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n. 7-2004 - © copyright

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT - Dispositivo di lodo arbitrale 26 luglio 2005
Polisportiva Val di Sangro Srl (Avv.ti E. Chiacchio e M. Cozzone) c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno), Castel San Pietro Terme Calcio Srl (Avv. M.Grassani)


Diritto amministrativo dello Sport – Ammissione ai campionati – Ripescaggi – Insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni – Non sussiste

1. Poichè, con disposizione introdotta nell’ordinamento federale il 13 giugno 2005 (C.U. 224/A), «tutti i provvedimenti adottati in applicazione dei criteri selettivi stabiliti (…) sono preordinati al solo fine di ovviare ad eventuali carenze di organico e, in considerazione del carattere straordinario dell’ammissione al campionato disposta in deroga al possesso del prescritto titolo sportivo, non danno luogo all’insorgenza di posizioni tutelabili in capo alle società aspiranti alle sostituzioni», deve ritenersi inammissibile l’istanza arbitrale promossa dalla Polisportiva Val di Sangro Srl per difetto della legittimazione ad agire.

 

2. Nessun risultato utile può essere sperato dalla società istante in relazione all’eventuale annullamento richiesto dell’iscrizione al campionato della singola società convenuta, attesa la posizione della società istante nella graduatoria dei ripescaggi, conseguendo quindi l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire


1. - Polisportiva Val di Sangro S.r.l. contro Castel San Pietro Terme Calcio S.r.l.

 

2. - Polisportiva Val di Sangro S.r.l. contro A.S. Latina S.p.A.

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