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| n. 7-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 22 luglio 2005 n. 301
Pres. CAPOTOSTI, Red. GALLO |
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Imprese bancarie - liquidazione coatta amministrativa
- accertamento giudiziale dello stato di insolvenza non
preventivamente dichiarato - termine di decadenza – mancata
previsione
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 82, comma 2, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) e 202 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal Tribunale di Cosenza.
Nella liquidazione coatta amministrativa la sopravvenuta
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza interviene
in una procedura concorsuale già aperta e riguarda una società
ancora non cancellata dal registro delle imprese.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Presidente: Piero Alberto
CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,
Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 82, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia) e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), promosso con ordinanza del 26 febbraio
2003 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente
tra la s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di Cosenza
e la s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di Cosenza
in liquidazione coatta amministrativa ed altro, iscritta
al n. 1008 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell'anno 2003.
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Visti gli atti di costituzione della s.c.
a r.l. Banca di credito cooperativo di Cosenza in liquidazione
coatta amministrativa e di Marcello Maggiolini nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice
relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Alfonso Maria Cosentino per Marcello
Maggiolini, Gianluca Brancadoro per la s.c. a r.l. Banca
di credito cooperativo di Cosenza in liquidazione coatta
amministrativa e l'avvocato dello Stato Giovanni Lancia
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. – Il Tribunale di Cosenza, nel corso di
un giudizio di opposizione promosso dalla s.c. a r.l. Banca
di credito cooperativo di Cosenza nei confronti del commissario
liquidatore della stessa banca avverso la sentenza con la
quale il tribunale aveva dichiarato lo stato di insolvenza
della banca, già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa,
ha sollevato – in riferimento all'art. 3 della Costituzione
– questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 82, comma 2, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia) e 202 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che la
dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza successiva
al decreto di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa
di una banca possa essere pronunciata anche dopo il decorso
di un anno dalla data di emissione di tale decreto.
Il giudice rimettente premette, in punto di fatto: a) che,
con decreto del «19 maggio 2000», il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica ha disposto
la liquidazione coatta amministrativa della s.c. a r.l.;
b) che il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 992 del
30 maggio 2001, ha dichiarato lo stato di insolvenza della
stessa s.c. a r.l.
Il Tribunale rileva poi, in punto di diritto, che, poiché
le norme denunciate non prevedono un termine di decadenza
per la consumazione del potere del commissario liquidatore
o del pubblico ministero di richiedere l'accertamento giudiziale
dello stato d'insolvenza, rimarrebbe così indeterminato
il tempo in cui potrebbe trovare applicazione la disciplina
degli effetti prodotti da tale accertamento sugli atti pregiudizievoli
ai creditori, ai sensi dell'art. 203 della legge fallimentare
(cioè del citato r.d. n. 267 del 1942), ed in particolare
la data di decorrenza del termine quinquennale di prescrizione
per la proposizione delle azioni di revocatoria fallimentare.
In tal modo, secondo il giudice a quo, mentre nel fallimento
l'atto compiuto nel cosiddetto “periodo sospetto” (due anni
od un anno prima della dichiarazione di fallimento, a seconda
che si versi nell'ipotesi di cui al primo od al secondo
comma dell'art. 67 della legge fallimentare) consolida i
suoi effetti con il decorso del termine quinquennale di
prescrizione dalla data del fallimento, ove il curatore
non abbia agito in revocazione, viceversa, nella liquidazione
coatta amministrativa, l'atto compiuto nel “periodo sospetto”
anteriore al decreto che la dispone consoliderebbe i suoi
effetti con riferimento ad un termine prescrizionale il
cui dies a quo rimarrebbe incerto sino all'esito della procedura
concorsuale. Siffatta incertezza riguardante la sfera giuridica
dei terzi in ordine ad atti non qualificabili, di per sé,
come illeciti contrasterebbe, per il Tribunale, con l'esigenza
di salvaguardare il generale principio di certezza delle
situazioni giuridiche posto dal legislatore a base degli
artt. 10, 11 e 147 della legge fallimentare, nella portata
precettiva risultante a séguito delle sentenze della Corte
costituzionale n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000, secondo
le quali tale principio sarebbe vulnerato dall'inesistenza
di un limite temporale normativamente prefissato (nella
specie, di un anno) entro il quale il soggetto che abbia
cessato l'attività d'impresa ovvero il socio illimitatamente
responsabile che abbia cessato di appartenere all'impresa
sociale collettiva deve, a pena di decadenza, essere dichiarato
fallito. Oltre a ciò, sempre per il rimettente, la mancanza
di un termine di decadenza per l'emanazione della sentenza
accertativa dello stato di insolvenza comporterebbe che
il momento consumativo dei reati lato sensu di bancarotta
commessi in relazione all'impresa assoggettata a liquidazione
coatta amministrativa (in cui è elemento costitutivo la
sentenza dichiarativa dell'insolvenza) potrebbe avere una
collocazione temporale anormalmente distante dal momento
della realizzazione della condotta materiale e dell'offesa
al bene giuridico tutelato ed irragionevolmente subordinata
all'arbitrio dei soggetti legittimati a richiedere l'accertamento
dello stato d'insolvenza.
Dalla ritenuta lesione dei princìpi di eguaglianza e di
ragionevolezza provocata dalla denunciata disciplina, nella
parte in cui non limita ad un anno a decorrere dalla sottoposizione
a liquidazione coatta amministrativa il termine per la pronuncia
della sentenza accertativa dello stato di insolvenza, e
dal rilievo del decorso di più di un anno, nella specie,
tra la data di emissione del decreto di sottoposizione a
liquidazione coatta amministrativa e la data della sentenza
di accertamento dello stato di insolvenza, il Tribunale
di Cosenza fa dunque derivare, rispettivamente, la non manifesta
infondatezza e la rilevanza della sollevata questione.
2. – Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito
Marcello Maggiolini (volontariamente intervenuto nel giudizio
a quo, quale socio e componente del disciolto consiglio
di amministrazione della banca), insistendo per la dichiarazione
di illegittimità costituzionale delle norme denunciate.
In ordine alla rilevanza della sollevata questione, la parte
sottolinea: a) che la Banca d'Italia, con provvedimento
del «18 maggio 2000», aveva revocato alla s.c. a r.l. l'autorizzazione
all'attività bancaria e l'aveva sottoposta alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art.
80 del decreto legislativo n. 385 del 1993; b) che il «20
maggio 2000» era cessata ogni attività di impresa della
società, con la cessione alla Banca Popolare di Calabria,
da parte del commissario liquidatore, di tutte le attività
e passività della Banca di credito cooperativo di Cosenza;
c) che lo stato di insolvenza della s.c. a r.l. era stato
dichiarato dal Tribunale di Cosenza, su richiesta del commissario
liquidatore presentata il 22 gennaio 2001, solo con sentenza
del «30 maggio 2001», pronunciata, pertanto, ad oltre un
anno sia dalla messa in liquidazione della società, sia
dalla cessazione dell'attività d'impresa.
In ordine alla non manifesta infondatezza della questione,
il Maggiolini osserva: a) che “il diritto vivente” non individua
alcun limite temporale per l'accertamento dello stato di
insolvenza, ai sensi degli artt. 202 della legge fallimentare
e 82, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) che, pertanto, sussisterebbe una evidente ed ingiustificata
disparità di trattamento tra la disciplina sul fallimento
e quella sulla liquidazione coatta amministrativa, perché,
nel primo caso, v'è il limite temporale posto alla dichiarazione
di fallimento dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare
e dalle sentenze della Corte costituzionale n. 66 del 1999
e n. 319 del 2000, mentre, nel secondo caso, l'inesistenza
di un limite temporale pregiudicherebbe l'interesse generale
alla certezza delle situazioni giuridiche; c) che tale disparità
di trattamento verrebbe meno solo ove si ritenesse (in applicazione
analogica dell'art. 10 della legge fallimentare) che anche
lo stato di insolvenza dell'impresa in liquidazione coatta
amministrativa sia accertabile giudizialmente con pronuncia
da emettersi entro un anno dalla effettiva cessazione dell'attività
imprenditoriale; d) che, nella prospettiva di una tale interpretazione
adeguatrice alla Costituzione, il dies a quo del termine
per l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
non potrebbe identificarsi né nella pubblicazione della
cessazione dell'attività imprenditoriale sul registro delle
imprese, né nella cancellazione della società da tale registro:
non dalla iscrizione della cessazione dell'attività, perché
i creditori dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa
non sono legittimati a richiedere l'accertamento giudiziale
dello stato di insolvenza e sono comunque edotti della procedura
a séguito dell'annotazione sul registro delle imprese del
decreto che la dispone; non dalla cancellazione, perché
questa non solo deve essere richiesta dallo stesso commissario
liquidatore legittimato a richiedere l'accertamento giudiziario
(così che verrebbe meno ogni garanzia e certezza per gli
altri soggetti interessati), ma presuppone il completamento
di tutta l'attività liquidatoria (così che potrebbe intervenire
anche dopo decenni dall'avvio del procedimento); e) che
solo con la pronuncia dichiarativa dello stato di insolvenza
la procedura liquidatoria si trasformerebbe in una procedura
concorsuale assimilabile al fallimento, consentendo l'esercizio
delle revocatorie fallimentari e rendendo configurabili
le ipotesi di reato di cui al titolo VI della legge fallimentare
(artt. 203 e 237); f) che la fissazione di un limite temporale
per la dichiarazione giudiziaria dello stato di insolvenza
apparirebbe tanto più necessaria in considerazione delle
conseguenze che da tale dichiarazione discendono, non solo
per chi ne è colpito, ma anche per i terzi che con lui siano
entrati in rapporto; g) che tali esigenze di certezza delle
situazioni giuridiche non potrebbero ritenersi soddisfatte
soltanto dalla qualità dei soggetti legittimati a chiedere
l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della
banca sottoposta a liquidazione coatta amministrativa (il
commissario liquidatore; il pubblico ministero; il giudice,
d'ufficio), perché il commissario liquidatore non è soggetto
soltanto alla legge, ma prevalentemente all'autorità che
lo ha scelto, appartenente al potere esecutivo, e perché
una analoga situazione, nel caso dell'estensione del fallimento
al socio a responsabilità illimitata, non ha impedito alla
Corte costituzionale di fissare il limite temporale di un
anno dalla cessazione della qualità di socio illimitatamente
responsabile (sentenze n. 319 del 2000 e n. 66 del 1999).
3. – Si è costituito in giudizio anche il commissario liquidatore
della banca (s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di
Cosenza in liquidazione coatta amministrativa), sostenendo,
con diverse argomentazioni, l'infondatezza della sollevata
questione di legittimità costituzionale.
In primo luogo, la società in liquidazione coatta afferma
che il limite temporale stabilito dagli artt. 10 e 147 della
legge fallimentare non può estendersi analogicamente all'ipotesi
oggetto della causa a quo, data l'essenziale diversità di
presupposti e di esigenze da tutelare, tanto più se si consideri
che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza intervenuta
nei confronti di una banca già sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa si inserisce in una procedura concorsuale,
nella quale gli effetti diretti del concorso (nei confronti
dell'imprenditore, dei creditori e dei contraenti) si sono
determinati tutti sin dalla data dell'insediamento degli
organi liquidatori, ai sensi degli artt. 83 e 85 del t.u.
delle leggi in materia bancaria e creditizia.
In secondo luogo, la difesa del commissario liquidatore
osserva che la divaricazione temporale tra il decreto di
liquidazione coatta amministrativa e la successiva sentenza
declaratoria dello stato di insolvenza sarebbe irrilevante
ove – contrariamente all'assunto del rimettente – si ritenesse
che il termine di prescrizione per l'esperimento delle azioni
revocatorie decorra dalla data di sottoposizione alla liquidazione
e non dalla successiva declaratoria dello stato di insolvenza.
In terzo luogo, la banca in liquidazione coatta rileva che
la posposizione del momento consumativo del reato di bancarotta
rispetto alla condotta materiale, allorché la declaratoria
di insolvenza sia successiva alla sottoposizione a liquidazione
coatta amministrativa, non è ipotesi eccezionale nell'àmbito
dei reati fallimentari.
In quarto luogo, oppone che la revocabilità di atti e l'imputabilità
per bancarotta sono effetti solo eventuali della declaratoria
dello stato di insolvenza, con conseguente insussistenza
dell'invocata e non ben definita necessità di tutela della
certezza delle situazioni giuridiche.
In quinto luogo, infine, deduce che, contrariamente a quanto
asserito dal giudice a quo, l'eventuale divaricazione temporale
tra l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa
e la declaratoria dello stato di insolvenza non può ritenersi
rimessa all'arbitrio del commissario liquidatore e del pubblico
ministero, valendo il principio della doverosità dell'agire
del pubblico ufficiale per attivare il giudizio di accertamento
dello stato di insolvenza, principio garantito da un'adeguata
tutela per il caso di sviamento del potere.
4. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza
della questione.
La difesa erariale osserva che erroneamente il giudice a
quo ritiene che il decreto che dispone la liquidazione coatta
amministrativa abbia comportato la cessazione dell'impresa,
effetto che invece si realizzerebbe con la disgregazione
del complesso aziendale e, quindi, solo all'esito della
procedura di liquidazione coatta amministrativa, con la
cancellazione della società dal registro delle imprese (artt.
213, ultimo comma, della legge fallimentare e 92, comma
6, del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Da ciò deriverebbe, per l'Avvocatura generale dello Stato,
da un lato, che non v'è alcuna esigenza di fissare, per
la dichiarazione dello stato di insolvenza, un termine di
decadenza annuale decorrente dalla data di sottoposizione
a liquidazione coatta amministrativa; dall'altro, che nella
specie – in cui sarebbe pacifica la mancata cancellazione
della società dal registro delle imprese – non è rilevante
la diversa e non sollevata questione circa la mancata previsione
legislativa di un limite temporale per la dichiarazione
dello stato di insolvenza successivamente alla cancellazione
dal registro delle imprese.
5. – Con memorie tempestivamente depositate nell'imminenza
della pubblica udienza, il Maggiolini e la banca in liquidazione
coatta ribadiscono le proprie posizioni.
5.1. – In particolare, il Maggiolini insiste nella richiesta
di declaratoria della illegittimità costituzionale delle
norme denunciate, illustrando ulteriormente le già prospettante
argomentazioni ed osservando che l'interpretazione prospettata
dalla difesa avversaria circa la decorrenza del termine
di prescrizione quinquennale per l'esercizio delle azioni
revocatorie dalla data del provvedimento di sottoposizione
a liquidazione coatta amministrativa, benché sostenuta da
parte della giurisprudenza di merito, non sarebbe conciliabile
con il principio di cui all'art. 2935 cod.civ., tenuto conto
che altro è il momento di decorrenza del periodo di sospetto,
ai sensi dell'art. 678 della legge fallimentare, ed altro
è il momento di decorrenza del suddetto termine prescrizionale.
5.2. – La banca di credito cooperativo in liquidazione coatta
chiede la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza
della sollevata questione di illegittimità costituzionale,
deducendo, tra l'altro: a) che il termine massimo di un
anno per la dichiarazione di fallimento dell'impresa collettiva,
indicato dal rimettente – tramite il richiamo della sentenza
della Corte costituzionale n. 319 del 2000 – quale tertium
comparationis, decorre dalla cancellazione dell'impresa
collettiva dal registro delle imprese, con la conseguenza
che, nella specie, il termine non sarebbe ancora decorso,
posto che, nella liquidazione coatta amministrativa, la
società viene cancellata dal registro delle imprese solo
all'esito della procedura; b) che, ai fini della fissazione
di un termine per la declaratoria dello stato di insolvenza,
un dies a quo riferito alla data di effettiva cessazione
dell'attività imprenditoriale, anziché alla data della cancellazione
della società dal registro delle imprese, non soddisferebbe
le esigenze di certezza e definitività invocate dal rimettente
e poste a base della giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia; c) che la procedura di liquidazione coatta amministrativa
è concorsuale anche in assenza della dichiarazione di insolvenza
(in considerazione dello spossessamento del soggetto sottoposto
alla procedura, degli effetti preclusivi delle azioni individuali
dei creditori, degli effetti per i creditori e sui rapporti
giuridici pendenti, dell'applicazione delle regole del concorso
attraverso la formazione dello stato passivo) e, pertanto,
la sopravvenuta declaratoria dello stato di insolvenza non
può essere assimilata alla declaratoria di fallimento.
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Considerato in diritto
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1. – Il Tribunale di Cosenza, con sentenza
n. 992 del 2001, ha dichiarato lo stato di insolvenza di
una banca di credito cooperativo già sottoposta a procedura
di liquidazione coatta amministrativa. Nel corso dell'opposizione
avverso tale sentenza, il medesimo Tribunale ha sollevato
– in riferimento all'art. 3 della Costituzione – questione
di legittimità costituzionale del «combinato disposto» degli
artt. 82, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia) e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), nella parte in cui consente che la dichiarazione
giudiziale dello stato d'insolvenza successiva al decreto
di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di
una banca sia pronunciata dopo un anno dalla data di emissione
del decreto.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo
precisa che, nella specie, la sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza della banca era stata pronunciata oltre
un anno dopo l'emissione del decreto di sottoposizione a
liquidazione coatta amministrativa. Ne deriva, per il Tribunale,
la rilevanza della questione, perché, in caso di dichiarazione
dell'illegittimità costituzionale delle norme denunciate,
ne conseguirebbe la tardività della sentenza di accertamento
dello stato di insolvenza e l'accoglimento dell'opposizione
proposta.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il Tribunale afferma che la normativa denunciata vìola i
princìpi di ragionevolezza e di eguaglianza di cui all'art.
3 della Costituzione, perché, consentendo senza limiti di
tempo la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza
di una impresa già posta in liquidazione coatta amministrativa
: a) contrasterebbe con l'esigenza di salvaguardare il generale
principio di certezza delle situazioni giuridiche garantito,
per l'analoga ipotesi di fallimento, dagli artt. 10, 11
e 147 della legge fallimentare, quali risultano a séguito
delle sentenze della Corte costituzionale n. 66 del 1999
e n. 319 del 2000; b) protrarrebbe indefinitamente, a differenza
del regime previsto dalla legge per la procedura fallimentare,
il termine iniziale di decorrenza della prescrizione quinquennale
delle azioni di revocatoria fallimentare, posto che tale
termine iniziale si identifica con la data della pronuncia
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza; c)
renderebbe possibile una anomala divaricazione temporale
tra il momento di realizzazione della condotta materiale
dei reati lato sensu di bancarotta ed il momento consumativo
di essi, considerato che quest'ultimo è costituito dalla
data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato
di insolvenza, emessa all'esito di un procedimento la cui
attivazione è rimessa all'arbitrio dei soggetti legittimati
a richiedere l'accertamento dello stato d'insolvenza.
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2. – La questione non è fondata.
Occorre preliminarmente ribadire che il thema decidendum
è circoscritto alla questione sollevata dall'ordinanza del
giudice rimettente, il quale censura le norme denunciate
nella parte in cui consentono che la dichiarazione giudiziale
dello stato d'insolvenza della banca sia pronunciata dopo
un anno dalla data di emissione del decreto con il quale
questa è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
Non possono, perciò, essere esaminate le diverse e non consequenziali
questioni prospettate da una delle parti costituite nel
presente giudizio.
Parimenti, va sottolineato che l'esame della questione posta
dal rimettente dovrebbe, a rigore, essere limitato all'art.
82, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, perché
la fattispecie oggetto del giudizio principale, in quanto
concernente una banca, risulta interamente regolata da tale
norma, relativa appunto all'accertamento giudiziale dello
stato di insolvenza di banche. Questa disposizione, infatti,
costituisce legge speciale che prevale sulla disciplina
generale dettata, sul punto, dall'art. 202 della legge fallimentare,
in tema di «accertamento giudiziario dello stato di insolvenza»
delle altre imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa.
Tuttavia, poiché le due norme hanno un contenuto sostanzialmente
identico, la valutazione della legittimità costituzionale
dell'indicata norma del testo unico bancario involge necessariamente
quella corrispondente della legge fallimentare.
2.1. – Sotto un primo profilo, il rimettente denuncia l'ingiustificata
disparità di trattamento derivante dalla normativa oggetto
della sollevata questione rispetto alla disciplina dei limiti
temporali per la dichiarazione di fallimento, quale risulta
sia dagli artt. 10, 11 e 147 della legge fallimentare, sia
dalle sentenze della Corte costituzionale n. 66 del 1999
e n. 319 del 2000 (pronunce alle quali possono qui aggiungersi
quelle di cui alle ordinanze nn. 361 e 11 del 2001; nn.
131 e 321 del 2002; n. 36 del 2003).
La censura non è fondata, per l'evidente non comparabilità
delle situazioni messe a raffronto dal rimettente. Il punto
di partenza del percorso argomentativo del giudice a quo
è costituito, infatti, dalla ritenuta sostanziale corrispondenza
delle situazioni considerate dalla indicata giurisprudenza
costituzionale in tema di limiti temporali per la dichiarazione
di fallimento alla situazione correlata all'emissione del
decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa.
Ma proprio tale presupposta sostanziale corrispondenza non
sussiste, come emerge dall'esame della sopra citata giurisprudenza
costituzionale in materia.
Il rimettente, richiamando in modo non pertinente tale giurisprudenza,
pone a raffronto situazioni eterogenee allorché assimila
all'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa
sia l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione
dell'attività d'impresa individuale, sia la cancellazione
dal registro delle imprese della società esercente una impresa
collettiva, sia la pubblicizzazione della perdita della
qualità di socio illimitatamente responsabile di una società
fallita. In particolare, in tali ultimi tre casi viene portato
a conoscenza dei terzi un fatto che esclude la sussistenza
di un'attività imprenditoriale o che fa venir meno l'imputabilità
alla società dell'attività di impresa e delle correlative
situazioni giuridiche soggettive o che fa cessare la responsabilità
illimitata del socio. Nel caso, invece, della liquidazione
coatta amministrativa si apre una procedura concorsuale
(così testualmente definita dall'art. 80, comma 6, del t.u.
bancario) che non provoca alcuno dei suddetti effetti, ma
è solo diretta alla liquidazione dei rapporti dell'impresa
e può eventualmente condurre, all'esito delle operazioni
di liquidazione, alla cancellazione della società dal registro
delle imprese (v. l'art. 92, comma 6, del t.u. bancario,
che, stabilendo l'applicabilità degli artt. 2456 e 2457
cod.civ., corrispondenti agli attuali artt. 2495 e 2496
dello stesso codice, include la cancellazione della società
dal registro delle imprese tra gli «adempimenti finali»
della procedura).
Nella liquidazione coatta amministrativa, dunque, la sopravvenuta
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza interviene
in una procedura concorsuale già aperta e riguarda una società
ancora non cancellata dal registro delle imprese. Ne consegue
che le situazioni e le norme indicate dal rimettente come
tertia comparationis per il dies a quo dell'auspicato termine
annuale per la dichiarazione dello stato di insolvenza non
sono omogenee alla fattispecie oggetto del giudizio principale,
rispondono a diverse rationes legis (come esattamente rilevato
dalle difese dell'Avvocatura generale dello Stato e della
banca in liquidazione) e non possono essere prese in considerazione
a sostegno della dedotta censura di illegittimità costituzionale.
2.2. – Sotto un secondo profilo, il rimettente denuncia
la intrinseca irragionevolezza delle norme censurate, perché
sarebbero inidonee a salvaguardare il generale interesse
alla certezza delle situazioni giuridiche, in riferimento
ad un duplice aspetto: a) per l'indefinita protrazione del
termine di decorrenza della prescrizione delle azioni di
revocatoria fallimentare, in quanto il dies a quo corrisponde
alla data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello
stato di insolvenza, emettibile senza limiti di tempo; b)
per la possibile, anomala divaricazione temporale tra momento
di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta
e momento consumativo di tali reati, in quanto quest'ultimo
si identifica nella data della pronuncia della sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza, emettibile senza
limiti di tempo.
Il profilo appare infondato, in riferimento ad entrambi
gli aspetti denunciati.
2.2.1. – Quanto alla decorrenza della prescrizione delle
azioni revocatorie fallimentari, nell'ipotesi di sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza emessa successivamente
al decreto di liquidazione coatta, va premesso che è plausibile
l'assunto del rimettente, secondo cui il dies a quo è costituito
dalla data di tale sentenza (assimilabile, a questo riguardo,
alla sentenza di fallimento), e che il “periodo sospetto”
– e cioè il periodo nel quale l'atto pregiudizievole ai
creditori è revocabile – va computato a ritroso dal decreto
di messa in liquidazione coatta amministrativa. Proprio
perché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza
costituisce il presupposto giuridico necessario per l'esperibilità
delle azioni revocatorie fallimentari, non appare arbitrario
sostenere che il principio di cui all'art. 2935 cod.civ.
(contra non valentem agere non currit praescriptio), inteso
come riferibile ai casi di impossibilità giuridica di esercitare
il diritto, impedisce di aderire all'interpretazione secondo
la quale il termine prescrizionale decorrerebbe dalla data
della liquidazione coatta amministrativa e non da quella
della successiva sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
Tuttavia, anche ad accogliere tale interpretazione del rimettente,
da ciò non deriva la denunciata lesione del generale interesse
alla certezza delle situazioni giuridiche.
La sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, infatti,
interviene in una situazione in cui la società in liquidazione
coatta non è estinta: sotto questo limitato aspetto, l'ipotesi
è analoga a quella della liquidazione della società volontariamente
disposta dai soci ovvero prevista come obbligatoria dal
codice civile e per la quale il fallimento può intervenire
fino ad un anno dopo la cancellazione della società dal
registro delle imprese.
Se si considera, poi, che la società in liquidazione coatta
amministrativa non è cancellata dal registro delle imprese
(v., al riguardo, il citato art. 92, comma 6, del t.u. bancario)
e che l'accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza
al momento del decreto di liquidazione coatta amministrativa
ben può essere basato su indagini effettuate dal commissario
liquidatore (che è portatore anche degli interessi dei creditori),
appare non irragionevole la scelta del legislatore di consentire,
durante la pendenza della procedura di liquidazione coatta
amministrativa, l'emissione – senza limiti di tempo – di
una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
2.2.2. – Quanto alla possibile divaricazione temporale tra
momento di realizzazione della condotta materiale dei reati
di bancarotta e momento consumativo di tali reati, si tratta
di situazione consequenziale alla scelta discrezionale del
legislatore di configurare la sentenza di fallimento (o
di accertamento dello stato di insolvenza di impresa) o
come elemento costitutivo del reato (secondo la prevalente
giurisprudenza), o come condizione obiettiva del reato,
ovvero come condizione per la produzione dell'evento costituito
dalla lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato
dalla norma penale (secondo diverse impostazioni della dottrina).
Né pare esatto affermare – come fa il rimettente – che,
per il fallimento, l'ampiezza della divaricazione sarebbe
stata ridotta dalla richiamata giurisprudenza costituzionale
in tema di limiti temporali per la dichiarazione di fallimento,
perché tale dichiarazione può comunque intervenire anche
a distanza di molto tempo dalla realizzazione della condotta
del reato, ove non si siano verificate le peculiari vicende
societarie o personali considerate dalla stessa giurisprudenza
costituzionale. Pertanto, la disciplina penale in esame,
riguardo alla liquidazione coatta amministrativa, non solo
non differisce significativamente da quella dei corrispondenti
reati fallimentari, ma neppure supera i limiti della ragionevolezza
e della non arbitrarietà, se si tiene conto dell'intento
del legislatore di impedire un tipo di condotta attribuendo
ad essa carattere di illiceità penale solo se e nel momento
in cui sia dichiarato il fallimento (o lo stato di insolvenza).
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 82, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia) e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di Cosenza con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
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