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n. 7-2004 - © copyright

CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT - Dispositivo di lodo arbitrale 26 luglio 2005
Torino Calcio SpA (Avv.ti A. Benessia, P. Adonnino, V. Cerulli Irelli, S. Gattamelata e F. Vecchio) c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (Avv.ti M. Gallavotti e L. Medugno), Treviso F.C. 1993 Srl (Avv.ti F. Stilo, E. Galea, S. Raciti)


Diritto amministrativo dello Sport – Esposizione debitoria – Diniego di iscrizione al campionato – Legittimità – Potere della CCAS di concedere termini di dilazione per l’adempimento debitorio – Non sussiste

1. L’assenza di anche uno solo dei requisiti previsti dalla normativa federale determina il legittimo diniego dell’iscrizione al campionato, restando pertanto assorbita ogni valutazione circa la eventuale soddisfazione medio tempore intervenuta degli altri requisiti la cui mancanza era stata rilevata dagli organi tecnici federali;

 

2. Non rientra nei poteri della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport la concessione di un termine anche breve di dilazione, ai fini dell’avvio della procedura di adempimento graduale degli obblighi fiscali e del perfezionamento dell’accordo transattivo con l’amministrazione, poiché l’accoglimento di tale richiesta determinerebbe un’inammissibile riscrittura eteronoma delle regole federali.


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