| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 25 marzo 2005 n. 122
Pres. CONTRI, Red. MADDALENA |
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Giudizio di ottemperanza – Proponibilità
solo nei confronti delle sentenze passate in giudicato.
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È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24,
97, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione
dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza
emessa il 31 marzo 2004 dal TAR per la Sicilia – sezione
staccata di Catania sul ricorso proposto da Anzà Santi Antonino
contro il Comune di Patti, iscritta al n. 615 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 2004.
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Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice
relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia – sezione staccata di Catania, con ordinanza del
31 marzo 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione
dei tribunali amministrativi regionali), in riferimento
agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione;
che, in punto di fatto, il giudice remittente riferisce
di essere stato chiamato a decidere sull'esecuzione del
giudicato della sentenza provvisoriamente esecutiva emessa
dal giudice onorario aggregato (Goa) del Tribunale civile
di Patti – sezione stralcio, con la quale il Comune di Patti
era stato condannato, oltre che alla restituzione agli attori
del fondo illegittimamente occupato e adibito a discarica,
anche al relativo risarcimento dei danni;
che detta sentenza, esecutiva ex lege, era stata appellata
dal Comune debitore, il quale, pur avendo restituito le
aree, non aveva provveduto al pagamento del dovuto;
che il giudice di appello, al quale era stata chiesta la
sospensione della esecuzione, ha rigettato la relativa istanza
proposta dal Comune, confermando la esecutività della sentenza
di primo grado;
che il ricorrente, sul presupposto della confermata esecutività
della sentenza, ne ha chiesto l'ottemperanza al giudice
a quo dopo avere notificato al Comune rituale atto di costituzione
in mora;
che il Comune di Patti, costituitosi in giudizio, ha, in
via preliminare, sollevato l'eccezione di inammissibilità
del giudizio introdotto avverso una sentenza solo provvisoriamente
esecutiva e non coperta da giudicato;
che, tanto premesso, il remittente censura l'art. 37 della
legge n. 1034 del 1971, nella parte in cui indica nel passaggio
in giudicato il presupposto insuperabile per agire in via
di ottemperanza per l'adempimento dell'obbligo della pubblica
amministrazione di conformarsi alle decisioni dei tribunali;
che in ordine alla rilevanza della questione sollevata,
il remittente ritiene che il giudizio non può essere definito
prescindendo dall'esame della questione di legittimità costituzionale
sottoposta al proprio esame;
che quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a
quo ritiene che la norma censurata sia in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento
rispetto all'ipotesi dell'esecuzione delle sentenze del
giudice amministrativo di primo grado, le quali, ai sensi
dell'art. 33 della legge n. 1034 del 1971, nel testo aggiunto
dall'art. 10 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa), possono essere
oggetto del giudizio di ottemperanza, purché non sospese
dal giudice di appello;
che la disposizione denunciata violerebbe altresì il principio
di effettività della tutela giurisdizionale previsto dagli
artt. 24 e 113 della Costituzione, in base ai quali tutti
i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti, anche nei confronti della pubblica amministrazione,
senza limiti di sorta;
che l'art. 37 della legge n. 1034 del 1971 violerebbe anche
il principio di ragionevole durata del processo previsto
dall'art. 111 della Costituzione, in quanto le lungaggini
del processo civile, articolato normalmente in tre gradi
di giudizio, costituirebbero un insormontabile ostacolo
al soddisfacimento degli interessi e dei diritti di cui
il soggetto è titolare;
che la disposizione in questione sarebbe infine lesiva del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione
di cui all'art. 97 della Costituzione, in quanto l'ulteriore
rinvio dell'esecuzione della sentenza del giudice ordinario
potrebbe provocare un aggravio di spesa per la pubblica
amministrazione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;
che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, nel caso
di specie, il creditore è pienamente tutelato con l'ordinario
procedimento espropriativo;
che, per tali ragioni, la difesa erariale, richiamando la
sentenza n. 406 del 1998 di questa Corte, ritiene che nel
caso in questione non siano violati gli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione e che la medesima conclusione valga in
relazione agli artt. 97 e 111 della Costituzione.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia – sezione staccata di Catania, in riferimento agli
artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, investe l'art.
37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui
non consente l'utilizzazione del giudizio di ottemperanza
con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive,
ancorché non passate in giudicato;
che, secondo il giudice a quo, la norma censurata sarebbe
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per disparità
di trattamento rispetto all'ipotesi dell'esecuzione delle
sentenze del giudice amministrativo di primo grado, le quali,
ai sensi dell'art. 33 della legge n. 1034 del 1971, nel
testo aggiunto dall'art. 10 della legge n. 205 del 2000,
possono essere oggetto del giudizio di ottemperanza, purché
non sospese dal giudice di appello;
che sarebbe altresì violato il principio di effettività
della tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.), perché
l'interessato potrebbe far valere il proprio diritto soltanto
mediante azione di esecuzione civile e non mediante giudizio
di ottemperanza relativamente alle sentenze di primo grado
esecutive del giudice ordinario, non sospese in appello,
ma non coperte da giudicato;
che, inoltre, l'art. 37 della legge n. 1034 del 1971 violerebbe
il principio di ragionevole durata del processo previsto
dall'art. 111 della Costituzione, in quanto le lungaggini
del processo civile, articolato normalmente in tre gradi
di giudizio, costituirebbero un ostacolo al soddisfacimento
degli interessi e dei diritti di cui il soggetto è titolare;
che, infine, la disposizione in questione sarebbe lesiva
del principio di buon andamento della pubblica amministrazione,
di cui all'art. 97 della Costituzione, giacché l'ulteriore
rinvio al momento del passaggio in giudicato dell'esecuzione
della sentenza del giudice ordinario, già esecutiva e non
sospesa dal giudice di appello, può determinare un aggravio
di spesa a carico della pubblica amministrazione;
che il giudizio di ottemperanza concerne, di norma, sentenze
passate in giudicato e che questa scelta del legislatore
non appare irragionevole, in quanto la procedura di ottemperanza
nei confronti della pubblica amministrazione comporta l'esercizio
di una giurisdizione estesa al merito (cfr. sentenza n.
406 del 1998);
che la previsione di cui all'art. 33 della legge n. 1034
del 1971, secondo la quale il giudizio di ottemperanza può
esercitarsi nei confronti delle sentenze del TAR non sospese
dal Consiglio di Stato, rientra nella discrezionalità del
legislatore, il quale ha voluto dare concretezza al principio
di esecutività delle sentenze di primo grado, evitando che
l'amministrazione possa arbitrariamente sottrarsi alle pronunce
giurisdizionali;
che sono differenti e quindi non comparabili le azioni esecutive
esperibili davanti al giudice ordinario secondo le norme
di procedura civile, trattandosi di sentenze o di provvedimenti
esecutivi che non richiedono l'esame di merito proprio del
giudizio di ottemperanza (cfr. sentenza n. 406 del 1998);
che, pertanto, non può parlarsi di disparità di trattamento
fra l'ipotesi di esecuzione di sentenza amministrativa di
primo grado, perseguita attraverso il giudizio di ottemperanza,
e l'ipotesi di esecuzione delle sentenze di primo grado
del giudice ordinario;
che, stante la diversità degli istituti, non può conseguentemente
parlarsi, in relazione all'esecuzione delle sentenze del
giudice ordinario, né di pregiudizio per la tutela dei diritti
del creditore, né di pregiudizio per la ragionevole durata
del processo, la quale è garantita peraltro dai tempi processuali
disposti dal codice di procedura civile;
che, infine, in relazione all'asserita violazione del principio
di buon andamento, questa Corte ha più volte affermato (v.,
ex plurimis, ordinanze n. 94 del 2004 e n. 458 del 2002)
che detto principio si riferisce agli organi dell'amministrazione
della giustizia unicamente per profili concernenti l'ordinamento
degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto
amministrativo, ma non riguarda l'esercizio della funzione
giurisdizionale nel suo complesso e i provvedimenti che
ne costituiscono espressione;
che la questione è pertanto manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 97, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata
di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005.
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Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2005.
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