| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 18 marzo 2005 n. 107
Pres. CONTRI, Red. VACCARELLA |
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Regione - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2004 – Istituzione di un apposito fondo al fine di sostenere
le attività dei distretti industriali della nautica da diporto.
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È illegittimo, in riferimento all'art. 117
della Costituzione, l'art. 4, commi 215, 216 e 217, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'articolo 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato
il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo
2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
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Visto l'atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice
relatore Romano Vaccarella;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna
e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1.– Con ricorso notificato il 24 febbraio
2004 (iscritto al n. 33 del registro ricorsi del 2004),
la Regione Emilia-Romagna ha impugnato numerose disposizioni
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2004), tra le quali, in particolare,
l'art. 4, commi 215, 216 e 217, per violazione degli artt.
3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché «dei principi
costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza
e leale collaborazione».
Il primo dei citati commi stabilisce che «al fine di sostenere
le attività dei distretti industriali della nautica da diporto
è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione
di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno 2005
e 1 milione di euro per l'anno 2006».
Il successivo comma 216 precisa che detto fondo «è destinato
all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli
oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi
di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla
nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale
e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca».
Infine, il comma 217 prevede che «con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite
le modalità di assegnazione dei contributi».
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1.1.– La ricorrente osserva che l'intervento
finanziario in questione non sembra potersi configurare
quale misura a «tutela della concorrenza»,
secondo l'accezione “dinamica” accolta nella sentenza della
Corte costituzionale n. 14 del 2004, per la quale il titolo
di competenza legislativa esclusiva dello Stato, individuato
nell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., legittima
l'adozione, da parte del legislatore statale, di «misure
pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni
di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti
concorrenziali».
Infatti, le disposizioni impugnate non rispondono all'esigenza
di «unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica
che attengono allo sviluppo dell'intero Paese; strumenti
che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati
gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati
ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite
nel circuito economico»; né l'intervento de quo si giustifica
«per la sua rilevanza macroeconomica», alla luce delle indicazioni
della richiamata sentenza.
L'esiguità dello stanziamento disposto a carico dei bilanci
2004-2006 (un milione di euro per esercizio) e la limitazione
della destinazione dei contributi a favore di imprese operanti
nei soli distretti industriali dedicati alla nautica da
diporto, che presentino due requisiti molto selettivi, cioè
l'insistenza «in aree del demanio fluviale» (con esclusione,
quindi, di quelli insistenti in aree del demanio marittimo)
e la disponibilità di «almeno cinquecento posti barca» (con
esclusione, dunque, degli insediamenti medio-piccoli), dimostrano
che l'intervento non rientra affatto in quelle «specifiche
misure di rilevante entità», accessibili «a tutti gli operatori»,
e di «impatto complessivo», atte «ad incidere sull'equilibrio
economico generale», secondo i criteri enunciati nella medesima
sentenza n. 14 del 2004.
Al contrario, i benefici previsti «costituiscono null'altro
che un privilegio per pochi operatori economici» e, dunque,
comportano «una alterazione della concorrenza, e non certo
una sua tutela».
Ciò posto, l'intervento in questione, da un lato, viola
il parametro costituzionale dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), Cost., il quale pone la «tutela della concorrenza»
come limite non solo della competenza legislativa regionale,
ma anche della potestà legislativa dello Stato, nel senso
– evidenziato in dottrina – che il legislatore statale è
vincolato a trattare la concorrenza «come un valore o un
bene o un fine da promuovere astenendosi dalle politiche
che indebitamente escludono o limitano la concorrenza».
Dall'altro lato, esso – conclude la ricorrente – costituisce
un'interferenza illegittima in materie di competenza regionale,
quali l'industria e il turismo, poiché manca la «congruità
dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi
i fattori determinanti dell'equilibrio economico generale»
(ancora sentenza n. 14 del 2004).
Peraltro, la medesima misura, seppure dovesse ritenersi
conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità,
risulterebbe nondimeno illegittima, poiché interventi finanziari
“speciali” dello Stato in materie di competenza regionale
(vuoi residuale, vuoi concorrente) non possono attuarsi
senza un coinvolgimento “forte” delle Regioni, come è stato
riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze
n. 370 del 2003, n. 16 e n. 49 del 2004), ed è evidente
l'interferenza rispetto alla politica di sostegno al turismo
di cui sono responsabili le Regioni.
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2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato
infondato.
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3.– In prossimità dell'udienza pubblica l'Avvocatura
generale dello Stato ha presentato memoria difensiva a sostegno
delle sue conclusioni, precisando che il decreto ministeriale
previsto dall'art. 4, comma 217, della legge n. 350 del
2003 non è stato ancora emanato e che, nel frattempo, l'Agenzia
del demanio ha proceduto ad una ricognizione su tutto il
territorio nazionale delle aree del demanio fluviale, in
cui operano imprese che potrebbero beneficiare dei contributi
in questione: tali aree risultano essere tre nella Regione
Lombardia e una nella Regione Lazio.
Nel merito, la difesa erariale sostiene che le disposizioni
impugnate, benché parlino di un «apposito fondo» e di «contributi»,
in realtà prevedono soltanto un «abbattimento» dei canoni
di concessione demaniale dovuti da alcune imprese: una misura,
dunque, “parafiscale” riconducibile alle materie di competenza
legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera e) («sistema tributario e contabile dello Stato»)
e lettera g) («organizzazione amministrativa dello Stato»),
della Costituzione.
Osserva, infine, che «la modestia dell'importo stanziato
e il ristretto novero dei possibili beneficiari inducono
a non soffermarsi oltre sul motivo» del ricorso in esame.
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Considerato in diritto
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1.– Le questioni di legittimità costituzionale
indicate in epigrafe devono essere trattate congiuntamente
per l'omogeneità della materia, mentre le altre questioni,
sollevate dal medesimo ricorso, relative ad altre disposizioni
della medesima legge, sono state o saranno oggetto di separate
pronunce.
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2.– La Regione Emilia-Romagna impugna in
via principale, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118
e 119 della Costituzione, l'art. 4, commi 215, 216 e 217,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2004), con i quali a) è prevista l'istituzione,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un apposito fondo (con dotazione di 1
milione di euro per l'anno 2004, 1 milione di euro per l'anno
2005 e 1 milione di euro per l'anno 2006), al fine di sostenere
le attività dei distretti industriali della nautica da diporto
(comma 215); b) si stabilisce che il fondo è «destinato
all'assegnazione di contributi, per l'abbattimento degli
oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi
di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla
nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale
e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca»
(comma 216); c) è rimessa a un decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze la individuazione delle aree di cui innanzi
e la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi
(comma 217).
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3.– Il ricorso è fondato. 3.1.– La tesi dell'Avvocatura
dello Stato, secondo la quale le disposizioni impugnate
prevederebbero un abbattimento dei canoni di concessione
demaniale e sarebbero, pertanto, di natura “parafiscale”,
non merita adesione, se non altro per l'evidente incompatibilità
tra l'asserita natura e la peculiarità e selettività dei
requisiti richiesti ai potenziali beneficiari delle c.d.
misure agevolative.
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3.2.– Tale peculiarità dei requisiti e l'eseguità
delle somme globalmente stanziate escludono in radice la
possibilità di qualificare le disposizioni impugnate come
volte a favorire la concorrenza, intesa in senso dinamico,
ovvero anche di ricondurle alla facoltà, riconosciuta allo
Stato dall'art. 119, comma quinto, Cost., di destinare risorse
al fine di promuovere lo sviluppo economico; tanto meno
è possibile sostenere che il finanziamento di «imprese operanti
nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto,
che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano
in approdo almeno cinquecento posti barca» rientri in taluna
delle materie di cui all'art. 117, comma secondo, Cost.
Consegue da ciò che va dichiarata l'illegittimità costituzionale
delle disposizioni impugnate.
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per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
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riservata a separate pronunce la decisione
delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate,
in relazione alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004), dalla Regione Emilia-Romagna
con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 4, commi 215,
216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.
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Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.
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