qualifica come titolo
abilitante al prosieguo degli studi. A tal proposito è opportuno
sottolineare che il d.P.R. n. 162 del 1982 concerne i diplomi
abilitanti «per l'esercizio delle corrispondenti professioni»
nonché «le condizioni e le modalità per ammettere all'esercizio
delle corrispondenti attività professionali coloro che avevano
conseguito il titolo in base al precedente ordinamento»
(art. 19); che il d.P.R. n. 14 del 1987 stabilisce espressamente
che il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali
costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della
professione di assistente sociale, sicché l'equipollenza
a tale diploma di diverse situazioni va intesa come riferentesi
all'esercizio professionale e quindi a questo limitata;
che, infine, la legge n. 84 del 1993 disciplina l'iscrizione
all'albo tenendo conto dell'abilitazione all'esercizio della
professione ai sensi del d.P.R. n. 14 del 1987.
D'altra parte va considerato che la riforma dell'ordinamento
universitario, con l'istituzione delle lauree di primo livello
e delle lauree specialistiche, ha ricevuto la sua prima
attuazione solo con il d.m. 3 novembre 1999, n. 509, sicché
è evidente che nella normativa precedente non potessero
esservi norme che ad essa facessero riferimento.
Non esisteva, pertanto, il contesto normativo tale da giustificare
l'affidamento che l'equipollenza di situazioni, stabilita
ai fini dell'esercizio della professione di assistente sociale,
valesse anche al diverso fine della considerazione delle
situazioni stesse quali titoli abilitanti per il prosieguo
degli studi.
La disposizione interpretata da quella oggetto di censura
concerne appunto i diplomi di assistente sociale come titoli
«validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica,
ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di
cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».
Si deve perciò dedurre la non omogeneità della finalità
(esercizio della professione di assistente sociale) riguardo
alla quale è stata riconosciuta l'equipollenza delle posizioni
in questione al diploma rilasciato in ambito universitario,
rispetto a quella (accesso a corsi di istruzione universitaria
superiore) prevista dalla norma interpretata. E, d'altra
parte, non può ritenersi intrinsecamente irragionevole il
fatto che l'accesso ad un corso di laurea specialistica
(o ad altri corsi di istruzione superiore) venga, nel sistema
delineato dalla legge n. 341 del 1990, ristretto a coloro
i quali sono già titolari di un diploma universitario.
Ne consegue che la norma, censurata per la sua efficacia
retroattiva, non può essere considerata irragionevole nel
contesto della normativa esistente, perché il significato
da essa attribuito alla disposizione del comma 10 dell'art.
1 del d.l. n. 402 del 2001 rientra nelle varianti di senso
a questo attribuibili nella sua letterale formulazione.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevata
in riferimento agli artt. 33, 34 e 35 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede
di Catanzaro, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 della legge n. 3 del 2003, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sede di Catanzaro, con l'ordinanza
in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
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