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| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 3 novembre 2005 n. 407
Pres. CAPOTOSTI, Red. MADDALENA |
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Impiego pubblico - Dipendenti provinciali
- Provincia autonoma di Trento – Disposizioni in materia
di organizzazione, di personale e di servizi pubblici -
Previsione della possibilità di disporre il distacco di
personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale,
a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza
italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari
e sopranazionali - Previsione della possibilità che il personale
insegnante temporaneo e il restante personale con contratto
a termine di durata non superiore ad un anno, previa autorizzazione,
possa svolgere altra attività a condizione che ciò non determini
conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza
o sia incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro
- Riconoscimento ope legis, ai soli effetti giuridici, della
qualifica di direttore di divisione al personale avente
la qualifica di direttore di sezione - Riconoscimento, a
domanda, della qualifica di dirigente al personale regionale
trasferito alla Provincia e che sia stato incaricato della
reggenza di ripartizione per almeno un quinquennio.
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È incostituzionale l'art. 4, comma 5, lettera
b), della legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004,
n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale
e di servizi pubblici), che introduce il comma 1-bis nell'art.
47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione
dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma
di Trento), nella parte in cui si riferisce anche al personale
insegnante temporaneo delle scuole di istruzione elementare
e secondaria della Provincia autonoma di Trento a «carattere
statale». Nel disporre che il personale insegnante temporaneo
delle scuole a «carattere statale» possa, previa autorizzazione
della competente struttura, svolgere «altra attività a condizione
che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione
di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli
obblighi di lavoro», la disposizione censurata eccede la
competenza statutaria della Provincia di Trento in materia
di istruzione elementare e secondaria (art. 9, numero 2),
contrastando con il principio posto dall'art. 508 del d.lgs.
n. 297 del 1994.
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È incostituzionale l'art. 6, comma 7, della
medesima legge provinciale n. 6 del 2004. Come la Corte
ha più volte affermato (sentenze n. 218 del 2002, n. 373
del 2002 e n. 274 del 2003), anche l'accesso dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non
sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso e «non
sono pertanto ragionevoli norme che prevedano scivolamenti
automatici verso posizioni superiori (senza concorso o comunque
senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi
interni per la copertura della totalità dei posti vacanti»
(sentenza n. 159 del 2005). E si è altresì precisato che
anche «il passaggio da un'area ad un'altra comporta l'accesso
ad un nuovo posto di lavoro con relativa progressione in
carriera ed è quindi soggetto al principio del pubblico
concorso» (sentenze n. 159 del 2005 e n. 320 del 1997).
Ne consegue, pertanto, la necessità di «un ragionevole punto
di equilibrio fra quest'ultimo principio e l'interesse a
consolidare pregresse esperienze lavorative» (ancora sentenza
n. 159 del 2005, nonché sentenze n. 205 e n. 34 del 2004).
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È cessata la materia del contendere in ordine
alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 1, della stessa legge provinciale n. 6 del 2004, che
introduce il comma 3-bis dell'art. 8 della citata legge
provinciale n. 7 del 1997, sollevata, in riferimento all'art.
117, secondo comma, lettere a) e g), della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 11, della stessa legge
provinciale n. 6 del 2004, sollevata, in riferimento all'art.
97, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI
Presidente - Fernanda CONTRI - Annibale MARINI - Franco
BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE
SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA - Franco GALLO - Luigi MAZZELLA - Gaetano
SILVESTRI ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 1, 5, lettera b), e 11, nonché dell'art.
6, comma 7, della legge della Provincia di Trento 17 giugno
2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di
personale e di servizi pubblici), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 agosto
2004, depositato in cancelleria il 23 agosto 2004 e iscritto
al n. 85 del registro ricorsi 2004.
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Visto l'atto di costituzione della Provincia
autonoma di Trento;
udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 2005 il Giudice
relatore Paolo Maddalena;
uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon
per la Provincia autonoma di Trento.
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Ritenuto in fatto
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1. Con ricorso notificato il 17 agosto 2004
e depositato il successivo 23 agosto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità
costituzionale, in via principale, dell'art. 4, commi 1,
5, lettera b), e 11, nonché dell'art. 6, comma 7, della
legge della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni
in materia di organizzazione, di personale e di servizi
pubblici), denunciandone il contrasto con gli artt. 97,
98 e 117 della Costituzione e con l'art. 9 dello statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige.
Quanto all'art. 4, comma 1, che, introducendo il comma 3-bis,
integra l'art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1997,
n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia
autonoma di Trento), esso prevede che possa essere destinato,
tramite distacco, «personale provinciale, anche con qualifica
dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso
la rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri
organismi comunitari e sovranazionali».
La disposizione eccederebbe la competenza statutaria e violerebbe
l'art. 117, secondo comma, lettere a) e g), della Costituzione,
che riservano allo Stato la competenza esclusiva in materia
di politica estera e rapporti internazionali e di ordinamento
e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Secondo il ricorrente, a disciplinare la materia interverrebbero
infatti l'art. 168 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri) e l'art. 58 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee – legge comunitaria 1994), in forza dei
quali la figura dell'esperto provinciale o regionale deve
essere reperita tra i “funzionari” e non tra i “dirigenti”,
con collocamento fuori ruolo, e non già distacco, dei primi,
stabilendo, inoltre, che alla designazione provveda la Conferenza
dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e
che la nomina sia del Ministro degli affari esteri.
Ad avviso del Governo, le sollevate censure non potrebbero
essere emendate sostenendo – come sembrerebbe fare la Provincia
autonoma di Trento – che l'art. 58 della legge n. 52 del
1996 farebbe riferimento soltanto ai quattro funzionari
regionali e provinciali del contingente aggiuntivo derivato
a seguito dell'elevazione da 25 a 29 del numero massimo
di esperti da inviare, così da circoscrivere la necessità
del collocamento fuori ruolo al solo personale statale.
Né varrebbe sostenere che la disposizione presuppone l'avvenuta
adozione degli atti di designazione e di nomina previsti
dall'ordinamento statale o che, in ogni caso, atterrebbe
all'organizzazione interna del personale della Provincia,
di esclusiva competenza provinciale. Il fatto che – osserva
il ricorrente – la normativa statale demandi la nomina degli
esperti “non dirigenti” al Ministro e ne richieda il collocamento
fuori ruolo, con inserimento nell'organico della rappresentanza
permanente, impedirebbe di ritenere che l'art. 4, comma
1, concerna l'organizzazione interna del personale provinciale
e che i vizi denunciati possano essere superati.
E' poi denunciato il comma 5, lettera b), dello stesso art.
4, il quale introduce il comma 1-bis nell'art. 47 della
già citata legge provinciale n. 7 del 1997, prevedendo,
tra l'altro, che il personale insegnante temporaneo, nonché
il restante personale con contratto a termine non superiore
ad un anno o «con prestazione lavorativa non superiore al
50 per cento di quella a tempo pieno», possa, previa autorizzazione
della competente struttura, svolgere «altra attività a condizione
che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione
di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli
obblighi di lavoro».
Tale disposizione violerebbe, secondo lo Stato ricorrente,
l'art. 9, punto 2, dello statuto speciale di autonomia e
le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 15 luglio
1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento
scolastico in provincia di Trento) e successive modificazioni,
che attribuiscono la materia dell'istruzione alla legislazione
concorrente provinciale, in riferimento ai principi generali
dell'ordinamento scolastico di cui all'art. 508 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado) e «all'articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), il cui combinato disposto disciplina
le incompatibilità del personale docente, vietando l'esercizio
di attività commerciale, industriale o professionale, nonché
la possibilità di assumere o mantenere impegni alle dipendenze
di privati», consentendo unicamente l'esercizio della libera
professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico
(art. 508, comma 15, del d.lgs. n. 297 del 1994).
Peraltro, la norma denunciata contrasterebbe anche con l'art.
98 della Costituzione, violando il principio del servizio
esclusivo alla Nazione del pubblico impiegato.
Il medesimo art. 4 viene impugnato anche nel suo comma 11,
il quale, ai soli effetti giuridici, riconosce ope legis
la qualifica di “direttore di divisione” al personale con
qualifica di “direttore di sezione”, facendo decorrere tale
inquadramento dalla data della deliberazione della Giunta
provinciale che affida le nuove mansioni.
Ad avviso del Governo, la norma, eccedendo la competenza
statutaria, contrasterebbe con l'art. 97, primo e terzo
comma, della Costituzione, giacché «il passaggio dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale
superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro
corrispondente a funzioni più elevate, è soggetto alla regola
del pubblico concorso», alla quale – come ripetutamente
affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze
n. 194 del 2002, n. 373 del 2002 e 274 del 2003) – è «possibile
apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino
la ragionevolezza».
Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia, infine,
l'art. 6, comma 7, il quale stabilisce che il personale
regionale trasferito alla Provincia, secondo le modalità
di cui alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega
di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento
e Bolzano), e che, per almeno cinque anni, sia stato incaricato
della reggenza di ripartizione, venga inquadrato, a domanda,
nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione
ad uno degli incarichi previsti dagli artt. 25 e 27 della
legge provinciale n. 7 del 1997.
La disposizione eccederebbe la competenza statutaria e contrasterebbe
con l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione per
le stesse ragioni che fondano la censura dell'art. 4, comma
11.
2. Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di
Trento, la quale, rinviando ad una successiva memoria l'esposizione
delle proprie ragioni, ha chiesto la reiezione del ricorso
in quanto inammissibile e infondato.
3. In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Trento
ha depositato memoria con la quale argomenta diffusamente
avverso l'impugnativa statale.
3.1. Quanto alla denuncia dell'art. 4, comma 1, che aggiunge
il comma 3-bis nell'art. 8 della legge provinciale n. 7
del 1997, prevedendo la possibilità di destinare personale
provinciale, anche con qualifica dirigenziale, presso la
Rappresentanza italiana presso l'Unione europea, si osserva
che detta norma è stata abrogata dall'art. 5 della legge
provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007
della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria)
e che nel periodo della sua vigenza non avrebbe trovato
applicazione alcuna.
La Provincia chiede, pertanto, che, su tale specifica questione,
sia dichiarata cessata la materia del contendere.
In subordine, se ne sostiene comunque l'infondatezza, giacché
il profilo relativo alla qualifica del personale da destinare
alla rappresentanza italiana presso l'UE e quello sulla
posizione giuridica che esso assumerebbe non toccherebbero
in alcun modo aspetti della materia “politica estera”.
3.2. In riferimento alla denuncia dell'art. 4, comma 5,
lettera b), che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 47
della legge provinciale n. 7 del 1997, la Provincia sostiene,
anzitutto, che la disposizione sarebbe stata censurata unicamente
in relazione a quanto previsto per il personale insegnante
temporaneo, avendo lo Stato evocato la violazione del combinato
disposto degli artt. 508 del d.lgs. n. 297 del 1994 e 53
del d.lgs. n. 165 del 2001.
Ciò posto, si osserva che la questione proposta sarebbe
stata indotta «da un'imperfetta formulazione della disposizione»
oggetto di censura, la quale si riferisce genericamente
al “personale insegnante temporaneo”, così da rendere «incerto
l'ambito soggettivo di applicazione della norma», laddove
invece la Provincia avrebbe inteso disciplinare esclusivamente
le incompatibilità del personale docente della scuola materna
e degli istituti di formazione professionale, in tal modo
esercitando la propria potestà legislativa primaria nelle
corrispondenti materie, in base all'art. 8, numero 26 e
numero 29, dello statuto.
Ove invece si interpretasse la norma come applicabile a
tutto il personale docente e si ritenesse, altresì, che
l'art. 508 del d.lgs. n. 297 del 1994 esprima un principio
fondamentale valido anche per il personale precario, in
forza del rinvio operato dall'art. 541, comma 2, dello stesso
decreto legislativo, la disposizione denunciata – sostiene
la Provincia – potrebbe anche essere dichiarata illegittima,
ma soltanto «nella parte in cui si riferisce al personale
delle scuole elementari, medie e superiori, con esclusione
della parte in cui – in modo incontestatamente legittimo
– si riferisce al personale docente delle scuole materne
e degli istituti di formazione professionale».
3.3. Sarebbe poi infondata, secondo la difesa provinciale,
la questione riguardante l'art. 4, comma 11, che ha riconosciuto,
al personale che rivestiva nel 1983 la qualifica di direttore
di sezione, la qualifica, ai soli effetti giuridici, di
direttore di divisione.
Nel ricostruire sinteticamente la disciplina provinciale
in materia di ordinamento del personale, la resistente rammenta
che la legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20 (Modifiche
e integrazioni all'ordinamento degli uffici e statuto del
personale della Provincia di Trento) individuava, nell'ambito
delle qualifiche della carriera direttiva, quelle di direttore
di divisione e di direttore di sezione e che il successivo
art. 2 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale provinciale
e modifiche al vigente ordinamento del personale) aveva
inquadrato «nel settimo livello il personale della carriera
direttiva con qualifica di consigliere o di direttore di
sezione e qualifiche equiparate»; personale che è stato
poi inquadrato, nel 1987, nel IX livello, corrispondente
alla categoria “D-livello evoluto” del vigente ordinamento.
In forza della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12,
recante il “Nuovo ordinamento dei servizi e del personale
della Provincia autonoma di Trento”, venne disposto (art.
30) che, per la preposizione ad un ufficio (quale articolazione
organizzativa inferiore ai servizi e ai dipartimenti), era
necessario superare un concorso interno, al quale erano
ammessi, tra l'altro, i funzionari inquadrati nel VII livello
(cioè, gli ex direttori di sezione) e “i funzionari di cui
all'articolo 57”, rientrando fra essi i funzionari collocati
nella qualifica ad esaurimento di direttore di divisione.
Peraltro, anche per la nomina a dirigente, l'art. 26, comma
7, della stessa legge provinciale n. 13 del 1980 prevedeva,
in determinati casi, un concorso interno da indire tra i
funzionari del VII livello e «i funzionari di cui all'articolo
57».
Sicché, sostiene la Provincia, «sin dal 1983 la qualifica
ad esaurimento di direttore di divisione non implicava un
diverso livello funzionale rispetto a quella degli ex direttori
di sezione».
Con il superamento del sistema delle carriere – si argomenta
ancora nella memoria – sorgeva il problema di tutelare l'affidamento
«di chi era stato assunto con la prospettiva di una progressione
economica pressoché certa e si trovava, invece, collocato
in un sistema ispirato a criteri diversi». A ciò si pose
mano, in ambito provinciale, con l'art. 19, comma 9, della
legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 (Misure collegate
con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998),
in forza del quale la Giunta provinciale, per tre anni dall'entrata
in vigore della legge, poteva attribuire la qualifica di
direttore al personale già inquadrato, alla data di entrata
in vigore della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13,
nei ruoli provinciali con la qualifica di direttore di sezione
o equiparate.
La stessa legge provinciale n. 3 del 1998 precisava, inoltre,
le funzioni del «personale in possesso della qualifica ad
esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione».
Ad avviso della Provincia, anche la legge provinciale n.
3 del 1998 «non differenziava affatto gli ex direttori di
sezione dai direttori di divisione, perché l'attribuzione
a questi ultimi della responsabilità di un ufficio era condizionata
al superamento del concorso interno di cui all'art. 30 legge
provinciale n. 12 del 1983, così come per gli ex direttori
di sezione».
Ciò troverebbe conferma – argomenta ancora la resistente
– in base alla declaratoria delle mansioni di competenza
dei funzionari di IX livello e cioè del livello al quale,
nel 1998, appartenevano gli ex direttori di sezione, rendendosi
evidente che «il livello funzionale dei dipendenti di IX
livello (ex direttori di sezione) non era certo inferiore
a quello dei direttori di divisione, definito dall'art.
20 l.p. n. 3 del 1998».
Infine, si osserva nella memoria, il personale già di IX
livello è stato inquadrato – dal 1° giugno 1999 e in base
al “Nuovo ordinamento professionale del personale dell'area
non dirigenziale del comparto Autonomie locali” dell'8 marzo
2000 – nella categoria “D-livello evoluto”, che, sebbene
presenti una declaratoria di mansioni «più sintetica rispetto
a quella del precedente IX livello», tuttavia mantiene,
nella sostanza, le medesime funzioni, così confermando che
«la norma impugnata non implica il passaggio ad una fascia
funzionale superiore».
Sicché, ad avviso della Provincia autonoma, non potrebbe
reputarsi conferente l'evocato parametro dell'art. 97, terzo
comma, Cost., giacché la disposizione censurata «riconosce
– al personale rivestente, alla data di entrata in vigore
della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, la qualifica
di direttore di sezione – una qualifica (quella di direttore
di divisione) che non corrisponde affatto a mansioni più
elevate rispetto a quelle rientranti nella competenza degli
ex direttori di sezione».
Peraltro, sostiene ancora la Provincia, anche a voler ritenere,
soltanto in ipotesi, che la disposizione denunciata comporti
il passaggio ad una fascia funzionale superiore, non sarebbe
comunque violato l'art. 97, terzo comma, Cost., giacché
la norma censurata «ha riconosciuto una qualifica ad esaurimento,
per la quale non è concepibile un accesso dall'esterno».
In definitiva, l'art. 4, comma 11, non ha assegnato “posti
vacanti”, bensì «ha solo – eccezionalmente – inquadrato
in una qualifica ad esaurimento quei funzionari che erano
stati esclusi dalle operazioni di riassetto del personale
assunto prima del 1983, operazioni che, come visto, sono
state largamente compiute anche dal legislatore statale».
In siffatta prospettiva, la norma impugnata sarebbe comunque
«coerente con i principi di ragionevolezza e buon andamento».
3.4. Da ultimo, sarebbe infondata, ad avviso della Provincia,
anche la questione sollevata avverso l'art. 6, comma 7,
in forza del quale il personale trasferito dalla Regione
Trentino-Alto Adige alla Provincia in base alla legge regionale
n. 3 del 2003, in possesso di determinati requisiti, è «inquadrato,
a domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla
preposizione a uno degli incarichi previsti dagli articoli
25 e 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7».
Nella memoria si osserva che la disposizione denunciata
si collocherebbe «in una situazione particolare», come quella
del trasferimento di alcuni uffici dalla Regione alla Provincia,
con necessità di assicurarne «la continuità nella loro guida
e conduzione nel momento delicato del passaggio». Sicché,
«se nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige agli uffici
di livello dirigenziale (come le ripartizioni) erano preposti
– tramite la reggenza – funzionari non aventi qualifica
dirigenziale, per la Provincia non si sarebbe potuta assicurare
la continuità nella direzione di quegli uffici (diventati
servizi), che […] non avrebbero potuto essere diretti dai
funzionari che li avevano guidati negli ultimi anni».
La norma censurata non avrebbe, quindi, il fine di far «scivolare
verso l'alto una categoria di funzionari», ma quello, «da
un lato, di evitare il rischio che certi servizi rimanessero
scoperti (se nella Provincia non si fossero trovati dirigenti
idonei a guidarli, e in attesa del concorso pubblico), dall'altro
lato, di garantire continuità nella gestione dei servizi,
assicurando la possibilità di preporre ad essi i funzionari
che negli ultimi anni ne erano stati responsabili e che,
quindi, meglio conoscevano le relative problematiche».
L'art. 6, comma 7, tutelerebbe, quindi, «la buona amministrazione
dei servizi trasferiti dalla Regione, evitando bruschi cambi
di direzione ed il rischio di disperdere le specifiche competenze
acquisite da chi per anni ha diretto un certo ufficio».
Osserva ancora la Provincia che la disposizione impugnata
non disporrebbe «un automatico inquadramento nella qualifica
dirigenziale di chi possiede i requisiti ivi previsti»,
considerato che, prima ancora dell'inquadramento, la Giunta
dovrebbe «valutare la necessità di attribuire al personale
trasferito uno degli incarichi dirigenziali»; con ciò sarebbe
confermato che l'intenzione della norma non è quella di
«privilegiare una categoria di dipendenti ma solo dare la
possibilità alla Giunta di utilizzare il personale trasferito
per dirigere un servizio qualora ciò risulti opportuno in
base al principio di buona amministrazione».
Proprio sotto il profilo delle esigenze di continuità amministrativa,
argomenta ancora la resistente, la stessa giurisprudenza
costituzionale, con la sentenza n. 331 del 1988, ha reputato
che fosse legittima una norma regionale che riservava ai
dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale,
incaricati della responsabilità di un ufficio ad una certa
data, un corso-concorso per l'ammissione alla prima qualifica
dirigenziale. La Provincia sostiene, quindi, che, nonostante
la fattispecie all'esame «non sia uguale» a quella decisa
dalla sentenza n. 331 del 1988, tuttavia sembrerebbe «chiara
l'analogia di ispirazione fra le norme contestate, derivante
dalla sussistenza, anche nel caso de quo, dell'esigenza
di assicurare la continuità delle funzioni, dal carattere
non automatico dell'inquadramento (con relativa valutazione
di idoneità) e dalla transitorietà della disciplina».
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Considerato in diritto
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1. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
ha impugnato talune disposizioni della legge della Provincia
di Trento 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia
di organizzazione, di personale e di servizi pubblici) e,
segnatamente, l'art. 4, commi 1, 5, lettera b), e 11, nonché
l'art. 6, comma 7.
L'art. 4, comma 1, che integra l'art. 8 della legge provinciale
3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale
della Provincia autonoma di Trento), introducendo il comma
3-bis, prevede che possa essere destinato, tramite distacco,
«personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale,
a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza
italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari
e sovranazionali», eccederebbe la competenza statutaria
e violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere a) e g),
della Costituzione, che riservano allo Stato la competenza
esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali
e di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti
pubblici nazionali. Interverrebbero, infatti, a disciplinare
tale specifico aspetto l'art. 168 del d.P.R. 5 gennaio 1967,
n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri)
e l'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994),
in forza dei quali la figura dell'esperto provinciale o
regionale deve essere reperita tra i “funzionari” e non
tra i “dirigenti”, con collocamento fuori ruolo, e non già
distacco, dei primi, stabilendo, inoltre, che alla designazione
provveda la Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle
Province autonome e che la nomina sia del Ministro degli
affari esteri.
Una seconda censura riguarda il comma 5, lettera b), dello
stesso art. 4, il quale introduce il comma 1-bis nell'art.
47 della già citata legge provinciale n. 7 del 1997, prevedendo,
tra l'altro, che il personale insegnante temporaneo, nonché
il restante personale con contratto a termine non superiore
ad un anno o «con prestazione lavorativa non superiore al
50 per cento di quella a tempo pieno», possa, previa autorizzazione
della competente struttura, svolgere «altra attività a condizione
che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione
di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli
obblighi di lavoro».
Tale disposizione violerebbe, ad avviso dello Stato, l'art.
9, punto 2, dello statuto speciale di autonomia e le relative
norme di attuazione di cui al d.P.R. 15 luglio 1988, n.
405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico
in provincia di Trento) e successive modificazioni, in riferimento
ai principi generali dell'ordinamento scolastico di cui
all'art. 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado) e «all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il cui
combinato disposto disciplina le incompatibilità del personale
docente», consentendo unicamente l'esercizio della libera
professione, previa autorizzazione del dirigente scolastico
(art. 508, comma 15, del d.lgs. n. 297 del 1994).
Peraltro, la norma denunciata contrasterebbe anche con l'art.
98 della Costituzione, violando il principio del servizio
esclusivo alla Nazione del pubblico impiegato.
Ulteriore denuncia investe il comma 11 del medesimo art.
4, il quale, ai soli effetti giuridici, riconosce ope legis
la qualifica di “direttore di divisione” al personale con
qualifica di “direttore di sezione”, facendo decorrere tale
inquadramento dalla data della deliberazione della Giunta
provinciale che affida le nuove mansioni.
Ad avviso del Governo, la norma, eccedendo la competenza
statutaria, contrasterebbe con l'art. 97, primo e terzo
comma, della Costituzione, giacché «il passaggio dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale
superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro
corrispondente a funzioni più elevate, è soggetto alla regola
del pubblico concorso», alla quale – come ripetutamente
affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze
n. 194 del 2002, n. 373 del 2002 e 274 del 2003) – è «possibile
apportare deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino
la ragionevolezza».
Infine, viene censurato l'art. 6, comma 7, il quale stabilisce
che il personale regionale trasferito alla Provincia, secondo
le modalità di cui alla legge regionale n. 3 del 2003, e
che, per almeno cinque anni, sia stato incaricato della
reggenza di ripartizione, venga inquadrato, a domanda, nella
qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione ad
uno degli incarichi previsti dagli artt. 25 e 27 della legge
provinciale n. 7 del 1997.
La disposizione eccederebbe la competenza statutaria e contrasterebbe
con l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione,
per le stesse ragioni addotte a fondamento della precedente
censura riferita all'art. 4, comma 11.
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2. La prima denuncia del Presidente del Consiglio
dei ministri, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettere a) e g), della Costituzione, investe, come
detto, il comma 1 dell'art. 4 della legge della Provincia
di Trento 17 giugno 2004, n. 6, il quale, introducendo il
comma 3-bis nell'art. 8 della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7, ha previsto che possa essere destinato, tramite
distacco, «personale provinciale, anche con qualifica dirigenziale,
a prestare temporaneamente servizio presso la rappresentanza
italiana presso l'Unione europea o altri organismi comunitari
e sovranazionali».
La norma censurata è stata però abrogata dall'art. 5 della
legge della Provincia autonoma di Trento 10 febbraio 2005,
n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di
Trento – legge finanziaria) e, nelle more della sua vigenza,
non ha trovato applicazione, così come, del resto, affermano
concordemente le parti del presente giudizio.
L'intervenuta abrogazione della disposizione oggetto di
censura deve, pertanto, ritenersi satisfattiva delle pretese
del ricorrente e, conseguentemente (sentenze n. 272 del
2005, n. 196 del 2004 e ordinanza n. 137 del 2004), va dichiarata
la cessazione della materia del contendere in riferimento
alla questione di legittimità costituzionale posta sul comma
1 dell'art. 4.
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3. E' fondata, nei limiti di quanto verrà
precisato in prosieguo di motivazione, la questione sollevata
avverso il comma 5, lettera b), dello stesso art. 4, che
introduce il comma 1-bis nell'art. 47 della già citata legge
provinciale n. 7 del 1997, dettando la disciplina del regime
delle incompatibilità del personale insegnante temporaneo,
nonché del restante personale con contratto a termine non
superiore ad un anno o «con prestazione lavorativa non superiore
al 50 per cento di quella a tempo pieno».
Il ricorrente incentra la censura sul puntuale richiamo
della norma statutaria (art. 9, numero 2) che attribuisce
alla Provincia autonoma di Trento la potestà legislativa
concorrente, in base ai limiti indicati dall'art. 5 del
medesimo statuto, in materia di istruzione elementare e
secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,
professionale e artistica), evocando inoltre le relative
norme di attuazione, dettate dal d.P.R. n. 405 del 1988,
il quale, appunto, disciplina l'esercizio, da parte della
Provincia medesima, delle attribuzioni statali in materia
di istruzione elementare e secondaria (si veda, in particolare,
l'art. 1 del citato d.P.R.). Con ciò appare del tutto evidente
come la prospettazione della questione muova dal presupposto
che la disposizione denunciata intenda recare una disciplina
sull'incompatibilità del personale docente delle scuole
elementari e secondarie della Provincia di Trento, derogando
al principio posto dall'art. 508 del d.lgs. n. 297 del 1994,
fatto salvo dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del
2001, per cui al suddetto personale è inibita la possibilità
di esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
nonché la possibilità di assumere o mantenere impegni alle
dipendenze di privati, essendo consentito esclusivamente
l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione
del dirigente scolastico (art. 508, comma 15, del d.lgs.
n. 297 del 1994). Regime di incompatibilità, questo, che
trova applicazione anche nei confronti del “personale insegnante
temporaneo”, al quale fa riferimento la disposizione denunciata,
giacché l'art. 541, comma 2, dello stesso decreto legislativo
n. 297 del 1994, estende al personale docente non di ruolo,
al quale sono affidati incarichi o supplenze, le norme dettate
per i docenti di ruolo, in quanto compatibili.
La questione, dunque, non investe in alcun modo, secondo
quanto fatto palese dal motivo di ricorso in esame, la disciplina
dell'incompatibilità del personale docente delle scuole
materne e degli istituti della formazione professionale,
materie nelle quali la Provincia gode di potestà legislativa
primaria ai sensi dell'art. 8, numero 26 e numero 29, dello
Statuto, ma si limita appunto a censurare quanto disposto
dall'art. 4, comma 5, lettera b), della legge provinciale
n. 6 del 2004, soltanto nei confronti del personale docente
temporaneo delle scuole a «carattere statale» e cioè, secondo
la definizione fornita dall'art. 4 del d.P.R. n. 405 del
1988, delle scuole di istruzione elementare e secondaria
della Provincia di Trento.
Così circoscritto il thema decidendum, non può accedersi
alla tesi sostenuta dalla difesa provinciale, per cui la
disposizione denunciata potrebbe essere interpretata come
rivolta al solo personale docente delle scuole materne e
degli istituti professionali, con esclusione quindi del
personale docente temporaneo delle scuole a carattere statale,
per il quale rimarrebbe fermo il principio posto dal citato
art. 508 del d.lgs. n. 297 del 1994.
La formulazione della disposizione, che si riferisce al
“personale insegnante temporaneo”, senza ulteriori precisazioni,
è troppo ampia e generica perché si possa leggerla nel senso
riduttivo suggerito dalla Provincia di Trento e, a tal fine,
non aiuterebbe neppure la circostanza che essa sia stata
dettata nel più ampio contesto della revisione dell'ordinamento
del personale provinciale, giacché anche la disciplina sullo
stato giuridico dei docenti delle scuole elementari e secondarie,
dunque a «carattere statale», è rimessa a leggi provinciali,
«nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello
Stato», in base all'art. 2 del d.P.R. n. 405 del 1988.
In ogni caso, a rendere definitivamente impraticabile l'opzione
ermeneutica auspicata dalla Provincia di Trento risulta
decisivo il fatto che il regime di incompatibilità del personale
docente temporaneo della scuola dell'infanzia e degli istituti
di formazione professionale è dettato dall'art. 189, comma
9, della legge provinciale n. 12 del 1983, quale disposizione
che si inserisce nel corpo di un articolo volto a disciplinare
esclusivamente le supplenze del predetto personale. Orbene,
proprio l'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 2004 è
intervenuto, col suo comma 10, sull'art. 189 della legge
provinciale n. 12 del 1983, disponendo però solo l'abrogazione
del comma 2 e non già del citato comma 9 in tema di incompatibilità.
E' evidente che non interessa, ai fini della presente decisione,
stabilire quale sia il rapporto tra fonti che si è venuto
a determinare a seguito della vigenza della norma impugnata
e cioè se vi sia stata, o meno, un'abrogazione implicita
dell'art. 189, comma 9, della legge provinciale n. 12 del
1983 da parte del comma 5, lettera b), dell'art. 4 della
legge provinciale n. 6 del 2004, ovvero se la prima delle
citate disposizioni sopravviva per il suo contenuto di specialità.
Nell'un caso e nell'altro è certo comunque che la norma
denunciata ha una virtualità interpretativa tale da rendersi
applicabile anche ai docenti temporanei delle scuole a «carattere
statale».
Nel disporre, dunque, che il personale insegnante temporaneo
delle scuole a «carattere statale» possa, previa autorizzazione
della competente struttura, svolgere «altra attività a condizione
che la stessa non determini conflitto di interessi con l'amministrazione
di appartenenza o sia incompatibile con il rispetto degli
obblighi di lavoro», la disposizione censurata eccede la
competenza statutaria della Provincia di Trento in materia
di istruzione elementare e secondaria (art. 9, numero 2),
contrastando con il principio posto dall'art. 508 del d.lgs.
n. 297 del 1994. Essa, infatti, rende possibile, per il
predetto personale, lo svolgimento di “altra attività” senza
alcuna limitazione di oggetto, laddove, invece, la legge
statale consente al personale docente unicamente l'esercizio
della libera professione, previa autorizzazione del dirigente
scolastico (art. 508, comma 15, del d.lgs. n. 297 del 1994).
Deve, quindi, essere dichiarata l'incostituzionalità della
disposizione denunciata, nella parte in cui si riferisce
anche al personale insegnante temporaneo delle scuole di
istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento
a «carattere statale».
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4. L'ulteriore questione sollevata dal ricorso
investe l'art. 4, comma 11, della medesima legge provinciale
n. 6 del 2004, il quale, nel riconoscere ope legis, ai soli
effetti giuridici, la qualifica di “direttore di divisione”
al personale con qualifica di “direttore di sezione”, facendo
decorrere tale inquadramento dalla data della deliberazione
della Giunta provinciale che affida le nuove mansioni, violerebbe
la regola del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost.
4.1. Per meglio cogliere la genesi e la portata applicativa
della disposizione denunciata, è utile ricordare che, nel
contesto dell'articolata e complessa disciplina provinciale
in materia di ordinamento del personale, l'art. 27 della
legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito
dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n.
20, prevedeva, tra le qualifiche dell'allora carriera direttiva,
quelle di direttore di divisione e di direttore di sezione,
precisando, nei successivi articoli 30 e 31, che al primo
era affidata la direzione della divisione, dell'ufficio
o del reparto cui era preposto, mentre al direttore di sezione
erano attribuiti compiti di collaborazione con i superiori
gerarchici e di istruzione e cura delle pratiche loro affidate.
Peraltro, l'avanzamento dalla qualifica di direttore di
sezione a quella di direttore di divisione si conseguiva,
nel limite della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio
per merito comparativo dopo cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica di direttore di sezione (art. 33 della legge
provinciale n. 8 del 1963, come sostituito dall'art. 1 della
legge provinciale n. 20 del 1971).
Successivamente, l'art. 2 della legge provinciale 26 maggio
1980, n. 13, recante il “Nuovo assetto retributivo-funzionale
del personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento
del personale”, inquadrò, con decorrenza dal 1° luglio 1978
e «avuto riguardo alla qualifica rivestita» alla medesima
data, «nel settimo livello il personale della carriera direttiva
con qualifica di consigliere o di direttore di sezione e
qualifiche equiparate», affidando ad esso, tra l'altro,
«attività con preparazione professionale e con eventuale
responsabilità di unità organiche». La medesima legge provinciale
n. 13 del 1980 provvide, inoltre, ad abolire le promozioni
tramite scrutinio per merito comparativo (art. 16).
Con la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, recante
il “Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della
Provincia autonoma di Trento”, oltre a dettarsi la disciplina
sulla dirigenza, venne stabilito che, in particolari evenienze
(art. 26, comma 7), la nomina a dirigente avvenisse tramite
concorso interno al quale potevano partecipare anche i funzionari
del settimo livello e “i funzionari di cui all'articolo
57”; analogamente disponevano gli artt. 30 e 53 rispettivamente
in ordine alla preposizione ad uffici e servizi.
Proprio il citato art. 57, rubricato “Sistemazioni transitorie”,
prevedeva, al comma 1, che i «funzionari rivestenti, in
base al preesistente ordinamento, la qualifica di ispettore
generale o di direttore di divisione o qualifiche equiparate,
che non vengano inquadrati e preposti ai sensi del precedente
articolo 53, sono collocati nelle medesime qualifiche ad
esaurimento». La legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12,
non menzionava più, dunque, i direttori di sezione, ormai
inquadrati nei livelli funzionali-retributivi già istituiti
dalla precedente legge provinciale n. 13 del 1980, ai quali,
con decorrenza dal 1° gennaio 1987, veniva aggiunto il nono
livello (art. 15 della legge provinciale 4 gennaio 1988,
n. 2, che recepiva l'accordo provinciale unitario 13 marzo
1987).
Alla revisione dell'ordinamento del personale della Provincia
di Trento provvedeva, poi, la legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7, dettando una rinnovata disciplina della dirigenza
e istituendo, altresì, la nuova qualifica di “direttore”
(art. 29), per la preposizione ad “uffici” (art. 31) o per
l'assegnazione di incarichi speciali (art. 32), alla quale
potevano accedere, per pubblico concorso, anche coloro che
avessero maturato un'esperienza professionale quinquennale
nei livelli da VII a IX dell'organico provinciale (art.
30-bis). Inoltre, in base all'art. 21 della medesima legge,
lo stesso accesso alla dirigenza veniva consentito, sempre
tramite concorso pubblico, a chi fosse in possesso della
qualifica di direttore ovvero avesse maturato un'esperienza
professionale in qualifiche corrispondenti al settimo, ottavo
e nono livello dell'organico provinciale.
Proprio in vista del primo inquadramento nella nuova qualifica
di direttore, l'art. 19 della legge provinciale 23 febbraio
1998, n. 3 (Misure collegate con la manovra di bilancio
di previsione per l'anno 1998) prevedeva, al comma 9, che,
per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della
legge, la Giunta provinciale potesse attribuire detta qualifica
al personale già inquadrato, alla data di entrata in vigore
della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, nella qualifica
di direttore di sezione o equiparate e che, alla medesima
data, avesse maturato l'anzianità, quinquennale, per il
passaggio alla qualifica di direttore di divisione, secondo
quanto già stabilito dall'articolo 33, primo comma, della
legge provinciale n. 8 del 1963 e successive modificazioni.
La stessa legge provinciale n. 3 del 1998 fissava, inoltre,
le mansioni (art. 20, comma 1) del personale in possesso
della qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di
direttore di divisione, assegnando ad esso quelle di collaborazione
con i dirigenti per lo svolgimento di attività di studio
e di ricerca, ovvero per lo svolgimento di attività ispettive
o di controllo e verifica dell'attività amministrativa.
Dal 1° giugno 1999, in base al “Nuovo ordinamento professionale
del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie
locali”, sottoscritto in data 8 marzo 2000, il personale
di IX livello è stato inquadrato nel livello “D-evoluto”
e l'attività di competenza è caratterizzata, segnatamente,
da «contenuti di tipo tecnico, gestionale o direttivo, con
responsabilità di risultati».
4.2. La disposizione denunciata, maturata nel descritto
contesto normativo, si sottrae alle censure che le sono
state mosse con il ricorso.
La norma censurata ha inteso infatti soddisfare le aspettative,
altrimenti destinate ad essere definitivamente frustrate,
di una residua quota di funzionari rivestenti una particolare
posizione giuridica e cioè quella di coloro che, ancora
alla data di entrata in vigore della legge provinciale n.
12 del 1983, avevano la qualifica di direttore di sezione
e che non avevano potuto fruire della disciplina prevista
dall'art. 19, comma 9, della legge provinciale n. 3 del
1998 per la prima attribuzione della qualifica di direttore,
giacché non in possesso dell'anzianità – quinquennale –
prevista per il passaggio alla qualifica di direttore di
divisione in base a scrutinio per merito comparativo, quale
sistema di avanzamento abolito, come visto, dalla legge
n. 13 del 1980.
A tal fine, si è previsto il passaggio in una qualifica,
appunto quella di direttore di divisione, già ad esaurimento
all'entrata in vigore della legge provinciale n. 12 del
1983 (art. 57), i cui contenuti professionali – definiti
da ultimo dall'art. 20 della legge provinciale n. 3 del
1998 – si sono progressivamente omologati a quelli del personale
interessato dalla disposizione in esame, così come dimostrano
le declaratorie di livello funzionale che si sono succedute
a regolare l'attività del personale provinciale inquadrato
nel settimo, poi nono e, infine, nel livello “D-evoluto”.
Ed analoga progressiva omologazione tra le diverse posizioni
giuridiche in questione si è avuta quanto agli accessi consentiti
dalla normativa provinciale, sia a regime, sia in sede di
prima applicazione, alla qualifica dirigenziale ed a quella
di direttore istituita con legge provinciale n. 7 del 1997.
In linea con quanto rilevato si pone, del resto, la delibera
della Giunta, alla quale rinvia il comma 11 dell'art. 4
e che è stata adottata l'11 febbraio 2005 (delibera n. 229),
in forza della quale è stato disposto il passaggio alla
qualifica di direttore di divisione per 6 funzionari soltanto,
attribuendo agli stessi funzioni di collaborazione con i
dirigenti di vari servizi, funzioni di studio, istruttorie,
di coordinamento.
Non è senza rilievo, infine, che proprio il passaggio ad
una qualifica ad esaurimento, nei limiti e in base ai presupposti
appena ricordati, rende ulteriore giustificazione alla deroga,
del tutto singolare, che il legislatore provinciale, nella
fattispecie, ha previsto rispetto alla regola del concorso
pubblico, invero mirante a disciplinare l'ordinario accesso
in posizioni lavorative stabili e a regime e non certo in
posizioni che, per definizione, sono già destinate a scomparire.
Quello previsto dal denunciato art. 4, comma 11, della legge
provinciale n. 6 del 2004 è dunque un inquadramento ope
legis del tutto eccezionale e sorretto da peculiari ragioni
giustificative, che consentono di ritenere non fondata la
questione sollevata dal ricorrente in riferimento all'art.
97, primo e terzo comma, Cost.
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5. E' fondata, invece, la questione di costituzionalità
dell'art. 6, comma 7.
Tale disposizione stabilisce che il personale «di cui al
comma 1», in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
21 della legge provinciale n. 7 del 1997, che sia stato
incaricato presso la Regione della reggenza di ripartizione
per almeno cinque anni, venga «inquadrato, a domanda, nella
qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione a
uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27» della
medesima legge provinciale n. 7 del 1997.
Il comma 1 dello stesso art. 6 della legge provinciale n.
6 del 2004, richiamato dalla norma impugnata, prevede, a
sua volta, che «per la cura degli adempimenti e delle attività
delegate o trasferite alla Provincia ai sensi della legge
regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative
alle Province Autonome di Trento e Bolzano), nonché per
l'eventuale conseguente necessità di riorganizzazione della
struttura, la Giunta provinciale può istituire con le modalità
previste dall'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile
1997, n. 7, fino a quattro nuovi servizi. Per gli stessi
fini la Giunta provinciale può istituire fino a trentadue
nuovi uffici o incarichi speciali».
Posto che, in base all'ordinamento della Provincia di Trento,
ai servizi – che costituiscono unità fondamentali della
struttura organizzativa (art. 7, comma 1, della legge provinciale
n. 12 del 1983) – sono preposti dei dirigenti (artt. 7,
comma 4, della legge provinciale n. 12 del 1983 e 17, comma
1, della legge provinciale n. 7 del 1997), risulta chiaro
che il personale interessato dalla disposizione denunciata
è quello da destinare ai nuovi quattro istituendi servizi,
per la cui preposizione è appunto necessaria la qualifica
dirigenziale.
Il ricorrente si duole che la norma violi l'art. 97 Cost.,
in quanto derogherebbe ingiustificatamente alla regola del
pubblico concorso. Dal canto suo la Provincia di Trento,
pur non contestando che, nella fattispecie, si opera un
passaggio nella qualifica dirigenziale di funzionari non
in possesso di tale qualifica, sostiene che siffatta deroga
troverebbe giustificazione nel fatto che, altrimenti, non
si sarebbe potuta assicurare la continuità nella direzione
di quegli stessi uffici, senza disperdere la professionalità
di chi, negli anni, li aveva diretti. Peraltro, a giustificazione
dell'intervento normativo censurato, si soggiunge che esso
non prevederebbe un «automatico inquadramento nella qualifica
dirigenziale», giacché, decorrendo esso «dalla preposizione
a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27 della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (cioè, degli incarichi
di capo-servizio o degli altri incarichi dirigenziali)»,
richiederebbe una previa valutazione della Giunta provinciale
circa «la necessità di attribuire al personale trasferito
uno degli incarichi dirigenziali», con ciò confermando che
l'intenzione della norma non è quella di «privilegiare una
categoria di dipendenti ma solo dare la possibilità alla
Giunta di utilizzare il personale trasferito per dirigere
un servizio qualora ciò risulti opportuno in base al principio
di buona amministrazione».
5.1 Come questa Corte ha più volte affermato (sentenze n.
218 del 2002, n. 373 del 2002 e n. 274 del 2003), anche
l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola
del pubblico concorso e «non sono pertanto ragionevoli norme
che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori
(senza concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche
attitudinali) o concorsi interni per la copertura della
totalità dei posti vacanti» (sentenza n. 159 del 2005).
E si è altresì precisato che anche «il passaggio da un'area
ad un'altra comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro
con relativa progressione in carriera ed è quindi soggetto
al principio del pubblico concorso» (sentenze n. 159 del
2005 e n. 320 del 1997). Ne consegue, pertanto, la necessità
di «un ragionevole punto di equilibrio fra quest'ultimo
principio e l'interesse a consolidare pregresse esperienze
lavorative» (ancora sentenza n. 159 del 2005, nonché sentenze
n. 205 e n. 34 del 2004).
Nella fattispecie, la disposizione oggetto di censura prescinde
del tutto dal pubblico concorso, che pure la legge provinciale
n. 7 del 1997 contempla in via ordinaria per l'accesso alla
qualifica dirigenziale (art. 21), consentendo che la nomina
avvenga “a domanda” degli interessati, per i quali si richiede
il possesso del requisito della pregressa “reggenza di ripartizione”
presso la Regione per almeno 5 anni. Né può dirsi che costituisca
una forma di selezione concorsuale il fatto che l'inquadramento
debba essere preceduto dalla «preposizione a uno degli incarichi
previsti dagli articoli 25 e 27» della citata legge provinciale
n. 7 del 1997, per il cui conferimento provvede la Giunta
provinciale in forza dell'art. 24 della stessa legge provinciale
e cioè «con riferimento alle caratteristiche dei programmi
da realizzare e delle strutture da dirigere, alle capacità
professionali dimostrate e alle esperienze formative acquisite,
nonché ai risultati di valutazione conseguiti in precedenza
da ogni singolo dirigente». Con tutta evidenza si tratta
di valutazione discrezionale per nulla equiparabile ad una
selezione concorsuale, che la norma impugnata in nessun
caso prevede.
Anche la sentenza n. 331 del 1988 di questa Corte, richiamata
da parte della difesa della Provincia, non può costituire
utile precedente al fine di giustificare l'intervento normativo
denunciato in questa sede, giacché, al di là di ogni ulteriore
considerazione sulla specificità della fattispecie allora
scrutinata, in quel caso il passaggio alla qualifica superiore,
disposto dal legislatore regionale solo in sede di prima
attuazione al fine di privilegiare la continuità delle funzioni,
era tuttavia subordinato allo strumento del corso-concorso,
seppure riservato, e dunque ad un giudizio d'idoneità e
non già ad una progressione automatica.
Nel caso all'esame, il meccanismo previsto dall'art. 6,
comma 7, dell'inquadramento “a domanda” nella qualifica
dirigenziale, non realizza quel necessario contemperamento
tra il principio posto dall'art. 97, terzo comma, Cost.
e l'interesse al consolidamento di esperienze lavorative
in precedenza maturate, imponendosi dunque una declaratoria
di incostituzionalità della disposizione impugnata.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma
5, lettera b), della legge della Provincia di Trento 17
giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione,
di personale e di servizi pubblici), che introduce il comma
1-bis nell'art. 47 della legge provinciale 3 aprile 1997,
n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia
autonoma di Trento), nella parte in cui si riferisce anche
al personale insegnante temporaneo delle scuole di istruzione
elementare e secondaria della Provincia autonoma di Trento
a «carattere statale»;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma
7, della medesima legge provinciale n. 6 del 2004;
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
1, della stessa legge provinciale n. 6 del 2004, che introduce
il comma 3-bis dell'art. 8 della citata legge provinciale
n. 7 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettere a) e g), della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 11, della stessa legge provinciale n.
6 del 2004, sollevata, in riferimento all'art. 97, primo
e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
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