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CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 14 ottobre 2005 n. 385
Presidente Alberto CAPOTOSTI.
Redattore Fernanda CONTRI
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Matrimonio e filiazione Adozione
e affidamento Indennità di maternità Art.
70 e 72 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 15 Impossibilità per
il padre libero professionista di percepire, in alternativa
alla madre, l’indennità di maternità Q.l.c. sollevata
dal Tribunale di Sondrio Asserita violazione degli
artt. 3, 29, co. 2, 30, co. 1 e 31 Cost. Parità di
trattamento dei genitori nel preminente interesse del minore Illegittimità costituzionale.
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Sono costituzionalmente illegittimi gli
artt. 70 e 72 del d.gls. 26 marzo 2001, n. 15, nella parte
in cui, non prevedendo il principio che al padre spetti
di percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità,
attribuita solo a quest’ultima, pregiudicano la garanzia
di un’effettiva parità di trattamento tra i genitori, necessaria
al fine di tutelare il minore nella delicata fase del suo
inserimento nella famiglia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:- Piero Alberto CAPOTOSTI
Presidente; - Fernanda CONTRI Giudice;- Guido NEPPI MODONA
Giudice;- Annibale MARINI Giudice; - Franco BILE Giudice;
- Giovanni Maria FLICK Giudice; - Francesco AMIRANTE Giudice;
- Ugo DE SIERVO Giudice; - Romano VACCARELLA Giudice; -
Paolo MADDALENA Giudice; - Alfio FINOCCHIARO Giudice; -
Alfonso QUARANTA Giudice; - Franco GALLO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53), promosso con ordinanza del 17 maggio 2004
dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente
tra
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Giarba Cesare
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Contro
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Ente di previdenza dei Periti industriali
e dei Periti industriali laureati
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iscritta al n. 890 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice
relatore Fernanda Contri.
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Ritenuto in fatto
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1. — Il Tribunale di Sondrio, in funzione
di Giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 17 maggio
2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, secondo
comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non consentono al
padre libero professionista, affidatario in preadozione
di un minore, di beneficiare – in alternativa alla madre – dell’indennità di
maternità durante i primi tre mesi successivi all’ingresso
del bambino nella famiglia.
Il Tribunale premette in fatto di essere stato adîto da un libero
professionista il quale, essendo affidatario di un minore, unitamente
alla moglie, in forza di provvedimento di affidamento preadottivo
emesso dal Tribunale di Milano, aveva chiesto all’Ente di previdenza
dei Periti industriali, cui era iscritto, di beneficiare dell’indennità di
maternità per i primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino
in famiglia, in alternativa alla madre, anch’ella libera professionista,
vedendo respinta la propria istanza sul rilievo che il diritto
a detta indennità era previsto dall’art. 70 del d.lgs. n. 151
del 2001 a favore delle sole libere professioniste.
Il giudice a quo evidenzia preliminarmente le numerose pronunce
con cui questa Corte ha esteso al padre lavoratore l’applicabilità di
norme a protezione della maternità e del minore (in particolare,
la sentenza n. 1 del 1987 che ha riconosciuto il diritto all’astensione
obbligatoria e ai riposi giornalieri, la n. 341 del 1991 relativa
al diritto all’astensione nei primi tre mesi dall’ingresso del
bambino nella famiglia per il padre lavoratore affidatario di
un minore, la n. 179 del 1993 e la n. 104 del 2003, che hanno
rispettivamente esteso in via generale al padre lavoratore, in
alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai
riposi giornalieri per l’assistenza al figlio nel primo anno
di vita e, in caso di adozione e affidamento, nel primo anno
dall’ingresso del minore in famiglia), sottolineando come l’evoluzione
degli istituti sia stata recepita dal legislatore con il d.lgs.
n. 151 del 2001, che ha coordinato e razionalizzato la disciplina
della tutela della maternità e paternità dei figli naturali,
adottivi e in affidamento.
Il rimettente rileva, in particolare, che l’art. 31 del menzionato
decreto legislativo, che riconosce al padre lavoratore il diritto
al congedo di maternità ex artt. 26, primo comma, e 27 e il congedo
di paternità ex art. 28, è applicabile ai soli lavoratori dipendenti,
mentre analogo diritto non viene riconosciuto ai padri liberi
professionisti: al riguardo, infatti, il combinato disposto degli
artt. 70 e 72 fa espresso riferimento alle sole professioniste,
non consentendo, così, un’interpretazione estensiva, tale da
ricomprendere anche i liberi professionisti di sesso maschile.
Secondo il giudice a quo, l’inequivocabile lettera di tali norme
pone, pertanto, seri dubbi di legittimità costituzionale per
contrasto con gli artt. 3, 29, secondo comma, 30, primo comma,
e 31 della Costituzione: le disposizioni censurate, avendo riservato
alla sola madre il diritto all’indennità, si scontrano con il
principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, determinando
una ingiustificata disparità di trattamento tra gli stessi in
relazione all’interesse del marito a partecipare alla fase più delicata
dell’inserimento del minore in famiglia.
Il rimettente richiama, a tal proposito, la sentenza n. 341 del
1991, con cui la Corte ha evidenziato l’importanza del ruolo
e della presenza dell’affidatario che «potrebbe a volte essere
in grado, in relazione alle variabili peculiarità delle situazioni
concrete, di meglio seguire e assistere il minore in questa particolare
fase del suo sviluppo» e conclude affermando che il diritto della
madre libera professionista a percepire l’indennità per i primi
tre mesi dall’ingresso del minore in famiglia non può che essere
riconosciuto anche al padre libero professionista: in caso contrario,
verrebbero violati i principî di cui agli artt. 29, secondo comma
(uguaglianza fra i coniugi anche in relazione ai compiti di cui
all’art. 30, primo comma), 31 (tutela della famiglia e del minore
come compito fondamentale dell’ordinamento) e 3 della Costituzione,
anche per l’ingiustificata disparità di trattamento tra liberi
professionisti e lavoratori dipendenti che si determinerebbe.
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2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte
non vi sono stati né costituzione di parti private né intervento
del Presidente del Consiglio del ministri.
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Considerato in diritto
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1. — Il Tribunale di Sondrio, in funzione
di Giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt.
3, 29, secondo comma, 30, primo comma, e 31 della Costituzione,
della legittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell’articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui
non consentono al padre libero professionista, affidatario
in preadozione di un minore, di beneficiare – in alternativa
alla madre – dell’indennità di maternità durante i primi
tre mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia.
Ad avviso del rimettente, le norme impugnate, riservando alla
sola madre il diritto a percepire l’indennità, determinano un’ingiustificata
disparità di trattamento fra i coniugi, in relazione all’interesse
del marito a partecipare in egual misura rispetto alla moglie
alla prima e più delicata fase dell’inserimento del minore in
famiglia, nonché una disparità di trattamento tra liberi professionisti
e lavoratori dipendenti (per i quali il diritto è, viceversa,
contemplato), non giustificata dalle differenze sussistenti fra
le due categorie.
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2. — La questione è fondata.
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3. — Il d.lgs. n. 151 del 2001 rappresenta
l’esito di un’evoluzione legislativa che ha modificato
profondamente la disciplina della tutela della maternità,
estendendo al padre lavoratore ed ai genitori adottivi
i diritti in precedenza spettanti alla sola madre, a protezione
del preminente interesse della prole.
In particolare, il riconoscimento in capo ai genitori adottivi
o affidatari dei medesimi diritti già attribuiti ai genitori
biologici è passato attraverso alcune tappe, riconducibili: alla
legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini
e donne in materia di lavoro), i cui artt. 6 e 7 hanno rispettivamente
esteso alla lavoratrice madre adottiva o affidataria il diritto
all’astensione obbligatoria post partum e all’astensione facoltativa
di cui agli artt. 4, lettera c), e 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 e al padre lavoratore, anche adottivo o affidatario,
la possibilità di usufruire dell’astensione facoltativa; alla
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
che all’art. 80 ha ammesso l’applicabilità degli artt. 6 e 7
summenzionati alle ipotesi di affidamento provvisorio; alla legge
31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla
legge 4 maggio 1983 n. 184, in tema di adozione di minori stranieri),
che all’art. 39-quater ha esteso i diritti di cui ai citati artt.
6 e 7 ai genitori adottivi e a quelli che hanno un minore in
affidamento preadottivo; alle leggi 29 dicembre 1987, n. 546
(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome) e 11 dicembre
1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste),
che hanno riconosciuto alle lavoratrici autonome ed alle libere
professioniste l’indennità di maternità anche in caso di adozione
o affidamento preadottivo.
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4. — A tale evoluzione ha fornito un contributo
sostanziale la giurisprudenza di questa Corte, chiamata
più volte a decidere in merito alla legittimità costituzionale
di norme a tutela della genitorialità. In particolare debbono
essere ricordate le seguenti pronunce di accoglimento:
la sentenza n. 1 del 1987, che ha esteso al padre lavoratore
il diritto all’astensione obbligatoria ed ai riposi giornalieri,
ove l’assistenza della madre sia divenuta impossibile per
decesso o grave infermità; la sentenza n. 332 del 1988,
che ha riconosciuto alle lavoratrici il diritto all’astensione
facoltativa per il primo anno dall’ingresso del bambino
in famiglia, nell’ipotesi di affidamento provvisorio, e
il diritto all’astensione obbligatoria nei primi tre mesi
successivi all’ingresso del bambino in famiglia, in caso
di affidamento preadottivo; la sentenza n. 341 del 1991,
che ha riconosciuto al padre lavoratore, in alternativa
alla madre lavoratrice, il diritto all’astensione obbligatoria
in caso di affidamento provvisorio; la sentenza n. 179
del 1993, che ha esteso, in via generale, al padre lavoratore,
in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il
diritto ai riposi giornalieri per l’assistenza al figlio
nel primo anno di vita; infine, la sentenza n. 104 del
2003, che ha riconosciuto il diritto ai riposi giornalieri,
in caso di adozione e affidamento, entro il primo anno
dall’ingresso del minore in famiglia anziché entro il primo
anno di vita del bambino.
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5. — Tale evoluzione è espressa dal d.lgs.
n. 151 del 2001 che, nel provvedere alla ricognizione organica
della materia, pone su un piano di parità ed uguaglianza
i genitori che svolgono attività lavorativa e sancisce
definitivamente l’equiparazione dei genitori adottivi o
affidatari a quelli biologici.
La tutela offerta dalla normativa in esame non è, peraltro, completa.
Per il caso di adozione o affidamento, l’art. 31 stabilisce che
il congedo di maternità di cui ai precedenti artt. 26, primo
comma, e 27, primo comma, nonché il congedo di paternità di cui
all’art. 28 spettano, a determinate condizioni, anche al padre
lavoratore.
Le espressioni “lavoratore” e “lavoratrice” che compaiono in
tale norma devono essere interpretate alla luce del disposto
dell’art. 2, comma 1, lettera e), secondo cui «per “lavoratrice” o “lavoratore”,
salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti
[….] di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro
nonché i soci lavoratori di cooperative»: la lettera della legge è,
pertanto, esplicita nell’escludere che in detta nozione possano
essere fatti rientrare coloro che esercitano una libera professione,
con la conseguenza che agli stessi l’art. 31 non può essere applicato.
Alle madri libere professioniste è dedicato il Capo XII del d.lgs.
n. 151 del 2001: in particolare, l’art. 70, primo comma, riconosce «alle
libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme
obbligatorie di previdenza [….] un’indennità di maternità [….]»,
che l’art. 72, primo comma, estende, poi, all’ipotesi di adozione
o affidamento. Anche in questo caso, la lettera della legge è di
chiara interpretazione e, nel fare esclusivo riferimento alle
libere professioniste, esclude in linea di principio i padri
liberi professionisti dal godimento del detto beneficio.
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6. — Pertanto, il d.lgs. n. 151 del 2001
ha testualmente riconosciuto il diritto all’indennità al
padre adottivo o affidatario che sia lavoratore dipendente,
escludendo, viceversa, coloro che esercitino una libera
professione, i quali non hanno, perciò, la facoltà di avvalersi
del congedo, e dell’indennità, in alternativa alla madre.
Tale discriminazione rappresenta un vulnus sia del principio
di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori
autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della
famiglia e della tutela del minore.
Come si evince dalla ratio sottesa agli interventi normativi
sopra ricordati nonché dalla lettura delle motivazioni dei precedenti
di questa Corte, gli istituti nati a salvaguardia della maternità,
in particolare i congedi ed i riposi giornalieri, non hanno più,
come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione
della donna, ma sono destinati alla difesa del preminente interesse
del bambino «che va tutelato non solo per ciò che attiene ai
bisogni più propriamente fisiologici, ma anche in riferimento
alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono
collegate allo sviluppo della sua personalità» (sentenza n. 179
del 1993).
Ciò è tanto più vero nell’ipotesi di affidamento e di adozione,
ove l’astensione dal lavoro non è finalizzata alla tutela della
salute della madre ma mira in via esclusiva ad agevolare il processo
di formazione e crescita del bambino, «creando le condizioni
di una più intensa presenza della coppia, i cui componenti sono
entrambi affidatari, e come tali entrambi protagonisti, nell’esercizio
dei loro doveri e diritti, della buona riuscita del delicato
compito» loro attribuito (sentenza n. 341 del 1991).
Pertanto, se il fine precipuo dell’istituto, in caso di adozione
e affidamento, è rappresentato dalla garanzia di una completa
assistenza al bambino nella delicata fase del suo inserimento
nella famiglia, il non riconoscere l’eventuale diritto del padre
all’indennità costituisce un ostacolo alla presenza di entrambe
le figure genitoriali. Occorre garantire un’effettiva parità di
trattamento fra i genitori nel preminente interesse
del minore che risulterebbe gravemente compromessa ed
incompleta se essi non avessero la possibilità di accordarsi
per un’organizzazione familiare e lavorativa meglio rispondente
alle esigenze di tutela della prole, ammettendo anche il padre
ad usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del d.lgs. n.
151 del 2001 in alternativa alla madre. In caso contrario, nei
nuclei familiari in cui il padre esercita una libera professione
verrebbe negata ai coniugi «la delicata scelta di chi, assentandosi
dal lavoro per assistere il bambino, possa meglio provvedere» alle
sue esigenze, scelta che, secondo la giurisprudenza menzionata
di questa Corte, non può che essere rimessa in via esclusiva
all’accordo dei genitori, «in spirito di leale collaborazione
e nell’esclusivo interesse del figlio» (sentenza n. 179 del 1993).
La violazione del principio di uguaglianza appare ancor più evidente
se si considera che il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai
padri che svolgano un’attività di lavoro dipendente: il non aver
esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina una
disparità di trattamento fra lavoratori che non appare giustificata
dalle differenze, pur sussistenti, fra le diverse figure (differenze
che non riguardano, certo, il diritto a partecipare alla vita
familiare in egual misura rispetto alla madre), e non consente
a questa categoria di padri-lavoratori di godere, alla pari delle
altre, di quella protezione che l’ordinamento assicura in occasione
della genitorialità, anche adottiva.
Appare discriminatoria l’assenza di tutela che si realizza nel
momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un
medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze
riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime
condizioni.
Nel rispetto dei principî sanciti da questa Corte, rimane comunque
riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo
attuativo che consenta anche al lavoratore padre un’adeguata
tutela.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale
degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternità e della paternità,
a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
nella parte in cui non prevedono il principio che al padre
spetti di percepire in alternativa alla madre l’indennità di
maternità, attribuita solo a quest’ultima.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.
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