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| n. 7-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 22 luglio 2005 n. 316
Pres. CAPOTOSTI, Red. DE SIERVO |
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Reati urbanistici - condono edilizio per
le opere abusive ultimate entro il 31-3-2003 – estinzione
del reato
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Sono manifestamente inammissibile le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2,
25, 26, 27, 28, 32-37, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
sollevate, in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma,
32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione,
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Verona. Il condono edilizio non ha natura di amnistia
impropria, in ragione della «complessa fattispecie estintiva
del reato», che produce, di regola, sia effetti amministrativi
costitutivi, sia effetti penali estintivi, e «nella quale
la non punibilità si produce soltanto a seguito delle manifestazioni
concrete di volontà degli interessati e dell'autorità amministrativa».
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Presidente: Piero Alberto
CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,
Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'articolo 32, comma 1, 2, dal 25 al 28, dal 32 al 37,
del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in legge
24 novembre 2003, n. 326, promossi con n. 5 ordinanze del
14 settembre e n. 2 ordinanze del 15 settembre 2004 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Verona rispettivamente iscritte ai nn. da 1083 a 1089
del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno
2005.
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Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice
relatore Ugo De Siervo.
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Ritenuto che, con cinque ordinanze rese in
data 14 settembre 2004 (reg. ord. nn. 1083, 1084, 1085,
1086 e 1087 del 2004), e con due ordinanze rese il 15 settembre
2004 (reg. ord. nn. 1088 e 1089 del 2004), di contenuto
sostanzialmente identico, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Verona ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25,
26, 27, 28, 32-37, della legge 24 novembre 2003, n. 326
(recte: del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326), per contrasto con gli artt. 1, 3, 9, secondo comma,
32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione;
che il rimettente premette che nell'ambito di taluni procedimenti
penali nei confronti di soggetti imputati per reati edilizi,
il pubblico ministero ha chiesto l'emanazione di decreto
penale di condanna, e tale richiesta non appare prima facie
infondata, mentre in altri procedimenti concernenti la medesima
tipologia di reati, egli ritiene di non dover accogliere
la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero;
che, in tutti i casi, si tratterebbe di procedimenti penali
per reati edilizi relativi all'esecuzione, non ritualmente
assentita, di «opere condonabili» ai sensi della normativa
censurata: in alcuni casi (procedimenti di cui alle ordinanze
nn. 1084, 1085 e 1087 del 2004), oggetto dell'imputazione
sarebbero opere eseguite in «zona vincolata», con conseguente
violazione – espressamente indicata nelle ordinanze n. 1084
e n. 1085 – anche dell'art. 163 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);
che, ad avviso del rimettente, i procedimenti dovrebbero
essere sospesi per effetto dell'art. 32 del decreto-legge
n. 269 del 2003, il quale richiama i capi IV e V della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle
opere edilizie), e dunque anche l'art. 44 di tale legge,
che prescrive la sospensione dei procedimenti giurisdizionali
in corso, fino alla scadenza del termine per la presentazione
della domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio;
che, tuttavia, l'art. 32 citato porrebbe dubbi sulla sua
legittimità costituzionale, già peraltro sollevati dal rimettente
con alcune ordinanze in data 5 dicembre 2003, rispetto alle
quali questa Corte, con l'ordinanza n. 197 del 2004, ha
disposto la restituzione degli atti al rimettente, perché
valutasse la perdurante rilevanza delle questioni nei giudizi
a quibus, a seguito della modificazione della norma censurata
conseguente alla sentenza, di parziale accoglimento, n.
196 del 2004;
che il rimettente osserva che la perdurante rilevanza delle
questioni sollevate si giustificherebbe in relazione alla
circostanza che con la richiamata sentenza n. 196 del 2004
questa Corte non avrebbe deciso sulle specifiche questioni
sollevate con le precedenti ordinanze di rimessione del
medesimo giudice, in relazione alle quali ha disposto, come
ricordato, la restituzione degli atti, ma su questioni diversamente
argomentate;
che conseguentemente il rimettente, con le ordinanze in
esame, ripropone le questioni già sollevate, riaffermandone
la rilevanza pur a seguito della sentenza n. 196 del 2004,
che anzi avrebbe inciso su tali questioni rafforzando taluni
passaggi argomentativi sui quali le stesse risultano fondate,
con particolare riferimento al profilo della ritenuta non
eccezionalità della misura;
che le disposizioni censurate contrasterebbero anzitutto
con l'art. 79 della Costituzione, che disciplina il potere
di amnistia, dal momento che il «condono edilizio» non sarebbe
altro che una forma di amnistia condizionata mascherata,
adottata in violazione della procedura prevista dalla norma
costituzionale;
che, in proposito, non varrebbero le argomentazioni utilizzate
dalla Corte nelle decisioni relative ai precedenti condoni
(sentenze n. 427 del 1995 e n. 369 del 1988), basate sull'eccezionalità
dell'istituto, dal momento che tale presupposto sarebbe
ormai superato in conseguenza del reiterato utilizzo che
del condono edilizio è stato fatto nell'ultimo decennio;
che ulteriori dubbi sulla legittimità costituzionale delle
norme censurate conseguirebbero al fatto che l'amnistia
costituirebbe l'unica ipotesi in cui la Carta costituzionale
assegna al Parlamento un potere assolutamente eccezionale
«di paralisi dell'azione penale che l'art. 112 Cost. vuole
obbligatoria»;
che, secondo il giudice a quo, inoltre, il condono edilizio
non sarebbe riconducibile all'istituto dell'oblazione, la
quale sarebbe un mezzo di estinzione del reato previsto
in via generale ed astratta, collegato al pagamento di una
somma di denaro pari ad una quota della pena pecuniaria,
e dunque assolverebbe alle stesse finalità proprie della
condanna a pena pecuniaria, mentre il condono previsto dall'art.
32 del decreto-legge n. 269 del 2003 riguarderebbe solo
reati già commessi prima dell'emanazione del provvedimento,
e sarebbe condizionato al pagamento di somme di denaro che
non sono determinate in relazione all'ammontare della pena
pecuniaria;
che le disposizioni censurate violerebbero poi il principio
di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., tra cittadini «che
hanno rispettato la legge e quelli che non l'hanno rispettata,
tra quelli che sono stati condannati con pena di legge e
quelli che […] ancora non sono stati condannati a pena di
legge e mai lo saranno grazie proprio al 'condono'»;
che viene inoltre prospettata la violazione dell'art. 9
Cost., che insieme agli artt. 3 e 112 contempla «la necessità
della tutela del paesaggio ed ambiente (che come può essere
leso dal singolo, così può essere leso dalla Regione o dal
Comune che adottino provvedimenti autorizzativi in violazione
degli strumenti urbanistici approvati)»;
che, infine, secondo il rimettente le disposizioni censurate
contrasterebbero anche con l'art. 54 Cost., dal momento
che «la legge di condono tributario si pone invece a premio
(come appena osservato) di chi la legge abbia violato, ed
addirittura a disincentivazione del cittadino onesto al
rispetto per il futuro delle norme di legge»;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto,
in tutti i giudizi e ha chiesto che le questioni siano dichiarate
«talune non ammissibili e tutte non fondate»;
che la difesa erariale rileva anzitutto come le sette ordinanze
di rimessione attengano almeno a tre diverse tipologie di
abusi edilizi (opere realizzate in assenza di permesso di
costruire; opere realizzate in totale difformità dal permesso
di costruire; opere realizzate in zona vincolata in assenza
di permesso di costruire e dell'autorizzazione dell'autorità
preposta alla tutela del vincolo): nondimeno, osserva l'Avvocatura
dello Stato, «le argomentazioni prospettate nelle sette
ordinanze non sono congruamente differenziate, ed i dispositivi
di esse sono identici»;
che la difesa erariale ha inoltre eccepito che le ordinanze
di rimessione sono state rese anteriormente all'emanazione
della legge regionale del Veneto, 5 novembre 2004, n. 21
(Disposizioni in materia di condono edilizio), «sottoposta
a scrutinio di legittimità costituzionale».
Considerato che l'identità della normativa impugnata, la
coincidenza delle censure proposte e dei parametri costituzionali
invocati, nonché delle argomentazioni svolte nelle ordinanze
di rimessione, rendono opportuna la riunione dei giudizi;
che questa Corte, con sentenza n. 196 del 2004, nell'ambito
di taluni giudizi in via principale, ha dichiarato la parziale
illegittimità costituzionale dei commi 14, 25, 26, 33, 37,
38 e 49-ter, dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
nel testo originario e in quello risultante dalla legge
di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nonché dell'Allegato
1 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326
del 2003;
che, per tale ragione, la Corte, con ordinanza n. 197 del
2004 – pronunciata nell'ambito di taluni giudizi incidentali
proposti, tra gli altri, dall'odierno rimettente, aventi
ad oggetto, anch'essi, l'art. 32 del decreto-legge n. 269
del 2003 – aveva disposto la restituzione degli atti affinché
i giudici rimettenti procedessero ad «nuovo esame delle
questioni e della loro perdurante rilevanza nei giudizi
a quibus»;
che il rimettente, nel sollevare nuovamente la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 32 (sia nell'ambito
dei giudizi nei quali era già stata precedentemente prospettata
– reg. ord. nn. 1084, 1085, 1086, 1087, 1089 del 2004 –
sia nell'ambito di giudizi diversi – reg. ord. nn. 1083
e 1088 del 2004), non ha tenuto conto del fatto che talune
delle disposizioni censurate sono già state dichiarate parzialmente
incostituzionali e che la sentenza di questa Corte n. 196
del 2004 ha inciso in modo sostanziale sulla disciplina
del citato art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003;
che, inoltre, il giudice a quo, non ha verificato la perdurante
rilevanza delle questioni prospettate nei procedimenti sottoposti
al suo esame, dal momento che ha omesso di valutare se e
quali effetti la citata sentenza n. 196 del 2004 abbia prodotto
sulla disciplina che egli è chiamato ad applicare nei giudizi
a quibus;
che, oltre a non aver adeguatamente valutato, sul piano
formale, l'effetto dispositivo della sentenza n. 196 del
2004, sul piano sostanziale il rimettente ha comunque riproposto
questioni già decise da questa Corte con la pronuncia ricordata;
che, in particolare, la censura principale prospettata dal
GIP presso il Tribunale di Verona, cui si collegano sul
piano argomentativo anche le questioni concernenti gli altri
parametri di costituzionalità indicati, riguarda l'asserita
violazione dell'art. 79 Cost.;
che questa specifica questione è stata dichiarata non fondata
da questa Corte, nella citata sentenza n. 196 del 2004,
la quale, richiamando la propria precedente giurisprudenza,
ha ribadito che il condono edilizio non ha natura di amnistia
impropria, in ragione della «complessa fattispecie estintiva
del reato», che produce, di regola, sia effetti amministrativi
costitutivi, sia effetti penali estintivi, e «nella quale
la non punibilità si produce soltanto a seguito delle manifestazioni
concrete di volontà degli interessati e dell'autorità amministrativa»;
che la medesima pronuncia ha espressamente escluso che la
previsione di un nuovo condono edilizio abbia determinato
la perdita del suo carattere eccezionale, ed anzi ha ritenuto
che esso non presenti caratteri di irragionevolezza, tenuto
conto sia della «recente entrata in vigore del testo unico
in materia edilizia», il quale, tra l'altro, «disciplina
analiticamente la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia
e le relative responsabilità e sanzioni», sia dell'entrata
in vigore del nuovo Titolo V della seconda Parte della Costituzione,
«che consolida ulteriormente nelle Regioni e negli enti
locali la politica di gestione del territorio»;
che la richiamata sentenza n. 196 del 2004 ha altresì rigettato
le censure sollevate in relazione all'art. 9 Cost., affermando
che il condono edilizio non contrasta con la primarietà
dei valori della tutela dei beni ambientali e paesaggistici;
che le censure sollevate in relazione ai parametri di cui
agli artt. 1 e 32, primo comma, Cost., non sono in alcun
modo motivate;
che, infine, sul piano della descrizione delle fattispecie
oggetto dei giudizi a quibus, talune delle ordinanze di
rimessione risultano carenti, dal momento che, pur affermando
che nei procedimenti penali cui esse si riferiscono si fa
questione di reati edilizi commessi in «zona vincolata»,
non viene in alcun modo indicata la natura del vincolo concorrente
con gli strumenti di governo del territorio;
che, pertanto, le questioni sollevate con le ordinanze in
esame devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,
per i plurimi motivi sopra evidenziati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2, 25,
26, 27, 28, 32-37, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
sollevate, in relazione agli artt. 1, 3, 9, secondo comma,
32, primo comma, 54, 79, primo comma, e 112 della Costituzione,
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Verona con le ordinanze di cui in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
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