| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 gennaio 2005 n. 48
Pres. ONIDA, Red. MARINI |
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Procreazione medicalmente assistita - Norme
sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui
limiti all’accesso - Abrogazione parziale - Ammissibile
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È ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della
legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita):
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- articolo 1, comma 1: “Al fine di favorire
la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità
o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”;
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- articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano
altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause
di sterilità o infertilità”;
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- articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita è consentito solo
quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti
le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto
ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate
da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità
da causa accertata e certificata da atto medico”;
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- articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente
alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso
ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico
più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio
della”;
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- articolo 5, comma 1, limitatamente alle
parole: “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 1, “;
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- articolo 6, comma 3, limitatamente alle
parole: “Fino al momento della fecondazione dell'ovulo”;
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- articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente
alle parole: “e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo”;
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- articolo 14, comma 2, limitatamente alle
parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre”;
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- articolo 14, comma 3, limitatamente alle
parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore
relativa allo stato di salute della donna non prevedibile
al momento della fecondazione”, nonché alle parole: “fino
alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile”;
richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre
2004 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Valerio ONIDA Presidente;
Carlo MEZZANOTTE Giudice; Fernanda CONTRI Giudice; Guido
NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale
MARINI Giudice; Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK
Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice;
Romano VACCARELLA Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio
FINOCCHIARO Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO
Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art.
2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle
seguenti parti: art. 1, comma 1: “Al fine di favorire la
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità
o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”; art.
1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita
è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”;
art. 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico”; art. 4, comma 2,
lettera a), limitatamente alle parole: “gradualità, al fine
di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività
tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi
al principio della”; art. 5, comma 1, limitatamente alle
parole: “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4,
comma 1, “; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole:
“fino al momento della fecondazione dell'ovulo”; art. 13,
comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: “e terapeutiche,
di cui al comma 2 del presente articolo”; art. 14, comma
2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo
impianto, comunque non superiore a tre”; art. 14, comma
3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa
di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna
non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle
parole “fino alla data del trasferimento, da realizzare
non appena possibile”; giudizio iscritto al n. 144 del registro
referendum.
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Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2004 con
la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice
relatore Annibale Marini;
uditi gli avvocati Guido Calvi per i presentatori Katia
Zanotti, Monica Soldano e Vittoria Franco, Giovanni Pitruzzella
per il “Comitato per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”,
Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato
per la tutela della salute della donna”, Federico Sorrentino
per il “Comitato per la difesa della Costituzione”, Tommaso
di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura
– ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni
familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale
– Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della
persona” e l'avv. dello Stato Francesco Caramazza per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1.– L'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione ai sensi della
legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,
con ordinanza in data 10 dicembre 2004 ha dichiarato conforme
alle disposizioni di legge la richiesta di referendum popolare,
presentata il 13 luglio 2004 da tredici cittadini, per l'abrogazione
parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita).
La richiesta di referendum ha ad oggetto il seguente quesito:
“Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004,
n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 1: “Al fine di favorire la soluzione dei
problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”;
articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità
o infertilità”;
articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico”;
articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole:
“gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più
gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;
articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1,”;
articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “Fino al
momento della fecondazione dell'ovulo”;
articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole:
“e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”;
articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a
tre”;
articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave
e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato
di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”,
nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento, da
realizzare non appena possibile”?”.
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2.– Al quesito l'Ufficio centrale ha assegnato
il n. 4 e ha attribuito il seguente titolo: “Procreazione
medicalmente assistita – norme sulle finalità, sui diritti
dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso – Abrogazione
parziale”.
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3.– Ricevuta comunicazione dell'ordinanza
dell'Ufficio centrale per il referendum, il Presidente di
questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione,
la camera di consiglio del 10 gennaio 2005, disponendo che
ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta
di referendum e al Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio
1970, n. 352.
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4.– Nell'imminenza della camera di consiglio
il Governo, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha depositato una memoria, deducendo l'inammissibilità,
sotto svariati profili, del referendum.
Assume, innanzitutto, l'Avvocatura che l'art. 1 della legge
– del quale si propone l'integrale abrogazione – costituisca
norma costituzionalmente vincolata, se non costituzionalmente
necessaria, essendo posta a tutela dei diritti del concepito
in ossequio al precetto di cui all'art. 2 della Costituzione,
cosicché non ne sarebbe possibile l'abrogazione per via
referendaria.
Questa ed altre norme oggetto del quesito referendario sarebbero
d'altro canto imposte anche dal rispetto di obblighi internazionali,
quali quelli derivanti dalla Convenzione di Oviedo e dal
relativo Protocollo addizionale, che impegnano gli Stati
aderenti a rispettare il valore della dignità umana in tutte
le applicazioni della medicina e della biologia.
Sotto altro aspetto, l'inammissibilità del quesito discenderebbe
dalla eterogeneità delle materie interessate, atteso che
il referendum mira: a) ad ampliare le possibilità di ricorso
alla procreazione medicalmente assistita; b) ad ampliare
la possibilità di revoca del consenso oltre il limite fissato
dall'art. 6, comma 3, della legge; c) a permettere la produzione
di embrioni in eccedenza rispetto a quelli necessari per
un unico e contemporaneo impianto; d) a consentire interventi
sull'embrione con finalità diagnostiche e terapeutiche generali.
Si tratterebbe – secondo l'Avvocatura – di finalità eterogenee,
non riconducibili ad un principio comune.
Un ulteriore profilo di disomogeneità del quesito sarebbe
poi rappresentato – quanto, in particolare, alla disciplina
della revoca del consenso, quale derivante dalla parziale
abrogazione dell'art. 6, comma 3 – dal fatto che “nel comune
sentire […] diversa è la situazione della donna, che deve
accogliere l'embrione nel proprio corpo, da quella dell'uomo”,
cosicché “non ha senso attribuire uguale peso alla volontà
dell'uomo e della donna”.
In ogni caso, la possibilità di revoca del consenso anche
dopo la fecondazione si porrebbe in contrasto con il divieto
di soppressione degli embrioni, sancito dall'art. 14, comma
1.
Da ultimo, l'abrogazione parziale dell'art. 13, comma 3,
lettera b), che consentirebbe interventi sull'embrione a
fini diagnostici generali, si porrebbe in contrasto sia
con il precedente comma 2, che consente la ricerca sull'embrione
solo a fini diagnostici e terapeutici per l'embrione stesso,
sia con il comma 1, che vieta la sperimentazione sull'embrione
umano.
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5.– Nell'imminenza della camera di consiglio,
alcuni dei promotori del referendum hanno, a loro volta,
depositato un “atto di costituzione e memoria illustrativa”,
insistendo per la declaratoria di ammissibilità.
Preliminarmente i suddetti promotori sottolineano la ratio
specifica di questo referendum, teso – diversamente dal
referendum n. 3 – ad eliminare dalla legge, in particolare
attraverso l'integrale abrogazione dell'art. 1, il principio
secondo il quale taluni fondamentali diritti della persona
sono equiparati o addirittura subordinati ai diritti del
concepito.
A siffatto principio risponderebbero in primo luogo le norme
che limitano l'accesso alle procedure di procreazione medicalmente
assistita in funzione della tipologia dei problemi riproduttivi
della coppia, escludendo dall'accesso al trattamento sanitario
le coppie affette da patologie trasmissibili, con violazione
– ad avviso dei proponenti – degli artt. 2, 3, 30, 31, 32,
primo comma, della Costituzione.
Ad identica logica, e cioè alla tutela di presunti diritti
del concepito, sarebbero ispirate le norme che limitano
il numero di embrioni producibili, diminuendo drasticamente
le probabilità di successo della procedura ed aumentando
i rischi per la salute della donna, costretta a sottoporsi
ad una pluralità di interventi; quelle che vietano interventi
diagnostici e terapeutici sull'embrione, finalizzati alla
tutela della salute della donna; quelle che vietano la crioconservazione
degli embrioni, al di fuori dell'ipotesi di grave e documentata
causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della
donna, e consentono la revoca del consenso solo fino al
momento della fecondazione, così assimilando la procreazione
medicalmente assistita ad una ipotesi di trattamento sanitario
obbligatorio. Anche sotto tali aspetti le norme che si vogliono
abrogare violerebbero – ad avviso sempre dei promotori –
gli artt. 2, 9, 13, 31 e 32 della Costituzione.
L'irragionevolezza del principio della prevalenza dei diritti
del concepito rispetto a quelli corrispondenti della madre
emergerebbe del resto con evidenza dal fatto che la legge
fa salvo – peraltro pleonasticamente – il ricorso alle procedure
di cui alla legge n. 194 del 1978 sull'interruzione di gravidanza,
la quale legge, nel bilanciamento tra gli interessi della
madre e quelli del concepito, perviene ad esiti diametralmente
opposti rispetto alla normativa che si vuole sottoporre
a referendum abrogativo.
Che non possa esservi equivalenza tra il diritto alla vita
ed alla salute di chi è già persona, come la madre, e la
salvaguardia dell'embrione, che persona deve ancora diventare,
è stato del resto affermato da questa stessa Corte nella
sentenza n. 27 del 1975. Non si vuole dunque negare – concludono
i promotori – che i diritti del concepito ricevano copertura
costituzionale, ma essi, nel bilanciamento con gli equivalenti
diritti della madre, non possono che essere sacrificati.
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6.– Hanno altresì depositato scritti i seguenti
soggetti, tutti sollecitando la declaratoria di inammissibilità
del quesito referendario: la “Consulta Nazionale Antiusura”;
il “Comitato per la tutela della salute della donna”; il
“Comitato per la difesa della Costituzione”; il “Comitato
per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”; il “Forum
delle associazioni familiari”; il “Comitato Umanesimo integrale
– Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della
persona”.
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7.– Nella camera di consiglio del 10 gennaio
2005 sono stati sentiti l'avv. Guido Calvi per i presentatori
Katia Zanotti, Monica Soldano e Vittoria Franco e l'avvocato
dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
A seguito dell'ordinanza letta in camera di consiglio, sono
stati altresì sentiti l'avv. Giovanni Pitruzzella per il
“Comitato per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”,
gli avvocati Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte per
il “Comitato per la tutela della salute della donna”, l'avv.
Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della
Costituzione”, gli avvocati Tommaso di Gioia e Raffaele
Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”, l'avv.
Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”,
gli avvocati Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale
– Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della
persona”.
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Considerato in diritto
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1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento
della riserva formulata nella camera di consiglio del 10
gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai
soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum,
per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del 2005, fermi
restando i limiti alla possibilità di intervento di tali
soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli
scritti stessi, individuati nella suddetta pronuncia.
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2.– La richiesta di referendum sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi investe,
in tutto o in parte, gli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della
legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita).
La richiesta mira a consentire l'accesso alla procreazione
medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla
soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità
o infertilità, eliminando tra l'altro, attraverso l'integrale
abrogazione dell'art. 1, l'enunciazione della finalità di
tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso
il concepito; ad escludere dai principi che regolano l'applicazione
delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire
la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono,
anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi
sull'embrione aventi finalità diagnostiche anche diverse
da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a
consentire la creazione di un numero di embrioni superiore
a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto
e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione
degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile
il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero.
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3.– E' opportuno premettere che il giudizio
di ammissibilità che questa Corte è chiamata a svolgere
si atteggia, per costante giurisprudenza, “con caratteristiche
specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi
riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai
giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti con forza di legge” (cfr. sentenze
n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975). Non è quindi in discussione
in questa sede la valutazione di eventuali profili di illegittimità
costituzionale della legge n. 40 del 2004, né è questa,
parimenti, la sede di un giudizio sulla legittimità costituzionale
dell'eventuale disciplina di risulta derivante dall'effetto
abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 26 del 1987
e n. 24 del 1981).
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4.– La richiesta è ammissibile.
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4.1.– Essa non riguarda le leggi per le quali
l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente
esclude il referendum ed è, al tempo stesso, rispettosa
dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza
n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema
costituzionale.
In particolare, va escluso che le specifiche disposizioni
di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto
costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi
alla possibilità di abrogazione referendaria.
Per quanto concerne l'art. 1 della legge, di cui si propone
l'abrogazione totale, e quindi anche nella parte in cui
afferma che la legge “assicura i diritti di tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concepito”, è sufficiente osservare
che la norma presenta per tale ultimo aspetto un contenuto
meramente enunciativo, dovendosi ricavare la tutela di tutti
i soggetti coinvolti e, quindi, anche del concepito, dal
complesso delle altre disposizioni della legge. La eventuale
abrogazione di tale ultima parte dell'art. 1 non incontra,
pertanto, ostacoli di ordine costituzionale.
Per il resto, la proposta riguarda aspetti specifici della
disciplina della procreazione medicalmente assistita che
rientrano nell'ambito della discrezionalità legislativa,
cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno
di una tutela costituzionalmente necessaria.
Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità
di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo
del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina,
e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data
esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145.
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4.2.– Il quesito, pur a contenuto plurimo,
presenta d'altro canto il necessario carattere di omogeneità.
Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, infatti,
sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza
della sostanziale omogeneità dell'intero testo normativo,
recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione
medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice
razionalmente unitaria del quesito stesso, oggettivamente
riconducibile – al di là della articolata titolazione e
delle stesse intenzioni dei proponenti – alla rimozione
di una serie di limiti all'accesso e allo svolgimento delle
procedure di procreazione medicalmente assistita.
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4.3.– La normativa di risulta non presenta,
infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili
alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile
la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle
seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40
(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):
- articolo 1, comma 1: “Al fine di favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla
infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione
medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità
previste dalla presente legge, che assicura i diritti di
tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”;
- articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente
assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi
terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità
o infertilità”;
- articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata
l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive
della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di
sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto
medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa
accertata e certificata da atto medico”;
- articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole:
“gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi
aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più
gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”;
- articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: “Fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, “;
- articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “Fino
al momento della fecondazione dell'ovulo”;
- articolo 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole:
“e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”;
- articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a
tre”;
- articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per
grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo
stato di salute della donna non prevedibile al momento della
fecondazione”, nonché alle parole: “fino alla data del trasferimento,
da realizzare non appena possibile”; richiesta dichiarata
legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
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Così deciso in Roma, presso la sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio
2005.
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Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
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ALLEGATO
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Ordinanza pronunciata nella camera di consiglio
del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta
di referendum abrogativo iscritto al n. 144 reg. ref.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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Considerato che l'art. 33 della legge n.
352 del 1970, nell'ambito di un procedimento a carattere
officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo
ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo
il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella
sua prassi, ha consentito l'ulteriore illustrazione in camera
di consiglio;
che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati
a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell'ammissibilità
o dell'inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo
il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente
rilevanti” ai fini del giudizio (sentenza n. 31 del 2000),
ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione
al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta
il diritto ad illustrarli oralmente in camera di consiglio;
che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene utile, in conformità
a quanto già ritenuto in precedenti casi, consentire eventuali
integrazioni orali agli scritti presentati;
riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso
nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori
e dal Governo
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dispone
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di dare corso alla illustrazione delle memorie
presentate dai soggetti di cui all'art. 33 della legge n.
352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli
scritti presentati da altri soggetti.
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