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| n. 3-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 25 marzo 2005 n. 127
Pres. CONTRI, Red. MADDALENA |
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Regione Lombardia - Norme sulla protezione
ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti
da impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
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Viene ordinata la restituzione degli atti
al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –
sezione staccata di Brescia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia
11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale
dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti
fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione),
come sostituito dall'articolo 3, comma 12, lettera a), della
legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme
per l'attuazione della programmazione regionale e per la
modifica e l'integrazione di disposizioni legislative),
promosso con ordinanza del 5 febbraio 2003 dal TAR per la
Lombardia – sezione staccata di Brescia sul ricorso proposto
dalla Società Wind Telecomunicazioni s.p.a. contro il Comune
di Berlingo, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2003
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
14, prima serie speciale, dell'anno 2003.
Visti l'atto di costituzione della Società Wind Telecomunicazioni
s.p.a., nonché gli atti di intervento della TIM s.p.a. –
Telecom Italia Mobile e del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice
relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che, con ordinanza del 5 febbraio 2003, il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata
di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 15,
21, 41, 117 e 120 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 8, della legge della Regione
Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione
ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti
da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione),
come sostituito dall'articolo 3, comma 12, lettera a), della
legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme
per l'attuazione della programmazione regionale e per la
modifica e l'integrazione di disposizioni legislative),
nella parte in cui prevede il divieto indiscriminato di
installazione “di impianti per le telecomunicazioni e per
la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri
di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici
scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali,
ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura,
residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari,
e relative pertinenze”;
che, in punto di fatto, il remittente riferisce che la Società
Wind Telecomunicazioni s.p.a., titolare di una licenza per
la prestazione del servizio radiomobile pubblico, aveva
comunicato al Comune di Berlingo la necessità di realizzare,
nel relativo territorio comunale, una stazione radio base
allo scopo di garantire la copertura del servizio di telefonia
mobile; che, a seguito di accertamenti istruttori, il Comune
ha invitato la ricorrente a rilocalizzare il sito per l'installazione
della stazione radio base, poiché quello originariamente
proposto ricadeva entro la fascia di 75 metri di distanza
da locali pubblici e, quindi, in un'area in cui, a norma
dell'art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia
n. 11 del 2001, come sostituito dall'art. 3, comma 12, lettera
a), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, è,
in ogni caso, vietata l'installazione di impianti per le
telecomunicazioni e per la radiotelevisione;
che detto provvedimento è stato impugnato dalla Società
Wind Telecomunicazioni s.p.a., in quanto la normativa regionale
sopra richiamata, che ne costituisce il presupposto normativo,
sarebbe illegittima per violazione degli artt. 3, 15, 21
e 41 della Costituzione, nonché degli artt. 117 e 120 della
Costituzione, in relazione alle leggi 31 luglio 1997, n.
249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo)
e 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);
che, in ordine alla rilevanza, il remittente ritiene che
l'applicazione nel caso di specie della normativa censurata
condurrebbe al rigetto del ricorso, tenuto conto che l'impugnato
provvedimento di rilocalizzazione fa applicazione del divieto
di installare stazioni radio base entro il limite di 75
metri di distanza dal perimetro di determinati edifici pubblici;
talché l'eventuale caducazione del predetto divieto previsto
dall'art. 4, comma 8, della legge della Regione Lombardia
n. 11 del 2001, come sostituito dall'art. 3, comma 12, lettera
a), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, e
delle conseguenti statuizioni dell'impugnato diniego consentirebbe
l'accoglimento dell'istanza avanzata dalla ricorrente, trattandosi
dell'unico motivo opposto dal Comune di Berlingo, controinteressato
nel giudizio a quo;
che il TAR per la Lombardia aggiunge che, pur essendo medio
tempore entrata in vigore la legge della Regione Lombardia
10 giugno 2002, n. 12 (Differimento dell'applicazione di
disposizioni in materia di installazione di impianti di
telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3,
comma 12, lettera a, della legge regionale 6 marzo 2002,
n. 4), che ha sospeso la disposizione denunciata fino al
1° gennaio 2003, il predetto divieto è rimasto fermo;
che, infine, il remittente osserva che al momento dell'adozione
del provvedimento impugnato nel giudizio a quo non era stato
ancora emanato il decreto legislativo 4 settembre 2002,
n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per
la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo
1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443), che tuttavia
non potrebbe comunque trovare applicazione nei procedimenti
amministrativi già conclusi con l'adozione di provvedimenti
formali alla data della sua entrata in vigore; che, in ordine
alla non manifesta infondatezza, il TAR per la Lombardia
rileva che l'introduzione del predetto divieto si porrebbe
in contrasto: a) con la riserva allo Stato della potestà
legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione, b) con i principi della competenza
legislativa concorrente in materia di tutela della salute
di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, c)
nonché con i “principi fondamentali” posti dalla legge n.
36 del 2001;
che quest'ultima normativa, la quale attribuisce alle Regioni
le funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione,
non riconoscerebbe a queste ultime il potere di introdurre
divieti inderogabili e limiti di distanza da osservare indiscriminatamente
in tutto il territorio regionale, né autorizzerebbe le stesse
Regioni a circoscrivere detto divieto in relazione a determinate
zone;
che, in sostanza, il divieto introdotto dalla Regione Lombardia
determinerebbe la mancata copertura di sistemi di telecomunicazione
di aree significative di territorio, senza che ciò trovi
fondamento nella disciplina statale, sia con riferimento
alle modalità di tutela degli aspetti ambientali e dell'ecosistema,
in cui lo Stato gode di legislazione esclusiva, sia con
riferimento alla tutela della salute, in cui allo Stato
spetta comunque la determinazione dei principi fondamentali;
che, inoltre, il divieto posto dalla disposizione denunciata
escluderebbe la possibilità di installare stazioni radio
base su ampie aree del territorio comunale, con la conseguenza
di rendere impossibile l'utilizzo del telefono cellulare,
ormai divenuto strumento di comunicazione di massa per tutte
le esigenze della vita, determinando, in tal modo, una violazione
di una serie di diritti costituzionalmente garantiti, “quali
la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.),
la libertà di comunicazione (art. 15 Cost.), la libertà
di svolgimento dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.)
per quelle imprese che utilizzano essenzialmente la rete
telefonica cellulare per lo svolgimento della loro attività,
nonché l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale e la libertà di circolazione di
informazioni fra regioni (art. 120 Cost.)”;
che la disposizione denunciata sarebbe inoltre lesiva dell'art.
3 della Costituzione, nella parte in cui, “stante la sua
perentoria inderogabilità che non tiene adeguatamente e
doverosamente conto delle singole realtà urbanizzate e dell'effettivo
rischio per la salute provocato da impianti collocati a
margine di determinate zone e non di altre” (ad esempio
dei centri residenziali che non figurano nell'elenco riportato
nella disposizione denunciata), non garantirebbe un'adeguata
ponderazione di interessi costituzionalmente rilevanti;
che, infine, la disciplina censurata violerebbe gli articoli
3 e 41 della Costituzione, con riferimento alla libertà
di iniziativa economica dell'impresa ricorrente e alla disparità
di trattamento riservato agli impianti delle imprese concorrenti
realizzati prima dell'entrata in vigore del divieto stabilito
con l'impugnato art. 4, comma 8, della legge della Regione
Lombardia n. 11 del 2001;
che si è costituita la Società Wind Telecomunicazioni s.p.a.,
chiedendo che la questione sollevata dal TAR per la Lombardia
venga dichiarata fondata, con riserva di ogni ulteriore
deduzione;
che è anche intervenuta la TIM. s.p.a. – Telecom Italia
Mobile, chiedendo che la questione sollevata dal TAR per
la Lombardia venga dichiarata fondata, con riserva di meglio
dedurre nel corso del giudizio. Considerato che la questione
di legittimità costit
uzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale
per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, in riferimento
agli artt. 3, 15, 21, 41, 117 e 120 della Costituzione,
ha ad oggetto l'art. 4, comma 8, della legge della Regione
Lombardia 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione
ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti
da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione),
come sostituito dall'articolo 3, comma 12, lettera a), della
legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme
per l'attuazione della programmazione regionale e per la
modifica e l'integrazione di disposizioni legislative),
nella parte in cui prevede il divieto indiscriminato di
installazione “di impianti per le telecomunicazioni e per
la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri
di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici
scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali,
ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura,
residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari,
e relative pertinenze”;
che, successivamente all'ordinanza di remissione, questa
Corte, con la sentenza n. 331 del 2003, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 12, lettera a), della
legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, che ha
sostituito l'art. 4, comma 8, della legge della Regione
Lombardia 11 maggio 2001, n. 11;
che, alla luce della sopravvenuta sentenza di questa Corte,
gli atti vanno restituiti al giudice a quo, affinché valuti
la persistente rilevanza della questione.
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per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
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ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata
di Brescia.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
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Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
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