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| n. 3-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 25 marzo 2005 n. 123
Pres. CONTRI, Red. GALLO |
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Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani - Facoltà dei comuni di prevedere peculiari agevolazioni
o esenzioni - determinazione dei criteri.
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È manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 67 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli
articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione, dalla
Commissione tributaria provinciale di Foggia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni
e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale), promosso con ordinanza del 3 maggio 2004
dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia sul ricorso
proposto dalla Fondazione Filippo Turati contro il Comune
di Vieste, iscritta al n. 681 del registro ordinanze 2004
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
33, prima serie speciale, dell'anno 2004.
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Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio
del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Foggia,
nel corso di un giudizio promosso dalla Fondazione Filippo
Turati nei confronti del Comune di Vieste e della s.p.a.
G.E.T. Gestione esattorie e tesorerie, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
67 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione
ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale),
nella parte in cui non determina obiettivamente i criteri
sulla base dei quali gli enti comunali possano avvalersi
della facoltà di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni
o esenzioni relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
che, ad avviso della Commissione tributaria rimettente,
il decreto legislativo n. 507 del 1993 non stabilisce alcuna
esenzione a favore degli enti morali, come le fondazioni,
che non perseguono fini di lucro, e lascia alla discrezionalità
dei Comuni la facoltà di prevedere nei propri regolamenti
esenzioni o agevolazioni;
che, a parere del giudice a quo, nella specie il Comune
di Vieste ha escluso con il proprio regolamento, con motivazione
«priva di qualsiasi fondamento logico», la Fondazione Filippo
Turati, pur dotata di finalità altamente socio-umanitarie,
dal novero degli enti ammessi a godere di esenzioni o agevolazioni;
che, sempre secondo il giudice a quo, il decreto legislativo
n. 507 del 1993, ed in particolare l'art. 67, non prevedendo
criteri oggettivi in base ai quali i Comuni possono adottare
le agevolazioni e esenzioni stabilite dalla norma stessa,
contrasta con gli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della
Costituzione, perché lascia al mero arbitrio dei Comuni
la determinazione dei criteri agevolativi;
che nell'ordinanza di rimessione si legge che la questione
è da ritenere rilevante perché «dall'esito di essa dipende
la possibilità per questa Commissione di disapplicare il
regolamento comunale, nella prospettiva che esso contrasti
con la disciplina del citato art. 67 nel testo risultante
dalla pronunzia di totale o parziale illegittimità costituzionale»;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, preliminarmente eccependo l'irrilevanza o,
in ogni caso, l'inammissibilità della questione; che l'Avvocatura
intervenuta osserva che il giudice rimettente non ha fornito
alcuna motivazione circa la non manifesta infondatezza e
la rilevanza della questione, limitandosi ad affermare in
via generica ed eventuale che dall'illegittimità costituzionale
della disposizione legislativa censurata conseguirebbe la
disapplicazione del regolamento comunale;
che, sempre in punto di ammissibilità, la difesa erariale
rileva che l'ordinanza di rimessione appare orientata ad
ottenere una pronuncia additiva, consistente nell'esercizio
di una vera e propria potestà normativa, in presenza di
più soluzioni costituzionalmente orientate, ipoteticamente
possibili; che nel merito l'Avvocatura contesta le censure
prospettate dal giudice a quo, sostenendo, in primo luogo,
che non sussiste lesione del principio di eguaglianza sostanziale
per il solo fatto che alcuni enti siano esclusi dal novero
dei beneficiari di trattamenti agevolativi e che in ogni
caso deve essere ritenuta ragionevole l'attribuzione ai
Comuni della potestà di stabilire con propri regolamenti
le agevolazioni tributarie, anche in considerazione dell'autonomia
di tali enti, sancita dalla Costituzione;
che comunque, nel caso di specie, secondo l'Avvocatura,
non vi è violazione dell'art. 45 della Costituzione, perché
la fattispecie oggetto del giudizio a quo riguarda una fondazione
e non una cooperativa; né violazione dell'art. 53 Cost.,
perché le norme tributarie di agevolazione non si fondano
sul principio della capacità contributiva, ma si pongono
in rapporto di specialità con il principio stesso e sono
rimesse alla discrezionalità del legislatore, con il solo
limite della manifesta irragionevolezza;
che, in ogni caso, sempre secondo l'Avvocatura, l'art. 67
del decreto legislativo prevede criteri sufficientemente
determinati per l'esercizio della potestà regolamentare
comunale, in particolare in ordine alla previsione di «speciali
agevolazioni» e alla possibilità di adottare esenzioni «solo
in via eccezionale»;
che, con successiva memoria depositata nell'imminenza della
data fissata per la camera di consiglio, l'Avvocatura dello
Stato ha ribadito la propria posizione.
Considerato che il giudice a quo dubita, in riferimento
agli articoli 3, secondo comma, 45 e 53 della Costituzione,
della legittimità costituzionale dell'art. 67 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
il riordino della finanza territoriale), nella parte in
cui non determina obiettivamente i criteri sulla base dei
quali gli enti comunali possano avvalersi della facoltà
di prevedere nei propri regolamenti agevolazioni o esenzioni
relative alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
che il rimettente omette di descrivere compiutamente la
fattispecie sottoposta al suo giudizio e si limita ad enunciare
un preteso contrasto fra la norma impugnata e i parametri
costituzionali evocati, senza fornire un'adeguata motivazione
sulla non manifesta infondatezza della questione;
che tali lacune argomentative, impedendo alla Corte di svolgere
la necessaria verifica circa l'applicabilità della normativa
impugnata nel giudizio a quo e quindi circa l'incidenza
della richiesta pronuncia sulla situazione soggettiva fatta
valere, si risolvono in un'insufficiente motivazione sulla
rilevanza e non manifesta infondatezza della questione (v.,
ex plurimis, ordinanze n. 51, n. 291 e n. 309 del 2004);
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile,
restando assorbita ogni altra ragione di inammissibilità
e conseguentemente precluso l'esame del merito.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione
ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale),
sollevata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma,
45 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
provinciale di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
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Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
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