| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 18 febbraio 2005 n. 77
Pres. CONTRI, Red. BILE |
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Regioni - Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria
2004 – Finanziamenti dello Stato ad imprese armatoriali
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È illegittimo l'art. 4, commi 209, 210 e
211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai Signori: - Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA - Piero Alberto CAPOTOSTI - Annibale
MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria FLICK - Francesco
AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA - Paolo MADDALENA
- Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA - Franco GALLO ha
pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato
il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo
2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
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Visto l'atto di costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice
relatore Franco Bile;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna
e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. – Con ricorso notificato il 24 febbraio
2004 e depositato il successivo 4 marzo, la Regione Emilia-Romagna
ha proposto, in via principale, insieme a molte altre, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 209, 210
e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004).
Il comma 209 stanzia 10 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006, per gli interventi di cui all'art.
3 della legge 16 marzo 2001, n. 88; e 2 milioni di euro,
per ciascuno degli stessi anni, per gli interventi di cui
all'art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522. Gli interventi
del primo tipo sono contributi concessi dal Ministero dei
trasporti e della navigazione alle imprese armatoriali,
aventi determinati requisiti, che effettuino investimenti
per rinnovare e ammodernare la flotta, con l'obiettivo di
assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare
del trasporto merci e di quello a breve e medio raggio,
e la tutela degli interessi occupazionali del settore. Gli
interventi del secondo tipo sono contributi concessi dal
medesimo Ministero per i contratti di costruzione e trasformazione
navale, stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000,
concernenti unità navali a scafo metallico o con materiali
a tecnologia avanzata di cui all'art. 2 del decreto-legge
24 dicembre 1991, n. 564.
Il comma 210 modifica l'art. 1, comma 3, della legge n.
88 del 2001 (che limitava i contributi per il rinnovo e
l'ammodernamento della flotta agli investimenti in avanzata
fase di realizzazione nell'anno 2000 o in tale anno avviati),
e – tenendo conto del comma 209 – sposta al 2003 l'anno
di riferimento per identificare l'ambito temporale dei contributi
erogabili. A sua volta, infine, il comma 211 dispone che
con regolamento ministeriale siano "emanate disposizioni
attuative [...] in particolare per determinare le condizioni
ed i criteri per la concessione dei contributi".
Secondo la Regione, le norme impugnate – reiterando previsioni
di finanziamenti non più compatibili con la riforma costituzionale
del 2001 – operano in materia di competenza regionale residuale
(o concorrente: "sostegno all'innovazione dei settori produttivi";
"tutela del lavoro", in relazione alla "tutela degli interessi
occupazionali del settore"), o, in subordine, riguardano
la "tutela dell'ambiente" che, pur elencata nell'art. 117,
secondo comma, della Costituzione comprende anche ambiti
di interesse regionale. Perciò la previsione, in materia
di competenza regionale, di interventi finanziari a favore
di privati, gestiti e regolati a livello ministeriale, contrasta
con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
D'altra parte gli interventi in esame non hanno carattere
"macroeconomico", perché la concessione dei contributi in
esame a singoli armatori non mira ad accrescere la competitività
complessiva del sistema. Ove poi le norme impugnate concernessero
interventi a tutela della concorrenza e della competitività
del sistema, esse – secondo la Regione – violerebbero il
principio di leale cooperazione, non prevedendo intese o
altri strumenti di concertazione con le Regioni, nonché
l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, che non consente
in materia regolamenti ministeriali attuativi.
2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito
con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte "di dichiarare il ricorso in parte
inammissibile, e comunque in toto infondato", con riserva
di esaminare i motivi con ulteriore memoria.
3. – In prossimità dell'udienza le parti hanno depositato
memorie illustrative.
3.1. – La Regione ricorda che la Corte (salvo il caso di
interventi di carattere macroeconomico, non sussistenti
nella specie) ha ritenuto l'illegittimità di contributi
statali in favore di privati in materie di competenza regionale,
in quanto la loro ammissione "equivarrebbe a riconoscere
allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate
dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze".
Se poi rientrasse nella competenza statale, la previsione
del contributo sarebbe illegittima per l'assenza di meccanismi
di coinvolgimento delle Regioni, sulla cui competenza comunque
incide.
3.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, preliminarmente,
deduce la carenza dei requisiti argomentativi minimi delle
censure relative al secondo periodo del comma 209 e all'intero
comma 210 dell'art. 4.
Nel merito afferma: a) che l'art. 119 della Costituzione
non vieta, almeno esplicitamente, al legislatore statale
di disporre finanziamenti "in materia e funzioni la cui
disciplina spetti alla legge regionale", e non si può subordinare
eccessivamente l'art. 119 all'art. 117, per cui lo Stato
– portatore di interessi sovra-regionali costituzionalmente
riconosciuti nelle materie di legislazione concorrente (quale
quella delle "grandi reti di trasporto e navigazione") –
può disporre finanziamenti ed interventi diretti, prevedendo
collaudati momenti di "leale cooperazione"; b) che il trasporto
marittimo (con l'eccezione dei collegamenti locali) ha dimensione
sovra-regionale e persino mondiale, e gli interventi in
esame offrono un'alternativa economicamente competitiva
rispetto al trasporto terrestre, di gran lunga preferibile
per la salvaguardia dell'ambiente, onde la necessità dell'esercizio
unitario (art. 118, primo comma, della Costituzione) delle
relative competenze legislative, e l'inconfigurabilità di
una competenza regionale "residuale"; c) che del resto gli
interventi in esame sono giustificati anche dalla finalità
(richiamata dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 88 del
2001) di promuovere la costruzione di navi cisterna a basso
impatto ambientale, per cui ricadono nella materia "tutela
dell'ambiente", di esclusiva competenza statale.
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Considerato in diritto
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1. – Per ragioni di omogeneità della materia
da decidere, le questioni di legittimità costituzionale
indicate in epigrafe – sollevate con lo stesso ricorso insieme
ad altre, concernenti diverse disposizioni del medesimo
testo legislativo ma prive di collegamento tra loro – possono
essere oggetto di trattazione separata.
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2. – La Regione Emilia-Romagna impugna, in
via principale, l'art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004), che stanziano e disciplinano finanziamenti dello
Stato ad imprese armatoriali.
Il comma 209 dell'art. 4 dispone lo stanziamento della somma
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006, per gli interventi di cui all'art. 3 della legge
16 marzo 2001, n. 88, diretti ad incentivare, con misure
di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti
delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento
della flotta (con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo
del trasporto marittimo, in particolare del trasporto merci
e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi
occupazionali del settore); e dell'ulteriore somma di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
per gli interventi di costruzione e trasformazione di unità
navali, indicati dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1999,
n. 522. Il comma 210, tenuto conto del comma 209, adegua
all'anno 2003 il termine dell'anno 2000, originariamente
fissato nell'art. 1, comma 3, della legge n. 88 del 2001,
quale riferimento per identificare l'ambito temporale dei
contributi erogabili. Infine il comma 211 dispone che con
regolamento ministeriale siano "emanate disposizioni attuative
[...] in particolare per determinare le condizioni ed i
criteri per la concessione dei contributi".
La ricorrente ritiene che le norme impugnate – in quanto
operanti in materia di competenza regionale residuale o,
al massimo, concorrente – si pongono in contrasto con gli
artt. 117, 118 e 119 della Costituzione (in quanto lo Stato
deve finanziare «integralmente» le funzioni regionali mentre
spetta alle Regioni elaborare le proprie politiche di sostegno
e svolgere le relative funzioni), nonché, in linea subordinata,
con il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione.
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3. – Preliminarmente, deve essere dichiarata
l'infondatezza della tesi difensiva dell'Avvocatura dello
Stato, secondo cui, relativamente all'impugnazione del secondo
periodo del comma 209 e dell'intero comma 210, il ricorso
manca dei requisiti argomentativi minimi.
Infatti tali disposizioni risultano esplicitamente impugnate,
sulla base dei medesimi motivi ed in riferimento agli stessi
profili per i quali è stata denunciata l'illegittimità delle
altre. E del resto tutte le norme censurate sono tra loro
indissolubilmente legate: in realtà i commi 210 e 211 mirano
a rendere possibile l'erogazione dei finanziamenti stanziati
dal comma 209, rispettivamente attraverso l'individuazione
dell'arco temporale di riferimento e la determinazione delle
condizioni e dei criteri relativi.
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4. – Nel merito il ricorso è fondato.
4.1. – Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo con
la sentenza n. 51 del 2005) che – dopo la riforma costituzionale
del 2001 ed in attesa della sua completa attuazione in tema
di autonomia finanziaria delle Regioni – l'art. 119 della
Costituzione pone, sin d'ora, al legislatore statale precisi
limiti in tema di finanziamenti in materie di competenza
legislativa regionale, residuale o concorrente.
In primo luogo, la legge statale non può – in tali materie
– prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata,
che possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi,
di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle
Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di
politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli
legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali
di propria competenza.
In secondo luogo – poiché le funzioni attribuite alle Regioni
comprendono la possibilità di erogazione di contributi finanziari
a soggetti privati, dal momento che in numerose materie
di competenza regionale le politiche pubbliche consistono
appunto nella determinazione di incentivi economici ai soggetti
in esse operanti e nella disciplina delle modalità per loro
erogazione – il tipo di ripartizione delle materie fra Stato
e Regioni di cui all'art. 117 Cost. vieta comunque che in
una materia di competenza legislativa regionale, in linea
generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur
destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a
riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative
sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive
competenze.
4.2. – I finanziamenti in esame non concernono materie rientranti
nella competenza esclusiva dello Stato.
Non si può invocare, al riguardo, la giurisprudenza di questa
Corte sulla portata della "tutela della concorrenza", attribuita
alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione (sentenze n. 14 e
n. 272 del 2004).
Questa norma infatti "evidenzia l'intendimento del legislatore
costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato
strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo
dell'intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono
un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo
degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare
il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico.
L'intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza
macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato
la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante
entità, sia regimi di aiuto ammessi dall'ordinamento comunitario
(fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni
caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori
ed impatto complessivo, ad incidere sull'equilibrio economico
generale" (sentenza n. 14 del 2004).
L'esame delle norme impugnate dimostra invece che i finanziamenti
in questione non possono rientrare in questo schema: essi
sono infatti inidonei "ad incidere sull'equilibrio economico
generale", essendo privi tanto del requisito soggettivo
dell'"accessibilità a tutti gli operatori", quanto di quello
oggettivo dell'"impatto complessivo".
Il primo requisito manca per la limitatezza dell'ambito
dei soggetti beneficiari, circoscritto alle sole imprese
che abbiano effettuato investimenti di un certo tipo nell'anno
2003; il secondo per l'esiguità dei mezzi economici impegnati
nel quadro della complessiva manovra disposta con la legge
finanziaria del 2004 (10 milioni di euro annui per i finanziamenti
del primo tipo e 2 milioni di euro annui per quelli del
secondo tipo, limitati comunque al triennio 2004-2006).
La manovra pertanto non ha portata macroeconomica, in quanto
non incide sull'equilibrio economico generale, ma mira piuttosto
ad incentivare, con misure di carattere straordinario e
transitorio, non tutto il sistema armatoriale ma taluni
investimenti effettuati dalle imprese marittime, per il
rinnovo e l'ammodernamento della flotta ai fini di cui all'art.
3 della legge n. 88 del 2001, nonché per la costruzione
e la trasformazione delle unità navali di cui all'art. 2
della legge n. 522 del 1999.
4.3. – Le norme in esame non possono neppure essere ricondotte
alla materia della "tutela dell'ambiente", evocata dall'Avvocatura
nel senso che gli interventi in esame sarebbero giustificati
(anche) dalla finalità, richiamata dal comma 2 dell'art.
1 della legge n. 88 del 2001, di promuovere la costruzione
di navi cisterna a basso impatto ambientale.
Infatti la "tutela dell'ambiente" è estranea (o, comunque,
assolutamente marginale) rispetto alle specifiche finalità
dei finanziamenti in esame, che quindi non possono, sotto
tale profilo, essere ricondotti ad una materia di competenza
statale.
Ulteriori titoli di competenza statale esclusiva non sono
evocati, in quanto l'altra materia cui l'Avvocatura si riferisce
è quella delle "grandi reti di trasporto e navigazione",
che l'art. 117, secondo comma, assegna alla competenza legislativa
concorrente.
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5. – Pertanto le norme impugnate – non essendo
riconducibili alle materie attribuite dall'art. 117, secondo
comma, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato, ed essendo come tali lesive della sfera di
competenza costituzionalmente garantita alle Regioni – devono
essere dichiarate costituzionalmente illegittime.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità
costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione
Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi
209, 210 e 211, della menzionata legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2005.
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