 |
| |
 |
 |
| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 25 ottobre 2005 n. 399
Presidente Alberto CAPOTOSTI - Redattore Franco BILE |
|
Processo - Processo penale - Art. 221-bis,
co.2, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.), inserito
dall'art. 7 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della
disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773) - Mancata previsione tra le violazioni
depenalizzate di quella di cui all’art. 16 del r.d. 6 maggio
1940, n. 635 - Q.l.c. sollevata dalla Corte di Cassazione,
in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost. - Impossibilità
di pervenire ad un'interpretazione adeguatrice degli artt.
221 e 221-bis del t.u.l.p.s. - Inadeguatezza della motivazione
stante il mancato esperimento di un tentativo di interpretazione
conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità
|
|
È manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 221-bis, co.2, del
r.d. 18 giugno 1931, n. 773, inserito dall'art. 7 del d.lgs.
13 luglio 1994, n. 480, sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 27, co. 3 Cost., dalla Corte di Cassazione, dal momento
che il giudice rimettente, limitandosi ad un’interpretazione
meramente letterale della norma impugnata, non prosegue
l’operazione ermeneutica attraverso la ricerca di un’interpretazione
conforme a Costituzione.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai Signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI
Presidente - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI MODONA - Annibale
MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco
AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA - Franco GALLO -
Luigi MAZZELLA - Gaetano SILVESTRI ha pronunciato la seguente
|
| |
|
ORDINANZA
|
| |
|
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 221-bis, secondo comma, del regio decreto 18 giugno
1931 n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza), aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo
13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria
contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), promosso
con ordinanza del 26 agosto 2004 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Gianluca Colagiovanni, iscritta
al n. 1001 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale,
dell'anno 2005.
|
| |
|
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre
2005 il Giudice relatore Franco Bile.
|
| |
|
Ritenuto che, nel giudizio a quo, la Corte
di cassazione è chiamata a decidere sulla impugnazione della
sentenza con cui il ricorrente è stato dichiarato colpevole
del reato di cui agli artt. 16 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica
sicurezza) e 221 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
e condannato alla pena di € 70,00 di ammenda, «perché, quale
esercente di attività di compravendita di vetture usate,
non teneva il prescritto registro vidimato dalle autorità
di p.s. con attestazione del numero di pagine»;
che, con ordinanza emessa il 26 agosto 2004, la rimettente
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione (e «in relazione anche alle disposizioni
di cui agli artt. 17-bis, 126 e 128 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza»), questione di legittimità
costituzionale dell'art. 221-bis, secondo comma, del menzionato
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, inserito
dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480
(Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773), «nella parte in cui non
prevede tra le violazioni depenalizzate anche quella di
cui al citato art. 16 del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635»;
che la Corte rileva come – in virtù dell'estensione della
depenalizzazione operata dall'art. 37, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2001) – la violazione dell'obbligo di tenuta del registro
di cui all'art. 128 del testo unico costituisce ormai, anche
per i commercianti di cose antiche o usate, un semplice
illecito amministrativo, mentre la violazione dell'obbligo
di bollatura o vidimazione del medesimo registro, previsto
dall'art. 16 del relativo regolamento di esecuzione, continua
ad essere reato;
che – affermata la rilevanza della questione e dedotta l'impossibilità
di pervenire ad un'interpretazione adeguatrice degli artt.
221 e 221-bis del testo unico, potendosi ritenere depenalizzate
esclusivamente le violazioni espressamente indicate dall'impugnato
art. 221-bis, fra le quali non è compreso l'art. 16 del
regolamento di esecuzione – la Corte rimettente (pur osservando
che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire,
secondo valutazioni di politica criminale, quali comportamenti
debbano essere puniti e quali debbano essere la qualità
e la misura della pena, col solo limite della razionalità)
ritiene quantomeno dubbia la legittimità costituzionale
della norma impugnata;
che, infatti, secondo la Cassazione, non sono ravvisabili
ragioni giustificatrici del fatto che la più grave violazione
dell'obbligo principale della tenuta dei registri delle
operazioni giornalmente compiute, per effetto delle successive
norme di depenalizzazione intervenute nella materia, sia
oggi configurata e punita come un semplice illecito amministrativo,
mentre la meno grave violazione della previsione di una
condotta meramente strumentale all'adempimento di tale obbligo
principale (quale la necessità che i registri siano bollati
e vidimati in ogni pagina dall'autorità di pubblica sicurezza)
continui invece ad essere qualificata come reato e punita
con l'arresto o l'ammenda.
|
| |
|
Considerato che la Corte di cassazione muove
dalla premessa di non potere risolvere la questione sollevata
«mediante un'interpretazione adeguatrice degli artt. 221
e 221-bis del t.u.l.p.s., essendo indiscutibile che possono
ritenersi depenalizzate esclusivamente le violazioni espressamente
indicate dall'art. 221-bis t.u.l.p.s. – fra le quali non
è compreso e non può, in via interpretativa, ritenersi compreso
l'art. 16 del regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s. –
mentre le violazioni delle altre disposizioni del medesimo
regolamento, tra cui appunto l'art. 16, sono previste come
reato e punite con l'arresto o con l'ammenda dall'art. 221,
secondo comma, t.u.l.p.s.»;
che a tale conclusione la Corte rimettente perviene dando
esclusivo rilievo al (pur significativo) dato letterale
della mancata esplicita inclusione nella norma impugnata
della violazione delle modalità di tenuta del registro,
e fonda unicamente su di esso l'affermazione dell'impossibilità
di giungere ad una diversa interpretazione che sottragga
la norma ai denunciati dubbi di incostituzionalità;
che, pertanto, il giudice rimettente non ha ulteriormente
proseguito l'operazione ermeneutica, con la ricerca di una
valutazione sistematica della normativa in esame (avuto
riguardo anche alla correlata previsione dell'art. 247 del
regolamento) volta all'eventuale individuazione di una ricaduta
degli effetti della depenalizzazione della violazione dell'obbligo
sancito dall'art. 128 del testo unico (qualificato dall'ordinanza
«principale») sul regime sanzionatorio dell'accessoria norma
del regolamento che (come ancora ivi sottolineato) «prevede
una condotta meramente strumentale all'adempimento dell'obbligo
principale»;
che il mancato integrale esperimento del percorso interpretativo
(salvo l'esito di esso, evidentemente rimesso alla decisione
del giudice a quo) si risolve in un vizio di inadeguata
motivazione circa l'impossibilità di dare della norma impugnata
un'interpretazione conforme a Costituzione;
che, peraltro, la formulata richiesta di pronuncia additiva
incidente sul secondo comma dell'art. 221-bis del testo
unico comporterebbe che – in ragione della differente quantificazione
del regime sanzionatorio rispetto al primo comma – questa
Corte sarebbe chiamata ad operare, in ordine alla quantificazione
della pena della nuova ipotesi depenalizzata, una scelta
(non costituzionalmente vincolata) che viceversa, come tale,
è rimessa alla discrezionalità del legislatore (da ultimo,
sentenza n. 144 del 2005 e ordinanza n. 262 del 2005);
che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
|
| |
|
per questi motivi
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 221-bis, secondo comma,
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), inserito
dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480
(Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla
Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 ottobre 2005.
|
|
|
|
 |
|
| |
|