| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 29 gennaio 2005 n. 62
Pres. ONIDA, Red. ONIDA |
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Regioni - Dichiarazione di territorio denuclearizzato
– Disposizioni per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio
dei rifiuti radioattivi
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È illegittima la legge regionale della Sardegna
3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio
denuclearizzato).
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È illegittima la legge regionale della Basilicata
21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 31 agosto 1995, n. 59).
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È illegittima la legge regionale della Calabria
5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata.
Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale
radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della
salute dei cittadini).
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È illegittimo l'art. 1, comma 4-bis, del
decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni urgenti
per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni
di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi), convertito
con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,
nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione
della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione,
al procedimento di “validazione” del sito;
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È illegittimo l'art. 2, comma 1, lettera
f, del predetto decreto legge n. 314 del 2003 nella parte
in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione
interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento
di approvazione dei progetti.
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Non è fondata, salvo quanto disposto nei
capi d ed e, la questione di legittimità costituzionale
del predetto decreto legge n. 314 del 2003, sollevata, in
riferimento agli articoli 77 e 117 della Costituzione, nonché
ai principi costituzionali di sussidiarietà, di ragionevolezza
e di leale collaborazione, dalla Regione Basilicata con
il ricorso in epigrafe (r.ric. n. 40 del 2004).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: - Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice - Fernanda CONTRI - Guido NEPPI
MODONA - Annibale MARINI - Franco BILE - Giovanni Maria
FLICK - Francesco AMIRANTE - Ugo DE SIERVO - Romano VACCARELLA
- Paolo MADDALENA - Alfio FINOCCHIARO - Alfonso QUARANTA
- Franco GALLO ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione
della Sardegna territorio denuclearizzato); dell'art. 1,
commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 21 novembre
2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
31 agosto 1995, n. 59); della legge della Regione Calabria
5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata.
Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale
radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e salute
dei cittadini), del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314
(Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e
lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti
radioattivi) e della relativa legge di conversione 24 dicembre
2003, n. 368 promossi con tre ricorsi del Presidente del
Consiglio dei ministri e con un ricorso della Regione Basilicata
notificati il 4 settembre 2003, il 19 gennaio, il 6 febbraio
e il 9 marzo 2004, depositati in cancelleria l'11 settembre
2003, il 26 gennaio, il 6 febbraio e il 17 marzo 2004 ed
iscritti al n. 67 del registro ricorsi 2003 ed ai nn. 7,
19 e 40 del registro ricorsi 2004.
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Visti gli atti di costituzione delle Regioni
Sardegna, Basilicata, Calabria e del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2004 il Giudice
relatore Valerio Onida;
uditi l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Alberto Romano
per la Regione Sardegna e Benito Spanti per la Regione Calabria.
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Ritenuto in fatto
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1.– Con ricorso notificato il 4 settembre
2003 e depositato 1'11 settembre 2003 (r.ric. n. 67 del
2003) il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato in via
principale la legge della Regione Sardegna 3 luglio 2003,
n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato),
che all'art. 1.1 ha dichiarato il territorio regionale denuclearizzato
e “precluso al transito ed alla presenza, anche transitoria,
di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale”,
sulla base delle “competenze esclusive in materia di urbanistica
ed ambiente attribuite dall'art. 3, lettera f, dello Statuto
speciale” nonché delle “attribuzioni in via concorrente
in materia di salute pubblica, protezione civile e governo
del territorio”.
Tre sono i punti di indagine toccati dalla difesa erariale:
l'individuazione della materia investita dalla legge impugnata,
l'eventuale interferenza rispetto a competenze legislative
esclusive dello Stato, la legittimità di tale interferenza.
Il ricorrente osserva anzitutto come le materie ambiente
ed urbanistica non siano idonee a fornire base costituzionale
alle competenze esclusive della Regione, considerato che
la norma statutaria non fa in realtà alcun cenno all'ambiente,
la cui tutela, insieme a quella dell'ecosistema, è riservata
alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art.
117, secondo comma, lettera s della Costituzione, e a salvaguardia
di esigenze unitarie. Fermo restando, naturalmente, come
chiarito da questa Corte (sentenze n. 407 e n. 536 del 2002),
che ciò non esclude la titolarità in capo alle Regioni di
competenze legislative sulle materie (governo del territorio,
tutela della salute, ecc.) per le quali quel 'valore' costituzionalmente
protetto assume rilievo. Quanto alla non pertinenza della
materia urbanistica rispetto alla disciplina censurata,
l'Avvocatura ritiene che sia così evidente da non richiedere
chiarimenti. La stessa palese estraneità varrebbe per le
materie protezione civile e governo del territorio, richiamate
in via subordinata dall'art.1.1.
Il riferimento alla tutela della salute potrebbe fondare,
secondo la difesa erariale, la competenza legislativa regionale
di tipo concorrente, e pertanto vincolata ai principi fondamentali.
La disciplina censurata invece, oltre a ledere la competenza
esclusiva statale in materia di ambiente, lederebbe altresì
tali principi, che, sebbene non espressi, devono desumersi
dalla disciplina preesistente nel senso che “restrizioni
generalizzate alle attività economiche, non legate a situazioni
particolari di ambiente o di operatore, vanno fondati su
dati scientifici attendibili e non su valutazioni genericamente
prudenziali, suggerite dalle convinzioni locali, non motivate
sperimentalmente”.
La legge impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima
anche per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,
considerato che il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230, in attuazione
di direttive comunitarie, disciplina integralmente la materia.
Tale disciplina regolamenta, tra l'altro, il trasporto di
materie radioattive (art. 21), le spedizioni, importazioni
ed esportazioni di rifiuti radioattivi (art. 32), i limiti
di esposizione (art. 96); prevede disposizioni particolari
per i rifiuti radioattivi (art. 102), il controllo sulla
radioattività ambientale (art. 104) e particolari disposizioni
per le attività di protezione civile e polizia giudiziaria
(art. 126-quater).
La preclusione in via generale del transito e della presenza
nella Regione di materiale nucleare non prodotto nel territorio
regionale lederebbe altresì l'art. 23 del trattato CE, che
garantisce la libera circolazione delle merci – tra cui
vanno ricompresi i rifiuti e dalla quale discende il divieto
di qualsiasi restrizione quantitativa (art. 2) – e l'art.
117, secondo comma, lettera e, Cost., interferendo nel mercato
di materiali nucleari, anch'esso soggetto alla disciplina
della concorrenza nel rispetto della normativa richiamata.
Considerato che dalla illegittimità costituzionale dell'art.
1 della legge regionale discenderebbe quella degli artt.
2 e 3, in quanto norme destinate ad operare sul presupposto
di efficacia dell'art. 1, l'Avvocatura conclude perché tutta
la legge della Regione Sardegna sia dichiarata costituzionalmente
illegittima.
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2.– Si è costituita in giudizio la Regione
Sardegna chiarendo, anzitutto, che la legge regionale censurata
“come risulta dai relativi atti consiliari – ha inteso prevenire
il rischio che, anche in conseguenza della sua collocazione
geografica, il territorio della Regione Sardegna potesse
essere utilizzato come 'discarica' di scorie nucleari prodotte
in altre regioni italiane. Rischio concreto anche alla luce
di dichiarazioni rese nei mesi precedenti l'approvazione
della legge da esponenti del Governo italiano”. La legge
avrebbe carattere cautelativo e transitorio, dato che, sulla
base dei risultati dell'inchiesta condotta dalla Commissione
istituita ai sensi dell'art. 2, saranno adottati ulteriori
e più puntuali provvedimenti in materia di deposito di sostanze
e rifiuti radioattivi.
La difesa della Regione contesta che la “materia” ambiente
rientri nella competenza esclusiva dello Stato, dando una
diversa lettura della stessa giurisprudenza costituzionale
citata dall'Avvocatura erariale (sentenze n. 407 e n. 536
del 2002) e concludendo nel senso che le Regioni sono titolari
di competenze (esclusive o concorrenti) intrecciate con
la tutela dell'ambiente, che non possono essere cancellate
dalla competenza esclusiva statale. In particolare verrebbero
in rilievo la competenza esclusiva in materia di urbanistica
(art. 3, lettera f dello statuto), che ricomprende la protezione
della natura (ex art. 58 delle norme di attuazione dello
statuto) e la protezione dell'ambiente (art. 80 del d.P.R.
n. 616 del 1977), la competenza concorrente in materia di
salute (art. 4, lettera i, dello statuto e ora anche art.
117, comma 3, Cost.), di protezione civile e governo del
territorio (art. 117, comma 3, Cost., applicabile alla Regione
Sardegna in virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del
2001). L'apodittica affermazione di inconferenza anche di
quest'ultima sarebbe confutata dalla stessa giurisprudenza
costituzionale (sentenza n. 382 del 1999). In realtà, quando
la legge regionale “interviene per soddisfare esigenze pubbliche
che fanno capo direttamente e prevalentemente alle suddette
competenze”, non esorbita dalle proprie, anche se incide
in via mediata sulla tutela dell'ambiente. Come si sostiene
in dottrina, la competenza esclusiva statale sarebbe violata
solo allorquando la legge regionale persegue direttamente
ed esclusivamente (o prevalentemente) la tutela diretta
dell'equilibrio ecologico della biosfera o degli ecosistemi,
ovvero allorquando vìola gli standard minimi di tutela fissati
dallo Stato per tutto il territorio nazionale. Il che, secondo
la difesa regionale, non accadrebbe nel caso in questione.
La finalità essenziale della legge regionale, come del resto
anche quella del d.lgs. n. 230 del 1995 e delle direttive
comunitarie cui dà attuazione, sarebbe la tutela della salute
(“protezione sanitaria”) della popolazione e dei lavoratori.
Sotto questo profilo, il ricorso statale lamenta, oltre
alla illegittima interferenza con la competenza esclusiva
in materia di ambiente, anche la violazione di principi
fondamentali desumibili dalla legislazione preesistente.
Questa seconda censura sarebbe da ritenersi palesemente
infondata se non addirittura inammissibile per genericità,
considerato che il ricorrente non avrebbe individuato alcun
principio e che darebbe ai principi un contenuto generico,
frutto della sua stessa elaborazione, non desumibile affatto
da disposizioni di legge. Comunque, anche a ritenere esistente
un simile principio, la legge non stabilirebbe affatto “restrizioni
generalizzate”, considerato che esclude dal divieto “i materiali
necessari per scopi sanitari, per il supporto della sicurezza,
del controllo e della produzione industriale e per la ricerca
scientifica”, e che si tratta di una disciplina cautelare
e sostanzialmente transitoria (nel senso già chiarito sopra).
Quanto alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,
le censure della difesa erariale sarebbero infondate. In
primo luogo il d.lgs. n. 230 del 1995 non conterrebbe alcuna
norma né alcun principio fondamentale (considerato che in
materia di tutela della salute il legislatore statale non
potrebbe porre la “disciplina integrale della materia”,
bensì solo i principi fondamentali) che impedisca alla Regione
Sardegna di stabilire il divieto di cui alla legge censurata.
In secondo luogo, neppure dalla disciplina comunitaria potrebbe
farsi discendere la illegittimità di tale divieto, ed in
particolare la direttiva 92/3 Euratom, rilevante in tema
di rifiuti radioattivi, riguarderebbe soltanto le spedizioni
transfrontaliere e si limiterebbe a prevedere un regime
di autorizzazioni e controlli in funzione della tutela della
salute. In merito alla libertà di circolazione garantita
dal trattato CE, se è vero che non può venire impedita ai
sensi dell'art. 28 essa può, tuttavia, subire limitazioni
giustificate da motivi di tutela della salute e della vita
delle persone e degli animali ai sensi dell'art. 30 del
medesimo trattato.
Infondata, infine, sarebbe anche la censura relativa all'art.
117, secondo comma, lettera e, Cost. Il legislatore regionale,
infatti, non ha posto alcuna tassa o tariffa per l'immissione
dei rifiuti radioattivi nel territorio sardo, sicché l'incidenza
sul mercato dei materiali nucleari, non meglio precisata
nel ricorso, sarebbe soltanto indiretta: la disciplina impugnata,
infatti, è diretta a tutelare la salute.
In conclusione la difesa regionale chiede che la questione
di costituzionalità della legge della Regione Sardegna 3
luglio 2003, n. 8, sia dichiarata infondata.
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3.– Con ricorso notificato il 19 gennaio
2004 e depositato i1 successivo 26 gennaio (r.ric. n. 7
del 2004), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato
la legge della Regione Basilicata 21 novembre 2003, n. 31
(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 agosto 1995, n.
59), che all'art. 1 ha dichiarato il territorio regionale
“denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza,
anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel
territorio regionale. Tale preclusione non si applica ai
materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca
scientifica”.
Considerato che la legge n. 59 del 1995 riguarda lo smaltimento
dei rifiuti, il ricorrente reputa che la norma sia posta
a tutela della salute, ma osserva che essa investe altresì
la tutela dell'ambiente, di competenza statale in base all'art.
117, secondo comma, lettera s, Cost. La disciplina statale
che qui verrebbe in rilievo sarebbe il d.lgs. n. 230 del
1995, che ha dato attuazione a diverse direttive comunitarie,
applicabili a tutti i rapporti, anche a quelli che non investono
due Stati diversi.
Secondo la difesa erariale, nell'applicazione di norme attuative
di disposizioni comunitarie la nozione di ambiente va ricavata
dall'ordinamento comunitario, e nella specie dall'art. 174
del trattato CE, che ha come obiettivo di assicurare un
ambiente salubre: dunque, per quanto riguarda le materie
radioattive la disciplina dell'ambiente comprenderebbe anche
quella della salute ricadendosi perciò nell'ambito della
legislazione esclusiva dello Stato. Soltanto se la legge
statale avesse attuato non correttamente la normativa comunitaria,
la legge regionale potrebbe derogare alla nozione di ambiente
discendente da essa, ed in questo caso sorgerebbe una questione
sulla portata della normativa comunitaria di competenza
della Corte di giustizia.
Alla medesima conclusione si perverrebbe anche lasciando
la prospettiva comunitaria e guardando alla giurisprudenza
costituzionale (sentenze n. 407 e n. 536 del 2002). Il d.lgs.
n. 230 del 2005 ha fissato gli standard di tutela; esso
ha disciplinato il trasporto di materie radioattive (art.
21) ed ha confermato le disposizioni della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, che all'art. 5 richiede un'apposita autorizzazione
ministeriale nella quale possono essere stabilite particolari
prescrizioni definite dall'ANPA, valide per l'intero viaggio
e da attuare sui territori di tutte le Regioni interessate.
Pertanto, “il divieto di transito nell'ambito di una Regione,
incidendo sui rischi connessi al viaggio”, può rendere non
più adeguate le prescrizioni imposte, pregiudicando le possibilità
di prevenzione e di controllo dello Stato”. Un trasporto
di materie radioattive che interessi territori di più Regioni
non può non essere disciplinato dallo Stato, che solo può
provvedere con effetti ultraregionali e può coordinare gli
interessi dei vari enti interessati. E se l'organo amministrativo
deve essere statale in base all'art. 118, primo comma, Cost.,
allora anche la fonte legislativa non potrebbe che essere
tale. Si aggiunga inoltre che se tutte le Regioni adottassero
una simile disciplina, come del resto ha già fatto la Regione
Sardegna, le materie radioattive non potrebbero uscire dalla
Regione in cui sono prodotte.
Sotto il profilo della violazione dell'art. 117, terzo comma,
Cost., la difesa erariale osserva che valutando la legge
impugnata dal punto di vista della tutela della salute essa
contrasterebbe con i principi fondamentali contenuti nel
d.lgs. n. 230 del 1995, tra i quali in particolare il regime
dell'autorizzazione con prescrizioni (art. 21) cui la legge
regionale, imponendo il divieto di transito, non si atterrebbe.
Quanto alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,
il ricorrente propone le medesime censure già ricordate
sopra (relative al giudizio promosso nei confronti della
legge sarda), chiarendo che sebbene l'art. 30 del trattato
CE consenta divieti e restrizioni al transito di merci per
ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e tutela
della salute, tuttavia la giurisprudenza comunitaria costante
ritiene che tali limitazioni debbono essere proporzionate
ed indispensabili per la tutela dell'interesse rilevante,
come non sarebbe invece nel caso di specie. La tutela della
salute si sarebbe realizzata, infatti, attraverso misure
che investono tutte le materie radioattive, anche quelle
prodotte all'interno della Regione. Ad avviso della difesa
erariale, la legge regionale sembra piuttosto voler evitare
oneri di controllo e di intervento in caso di incidenti,
ma, sempre secondo la giurisprudenza comunitaria, tale obiettivo
non sarebbe sufficiente a giustificare la preclusione del
transito.
In conclusione, l'Avvocatura chiede la dichiarazione di
incostituzionalità di tutta la legge regionale censurata
considerato che “dalla illegittimità costituzionale dell'art.
1 deriva quella dell'art. 2”.
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4. Si è costituita la Regione Basilicata,
chiedendo che il ricorso sia rigettato per l'inammissibilità
ed infondatezza delle censure prospettate.
Quanto alla lamentata violazione della competenza esclusiva
statale in materia di ambiente ex art. 117, comma secondo,
lettera s, Cost., la difesa regionale sostiene che, come
emerge dalla relazione al disegno di legge della Giunta
Regionale, le norme sono state dettate “per finalità afferenti
alla tutela della salute pubblica e nell'esercizio delle
competenze della protezione civile e governo del territorio”
e per contrastare “la 'concreta possibilità' ex D.L. n.
314 del 2003 che il territorio regionale fosse oggetto,
'inaudita altera parte', dell'intervento statale, legislativo
prima ed amministrativo poi, diretto all'elezione del territorio
di Basilicata quale deposito nazionale delle scorie radioattive”.
Pertanto non sussisterebbe alcuna invasione della competenza
esclusiva statale in materia di ambiente, tanto più che
da tale attribuzione non potrebbe farsi discendere una compressione
del potere delle Regioni di legiferare in altri settori,
tanto in via concorrente che residuale, salvo che il legislatore
statale dichiari quale interesse unitario intenda tutelare
attraverso l'esercizio di una competenza che incide anche
su quelle regionali. Nella normativa richiamata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri non si troverebbero “ragioni
giustificatrici che possano risolversi in termini di limitazioni
al potere legislativo regionale riferentesi alle materie
di legislazione concorrente, atteso peraltro l'inconfutabile
dato storico della sua emanazione antecedente alla riformulazione
del titolo V della Costituzione e l'assoluta mancanza di
una preordinazione alla tutela ambientale”.
Infondato e pretestuoso sarebbe, sempre secondo la difesa
regionale, l'assunto che la legge regionale abbia violato
le norme del d.lgs. n. 230 del 1995 recanti standard minimi
di tutela della salute. Tali norme, infatti, “per essere
considerate inderogabili e non suscettibili di modificazione
da parte regionale dovrebbero essere previste per garantire
l'attuazione della tutela ambientale”; tuttavia questa connessione
“non si evince dalla normativa richiamata, art. 21 D.lgs.
230 del 1995 e art. 5 L. 1860/1962, quest'ultima sull'impiego
dell'energia nucleare”. “La normativa richiamata è invero
passibile di essere derogata con la previsione da parte
del legislatore regionale di limiti più rigorosi rispetto
a quelli individuati in via generale dallo Stato”, e tanto
conformemente a quanto sancito dalla Corte nella sent. n.
307/2003. Sia il diritto comunitario che la giurisprudenza
costituzionale consentirebbero di apportare deroghe alla
disciplina comune con effetti di maggior protezione dei
valori tutelati (si citano in proposito le sentenze n. 382
del 1999 e n. 407 del 2002). Da ciò conseguirebbe che la
normativa regionale censurata, “in quanto finalisticamente
preordinata alla tutela della salute, e dettata anche per
la protezione civile e governo del territorio, legittimamente
può derogare alle previsioni ex D.lgs. 230/1995, come pure
alla normativa comunitaria, che tanto consente”. Inoltre
“la preclusione non è assoluta, ma soffre di un esteso numero
di eccezioni talché la stessa normativa non può considerarsi
un divieto assoluto all'ingresso di materiale nucleare sul
territorio di Basilicata”.
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5.– Con ricorso notificato il 6 febbraio
2004 e depositato il 12 febbraio 2004 (r.ric. n. 19 del
2004) il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura generale dello Stato ha impugnato in via
principale la legge della Regione Calabria 5 dicembre 2003,
n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata. Misure
di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale
radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale e salute
dei cittadini), che all'art. 1 ha dichiarato il territorio
regionale “denuclearizzato e precluso al transito ed alla
presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti
nel territorio regionale” sulla base delle competenze regionali
“in materia di urbanistica ed ambiente, nonché delle attribuzioni
in via concorrente in materia di salute pubblica, protezione
civile e governo del territorio”.
Quanto alla individuazione della materia pertinente, il
ricorrente sostiene anzitutto che se il legislatore regionale
ha inteso provvedere in materia di ambiente, riservata dall'art.
117, secondo comma, lettera s, Cost. alla competenza esclusiva
statale, allora la disciplina censurata dovrebbe essere
solo per questo dichiarata costituzionalmente illegittima.
Sicuramente estranee all'oggetto della legge regionale,
che riguarda beni mobili, sarebbero invece, sempre secondo
la difesa erariale, la tutela del territorio e l'urbanistica,
materie che verrebbero interessate soltanto qualora fossero
disciplinati “criteri di localizzazione degli impianti di
conservazione dei materiali nucleari o delle discariche
dei rifiuti”. Neppure pertinente sarebbe il riferimento
alla protezione civile, dato che i materiali nucleari provocano
problemi di tal genere non di per sé ma soltanto qualora
si verifichino eventi eccezionali nella loro gestione. Dunque
la competenza legislativa regionale potrebbe fondarsi solo
sulla tutela della salute.
Da questo punto in poi l'Avvocatura ripete argomentazioni
identiche a quelle ricordate in riferimento al ricorso iscritto
al reg. ric. n. 7 del 2004 e conclude chiedendo che tutta
la legge della Regione Calabria sia dichiarata costituzionalmente
illegittima, considerato che le altre disposizioni in essa
contenute svolgono una funzione strumentale rispetto all'art.
1.
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6.– Si è costituita in giudizio la Regione
Calabria, chiedendo che il ricorso proposto dal Presidente
del Consiglio dei ministri venga respinto e la questione
di costituzionalità della legge della Regione Calabria sia
dichiarata infondata.
La difesa regionale muove dall'assunto, fondato sulla medesima
giurisprudenza costituzionale richiamata dall'Avvocatura,
che le Regioni siano titolari di competenze concorrenti
finalizzate ad assicurare la tutela ambientale, e che tale
titolarità non possa ritenersi preclusa o impedita dall'art.
117, secondo comma, lettera s, Cost. Una simile violazione
potrebbe configurarsi soltanto nel caso di contrasto con
gli standard minimi eventualmente fissati dalle leggi dello
Stato.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 117, primo comma,
la difesa della Regione ritiene che il d.lgs. n. 230 del
1995 non contenga “alcun principio comunitario fondamentale
che sarebbe violato dalla legge regionale” e che le direttive
comunitarie, cui tale decreto legislativo dà attuazione,
siano finalizzate a tutelare la salute dei cittadini. La
normativa regionale non imporrebbe divieti indiscriminati
e permanenti relativi ai materiali radioattivi, trattandosi
“di norme dall'evidente contenuto programmatorio”, che impegnano
la Regione “a pervenire all'adozione di ulteriori misure
legislative ed amministrative una volta acquisita (…) la
necessaria conoscenza della situazione complessiva relativa
alla presenza di rifiuti radioattivi nel territorio regionale”.
Essa pertanto non introdurrebbe “deroghe peggiorative delle
misure e degli standard di sicurezza già fissati con legge
dallo Stato”, e ciò anche se si ritenesse, come fa l'Avvocatura,
che il d.lgs. n. 230 del 1995 detti la disciplina completa
della materia. Tale compiuta disciplina si risolverebbe,
secondo l'impostazione seguita nel ricorso, “in una sorta
di imposizione di una speciale 'servitù di passaggio' del
materiale radioattivo di cui sarebbe titolare lo Stato ed
il cui 'fondo servente' sarebbe costituito dal territorio
regionale”: una tale configurazione sarebbe da escludere
perché la potestà regionale incontrerebbe il solo limite
degli standard minimi di tutela eventualmente fissati dallo
Stato.
In conclusione, la difesa regionale ritiene che nella complessa
materia di cui si tratta non possa affermarsi una “'primazia'
ovvero una potestà esclusiva dello Stato che scaturirebbe
dalla disciplina contenuta nel D.lgs. n. 230 del 1995” dato
che lo stesso decreto attribuirebbe alle Regioni la potestà
di disciplinare, anche con leggi proprie, “aspetti non secondari
della materia dei materiali radioattivi” (v. artt. 10-sexies,
lettera b), 28, comma 1, 29, comma 2, 30, comma 2, 33, comma
1, 34, comma 2, 104, comma 2).
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7.– Con ricorso notificato il 9 marzo 2004
e depositato il 17 marzo 2004 (r.ric. n. 40 del 2004) il
Presidente della Giunta della Regione Basilicata ha impugnato
in via principale il decreto-legge 14 novembre 2003, n.
314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento
e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei
rifiuti radioattivi), e la legge di conversione 24 dicembre
2003, n. 368, chiedendo anche che la Corte “valuti l'ipotesi”
di sospendere l'efficacia della normativa censurata ex art.
35 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Regione ricorrente anzitutto descrive la normativa censurata
nella sua evoluzione, sottolineando 'il grande clamore'
suscitato dal decreto impugnato per il suo contenuto, e
cioè la prevista realizzazione entro il 31 dicembre del
2008 di un Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nel
territorio del comune di Scanzano Jonico in Provincia di
Matera, e per le modalità di assunzione, e cioè un provvedimento
d'urgenza (anticipatorio della delega a legiferare contenuta
nell'art. 30 del disegno di legge del Governo diretto al
riordino del settore energetico). A seguito di un emendamento
presentato dal Governo presso l'VIII^ Commissione della
Camera, nella legge di conversione è stata espunta la individuazione
del Comune di Scanzano Jonico e si è previsto che il sito
ove ubicare il deposito venga individuato entro un anno
dall'entrata in vigore della stessa. L'individuazione dovrà
avvenire con atto del Commissario straordinario al termine
di una attività concertativa che richiede di sentire la
Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 2 del d.l.
n. 314 del 2003 e la previa intesa in sede di Conferenza
unificata ex art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Qualora
l'intesa non sia raggiunta nel termine indicato, spetterà
al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, individuare il luogo ove realizzare
il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi (art. 1, comma
1). La realizzazione e la gestione definitiva in concessione
dello stesso è affidata alla s.p.a. SOGIN e, per assicurare
l'attuazione degli interventi, il Presidente del Consiglio
dei ministri nomina un Commissario straordinario con poteri
in deroga alla normativa vigente, abilitato ad adottare
tutti i provvedimenti necessari alla progettazione, istruttoria
e realizzazione del Deposito anche in sostituzione dei soggetti
competenti, ad eccezione degli atti di competenza del Ministero
dell'ambiente e del territorio, relativamente alla valutazione
di impatto ambientale, e dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (art. 2). Il decreto,
come convertito, disciplina poi l'allocazione dei rifiuti
radioattivi (art. 3), la determinazione di misure compensative
in favore degli enti territoriali interessati e di misure
d'informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi
(art. 4), la copertura finanziaria e l'entrata in vigore
(artt. 5 e 6).
Con riguardo all'intero testo normativo del decreto legge
n. 314, convertito, con modificazioni, nella legge n. 368
del 2003, la ricorrente lamenta anzitutto la violazione
dell'art. 77, secondo comma, Cost. e dell'art. 117, terzo
comma, Cost.: l'insussistenza dei presupposti della decretazione
d'urgenza avrebbe leso la competenza legislativa concorrente
della Regione in materia di tutela della salute, governo
del territorio e protezione civile. Ciò risulterebbe dal
preambolo dello stesso provvedimento legislativo, che afferma
la necessità ed urgenza di dare immediata sistemazione in
sicurezza dei rifiuti radioattivi, mentre nel secondo comma
dell'art. 1 prevede che il Deposito sia completato molto
dopo l'entrata in vigore del decreto (15 novembre 2003),
e cioè entro il 31 dicembre 2008. Altrettanto insufficienti
sarebbero le motivazioni contenute nella relazione del d.d.l.
di conversione che, considerato il contesto di crisi internazionale,
giustificano l'intervento sulla base, tra l'altro, del rischio
di atti terroristici, e ciò in contrasto con l'impegno,
derivante dall'appartenenza all'Unione Europea, di dotarsi
di un deposito ingegneristico entro il 2013 e di uno geologico
entro il 2018. Neppure si potrebbe addurre a giustificazione
l'inerzia del Parlamento, considerato che alle Camere era
in discussione proprio il conferimento di una delega al
Governo in materia, delega che oltre a fissare le modalità
di esercizio della stessa, prevedeva la partecipazione degli
enti territoriali interessati alla individuazione del sito.
Ancora, l'insussistenza dei presupposti di necessità e di
urgenza sarebbe dimostrata dalla non immediata applicabilità
delle norme censurate. Il Governo infine si sarebbe dovuto
limitare ad individuare gli standard minimi in base ai quali
le Regioni avrebbero potuto legiferare in via ulteriore.
La ricorrente dubita della legittimità costituzionale della
normativa statale in riferimento ai principi di sussidiarietà,
ragionevolezza, leale collaborazione e previa intesa tra
Stato e Regioni (come affermato nella sentenza n. 303 del
2003). E' ben vero che il legislatore statale giustifica
l'adozione della disciplina censurata sulla base di esigenze
di tutela dell'ambiente – 'materia trasversale' di competenza
legislativa esclusiva dello Stato – ma ciò non escluderebbe,
anzi richiederebbe, il riconoscimento in capo agli altri
enti territoriali delle correlative funzioni amministrative.
Nel caso di specie, dunque, trattandosi di un'opera di interesse
nazionale, ritenuta indifferibile ed urgente, le funzioni
amministrative ad essa sottese apparterrebbero agli enti
territoriali “investiti, interessati, vincolati da quell'opera”.
Lo Stato, per appropriarsi di tali funzioni amministrative
“dovrebbe preliminarmente consumare una fase interlocutoria
di previa intesa con gli enti territoriali da articolarsi
diversamente a seconda della fase di attuazione dell'iniziativa
in cui si verte. Una prima fase coinvolgente tutte le regioni
per procedere all'individuazione del territorio ove ubicare
il deposito ed una o più fasi successive intercorrenti con
l'ente regione, il cui territorio fosse stato individuato
come area utile per posizionare l'opera di che trattasi”.
La difesa regionale reputa insoddisfacente sotto questo
aspetto la previsione contenuta nell'art. 1, comma 1, e
ritiene che lo Stato abbia avocato a sé illegittimamente
ogni funzione. La normativa censurata lederebbe anche i
principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, in
quanto sacrificherebbe i diritti costituzionalmente protetti
dagli artt. 9 e 32 Cost. delle popolazioni del territorio
su cui verrà ubicato il Deposito, per la insufficiente o
mancata partecipazione degli enti territoriali ai processi
decisionali ed alle fasi amministrative. Con riferimento
poi all'esercizio da parte dello Stato di poteri sostitutivi,
mancherebbe, inoltre, nella disciplina impugnata ogni previsione
che subordini tale intervento ad un espresso atto di diniego
proveniente dall'ente regionale.
In conclusione, il Presidente della Giunta della Regione
Basilicata chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità
costituzionale del decreto-legge e della legge di conversione,
instando preliminarmente perché la Corte valuti l'ipotesi
di sospendere l'efficacia della normativa impugnata ex art.
35 della l. n. 87 del 1953, ricorrendo un pregiudizio grave
ed irreparabile per i cittadini.
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8.– Si è costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
o respinto perché infondato.
Secondo la difesa erariale il primo motivo di ricorso sarebbe
inammissibile e la questione si sposterebbe sul secondo,
in considerazione della univoca giurisprudenza costituzionale
che consente alle Regioni di contestare l'esistenza dei
presupposti costituzionali degli atti aventi forza di legge
soltanto qualora la violazione sia idonea a vulnerare le
attribuzioni costituzionali delle Regioni (v. da ultimo
la sentenza n. 6 del 2004). Il motivo sarebbe comunque infondato,
in quanto, sotto questo profilo la normativa statale potrebbe
essere censurata soltanto nel caso di “evidente mancanza”
dei presupposti di necessità ed urgenza. La presenza sull'intero
territorio nazionale di rifiuti radioattivi conservati in
condizioni non in grado di garantire né l'ambiente né la
salute dei cittadini, la necessità di predisporre un deposito
unico nazionale dove essi vengano concentrati sotto la responsabilità
di un solo organo, ed i pericoli aggravati dalla situazione
internazionale escludono in ogni caso che possa ritenersi
evidente la mancanza delle condizioni di cui all'art. 77
Cost. Nessun rilievo può attribuirsi al fatto che gli effetti
del decreto-legge non possano realizzarsi immediatamente,
per i tempi richiesti al fine della costruzione del deposito
nazionale. Sugli effetti sananti della legge di conversione,
la difesa erariale non reputa necessario soffermarsi per
la infondatezza delle tesi avversarie.
L'Avvocatura reputa inammissibile, in quanto non tempestivo,
il ricorso (notificato il 9 marzo 2004) in quanto proposto
nei confronti del decreto-legge (pubblicato il 18 novembre
2003) ma pure in quanto proposto nei confronti delle modifiche
introdotte con la legge di conversione, aventi una funzione
puramente strumentale e di completamento della disciplina
contenuta nel decreto legge. Sarebbe irragionevole ammettere
il sindacato su tali ultime norme, una volta che le norme
portate dal decreto legge si sono consolidate.
Anche in ordine alla presunta violazione dell'art. 117,
terzo comma, Cost. il ricorso sarebbe inammissibile per
non aver la Regione individuato le singole norme non recanti
principi fondamentali. La trasversalità della materia ambiente,
pur attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, può
ben giustificare la sovrapposizione di una eventuale normativa
legislativa regionale in materia di sua competenza, concorrente
o esclusiva, e tuttavia non può comportare la illegittimità
costituzionale della legislazione statale.
Quanto alla previsione del deposito, la difesa erariale
esclude la competenza a provvedere rivendicata dalla Regione,
adducendo che la medesima competenza dovrebbe riconoscersi
in capo a tutte le Regioni, con la conseguente possibilità
di avere tanti depositi regionali o di non averne alcuno,
considerato che le leggi regionali non produrrebbero effetti
al di là del territorio della Regione che le ha poste. L'individuazione
del luogo più adatto per l'unico deposito sul territorio
nazionale non può essere fatta da una singola Regione, per
la limitazione delle sue competenze, né vi sarebbe “il mezzo
procedimentale per una valutazione consensuale di tutte”.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che, in applicazione dei
principi di sussidiarietà ed adeguatezza, la competenza
legislativa in materia non può che essere rimessa allo Stato,
il solo in grado di assicurarne l'esercizio unitario, compiendo
una valutazione dell'intero territorio nazionale con criteri
uniformi (si richiamano sul punto le sentenze n. 6 del 2004
e n. 303 del 2003).
Quanto alla contestazione delle funzioni amministrative
statali conseguenti, in virtù del superamento del principio
del parallelismo, la difesa erariale reputa che sarebbe
stato contraddittorio attribuirle alle Regioni o agli enti
minori, avendo questi competenze limitate ai territori rispettivi.
Così anche la individuazione degli organi statali competenti
non poteva che spettare allo Stato, senza coinvolgimenti
regionali, poiché le Regioni non avrebbero interessi costituzionalmente
garantiti rispetto alla organizzazione amministrativa dello
Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.). Trattandosi
di un'opera di sua proprietà e fatta a sue spese non poteva
essere che lo Stato a gestire tutte le operazioni, dalla
individuazione del luogo alla esecuzione dei lavori. Gli
interessi delle Regioni, ad avviso dell'Avvocatura, sarebbero
tutelati adeguatamente attraverso la previsione dell'intesa
con la Conferenza unificata, unico organo che può essere
coinvolto, tenuto conto che le Regioni sono interessate
in posizioni contrapposte. Singolare sarebbe, inoltre, la
tesi della ricorrente secondo la quale, in mancanza del
consenso delle Regioni, il procedimento si sarebbe dovuto
interrompere. La difesa erariale ricorda come la indifferibilità
dell'intervento sia stata provocata proprio dal dissenso
delle Regioni.
Un ultimo rilievo investe la rivendicazione della Regione
di funzioni amministrative in capo agli enti territoriali
minori, nel senso che, una volta individuato il sito, le
competenze avrebbero dovuto essere attribuite al Comune
nel cui territorio il sito si trova. Anzitutto, rileva la
difesa erariale, l'art. 127, secondo comma, Cost. consentirebbe
alla Regione di promuovere la questione di costituzionalità
soltanto quando una legge dello Stato leda la sua sfera
di competenza; ed in secondo luogo, la legge censurata non
avrebbe trascurato le eventuali implicazioni territoriali:
sia prevedendo misure di compensazione territoriale (art.
4), sia stabilendo che, alla data della messa in esercizio
del Deposito nazionale, le misure vengano trasferite al
territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla
allocazione dei rifiuti radioattivi.
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9.– Nel giudizio promosso nei confronti della
legge sarda (r. ric. n. 67 del 2003), ha depositato memoria
il Presidente del Consiglio dei ministri, illustrando i
motivi del ricorso.
Premesso che alla luce della normativa comunitaria i materiali
nucleari, anche sotto forma di rifiuti, costituiscono merci,
si sottolinea anzitutto l'illegittimità di ogni disposizione
che ne limiti la circolazione.
Il ricorrente nega poi che l'art. 3, lettera f), dello statuto
attribuisca alla Regione Sardegna potestà in materia ambientale,
ritiene estranei alla materia disciplinata dalla legge impugnata
il governo del territorio e la protezione civile, mentre,
in ordine alla tutela della salute, osserva come, secondo
l'art. 174 del trattato CE, la protezione della salute costituisca
uno degli obbiettivi della politica ambientale, sicché,
se la legge statale – il d.lgs. n. 230 del 1995, che reca
la disciplina, attuativa della normativa comunitaria, del
trasporto di materie radioattive - ha correttamente attuato
le direttive comunitarie, la protezione della salute umana,
nei limiti in cui è compresa nella disciplina dell'ambiente
secondo la nozione comunitaria, rientrerebbe nella legislazione
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera s, Cost., e la Regione non potrebbe derogarvi (viene
richiamata la sentenza n. 536 del 2002).
La legge impugnata, quindi, per quanto attiene alla tutela
della salute è illegittima sotto un duplice profilo: per
aver inciso su una normativa comunitaria in materia di ambiente,
la cui attuazione rientra nella legislazione esclusiva dello
Stato, e per non essersi attenuta ai principi fondamentali
che, in mancanza di una formulazione espressa, vanno desunti
dalla legislazione preesistente. Quest'ultima fissa gli
standard di tutela anche per il trasporto di materiale radioattivo,
il quale, ove interessi i territori di più Regioni, non
può essere disciplinato che da una fonte capace di produrre
effetti giuridici al di là dei singoli territori; esso non
può essere lasciato all'iniziativa dei singoli soggetti
interessati, richiedendo l'intervento preventivo di un organo
amministrativo capace di stabilire la prescrizioni particolari
necessarie per prevenire i pericoli, organo che, in base
ai criteri enunciati dall'art. 118, primo comma, Cost.,
non può che essere statale, come la fonte legislativa che
lo prevede.
9.1.– Nel medesimo giudizio, ha depositato memoria la Regione
Sardegna, che, insistendo per l'infondatezza delle questioni
sollevate, anzitutto afferma, sulla scorta di giurisprudenza
di questa Corte, l'esistenza di una competenza regionale
in materia ambientale, individuata nella cura di interessi
funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali,
il che ricorrerebbe nel caso della legge impugnata, la cui
finalità diretta concretamente perseguita è la tutela della
salute degli abitanti del territorio regionale.
Quanto alla tutela della salute, in assenza di finalità
di rango costituzionale in grado di contrapporsi efficacemente,
nel caso di specie, al bene primario della salute (sono
richiamate le sentenze n. 193 del 1997 e n. 399 del 1996),
l'intervento regionale sarebbe rispondente ad una logica
di corretto bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Alla
restrizione all'ingresso di materiali nucleari disposta
dalla legge sarda, infatti, non si contrapporrebbe alcuna
esigenza unitaria di carattere nazionale in grado di impedire
al legislatore regionale di fissare standard di tutela più
elevati rispetto a quelli fissati dalla legislazione statale
e da quella comunitaria, anche in applicazione dei principi
comunitari di prevenzione e di precauzione in materia ambientale
(vengono richiamate le sentenze n. 382 del 1999 e n. 407
del 2002, in ordine alla possibilità per le Regioni di modificare
in senso più restrittivo i valori-soglia fissati in sede
statale).
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10.– Nel giudizio promosso nei confronti
della legge lucana (r. ric. n. 7 del 2004), ha depositato
memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, sviluppando
argomenti analoghi a quelli svolti nella memoria relativa
al giudizio che precede (r. ric. n. 67 del 2003).
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11.– Anche nel giudizio promosso nei confronti
della legge della Regione Calabria (r. ric. n. 19 del 2004),
ha depositato memoria il Presidente del Consiglio dei ministri,
sviluppando argomenti analoghi a quelli svolti nella memoria
relativa al giudizio rubricato al r.ric. n. 67 del 2003.
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12.– In prossimità dell'udienza pubblica,
nel giudizio promosso dalla Regione Basilicata (r.ric. n.
40 del 2004) ha depositato memoria il Presidente del Consiglio
dei ministri, insistendo per l'inammissibilità del ricorso,
soprattutto per il suo tenore generale, perché privo di
indicazione delle specifiche norme censurate – il che non
consentirebbe ad esso resistente che di svolgere difese
generiche –, ovvero per la sua infondatezza.
In ordine alla lamentata violazione delle competenze amministrative,
cui l'esecuzione dell'opera darebbe luogo, si osserva che
alla realizzazione del deposito, “opera di difesa nazionale
di proprietà dello Stato”, è estranea la potestà programmatoria
degli enti locali; e che, peraltro, rientrando la programmazione
urbanistica nei poteri dei Comuni, la Regione non sarebbe
legittimata ai sensi dell'art. 127 Cost. a rivendicarli,
quando non sia investita la sua sfera di competenza.
A radicare la potestà legislativa dello Stato in base all'art.
117, secondo comma, Cost., prosegue la difesa erariale,
è sufficiente la connessione fra radioattività ed ambiente,
sicché non può negarsi la possibilità per lo Stato di predisporre
direttamente, con un'opera di sua proprietà e quindi costruita
a sue spese, un luogo di stoccaggio di massima sicurezza
dei rifiuti. Ciò sarebbe conforme al principio di adeguatezza
richiamato dall'art. 118 Cost. La scelta del sito, mettendo
le Regioni in una situazione di conflitto, non potrebbe
che essere portata al livello più alto, che è quello dello
Stato, secondo il principio di sussidiarietà, anch'esso
fissato dall'art. 118 Cost. Le funzioni amministrative corrispondenti
non potevano, di conseguenza, che essere dello Stato, con
la possibilità, per le Regioni, di far valere il proprio
punto di vista in sede di Conferenza unificata, ma con l'attribuzione
al Presidente del Consiglio della competenza a provvedere
in caso di mancato raggiungimento dell'intesa.
Trattandosi di opera di difesa nazionale e di proprietà
dello Stato, la potestà legislativa di quest'ultimo si fonderebbe
anche sull'art. 117, secondo comma, Cost., lettere d e g,
poiché rientra nella organizzazione amministrativa non solo
la predisposizione delle risorse umane, ma anche di quelle
materiali.
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Considerato in diritto
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1.– Il Governo impugna tre leggi regionali,
rispettivamente delle Regioni Sardegna (r.ric. n. 67 del
2003), Basilicata (r.ric. n. 7 del 2004) e Calabria (r.ric.
n. 19 del 2004), aventi in comune fra loro l'oggetto, consistente
essenzialmente nella dichiarazione del territorio regionale
come territorio “denuclearizzato” e precluso al transito
e alla presenza di materiali nucleari provenienti da altri
territori.
A sua volta la Regione Basilicata impugna (r.ric. n. 40
del 2004) il decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi),
e la relativa legge di conversione 24 dicembre 2003, n.
368, il cui oggetto riguarda principalmente la previsione
di un Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e le competenze
e le procedure per la sua realizzazione.
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2.– Data la connessione oggettiva, i giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
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3.– La legge della Regione Sardegna 3 luglio
2003, n. 8 (Dichiarazione della Sardegna territorio denuclearizzato)
si compone di 4 articoli. L'art. 1 sancisce al comma 1 che
«la Regione autonoma della Sardegna, sulla base dei principi
costituzionali e delle competenze esclusive in materia di
urbanistica ed ambiente attribuite dall'articolo 3, lettera
f, dello statuto speciale, interpretate dall'articolo 58
del d.P.R. n. 348 del 1979 e dall'articolo 80 del d.P.R.
n. 616 del 1977, nonché delle attribuzioni in via concorrente
in materia di salute pubblica, protezione civile e governo
del territorio di cui al terzo comma dell'articolo 117 della
Costituzione, dichiara il territorio regionale della Sardegna
denuclearizzato e precluso al transito ed alla presenza,
anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel
territorio regionale».
Il comma 2 stabilisce che «sono esclusi dal divieto di cui
al comma 1 i materiali necessari per scopi sanitari, per
il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione
industriale e per la ricerca scientifica».
L'art. 2 prevede la nomina di una Commissione di inchiesta
con compiti di verifica della eventuale presenza di materiali
radioattivi e dello stato di avanzamento degli studi in
vista delle localizzazioni di depositi di detti materiali
nel territorio regionale (comma 1), e dispone che successivamente
il Presidente della Regione, su parere vincolante del Consiglio
approvato a maggioranza di due terzi dei consiglieri, «esprime
la definitiva posizione della Regione sia sull'utilizzo
ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive
o scorie e rifiuti di sostanze radioattive, sia anche sullo
stoccaggio in Sardegna di rifiuti pericolosi o dannosi non
prodotti nel territorio regionale» (comma 2), mentre «ove
necessario il Consiglio regionale promuove l'adozione di
apposite norme di attuazione statutarie, che regolino i
controlli e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva
denuclearizzazione del proprio territorio».
L'art. 3 prevede Misure urgenti di vigilanza e controllo
curate dalle strutture regionali preposte alla vigilanza
ambientale e sanitaria; l'art. 4 disciplina l'entrata in
vigore della legge.
Il ricorrente censura l'intera legge in quanto interferirebbe
con la materia dell'ambiente, riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato, non potrebbe trovare
base nelle competenze regionali in materia di urbanistica,
governo del territorio e protezione civile, e in quanto,
con riferimento alla competenza regionale concorrente in
materia di tutela della salute, non si sarebbe attenuta
ai principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale
preesistente, secondo i quali «restrizioni generalizzate
alle attività economiche, non legate a situazioni particolari
di ambiente o di operatore», andrebbero fondate su dati
scientifici attendibili e non su valutazioni genericamente
prudenziali.
La legge impugnata violerebbe altresì l'art. 117, primo
comma, della Costituzione, in quanto contrasterebbe con
la disciplina attuativa di direttive comunitarie recata
dal d.lgs. n. 230 del 1995, che sarebbe fonte della “disciplina
integrale della materia”. Inoltre, precludendo la circolazione
dei rifiuti radioattivi sul territorio regionale, la legge
violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione
(che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela
della concorrenza), perché interferirebbe nel mercato dei
materiali nucleari, anch'essi soggetti alla disciplina della
concorrenza.
Dalla incostituzionalità dell'art. 1 discenderebbe come
conseguenza necessaria quella degli articoli 2 e 3 della
legge, destinati ad operare sul presupposto della efficacia
dell'art. 1 medesimo.
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4.– La questione è fondata.
Un intervento legislativo della portata di quello posto
in essere dalla Regione Sardegna con la legge impugnata
non trova fondamento in alcuna delle competenze attribuite
alla Regione medesima dallo statuto speciale e dalla Costituzione.
In particolare, non può valere a fondare tale intervento
la competenza legislativa primaria in materia di “edilizia
ed urbanistica” (art. 3, lettera f, dello statuto), che
non comprende ogni disciplina di tutela ambientale, e deve
comunque esercitarsi – quando si tratti di ambiti in cui
le Regioni ordinarie non abbiano acquisito con il nuovo
titolo V, parte II, della Costituzione, maggiori competenze
invocabili anche dalle Regioni speciali in forza dell'art.
10 della legge cost. n. 3 del 2001 (cfr. sentenza n. 536
del 2002) – nei limiti statutari delle norme fondamentali
di riforma economico-sociale e degli obblighi internazionali
e comunitari (a cui si può ricondurre almeno in parte la
disciplina del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante “Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom
e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”, la
quale infatti trova applicazione anche nei confronti delle
Regioni speciali, come risulta da alcune delle sue disposizioni
in materia di rifiuti radioattivi, quali ad esempio gli
artt. 29, comma 2, 30, comma 2, 33, comma 1).
Per quanto riguarda la disciplina ambientale, non solo le
Regioni ordinarie non hanno acquisito maggiori competenze,
invocabili anche dalle Regioni speciali, ma, al contrario,
una competenza legislativa esclusiva in tema di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema è stata espressamente riconosciuta allo
Stato, sia pure in termini che non escludono il concorso
di normative delle Regioni, fondate sulle rispettive competenze,
al conseguimento di finalità di tutela ambientale (cfr.
sentenze n. 407 del 2002, n. 307 e n. 312 del 2003, n. 259
del 2004).
Né, in proposito, può valere riferirsi, come fa l'art. 1,
comma 1, della legge impugnata, all'art. 58 delle norme
di attuazione dello statuto sardo di cui al d.P.R. n. 348
del 1979, che si limita a trasferire alla Regione le funzioni
amministrative concernenti gli interventi per la protezione
della natura, le riserve e i parchi naturali, e all'art.
80 del d.P.R. n. 616 del 1977, che pur includendo la “protezione
dell'ambiente” nell'ambito della disciplina dell'uso del
territorio riconducibile alla materia “urbanistica” non
ha fatto venir meno le competenze statali in materia specificamente
ambientale.
Ancor meno la legge censurata può giustificarsi in base
alla competenza concorrente della Regione in materia di
salute pubblica, protezione civile e governo del territorio:
mentre questi ultimi due titoli di competenza non aggiungono
nulla ai poteri della Regione in campo ambientale, in presenza
della competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera s, i poteri della Regione nel campo della tutela
della salute non possono consentire, sia pure in nome di
una protezione più rigorosa della salute degli abitanti
della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili,
come nella specie, di pregiudicare, insieme ad altri interessi
di rilievo nazionale (cfr. sentenza n. 307 del 2003), il
medesimo interesse della salute in un ambito territoriale
più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o difficoltà
a provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi.
E', in ogni caso, decisivo osservare che alle Regioni, sia
ad autonomia ordinaria sia ad autonomia speciale, è sempre
interdetto adottare misure di ogni genere capaci di ostacolare
“in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le Regioni” (art. 120, primo comma, Cost.,
pur non espressamente invocato dal ricorrente): e una normativa,
come quella impugnata, che preclude il transito e la presenza,
anche provvisoria, di materiali nucleari provenienti da
altri territori è precisamente una misura fra quelle che
alle Regioni sono vietate dalla Costituzione.
In fatto, poi, è ben noto che il problema dello smaltimento
dei rifiuti pericolosi – e quelli radioattivi lo sono –
di origine industriale non può essere risolto sulla base
di un criterio di “autosufficienza” delle singole Regioni
(cfr. sentenze n. 281 del 2000, n. 335 del 2001, n. 505
del 2002), poiché occorre tener conto della eventuale irregolare
distribuzione nel territorio delle attività che producono
tali rifiuti, nonché, nel caso dello smaltimento dei rifiuti
radioattivi, della necessità di trovare siti particolarmente
idonei per conformazione del terreno e possibilità di collocamento
in sicurezza dei rifiuti medesimi. La comprensibile spinta,
spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti
che gravino il rispettivo territorio degli oneri connessi
(secondo il noto detto “not in my backyard”), non può tradursi
in un impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti
necessari per una corretta gestione del territorio e degli
insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.
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5.– Nemmeno varrebbe, a contrastare la fondatezza
della censura, il rilievo che il comma 2 dell'art. 1 della
legge impugnata esclude dal divieto di transito e di presenza
“i materiali necessari per scopi sanitari, per il supporto
della sicurezza, del controllo e della produzione industriale
e per la ricerca scientifica”, né il rilievo del carattere
in qualche modo transitorio della disciplina, in attesa
che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa legge,
la Regione adotti la propria “definitiva posizione” sull'utilizzo
ed il deposito nel territorio regionale di sostanze radioattive
o di rifiuti radioattivi.
Quanto al primo rilievo, basta infatti osservare che queste
esenzioni non riguardano il caso dello smaltimento di rifiuti
radioattivi, che è, notoriamente, il problema che fa sorgere
le maggiori difficoltà in termini di individuazione dei
siti idonei.
Quanto alla transitorietà della disciplina, essa, anche
se sussistesse (ma l'art. 1 non si esprime in questi termini),
non varrebbe a giustificarla sul piano costituzionale, una
volta che si riscontri, come si è fatto, che essa eccede
dalla competenza della Regione e vîola limiti a questa imposti
dalla Costituzione.
L'art. 1 della legge regionale è dunque costituzionalmente
illegittimo. Lo sono egualmente, per la loro stretta connessione
con l'art. 1, le altre disposizioni della legge: l'art.
2, infatti, presuppone la possibilità per la Regione di
decidere autonomamente sullo stoccaggio in Sardegna di rifiuti
pericolosi prodotti fuori del territorio regionale, e l'art.
3 si riferisce espressamente a misure dirette ad impedire
“l'immissione di nuove ed ulteriori consistenze” di materiali
nucleari nel medesimo territorio della Regione.
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6.– La legge regionale della Basilicata 21
novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 31 agosto 1995, n. 59), aggiunge, con l'art. 1,
un comma 1-bis all'art. 1 della legge regionale 31 agosto
1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), del
seguente tenore: «Il territorio della Regione Basilicata
è dichiarato denuclearizzato e precluso al transito e alla
presenza, anche transitoria, di materiali nucleari non prodotti
nel territorio regionale. Tale preclusione non si applica
ai materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca
scientifica».
L'art. 2 della legge impugnata, a sua volta, aggiunge alla
legge regionale n. 59 del 1995 il seguente art. 4-bis: «La
Regione, attraverso le proprie strutture preposte alla vigilanza
ambientale e sanitaria, ivi comprese l'ARPAB e le Aziende
del Servizio sanitario regionale, cura la rilevazione tecnica
e strumentale di presenze sul territorio regionale di materiale
nucleare e adotta le misure di prevenzione necessarie ai
fini di cui al precedente articolo 1, comma 1-bis».
Il ricorrente lamenta la violazione della competenza statale
esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, la violazione
di norme comunitarie e dunque dell'art. 117, primo comma,
della Costituzione, il contrasto con i principi fondamentali
ricavabili in materia dal d.lgs. n. 230 del 1995.
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7.– La questione è fondata.
Poiché la legge impugnata tende a disciplinare in modo preclusivo
di ogni altro intervento la presenza e lo stesso transito,
nel territorio regionale, di sostanze radioattive, fra cui
i rifiuti radioattivi, è palese la invasione della competenza
esclusiva attribuita allo Stato in materia di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema dall'art. 117, secondo comma, lettera
s, della Costituzione, nonché la violazione del vincolo
generale imposto alle Regioni dall'art. 120, primo comma,
Cost. (pur non espressamente invocato dal ricorrente), che
vieta ogni misura atta a ostacolare la libera circolazione
delle cose e delle persone fra le Regioni.
Né può essere invocato, a difesa della legge, un potere
della Regione di intervenire a difesa della salute con misure
più rigorose di quelle fissate dallo Stato, poiché, come
si è già osservato a proposito dell'analoga legge della
Regione Sardegna, la Regione non può in ogni caso adottare
misure che pregiudichino, insieme ad altri interessi di
rilievo nazionale, lo stesso interesse alla salute in un
ambito più vasto, come accadrebbe se si ostacolasse la possibilità
di smaltire correttamente i rifiuti radioattivi.
Anche in questo caso, come in quello della Regione Sardegna,
e per le stesse ragioni, l'illegittimità della legge non
può essere esclusa invocando le esenzioni dal divieto previste
dallo stesso comma 1-bis introdotto nell'art. 1 della legge
regionale n. 59 del 1995.
L'art. 1 della legge impugnata (art. 1, comma 1-bis, della
legge regionale n. 59 del 1995) è dunque costituzionalmente
illegittimo; e altrettanto è a dirsi, di conseguenza, per
l'art. 2 (art. 4-bis della legge regionale n. 59 del 1995),
che si riferisce a misure “necessarie ai fini” di cui al
detto art. 1.
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8.– La legge regionale della Calabria 5 dicembre
2003, n. 26 (Dichiarazione della Calabria denuclearizzata.
Misure di prevenzione dall'inquinamento proveniente da materiale
radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia ambientale della
salute dei cittadini) si compone di 5 articoli.
L'art. 1 stabilisce che «La Regione Calabria, sulla base
dei principi costituzionali e delle competenze in materia
di urbanistica ed ambiente, nonché delle attribuzioni in
via concorrente in materia di salute pubblica, protezione
civile e governo del territorio di cui al terzo comma dell'art.
117 della Costituzione, dichiara il territorio regionale
della Calabria denuclearizzato e precluso al transito ed
alla presenza, anche transitoria, di materiali nucleari
non prodotti nel territorio regionale».
L'art. 2 dispone la promozione di una «Conferenza per la
sicurezza e la cooperazione del Sud» intesa a «rilanciare
la denuclearizzazione di territori vocati all'agricoltura
e al turismo individuando forme di collaborazione solidaristica
tra le popolazioni interessate».
L'art. 3 prevede la nomina di un “Collegio referente” con
compiti di verifica, a seguito della cui attività il Presidente
della Regione, su parere vincolante del Consiglio regionale
sugli esiti dell'inchiesta esprimerà «la definitiva posizione
della Regione sull'utilizzo ed il deposito nel territorio
regionale di sostanze nucleari o di loro residui» (comma
2); e la adozione di «apposite norme che regolino i controlli
e le azioni amministrative necessarie per l'effettiva denuclearizzazione
del proprio territorio» (comma 4).
L'art. 5 prevede misure di vigilanza e controllo necessarie
per impedire ogni contiguità di materiali nucleari con le
popolazioni e le strutture civili «prevenendo l'immissione
di nuove consistenze dei medesimi materiali».
L'art. 5 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Il ricorrente censura la legge con argomentazioni analoghe
a quelle riferite alla legge della Regione Basilicata.
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9.– La questione è fondata, per le medesime
ragioni e in base ai medesimi argomenti già svolti a proposito
della analoga legge della Regione Basilicata, nonché a proposito
della legge della Regione Sardegna circa l'asserita non
definitività della disciplina adottata.
Anche in questo caso l'illegittimità dell'art. 1 comporta
necessariamente la dichiarazione di illegittimità dell'intera
legge: infatti l'art. 2 nuovamente si riferisce alla “denuclearizzazione”
di territori; l'art. 3 presuppone la possibilità per la
Regione di adottare una “definitiva posizione” autonoma
sull'utilizzo e sul deposito nel territorio regionale di
sostanze nucleari e di loro residui; e l'art. 4 finalizza
le misure alla prevenzione dell'ingresso di materiali nucleari
nel territorio regionale.
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10.– Il decreto legge 14 novembre 2003, n.
314 (Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento
e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei
rifiuti radioattivi), è impugnato dalla Regione Basilicata
nel testo risultante dalla legge di conversione 24 dicembre
2003, n. 368.
Esso, a differenza del testo originario del decreto, non
individua più nel territorio del Comune di Scanzano Jonico,
in Provincia di Matera, il sito per la realizzazione del
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Si limita invece
a prevedere che la sistemazione in sicurezza dei rifiuti
radioattivi, degli elementi di combustibile irraggiati e
dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rivenienti dalla
disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti
di ricerca e di fabbricazione del combustibile, sia effettuata
presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti
di III categoria, che costituisce “opera di difesa militare
di proprietà dello Stato”; e che il sito sia individuato
entro un anno dal Commissario straordinario nominato ai
sensi dell'art. 2, sentita l'apposita Commissione tecnico-scientifica,
e previa intesa in sede di conferenza unificata Stato-Regioni-autonomie
locali, ovvero, in mancanza del raggiungimento dell'intesa
entro il termine stabilito, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio
dei ministri (art. 1, comma 1).
La realizzazione del Deposito è affidata alla società gestione
impianti nucleari (SOGIN s.p.a.: art. 1, comma 2), utilizzando
le procedure speciali previste per le opere cosiddette strategiche
dalla legge n. 443 del 2001 e dal d.lgs. n. 190 del 2002
(art. 1, comma 3).
La “validazione” del sito è effettuata dal Consiglio dei
ministri, sulla base degli studi effettuati dalla apposita
Commissione tecnico-scientifica, previo parere dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
del Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (art. 1, comma
4-bis).
L'art. 2 prevede la nomina da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri di un Commissario straordinario, il quale provvede
“in deroga alla normativa vigente” agli adempimenti relativi
alla realizzazione del Deposito, fra cui l'approvazione
dei progetti (comma 1, lettera f), ed è autorizzato ad adottare,
con speciali modalità e poteri, anche sostitutivi, tutti
i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari
alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento e alla
realizzazione del Deposito nazionale, fatte salve le sole
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in materia di valutazione di impatto ambientale
e le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici-APAT (comma 2). E' prevista una
speciale Commissione tecnico-scientifica composta da diciannove
esperti, di cui quattro nominati dalla Conferenza unificata,
espressi due dalle Regioni e due dagli enti locali. Il Presidente
della Commissione (a seguito di una successiva modifica
introdotta con l'art. 1, comma 106, della legge n. 239 del
2004) è nominato dal Presidente del Consiglio d'intesa con
la Conferenza unificata (comma 3).
L'art. 3 prevede la allocazione e gestione in via definitiva
dei rifiuti radioattivi di III categoria e del combustibile
irraggiato nel Deposito nazionale, e la messa in sicurezza
e lo stoccaggio dei rifiuti di I e II categoria in base
ad un decreto del Presidente del Consiglio.
L'art. 4 prevede fra l'altro misure compensative a favore
dei siti che ospitano impianti nucleari, e successivamente
del territorio che ospita il Deposito nazionale.
L'art. 5 dispone misure di carattere finanziario; l'art.
6 disciplina l'entrata in vigore del decreto.
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11.– La ricorrente Regione Basilicata censura
il decreto legge nel suo complesso, in primo luogo, lamentando
la mancanza dei requisiti di straordinaria necessità ed
urgenza idonei a legittimare l'intervento del Governo, e
quindi la violazione dell'art. 77 della Costituzione. Essa
osserva che il decreto disciplina attività, come la realizzazione
del Deposito, destinate ad essere completate solo entro
il 2008, e che non vi era urgenza di provvedere per la inerzia
del Parlamento, il quale aveva in itinere l'approvazione
di una legge di delega sull'argomento, dal contenuto più
rispettoso delle autonomie regionali.
In secondo luogo la ricorrente lamenta la violazione delle
competenze legislative della Regione in materia di tutela
della salute, protezione civile e governo del territorio,
in quanto la disciplina adottata produrrebbe effetti vincolanti
e irreversibili, e non si limiterebbe, come sarebbe stato
doveroso, a fissare principi sulla cui base le Regioni potessero
dettare una ulteriore normativa.
Infine la ricorrente denuncia la violazione dei principi
costituzionali di “sussidiarietà, ragionevolezza, leale
collaborazione e previa intesa tra Stato e Regioni”, osservando
che, pur avendo lo Stato competenza legislativa esclusiva
in materia di tutela dell'ambiente, le funzioni amministrative
dovrebbero essere svolte dagli enti territoriali ogni volta
che l'ente sia coinvolto da iniziative riguardanti il suo
territorio o la sua popolazione. Lo Stato, per assumere
le funzioni amministrative che apparterrebbero naturaliter
agli enti territoriali, dovrebbe preliminarmente esaurire
una fase interlocutoria di previa intesa, coinvolgente tutte
le Regioni, per procedere alla individuazione del territorio
ove ubicare il deposito, e successivamente, per la realizzazione
dell'opera, la Regione il cui territorio fosse stato individuato
come area utile per collocarvi l'opera stessa. Solo a seguito
di un infruttuoso tentativo di intesa sarebbe consentito
allo Stato di avocare a sé le funzioni amministrative in
questione. Nella normativa impugnata, invece, secondo la
ricorrente, non vi sarebbe traccia dell'esaurimento di tale
fase interlocutoria e l'intervento dell'esecutivo statale
non sarebbe previsto come successivo «ad un espresso atto
di diniego proveniente dall'ente regionale interessato».
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12.– Non può accogliersi l'eccezione del
Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dell'impugnazione
perché effettuata solo dopo l'entrata in vigore della legge
di conversione del decreto legge, che avrebbe solo completato
la disciplina. La giurisprudenza di questa Corte è costante
nel riconoscere la tempestività della impugnazione dei decreti
legge dopo la loro conversione, che ne stabilizza la presenza
nell'ordinamento (cfr. sentenze n. 113 del 1967, n. 192
del 1970, n. 25 del 1996 e n. 287 del 2004).
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13.– La censura di violazione dell'art. 77
della Costituzione, anche a volerla considerare ammissibile
in quanto intesa a far valere in via indiretta una lesione
delle competenze della Regione derivante dal contenuto delle
norme del decreto legge, è infondata.
Non solo non è evidente, nella specie, la mancanza dei presupposti
di straordinaria necessità ed urgenza, che legittimano il
ricorso al decreto legge (cfr. sentenze n. 29 del 1995 e
nn. 6 e 285 del 2004): ma, al contrario, appare evidente
come l'esigenza di prevedere una adeguata disciplina idonea
a consentire la realizzazione delle opere, oggi mancanti,
necessarie per un corretto smaltimento dei rifiuti radioattivi,
evitando pericoli per la salute e per l'ambiente, configuri
un valido presupposto per un intervento d'urgenza: anche
se poi il completamento delle procedure e delle opere necessarie
possa richiedere tempi non brevi. L'urgenza infatti riguarda
il provvedere, anche quando occorra tempo per conseguire
il risultato voluto.
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14.– Passando alle censure fondate sull'art.
117 della Costituzione e sui principi di sussidiarietà e
leale collaborazione (mentre non viene in esame un autonomo
profilo attinente alla “ragionevolezza” della legge), si
deve anzitutto disattendere l'ulteriore eccezione di inammissibilità
avanzata dall'Avvocatura erariale, secondo cui difetterebbe
nel ricorso la individuazione di singole disposizioni in
ipotesi non di principio, e come tali denunciate in quanto
lesive della competenza regionale.
E' vero che l'impugnazione riguarda l'intero decreto legge,
ma è altrettanto vero che il contenuto di questo è omogeneo
e assai specifico, concernendo le competenze ed i procedimenti
per la individuazione del sito in cui ubicare il Deposito
nazionale e per la sua realizzazione. Pertanto l'oggetto
delle censure appare sufficientemente precisato.
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15.– La questione, sotto questi profili,
è solo parzialmente fondata.
La competenza statale in tema di tutela dell'ambiente, di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera s, Cost., è tale
da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo
volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento
dei rifiuti radioattivi, oggi conservati in via provvisoria
in diversi siti, ma destinati a trovare una loro collocazione
definitiva che offra tutte le garanzie necessarie sul piano
della protezione dell'ambiente e della salute.
E' ben vero che tale competenza statale non esclude la concomitante
possibilità per le Regioni di intervenire, anche perseguendo
finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del
2002, n. 307 del 2003 e n. 259 del 2004), così nell'esercizio
delle loro competenze in tema di tutela della salute e di
governo del territorio, ovviamente nel rispetto dei livelli
minimi di tutela apprestati dallo Stato e dell'esigenza
di non impedire od ostacolare gli interventi statali necessari
per la soddisfazione di interessi unitari, eccedenti l'ambito
delle singole Regioni. Ma ciò non comporta che lo Stato
debba necessariamente limitarsi, allorquando individui l'esigenza
di interventi di questa natura, a stabilire solo norme di
principio, lasciando sempre spazio ad una ulteriore normativa
regionale.
Del pari, l'attribuzione delle funzioni amministrative il
cui esercizio sia necessario per realizzare interventi di
rilievo nazionale può essere disposta, in questo ambito,
dalla legge statale, nell'esercizio della competenza legislativa
esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s,
della Costituzione, e in base ai criteri generali dettati
dall'art. 118, primo comma, della Costituzione, vale a dire
ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
Nella specie, la localizzazione e la realizzazione di un
unico impianto destinato a consentire lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi potenzialmente più pericolosi, esistenti
o prodotti sul territorio nazionale, costituiscono certamente
compiti il cui esercizio unitario può richiedere l'attribuzione
della competenza ad organi statali.
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16.– Tuttavia, quando gli interventi individuati
come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi
unitari di tutela ambientale, concernono l'uso del territorio,
e in particolare la realizzazione di opere e di insediamenti
atti a condizionare in modo rilevante lo stato e lo sviluppo
di singole aree, l'intreccio, da un lato, con la competenza
regionale concorrente in materia di governo del territorio,
oltre che con altre competenze regionali, dall'altro lato
con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi
territori, impone che siano adottate modalità di attuazione
degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune
forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli
interventi sono destinati a realizzarsi (cfr. sentenza n.
303 del 2003).
Il livello e gli strumenti di tale collaborazione possono
naturalmente essere diversi in relazione al tipo di interessi
coinvolti e alla natura e all'intensità delle esigenze unitarie
che devono essere soddisfatte.
Nella specie, i procedimenti configurati dal decreto legge
impugnato concernono sia la individuazione del sito in cui
collocare il Deposito, e dunque la scelta dell'area più
idonea sotto il profilo tecnico e in relazione ad ogni altra
circostanza rilevante, sia la concreta localizzazione e
la realizzazione dell'impianto.
Sotto il primo profilo è corretto il coinvolgimento, che
il decreto legge attua, delle Regioni e delle autonomie
locali nel loro insieme, attraverso la Conferenza unificata
Stato-Regioni-autonomie locali, chiamata a cercare l'intesa
sulla individuazione del sito (art. 1, comma 1, del decreto
legge impugnato). Naturalmente, ove l'intesa non venga raggiunta,
lo Stato deve essere posto in condizioni di assicurare egualmente
la soddisfazione dell'interesse unitario coinvolto, di livello
ultraregionale. Pertanto, non si presta a censure la previsione
secondo cui, in caso di mancata intesa, la individuazione
del sito è rimessa, secondo uno schema ben noto ed usuale,
ad un provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
e dunque col coinvolgimento del massimo organo politico-amministrativo,
che assicura il livello adeguato di relazione fra organi
centrali e autonomie regionali costituzionalmente garantite.
Parimenti appare idonea ad assicurare la tutela degli interessi
degli enti territoriali la previsione secondo cui, nella
apposita Commissione tecnico-scientifica incaricata di fornire
pareri e studi, quattro membri sono nominati dalla Conferenza
unificata, mentre il Presidente (in base alla modifica introdotta
nell'art. 2, comma 3, del decreto legge dall'art. 1, comma
196, della legge n. 239 del 2004) è nominato dal Presidente
del Consiglio d'intesa con la medesima Conferenza unificata.
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17.– Quando però, una volta individuato il
sito, si debba provvedere alla sua “validazione”, alla specifica
localizzazione e alla realizzazione dell'impianto, l'interesse
territoriale da prendere in considerazione e a cui deve
essere offerta, sul piano costituzionale, adeguata tutela,
è quello della Regione nel cui territorio l'opera è destinata
ad essere ubicata. Non basterebbe più, a questo livello,
il semplice coinvolgimento della Conferenza unificata, il
cui intervento non può sostituire quello, costituzionalmente
necessario, della singola Regione interessata (cfr. sentenze
n. 338 del 1994, n. 242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6
del 2004).
Da questo punto di vista, la disciplina recata dal decreto
legge impugnato è carente. Infatti essa prevede che alla
“validazione” del sito provveda il Consiglio dei ministri,
sulla base degli studi della Commissione tecnico-scientifica,
e sentiti i soli pareri di enti nazionali (l'Agenzia per
la protezione dell'ambiente, il CNR e l'ENEA: art. 1, comma
4-bis). A sua volta il Commissario straordinario statale
provvede, fra l'altro, anche in deroga alla normativa vigente,
ad approvare i progetti (art. 2, comma 1, lettera f).
E' dunque necessario, al fine di ricondurre tali previsioni
a conformità alla Costituzione, che siano previste forme
di partecipazione al procedimento della Regione interessata,
fermo restando che in caso di dissenso irrimediabile possono
essere previsti meccanismi di deliberazione definitiva da
parte di organi statali, con adeguate garanzie procedimentali.
Una garanzia minima della Regione è invece presente nella
previsione del comma 2, primo periodo, dell'art. 2, ai cui
sensi il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare,
anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti
e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione,
all'istruttoria, all'affidamento e alla realizzazione del
Deposito nazionale, ma operando con le modalità e i poteri
di cui all'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio
1997, n. 135. Infatti il comma 4, secondo periodo, di detto
art. 13 prevede che, ove il Commissario, decorso un termine
per l'adozione degli atti necessari da parte delle amministrazioni
competenti, provveda in sostituzione, in caso di competenza
regionale i provvedimenti siano comunicati al Presidente
della Regione, il quale, entro quindici giorni, può disporne
la sospensione, anche provvedendo diversamente.
Quanto alle procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio
dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, cui provvede,
ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, il Presidente del Consiglio
con proprio decreto, vale osservare che per tale messa in
sicurezza “si applicano le procedure tecniche e amministrative
di cui agli articoli 1 e 2” del decreto, fatta eccezione
per quelle speciali previste dalla legge n. 443 del 2001
e dal d.lgs. n. 190 del 2002. Pertanto, anche a seguito
della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale
degli art. 1 e 2, a tali procedure vengono ad essere estese
le garanzie previste per quelle relative al Deposito nazionale.
In definitiva, i soli artt. 1, comma 4-bis, e 2, comma 1,
lettera f, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi
nella parte in cui non prevedono idonee forme di partecipazione
al procedimento da parte della Regione nel cui territorio
l'opera sia destinata ad essere realizzata.
Avendo la Corte deciso il merito del ricorso, non vi è luogo
a procedere in ordine alla istanza di sospensione del decreto
legge impugnato, formulata dalla ricorrente Regione Basilicata.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale
della Sardegna 3 luglio 2003, n. 8 (Dichiarazione della
Sardegna territorio denuclearizzato);
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale
della Basilicata 21 novembre 2003, n. 31 (Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 31 agosto 1995, n. 59);
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge regionale
della Calabria 5 dicembre 2003, n. 26 (Dichiarazione della
Calabria denuclearizzata. Misure di prevenzione dall'inquinamento
proveniente da materiale radioattivo. Monitoraggio e salvaguardia
ambientale della salute dei cittadini);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma
4-bis, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (Disposizioni
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio,
in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi),
convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003,
n. 368, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione
della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione,
al procedimento di “validazione” del sito;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma
1, lettera f, del predetto decreto legge n. 314 del 2003
nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione
della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione,
al procedimento di approvazione dei progetti;
dichiara non fondata, salvo quanto disposto nei capi d ed
e, la questione di legittimità costituzionale del predetto
decreto legge n. 314 del 2003, sollevata, in riferimento
agli articoli 77 e 117 della Costituzione, nonché ai principi
costituzionali di sussidiarietà, di ragionevolezza e di
leale collaborazione, dalla Regione Basilicata con il ricorso
in epigrafe (r.ric. n. 40 del 2004).
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
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