| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 gennaio 2005 n. 49
Pres. ONIDA, Red. FINOCCHIARO |
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Procreazione medicalmente assistita - Divieto
di fecondazione eterologa - Abrogazione del divieto – Ammissibile
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È ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli articoli, 4, comma 3; 9,
comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto
di cui all'articolo 4, comma 3”; 9, comma 3, limitatamente
alle parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo
4, comma 3”; 12, comma 1; 12, comma 8, limitatamente alla
parola “1,”, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita); richiesta
dichiarata legittima con ordinanza pronunciata il 10 dicembre
2003, dall'Ufficio contrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Valerio ONIDA Presidente;
Carlo MEZZANOTTE Giudice; Fernanda CONTRI Giudice; Guido
NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale
MARINI Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco
AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA
Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice;
Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo
2, primo comma della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1 della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita” limitatamente alle
seguenti parti: articolo 4, comma 3: “E' vietato il ricorso
a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo”; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole:
“in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
3”; articolo 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza
a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia
richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo
4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 300.000 a 600.000 euro”; articolo 12, comma 8, limitatamente
alla parola “1”. Giudizio iscritto al n. 145 del registro
referendum.
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Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2004 con
la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge richiesta;
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udito nella camera di consiglio del 10 gennaio
2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
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uditi gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini
e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio
A. M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M. S. Pollastrini,
Giovanni Pitruzzella per il Comitato per la difesa dell'art.
75 della Costituzione, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte
per il Comitato per la tutela della salute della donna,
Federico Sorrentino per il Comitato per la difesa della
Costituzione, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la Consulta
nazionale antiusura – ONLUS, Aldo Loiodice per il Forum
delle associazioni familiari, Luigi Manzi e Andrea Manzi
per Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti
fondamentali della persona e l'Avv. dello Stato Francesco
Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. – L'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art.
12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni,
con ordinanza pronunciata il 10 dicembre 2003, ha dichiarato
conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum
popolare, promosso dal “Comitato promotore referendum”,
sul seguente quesito:
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«Volete voi che sia abrogata la legge 19
febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle
seguenti parti:
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Articolo 4, comma 3: “E' vietato il ricorso
a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo”
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Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole:
“in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
3”
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Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole:
“in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma
3”
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Articolo 12, comma 1, “Chiunque a qualsiasi
titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei
alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 300.000 euro a 600.000 euro”
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Articolo 12, comma 8, limitatamente alla
parola “1,”? »
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2. – Ricevuta comunicazione dell'ordinanza
dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha
fissato, per la deliberazione in camera di consiglio sull'ammissibilità
del referendum, la data del 10 gennaio 2005, dandone comunicazione
ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 33, secondo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
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3. – Con memoria depositata in data 31 dicembre
2004, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
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Argomenta l'Avvocatura che la medicina e
la biologia hanno fatto negli ultimi anni enormi progressi,
e tuttavia si sono spinte oltre i confini segnati dalla
dignità della persona umana, nei cui confronti la manipolazione
genetica può risolversi in un'insopportabile lesione.
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Tutti i Paesi civili si sono dunque dotati
di una legislazione volta a disciplinare la procreazione
medicalmente assistita, in modo da contemperare i numerosi
interessi coinvolti meritevoli di tutela, che vanno dall'aspirazione
alla procreazione, alla salute, alla ricerca scientifica,
alla dignità della persona umana.
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Tale esigenza di civiltà si è espressa anche
a livello sopra nazionale.
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Anzitutto va ricordata la direttiva 98/44/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998
sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche,
la quale dispone che non sono, tra l'altro, brevettabili:
i procedimenti di clonazione di esseri umani; i procedimenti
di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere
umano; le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali
o commerciali.
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Si consideri poi la Convenzione sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina, sottoscritta a Oviedo il
4 aprile 1997 (ed il relativo Protocollo addizionale del
12 gennaio 1998, n. 168) ratificata dall'Italia con la legge
28 marzo 2001, n. 145. Tale Convenzione sottolinea il valore
della dignità umana e afferma che l'interesse dell'essere
umano deve prevalere su quello della scienza. La Convenzione
prevede inoltre diversi divieti, tra i quali la produzione
di embrioni umani al fine della ricerca e qualora la legge
ammetta la ricerca sugli embrioni in vitro questa deve assicurare
un'adeguata tutela dell'embrione. Il successivo Protocollo
addizionale vieta la clonazione di esseri umani.
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La disciplina della procreazione assistita
si inserisce in un ampio contesto multidisciplinare che
va dall'ordinamento civile e dello stato civile, ad una
specifica organizzazione di un settore del servizio sanitario
nazionale e, soprattutto, ad un bilanciamento dei vari diritti
ed interessi compresenti al fine di tutelare il rispetto
della dignità umana.
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In tale quadro la richiesta di un referendum
abrogativo del divieto di fecondazione eterologa appare
inammissibile per diversi motivi.
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Il divieto di fecondazione eterologa accomuna
infatti tre ipotesi assai diverse tra loro, e cioè la fecondazione
della donna con seme maschile di soggetto diverso dal partner,
quella di impianto di ovulo di donna diversa fecondato con
seme del partner ed infine quella con impianto di ovulo
di donna diversa fecondato con seme di terzo.
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Orbene, la differenza tra la prima ipotesi
da un lato, e la seconda e la terza dall'altro non potrebbe
essere più profonda.
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Scienza, letteratura e teatro sono infatti
concordi nel ritenere che la paternità biologica è assai
poco influente nel vincolo di affetto che lega padre e figlio:
il problema della fecondazione eterologa ex parte patris
involge dunque solo un problema etico religioso.
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Diverso è invece il problema della fecondazione
eterologa ex parte matris che va ben al di là della dimensione
etica. E' nota infatti l'enorme importanza che ha la vita
prenatale per la determinazione della futura personalità
del nascituro, ed è altrettanto nota la profondità del rapporto
che si instaura nel periodo di gestazione. Molto meno note
sono invece, allo stato delle attuali conoscenze della medicina,
le conseguenze che potrebbero derivare alla personalità
del nascituro dal fatto che il suo patrimonio genetico non
abbia nulla a che vedere con quello della gestante e sorge
pertanto il legittimo dubbio che tali innaturali disomogeneità
possano alterare i misteriosi equilibri della vita naturale
nel corso della gestazione con gravi conseguenze sull'equilibrio
psicofisico del nascituro e sulla formazione della sua personalità.
Tanto ciò è vero che numerose legislazioni nazionali ammettono
la fecondazione eterologa con seme di donatori ma non quella
con ovocita di donatrice, come ad esempio accade in Germania,
Austria e Norvegia.
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Da quanto sopra discende che il quesito referendario,
apparentemente chiaro ed univoco, tale non è, in quanto
risulta precluso all'elettore, favorevole all'abrogazione
di una soltanto delle ipotesi contemplate nel divieto normativo,
di effettuare una scelta, confondendolo e di conseguenza
incidendo sulla sua libertà nell'esercizio del diritto di
voto (Corte costituzionale n. 28 del 1987).
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Il referendum dunque, così come prospettato,
minerebbe la libertà decisionale dell'elettore, e va dunque
dichiarato inammissibile.
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4. – Con memoria depositata in data 5 gennaio
2005, i signori sen. Lanfranco Turci, sen. Antonio Adolfo
Maria Del Pennino, Rita Bernardini, on. Barbara Maria Simonetta
Pollastrini, promotori e presentatori di tre referendum
abrogativi (tra cui quello in esame) hanno chiesto che il
referendum sia dichiarato ammissibile.
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Argomentano innanzitutto i citati promotori
che il referendum non appartiene ad alcuna delle categorie
di leggi espressamente sottratte a referendum dall'art.
75, secondo comma, della Costituzione. In particolare la
legge n. 40 del 2004 non è esecutiva di alcun obbligo assunto
in sede internazionale, neppure della Convenzione di Oviedo
del 4 aprile 1997 e del Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani,
in quanto tali atti internazionali sono stati recepiti nel
nostro ordinamento con la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante
«Ratifica della Convenzione di Oviedo».
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Si afferma inoltre che la legge n. 40 del
2004 non solo non conterrebbe disposizioni a contenuto costituzionalmente
necessario ma addirittura alcune di queste norme sarebbero
“a contenuto tendenzialmente incostituzionale”. In particolare,
il divieto di fecondazione eterologa sancito dall'art. 4,
terzo comma, della legge n. 40 del 2004, ovverosia il divieto
di avvalersi, a fini di procreazione medicalmente assistita,
dell'utilizzo di almeno un gamete, spermatozoo od ovocita,
appartenente a soggetto esterno alla coppia, contrasterebbe
con il principio di libertà personale e con il diritto alla
procreazione, in quanto non consente di avere legalmente
figli in Italia alle coppie in cui il marito sia sterile
oppure la moglie infertile. Inoltre il divieto appare incompatibile
sia con il canone di ragionevolezza sia con il principio
di uguaglianza, in quanto discrimina irrazionalmente tra
categorie di cittadini, e consente solo ai più benestanti
di ricorrere alla tecnica di fecondazione eterologa mediante
l'utilizzo di strutture sanitarie di altre nazioni. Peraltro,
un'apertura alla fecondazione di tipo eterologo era già
presente nella giurisprudenza della Corte costituzionale
(sentenza n. 347 del 1998), che aveva escluso l'azione di
disconoscimento di paternità ex art. 235 cod.civ. in caso
di fecondazione eterologa.
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Da ultimo, con riferimento al limite dell'omogeneità,
univocità, non manipolatività delle richieste referendarie
si osserva che la Corte non ha escluso la possibilità di
quesiti formulati attraverso il ritaglio di disposizioni
normative (sentenza n. 32 del 1993), ma ha sempre solo richiesto
una matrice razionalmente unitaria in modo da rendere immediatamente
edotto l'elettore sull'alternativa sottoposta al suo voto
(sentenza 29 del 1993). Nel caso di specie, in conseguenza
dell'abrogazione referendaria, la possibilità di ricorrere
alla fecondazione eterologa tornerà ad essere una pratica
pienamente consentita e perciò lecita, senza che si determini
alcun vuoto normativo.
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5. – Con quattro diversi atti di contenuto
sostanzialmente identico, depositati il 5 gennaio 2005,
hanno dichiarato di volere intervenire, chiedendo la declaratoria
di inammissibilità della richiesta medesima: il “Forum delle
Associazioni familiari”, in persona del suo Presidente Luisa
Capitanio Santolini; la “Consulta Nazionale Antiusura (Consulta
Nazionale delle Fondazioni e Associazioni Antiusura) onlus”,
in persona del legale rappresentante pro tempore P. Massimo
Rastrelli e del segretario nazionale M. Alberto D'Urso;
il “Comitato per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”,
in persona di Lucia Ricci; il “Comitato per la tutela della
salute della donna” in persona del legale rappresentante
p. t. Alessandra Pompei in Roccasalvo.
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Con un distinto atto si è costituito anche
il “Comitato per la difesa della Costituzione”, in persona
del suo legale rappresentante p.t. Pierfrancesco Grossi,
chiedendo di partecipare alla discussione orale, riservandosi
di depositare memorie illustrative, tendenti ad evitare
l'indizione dei referendum popolari in materia di abrogazione
totale o parziale della legge n. 40 del 2004.
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Nella discussione, alla quale sono stati
ammessi con riserva i soggetti diversi dai presentatori
del referendum, sia questi sia i presentatori hanno ribadito,
attraverso i rispettivi difensori, le conclusioni come sopra
rassegnate.
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Considerato in diritto
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1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento
della riserva formulata nella camera di consiglio del 10
gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai
soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum,
per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del 2005, fermi
restando i limiti alla possibilità di intervenire di tali
soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli
scritti stessi individuati nella suddetta pronuncia.
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2.– Il presente giudizio di ammissibilità
riguarda una richiesta di referendum per l'abrogazione di
norme della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita) concernenti il divieto
di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita
di tipo eterologo (art. 4, comma 3), la relativa sanzione
(art. 12, comma 1) nonché tre incisi, contenuti nell'articolo
9, commi 1 e 3 e nell'articolo 12, comma 8, in cui si fa
riferimento ai predetti divieto e sanzione.
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3.– La richiesta è ammissibile.
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3.1.– Essa non riguarda le leggi per le quali
l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente
esclude il referendum, né quelle altre da ritenersi ugualmente
escluse secondo l'interpretazione logico-sistematica che
di tale norma ha dato questa Corte.
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La richiesta referendaria, in particolare,
non si pone in alcun modo in contrasto con i principi posti
dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 e con il Protocollo
addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di
clonazione di esseri umani, e recepiti nel nostro ordinamento
con la legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica della Convenzione
di Oviedo).
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3.2. – Trattasi inoltre di richiesta abrogativa
riguardante disposizioni fra loro intimamente connesse,
le quali formano un autonomo e definito sistema.
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Il quesito è omogeneo e non contraddittorio,
perché tende ad abrogare tutte (e solo quelle) disposizioni
normative che attengono allo stesso punto, la procreazione
di tipo eterologo (il divieto, la sanzione, la causa di
non punibilità).
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Né può darsi rilievo, come vorrebbe l'Avvocatura
dello Stato, alla diversità delle ipotesi e delle modalità
attraverso cui può realizzarsi la fecondazione eterologa,
mentre il caso della maternità surrogata è oggetto di apposita
norma (articolo 12, comma 6) non investita dal quesito referendario.
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Né vi sono altre norme o parti di norme nella
legge che facciano riferimento alla fecondazione eterologa.
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3.3. – Sotto altro profilo, non può dirsi
che la eventuale abrogazione delle disposizioni oggetto
del quesito sia suscettibile di far venir meno un livello
minimo di tutela costituzionalmente necessario, così da
sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria.
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3.4. – Infine non può sostenersi il carattere
sostanzialmente propositivo e non puramente demolitorio
del referendum, perché verrebbe semplicemente abolito un
divieto e, conseguentemente, una condotta fino ad allora
vietata diverrebbe consentita.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli articoli, 4, comma 3; 9,
comma 1, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto
di cui all'articolo 4, comma 3”; 9, comma 3, limitatamente
alle parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo
4, comma 3”; 12, comma 1; 12, comma 8, limitatamente alla
parola “1,”, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita); richiesta
dichiarata legittima con ordinanza pronunciata il 10 dicembre
2003, dall'Ufficio contrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
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F.to:
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Valerio ONIDA, Presidente
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Alfio FINOCCHIARO, Redattore
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Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
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Il Direttore della Cancelleria
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F.to: DI PAOLA
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ALLEGATO:
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Ordinanza pronunciata nella camera di consiglio
del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta
di referendum abrogativo iscritto al n. 145 reg. ref.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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Considerato che l'art. 33 della legge n.
352 del 1970, nell'ambito di un procedimento a carattere
officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo
ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo
il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella
sua prassi, ha consentito l'ulteriore illustrazione in camera
di consiglio;
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che eventuali scritti di soggetti ulteriori,
interessati a sollecitare una decisione della Corte nel
senso dell'ammissibilità o dell'inammissibilità dei quesiti,
possono assumere solo il carattere di contributi contenenti
“argomentazioni potenzialmente rilevanti” ai fini del giudizio
(sent. n. 31 del 2000), ma non si configurano come espressione
di un potere di partecipazione al procedimento, né quindi
la loro presentazione comporta il diritto ad illustrarli
oralmente in camera di consiglio;
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che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene
utile, in conformità a quanto già ritenuto in precedenti
casi, consentire eventuali integrazioni orali agli scritti
presentati;
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riservata alle sentenze la precisazione dei
limiti di ingresso nel procedimento di documenti di soggetti
diversi dai presentatori e dal Governo
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dispone
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di dare corso alla illustrazione delle memorie
presentate dai soggetti di cui all'art. 33 della legge n.
352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli
scritti presentati da altri soggetti.
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