| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 gennaio 2005 n. 46
Pres. ONIDA, Red. MARINI |
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Procreazione medicalmente assistita - Limite
alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni - Abrogazione
parziale - Ammissibile
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È ammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni della
legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita): articolo 12, comma 7, limitatamente
alle parole “discendente da un'unica cellula di partenza,
eventualmente”; articolo 13, comma 2, limitatamente alle
parole: “ad essa collegate volte alla tutela della salute
e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano
disponibili metodologie alternative”; articolo 13, comma
3, lettera c), limitatamente alle parole: “di clonazione
mediante trasferimento di nucleo o”; articolo 14, comma
1, limitatamente alle parole “la crioconservazione e”; richiesta
dichiarata legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004
dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso
la Corte di cassazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Valerio ONIDA Presidente;
Carlo MEZZANOTTE Giudice; Fernanda CONTRI Giudice; Guido
NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale
MARINI Giudice; Giovanni Maria FLICK Giudice; Francesco
AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice; Romano VACCARELLA
Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio FINOCCHIARO Giudice;
Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art.
2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita), limitatamente alle
seguenti parti: art. 12, comma 7, limitatamente alle parole:
“discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente”;
art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”;
art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole:
“di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; art.
14, comma 1, limitatamente alle parole: “la crioconservazione
e”; giudizio iscritto al n. 142 del registro referendum.
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Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2004 con
la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
uditi gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini e Duccio Traina
per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio A. M. Del Pennino,
Rita Bernardini e Barbara M. S. Pollastrini, Giovanni Giacobbe
per il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”,
Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell'art.
75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte
per il “Comitato per la tutela della salute della donna”,
Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della
Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta
nazionale antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum
delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi
per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti
fondamentali della persona” e l'avv. dello Stato Francesco
Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1.– L'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza
del 10 dicembre 2004 ha ritenuto conforme alla legge il
seguente quesito referendario (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 luglio 2004, n. 164, - e successiva errata
corrige nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2004, n.
171) : “Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio
2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione
medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole “discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente”; articolo
13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”;
articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole:
“di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; articolo
14, comma 1, limitatamente alle parole “la crioconservazione
e”?”. Contestualmente è stato attribuito alla richiesta
di referendum il numero 2 ed il titolo proposto dal comitato
promotore, ossia: “Procreazione medicalmente assistita –
limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni
– Abrogazione parziale”.
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2.– Il Presidente della Corte costituzionale,
ricevuta comunicazione dell'ordinanza, ha fissato per la
camera di consiglio la data del 10 gennaio 2005, dandone
comunicazione a norma dell'art. 33 della legge 25 maggio
1970, n. 352.
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3.– Il Comitato promotore del referendum
si è costituito depositando una memoria e concludendo per
l'ammissibilità della richiesta referendaria. Non ricorrerebbe
– ad avviso dei promotori – l'ipotesi di abrogazione di
leggi “a contenuto costituzionalmente necessario”, attesa
la probabile incostituzionalità delle norme che si vorrebbero
abrogare, lesive degli artt. 9 e 33 della Costituzione e
del diritto alla salute, in quanto l'impossibilità di utilizzare
gli embrioni sacrifica la ricerca scientifica finalizzata
alla cura delle malattie genetiche. Né la richiesta incontrerebbe
il limite delle leggi di esecuzione di obblighi internazionali,
posto che la Convenzione di Oviedo vieta la clonazione riproduttiva
e la sola creazione di embrioni a fini di ricerca, ma non
l'utilizzazione degli stessi a fini di ricerca clinica e
sperimentale. Il quesito risulterebbe infine omogeneo e
non sostitutivo della disciplina originaria con una del
tutto diversa ed estranea.
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4.– E' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la richiesta di referendum venga
dichiarata inammissibile, anzitutto per la mancata richiesta
di abrogazione di altre disposizioni indissolubilmente legate
a quelle che si vorrebbero eliminare; l'esito che il referendum
persegue è, infatti, quello di una piena liberalizzazione
della ricerca scientifica, con esiti incompatibili con la
tutela dei diritti del concepito. In secondo luogo la richiesta
sarebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto, perseguendo
l'obiettivo di rendere possibile la produzione di embrioni
a fini sperimentali e non riproduttivi, non prevede l'abrogazione
dell'art. 13, comma 1, e dell'art. 13, comma 3, lettera
a), della legge, i quali vietano rispettivamente qualsiasi
sperimentazione sull'embrione e la produzione di embrioni
a fini di ricerca. Infine le norme interessate rappresenterebbero
attuazione di precetti derivanti da norme internazionali
o, comunque, strettamente collegate con le medesime.
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5.– Hanno depositato scritti a sostegno dell'inammissibilità:
il “Comitato per la tutela della ricerca scientifica”, il
“Comitato per la difesa dell'art. 75 della Costituzione”,
il “Comitato per la tutela della salute della donna”, la
“Consulta nazionale delle Fondazioni e Associazioni antiusura”,
il “Forum delle Associazioni familiari”, il “Comitato per
la difesa dei diritti fondamentali della persona”.
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6.– Nella camera di consiglio del 10 gennaio
2005 sono stati sentiti gli avvocati Tommaso Edoardo Frosini
e Duccio Traina per i presentatori Lanfranco Turci, Antonio
A. M. Del Pennino, Rita Bernardini e Barbara M. S. Pollastrini
e l'avv. dello Stato Francesco Caramazza per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
A seguito dell'ordinanza letta in camera di consiglio, sono
stati altresì sentiti l'avv. Giovanni Giacobbe per il “Comitato
per la tutela della ricerca scientifica”, l'avv. Giovanni
Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell'art. 75
della Costituzione”, gli avvocati Isabella Loiodice e Giuseppe
Abbamonte per il “Comitato per la tutela della salute della
donna”, l'avv. Federico Sorrentino per il “Comitato per
la difesa della Costituzione”, gli avvocati Tommaso di Gioia
e Raffaele Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – ONLUS”,
l'avv. Aldo Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”,
gli avvocati Luigi Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale
– Comitato per la difesa dei diritti fondamentali della
persona”.
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Considerato in diritto
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1.– Va preliminarmente dichiarata, a scioglimento
della riserva formulata nella camera di consiglio del 10
gennaio 2005, la ricevibilità degli scritti depositati dai
soggetti diversi dai presentatori della richiesta di referendum,
per le ragioni esposte nella sentenza n. 45 del 2005, fermi
restando i limiti alla possibilità di intervento di tali
soggetti nel procedimento e di integrazione orale degli
scritti stessi, individuati nella suddetta pronuncia.
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2.– La richiesta di referendum sulla cui
ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi investe
alcune parti degli artt. 12, 13 e 14 della legge 19 febbraio
2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita).
In concreto, la richiesta referendaria mira ad ampliare
la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni
con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso
la rimozione dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, sia
attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante
trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto
procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule
staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare
processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto
al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano
in vita o morto.
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3.– E' opportuno premettere che il giudizio
di ammissibilità che questa Corte è chiamata a svolgere
si atteggia, per costante giurisprudenza, “con caratteristiche
specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi
riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai
giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti con forza di legge” (cfr. sentenze
n. 16 del 1978 e n. 251 del 1975). Non è quindi in discussione
in questa sede la valutazione di eventuali profili di illegittimità
costituzionale della legge n. 40 del 2004, né è questa,
parimenti, la sede di un giudizio sulla legittimità costituzionale
dell'eventuale disciplina di risulta derivante dall'effetto
abrogativo del referendum (cfr. sentenze n. 26 del 1987
e n. 24 del 1981).
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4.– La richiesta è ammissibile.
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4.1.– Essa non riguarda le leggi per le quali
l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente
esclude il referendum ed è al tempo stesso rispettosa dei
limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza
n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema
costituzionale.
In particolare, va escluso che le disposizioni di legge
oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente
vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità
di abrogazione referendaria.
La richiesta referendaria non si pone, d'altro canto, in
contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo
del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina,
e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data
esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Oggetto del
divieto di cui all'art. 1 del richiamato Protocollo addizionale
sono, infatti, solamente gli interventi diretti ad ottenere
un essere umano geneticamente identico ad un altro essere
umano vivente o morto, e tali interventi – come si è già
osservato – restano vietati anche alla stregua della normativa
di risulta.
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4.2.– Il quesito presenta, sotto altro aspetto,
il necessario carattere di omogeneità.
La proposta referendaria mira, univocamente, ad ampliare
le possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni
umani con finalità terapeutiche e diagnostiche e tutte le
singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice
unitaria.
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4.3.– La normativa di risulta non presenta,
infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili
alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
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per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara ammissibile
la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle
seguenti disposizioni della legge 19 febbraio 2004, n. 40
(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):
articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole “discendente
da un'unica cellula di partenza, eventualmente”; articolo
13, comma 2, limitatamente alle parole: “ad essa collegate
volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione
stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”;
articolo 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole:
“di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; articolo
14, comma 1, limitatamente alle parole “la crioconservazione
e”; richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10
dicembre 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito
presso la Corte di cassazione.
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Così deciso in Roma, presso la sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio
2005.
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ALLEGATO
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Ordinanza pronunciata nella camera di consiglio
del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta
di referendum abrogativo iscritto al n. 142 reg. ref.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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Considerato che l'art. 33 della legge n.
352 del 1970, nell'ambito di un procedimento a carattere
officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo
ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo
il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella
sua prassi, ha consentito l'ulteriore illustrazione in camera
di consiglio;
che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati
a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell'ammissibilità
o dell'inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo
il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente
rilevanti” ai fini del giudizio (sentenza n. 31 del 2000),
ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione
al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta
il diritto ad illustrarli oralmente in camera di consiglio;
che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene utile, in conformità
a quanto già ritenuto in precedenti casi, consentire eventuali
integrazioni orali agli scritti presentati;
riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso
nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori
e dal Governo
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dispone
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di dare corso alla illustrazione delle memorie
presentate dai soggetti di cui all'art. 33 della legge n.
352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli
scritti presentati da altri soggetti.
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