| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 14 gennaio 2005 n. 20
Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO |
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Regioni – Disciplina della procedura di valutazione
di impatto ambientale
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È manifestamente inammissibile la questione
di legittimità costituzionale della legge della Regione
Marche del 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura
di valutazione di impatto ambientale), sollevata, in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori: Fernanda CONTRI Presidente;
Guido NEPPI MODONA Giudice; Piero Alberto CAPOTOSTI Giudice;
Annibale MARINI Giudice; Franco BILE Giudice; Giovanni Maria
FLICK Giudice; Francesco AMIRANTE Giudice; Ugo DE SIERVO
Giudice; Romano VACCARELLA Giudice; Paolo MADDALENA Giudice;
Alfio FINOCCHIARO Giudice; Alfonso QUARANTA Giudice; Franco
GALLO Giudice; Giudice
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
degli articoli 3 e 6 della legge della Regione Marche del
14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione
di impatto ambientale), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno 2004,
depositato in cancelleria il 6 luglio 2004 ed iscritto al
n. 64 del registro ricorsi 2004.
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Visti l’atto di costituzione della Regione
Marche, nonché gli atti di intervento della Vodafone Omnitel
N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., della Telecom Italia
Mobile S.p.a. e R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a ed
altra;
udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2004 il
Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ricorso notificato in data 21 giugno 2004
e depositato in data 6 luglio 2004, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli articoli 3 e 6 della legge della Regione Marche del
14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di valutazione
di impatto ambientale), per violazione dell’art. 117, terzo
comma, della Costituzione;
che, in particolare, il ricorrente ritiene che gli artt.
3 e 6 della predetta legge regionale, assoggettando a procedura
di valutazione d’impatto ambientale (VIA) anche l’installazione
di antenne di radiocomunicazione con frequenze comprese
tra 100 KHz e 300 GHz, eccederebbero dalla competenza regionale,
in quanto imporrebbero una doppia procedura (verifica preliminare
e conseguente procedura di VIA) su categorie di opere non
previste da norme statali;
che le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto
anche con l’art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che prevede
“procedure celeri per la realizzazione di dette infrastrutture”;
che, in data 9 luglio 2004, si è costituita la Regione Marche
chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata;
che, in particolare, secondo la difesa regionale, con gli
articoli oggetto di censura la Regione avrebbe esercitato
“la propria competenza legislativa concorrente nelle materie
del governo del territorio, della tutela della salute, nonché
– per gli impianti di cui è causa – dell’ordinamento delle
comunicazioni”;
che, secondo la Regione Marche, la sottoposizione alla procedura
di valutazione di impatto ambientale dell’installazione
degli impianti operanti nell’intervallo di frequenza compresa
tra 100 KHz e 300 KHz sarebbe già prevista dall’art. 3,
comma 3, della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina
regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione
al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione),
sulla cui legittimità si è pronunciata questa Corte con
sentenza n. 303 del 2003;
che la Regione resistente contesta l’asserita violazione
di principî fondamentali della materia fissati da leggi
statali, in quanto l’art. 87 del citato codice delle comunicazioni
elettroniche non costituirebbe principio fondamentale dell’ordinamento
delle comunicazioni e quindi non vincolerebbe le Regioni
nell’esercizio della legislazione concorrente su tale materia;
che nel giudizio sono intervenute le società Vodafone Omnitel
N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione
Italiana S.p.a. e Rai Way, Telecom Italia Mobile S.p.a.,
le quali chiedono di accogliere le conclusioni già rassegnate
nel ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e di dichiarare quindi l’illegittimità costituzionale
degli articoli 3 e 6 della legge regionale delle Marche;
che successivamente Telecom Italia Mobile S.p.a., R.A.I.
Radiotelevisione Italiana S.p.a., e Rai Way hanno presentato
memorie nelle quali ribadiscono le posizioni già esposte
nell’atto d’intervento;
che Wind Telecomunicazioni S.p.a. ha depositato fuori termine
una memoria nella quale insiste per l’accoglimento della
questione di legittimità.
Considerato che gli interventi in giudizio di Vodafone Omnitel
N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione
Italiana S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., soggetti
diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso e
a resistervi, devono, secondo la costante giurisprudenza
costituzionale, ritenersi inammissibili (cfr. ex plurimis
sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 307 e n. 49
del 2003, ordinanza n. 240 del 1988, nonché l’ordinanza
allegata alla sentenza n. 196 del 2004), non essendo stati
addotti argomenti che inducano questa Corte ad abbandonare
il proprio precedente indirizzo;
che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato in data 21 giugno 2004, è stato depositato presso
la cancelleria della Corte costituzionale il 6 luglio 2004,
e cioè oltre il termine di dieci giorni dalla notifica,
stabilito dall’art. 31, terzo e quarto comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), termine che deve ritenersi,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio
(ordinanze n. 126 del 1997, n. 139 del 1987 e n. 71 del
1986);
che, conseguentemente, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile per tardività del deposito del ricorso.
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PER QUESTI MOTIVI
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LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Vodafone
Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.a., R.A.I. Radiotelevisione
Italiana S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a.;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Marche
del 14 aprile 2004, n. 7 (Disciplina della procedura di
valutazione di impatto ambientale), sollevata, in riferimento
all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
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Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.
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