| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 19 ottobre
2004 C-200/02
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“Il genitore, cittadino di un paese terzo,
ha diritto di circolare e soggiornare in uno stato membro
ove risieda il figlio minore in virtù dell’art. 18 TCE.”
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Diritto di soggiorno – Figlio avente la cittadinanza
di uno Stato membro, ma che soggiorna in un altro Stato
membro – Genitori cittadini di uno Stato terzo – Diritto
di soggiorno della madre nell'altro Stato membro
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1 La domanda di pronuncia pregiudiziale in
esame riguarda l’interpretazione della direttiva del Consiglio
21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle
restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini
degli Stati membri all’interno della Comunità in materia
di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag.
14), della direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE,
relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), e
dell’art. 18 CE.
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2 Tale domanda è stata sollevata nell’ambito
di una controversia pendente tra, da un lato, la sig.na
Kunqian Catherine Zhu (in prosieguo: «Catherine»), cittadina
irlandese, e sua madre, la sig.ra Man Lavette Chen (in prosieguo:
la «sig.ra Chen»), cittadina cinese, e, dall’altro, il Secretary
of State for the Home Department in merito al rifiuto opposto
da quest’ultimo alle domande di Catherine e della sig.ra
Chen, dirette ad ottenere un permesso di soggiorno di lunga
durata nel Regno Unito.
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Ambito normativo
Normativa comunitaria
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L’art. 1 della direttiva 73/148 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri sopprimono, alle condizioni previste
dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento
e al soggiorno:
a)
dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti
o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per
esercitarvi un’attività indipendente, o che desiderino effettuarvi
una prestazione di servizi;
b)
dei cittadini degli Stati membri che desiderino recarsi
in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una
prestazione di servizi;
c)
del coniuge e dei figli d’età inferiore a 21 anni dei cittadini
suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza;
d)
degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e
del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque
sia la loro cittadinanza.
2. Gli Stati membri favoriscono l’ammissione di qualsiasi
altro membro della famiglia dei cittadini di cui al paragrafo
1, lettere a) e b) o del loro coniuge, che sia a loro carico
o con loro convivente nel paese di provenienza».
4
L’art. 4, n. 2, della stessa direttiva recita:
«Per i prestatori e per i destinatari di servizi il diritto
di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione.
Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, lo Stato
membro in cui tale prestazione è effettuata rilascia un
permesso di soggiorno per comprovare tale diritto.
Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi,
la carta d’identità o il passaporto in virtù del quale l’interessato
è entrato nel territorio dello Stato membro equivale a un
documento di soggiorno. Tuttavia lo Stato membro può imporre
all’interessato di notificare la sua presenza nel territorio».
5
Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 90/364:
«1. Gli Stati membri accordano il diritto di soggiorno ai
cittadini degli Stati membri che non beneficiano di questo
diritto in virtù di altre disposizioni del diritto comunitario
nonché ai loro familiari quali sono definiti nel paragrafo
2, a condizione che essi dispongano per sé e per i propri
familiari di un’assicurazione malattia che copre tutti i
rischi nello Stato membro ospitante e di risorse sufficienti
per evitare che essi diventino durante il soggiorno un onere
per l’assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
Le risorse di cui al primo comma sono sufficienti quando
sono superiori al livello di risorse al di sotto del quale
un aiuto sociale può essere accordato dallo Stato membro
ospitante ai propri cittadini, tenendo conto della situazione
personale del richiedente ed eventualmente di quella delle
persone ammesse in conformità del paragrafo 2.
Se il secondo comma non può essere applicato in uno Stato
membro, le risorse del richiedente vengono considerate sufficienti
quando sono superiori al livello della pensione minima di
sicurezza sociale versata dallo Stato membro ospitante.
2. Hanno il diritto di installarsi in un altro Stato membro
con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia
la loro nazionalità:
a)
il coniuge ed i loro discendenti a carico;
b)
gli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno e del
coniuge che sono a carico».
Normativa del Regno Unito
6
Ai sensi della regola 5 delle Immigration (European Economic
Area) Regulations 2000 (regolamento del 2000 relativo all’immigrazione
proveniente dallo Spazio economico europeo; in prosieguo:
le «EEA Regulations»):
«1. Ai fini della presente disciplina, l’espressione ‘persona
che può soggiornare nel Regno Unito’ riguarda tutti i cittadini
del SEE residenti nel Regno Unito in qualità di: a) lavoratore
dipendente; b) lavoratore autonomo; c) prestatore di servizi;
d) destinatario di una prestazione di servizi; e) persona
autosufficiente; f) pensionato; g) studente, ovvero, h)
lavoratore autonomo che ha cessato le sue attività o qualsiasi
persona a cui si applica il n. 4.
(…)».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
7
Dall’ordinanza di rinvio emerge che la sig.ra Chen e suo
marito, cittadini cinesi, lavorano per un’impresa cinese
con sede in Cina. Il marito della sig.ra Chen è uno dei
direttori di tale impresa e ne detiene una partecipazione
maggioritaria. Nell’ambito della sua attività professionale,
quest’ultimo svolge frequenti viaggi di lavoro in diversi
Stati membri, in particolare nel Regno Unito.
8
Il primo figlio della coppia è nato in Cina nel 1998. Poiché
desiderava dare alla luce un secondo figlio, la sig.ra Chen
è entrata nel territorio del Regno Unito nel mese di maggio
2000, incinta di circa sei mesi. Si è recata a Belfast nel
mese di luglio dello stesso anno e Catherine vi è nata il
16 settembre seguente. Attualmente la madre e la figlia
vivono a Cardiff, nel Galles (Regno Unito).
9
Conformemente all’art. 6, n. 1, dell’Irish Nationality and
Citizenship Act del 1956 (legge del 1956 sulla nazionalità
e sulla cittadinanza irlandesi), modificato nel 2001, applicabile
retroattivamente a partire dal 2 dicembre 1999, l’Irlanda
consente a tutti i nati sull’isola d’Irlanda di acquisire
la cittadinanza irlandese. Secondo il n. 3 di tale articolo,
una persona nata sull’isola d’Irlanda acquisisce la cittadinanza
irlandese alla nascita, se non può ottenere la cittadinanza
di un altro paese.
10
In applicazione di tale normativa, a Catherine è stato rilasciato
un passaporto irlandese nel mese di settembre 2000. Secondo
quanto riportato nella decisione di rinvio, invece, Catherine
non ha il diritto di ottenere la cittadinanza britannica,
dato che, con il British Nationality Act 1981 (legge del
1981 sulla cittadinanza britannica), il Regno Unito si è
allontanato dallo ius soli, di modo che la nascita sul territorio
di tale Stato membro non conferisce più automaticamente
la cittadinanza britannica.
11
È pacifico che il soggiorno sull’isola d’Irlanda era destinato
a consentire alla nascitura di acquistare la cittadinanza
irlandese e, di conseguenza, alla madre di ottenere il diritto
di restare, eventualmente, sul territorio del Regno Unito
con sua figlia.
12
Il giudice del rinvio rileva altresì che l’Irlanda fa parte
del Common Travel Area (spazio di circolazione comune) ai
sensi degli Immigration Acts (normativa sull’immigrazione),
di modo che, poiché i cittadini irlandesi non devono, in
via generale, ottenere un’autorizzazione per entrare e soggiornare
sul territorio del Regno Unito, Catherine, contrariamente
alla sig.ra Chen, può liberamente circolare sul territorio
del Regno Unito e dell’Irlanda. Al di fuori del diritto
alla libera circolazione limitato ai due Stati membri di
cui beneficia Catherine, nessuna delle ricorrenti principali
avrebbe il diritto di risiedere nel Regno Unito ai sensi
della normativa nazionale.
13
La decisione di rinvio precisa poi che Catherine dipende
tanto affettivamente quanto finanziariamente da sua madre,
che quest’ultima è la persona responsabile a titolo principale,
che Catherine è destinataria, nel Regno Unito, di servizi
medici privati e di servizi di puericultura retribuiti,
che ha perso il diritto di acquisire la cittadinanza cinese
a causa della sua nascita nell’Irlanda del Nord e del consecutivo
acquisto della cittadinanza irlandese e, pertanto, che essa
ha il diritto di entrare sul territorio cinese solo con
un visto di durata massima di 30 giorni per ciascun soggiorno,
che le due ricorrenti principali sono autosufficienti grazie
all’attività professionale della sig.ra Chen, che non dipendono
da risorse pubbliche nel Regno Unito e che non esiste alcuna
possibilità ragionevole che lo divengano e, infine, che
le interessate dispongono di un’assicurazione malattia.
14
Il rifiuto del Secretary of State for the Home Department
di accordare un permesso di soggiorno di lunga durata alle
due ricorrenti principali è motivato dalla circostanza che
Catherine, otto mesi di età, non esercita alcun diritto
derivante dal Trattato CE tra quelli previsti alla regola
5, n. 1, delle EEA Regulations e che la sig.ra Chen non
è una persona che può soggiornare nel Regno Unito ai sensi
della normativa citata.
15
La decisione di rigetto di cui trattasi ha formato oggetto
di impugnazione dinanzi all’Immigration Appellate Authority,
che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, alla luce dei fatti della causa in esame, l’art.
1 della direttiva del Consiglio 73/148/CEE o, in alternativa,
l’art. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE:
a)
conferisca alla prima ricorrente, che è minorenne e cittadina
dell’Unione, il diritto di entrare in un altro Stato membro
e di soggiornarvi;
b)
in caso affermativo, se, conseguentemente, esso conferisca
alla seconda ricorrente, cittadina di uno Stato terzo che
è anche madre e responsabile principale dell’assistenza
della prima ricorrente, il diritto di risiedere con la prima
ricorrente
i)
in quanto familiare a carico, o
ii)
per il fatto di aver vissuto con la prima ricorrente nel
paese d’origine di questa, ovvero
iii)
per un altro motivo speciale.
2) Ove la prima ricorrente non sia una “cittadina di uno
Stato membro” ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti
dall’ordine giuridico comunitario ai sensi della direttiva
del Consiglio 73/148/CEE o dell’art. 1 della direttiva del
Consiglio 90/364/CEE, quali siano i criteri rilevanti per
stabilire se un bambino, che è cittadino dell’Unione, sia
cittadino di uno Stato membro ai fini dell’esercizio dei
diritti conferiti dal diritto comunitario.
3) Se, date le circostanze della causa in esame, i servizi
di puericultura di cui è beneficiaria la prima ricorrente
costituiscano servizi ai sensi della direttiva del Consiglio
73/148/CEE.
4) Se, date le circostanze della causa in esame, alla prima
ricorrente sia precluso il soggiorno nello Stato ospitante
ai sensi dell’art. 1 della direttiva del Consiglio 90/364/CEE
in quanto le sue risorse provengono esclusivamente dal genitore
che l’accompagna, che è cittadino di uno Stato terzo.
5) Se, sulla base dei fatti particolari della causa in esame,
l’art. 18, n. 1, CE conferisca alla prima ricorrente il
diritto di entrare nello Stato membro ospitante e di soggiornarvi
benché essa non abbia i requisiti per soggiornare nello
Stato membro ospitante in base ad altre disposizioni del
diritto comunitario.
6) Se, in caso affermativo, la seconda ricorrente abbia
conseguentemente il diritto di rimanere con la prima ricorrente
durante tale periodo nello Stato membro ospitante.
7) In tale contesto, quale sia l’effetto del principio del
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo nell’ordinamento
comunitario, invocati dalle ricorrenti, considerato, in
particolare, che esse si fondano sull’art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
in virtù del quale ogni persona ha diritto al rispetto della
sua vita privata e familiare e del suo domicilio, in combinato
disposto con l’art. 14 della stessa Convenzione, dal momento
che la prima ricorrente non può vivere in Cina con la seconda
ricorrente, il padre e il fratello».
Sulle questioni pregiudiziali
16
Con tali questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente
di sapere se la direttiva 73/148, la direttiva 90/364 o
l’art. 18 CE, eventualmente in combinato disposto con gli
artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
conferiscano, in circostanze come quelle del caso di specie,
al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro
a carico di un genitore, a sua volta cittadino di uno Stato
terzo, il diritto di soggiornare in un altro Stato membro
in cui tale minore è destinatario di servizi di puericultura.
In caso di soluzione affermativa, il giudice del rinvio
vorrebbe sapere se tali stesse disposizioni conferiscano
di conseguenza un diritto di soggiorno a favore del genitore
di cui trattasi.
17
Occorre pertanto esaminare le disposizioni del diritto comunitario
in materia di diritto di soggiorno relative, anzitutto,
alla situazione di un cittadino minorenne come Catherine,
e poi a quella del genitore, cittadino di uno Stato terzo,
del figlio a carico.
Sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione
di Catherine
Considerazioni preliminari
18
Si deve subito respingere la tesi dei governi irlandese
e del Regno Unito, secondo cui una persona che si trova
nella situazione di Catherine non può far valere il beneficio
delle disposizioni del diritto comunitario in materia di
libera circolazione e di soggiorno delle persone per il
solo fatto che l’interessata non si è mai spostata da uno
Stato membro verso un altro Stato membro.
19
Infatti, la situazione di un cittadino di uno Stato membro
nato nello Stato membro ospitante e che non si è avvalso
del diritto alla libera circolazione tra Stati membri non
può, soltanto per questo, essere assimilata ad una situazione
puramente interna che priva il detto cittadino del beneficio,
nello Stato membro ospitante, delle disposizioni del diritto
comunitario in materia di libera circolazione e di soggiorno
delle persone (v., in tal senso, in particolare, sentenza
2 ottobre 2003, causa C 148/02, Garcia Avello, Racc. pag.
I 11613, punti 13 e 27).
20
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal governo irlandese,
un bambino in tenera età può avvalersi dei diritti di libera
circolazione e di soggiorno garantiti dal diritto comunitario.
L’idoneità di un cittadino di uno Stato membro ad essere
titolare dei diritti garantiti dal Trattato e dal diritto
derivato in materia di libera circolazione delle persone
non può essere subordinata alla condizione che l’interessato
abbia raggiunto l’età richiesta per avere la capacità giuridica
di esercitare, egli stesso, i detti diritti [v. in tal senso,
segnatamente, nel contesto del regolamento (CEE) del Consiglio
15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione
dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag.
2), sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87,
Echternach e Moritz, Racc. pag. 723, punto 21, e 17 settembre
2002, causa C 413/99, Baumbast e R, Racc. pag. I 7091, punti
52 63, e, per quanto riguarda l’art. 17 CE, sentenza Garcia
Avello, cit., punto 21]. Inoltre, come rilevato dall’avvocato
generale ai paragrafi 47 52 delle sue conclusioni, non emerge
né dal testo né dalle finalità perseguite dagli artt. 18
CE e 49 CE, nonché dalle direttive 73/148 e 90/364, che
la stessa titolarità dei diritti oggetto di tali disposizioni
sia subordinata ad una condizione di età minima.
La direttiva 73/148
21
Il giudice del rinvio vorrebbe anzitutto sapere se una persona
nella situazione di Catherine possa far valere le disposizioni
della direttiva 73/148 per soggiornare durevolmente nel
Regno Unito come destinataria di servizi di puericultura
forniti contro retribuzione.
22
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, le disposizioni
in materia di libera prestazione dei servizi non riguardano
la situazione di un cittadino di uno Stato membro che stabilisce
la sua residenza principale sul territorio di un altro Stato
membro per beneficiarvi di prestazioni di servizi per una
durata indeterminata (v., in tal senso, segnatamente, sentenza
15 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann, Racc. pag. 6159).
Ora, esattamente di questo si tratta nella causa principale
per quanto riguarda i servizi di puericultura menzionati
dal giudice del rinvio.
23
Per quanto attiene ai servizi medici temporaneamente forniti
a Catherine, si deve rilevare che, conformemente all’art.
4, n. 2, primo comma, della direttiva 73/148, il diritto
di soggiorno di cui beneficia il destinatario di servizi
ai sensi della libera prestazione dei servizi corrisponde
alla durata delle prestazioni di cui trattasi. Di conseguenza,
la detta direttiva non può comunque fondare un diritto di
soggiorno a tempo indeterminato come quello oggetto della
controversia principale.
L’art. 18 CE e la direttiva 90/364
24
Poiché Catherine non può far valere la direttiva 73/148
per soggiornare durevolmente nel Regno Unito, il giudice
del rinvio vorrebbe sapere se un diritto di soggiorno di
lunga durata a favore di Catherine possa essere fondato
sull’art. 18 CE e sulla direttiva 90/364, che garantisce,
a talune condizioni, un diritto siffatto ai cittadini degli
Stati membri ed ai membri delle loro famiglie che non ne
beneficiano ai sensi di altre disposizioni del diritto comunitario.
25
Ai sensi dell’art. 17, n. 1, CE, è cittadino dell’Unione
ogni persona avente la nazionalità di uno Stato membro.
Lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere
lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri
(v., segnatamente, sentenza Baumbast e R, cit., punto 82).
26
Per quanto attiene al diritto di soggiorno sul territorio
degli Stati membri sancito dall’art. 18, n. 1, CE, si deve
rilevare che tale diritto è riconosciuto direttamente ad
ogni cittadino dell’Unione da una disposizione chiara e
precisa del Trattato. Per effetto del solo status di cittadino
di uno Stato membro, e quindi di cittadino dell’Unione,
Catherine può legittimamente invocare l’art. 18, n. 1, CE.
Tale diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione sul
territorio di un altro Stato membro è attribuito subordinatamente
alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato
nonché dalle relative disposizioni di attuazione (v., segnatamente,
sentenza Baumbast e R, cit., punti 84 e 85).
27
Per quanto riguarda le dette limitazioni e condizioni, l’art.
1, n. 1, della direttiva 90/364 prevede che gli Stati membri
possano esigere dai cittadini di uno Stato membro che intendono
avvalersi del diritto di soggiorno sul loro territorio che
essi dispongano per sé e per i propri familiari di un’assicurazione
malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante
e di risorse sufficienti per evitare che essi diventino
durante il soggiorno un onere per l’assistenza sociale dello
Stato membro ospitante.
28
Dalla decisione di rinvio emerge che Catherine dispone tanto
di un’assicurazione malattia quanto di risorse sufficienti,
fornite da sua madre, per non divenire un onere per l’assistenza
sociale dello Stato membro ospitante.
29
È infondata l’obiezione dei governi irlandese e del Regno
Unito, secondo cui la condizione relativa all’esistenza
di risorse sufficienti significa che l’interessato, contrariamente
a quanto avviene nel caso di Catherine, deve disporre egli
stesso di tali risorse senza che possa avvalersi, al riguardo,
delle risorse di un familiare che, come la sig.ra Chen,
l’accompagna.
30
Secondo lo stesso tenore letterale dell’art. 1, n. 1, della
direttiva 90/364, è sufficiente che i cittadini degli Stati
membri «dispongano» delle risorse necessarie, senza che
tale disposizione contenga la minima esigenza in merito
alla provenienza di queste ultime.
31
Tale interpretazione si impone a maggior ragione in quanto
le disposizioni che sanciscono un principio fondamentale
come quello della libera circolazione delle persone devono
essere interpretate estensivamente.
32
Inoltre, le limitazioni e le condizioni di cui all’art.
18 CE e previste dalla direttiva 90/364 si ispirano all’idea
che l’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione
può essere subordinato ai legittimi interessi degli Stati
membri. Quindi, se è vero che dal quarto ‘considerando’
della detta direttiva risulta che i beneficiari del diritto
di soggiorno non devono costituire un onere «eccessivo»
per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, la
Corte ha tuttavia rilevato che l’applicazione di tali limitazioni
e condizioni dev’essere operata nel rispetto dei limiti
imposti a tal riguardo dal diritto comunitario e in conformità
al principio di proporzionalità (v., segnatamente, sentenza
Baumbast e R, cit., punti 90 e 91).
33
Un’interpretazione della condizione relativa al carattere
sufficiente delle risorse, ai sensi della direttiva 90/364,
come quella suggerita dai governi irlandese e del Regno
Unito, aggiungerebbe a tale condizione, come è formulata
in tale direttiva, un requisito attinente alla provenienza
delle risorse, che rappresenterebbe un’ingerenza sproporzionata
nell’esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione
e di soggiorno garantito dall’art. 18 CE, in quanto non
necessaria al raggiungimento dell’obiettivo perseguito,
cioè la protezione delle finanze pubbliche degli Stati membri.
34
Il governo del Regno Unito sostiene infine che le ricorrenti
nella causa principale non possono avvalersi delle disposizioni
comunitarie di cui trattasi, dato che lo spostamento della
sig.ra Chen in Irlanda del Nord affinché sua figlia acquistasse
la cittadinanza di un altro Stato membro rappresenta un
tentativo di avvalersi abusivamente delle norme del diritto
comunitario. Gli obiettivi perseguiti da tali disposizioni
comunitarie non sarebbero raggiunti nel caso in cui un cittadino
di uno Stato terzo che desidera soggiornare in uno Stato
membro, senza tuttavia circolare o voler circolare da uno
Stato membro all’altro, si organizza per dare alla luce
un bambino in una parte del territorio dello Stato membro
ospitante in cui un altro Stato membro applica le sue regole
di acquisto della cittadinanza fondate sullo ius soli. Secondo
una giurisprudenza costante gli Stati membri avrebbero il
diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie
alle possibilità offerte dal Trattato, taluni dei suoi cittadini
tentino di sottrarsi all’imperio delle leggi nazionali.
Tale regola, conforme al principio dell’abuso di diritto,
sarebbe stata riaffermata dalla Corte nella sua sentenza
9 marzo 1999, causa C 212/97, Centros (Racc. pag. I 1459).
35
Anche tale argomentazione dev’essere respinta.
36
Certo, la sig.ra Chen ammette che il suo soggiorno nel Regno
Unito mirava a creare le condizioni necessarie per consentire
alla sua nascitura di acquisire la cittadinanza di un altro
Stato membro, al fine di ottenere in seguito un permesso
di soggiorno di lunga durata per sé e per la figlia nel
Regno Unito.
37
Tuttavia, la determinazione dei modi di acquisto e di perdita
della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale,
nella competenza di ciascuno Stato membro, competenza che
dev’essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario
(v., segnatamente, sentenze 7 luglio 1992, causa C 369/90,
Micheletti e a., Racc. pag. I 4239, punto 10, e 20 febbraio
2001, causa C 192/99, Kaur, Racc. pag. I 1237, punto 19).
38
Nessuna delle parti che hanno presentato osservazioni dinanzi
alla Corte ha messo in discussione né la legittimità né
l’effettività dell’acquisto della cittadinanza irlandese
da parte di Catherine.
39
Inoltre, non spetta ad uno Stato membro limitare gli effetti
dell’attribuzione della cittadinanza di un altro Stato membro,
pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento
di tale cittadinanza al fine dell’esercizio delle libertà
fondamentali previste dal Trattato (v., segnatamente, citate
sentenze Micheletti e a., punto 10, e Garcia Avello, punto
28).
40
Ora, si tratterebbe esattamente di questo se il Regno Unito
avesse il diritto di negare ai cittadini di altri Stati
membri come Catherine il godimento di una libertà fondamentale
garantita dal diritto comunitario per il solo fatto che
l’acquisto della cittadinanza di uno Stato membro mira in
realtà a procurare ad un cittadino di uno Stato terzo un
diritto di soggiorno ai sensi del diritto comunitario.
41
Pertanto, occorre dichiarare che, in circostanze come quelle
del caso di specie, l’art. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono
al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro,
coperto da un’adeguata assicurazione malattia ed a carico
di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo,
le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga
un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante,
un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio
di quest’ultimo Stato.
Sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione
della sig.ra Chen
42
L’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 90/364, che garantisce
agli ascendenti del titolare del diritto di soggiorno che
«sono a carico» di installarsi in un altro Stato membro
con il titolare del diritto di soggiorno, qualunque sia
la loro nazionalità, non può conferire un diritto di soggiorno
al cittadino di uno Stato terzo che si trova nella situazione
della sig.ra Chen, né in considerazione dei legami affettivi
esistenti tra la madre e suo figlio, né per il fatto che
il diritto di ingresso e di soggiorno della madre nel Regno
Unito dipenda dal diritto di soggiorno di tale figlio.
43
Infatti, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la
qualità di familiare «a carico» del titolare risulta da
una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza
che il sostegno materiale del familiare è garantito dal
titolare del diritto di soggiorno (v. in tal senso, a proposito
dell’art. 10 del regolamento n. 1612/68, la sentenza 18
giugno 1987, causa 316/85, Lebon, Racc. pag. 2811, punti
20 22).
44
In un caso come quello in esame nella causa principale si
verifica precisamente la situazione inversa, dato che il
titolare del diritto di soggiorno è a carico del cittadino
di uno Stato terzo, che ne ha effettivamente la custodia
e che desidera accompagnarlo. In tali circostanze, la sig.ra
Chen, per beneficiare di un permesso di soggiorno nel Regno
Unito, non può far valere la sua qualità di ascendente «a
carico» di Catherine ai sensi della direttiva 90/364.
45
D’altra parte, il rifiuto di consentire al genitore, cittadino
di uno Stato membro o di uno Stato terzo, che effettivamente
ha la custodia di un figlio al quale l’art. 18 CE e la direttiva
90/364 riconoscono un diritto di soggiorno di soggiornare
con tale figlio nello Stato membro ospitante priverebbe
di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest’ultimo.
È chiaro, infatti, che il godimento del diritto di soggiorno
da parte di un bimbo in tenera età implica necessariamente
che tale bimbo abbia il diritto di essere accompagnato dalla
persona che ne garantisce effettivamente la custodia e,
quindi, che tale persona possa con lui risiedere nello Stato
membro ospitante durante tale soggiorno (v., mutatis mutandis,
per quanto riguarda l’art. 12 del regolamento n. 1612/68,
sentenza Baumbast e R, cit., punti 71 75).
46
Per questa sola ragione si deve dichiarare che quando, come
nella causa principale, l’art. 18 CE e la direttiva 90/364
conferiscono al cittadino minorenne in tenera età un diritto
di soggiorno a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante,
tali stesse disposizioni consentono al genitore che ha effettivamente
la custodia di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo
nello Stato membro ospitante.
47
Occorre quindi rispondere al giudice del rinvio dichiarando
che, in circostanze come quelle della causa principale,
l’art. 18 CE e la direttiva 90/364 conferiscono al cittadino
minorenne in tenera età di uno Stato membro, coperto da
un’adeguata assicurazione malattia ed a carico di un genitore,
egli stesso cittadino di uno Stato terzo, le cui risorse
siano sufficienti affinché il primo non divenga un onere
per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante, un
diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio
di quest’ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni
consentono al genitore che ha effettivamente la custodia
di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello
Stato membro ospitante.
Sulle spese
48
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte,
diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo
a rifusione.
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Per questi motivi, la Corte (seduta plenaria)
dichiara:
In circostanze come quelle della causa principale,
l’art. 18 CE e la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990,
90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, conferiscono
al cittadino minorenne in tenera età di uno Stato membro,
coperto da un’adeguata assicurazione malattia ed a carico
di un genitore, egli stesso cittadino di uno Stato terzo,
le cui risorse siano sufficienti affinché il primo non divenga
un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante,
un diritto di soggiorno a durata indeterminata sul territorio
di quest’ultimo Stato. In un caso siffatto, le stesse disposizioni
consentono al genitore che ha effettivamente la custodia
di tale cittadino di soggiornare con quest’ultimo nello
Stato membro ospitante.
SERENA MARZUCCHI
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| Art. 18 TCE: il
diritto alla circolazione e soggiorno “collegato”
del cittadino di un paese terzo.
| Il
principio di effettività- di cui la sentenza
in commento è un chiaro esempio- caratterizza
da sempre l’interpretazione del diritto
comunitario da parte della Corte di Giustizia.
In chiave di riconoscimento e tutela dei
diritti della persona un tal modo di ragionare
consente alla Corte di Lussemburgo di estendere
la portata applicativa di norme comunitarie
ben oltre i confini tracciabili da una semplice
interpretazione analogica delle stesse.
Quest’ultima consente, infatti, di ritenere
la disposizione X, prevista per la fattispecie
Z, applicabile anche alla fattispecie Y,
sulla base del presupposto che Z e Y si
assomigliano, mentre il principio di effettività
porta ad interpretare la norma in modo teleologico
secondo una logica mezzo-risultato. Un esempio
potrà chiarire la differenza tra i due istituti:
a) le madri godono dei permessi lavorativi
in caso malattia del figlio; lo stesso diritto
spetta anche al padre perché sono entrambi
“genitori” (il diritto del padre è frutto
di un’interpretazione analogica); b) le
madri hanno la possibilità di assentarsi
da lavoro in caso di malattia dei figli;
le madri devono essere comunque retribuite
durante l’assenza perché altrimenti sarebbero
costrette ad andare a lavoro (diritto al
permesso retribuito deriva dall’applicazione
del principio di effettività).
Leggere una norma alla luce della sua effettività
può portare, allora, l’interprete a riconoscere
dei diritti ulteriori; ciò accade anche
a seguito della interpretazione analogica
–se alla madre non spettassero i permessi
lavorativi, questi non spetterebbero di
certo al padre- ma con una differenza di
fondo: il diritto frutto dell’analogia trova
un nesso con il diritto preesistente solo
in chiave genetica, mantenendo, poi, una
propria individualità; il diritto attribuito
in virtù del principio di effettività, invece,
è un diritto, non solo derivato, ma collegato
alla situazione giuridica che va a completare
e questa funzione particolare da esso assolta
è condizione stessa della sua esistenza.
La sentenza del 19 ottobre 2004, dopo aver
affermato che Catherine Zhu, minorenne,
gode direttamente in virtù dell’art. 18
TCE del diritto di circolare e soggiornare
liberamente nei territori dei Paesi membri,
secondo i limiti e le condizioni previste
dal diritto comunitario, in particolare
dalla direttiva 90/364 che prevede la possibilità
per gli Stati di subordinare il soggiorno
all’esistenza di un’assicurazione sanitaria
e di risorse sufficienti (sull’efficacia
diretta del diritto di circolazione e soggiorno,
v. sentenza Baumbast, 17 settembre 2002,
C-413/99, in Giur. it, 2003, 861, con nota
di Marzucchi, S., Efficacia diretta del
diritto comunitario di soggiornO: posso
andare a vivere dove voglio?, e in Dir.
pubbl. comp. eur., 2003, 470, con nota di
Lang A., Libera circolazione delle persone
ed ipotesi atipiche), si interroga sulla
possibilità per Man Lavette Chen, madre
di Catherine, di godere della medesima facoltà.
La risposta affermativa della Corte trova
le proprie ragioni nel fatto che “il rifiuto
di consentire al genitore, che ha la custodia
di un figlio, di soggiornare con tale figlio
nello Stato membro ospitante, priverebbe
di qualsiasi effetto utile il diritto di
soggiorno di quest’ultimo” (punto 45). In
base a queste argomentazioni, dunque, qualora,
in base a norme comunitarie, un minore abbia
la possibilità di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio dell’Unione,
le stesse disposizioni consentono al genitore
affidatario di soggiornare con il figlio
alle medesime condizioni.
In un recente precedente la CGCE era giunta,
peraltro, a considerazioni analoghe. Nella
sentenza Baumbast, infatti, alla Corte veniva
posto l’interrogativo circa la configurabilità
di un diritto alla circolazione della madre
extracomunitaria i cui figli hanno la possibilità
di soggiornare in base all’art. 12 del regolamento
n. 1612/68; partendo dalla ratio della norma,
che per garantire l’effettivo diritto alla
circolazione dei lavoratori (sul diritto
alla circolazione e al soggiorno del lavoratore,
v. da ultimo sentenza Collin, 23 marzo 2004,
C-138/02, in Riv. it. dir. lav., 2004, 683,
con nota di Borzaga M., Nozione di «lavoratore»,
libertà di circolazione e diritto di soggiorno
in ambito comunitario) ha previsto espressamente
una medesima possibilità per i familiari
di questi, i giudici di Lussemburgo hanno
ritenuto che “negare la concessione del
diritto di soggiorno al genitore effettivamente
affidatario del figlio che eserciti il diritto
di proseguire le scuole nel Paese ospitante
costituirebbe violazione di tale diritto”
(punto 73).
Sebbene il diritto originario alla circolazione
e soggiorno, di cui è titolare il minore,
trovi la propria fonte in disposizioni diverse,
nella sentenza in commento direttamente
nell’art. 18 TCE, nel caso Baumbast nel
regolamento n.1612/68, le argomentazioni
attraverso le quali prende vita il diritto
collegato sono le medesime: privare il minore
del genitore equivale a costringerlo a risiedere
nel paese di origine di quest’ultimo. La
semplice constatazione che un bambino non
può vivere da solo porta., allora, la Corte
a riconoscere che il genitore ha diritto
di seguire il figlio, o meglio…il figlio
ha diritto di vivere con la madre e con
il padre.
Quest’ultima annotazione ci consente di
sottolineare come quello che viene presentato
come un diritto del genitore è un realtà
un completamento del diritto del minore,
cittadino comunitario. Ciò comporta non
solo che il genitore cittadino di un paese
terzo non potrebbe più soggiornare liberamente
nello Stato ospitante se il figlio venisse
a mancare, ma si potrebbe sostenere anche
–nel caso di specie- che la signora Chen
non avrà più titolo per risiedere in Gran
Bretagna quando la piccola Catherine sarà
diventata maggiorenne. Oggi, infatti, la
Corte di Giustizia muove la propria decisione
dal fatto che la bambina è minorenne, lasciando,
così, supporre che la minore età sia un
elemento costitutivo del diritto derivato
del genitore. Forse un giorno, quando la
Corte sarà chiamata a risolvere la questione
circa la possibilità di estendere tale diritto
a prescindere dall’età anagrafica del figlio,
risponderà positivamente ancora una volta,
argomentando che il diritto ad vivere con
la propria famiglia non può trovare ostacolo
in una disciplina che non consente al genitore
extracomunitario di vivere con i propri
figli. Ci chiederemo, allora, se e quali
limiti trovi il principio di effettività
applicato ai diritti del cittadino comunitario.
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