| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 25 marzo 2005 n. 124
Pres. NEPPI MODONA, Red. BILE |
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Responsabilità civile dei magistrati – Fatti
commessi da altri soggetti in concorso con magistrati -
Giudizi relativi - Devoluzione al tribunale del capoluogo
del distretto della Corte di appello competente a giudicare
sull’azione di risarcimento del danno - Mancata previsione.
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È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge
13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di
Napoli.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori:
Presidente: Guido NEPPI MODONA;
Giudici: Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117
(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso
con ordinanza del 19 giugno 2003 dal Tribunale di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Michele Troisi e il
Ministero della Giustizia ed altro, iscritta al n. 811 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno
2003.
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Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa
il 19 giugno 2003, ha sollevato - in riferimento agli artt.
3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile
1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),
secondo cui l'azione di risarcimento del danno contro lo
Stato deve essere esercitata, nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri, dinanzi al tribunale del capoluogo
del distretto della corte d'appello «da determinarsi a norma
dell'art. 11 del codice di procedura penale e dell'art.
1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271»;
che l'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio civile
nel quale l'attore aveva proposto, nei confronti del Presidente
del Consiglio dei ministri, una domanda di risarcimento
dei danni a lui cagionati da due magistrati del Tribunale
di Avellino nell'esercizio delle rispettive funzioni giudiziarie,
e, nei confronti del Ministero della giustizia, un'altra
domanda di risarcimento dei danni a lui cagionati, nelle
medesime circostanze, dalla condotta tenuta dall'apparato
amministrativo di cancelleria del predetto ufficio giudiziario;
che in tale giudizio le Amministrazioni resistenti avevano
eccepito l'inammissibilità della prima domanda per incompetenza
territoriale del giudice adito e richiesto la separazione
delle cause;
che la norma citata è censurata «nella parte in cui non
prevede che il tribunale ivi indicato, competente a giudicare
sull'azione contro lo Stato di risarcimento del danno cagionato
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie per effetto di
un comportamento, un atto o un provvedimento di un magistrato,
sia competente anche per le cause successivamente o cumulativamente
proposte che alle prime siano connesse per oggetto o per
il titolo, nonché per le cause anche autonomamente proposte
che comunque siano relative a fatti commessi da altri soggetti
in concorso con magistrati, o a fatti commessi da altri
soggetti e da magistrati che - con condotte collegate (per
essere stata l'una posta in essere per eseguire, per occultare
l'altra, o in occasione dell'altra, ovvero per conseguirne
o assicurarne il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità)
o anche con condotte indipendenti - abbiano determinato
il danno»;
che il rimettente - esclusa la possibilità di un'interpretazione
adeguatrice della norma impugnata, in ragione della specificità
del rinvio “selettivo” all'art. 11 del codice di procedura
penale da essa operato, e affermata la connessione per oggetto
e per titolo delle due cause proposte contro le due Amministrazioni,
ciascuna legittimata a resistere, l'una per la responsabilità
dei magistrati e l'altra per l'organizzazione dei servizi
della giustizia - rileva che la deroga alla competenza ordinaria
disciplinata dall'art. 33 del codice di procedura civile
non opera se una delle cause debba proporsi innanzi a un
giudice individuato secondo un criterio di competenza territoriale
inderogabile o funzionale;
che, pertanto, siccome la domanda contro il Presidente del
Consiglio dei ministri è devoluta ad un giudice competente
in base ad un criterio di natura funzionale, il Tribunale
rimettente (individuato ex art. 25 cod. proc. civ. quale
foro della pubblica amministrazione in relazione alla proposizione
della domanda nei confronti del Ministero della giustizia)
dovrebbe - con provvedimento che involge separazione di
cause - dichiarare l'inammissibilità per incompetenza della
pretesa relativa alla responsabilità dei magistrati (da
proporre davanti al Tribunale di Roma), e procedere nell'esame
di ammissibilità e, eventualmente, di merito della pretesa
relativa alla responsabilità dell'organizzazione dei servizi
della giustizia, non sussistendo neppure i presupposti per
sospendere il relativo procedimento ex art. 295 cod. proc.
civ.; che, tuttavia, considerata la stretta interdipendenza
esistente tra le condotte dei soggetti coinvolti, non scindibili
le une dalle altre, il rimettente ritiene la norma impugnata
contraria: a) all'art. 25 Cost., poiché il Tribunale, chiamato
ad accertare la responsabilità del Ministero della giustizia
per l'organizzazione dei servizi, comunque valuterebbe (poco
importa se incidenter tantum) anche le condotte di colleghi
magistrati della stessa Corte d'appello, con la possibilità
per lo Stato convenuto in altra sede, ex lege n. 117 del
1988, di eventualmente opporre, ai sensi dell'art. 1306
del codice civile, il giudicato altrove formatosi con minori
garanzie di imparzialità-terzietà; b) all'art. 111 Cost.
(correlato all'art. 101 Cost.), poiché il giudice individuato
in base alla disciplina ordinaria non si presenterebbe agli
occhi del cittadino munito dei necessari requisiti di terzietà-imparzialità,
dovendo giudicare nei confronti del Ministero della giustizia
su fattispecie interdipendente rispetto a quella sottratta
alla sua cognizione in quanto proposta ai sensi della legge
n. 117 del 1988; c) all'art. 3 Cost., non essendo logico
né coerente con il principio di eguaglianza, in assenza
di congrue differenziazioni, che lo stesso «cittadino debba
rivolgersi a due istanze giurisdizionali separate, per la
disamina dei medesimi fatti cui concorrano magistrati, trovandosi
peraltro esposto a diversi gradi di tutela della terzietà-imparzialità
del giudice, pur in presenza di una influenza del giudicato
reso in un altro processo»; d) agli artt. 24 e 111 Cost.,
poiché la posizione dell'attore verrebbe pregiudicata dall'impossibilità
di avvalersi del simultaneus processus e dalla necessità
di sostenere i costi di separati giudizi, con lungaggini
incidenti anche sulla ragionevole durata del processo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha concluso per la non fondatezza della sollevata questione.
Considerato che - al di là della cadenza con cui i diversi
profili di incostituzionalità sono evocati e sviluppati
nel contesto dell'ordinanza di rimessione - il nucleo argomentativo
di fondo svolto dal Tribunale di Napoli ruota essenzialmente
intorno alla contestata impossibilità di celebrare un simultaneus
processus (per cause asseritamente connesse per oggetto
e titolo) presso un'autorità giudiziaria scelta secondo
gli stessi criteri di competenza territoriale fissati dalla
norma impugnata, che darebbero maggiori garanzie di imparzialità
e terzietà nell'esame di condotte direttamente o indirettamente
riferibili a magistrati;
che, tuttavia, il Tribunale non tiene in debito conto che
la giurisprudenza di questa Corte - ferma, sotto altro aspetto,
nel sottolineare come il principio costituzionale di eguaglianza
non comporti il divieto di regolamentare modelli processuali
diversi, onde le soluzioni volte a garantire un giusto processo
non devono seguire linee direttive necessariamente identiche
per ogni tipo di processo (sentenze n. 147 del 2004, n.
444 e n. 78 del 2002, n. 51 del 1998) - è altrettanto consolidata
nell'affermare che l'esigenza del simultaneus processus
non è elevata a regola costituzionale, ma si configura quale
mero espediente processuale finalizzato (ove possibile)
all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo
di giudicati contraddittori (di recente, ordinanze n. 90
del 2002 e n. 398 del 2000); sicché la sua inattuabilità
non riguarda né il diritto di azione né quello di difesa,
una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato
possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta,
sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa
(sentenze n. 451 del 1997 e n. 295 del 1995);
che tali considerazioni consentono, in primo luogo, di superare
le censure riferite alla dedotta violazione dell'art. 24
Cost., anche con riferimento all'ulteriore profilo relativo
alla conseguente necessità per la parte di sostenere i costi
di separati giudizi, rispetto al quale è sufficiente ribadire
che la duplicazione dell'onere delle spese processuali,
a carico di chi non possa avvalersi del simultaneus processus,
non costituisce violazione del diritto di azione, che non
garantisce la gratuità della prestazione giudiziaria, ma
al contrario - imponendo di assicurare ai non abbienti i
mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione
- muove dal presupposto che sia legittimo imporre oneri
patrimoniali a carico di coloro nei cui riguardi è esplicata
un'attività di giustizia (ordinanza n. 18 del 1999);
che, in secondo luogo, l'impossibilità di celebrare un unico
giudizio non può cagionare, di per sé, le paventate «lungaggini
incidenti anche sulla ragionevole durata del processo»,
e quindi la violazione anche dell'art. 111 Cost., giacché
le diverse cause ben possono essere proposte e trattate
contemporaneamente; mentre all'eventuale possibilità di
giudicati contrastanti può ovviarsi, o preventivamente (ricorrendone
le condizioni), mediante la sospensione ex art. 295 cod.
proc. civ., o successivamente, attraverso il ricorso ai
normali strumenti impugnatori;
che la palese erroneità della prospettiva da cui muove il
rimettente – basata sull'attribuzione di un'eccessiva valenza
al simultaneus processus, evocato senza neppure porre il
problema della compatibilità del rito ordinario del processo
contro il Ministero della giustizia con quello speciale
disciplinato dall'art. 5 della legge n. 117 del 1988 (cfr.
sentenza n. 67 del 2005) - si manifesta anche con riferimento
all'assunta interdipendenza delle condotte su cui i due
diversi giudici sarebbero, nella specie, chiamati a pronunciarsi,
che determinerebbe la dedotta violazione degli artt. 3 e
111 Cost.;
che infatti - anche a prescindere dalla considerazione che
in nessuno dei due giudizi compaiono magistrati come parti
formali o sostanziali (ordinanza n. 301 del 1999) - dalla
stessa descrizione dei fatti riportata nell'ordinanza di
rimessione emerge come le due domande risarcitorie proposte
dall'attore abbiano per oggetto la condanna del Ministero
della giustizia e del Presidente del Consiglio dei ministri,
chiamati a rispondere «ciascuno per il proprio titolo e
per le proprie sfere di competenza nelle descritte vicende»,
rispettivamente per responsabilità dell'organizzazione dei
servizi amministrativi della giustizia, da un lato, e per
responsabilità dei magistrati, dall'altro;
che, dunque, le due cause (diverse per soggetti, petitum
e causa petendi) possono, al massimo, implicare un'eventuale
mera connessione probatoria in riferimento a condotte strutturalmente
diverse (in quanto connotate dalla diversa funzione rivestita)
di soggetti che non sono parti dei due giudizi, palesemente
inidonea a costituire condizione per l'invocato spostamento
di competenza o a fondare una solidarietà passiva delle
parti convenute;
che infine, con riferimento all'art. 25 Cost., il principio
del giudice naturale è comunque rispettato da una regola
di competenza prefissata rispetto all'insorgere della controversia
e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta legislativa
che in quella regola si esprime (ordinanza n. 193 del 2003);
che, pertanto, la sollevata questione, relativamente a tutti
gli evocati profili, deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie
e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
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Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
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