| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 2 marzo 2005 n. 82
Pres. Contri, Est. Quaranta |
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Opere pubbliche – Ponte sullo stretto di
Messina – Approvazione del progetto preliminare senza la
partecipazione degli enti locali interessati – Q.l.c. –
Difetto di competenza del giudice rimettente – Manifesta
inammissibilità
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È manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive), degli artt. 13 e 14 della legge 1° agosto 2002,
n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti),
degli artt. 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.
443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della
Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia, sezione staccata di Catania.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA - Piero Alberto CAPOTOSTI - Annibale
MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco
AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA - Franco GALLO ha
pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 2001,
n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attività produttive), degli articoli 13
e 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti) e degli articoli
1, comma 2, e 3 del decreto-legislativo 20 agosto 2002,
n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale), promosso
con ordinanza del 3 marzo 2004 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul
ricorso proposto da Pietro Vinci ed altri contro il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)
ed altri, iscritta al n. 483 del registro ordinanze 2004
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
22, prima serie speciale, dell'anno 2004.
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Visti gli atti di costituzione di Pietro
Vinci, della Regione Calabria, della società Stretto di
Messina s.p.a., della società FINTECNA – Finanziaria per
i Settori Industriale e dei Servizi s.p.a., della Federazione
dei Verdi ed altra, della associazione Italia Nostra-onlus
ed altra, nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta;
uditi gli avvocati Carmelo Briguglio per Pietro Vinci, Carlo
Milana e Michele Pallottino per la Regione Calabria, Piero
d'Amelio, Angelo Clarizia e Giuseppe Morbidelli per la società
Stretto di Messina s.p.a., Stefano Vinti e Salvatore Alberto
Romano per la società FINTECNA – Finanziaria per i Settori
Industriale e dei Servizi s.p.a. –, Paola Balducci e Luca
Di Raimondo per la Federazione dei Verdi ed altra, Luca
Di Raimondo per l'associazione Italia Nostra-onlus ed altra
e l'avvocato dello Stato Marco Corsini per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto che il Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con
ordinanza emessa in data 3 marzo 2004, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive), degli artt. 13 e 14 della legge 1° agosto 2002,
n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti),
degli artt. 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.
443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale), in riferimento
agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e
all'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2;
che il giudice a quo ha ritenuto che le indicate disposizioni
non appaiono rispettose del principio di sussidiarietà (che
informa gli artt. 114, 117 e 118 della Costituzione) e del
principio di leale collaborazione (che ispira l'art. 120
della Costituzione);
che il rimettente ha osservato, in particolare, che le norme
sospettate di illegittimità costituzionale non prevedono
la partecipazione nella forma dell'intesa anche degli enti
locali direttamente interessati dalla costruzione dell'infrastruttura,
e che, pur stabilendo l'acquisizione di pareri obbligatori
e parzialmente vincolanti resi da Regioni e Province autonome,
consentono tuttavia che in sede di approvazione del progetto
preliminare si possa prescindere da qualsiasi parere degli
enti locali;
che, inoltre, la circostanza che l'approvazione del progetto
comporti automatica variante agli strumenti urbanistici
vigenti viola le competenze amministrative, sia regionali
che comunali, nella materia urbanistica, rimessa alla potestà
normativa e amministrativa degli enti locali ai sensi degli
artt. 5, 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 14 dello
statuto della Regione Siciliana;
che si è costituito in giudizio il primo ricorrente nel
giudizio a quo, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal TAR per la Sicilia venga accolta;
che si è costituita, altresì, la società Stretto di Messina
s.p.a. deducendo, preliminarmente, l'irrilevanza della questione
per incompetenza del giudice a quo e per pretestuosità della
rimessione, e nel merito la non fondatezza della stessa;
che, inoltre, si è costituita la società FINTECNA s.p.a.,
deducendo, anch'essa, in via preliminare, l'inammissibilità
della questione sollevata e, nel merito, la sua infondatezza;
che anche la Regione Calabria si è costituita in giudizio
eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, la quale ha, a sua volta, eccepito l'inammissibilità
della questione in quanto, con sentenza 24 maggio 2004,
n. 3395, il Consiglio di Stato ha dichiarato la competenza
del TAR per il Lazio; nel merito, quindi, ha chiesto di
dichiarare non fondata la questione stessa;
che si sono, altresì, costituite la Federazione dei Verdi
e l'Associazione Qualità Italia-onlus, che hanno, invece,
chiesto l'accoglimento della questione;
che, analogamente, hanno chiesto dichiararsi l'illegittimità
costituzionale delle disposizioni in esame l' associazione
Italia Nostra-onlus e l'Associazione Italiana per il World
Wide Fund for Nature (WWF);
che in prossimità dell'udienza pubblica sono state depositate
articolate memorie, con le quali sono state approfondite
le difese già svolte, invocandosi, in particolare, da parte
del primo ricorrente nel giudizio a quo, a sostegno dell'ammissibilità
della questione, l'art. 22 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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Considerato che il Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dubita
della legittimità costituzionale delle disposizioni innanzi
indicate per violazione degli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e
120 della Costituzione e dell'art. 14 del regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto
della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2;
che la suddetta questione è stata sollevata in sede di ricorso
giurisdizionale proposto da un gruppo di cittadini residenti
nel Comune di Messina, i quali hanno chiesto l'annullamento,
previa in via cautelare la sospensione della loro efficacia,
dei seguenti atti:
– delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) n. 86 del 1° agosto 2003, avente ad oggetto
“1° programma delle opere strategiche legge n. 433 del 2001
Ponte sullo Stretto di Messina”;
– proposta di parere di valutazione di impatto ambientale
formulata in data 20 giugno 2003 dalla Commissione speciale
VIA relativamente al progetto preliminare dell'opera “Ponte
sullo Stretto di Messina”;
– delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001;
– nota n. 362 del 31 luglio 2003, con la quale il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione
istruttoria concernente il progetto preliminare dell'opera
in argomento, proponendone l'approvazione;
– relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
– pareri resi dal Ministero per i beni e le attività culturali
nell'ambito delle procedure di approvazione del progetto
preliminare;
– pareri ed intese resi dalla Regione Siciliana e dalla
Regione Calabria, in ordine all'approvazione e localizzazione
del progetto preliminare del “Ponte sullo Stretto di Messina”;
nonché, «ove occorra e per quanto di interesse», gli atti
e i provvedimenti richiamati nella delibera del CIPE di
approvazione del progetto preliminare;
che nell'ordinanza di rimessione si rileva come, con il
primo motivo di ricorso, i ricorrenti abbiano eccepito la
illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della
legge n. 443 del 2001, dell'art. 13 della legge n. 166 del
2002 e degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. n. 190 del
2002;
che nel giudizio a quo, in limine litis, è stato tempestivamente
proposto dalle parti resistenti regolamento di competenza,
con indicazione, quale giudice competente, del TAR per il
Lazio;
che tra le parti del giudizio a quo non è stato raggiunto
accordo sulla remissione del ricorso al suddetto TAR;
che il giudice adìto, nella camera di consiglio del 24 febbraio
2004, in sede di trattazione della domanda cautelare, ha
adottato tre ordinanze, tutte depositate il successivo 3
marzo;
che con la prima ordinanza (n. 366 del 2004) il giudice
a quo, ritenuto «che il ricorso evidenzia profili di fondatezza,
con particolare riferimento al primo motivo (...) incentrato
interamente sulla dedotta incostituzionalità della legge
n. 443 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, la
cui risoluzione è dunque decisiva ai fini della delibazione
della domanda cautelare (...)», ha rigettato, allo stato,
quest'ultima «fino all'esito del giudizio avanti la Corte
costituzionale ed alla restituzione degli atti», rinviando
in tal modo la pronuncia definitiva sulla domanda cautelare
ad una camera di consiglio successiva alla pronuncia di
questa Corte;
che con la seconda ordinanza (n. 368 del 2004) lo stesso
giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
disponendo la sospensione del giudizio;
che con la terza ordinanza (n. 372 del 2004) il rimettente
ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato
per la decisione sul regolamento di competenza, giudicato
non manifestamente infondato a norma dell'art. 31, quinto
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione
dei tribunali amministrativi regionali), come modificato
dall'art. 9, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);
che il giudice a quo ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale delle
norme sopra richiamate «nella parte in cui non prevedono
adeguate forme di partecipazione alla decisione in ordine
all'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche
ivi previste in favore dei Comuni e Città metropolitane»,
per contrasto con gli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della
Costituzione e con l'art. 14 del r.d.lgs. n. 455 del 1946,
convertito nella legge cost. n. 2 del 1948;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità
della questione sollevata dal TAR in considerazione del
fatto che il Consiglio di Stato, sezione VI, adìto in sede
di regolamento di competenza, con sentenza 24 maggio 2004,
n. 3395, ha dichiarato la competenza del TAR per il Lazio;
nel merito ha poi dedotto la infondatezza della questione
medesima;
che nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituite
numerose parti del giudizio a quo, alcune delle quali hanno
formulato sotto vari profili eccezioni pregiudiziali di
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale;
che, in particolare, è stata eccepita l'irrilevanza della
questione in ragione della palese incompetenza del giudice
a quo, della pretestuosità della rimessione, nonché per
essere stata sollevata la questione quando era già stato
proposto regolamento di competenza ed infine per l'intervenuto
rigetto dell'istanza cautelare;
che uno dei ricorrenti nel giudizio a quo, costituitosi
davanti a questa Corte, ha sostenuto la ammissibilità della
questione, in ragione di quanto previsto dall'art. 22 delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
secondo cui «le norme sulla sospensione del processo non
si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale
neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto
a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità
giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità
costituzionale»;
che l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della questione
per irrilevanza derivante dal palese difetto di competenza
del giudice a quo è fondata;
che, innanzitutto, deve essere considerato non conferente
il richiamo al citato art. 22, in quanto, nella specie,
non vengono in rilievo vicende che si siano verificate nel
giudizio a quo successivamente al promovimento della questione
di legittimità costituzionale, bensì un vizio relativo al
momento genetico dell'instaurazione del giudizio incidentale
di costituzionalità;
che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il
difetto di competenza del giudice rimettente, ove sia manifesto,
come tale rilevabile ictu oculi, comporta l'inammissibilità
della questione sollevata per irrilevanza (cfr. ordinanza
n. 120 del 1993);
che l'incompetenza per territorio del TAR per la Sicilia
emergeva fin dall'origine in modo manifesto e la relativa
questione è stata sollevata ritualmente in limine litis
dalle parti resistenti nel giudizio a quo mediante la tempestiva
proposizione del regolamento di competenza, in quanto il
giudizio a quo aveva ad oggetto l'impugnazione di atti la
cui efficacia territoriale non è limitata al solo territorio
per il quale sussiste la competenza del TAR per la Sicilia
(art. 3, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971), trattandosi
di atti concernenti l'approvazione del progetto preliminare
per la realizzazione di un'opera di collegamento viario
tra due Regioni, la Sicilia e la Calabria, e come tale ad
efficacia ultraregionale;
che, comunque, il TAR siciliano rigettando l'istanza di
sospensiva (sia pure allo stato degli atti) ha esaurito
il potere cautelare che si era riconosciuto, in quanto coincidendo
la valutazione del fumus boni juris con la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale
sollevata, il rigetto non altro può, oggettivamente, significare
che insussistenza del periculum in mora;
che appare, in ogni caso, evidente l'originario difetto
di competenza del TAR adìto, il quale, tra l'altro, è ora
privo di potestas decidendi, essendo la causa trasmigrata
davanti al giudice che fin dall'origine era competente in
ordine alla controversia sia per la tutela cautelare, sia
per quella di merito; competenze che – in linea di principio
– devono ritenersi intimamente connesse, scindibili in casi
eccezionalissimi e solo al fine di assicurare una tutela
interinale immediata e provvisoria, idonea a salvaguardare
gli effetti della futura pronuncia, cautelare o di merito,
a seconda dei casi;
che, restando assorbito ogni ulteriore profilo relativo
alle eccezioni pregiudiziali prospettate nel giudizio davanti
a questa Corte, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità
della questione sollevata dal TAR per la Sicilia, sezione
staccata di Catania.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
1 e 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività
produttive), degli artt. 13 e 14 della legge 1° agosto 2002,
n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti),
degli artt. 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.
443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale), sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della
Costituzione e all'art. 14 del regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza
in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2005.
ALFONSO CELOTTO
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| Una inammissibilità
scontata
| 1.
Come ben prevedibile, la Corte costituzionale
ha ritenuto manifestamente inammissibile
la questione di legittimità costituzionale
sollevata TAR Catania - per contrasto con
gli artt. 114, 117, 118 e 120 Cost. - sul
modello procedimentale introdotto dal D.lgs.
n. 190 del 2002 per l’approvazione e la
localizzazione sul territorio dei progetti
di infrastrutture strategiche di preminente
interesse nazionale, in ragione del palese
difetto di competenza del giudice rimettente.
Questione solo molti anni fa dibattuta in
giustizia costituzionale è quella dell’ordine
in cui il giudice a quo deve affrontare
le questioni preliminari e pregiudiziali
nel proprio processo. Fino agli anni ’70
la Corte costituzionale ha avuto un atteggiamento
piuttosto tollerante nell’ammettere questioni
di costituzionalità sollevate contemporaneamente
ad altre pregiudiziali, decise o non decise,
attenendosi - generalmente - alle valutazioni
del giudice a quo sul punto (cfr.
sentt. nn. 30 e 61 del 1957, 49 del 1961,
65 del 1962, 124 e 201 del 1975, 131 del
1976). Dagli anni ’80, in relazione al più
rigoroso filtro operato circa l’ammissibilità
delle questioni sollevate, l’orientamento
è mutato, per cui la Corte ha cominciato
stabilmente a ritenere che, in punto di
rilevanza, il giudice deve motivare - non
arbitrariamente - sull’opportunità di sollevare
la questione di costituzionalità prima di
decidere ulteriori pregiudiziali o preliminari
(cfr. sentt. n. 86 del 1977, 140 del 1980,
100 del 1988; in dottrina, Cerri, Corso
di giustizia costituzionale, III ediz.,
Milano, 2001, 160). In particolare, si è
ritenuto che il trasferimento (temporaneo
o definitivo) della causa ad altro giudice,
in relazione al mutamento di fase o di grado,
o alla pendenza di un regolamento di giurisdizione
o di competenza, comporti la preclusione
a sollevare questione di legittimità costituzionale,
per difetto di legittimazione/rilevanza
(cfr. CERRI, op. cit., 160 s.; e anche ZAGREBELSKY,
La giustizia costituzionale, nuova ediz.,
Bologna, 1988, 192 s.).
Nel caso di specie il Tar Catania, consapevole
della preclusione a sollevare questione
di costituzionalità stante il regolamento
di competenza (che di lì a poco il Consiglio
di stato avrebbe risolto in favore del Tar
Lazio), aveva tentato un escamotage:
riaffermare la propria legittimazione trattenendo
la decisione della domanda cautelare dinanzi
ad esso proposta “… fino all’esito dell’esame
della questione di costituzionalità da parte
della Corte costituzionale”. Si tratta di
un tentativo che appare tuttavia inidoneo
ad aggirare l’ostacolo, in quanto il giudice
costituzionale - nel sempre più rigoroso
scrutinio di concretezza del giudizio incidentale
(cfr. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità
delle leggi in via incidentale, in ID. [a
cura di], Aggiornamenti in tema di processo
costituzionale - 1999-2001, Torino, 2002,
59 ss.) - valuta in via preliminare la non
manifesta arbitrarietà della motivazione
della rilevanza della questione. Nel caso
di specie, invece, la motivazione addotta
sembra mirata unicamente al tentativo di
sollevare, comunque, questione di costituzionalità.
La Corte ha sempre evitato di ammettere
questioni in casi di questo genere, altrimenti
si rischierebbe di snaturare l’impostazione
incidentale del controllo di costituzionalità
operante in Italia, con la trasformazione
del giudizio a quo in mero pretesto
per sollevare una questione di costituzionalità.
Più volte è stata così ribadita la necessaria
pregiudizialità del giudizio incidentale,
dichiarando giustamente inammissibile la
questione che “si presenta impropriamente
come azione diretta contro una legge” (sono
parole dell’ord. n. 17 del 1999).
La scelta dell’incidentalità comporta necessariamente
la matrice concreta della questione e il
fine concreto della sua destinazione, per
cui il giudizio a quo non può mai
ridursi a “mera occasione” del giudizio
costituzionale (Modugno, Riflessioni interlocutorie
sulla autonomia del giudizio costituzionale,
in Rass. dir. pubbl., 1966, 297, cui aderisce,
tra gli altri, ZAGREBELSKY, op. cit., 194).
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| 2.
Nell’ord. n. 82 del 2005, la Corte costituzionale
si è attenuta a questa propria giurisprudenza
ritenendo fondata l'eccezione pregiudiziale
di inammissibilità della questione per irrilevanza
derivante dal palese difetto di competenza
del giudice a quo è fondata.
In proposito ribadisce che “il difetto di
competenza del giudice rimettente, ove sia
manifesto, come tale rilevabile ictu
oculi, comporta l'inammissibilità della
questione sollevata per irrilevanza (cfr.
ordinanza n. 120 del 1993); che l'incompetenza
per territorio del TAR per la Sicilia emergeva
fin dall'origine in modo manifesto e la
relativa questione è stata sollevata ritualmente
in limine litis dalle parti resistenti
nel giudizio a quo mediante la tempestiva
proposizione del regolamento di competenza,
in quanto il giudizio a quo aveva
ad oggetto l'impugnazione di atti la cui
efficacia territoriale non è limitata al
solo territorio per il quale sussiste la
competenza del TAR per la Sicilia (art.
3, secondo comma, della legge n. 1034 del
1971), trattandosi di atti concernenti l'approvazione
del progetto preliminare per la realizzazione
di un'opera di collegamento viario tra due
Regioni, la Sicilia e la Calabria, e come
tale ad efficacia ultraregionale; che, comunque,
il TAR siciliano rigettando l'istanza di
sospensiva (sia pure allo stato degli atti)
ha esaurito il potere cautelare che si era
riconosciuto, in quanto coincidendo la valutazione
del fumus boni juris con la non manifesta
infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata, il rigetto non
altro può, oggettivamente, significare che
insussistenza del periculum in mora;
che appare, in ogni caso, evidente l'originario
difetto di competenza del TAR adìto, il
quale, tra l'altro, è ora privo di potestas
decidendi, essendo la causa trasmigrata
davanti al giudice che fin dall'origine
era competente in ordine alla controversia
sia per la tutela cautelare, sia per quella
di merito; competenze che – in linea di
principio – devono ritenersi intimamente
connesse, scindibili in casi eccezionalissimi
e solo al fine di assicurare una tutela
interinale immediata e provvisoria, idonea
a salvaguardare gli effetti della futura
pronuncia, cautelare o di merito, a seconda
dei casi”. |
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