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| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 25 ottobre 2005 n. 397
Presidente Alberto CAPOTOSTI - Redattore Franco GALLO |
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Ambiente e territorio - Smaltimento rifiuti
- Art. 6, co. 2, della L. della Regione Molise 13 gennaio
2003, n. 1 - Previsione di un aumento del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza
dal 1° gennaio 2005 - Superamento del limite temporale fissato
dall’art. 3, co. 29, della L. n. 549 del 1995 - Ricorso
del Governo - Presunta violazione degli artt. 117, co. 2,
lett. e) e 119 Cost. - Lesione della competenza esclusiva
statale ex art. 117, co. 2, lett. e) - Illegittimità costituzionale.
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Ambiente e territorio - Smaltimento rifiuti
- Art. 6, co. 2, lett. a), numero 1, della L. della Regione
Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito dall’art.
1 della L. della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 -
Determinazione dell’importo del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi nella misura di
€ 0,0106 per kg conferito in discarica, con riferimento
ai rifiuti elencati nell’allegato 3 al dm 18 luglio 1996
- Ricorso del Governo - Presunta violazione degli artt.
117, co. 2, lett. e) e 119 Cost. - Sostituzione nelle more
del giudizio dell’enunciato dell’art. 3, co. 29, primo periodo,
della L. n. 549 del 1995 ad opera dell’art. 26 della L.
n. 62 del 2005 - Incidenza dello ius superveniens sui limiti
quantitativi del tributo speciale, nonché sulle categorie
dei rifiuti di riferimento - Inammissibilità per sopravenuta
carenza di interesse.
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É costituzionalmente illegittimo l'art. 6,
comma 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003,
n. 1, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione
Molise 31 agosto 2004, n. 18, nella parte in cui prevede
un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dal
momento che la disciplina sostanziale dell’imposta de qua
rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi
dell’art. 117, co. 2, lett. e), Cost.
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É inammissibile, per sopravvenuta carenza
di interesse, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della legge
della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1, come sostituito
dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004,
n. 18, nella parte in cui fissa l'importo del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nella misura
di € 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con
riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto
ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie
di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio,
lapideo e metallurgico, sollevata, in riferimento agli artt.
117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, essendo stato
sostituito, nelle more del giudizio, l’originario enunciato
dell’art. 3, co. 29, primo periodo, della L. n. 549 del
1995 ad opera dell’art. 26 della L. n. 62 del 2005, che
ha modificato sia i limiti quantitativi del tributo speciale,
sia le categorie dei rifiuti di riferimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI
Presidente - Fernanda CONTRI - Annibale MARINI - Franco
BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE
SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO
- Alfonso QUARANTA - Franco GALLO - Luigi MAZZELLA - Gaetano
SILVESTRI ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004,
n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13
gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi”), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 12 novembre 2004, depositato
in cancelleria il 17 novembre 2004 ed iscritto al n. 108
del registro ricorsi 2004.
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Visto l'atto di costituzione della Regione
Molise;
udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 2005 il Giudice
relatore Franco Gallo;
udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorso notificato il 12 novembre
2004 e depositato il 17 successivo, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise
31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni
per l'applicazione del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi”), pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 18 del 16 settembre 2004, per
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e
119 della Costituzione.
Il ricorrente censura la suddetta disposizione: a) nella
parte in cui questa prevede un aumento del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza
dal 1° gennaio 2005, in quanto tale decorrenza – essendo
stata la legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2004
– violerebbe il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge
statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), per il quale la legge regionale
che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata «entro
il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi
«prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto
di tale termine; b) nella parte in cui fissa l'aumentato
nuovo importo del tributo speciale nella misura di € 0,0106
per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai
rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale
18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei
settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico,
con ciò superando il limite massimo del tributo, stabilito
per tali rifiuti dall'art. 3, comma 29, della citata legge
statale n. 549 del 1995 in lire 20 (corrispondenti ad €
0,010329) per chilogrammo conferito in discarica. A sostegno
del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva
che il tributo speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti solidi, istituito da una legge statale, non costituisce
un “tributo proprio” della Regione, nel senso di cui al
vigente art. 119 Cost., e pertanto deve ritenersi a questa
precluso
2. – Si è tardivamente costituita in giudizio la Regione
Molise, che, dopo aver affermato il corretto esercizio della
potestà legislativa regionale sotto il profilo del rispetto
dei parametri temporali e quantitativi fissati dalla legge
statale n. 549 del 1995, ha concluso per la declaratoria
di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione.
3. – Con successiva memoria, la Regione Molise ha ribadito
le formulate conclusioni, illustrandone le ragioni e chiedendo
l'applicazione di «ogni conseguenza di legge, anche in ordine
a spese, diritti ed onorari del giudizio».
4. – Con memoria depositata nell'imminenza della pubblica
udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito
per l'accoglimento del ricorso, osservando che, poiché la
modifica all'art. 3, comma 29, della l. n. 549 del 1995
– evocato quale parametro interposto – apportata nelle more
del giudizio di legittimità costituzionale dall'art. 26
della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2004), non ha effetto
retroattivo e non contiene disposizioni transitorie, non
è necessario modificare le già precisate conclusioni né
affrontare la delicata questione degli effetti di tale sopravvenuta
normativa statale sulle normative regionali ad essa difformi.
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Considerato in diritto
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1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri
denuncia l'illegittimità costituzionale – in riferimento
agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione
– dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto
2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 18 del 16 settembre 2004, che ha sostituito l'art. 6
della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni
per l'applicazione del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549).
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2.– Deve essere preliminarmente dichiarata
inammissibile la costituzione della Regione Molise, perché
avvenuta in data 17 dicembre 2004, oltre il termine perentorio
stabilito dal combinato disposto degli articoli 23, terzo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale e 31, terzo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87.
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3.– Il ricorrente solleva due questioni di
legittimità costituzionale, censurando la suddetta disposizione
della legge regionale sia nella parte in cui prevede un
aumento del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005; sia
nella parte in cui fissa l'aumentato nuovo importo del tributo
speciale nella misura di € 0,0106 per chilogrammo conferito
in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato
3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle
categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo,
edilizio, lapideo e metallurgico.
La prima questione viene sollevata sotto il profilo che
la decorrenza dell'aumento del tributo a far data dal 1°
gennaio 2005, in quanto disposta con legge regionale emanata
dopo il 31 luglio 2004, contrasterebbe con il disposto dell'art.
3, comma 29, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo
cui la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta
deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per
l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente»
nel caso di mancato rispetto di tale termine.
La seconda questione viene sollevata sotto il profilo che
l'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della citata legge
della Regione Molise n. 1 del 2003, come sostituito dal
censurato art. 1 della legge della Regione Molise n. 18
del 2004, avrebbe fissato per il tributo speciale l'importo
di € 0,0106, superiore a quello massimo di lire 20 (corrispondenti
ad «€ 0,010329», secondo il ricorrente) per chilogrammo
conferito in discarica, stabilito dall'art. 3, comma 29,
della citata legge statale n. 549 del 1995, relativamente
ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale
18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei
settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.
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4. – La prima questione – concernente il
superamento del ricordato limite temporale fissato dall'art.
3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995 – è fondata.
4.1. – L'art. 3 della citata legge statale n. 549 del 1995
istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone
il gettito alle regioni ed alle province (comma 27) e stabilendo
che l'ammontare dell'imposta sia fissato, entro determinati
limiti, mediante legge della Regione entro il 31 luglio
di ogni anno per l'anno successivo, con l'ulteriore precisazione
che, «in caso di mancata determinazione dell'importo da
parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per
l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente»
(comma 29). Si tratta dunque di un tributo che, secondo
la costante giurisprudenza di questa Corte, va considerato
statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di
cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino
né l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle province,
né le determinazioni espressamente attribuite alla legge
regionale dalla citata norma statale (sentenza n. 335 del
2005, concernente lo stesso tributo speciale oggetto del
presente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasse
automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n. 381
e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v.
altresí, in generale, le sentenze n. 37 e n. 29 del 2004).
Ne consegue che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra
tuttora nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che è
preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale,
la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta.
4.2. – La norma censurata (art. 1 della legge della Regione
Molise n. 18 del 2004, promulgata il 31 agosto 2004) sostituisce
l'art. 6 della legge della Regione Molise n. 1 del 2003,
il cui comma 2, nella nuova formulazione, stabilisce che
«l'ammontare del tributo speciale è determinato, a decorrere
dal 1° gennaio 2005», secondo gli importi precisati nello
stesso comma e maggiorati rispetto a quelli anteriormente
vigenti. La nuova determinazione dell'importo del suddetto
tributo speciale, dunque, pur essendo intervenuta successivamente
al 31 luglio del 2004 (con la citata legge regionale n.
18 del 31 agosto 2004), viene espressamente dichiarata efficace
dalla norma impugnata a decorrere dal 1° gennaio 2005: è
perciò evidente la violazione del disposto del ricordato
comma 29 (secondo periodo) dell'art. 3 della legge statale
n. 549 del 1995, per il quale il superamento del limite
temporale del 31 luglio nella promulgazione della legge
regionale comporta, invece, la proroga per tutto l'anno
solare successivo del «vigente» importo dell'imposta.
4.3. – Il rilevato contrasto tra la norma regionale impugnata
e la norma statale interposta evocata dal ricorrente implica
l'illegittimo esercizio da parte della Regione Molise della
propria potestà legislativa in una materia in cui lo Stato
ha competenza legislativa esclusiva (art. 117, secondo comma,
lettera e, Cost.). Va perciò dichiarata l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui
prevede un aumento del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio
2005, anziché dal 1° gennaio 2006, data quest'ultima a partire
dalla quale l'aumento di detto tributo speciale acquisterà
efficacia.
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5. – La seconda questione – concernente il
superamento del limite massimo del tributo fissato dall'art.
3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995, con riguardo
ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale
18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei
settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico
– è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.1.– Occorre rilevare al riguardo che, per effetto dell'accoglimento
della prima questione, la censurata disposizione di legge
regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006,
quando non sarà più vigente il contenuto della disposizione
di legge statale evocata nel ricorso come norma interposta.
Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, infatti,
l'originario enunciato dell'art. 3, comma 29, primo periodo,
della legge statale n. 549 del 1995, richiamato testualmente
nel ricorso, è stato sostituito – con effetto dal 12 maggio
2005 – ad opera dell'art. 26 della legge n. 62 del 2005,
che ha modificato non solo i limiti quantitativi del tributo
speciale, ma anche le stesse categorie dei rifiuti di riferimento.
In particolare, il menzionato ius superveniens ha sostituito
alla categoria dei rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto
ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nei settori minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, la diversa
categoria dei «rifiuti ammissibili al conferimento in discarica
per i rifiuti inerti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale
13 marzo 2003» ed ha altresí ridotto il limite massimo del
tributo speciale in esame, portandolo da lire 20 per chilogrammo
di rifiuti conferiti in discarica (corrispondenti ad € 0,0103,
in base ai criteri di conversione fissati dall'art. 4, comma
1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
«Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento
nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge
17 dicembre 1997, n. 433») ad € 0,01 per chilogrammo di
rifiuti ammissibili al conferimento in discarica. Ne deriva
che la questione, nei termini prospettati, ha perso interesse
per il ricorrente, perché il vecchio testo della legge statale
– richiamato nel ricorso – non può in concreto fungere da
norma interposta durante il periodo della sua vigenza (cioè
sino all'11 maggio 2005), in conseguenza della sopra rilevata
inefficacia della norma regionale denunciata, ed il nuovo
testo non è stato evocato in giudizio quale norma interposta.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma
2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n.
1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui
all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito
dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004,
n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13
gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi”), nella parte in cui prevede un aumento del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
con decorrenza dal 1° gennaio 2005;
dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,
comma 2, lettera a), numero 1, della legge della Regione
Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione
Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente
“Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), nella parte
in cui fissa l'importo del tributo speciale per il deposito
in discarica dei rifiuti solidi nella misura di € 0,0106
per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai
rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale
18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei
settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico,
sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma,
lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
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