| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 18 marzo 2005 n. 108
Pres. CONTRI, Red. FINOCCHIARO |
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Regione - Norme per la disciplina dell'attività
di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni
– Disciplina dell'attività di cava all'interno dei parchi
nazionali.
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È illegittimità l'art. 5, commi 2, 3 e 5,
della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme
per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di
materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall'art.
5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n.
26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge
regionale 3 gennaio 2000 n. 2. Norme per la disciplina dell'attività
di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni),
nella parte in cui disciplina l'attività di cava all'interno
dei parchi nazionali.
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Non è fondata, salvo quanto disposto al capo
a), la questione di legittimità costituzionale dello stesso
art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria
n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
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È cessata la materia del contendere in ordine
alla questione di legittimità costituzionale dell'art.18-ter,
comma 1, della citata legge regionale n. 2 del 2000, introdotto
dall'art. 21 della predetta legge regionale n. 26 del 2003,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria
3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività
di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni),
come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria
29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché
integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2.
Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso
di materiali provenienti da demolizioni) e dell'art. 18-ter,
comma 1, della stessa legge n. 2 del 2000, introdotto dall'art.
21 della predetta legge n. 26 del 2003, promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
5 marzo 2004, depositato in cancelleria l'11 successivo
ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2004.
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Visto l'atto di costituzione della Regione
Umbria;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Maurizio Pedetta
per la Regione Umbria.
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Ritenuto in fatto
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1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con ricorso depositato in data 11 marzo 2004, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi
2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000,
n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per
il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come
sostituito dall'art. 5 della legge della stessa Regione
29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché
integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2.
Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso
di materiali provenienti da demolizioni), per violazione
degli artt. 11, comma 3, lettera b), e 22, lettera d), della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
da ritenere, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, quali standard di tutela uniformi
sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze
legislative regionali ex art. 117 della Costituzione; nonché
dell'art.18-ter, comma 1, della citata legge regionale n.
2 del 2000, introdotto dall'art. 21 della legge regionale
n. 26 del 2003, per violazione degli articoli 3, 41, 42
e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Secondo il ricorrente, la legge impugnata si sovrappone
in parte alla legge statale 6 dicembre 1991, n. 394, il
cui art. 1 dispone che la legge stessa è attuazione degli
artt. 9 e 32 della Costituzione. In virtù di tale richiamo,
le norme contenute nella legge quadro statale costituiscono
il parametro per valutare la legittimità costituzionale
delle norme che le Regioni, nell'ambito della propria competenza
legislativa, adottano in materia.
L'art. 5 della legge impugnata disciplina le aree di cava,
disponendo, tra l'altro (comma 2, lettera g), che è vietata
l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse
all'interno dei parchi nazionali o regionali, con la sola
eccezione (commi 3 e 5) di interventi di ampliamento (solo
per interventi in corso di attività alla data di entrata
in vigore della norma impugnata e solo per l'estrazione
di pietre ornamentali) o completamento delle cave in servizio,
o di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse,
e in ogni caso solo nelle ipotesi previste dal PRAE (programma
regionale attività estrattive), per le quali la Giunta regionale
esprime parere vincolante.
Tale norma viola, ad avviso del ricorrente, l'art. 11, comma
3, lettera b), della legge quadro sulle aree protette n.
394 del 1991, che, tra le attività vietate all'interno del
parco, indica l'apertura di cave nonché l'asportazione di
minerali, e l'art. 22, comma 1, lettera d), che indica tra
i principî fondamentali per la disciplina delle aree protette
l'adozione di regolamenti delle aree protette, secondo criteri
stabiliti con legge regionale in conformità ai principî
di cui all'art. 11.
La norma regionale antepone interessi economici di sfruttamento
del territorio alla tutela dell'ambiente, e, quindi, viola
l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Quest'ultima norma esprime un'esigenza unitaria per ciò
che concerne la tutela dell'ambiente, ponendo un limite
agli interventi regionali che possano pregiudicare gli equilibri
ambientali.
L'art. 21 della legge della Regione Umbria n. 26 del 2003
introduce nella legge regionale n. 2 del 2000 l'art. 18-ter,
il cui primo comma dispone che «i materiali provenienti
da scavi di opere civili assimilabili ai materiali di cava
e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse,
sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio,
qualora eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali»;
il secondo comma stabilisce invece che il Comune utilizza
i materiali di cui al comma primo per le finalità di cui
al quarto comma dell'art. 12 (tutela dell'ambiente), ovvero
dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti
di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava
presenti nel territorio regionale.
Detta norma violerebbe gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione
(libertà di iniziativa economica privata e diritto di proprietà)
perché concretizzerebbe un'espropriazione senza indennizzo
per una finalità puramente lucrativa (risparmio di spesa
nell'acquisto degli inerti o cessione dietro corrispettivo);
si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 117 della Costituzione
perché inciderebbe sulla materia “ordinamento civile”, riservata
dal predetto art. 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato.
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2. – Con memoria depositata il 27 marzo 2004,
si è costituita la Regione Umbria, chiedendo che il ricorso
dello Stato sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.
Osserva la Regione Umbria che la materia delle cave era
assegnata alla potestà legislativa concorrente della Regione
fin da prima della modifica del titolo V della Costituzione.
Non essendo ora la materia delle cave indicata fra quelle
di competenza statale esclusiva o concorrente, si può dedurre
che la stessa rientri nell'ambito della competenza esclusiva
delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione,
ed è facendo applicazione di questo potere che la Regione
Umbria ha emanato una legislazione in materia di cave. Inoltre,
non esisterebbe un divieto assoluto di svolgere attività
di cave nelle aree protette, tanto che la stessa legge n.
394 del 1991 prevede che tale divieto sia derogabile, peraltro
neppure con legge, ma con il semplice regolamento del parco
(art. 11, comma terzo).
L'art. 5 impugnato, poi, sarebbe riproduttivo del divieto
di cui all'art. 11 della legge n. 394 del 1991; inoltre
non sarebbero indicati i motivi della violazione, con la
conseguente inammissibilità della censura.
Il principio del divieto di svolgere attività di cava nelle
aree protette, inoltre, sottolinea la Regione, si riferisce
all'apertura di nuove cave, non anche a quelle in esercizio
in base a regolare concessione o dismesse senza che sia
stata attuata la riambientazione del relativo sito, alle
quali si indirizza la disciplina di non assoluto divieto
della Regione Umbria. L'art. 5 impugnato è volto a regolare
l'attività di cava in vista del suo esaurimento ovvero successiva
allo stesso, al fine di una ricomposizione ambientale in
un quadro programmatico enunciato dall'art. 1 della legge
regionale n. 2 del 2000. Il terzo comma, infatti, consente,
nei soli casi previsti dal Programma regionale attività
estrattive, esclusivamente interventi di completamento di
cave in esercizio o di reinserimento o di recupero ambientale
di cave dismesse, così da realizzare il ripristino morfologico
del sito di cava e il recupero delle naturalità preesistenti
(art. 2, comma primo, del regolamento regionale 24 maggio
2000, n. 4, che definisce i concetti di reinserimento e
ricomposizione ambientale dei siti di cava). Infine gli
interventi di ampliamento sono limitati a quelli destinati
alla estrazione di pietre ornamentali e che comunque siano
già in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Quanto alla censura riguardante l'art. 18-ter inserito nella
legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, essa sarebbe inammissibile:
con riguardo agli artt. 3, 41, e 42 Cost., perché con il
nuovo titolo V della Costituzione lo Stato potrebbe impugnare
le leggi regionali solo per difetto o eccesso di competenza
(cfr. sentenza n. 282 del 2002) e non per altri vizi; quanto
all'art. 117 Cost., perché non vi è motivazione alcuna con
riferimento a tale parametro (cfr. sentenza n. 63 del 2000).
Nel merito, la ratio della disposizione della legge regionale
impugnata è quella di impedire la trasformazione di scavi
in cave permanenti mediante la previsione di un deterrente
– il conferimento al Comune del materiale eccedente i ventimila
metri cubi non impiegato nella realizzazione delle opere
– per scavi non giustificati dalle caratteristiche dell'opera
da realizzare; inoltre la deroga alla potestà legislativa
in materia di rapporti tra privati si giustificherebbe per
il raggiungimento delle finalità pubbliche connesse allo
svolgimento delle competenze costituzionalmente assegnate
alla Regione (sentenza n. 35 del 1992) e quale contributo
al Comune connesso all'attività edilizia nonché ai vantaggi
– di tipo meramente speculativo, e ai danni della collettività
– da essa derivanti per chi la compie.
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3. – Con memoria depositata in data 11 gennaio
2005, la Regione Umbria ha osservato che con l'art. 2 della
legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 34 (Ulteriori
modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività di cava
e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.
Modifica dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 26 – Ulteriori modificazioni nonché integrazioni
della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2), l'art. 18-ter,
oggetto di impugnazione, è stato integralmente sostituito.
La nuova disciplina elimina la previsione – oggetto delle
censure da parte dello Stato e che peraltro non ha mai avuto
applicazione – della cessione a titolo gratuito al Comune
dei materiali provenienti da scavi per la parte eccedente
i ventimila metri cubi.
In luogo di simile previsione la legge ora stabilisce semplici
facoltà per chi realizza opere pubbliche o private, quali
quella di stoccare i materiali provenienti da tali lavori
in aree messe a disposizione dal Comune, o quella di conferire
tali materiali a titolari di autorizzazione di cava per
essere utilizzati nell'attività di ricomposizione ambientale.
Pertanto, conclude la Regione, deve ritenersi intervenuta
la cessazione della materia del contendere in conseguenza
dell'avvenuta abrogazione della norma impugnata e dell'emanazione
di una diversa disciplina.
Quanto all'impugnazione dell'art. 5 della legge regionale
n. 2 del 3 gennaio 2000, nel richiamare gli argomenti sostenuti
nella precedente memoria, la Regione Umbria precisa che
la competenza regionale in materia di cave è riconosciuta
anche dalla parte ricorrente quando afferma che la legge
n. 394 del 1991 è una legge quadro, che, come tale, detta
principî fondamentali, quindi riconoscendo che si versa
in ipotesi di competenza concorrente. L'art. 5 impugnato
sarebbe coerente con l'art. 11 della legge n. 394 del 1991,
perché al comma 2 esso amplia l'ambito del divieto di istituire
cave dai soli parchi alle aree contigue. Quanto ai commi
3 e 5 dello stesso articolo, vengono consentiti solo interventi
collocati in una prospettiva programmatica, incentrata sul
Programma regionale attività estrattive, mentre, quanto
agli interventi di ampliamento consentiti, ovverosia quelli
riguardanti l'estrazione di pietre ornamentali in corso
di attività alla data di entrata in vigore della legge,
è permessa solo un'attività di tipo prettamente artigianale,
irrilevante per superficie e quantità dei materiali di cava
sotto il profilo dell'incidenza ambientale. Infine gli interventi
attuabili nei parchi sono sottoposti al parere vincolante
della Giunta regionale, ai fini della verifica della compatibilità
ambientale dell'esercizio della cava.
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Considerato in diritto
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1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con ricorso depositato in data 11 marzo 2004, ha chiesto
dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 5,
commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio
2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava
e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni),
come sostituito dall'art. 5 della legge della stessa Regione
29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché
integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2.
Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso
di materiali provenienti da demolizioni), nella parte in
cui, nel vietare l'apertura di nuove cave e la riattivazione
di cave dismesse all'interno dei parchi nazionali o regionali,
prevede la possibilità di deroghe (commi 3 e 5) per interventi
di ampliamento (sia pure solo per interventi in corso di
attività alla data di entrata in vigore della norma impugnata
e solo per l'estrazione di pietre ornamentali) o completamento
delle cave in servizio, o di reinserimento o recupero ambientale
di cave dismesse, sia pure in ogni caso solo nelle ipotesi
previste dal PRAE (Programma regionale attività estrattive)
per le quali la Giunta regionale esprime parere vincolante.
La norma impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la
competenza esclusiva in materia di ambiente, e le norme
interposte di cui all'art. 11, comma 3, lettera b), della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
che, tra le attività vietate all'interno del parco, indica
l'apertura di cave nonché l'asportazione di minerali, e
stabilisce che eventuali deroghe siano previste con regolamento
adottato dall'ente Parco; nonché all'art. 22, comma 1, lettera
d), della stessa legge, che indica, tra i principî fondamentali
per la disciplina delle aree naturali protette regionali,
l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale
in conformità ai principî di cui all'art. 11, di regolamenti
delle aree protette.
Con lo stesso atto il Presidente del Consiglio dei ministri
ha chiesto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art.
18-ter della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000,
n. 2, introdotto dall'art. 21 della legge della stessa Regione
29 dicembre 2003, n. 26, in quanto, disponendo (comma 1)
che i materiali provenienti da scavi di opere civili non
impiegati nella realizzazione delle opere stesse sono ceduti
a titolo gratuito al Comune competente per territorio, qualora
eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali; e stabilendo
(comma 2) che il Comune utilizza i materiali di cui al comma
1, per finalità di tutela dell'ambiente, ovvero dispone
per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di
prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava
presenti nel territorio regionale, violerebbe gli artt.
3, 41 e 42 della Costituzione (principio di uguaglianza,
libertà di iniziativa privata e diritto di proprietà), concretizzando
un'espropriazione senza indennizzo per una finalità puramente
lucrativa (risparmio di spesa nell'acquisto degli inerti
o cessione dietro corrispettivo), nonché l'art. 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, incidendo sulla materia
“ordinamento civile”, riservata alla competenza esclusiva
dello Stato.
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2. – In via preliminare, deve essere disattesa
l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla
Regione Umbria per omessa indicazione dei motivi della impugnazione.
Detti motivi, sia pure molto succintamente, sono indicati.
Infatti lo Stato, nel suo ricorso, dopo avere descritto
la norma impugnata, dopo avere citato i parametri costituzionali
asseritamente violati e le relative norme interposte, e
soprattutto dopo aver affermato che la norma regionale si
sovrappone alla legge-quadro statale in tema di parchi nazionali,
afferma che l'art. 117 della Costituzione esprime un'esigenza
unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente, ponendo
un limite agli interventi regionali che possano pregiudicare
gli equilibri ambientali.
Ciò è sufficiente per respingere l'eccezione della resistente.
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3. –Va innanzitutto esaminata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge regionale
n. 2 del 2000, come sostituito dall'art. 5 della legge regionale
n. 26 del 2003.
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3.1. – La questione è fondata relativamente
ai parchi nazionali.
Lo Stato – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione (tutela dell'ambiente) – solleva
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi
2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000,
come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria
n. 26 del 2003, che individua nella Regione il soggetto
competente a disciplinare le cave quando le stesse siano
all'interno di un parco nazionale o regionale.
La tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art.
117, secondo comma, della Costituzione, si configura come
una competenza statale non rigorosamente circoscritta e
delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi
e competenze regionali concorrenti. Nell'ambito di dette
competenze concorrenti, risulta legittima l'adozione di
una disciplina regionale maggiormente rigorosa rispetto
ai limiti fissati dal legislatore statale (sentenza n. 222
del 2003). Relativamente all'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, non si può parlare di una “materia”
in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell'ambiente”,
riservata rigorosamente alla competenza statale, giacché
essa, configurandosi piuttosto come un valore costituzionalmente
protetto, investe altre competenze che ben possono essere
regionali, spettando allo Stato il compito di fissare standard
di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale (sentenze
n. 307 del 2003 e n. 407 del 2002), con la conseguenza che
la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile
con interventi specifici del legislatore regionale che si
attengano alle proprie competenze (sentenze n. 259 del 2004;
n. 312 e n. 303 del 2003).
La legge quadro statale sulle aree protette (legge 6 dicembre
1991, n. 394), premessa una prima parte (artt. 1-7) di carattere
generale, presenta un titolo II dedicato alle aree naturali
protette nazionali (artt. 8-21) ed un titolo III dedicato
alle aree protette naturali regionali (artt. 22-28). Lo
Stato, nel fissare gli standard di tutela uniformi, con
l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991, prevede
che l'esercizio delle attività consentite entro il territorio
del parco nazionale è disciplinato con regolamento e, con
il successivo comma 3, lettera b), stabilisce, fra l'altro,
che nei parchi nazionali sono vietati l'apertura e l'esercizio
di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione
di minerali. La legge regionale impugnata, nel vietare l'apertura
di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno
di parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue
(art. 5, comma 2, lettera g), consente, all'interno dei
predetti, interventi di ampliamento o completamento delle
cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale
di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti
dal PRAE (art. 5, comma 3), aggiungendo che «per gli interventi
ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lettera g)
del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art.
5-bis la Giunta regionale esprime parere vincolante, fermo
restando che non sono consentiti interventi di ampliamento
ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre
ornamentali in corso di attività alla data di entrata in
vigore della presente legge» (art. 5, comma 5).
Dal confronto fra la norma statale interposta in materia
di parchi nazionali (art. 11, comma 3, lettera b, della
legge n. 394 del 1991) e la norma regionale impugnata emerge
evidente che le modifiche introdotte, lungi dal disporre
una disciplina più rigorosa rispetto ai limiti fissati dal
legislatore statale, derogano in peius agli standard di
tutela uniforme sull'intero territorio nazionale.
Né appare fondata la deduzione della Regione Umbria secondo
cui la normativa impugnata sarebbe legittima, in quanto
emanata nell'esercizio della propria competenza esclusiva
in materia di cave a seguito della modifica del titolo V
della Costituzione. E' infatti sufficiente osservare che
nel caso di specie non si è semplicemente disciplinata la
materia “cave”, ma quella delle cave quando le stesse insistano
in un parco, e pertanto la materia “cave” va ad intrecciarsi
con il valore ambiente, con la conseguenza che deve trovare
applicazione la giurisprudenza in precedenza richiamata,
secondo cui, quando viene toccato tale valore, la Regione
può legiferare, ma solo per fissare limiti ancor più rigorosi
di tutela, senza dunque alcuna possibilità di introdurre
deroghe al divieto di coltivare cave nei parchi.
Secondo la Regione, poi, non esisterebbe un divieto assoluto
di svolgere attività di cava nelle aree protette, tanto
che la stessa legge n. 394 del 1991 prevede che tale divieto
sia derogabile, peraltro neppure con legge, ma con il semplice
regolamento del Parco, con la conseguenza che se la deroga
può essere effettuata da un regolamento, a maggior ragione
si potranno effettuare deroghe tramite legge.
Anche questa tesi è infondata. E' bensì vero che è il regolamento
che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro
il territorio del parco, ma qui non viene in rilievo il
rapporto di gerarchia legge-regolamento, ma il fatto che
la competenza a disciplinare la materia delle deroghe al
divieto di cave nel parco è attribuita in via esclusiva,
da una legge statale, al regolamento del Parco. L'illegittimità
costituzionale della norma dunque deve individuarsi non
già in una presunta inammissibilità di deroghe al divieto
di cave nel parco, ma nel fatto che tali deroghe possono
essere eventualmente adottate tramite regolamento del Parco,
che viene approvato dal Ministro dell'ambiente d'intesa
con le regioni interessate (cfr. in questo senso l'art.
11, comma 6, della legge n. 394 del 1991).
Né si può convenire – in presenza della perentorietà dell'enunciazione
contenuta nell'art. 11, comma 3, lettera b), della legge
n. 394 del 1991, secondo cui “sono vietati l'apertura e
l'esercizio di cave” – con la interpretazione offerta dalla
difesa regionale, secondo la quale il divieto di svolgere
attività di cava nelle aree protette si riferisce all'apertura
di nuove cave, non anche a quelle in esercizio in base a
regolare concessione o dismesse senza che sia stata attuata
la riambientazione del relativo sito, alle quali si indirizza
la disciplina di non assoluto divieto della Regione Umbria.
Parimenti infondata è poi la tesi regionale per la quale
gli interventi di ampliamento sarebbero limitati a quelli
destinati alla estrazione di pietre ornamentali e che comunque
siano già in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge: secondo la giurisprudenza costituzionale,
non sono ammissibili deroghe in peggio alla protezione dell'ambiente,
senza che si possa distinguere tra “piccole deroghe” (tollerate)
e “grandi deroghe” (non tollerate).
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3. 2. – La questione non è, invece, fondata
per quanto riguarda i parchi regionali.
Con riferimento alle aree naturali protette regionali, l'art.
22 della legge n. 394 del 1991 dispone che l'adozione di
regolamenti delle aree protette, secondo i criteri stabiliti
con legge regionale, rientra fra i principî fondamentali
per la disciplina di tali aree.
La legge regionale impugnata stabilisce in linea di principio
il divieto di condurre cave nei parchi regionali, in conformità
all'art. 11 della legge n. 394 del 1991. La legge stabilisce
altresì, in alcune ipotesi ben circoscritte, la possibilità
di deroghe a tale divieto. Anche queste disposizioni sono
conformi ai principî di cui all'art. 11, che parimenti prevede
tale possibilità, e pertanto non può sostenersi che la legge
regionale disponga arbitrariamente delle deroghe in peius
in materia di ambiente. Essa ha, dunque, secondo il dettato
dell'art. 22 della legge n. 394 del 1991, semplicemente
riprodotto i principî fondamentali per la disciplina delle
aree protette, in conformità a quanto disposto dall'art.
11 della stessa legge.
Nel caso dei parchi nazionali, però, la legge regionale
si pone in contrasto con la norma statale che stabilisce
che le deroghe possono essere poste in essere solo con un
regolamento adottato dal Ministero dell'ambiente d'intesa
con le regioni, mentre analoga disposizione non esiste in
tema di parchi regionali, la cui disciplina è riservata
dalla stessa legge n. 394 del 1991 alla Regione.
Il parco regionale è infatti tipica espressione dell'autonomia
regionale. Deve a questo proposito menzionarsi l'art. 23
della legge n. 394 del 1991, che stabilisce che il Parco
regionale è istituito con legge regionale e determina altresì
i principî del regolamento del Parco.
Inoltre, l'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991
prevede che il regolamento del Parco regionale può anche
non essere adottato. E' allora evidente che, in sua mancanza,
la disciplina delle attività di cava non può che essere
quella regionale, perché altrimenti il Parco regionale non
potrebbe usufruire di deroghe al divieto di istituire cave
nei parchi, dovendosi fare applicazione dell'art. 11 della
legge n. 394 del 1991, che vieta le cave nel Parco salvo
diversa previsione regolamentare.
Ancora, la norma impugnata è altresì rispettosa di un altro
principio dettato in tema di parchi regionali dall'art.
22 della legge n. 394 del 1991, quello, espresso dal comma
1, lettera c), della partecipazione degli enti locali interessati
alla gestione dell'area protetta. Infatti, tra i soggetti
che partecipano al PRAE (Piano regionale attività estrattive),
che costituisce la sede di decisione in merito ad alcune
delle possibili deroghe al divieto di condurre cave nei
parchi, vi sono anche enti locali diversi dalle regioni
(cfr. l'art. 4 della legge regionale impugnata).
Infine, proprio il rinvio al PRAE testimonia che la legge
della Regione Umbria lascia spazio, oltre che alla partecipazione
degli altri enti locali, anche all'emanazione di norme di
carattere regolamentare di ulteriore dettaglio, e dunque
ad un eventuale regolamento del Parco regionale che voglia
per ipotesi, in conformità ai criteri dettati dalla norma
regionale impugnata, fissare in modo più analitico la disciplina
delle cave nei parchi regionali.
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4. – Passando all'esame della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18-ter della legge
della Regione Umbria n. 2 del 2000, introdotto dall'art.
21 della legge n. 26 del 2003, si deve dichiarare, conformemente
alle conclusioni della difesa erariale nel corso della pubblica
udienza, la cessazione della materia del contendere, trattandosi
di norma che, successivamente alla proposizione del ricorso
(marzo 2004), è stata integralmente sostituita dall'art.
2 della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n.
34 (Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale
3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell'attività
di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.
Modifica dell'art. 22 della legge regionale 29 dicembre
2003, n. 26 – Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni
della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2), che non prevede
più la cessione a titolo gratuito al Comune dei materiali
di cava eccedenti una determinata quantità.
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per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
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a) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria
3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività
di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni),
come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Umbria
29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché
integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2.
Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso
di materiali provenienti da demolizioni), nella parte in
cui disciplina l'attività di cava all'interno dei parchi
nazionali;
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b) dichiara non fondata, salvo quanto disposto
al capo a), la questione di legittimità costituzionale dello
stesso art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione
Umbria n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato
in epigrafe;
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c) dichiara cessata la materia del contendere
in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art.18-ter,
comma 1, della citata legge regionale n. 2 del 2000, introdotto
dall'art. 21 della predetta legge regionale n. 26 del 2003,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
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Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.
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