| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 gennaio 2005 n. 45
Pres. ONIDA, Red. DE SIERVO |
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Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme
in materia di procreazione medicalmente assistita” - Abrogazione
- Inammissibile.
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È inammissibile la richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione della legge 19 febbraio 2004,
n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita”, richiesta dischiarata legittima con ordinanza
del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di cassazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Valerio ONIDA Presidente;
Carlo MEZZANOTTE Giudice; Fernanda CONTRI Giudice; Guido
NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice; Annibale
MARINI Giudice; Franco BILE Giudice; Giovanni Maria FLICK
Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO Giudice;
Romano VACCARELLA Giudice; Paolo MADDALENA Giudice; Alfio
FINOCCHIARO Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice; Franco GALLO
Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo
2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1 della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante (Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita), giudizio iscritto
al n. 141 del registro referendum.
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Vista l'ordinanza del 10 dicembre 2004 con
la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 2005 il Giudice
relatore Franco Bile;
uditi gli avvocati Nicolò Zanon per i presentatori Bernardini
Rita, Montevecchi Luigi, Sponza Christina e Caforio Alessandro,
Giovanni Giacobbe per il “Movimento per la vita italiano”,
Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per la difesa dell'art.
75 della Costituzione”, Isabella Loiodice e Giuseppe Abbamonte
per il “Comitato per la tutela della salute della donna”,
Federico Sorrentino per il “Comitato per la difesa della
Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele Izzo per la “Consulta
nazionale antiusura – ONLUS”, Aldo Loiodice per il “Forum
delle associazioni familiari”, Luigi Manzi e Andrea Manzi
per “Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti
fondamentali della persona” e l'avvocato dello Stato Francesco
Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. – L'Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art.
12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni,
con ordinanza pronunciata il 10 dicembre 2003 ha dichiarato
conforme alle disposizioni di legge la richiesta di referendum
popolare (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo
2004, serie generale, n. 72), promossa da venti cittadini
italiani, sul seguente quesito: “Volete voi che sia abrogata
la legge19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita”?”.
Il quesito è stato ammesso senza alcuna modificazione ed
il referendum è stato denominato “Legge 19 febbraio 2004,
n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente
assistita” – Abrogazione”.
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2. – Ricevuta comunicazione dell'ordinanza
dell'Ufficio centrale, il Presidente della Corte costituzionale
ha fissato la data del 10 gennaio 2005 per la deliberazione
in camera di consiglio sull'ammissibilità del referendum,
dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e
al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art.
33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
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3. – In data 31 dicembre 2004, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha presentato memoria in cui – premessa
la ricostruzione delle esigenze (espresse anche a livello
sopranazionale ed internazionale) che hanno condotto il
legislatore italiano a disciplinare la procreazione medicalmente
assistita ed analizzato il contenuto della legge n. 40 del
2004 – deduce l'inammissibilità della richiesta referendaria
in quanto: a) diretta all'abrogazione di una legge costituzionalmente
vincolata, con la conseguente eliminazione della tutela
minima dei diritti del concepito, intesa come limite alla
tutela di tutti gli altri interessi privati e pubblici compresenti
(si richiamano in particolare le affermazioni delle sentenze
n. 27 del 1975 e n. 35 del 1997 in tema di bilanciamento
dei diritti dei soggetti coinvolti nella interruzione volontaria
della gravidanza), e con la immediata liberalizzazione di
qualunque sperimentazione sugli embrioni umani; b) concernente
norme che costituiscono osservanza di precetti derivanti
da norme internazionali o europee, o quantomeno in stretto
collegamento con esse (vengono citati in particolare la
Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina
del 4 aprile 1997 ed il suo Protocollo addizionale del 12
gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri
umani, ratificati e resi esecutivi con la legge 28 marzo
2001, n. 145, nonché la direttiva 98/44/CE del 6 luglio
1998); c) riguardante un complesso non omogeneo di norme
(che vanno dal diritto di famiglia allo stato civile dei
nascituri, alla organizzazione sanitaria, alla sperimentazione,
alla ricerca scientifica, alla fecondazione assistita vera
e propria), sicché la disomogeneità del quesito comporterebbe
la coartazione della libertà decisionale dell'elettore.
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4. – In data 5 gennaio 2005, i presentatori
del referendum hanno depositato ampia memoria illustrativa,
nella quale si conclude per l'ammissibilità della richiesta
referendaria.
Premessa, in termini generali, la corrispondenza al modello
costituzionale del proposto referendum sull'intera legge
n. 40 del 2004, soprattutto in considerazione della naturale
funzione oppositiva che lo strumento referendario manifesta
allorquando – come nella specie – esso cada contro una legge
appena varata e la cui approvazione è stata particolarmente
contestata sia in Parlamento che in vari settori sociali;
premesso inoltre che, sempre dal richiamato modello costituzionale,
dovrebbe desumersi che il criterio generale è quello dell'ammissibilità
della richiesta referendaria e che quindi i limiti dettati
dall'art. 75 Cost. devono essere ritenuti di stretta interpretazione,
i promotori affermano, innanzitutto, che la legge de qua
(oltre a non essere legge tributaria o di bilancio, ovvero
di amnistia e di indulto) non sarebbe di attuazione, né
sarebbe collegata all'ambito di operatività di un trattato
internazionale e quindi la sua eventuale abrogazione non
esporrebbe lo Stato ad una responsabilità di tipo internazionale.
In particolare, i presentatori escludono che la legge in
oggetto costituisca attuazione delle norme (che comunque
sarebbero già self-executing in ragione dell'ordine di esecuzione
contenuto nella legge di ratifica n. 145 del 2001) della
Convenzione di Oviedo e del Protocollo aggiuntivo; anzi,
l'art. 3 della legge di ratifica n. 145 del 2001 autorizzava
il Governo italiano ad emanare, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti
ulteriori disposizioni per l'adattamento ai principî ed
alle norme della Convenzione e del Protocollo. Comunque,
essendo stata lasciata ai legislatori delle Parti contraenti
ampia scelta discrezionale in ordine ad eventuali altri
limiti più rigorosi o a forme di tutela più estese di quelle
minimali previste dalla Convenzione (art. 27 della Convenzione),
la richiesta di abrogazione referendaria non riguarderebbe
norme la cui emanazione è imposta da impegni internazionali.
Anzi, secondo i promotori, la legge n. 40 del 2004 si porrebbe
in contrasto (nella parte in cui impedisce ogni ricerca
scientifica sull'embrione umano, anche se a fini terapeutici)
con le linee dettate dall'Unione europea in materia di ricerca
scientifica e segnatamente con la direttiva 98/44/CE del
6 luglio 1998, in materia di protezione giuridica delle
innovazioni biotecnologiche; nonché – nella parte in cui
limita, anche con sanzioni penali, l'attività medica – con
il principio comunitario di libera prestazione dei servizi.
Quanto all'omogeneità del quesito, i promotori (al di là
della considerazione secondo la quale il modello referendario
costituzionale porterebbe a ritenere che la richiesta di
un referendum abrogativo che coinvolge un'intera legge è
per definizione omogenea) affermano la omogeneità del quesito
referendario, in quanto i vari elementi di cui si compone
l'oggetto della legge n. 40 del 2004 sarebbero naturalmente
legati e attraversati da una matrice razionalmente unitaria,
resa evidente non solo dal titolo della legge ma dal suo
contenuto normativo, diretto (come in altri Paesi europei)
ad una complessiva disciplina delle forme e delle procedure
di procreazione medicalmente assistita. Pertanto – poiché
la legge n. 40 del 2004 avrebbe una sua organicità, compattezza,
coerenza ed obbedirebbe ad una ratio [condivisibile o meno,
ma tuttavia] ben riconoscibile che la percorre in tutti
gli articoli che la compongono – risulterebbe “chiara, evidente,
limpidamente dilemmatica e binaria anche la scelta cui sono
chiamati gli elettori”.
Sotto diverso profilo – escluso che la legge de qua dia
attuazione all'interesse (o diritto) costituzionale alla
procreazione – i promotori negano altresì che essa possa
essere considerata come contenente misure di tutela minime,
costituzionalmente dovute, a favore dell'embrione in vitro,
poiché la Costituzione non si pronuncia sul problema, eticamente
e scientificamente controverso, dell'inizio della vita.
Rilevata, infatti, la non comparabilità dell'embrione in
vitro rispetto a quello vivo impiantato nell'utero materno
e contestata la concezione fatta propria dal legislatore
italiano che utilizza la parola “embrione” per qualificare
tutti gli stadi della fecondazione, i promotori asseriscono
che – proprio trattandosi di una scelta discutibile – quel
che davvero non potrebbe essere ritenuto accettabile è invece
che questa particolare tesi venga rivestita di forza costituzionale,
fino a considerarla e a irrigidirla come soluzione costituzionalmente
necessaria e imposta, e perciò non abrogabile per via referendaria.
Quand'anche dalla Costituzione fosse desumibile la necessità
della tutela anche dell'embrione in vitro, la legge in questione
non la realizzerebbe in modo effettivo, poiché l'embrione
verrebbe considerato isolatamente e protetto in modo generico
ed astratto, a prescindere dai diritti e dalle aspettative
degli altri soggetti coinvolti, in primo luogo della madre.
Pertanto, tale “grave sbilanciamento di tutela” dei diritti
dei diversi soggetti coinvolti confermerebbe, per i promotori,
la mancanza di un contenuto costituzionalmente vincolato.
Infine, il contenuto costituzionalmente obbligatorio o vincolato
della legge de qua viene escluso sia con riferimento alle
norme che disciplinano lo status dei figli nati col ricorso
alle tecniche della fecondazione assistita, sia in relazione
alla regolamentazione ed al controllo delle strutture mediche
pubbliche e private autorizzate a praticare i relativi interventi.
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5. – Hanno depositato scritti i seguenti
soggetti, tutti sollecitando la declaratoria di inammissibilità
del quesito referendario: il “Movimento per la vita italiano”,
il “Forum delle associazioni familiari”, il “Comitato per
la difesa dell'art. 75 della Costituzione”, il “Comitato
per la salute della donna”, il “Comitato per la difesa della
Costituzione” la “Consulta nazionale antiusura – Onlus”,
“Umanesimo integrale – Comitato per la difesa dei diritti
fondamentali della persona”.
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6. – In una seconda memoria depositata il
7 gennaio 2005, i presentatori della richiesta referendaria
– rilevata la presenza di numerose richieste di intervento
di “comitati” o “associazioni” tutte contrarie all'ammissibilità
del quesito e pur prendendo atto dell'apertura alla partecipazione
al contraddittorio in camera di consiglio avutasi con la
sentenza n. 31 del 2000 – chiedono che la Corte verifichi
preliminarmente l'ammissibilità delle richieste di intervento,
ammettendo alla discussione di merito solo i soggetti dotati
dei requisiti opportuni.
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7. – Nella camera di consiglio del 10 gennaio
2005 sono intervenuti, in base all'ordinanza di questa Corte
pronunciata nella medesima data, gli avvocati Nicolò Zanon
per i presentatori Rita Bernardini, Luigi Montevecchi, Christina
Sponza e Alessandro Caforio, e l'avvocato dello Stato Ignazio
Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
In base alla medesima ordinanza, sono stati altresì sentiti
gli avvocati Giovanni Giacobbe per il “Movimento per la
vita italiano”, Giovanni Pitruzzella per il “Comitato per
la difesa dell'articolo 75 della Costituzione”, Isabella
Loiodice e Giuseppe Abbamonte per il “Comitato per la tutela
della salute della donna”, Ferderico Sorrentino per il “Comitato
per la difesa della Costituzione”, Tommaso di Gioia e Raffaele
Izzo per la “Consulta nazionale antiusura – Onlus”, Aldo
Loiodice per il “Forum delle associazioni familiari”, Luigi
Manzi e Andrea Manzi per “Umanesimo integrale – Comitato
per la difesa dei diritti fondamentali della persona”.
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Considerato in diritto
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1. – La richiesta di referendum abrogativo,
dichiarata conforme alle disposizioni di legge dall'Ufficio
centrale per il referendum con ordinanza del 10 dicembre
2004, ha ad oggetto l'intera legge 19 febbraio 2004, n.
40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).
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2. – Con l'ordinanza letta nella camera di
consiglio del 10 gennaio 2005 questa Corte ha disposto,
oltre che di dar corso – come già avvenuto più volte in
passato – all'illustrazione orale delle memorie depositate
dai soggetti presentatori del referendum e dal Governo,
ai sensi del terzo comma dell'art. 33 della legge n. 352
del 1970, di ammettere gli scritti presentati da soggetti
diversi da quelli contemplati dalla disposizione citata,
e tuttavia interessati alla decisione sulla ammissibilità
del referendum, come contributi contenenti argomentazioni
ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della
Corte.
Tale ammissione, che deve essere qui confermata, non si
traduce però in un potere di questi soggetti di partecipare
al procedimento – che comunque deve “tenersi, e concludersi,
secondo una scansione temporale definita” (sentenza n. 35
del 2000) – con conseguente diritto ad illustrare le relative
tesi in camera di consiglio, a differenza di ciò che vale
per i soggetti espressamente indicati dall'art. 33 della
legge n. 352 del 1970, vale a dire per i promotori del referendum
e per il Governo; ciò salva la facoltà della Corte, ove
lo ritenga opportuno – come è avvenuto in base all'ordinanza
letta il 10 gennaio 2005 – di consentire brevi integrazioni
orali degli scritti pervenuti in camera di consiglio, prima
che i soggetti di cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive
posizioni.
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3. – Quanto alla ammissibilità del quesito
referendario, è anzitutto opportuno ribadire che nell'ambito
del presente giudizio questa Corte è chiamata a giudicare
della sola ammissibilità della richiesta referendaria e
che tale competenza si atteggia per costante giurisprudenza
“con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti
degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare
rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti con forza di legge”
(cfr. sentenze n. 251 del 1975 e n. 16 del 1978). Non è
quindi in discussione in questa sede la valutazione di eventuali
profili di illegittimità costituzionale della legge n. 40
del 2004, cosicché dalla presente decisione non è certo
lecito trarre conseguenze circa la conformità o meno a Costituzione
della menzionata normativa, né è questa, parimenti, la sede
di un giudizio sulla illegittimità costituzionale dell'eventuale
disciplina di risulta derivante dall'effetto abrogativo
del referendum (cfr. sentenze n. 24 del 1981 e n. 26 del
1987).
Sotto quest'ultimo profilo, ciò che può rilevare, ai fini
del giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria,
è soltanto una valutazione liminare e inevitabilmente limitata
del rapporto tra oggetto del quesito e norme costituzionali,
al fine di verificare se, nei singoli casi di specie, il
venir meno di una determinata disciplina non comporti ex
se un pregiudizio totale all'applicazione di un precetto
costituzionale, consistente in una diretta e immediata vulnerazione
delle situazioni soggettive o dell'assetto organizzativo
risultanti a livello costituzionale.
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4. – La richiesta di sottoporre a referendum
abrogativo l'intera legge n. 40 del 2004 è inammissibile.
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5. – Nella sentenza n. 16 del 1978, successivamente
sempre confermata da questa Corte, si è affermata l'esistenza
di “valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture
od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo
i relativi referendum, al di là della lettera dell'art.
75 secondo comma della Costituzione”.
Una delle categorie allora individuate consisteva nei “referendum
aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a
contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo
non possa venire alterato o privato di efficacia, senza
che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti
della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali)”.
Tale categoria di leggi non si riferisce, come questa Corte
ha chiarito fin dalla medesima sentenza, a “tutte le leggi
ordinarie comunque costitutive od attuative di istituti,
di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti
dalla Costituzione”, ma solo a quelle “che non possono venir
modificate o rese inefficaci, senza che ne risultino lese
le corrispondenti disposizioni costituzionali”.
La naturale difficoltà a distinguere in concreto le leggi
a contenuto costituzionalmente vincolato da quelle semplicemente
riferibili a norme e principi costituzionali ha anzitutto
condotto questa Corte ad affermare che “occorre che la legge
ordinaria da abrogare incorpori determinati principi o disposti
costituzionali, riproducendone i contenuti o concretandoli
nel solo modo costituzionalmente consentito (anche nel senso
di apprestare quel minimo di tutela che determinate situazioni
esigano secondo la Costituzione)” (sentenza n. 26 del 1981).
Peraltro, con la sentenza n. 27 del 1987 sono state enucleate
“due distinte ipotesi” all'interno di questa categoria di
norme legislative che non possono essere oggetto di richieste
referendarie: “Innanzitutto le leggi ordinarie che contengono
l'unica necessaria disciplina attuativa conforme alla norma
costituzionale, di modo che la loro abrogazione si tradurrebbe
in lesione di quest'ultima (cfr. sentenze n. 16 del 1978
e n. 26 del 1981); in secondo luogo, le leggi ordinarie,
la cui eliminazione ad opera del referendum priverebbe totalmente
di efficacia un principio od un organo costituzionale la
cui esistenza è invece voluta e garantita dalla Costituzione
(cfr. sentenza n. 25 del 1981)”.
Successivamente la sentenza n. 35 del 1997 ha riferito quest'ultima
ipotesi anche a quelle “leggi ordinarie la cui eliminazione
determinerebbe la soppressione di una tutela minima per
situazioni che tale tutela esigono secondo la Costituzione”.
Da ultimo le sentenze n. 42 e n. 49 del 2000 hanno dichiarato
l'inammissibilità anche in ipotesi nelle quali la legislazione
oggetto della richiesta referendaria garantisce solo il
“nucleo costituzionale irrinunciabile” di tutela di un principio
costituzionale.
In particolare la sentenza n. 49 del 2000 ha affermato che
le “leggi costituzionalmente necessarie”, “in quanto dirette
a rendere effettivo un diritto fondamentale della persona,
una volta venute ad esistenza possono essere dallo stesso
legislatore modificate o sostituite con altra disciplina,
ma non possono essere puramente e semplicemente abrogate,
così da eliminare la tutela precedentemente concessa, pena
la violazione diretta di quel medesimo precetto costituzionale
della cui attuazione costituiscono strumento”.
Dai casi appena presi in considerazione emerge che il vincolo
costituzionale può anche riferirsi solo a parti della normativa
oggetto del quesito referendario o anche al fatto che una
disciplina legislativa comunque sussista.
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6. – La legge n. 40 del 2004 è composta di
diciotto articoli suddivisi in sette Capi (“Principî generali”;
“Accesso alle tecniche”; “Disposizioni concernenti la tutela
del nascituro”; “Regolamentazione delle strutture autorizzate
all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita”; “Divieti e sanzioni”; “Misure di tutela dell'embrione”;
“Disposizioni finali e transitorie”). Essi, nel loro complesso,
disciplinano analiticamente una molteplicità di differenziati
profili connessi o collegati alla procreazione medicalmente
assistita, materia in precedenza non disciplinata in via
legislativa.
Si tratta della prima legislazione organica relativa ad
un delicato settore, che negli anni più recenti ha conosciuto
uno sviluppo correlato a quello della ricerca e delle tecniche
mediche, e che indubbiamente coinvolge una pluralità di
rilevanti interessi costituzionali, i quali, nel loro complesso,
postulano quanto meno un bilanciamento tra di essi che assicuri
un livello minimo di tutela legislativa. Esigenza questa
già sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 347 del
1998.
Analoghe finalità di bilanciamento e di tutela sono affermate
a livello internazionale, in particolare con alcune disposizioni
della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 (Convenzione
per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità
dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della
biologia e della medicina. Convenzione sui diritti dell'uomo
e la biomedicina) e del relativo Protocollo addizionale
stipulato a Parigi il 12 gennaio 1998 (Sul divieto di clonazione
di esseri umani), testi sottoscritti anche dalla Comunità
europea e di cui il legislatore nazionale ha autorizzato
la ratifica e determinato l'esecuzione tramite la legge
28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo
e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione
della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile
1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998,
n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani), nonché
con alcuni contenuti dell'art. 3 (Diritto all'integrità
della persona) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, proclamata nel 2000, in tema di consenso libero
e informato della persona interessata, di divieto di pratiche
eugenetiche, di divieto di clonazione riproduttiva degli
esseri umani.
La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l'intera
legge n. 40 del 2004 coinvolge quindi una normativa che
è – ai sensi di quanto prima precisato – costituzionalmente
necessaria. Tale motivo di inammissibilità è assorbente
rispetto agli altri parametri di giudizio.
Né può obiettarsi che successivamente all'esito referendario,
in ipotesi favorevole ai richiedenti, potrebbe essere adottata
una diversa legislazione in tema di procreazione medicalmente
assistita, ma pur essa idonea a garantire almeno un minimo
di tutela agli interessi costituzionalmente rilevanti nella
materia: questa Corte ha già avuto occasione di notare nella
sentenza n. 17 del 1997 che – mentre “sono irrilevanti”
… “i propositi e gli intenti dei promotori circa la futura
disciplina legislativa che potrebbe o dovrebbe eventualmente
sostituire quella abrogata” – “ciò che conta è la domanda
abrogativa, che va valutata nella sua portata oggettiva
e nei suoi effetti diretti, per esaminare, tra l'altro,
se essa abbia per avventura un contenuto non consentito
perché in contrasto con la Costituzione, presentandosi come
equivalente ad una domanda di abrogazione di norme o principi
costituzionali, anziché di sole norme discrezionalmente
poste dal legislatore ordinario e dallo stesso disponibili
(sentenza n. 16 del 1978 e n. 26 del 1981)”.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile
la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della
legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita”, richiesta dischiarata
legittima con ordinanza del 10 dicembre 2004 dall'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
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ALLEGATO
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Ordinanza pronunciata nella Camera di consiglio
del 10 gennaio 2005 nel giudizio relativo alla richiesta
di referendum abrogativo iscritto al n. 141 del registro
referendum.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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Considerato che l'art. 33 della legge n.
352 del 1970, nell'ambito di un procedimento a carattere
officioso diverso da un giudizio di parti, conferisce solo
ai presentatori delle richieste di referendum e al Governo
il potere di depositare memorie, di cui la Corte, nella
sua prassi, ha consentito l'ulteriore illustrazione in Camera
di consiglio;
che eventuali scritti di soggetti ulteriori, interessati
a sollecitare una decisione della Corte nel senso dell'ammissibilità
o dell'inammissibilità dei quesiti, possono assumere solo
il carattere di contributi contenenti “argomentazioni potenzialmente
rilevanti” ai fini del giudizio (sent. n. 31 del 2000),
ma non si configurano come espressione di un potere di partecipazione
al procedimento, né quindi la loro presentazione comporta
il diritto ad illustrarli oralmente in Camera di consiglio;
che tuttavia, nella specie, la Corte ritiene utile, in conformità
a quanto già ritenuto in precedenti casi consentire eventuali
integrazioni orali agli scritti presentati;
riservata alle sentenze la precisazione dei limiti di ingresso
nel procedimento di documenti di soggetti diversi dai presentatori
e dal Governo
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dispone
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di dare corso alla illustrazione delle memorie
presentate dai soggetti di cui all'art. 33 della legge n.
352 del 1970, previe eventuali integrazioni orali degli
scritti presentati da altri soggetti.
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