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| n. 7-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 12 luglio 2005 n. 274
Capotosti, Presidente - Marini, Redattore |
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Processo tributario – Estinzione del giudizio
per cessazione della materia del contendere - Spese – Previsione
del mantenimento in capo a chi le ha anticipate – Illegittimità
costituzionale
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E’ costituzionalmente illegittimo l’art.
46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui si riferisce
alle ipotesi di cessazione della materia del contendere
diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie
previsti dalla legge. Infatti, la compensazione ope legis
delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere,
rendendo inoperante quel principio, si traduce, dunque,
in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in
essere un comportamento (il ritiro dell’atto, nel caso dell’amministrazione,
o l’acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente)
di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza
delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, in un del
pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie
quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina
del processo tributario, dell’assistenza tecnica di un difensore
e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa)
di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Piero Alberto CAPOTOSTI
Presidente - Guido NEPPI MODONA - Annibale MARINI - Franco
BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE
SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA - Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 14
ottobre 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di
Napoli sul ricorso proposto da Costruzioni Cerimele S.p.a.
in liquidazione contro l’Ufficio delle Entrate di Napoli
1, iscritta al n. 1021 del registro ordinanze 2004 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie
speciale, dell’anno 2005.
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Udito nella camera di consiglio del 4 maggio
2005 il Giudice relatore Annibale Marini.
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Ritenuto in fatto
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1.– Con ordinanza del 9 dicembre 1997 la
Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 3, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), «nella parte in cui preclude ai giudici, nella declaratoria
di estinzione della controversia per cessazione della materia
del contendere, di condannare l’Amministrazione virtualmente
soccombente al pagamento delle spese».
Con successiva ordinanza del 14 ottobre 2003 il medesimo
giudice ha rinnovato l’ordine di trasmissione degli atti
a questa Corte, rimasto precedentemente ineseguito.
1.1.– Il giudizio a quo ha ad oggetto l’impugnativa di una
cartella di pagamento emessa nell’anno 1996 dal I Ufficio
IVA di Napoli nei confronti di una società in liquidazione,
per l’importo di £. 1.401.962.497.
In punto di fatto, il giudice adito ha accertato che, successivamente
all’instaurazione del giudizio, l’Ufficio impositore aveva
disposto lo sgravio, in sede di autotutela, dell’intera
somma iscritta a ruolo.
Cessata di conseguenza la materia del contendere, rileva
il rimettente che andrebbe dichiarata l’estinzione del giudizio,
ai sensi dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo
n. 546 del 1992, con conseguente applicabilità della disposizione
di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo cui «le
spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a
carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni
di legge».
Si tratta – continua il rimettente – di una disposizione
che preclude l’applicabilità, nel processo tributario, della
disciplina propria del processo civile, secondo la quale
il regolamento delle spese, nel caso di cessazione della
materia del contendere, consegue invece alla valutazione
della soccombenza virtuale rimessa al giudice della causa.
1.2.– Ad avviso del medesimo rimettente, la norma in questione
si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali sotto
un duplice profilo.
In primo luogo – tenuto conto che, per la particolare natura
del processo tributario, solo il contribuente può assumere
la veste di ricorrente e d’altro canto la cessazione della
materia del contendere consegue, normalmente, ad atti compiuti
dall’amministrazione convenuta in via di autotutela – sarebbe
leso il principio di uguaglianza di trattamento tra le parti
del processo, esonerandosi irragionevolmente l’amministrazione
dall’onere del pagamento delle spese anticipate dalla controparte.
In secondo luogo, considerata l’esistenza dell’obbligo di
difesa tecnica per le cause di valore superiore a £. 5.000.000,
la norma di cui si tratta costituirebbe un indubbio ostacolo
all’esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla
tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 della Costituzione.
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Considerato in diritto
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1.– La Commissione tributaria provinciale
di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art.
46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione
della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), secondo cui, in caso di estinzione
del giudizio per definizione delle pendenze tributarie o
per qualsiasi altra ipotesi di cessazione della materia
del contendere, le spese restano a carico della parte che
le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
La norma impugnata violerebbe il principio di eguaglianza,
favorendo ingiustamente l’amministrazione finanziaria nei
confronti della controparte, e si porrebbe altresì in contrasto
con il diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 della Costituzione,
operando in funzione obiettivamente dissuasiva rispetto
all’esercizio, da parte del contribuente, del diritto alla
tutela giurisdizionale.
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2.– L’art. 46, comma 3, del decreto legislativo
n. 546 del 1992 è stato più volte oggetto di scrutinio di
legittimità costituzionale, in riferimento a diversi parametri
ed anche all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo
dell’asserita violazione del principio di eguaglianza rispetto
al tertium comparationis rappresentato dalla disciplina
del processo civile. Le relative questioni sono state dichiarate
non fondate (sentenza n. 53 del 1998), manifestamente infondate
(ordinanze n. 465 del 2000, n. 265 e n. 77 del 1999, n.
368 del 1998) o manifestamente inammissibili (ordinanza
n. 68 del 2005).
La questione di legittimità costituzionale della stessa
norma deve essere ora esaminata sotto il diverso aspetto,
anch’esso evocato dal rimettente, della irragionevolezza
della norma censurata.
Il rimettente, infatti, nel rilevare che la norma avvantaggia
in maniera ingiustificata la parte che determina con un
proprio comportamento volontario la cessazione della materia
del contendere (il che, egli afferma, «può avvenire – e
avviene con maggior frequenza – per effetto di ravvedimento
dell’Amministrazione finanziaria nel corso della controversia
attraverso l’istituto dell’autotutela») denuncia solo apparentemente
una violazione del principio di eguaglianza tra le parti
del processo – proprio in quanto, come egli stesso implicitamente
riconosce, della norma può giovarsi talvolta anche il contribuente
– ma in realtà pone in dubbio la ragionevolezza stessa del
regolamento delle spese dettato, in riferimento a tale ipotesi
astratta, dalla norma impugnata.
2.1.– La questione, prospettata in tali termini, è fondata.
Occorre muovere dalla premessa che il processo tributario
è in linea generale ispirato – non diversamente da quello
civile o amministrativo – al principio di responsabilità
per le spese del giudizio, come dimostrano l’art. 15 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, secondo cui la parte
soccombente è condannata a rimborsare le spese, salvo il
potere di compensazione della commissione tributaria (a
norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura
civile), e l’art. 44 del medesimo decreto legislativo, secondo
cui, in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente che rinuncia
deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro.
La compensazione ope legis delle spese nel caso di cessazione
della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio,
si traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio per
la parte che pone in essere un comportamento (il ritiro
dell’atto, nel caso dell’amministrazione, o l’acquiescenza
alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) di regola
determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui
ragioni, e, corrispondentemente, in un del pari ingiustificato
pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata
ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario,
dell’assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta
a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista
abilitato alla difesa in giudizio.
L’intrinseca irragionevolezza della norma, in quanto riferita
all’ipotesi di ritiro dell’atto impugnato, che ricorre nel
giudizio a quo, emerge del resto con particolare evidenza
anche nel confronto con la disciplina prevista per l’ipotesi
di annullamento o riforma dell’atto, in via di autotutela,
nel corso del processo amministrativo, avente analoga natura
impugnatoria. L’art. 23, settimo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), dispone infatti, in tal caso, che «il tribunale
amministrativo regionale dà atto della cessata materia del
contendere e provvede sulle spese», anche, ovviamente, dichiarandone
la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti.
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3.– L’art. 46, comma 3, del decreto legislativo
n. 546 del 1992 risulta in definitiva lesivo, sotto l’aspetto
considerato, del principio di ragionevolezza, riconducibile
all’art. 3 della Costituzione, e ne va di conseguenza dichiarata
l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si riferisce
alle ipotesi – cui esclusivamente ha riguardo l’ordinanza
di rimessione – di cessazione della materia del contendere
diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie
previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in tali ipotesi
la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese ai sensi
dell’art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del
1992.
Resta assorbita ogni altra e diversa censura avanzata dal
rimettente.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 46, comma
3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413), nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione
della materia del contendere diverse dai casi di definizione
delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2005
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