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| n. 7-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 22 luglio 2005 n. 310
Pres. CAPOTOSTI, Red. MARINI |
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Notificazione di atti giudiziari a persona
di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - deposito
di copia dell'atto presso la casa comunale, in busta chiusa
e sigillata – mancata previsione - obbligo di affissione
di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario - oppressione
- lesione del diritto di difesa
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È manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma,
del codice di procedura civile sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila.
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È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal medesimo
Tribunale.
Le presunzioni legali di conoscenza sulle quali si fondano
le forme di notificazione che non assicurano la conoscenza
“reale” degli atti – quale quella prevista dall'art. 143,
primo comma, cod. proc. civ. – non contrastano con l'art.
24 della Costituzione se non quando il bilanciamento, discrezionalmente
operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante
al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario
all'effettiva conoscenza dell'atto notificato risulti –
il che, nella fattispecie, non appare – manifestamente irragionevole
(ordinanze n. 119 del 2001 e n. 591 del 1989)
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Presidente: Piero Alberto
CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA,
Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,
Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, ha pronunciato
la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile
e dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
promosso con ordinanza del 9 agosto 2004 dal Tribunale di
L'Aquila sulle istanze riunite di fallimento proposte da
Daicom S.a. ed altre contro Piccirilli Francesco, iscritta
al n. 961 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell'anno 2004.
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Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice
relatore Annibale Marini.
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Ritenuto che il Tribunale di L'Aquila, con
ordinanza del 9 agosto 2004, nel corso di un procedimento
per dichiarazione di fallimento, ha sollevato questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma,
del codice di procedura civile, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, e dell'art. 174, comma 6, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione;
che il giudice rimettente, «verificata la ritualità della
notificazione» al fallendo delle istanze di fallimento,
«ai sensi dell'art. 143 c.p.c.», rileva che il sistema processuale,
quanto alla disciplina delle notifiche, è stato «ridisegnato
dal legislatore perseguendo l'obiettivo di tutelare il diritto
del destinatario alla riservatezza dei dati personali»,
in particolare «mediante l'inserimento in busta chiusa delle
copie degli atti consegnate a persone diverse dal destinatario»;
che il suddetto art. 143, primo comma, cod. proc. civ.,
prevedendo viceversa il deposito di copia dell'atto presso
la casa comunale, senza alcuna cautela intesa ad evitarne
l'ostensione del contenuto a terzi, determinerebbe, sotto
il profilo della tutela del diritto alla riservatezza, una
ingiustificata disparità di trattamento in danno della persona
di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora o il
domicilio, in assenza del procuratore previsto dall'art.
77 cod. proc. civ.;
che, per altro verso, l'art. 174, comma 6, del decreto legislativo
n. 196 del 2003, nell'eliminare – proprio a fini di tutela
del diritto alla riservatezza – l'ulteriore formalità, precedentemente
prevista dall'art. 143, primo comma, cod. proc. civ., dell'affissione
di altra copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario
dinanzi al quale si procede, avrebbe compromesso la possibilità
stessa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario,
determinando «la completa elisione del diritto di difesa
del destinatario della notificazione»;
che d'altro canto il legislatore ben avrebbe potuto mantenere
la suddetta formalità senza pregiudicare il diritto alla
riservatezza dell'interessato, ad esempio prevedendo l'affissione
dell'atto in busta chiusa e sigillata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità
o di manifesta infondatezza della questione;
che le questioni proposte sarebbero innanzitutto – secondo
la parte pubblica – prive di qualsiasi rilevanza;
che, nel merito, le questioni stesse sarebbero comunque
non fondate, essendo in realtà volte a censurare non la
ragionevolezza ma l'opportunità delle scelte effettuate
dal legislatore.
Considerato che la questione relativa all'art. 143, primo
comma, del codice di procedura civile, sollevata sotto l'esclusivo
profilo della disparità di trattamento tra forme diverse
di notificazione quanto alla tutela del diritto alla riservatezza
del destinatario, è sicuramente priva di rilevanza nel giudizio
a quo, nel quale non viene in discussione la lesione di
tale diritto;
che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, per quanto riguarda l'art. 174, comma 6, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), il rimettente assume che
l'eliminazione della formalità rappresentata dall'affissione
di una copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario
dinanzi al quale si procede sarebbe lesiva dell'art. 24,
secondo comma, della Costituzione in quanto determinerebbe
«la completa elisione» del diritto di difesa del destinatario
della notificazione;
che l'assunto del rimettente, secondo cui il diritto di
difesa del destinatario della notificazione risulterebbe
del tutto compromesso per effetto della disposizione abrogatrice,
è all'evidenza privo di fondamento, ove si consideri che
la suddetta formalità si aggiungeva, nell'originario testo
dell'art. 143, primo comma, cod. proc. civ., a quella, tuttora
prevista dalla norma, rappresentata dal deposito di una
copia dell'atto nella casa comunale, deposito pur esso finalizzato
a consentire la conoscibilità dell'atto stesso da parte
del destinatario;
che la giurisprudenza di questa Corte è d'altro canto consolidata
nell'affermare che le presunzioni legali di conoscenza sulle
quali si fondano le forme di notificazione che non assicurano
la conoscenza “reale” degli atti – quale appunto quella
prevista dall'art. 143, primo comma, cod. proc. civ. – non
contrastano con l'art. 24 della Costituzione se non quando
il bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore,
tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione
e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza
dell'atto notificato risulti – il che, nella fattispecie,
non appare – manifestamente irragionevole (ordinanze n.
119 del 2001e n. 591 del 1989);
che del pari non irragionevole deve ritenersi il bilanciamento
operato dalla norma impugnata tra il richiamato interesse
del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto e quello,
con esso in parte collidente, relativo alla tutela della
diritto alla riservatezza del medesimo destinatario;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma,
del codice di procedura civile sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila
con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal medesimo
Tribunale con la predetta ordinanza.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
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