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| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 3 novembre 2005 n. 405
Pres. CAPOTOSTI, Red. CONTRI |
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Professioni - Norme della Regione Toscana
- Disposizioni regionali in materia di libere professioni
intellettuali - Costituzione da parte di Ordini e collegi
professionali di propri coordinamenti regionali dotati di
autonomia organizzativa e finanziaria - Attribuzione ai
predetti coordinamenti del potere di promuovere attività
di formazione ed aggiornamento professionale – Disciplina
dell'istituzione e della composizione della Commissione
regionale delle professioni e delle associazioni professionali
di cui possono essere chiamati a far parte anche appartenenti
a categorie non regolamentate attraverso organi e collegi.
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Sono incostituzionali gli articoli 2, 3 e
4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004, n.
50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni
intellettuali). L'art. 117, terzo comma, della Costituzione
attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare –
nei limiti dei principi fondamentali in materia e della
competenza statale all'individuazione delle professioni
(sentenze n. 355 del 2005, n. 319 del 2005 e n. 353 del
2003) – tanto le professioni per il cui esercizio non è
prevista l'iscrizione ad un Ordine o Collegio, quanto le
altre, per le quali detta iscrizione è prevista, peraltro
limitatamente ai profili non attinenti all'organizzazione
degli Ordini e Collegi.
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Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti
disposizioni della medesima legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI
Presidente - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI MODONA - Annibale
MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco
AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA - Franco GALLO -
Luigi MAZZELLA - Gaetano SILVESTRI ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana
28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia
di libere professioni intellettuali), promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
2 dicembre 2004, depositato in Cancelleria l'11 successivo
ed iscritto al n. 110 del registro ricorsi 2004.
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Visto l'atto di costituzione della Regione
Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice
relatore Fernanda Contri;
uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Lucia
Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana.
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Ritenuto in fatto
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1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con ricorso notificato il 2 dicembre 2004 e depositato il
successivo 11 dicembre 2004, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della
Regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali
in materia di libere professioni intellettuali), in riferimento
agli articoli 33 e 117, secondo comma, lettere g) e l),
della Costituzione.
Ad avviso del ricorrente, l'articolo 2 della legge regionale
citata, nel prevedere che «per i fini della presente legge
gli Ordini ed i Collegi professionali costituiscono propri
coordinamenti regionali» e che tali coordinamenti «sono
strutture operative degli Ordini e dei Collegi professionali
dotate d'autonomia organizzativa e finanziaria», si porrebbe
in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera
g), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza
esclusiva in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Secondo l'Avvocatura, infatti, le disposizioni censurate
incidono sulla struttura organizzativa degli Ordini e Collegi
professionali che, pacificamente, hanno natura di enti pubblici
nazionali, natura che, precisa il ricorrente, non viene
meno nelle loro articolazioni territoriali.
Nella medesima violazione dell'articolo 117, secondo comma,
lettera g), della Costituzione incorrerebbe anche l'articolo
3 della stessa legge regionale, nella parte in cui attribuisce
ai coordinamenti regionali, organi illegittimamente costituiti
per le ragioni che si sono esposte, il potere di promuovere
attività di formazione e aggiornamento professionale e di
proporre iniziative di formazione e aggiornamento per i
professionisti.
Tale disposizione, peraltro, «quantomeno nella parte in
cui non specifica che l'attività formativa prevista attiene
ad una fase successiva al conseguimento del titolo abilitante»,
si porrebbe in contrasto anche con l'articolo 33 della Costituzione,
che riserva allo Stato – mediante regolazione dell'accesso
all'esame di Stato – la disciplina della formazione finalizzata
all'accesso alle professioni regolamentate.
Con riferimento all'articolo 4 della legge della Regione
Toscana, il ricorrente rileva come tale articolo, che disciplina
la istituzione e la composizione della Commissione regionale
delle professioni e delle associazioni professionali, prevedendo
che ne facciano parte tanto i rappresentanti dei coordinamenti
regionali quanto associazioni professionali non meglio identificate
e che possono essere dunque tanto associazioni tra professionisti
appartenenti a categorie non regolamentate attraverso organi
e collegi, quanto associazioni sindacali fra professionisti,
si porrebbe in contrasto con l'articolo 117, secondo comma,
lettera g), della Costituzione. In primo luogo, perché attribuisce
funzioni ad un organo – il coordinamento regionale – illegittimamente
istituito e, in secondo luogo, in quanto, equiparando, in
un organo misto, il coordinamento con soggetti di natura
privata snatura ulteriormente la natura pubblica dell'Ordine
o Collegio rappresentato.
Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata violerebbe
altresì l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
in quanto la disciplina delle associazioni professionali
e delle loro articolazioni territoriali rientra nell'ordinamento
civile che è materia di competenza esclusiva dello Stato.
2. – Con memoria depositata il 21 dicembre 2004 si è costituita
la Regione Toscana che, riservandosi ulteriori deduzioni,
chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata, in quanto la Regione avrebbe legittimamente
esercitato le proprie competenze in materia di professioni
e di formazione professionale.
3. – Nell'imminenza dell'udienza pubblica, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con
la quale ha ribadito i motivi formulati nell'atto introduttivo
e aggiunto ulteriori osservazioni.
In ordine all'articolo 2 della legge regionale n. 50 del
2004, l'Avvocatura osserva che, per giurisprudenza costante,
gli Ordini ed i Collegi professionali sono qualificati Enti
pubblici nazionali; pertanto, il loro ordinamento e la loro
organizzazione ricadono nell'ambito della competenza esclusiva
statale.
Per quanto riguarda l'articolo 3, nel ribadire le censure
in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g),
della Costituzione, l'Avvocatura precisa che la norma, almeno
nella parte in cui non specifica che l'attività formativa
prevista attiene ad una fase successiva al conseguimento
del titolo abilitante, sarebbe in contrasto con l'articolo
33 della Costituzione, poiché ogni disposizione concernente
lo status dei professionisti e delle libere professioni
non può che essere ricondotta alla citata norma costituzionale.
Ad avviso del ricorrente, peraltro, anche qualora si volesse
accogliere la ricostruzione prospettata dalla Regione, secondo
la quale la legge impugnata sarebbe riconducibile alla potestà
legislativa concorrente in materia di “professioni”, la
potestà legislativa regionale dovrebbe comunque rispettare
i principî fondamentali della materia fissati dal legislatore
statale, principî, che, in assenza di una nuova disciplina
vanno desunti dalla legislazione statale in vigore.
In riferimento all'articolo 4, l'Avvocatura, nel confermare
quanto sostenuto nell'atto introduttivo, sottolinea che
la disciplina delle associazioni professionali deve soggiacere
al limite del diritto privato, essendo possibile ricondurre
dette associazioni al più ampio genere delle associazioni
non riconosciute.
4. – Con memoria depositata il 22 giugno 2005, la Regione
Toscana ha ribadito l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale ed ha ulteriormente articolato le sue difese.
In particolare, in riferimento all'articolo 2 della legge
regionale impugnata, la Regione precisa che i coordinamenti
regionali costituiscono solo uno strumento operativo di
intervento degli Ordini e dei Collegi nei rapporti con la
Regione, «una forma organizzativa privata degli stessi per
meglio rispondere alle esigenze della società».
Peraltro, secondo la Regione, la norma censurata si limiterebbe
ad “istituzionalizzare” ciò che nella realtà già è stato
istituito per rispondere ad esigenze organizzative.
Ad avviso della Regione, l'infondatezza della questione
deriverebbe anche dalla natura della norma regionale che
attribuirebbe una mera facoltà agli Ordini e ai Collegi.
La facoltatività dei coordinamenti regionali troverebbe
ulteriori conferme: nella circostanza che l'articolo 2 prevede
la costituzione dei coordinamenti regionali secondo le procedure
stabilite dai rispettivi Ordini e Collegi e, pertanto, ove
tali procedure non fossero previste, i coordinamenti non
sarebbero costituiti; nella circostanza che l'onere finanziario
relativo alla costituzione ed al funzionamento dei coordinamenti
è posto a carico esclusivamente degli Ordini e dei Collegi
che partecipano al coordinamento; e, infine, nel fatto che
la Regione non ha alcun potere di controllo sui coordinamenti
regionali, dal momento che la legge prevede esclusivamente
che della effettiva costituzione venga data comunicazione
alla Regione per l'organizzazione del lavoro della Commissione
prevista dalla legge.
Per quanto riguarda l'articolo 3 della legge regionale n.
50 del 2004, la Regione osserva che la legge si limita esclusivamente
a prevedere possibili attività formative sia per i professionisti
che già operano sia per i soggetti che durante il tirocinio
possono svolgere ulteriore attività formativa, che, tuttavia,
non interferisce in nulla con i contenuti e le regole dell'esame
di Stato.
Relativamente all'articolo 4, la Regione rileva che è del
tutto infondata la tesi che la commistione in un unico organo
farebbe venir meno la natura pubblica degli Ordini e dei
Collegi: innanzitutto perché l'istituzione della Commissione
costituisce un importante momento che consolida il lavoro
intrapreso e realizzato con i protocolli di intesa e poi
perché i coordinamenti «sono articolazioni territoriali
organizzati in strutture private».
In riferimento all'ultimo profilo di impugnativa, secondo
la difesa regionale, già sulla base dell'articolo 14 del
d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è stato
attribuito alle Regioni il riconoscimento delle persone
giuridiche private operanti in materie di competenza regionale.
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Considerato in diritto
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1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre
2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere
professioni intellettuali), che definisce le modalità di
raccordo tra la Regione e le professioni intellettuali regolamentate
con la costituzione di Ordini o Collegi e istituisce la
Commissione regionale delle professioni e delle associazioni
professionali, in riferimento agli articoli 33 e 117, secondo
comma, lettere g) e l), della Costituzione.
Il ricorrente censura l'art. 2 della citata legge regionale,
perché, nel prevedere la costituzione da parte degli Ordini
e dei Collegi professionali di propri «coordinamenti regionali»,
che si atteggiano come vere e proprie «strutture operative
degli Ordini e dei Collegi territoriali dotate d'autonomia
organizzativa e finanziaria», si porrebbe in contrasto con
l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,
che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva
in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali».
Nella stessa violazione della Costituzione incorrerebbe
anche il successivo art. 3 perché, prevedendo che i predetti
«coordinamenti regionali» abbiano facoltà di organizzare
«attività di formazione e aggiornamento professionale» nonché
di «proporre iniziative di formazione», attribuirebbe ad
un organo illegittimamente costituito il potere di promuovere
attività di formazione e di aggiornamento per i professionisti.
La previsione dell'art. 3 della legge regionale censurata
sarebbe altresì in contrasto con l'art. 33 della Costituzione,
che riserva allo Stato, mediante regolazione dell'accesso
all'esame di Stato, la formazione finalizzata all'accesso
alle professioni regolamentate.
Viene anche censurato l'articolo 4, che disciplina l'istituzione
e la composizione della Commissione regionale delle professioni
e delle associazioni professionali, organo consultivo della
Regione, prevedendo che ne facciano parte tanto i rappresentanti
dei coordinamenti regionali quanto associazioni professionali:
la norma censurata si porrebbe in contrasto con l'articolo
117, secondo comma, lettera g), della Costituzione: in primo
luogo, in quanto attribuisce funzioni ad un organo illegittimamente
istituito ed in secondo luogo, in quanto priverebbe della
natura pubblica l'Ordine o Collegio rappresentato «attraverso
la sua equiordinazione, in un organismo misto, con soggetti
privati». La norma censurata violerebbe altresì l'articolo
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che
riserva allo Stato la materia “ordinamento civile”, perché
detterebbe una disciplina delle associazioni professionali
e delle loro articolazioni territoriali.
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2. – La questione è fondata.
Non vi è dubbio che la normativa regionale censurata, prevedendo
la costituzione obbligatoria dei coordinamenti (art.2),
disponendo che tali coordinamenti debbano essere finanziati
con il contributo degli iscritti agli Ordini o Collegi (art.
2), attribuendo ad essi funzioni finora svolte dagli Ordini
o dai Collegi (art. 3), e, infine, prevedendo che tali coordinamenti
abbiano un ruolo nella neo istituita Commissione per le
professioni, organo consultivo della Regione (art. 4), ha
inciso sull'ordinamento e sull'organizzazione degli Ordini
e dei Collegi.
La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi
risponde all' esigenza di tutelare un rilevante interesse
pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo
Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire
appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare
il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare
il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro
che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò
è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio
della professione a tutela dell'affidamento della collettività.
Dalla dimensione nazionale – e non locale – dell'interesse
sotteso e dalla sua infrazionabilità deriva che ad essere
implicata sia la materia “ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, che l'art.
117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva
alla competenza esclusiva dello Stato, piuttosto che la
materia “professioni” di cui al terzo comma del medesimo
articolo 117 della Costituzione, evocata dalla resistente.
L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, invero, attribuisce
alle Regioni la competenza a disciplinare – nei limiti dei
principi fondamentali in materia e della competenza statale
all'individuazione delle professioni (sentenze n. 355 del
2005, n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003) – tanto le professioni
per il cui esercizio non è prevista l'iscrizione ad un Ordine
o Collegio, quanto le altre, per le quali detta iscrizione
è prevista, peraltro limitatamente ai profili non attinenti
all'organizzazione degli Ordini e Collegi.
Per tali motivi, gli impugnati articoli 2 e 3 della legge
regionale, in quanto istituiscono e attribuiscono funzioni
ai coordinamenti regionali, devono dichiararsi costituzionalmente
illegittimi. Da tale illegittimità consegue altresì l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4 della medesima legge, perché,
pur istituendo un organo regionale con compiti consultivi,
prevede in esso la partecipazione di rappresentanti dei
predetti coordinamenti, come sopra ritenuti illegittimamente
costituiti.
Questa Corte non può, infine, omettere di rilevare che le
restanti disposizioni della legge regionale si pongono in
inscindibile connessione con quelle specificamente impugnate
dal ricorrente.
Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale deve estendersi, in
via consequenziale, anche alle restanti disposizioni della
legge impugnata.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2,
3 e 4 della legge della Regione Toscana 28 settembre 2004,
n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni
intellettuali);
dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni
della medesima legge.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2005.
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